Gazzetta n. 65 del 19 marzo 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 12 febbraio 2001
Approvazione dei moduli tipo previsti all'art. 42, comma 1, del decreto ministeriale 19 luglio 2000, n. 403 "Nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale".

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante "Disciplina della riproduzione animale";
Vista la legge 3 agosto 1999, n. 280, recante "Modifiche ed integrazioni" alla suddetta legge, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del consiglio del 23 giugno 1994;
Visto il decreto ministeriale 19 luglio 2000, n. 403, recante "Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale" ed in particolare gli articoli 33, commi 1 e 2, che prevedono che i moduli per la certificazione degli interventi fecondativi e degli impianti embrionali, rilasciati dalle regioni, debbono essere conformi ai modelli tipo, predisposti dal Ministero delle politiche agricole e forestali, e che i registri di carico e scarico debbono contenere le indicazioni minime stabilite dallo stesso Ministero;
Visto in fine l'art. 42, comma 1, del predetto decreto ministeriale, con il quale si prevede che i moduli tipo per la certificazione degli interventi fecondativi e di impianto embrionale, di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), all'art. 9, comma 1, lettera b), all'art. 21, comma 3, lettera d), all'art. 28, comma 1, lettera h) ed all'art. 31, comma 4, lettera c), nonche' le indicazioni minime che devono essere contenute nei registri di carico e scarico, di cui all'art. 13, comma 1, lettera l), all'art. 16, comma 1, lettera b), all'art. 28, comma 1, lettera d), e all'art. 29, comma 1, lettera f), del materiale seminale, siano stabiliti con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali;
Decreta:
1. I moduli tipo per la certificazione degli interventi fecondativi (CIF) e degli impianti embrionali (CIE), di cui alle premesse, sono riportati, rispettivamente, negli allegati numero 1 e 2 al presente decreto.
2. Le indicazioni minime che devono essere contenute nei registri di carico e scarico, di cui alle premesse, sono quelle riportate nell'allegato 3 al presente decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 febbraio 2001
Il Ministro: Pecoraro Scanio
 
Allegato 1 ----> Vedere ALLEGATO 1 a Pag. 10 della G.U. <----
 
Allegato 2 ----> Vedere ALLEGATO 2 a Pag. 11 della G.U. <----
 
Allegato 3

Registri di carico e scarico
1. Registri di carico e scarico tenuti dai centri di produzione dello sperma e dai recapiti.
Il registro di carico e scarico deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a) numero progressivo della registrazione;
b) data della registrazione;
c) destinatario o mittente;
d) specie e razza;
e) matricola del riproduttore maschio;
f) identificazione della partita;
g) numero delle dosi;
h) Paese di provenienza, se importato.
2. Registri di carico e scarico tenuti dai gruppi di raccolta e/o dai centri di produzione di embrioni congelati.
Il registro di carico e scarico deve contenere le seguenti indicazioni:
a) numero progressivo;
b) data della registrazione;
c) destinatario o mittente;
d) specie o razza;
e) matricola del riproduttore maschio;
f) matricola del riproduttore femmina (se presente);
g) data dell'espianto;
h) numero di embrioni presenti.
 
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