Gazzetta n. 65 del 19 marzo 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 28 febbraio 2001
Accesso ai certificati di abilitazione di cui al decreto ministeriale 5 ottobre 2000 e successive modificazioni per gli alunni dei corsi di studio professionali ad indirizzo marittimo e tecnici ad indirizzo nautico.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, concernente l'approvazione del testo definitivo del codice della navigazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni ed integrazioni concernente l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima);
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, nonche' il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito presso il segretariato generale dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO), in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata, pertanto, in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'articolo XIV;
Vista la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'annesso della sopra citata convenzione del 1978;
Vista la risoluzione 2 della sopra citata Conferenza internazionale con la quale e' stato adottato il codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257, concernente il regolamento attuativo dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, relativo all'obbligo di frequenza di attivita' formativa fino al diciottesimo anno di eta';
Considerata la facolta' consentita dalla regola I/15 della convenzione internazionale sopra citata che consente ai Governi di continuare a rilasciare e convalidare i certificati relativi alla formazione della gente di mare in base ai requisiti ed ai limiti previsti dalla normativa nazionale vigente prima dell'entrata in vigore della convenzione medesima;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000, come modificato dal decreto 22 dicembre 2000, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
Considerato che il sistema scolastico italiano prevede corsi di studio dell'istruzione professionale e dell'istruzione tecnica finalizzati alla formazione della gente di mare;
Tenuto conto che tali corsi di studi professionali (ad indirizzo marittimo) e tecnici (ad indirizzo nautico), sono attualmente strutturati rispettivamente su un ciclo di studi quinquennale (articolato in un triennio di qualifica e su un biennio post-qualifica) e su un percorso quinquennale e che consentono, i primi l'acquisizione di un titolo di studio di qualifica (triennale) ed entrambi il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
Considerato che i curricula dei corsi di studi summenzionati presentano un congruo numero di ore e di discipline afferenti il settore marittimo che portano anche all'acquisizione di competenze, conoscenze ed abilita' individuate negli standards minimi previsti dal programma di addestramento di cui agli articoli 1, 3 e 11 del decreto 5 ottobre 2000;
Visti in particolare gli articoli 11, 12, 13 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, recante disciplina sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Considerato che occorre far salvi i diritti degli alunni iscritti ai corsi di qualifica degli istituti professionali;
Vista la legge 10 febbraio 2000, n. 30, relativa al riordino dei cicli scolastici, che dispone l'articolazione dei percorsi formativi in aree ed indirizzi specifici;
Decreta:
Art. 1.
1. I corsi di studio con indirizzi di aspirante al comando di navi mercantili, di perito per il trasporto marittimo e di tecnico del mare sono comprensivi del programma di addestramento teorico indicato nella sezione A/II-1 del codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi (codice STCW), necessario per il conseguimento del certificato di abilitazione di ufficiale di navigazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera d), del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 e successive modificazioni.
 
Art. 2.
1. I corsi di studio con indirizzi di aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili, di perito per gli apparati ed impianti marittimi e di tecnico del mare sono comprensivi del programma di addestramento teorico indicato nella sezione A-III/1 del codice STCW, necessario per il conseguimento del certificato di abilitazione di ufficiale di macchina, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 2, lettera d), del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 e successive modificazioni.
 
Art. 3.
1. I corsi di studio triennali di operatore del mare sono comprensivi del programma di addestramento teorico indicato nella sezione A-II/3 del codice STCW, necessario per il conseguimento del certificato di abilitazione di ufficiale di navigazione di terza classe, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettera d), del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 e successive modificazioni.
 
Art. 4.
Norma transitoria
1. Per gli alunni iscritti ai corsi di qualifica di operatore del mare fino all'anno scolastico 2000-2001 e' consentito, in deroga al requisito del possesso del diploma di scuola secondaria superiore, l'accesso all'abilitazione di ufficiale di navigazione di seconda classe, di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 e successive modificazioni .
Roma, 28 febbraio 2001

p. Il Ministro dei trasporti
e della navigazione
Occhipinti
Il Ministro della pubblica istruzione
De Mauro
 
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