Gazzetta n. 65 del 19 marzo 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 27 febbraio 2001
Elenco dei prezzi dei prodotti agricoli per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2001.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarieta' nazionale;
Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, sulla disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, sull'assicurazione agricola agevolata;
Visto il proprio decreto 31 ottobre 2000, di individuazione per aree omogenee, delle colture delle avversita' e delle garanzie assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2001;
Visto l'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha, tra l'altro, introdotto modifiche e integrazioni alla normativa sull'assicurazione agricola agevolata;
Visto, in particolare, il comma 3, dell'art. 127, della medesima legge n. 388/2000, che prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto per studi, ricerca e informazioni sul mercato;
Visti i prezzi di mercato alla produzione rilevati dall'ISMEA negli anni 1998, 1999 e 2000;
Ritenuto di stabilire i prezzi di mercato da applicare per la determinazione dei valori delle produzioni assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2001, tenendo conto della media dei prezzi rilevati negli anni dal 1998 al 2000;
Decreta:
1. I prezzi unitari di mercato dei prodotti delle coltivazioni individuate con decreto 31 ottobre 2000, da utilizzare per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2001, sono riportati nell'allegato elenco che fa parte integrante del presente decreto.
2. I valori riportati nell'elenco, distinti per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie o gruppo varietale, devono essere considerati prezzi massimi. Nell'ambito di essi in sede di stipula delle polizze, le parti contraenti possono convenire di applicare importi inferiori in base alle caratteristiche qualitative e locali di mercato del prodotto stesso.
3. Quando il prodotto non e' specificato nei gruppi varietali elencati, si applica il prezzo della categoria similare.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 febbraio 2001
Il Ministro: Pecoraro Scanio
 
----> Vedere TABELLE da Pag. 14 a Pag. 17 della G.U. <----
 
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