Gazzetta n. 65 del 19 marzo 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
ORDINANZA 1 marzo 2001
Proroga dell'efficacia dell'ordinanza 1o giugno 1999, relativa a disposizioni in materia di trapianto, importazione ed esportazione di organi e tessuti.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
Vista la legge 1o aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti;
Vista la propria ordinanza 1o giugno 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 1999) con la quale e' stato disposto che, in attesa dell'emanazione del decreto di cui all'art. 16, comma 1, della predetta legge n. 91 del 1999, che definira' i criteri e le modalita' per l'individuazione, tra le strutture accreditate, di quelle idonee ad effettuare i trapianti di organi e tessuti, nonche' del decreto di cui all'art. 19, comma 1, della stessa legge, che definira' le modalita' di importazione e di esportazione di organi e tessuti a scopo di trapianto, il Ministero della sanita' provvede in ordine al rinnovo delle autorizzazioni scadute ed alle eventuali nuove autorizzazioni che si rendessero necessarie con le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, nonche' al rilascio delle autorizzazioni alle importazioni ed alle esportazioni di organi e tessuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, atteso che la legge non disciplina il periodo transitorio tra l'entrata in vigore della legge n. 91 del 1999 e l'emanazione dei decreti attuativi;
Viste le proprie ordinanze 31 gennaio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2000) e 26 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2000) con le quali l'efficacia della sopracitata ordinanza del 1o giugno 1999 e' stata prorogata fino al 31 dicembre 2000;
Considerato che i provvedimenti di cui agli articoli 16, comma 1, e 19, comma 1, della legge n. 91 del 1999, ancorche' in fase di avanzata elaborazione con la collaborazione del Centro nazionale per i trapianti e della consulta tecnica permanente per i trapianti, non sono stati ancora definiti in ragione della complessita' della materia ed in attesa dell'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 8-quater, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sui criteri per l'accreditamento istituzionale, in considerazione che l'accreditamento e' requisito presupposto perche' una struttura sanitaria possa essere riconosciuta idonea ad effettuare trapianti di organi e tessuti;
Ritenuto, al fine di evitare gravi disfunzioni e soluzioni di continuita' nell'attivita' di trapianto, importazione ed esportazione di organi e tessuti, opportuno e necessario, prorogare ulteriormente l'efficacia della propria ordinanza del 1o giugno 1999 fino al 30 giugno 2001;
Ordina:
Art. 1.
1. Per i motivi in premessa indicati l'efficacia dell'ordinanza 1o giugno 1999, recante disposizioni in materia di trapianto, importazione ed esportazione di organi e tessuti, e' prorogata fino al 30 giugno 2001.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1o marzo 2001
Il Ministro: Veronesi
 
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