Gazzetta n. 66 del 20 marzo 2001 (vai al sommario)
COMUNI
DELIBERAZIONE
Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.

A V V E R T E N Z A

Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonche', se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2001.
Si rende opportuno effettuare tale pubblicazione nell'interesse dei contribuenti, d'intesa con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale fiscalita' locale, nelle more della emanazione del decreto interministeriale - previsto dall'art. 52, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446/1997, come modificato dall'art. 1, comma I, lettere s) punto 1) ed u), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - decreto interministeriale che approvera' il modello relativo all'estratto delle deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione dei dati occorrenti alla pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta Ufficiale, e che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale medesima.
Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che un ulteriore elenco di estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia sara' pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 2 aprile 2001.
La presente pubblicazione, che e' priva di rilevanza giuridica e non e' sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono.
Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovra' essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato.
 
Comune di Aiello del Sabato;

Il comune di AIELLO DEL SABATO (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2001, nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria : aliquota del 5,5 per mille;.
abitazione principale: aliquota del 5,5 per mille;
abitazioni secondarie, intese come immobili diversi dalla prima casa e tenute a disposizione: aliquota del 6 per mille;
detrazione per abitazione principale L. 200.000.
(Omissis).

Comune di Ala;

Il comune di ALA (provincia di Trento) ha adottato, il 13 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicare nell'ambito di questo comune, nella misura del 5 per mille; 2. di confermare, per l'anno 2001, in L. 240.000 la detrazione d'imposta di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e rientranti nelle categorie catastali da A/2 ad A/6 e relative pertinenze, quali definite nell'art. 4 del regolamento "I.C.I.; 3. (Omissis).

Comune di Alba;

Il comune di ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 novembre 2000 e il 18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili;
5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze come definite dal vigente regolamento I.C.I., intendendo tali solo quelle unita' immobiliari che il soggetto passivo (proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sull'immobile), residente nel comune di Alba, occupa o utilizza direttamente a scopo abitativo;
6,75 per mille per gli altri immobili e per terreni (aliquota ordinaria);
4 per mille (ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - aliquota agevolata) a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, con precisazione che detta aliquota e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. I proprietari, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata, devono presentare all'ufficio tributi del comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'inizio dei lavori, dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante che gli interventi rientrano tra quelli specificati, con indicazione degli estremi della concessione edilizia rilasciata dal comune, la data di inizio dei lav ori e gli estremi catastali delle unita' immobiliari interessate;
4 per mille (ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i.), applicabile per un periodo non superiore a due anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili. Dette imprese, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata, devono presentare all'ufficio tributi del comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio l'utilizzo dell'agevolazione, dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante il possesso dei requisiti richiesti, con identificazione dei fabbricati ai quali l'aliquota e' applicata, nonche' la decorrenza dell'applicazione dell'aliquota. 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione da applicare al totale dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, come definite dal vigente regolamento I.C.I., elevabile a L. 500.000 (pertanto anch'essa confermata) secondo i criteri e le procedure sottoelencati, che vengono proposti, per l'approvazione definitiva al consiglio comunale;
a) possesso, alla data del 31 dicembre 2000, della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e dell'eventuale rimessa o posto macchina (accatastati in categoria C/6), quali uniche proprieta' immobiliari del soggetto o soggetti passivi e degli altri componenti della famiglia anagrafica. Il possesso di terreni e di ogni altra unita' immobiliare, a qualsiasi uso adibiti, preclude l'utilizzo della maggiore detrazione;
b) reddito dei soggetti passivi occupanti l'immobile adibito ad abitazione principale, conseguito nell'anno 2000, non superiore complessivamente a L. 26.000.000 annue lorde; nel computo vanno inclusi tutti i redditi, anche quelli esenti IRPEF, quali ad esempio:
rendita catastale degli immobili posseduti (prima casa ed eventuale rimessa di pertinenza);
pensioni sociali, militari, indennita' di accompagnamento, ecc.;
c) esclusione della maggiore detrazione a quei soggetti passivi che, pur in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b), appartengono a famiglie anagrafiche aventi un reddito complessivo (calcolato come indicato al punto b) superiore a L. 35.000.000 annue lorde;
d) esclusione della maggiore detrazione delle unita' immobiliari censite in catasto alle categorie A/1 - A/7 - A/8 - A/9;
e) la maggiore detrazione soggiace alle stesse regole previste per l'ordinaria detrazione di L.200.000;
f) concessione della maggiore detrazione a soggetti passivi comproprietari dell'immobile che versano in particolari e documentate condizioni di carattere sociale a prescindere dai limiti di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
g) presentazione di dichiarazione di possesso dei requisiti per l'applicazione della maggiore detrazione entro il 30 giugno 2001 su modulo predisposto dall'ufficio tributi.
Si precisa, a titolo di interpretazione autentica, che l'elevazione della detrazione puo' essere esercitata solo dai soggetti che rispondono ai requisiti sopra riportati, previa presentazione, da parte degli stessi, di relativa dichiarazione su modulo predisposto dall'ufficio tributi.
Di tale beneficio di elevazione della detrazione non potevano e non potranno usufruire gli Istituti autonomi per le case popolari per gli alloggi regolarmente assegnati, per i quali gli Istituti medesimi risultano essere soggetto passivo dell'imposta.
(Omissis). 1. di approvare, ai fini I.C.I., le seguenti modificazioni e integrazioni dei criteri e delle procedure per l'applicazione della detrazione abitazione principale:
detrazioni:
la detrazione di L. 200.000, da applicare al totale dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, come definite dal vigente regolamento I.C.I., e' elevabile a L. 500.000 secondo i criteri e le procedure sottoelencati:
a) possesso, alla data del 31 dicembre 2000, della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e dell'eventuale rimessa o posto macchina (accatastati in categoria C/6), quali uniche proprieta' immobiliari del soggetto o soggetti passivi e degli altri componenti della famiglia anagrafica. Il possesso di terreni e di ogni altra unita' immobiliare, a qualsiasi uso adibiti, preclude l'utilizzo della maggiore detrazione;
b) reddito dei soggetti passivi occupanti l'immobile adibito ad abitazione principale, conseguito nell'anno 2000, non superiore complessivamente a L. 26.000.000 annue lorde; nel computo vanno inclusi tutti i redditi, anche quelli esenti IRPEF, quali ad esempio:
rendita catastale degli immobili posseduti (prima casa ed eventuale rimessa di pertinenza);
pensioni sociali, militari, indennita' di accompagnamento, ecc.;
c) esclusione della maggiore detrazione a quei soggetti passivi che, pur in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b), appartengono a famiglie anagrafiche aventi un reddito complessivo (calcolato come indicato al punto b) superiore a L. 35.000.000 annue lorde;
d) esclusione della maggiore detrazione delle unita' immobiliari censite in catasto alle categorie A/1 - A/7 - A/8 - A/9;
e) la maggiore detrazione soggiace alle stesse regole previste per l'ordinaria detrazione di L. 200.000;
f) concessione della maggiore detrazione a soggetti passivi comproprietari dell'immobile che versano in particolari e documentate condizioni di carattere sociale a prescindere dai limiti di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
g) presentazione di dichiarazione di possesso dei requisiti per l'applicazione della maggiore detrazione entro il 30 giugno 2001 su modulo predisposto dall'ufficio tributi.
Si precisa, a titolo di interpretazione autentica, che l'elevazione della detrazione puo' essere esercitata solo dai soggetti che rispondono ai requisiti sopra riportati, previa presentazione, da parte degli stessi, di relativa dichiarazione su modulo predisposto dall'ufficio tributi.
Di tale beneficio di elevazione della detrazione non potevano e non potranno usufruire gli Istituti autonomi per le case popolari per gli alloggi regolarmente assegnati, per i quali gli Istituti medesimi risultano essere soggetto passivo dell'imposta. 2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis).

Comune di Albi;

Il comune di ALBI (provincia di Catanzaro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare in questo comune nella misura unica del 6 per mille senza avvalersi della facolta' di diversificazione. 2. di confermare per l'anno 2001, le sottonotate disposizioni gia' valide per l'anno 2000:
a) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle fettispecie di cui all'art. 3 del vigente regolamento imposta comunale sugli immobili - I.C.I.; 3. di dare atto che ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, si applica la riduzione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, secondo i criteri e con le modalita' fissati dall'art. 4 del vigente regolamento imposta comunale sugli immobili - I.C.I.; 4. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992, relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha affetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo;
(Omissis).

Comune di Alcamo;

Il comune di ALCAMO (provincia di Trapani) ha adottato, il 13 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di stabilire per l'anno 2001, le aliquote e le detrazioni da applicarsi sull'imposta comunale immobili nel modo che segue:
4 per mille su abitazione principale, con detrazione di L. 200.000 per tutti, di L. 500.000 per le famiglie che riversano in situazioni di svantaggio economico e sociale e famiglie numerose, nonche' di L. 320.000 per le famiglie con portatori di handicap, da beneficiarsi secondo la normativa regolamentare approvata con deliberazione consiliare n. 185 del 24 novembre 1998;
4 per mille sui terreni agricoli;
5,2 per mille sui fabbicati diversi dall'abitazione principale e sulle aree fabbricabili.
(Omissis).

Comune di Aldeno;

Il comune di ALDENO (provincia di Trento) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare, per l'anno 2001 e per le ragioni meglio espresse in premessa, le aliquote I.C.I. e segnatamente:
a) applicazione dell'aliquota del 5 per mille sulla base degli immobili calcolata ai sensi di legge;
b) aliquota ridotta del 4 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale (e per le unita' immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale) dei soggetti di cui all'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ex art. 4, primo comma, della legge 24 ottobre 1996, n. 556 (persone fisiche residenti nel comune o soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune).
(Omissis).

Comune di Alessandria;

Il comune di ALESSANDRIA ha adottato, il 27 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. l'aliquota ordinaria del 6,5 per mille, ai sensi dell' art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; 2. I'aliquota ridotta del 4 per mille ai sensi dell' art. 6 del menzionato "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili" per le seguenti unita' immobiliari:
a) abitazione di proprieta' o in diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie del soggetto passivo che vi risiede;
b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residente nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
c) abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
d) abitazione concessa in uso gratuito dai genitori al/ai figlio/i e viceversa, purche' il titolo dell'intera proprieta' si esaurisca tra i suddetti soggetti e l'utilizzatore risulti ivi anagraficamente residente;
e) cantine e box di pertinenza delle abitazioni principali, ancorche' distintamente iscritte a catasto. 3. l'aliquota ridotta del 4 per mille, per le motivazioni espresse in premessa, esclusivamente le unita' immobiliari ubicate nel sobborgo di Castelceriolo, ascritte nella categoria catastale "A" (case di abitazione) con esclusione della categoria "A/10" relativa agli uffici; 4. confermare l'aliquota agevolata al 3 per mille per le unita' immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dai patti territoriali comprese quelli adibite ad uso abitativo per studenti universitari secondo quanto previsto dalla legge n. 431/1998, art. 2, comma 3, ed articolo 5, comma 3; 5. l'aliquota maggiorata del 7 per mille, ai sensi dell' art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, per le unita' abitative che risultano non locate per piu' di sei mesi nell'anno.
(Omissis).

Comune di Algua;

Il comune di ALGUA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I.:
6 per mille per abitazione principale;
7 per mille altri fabbricati;
detrazione per abitazione principale L. 200.000.
(Omissis).

Comune di Ali';

Il comune di ALI' (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 7 per mille, senza applicare aliquote differenziate per particolari categorie o riduzioni sulla prima casa oltre quelle previste per legge.
(Omissis).

Comune di Ali' Terme;

Il comune di ALI' TERME (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune, per l'anno 2001, con le seguenti aliquote differenziate, in conformita' dell'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1996, n. 437:
a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalle lettere b) e c) della presente delibera, nella misura del 6,5 per mille;
b) aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille, da applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a propieta' indivisa, residenti in questo comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
c) aliquota ridotta nella misura del 4 per mille per i terreni agricoli.
(Omissis).

Comune di ALmenno San Bartolomeo;

Il comune di ALMENNO SAN BARTOLOMEO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) quantificandola nella misura unica del 5,2 per mille.
(Omissis).

Comune di Alvito;

Il comune di ALVITO (provincia di Frosinone) ha adottato il 28 settembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille l'aliquota da applicare all'I.C.I.; 2. di prevedere nel bilancio di previsione 2001 un gettito presuntivo derivante dall'applicazione dell'imposta di L. 380.000.000.

Comune di Anfo;

Il comune di ANFO (provincia di Brescia) ha adottato il 18 dicembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune, nella misura del 5 per mille per la prima abitazione, nella misura del 6,5 per mille per gli altri immobili;

Comune di Antegnate;

Il comune di ANTEGNATE (provincia di Bergamo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 1992, nelle misure specificate in premessa:
a) abitazione principale: aliquota 5 per mille;
b) immobili diversi dall'abitazione principale: aliquota 6,5 per mille;
c) per l'abitazione principale: detrazione di lire 200.000;
d) per l'abitazione principale, purche' accatastata nelle categorie A3 e A4, di soggetti passivi titolari di pensioni sociali o di pensioni integrate al minimo, che non godono di altri redditi: detrazionedi lire 350.000

Comune di Archi;

Il comune di ARCHI (provincia di Chieti) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di fissare per l'anno 2001 l'aliquota unica del 5,5 per mille dell'imposta comunale sugli immobili(I.C.I.).

Comune di Arquata Scrivia;

Il comune di ARQUATA SCRIVIA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. per l'anno l'anno 2001 viene determinata l'applicazione delle seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:
aliquota base di riferimento : 6 per mille;
Unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune: 5,5 per mille.
Tale aliquota si applica anche agli immobili adibiti a pertinenze ai sensi dell'art. 30 comma 14 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999.
Tale agevolazione e' limitata alle sole categorie C2 (depositi) e C6 (autorimesse), per non piu' di una pertinenza per ciascuna abitazione principale.
Unita' immobiliari realizzate per la vendita e non vendute dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e alienazione di immobili per un periodo comunque non superiore a tre anni dalla data di ultimazione del fabbricato: 4 per mille (art. 6 comma 2 del regolamento);
Aliquota ridotta a favore di proprietari che eseguano interventi volti al di inagibilita' o inabitabilita' cosi' come definita dall'art. 6 del regolamento comunale per la gestione dell'imposta, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti: 2 per mille;
L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
Unita' immobiliare d'abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi famigliari (parenti in linea retta fino al secondo grado ed affini fino al primo grado): 5,5 per mille; 2. Vengono inoltre determinate per l'anno 2001 le seguenti detrazioni d'imposta:
a) Detrazione d'imposta per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da soggetti passivi e residente nel comune ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: lire 200.000.
Tale detrazione e' elevata a lire 230.000 soltanto per le unita' immobiliari con categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6.
Dare atto che la maggiore detrazione di lire 230.000 non si applica ai contribuenti che sono proprietari di unita' immobiliari, adibite ad abitazione principale, classificate in catasto in A1 (abitazioni signorili) A7 (abitazioni in villini) A8 (abitazioni in ville) A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici);
b) Detrazione d'imposta pari a lire 300.000 per i soggetti cui alla precedente lettera a) appartenenti ad una delle seguenti categorie di particolare disagio sociale:
a) soggetti passivi portatori di handicap o nel cui nucleo famigliare e' presente un invalido o un portatore di handicap con invalidita' non inferiore al 100% avente diritto ad accompagnamento, risultante dal certificato di riconoscimento dell'invalidita' rilasciato dalle competenti strutture pubbliche ed a condizione che l'abitazione costituisca l'unica unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta', usufrutto, uso, o abitazione sull'intero territorio nazionale;
Le richieste per usufruire della maggiore detrazione di lire 300.000 dovranno pervenire al comune corredate dalle necessarie certificazioni attestanti l'invalidita' dal 1o al 30 giugno 2001 ed avranno validita' per iI solo periodo d'imposta 2001. I requisiti per l'ottenimento della detrazione d'imposta devono sussistere al momento della presentazione della richiesta per l'anno 2001.
Si considerano validamente prodotte le richieste presentate per l'anno d'imposta 2000, per le quali non sono intervenute variazioni.
Non potranno beneficiare della detrazione di lire 300.000 i contribuenti che rientrano in una delle seguenti casistiche:
contribuenti che non presentano nei termini richiesti l'apposita istanza;
contribuenti che non comprovano con i suddetti documenti i requisiti richiesti per la maggiore detrazione.
Le richieste relative alla maggiore detrazione di lire 300.000 vengono accolte con riserva al fine di provvedere, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione, alla eventuale notifica della motivata rettifica per mancanza delle condizioni richieste;
c) Detrazione d'imposta pari a lire 200.000 per unita' immobiliari concesse, quale abitazione in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta fino al secondo grado ed affini fino al primo grado);
Le richieste per potere usufruire della aliquota pari al 5,5 per mille con una detrazione di lire 200.000 relative ad abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi famigliari dovranno pervenire al comune corredate dalle necessarie documentazioni (contratto di comodato e attestazione grado di parentela) pena la decadenza del beneficio, dal 1o al 30 giugno 2001 per il versamento della prima rata, ovvero dal 1o al 20 dicembre 2001 per il versamento della seconda rata, e che avranno validita' per il solo periodo d'imposta 2001.
Si considerano validamente prodotte le richieste presentate per l'anno d'imposta 2000 per le quali non siano intervenute variazioni.

Comune di Artegna;

Il comune di ARTEGNA (provincia di Udine) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
a) aliquota ordinaria 5.8 per mille;
b) aliquota ridotta 4.6 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.
Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, classificabili nelle categorie catastali C2, C6 e C7, ancorche' iscritte distintamente in catasto, ubicate nello stesso edificio nel quale e' sita l'abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore a metri cinquanta in linea d'aria dalla stessa.
L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare del diritto di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
E' fatto obbligo ai contribuenti di comunicare al comune i dati catastali delle pertinenze alle quali vanno estese le agevolazioni previste per l'abitazione principale.
c) aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo, diverse dall'abitazione principale che risultino non locate per l'intero anno 2001 o per una frazione d'anno superiore a sei mesi. Per la determinazione del periodo di locazione sono cumulabili rapporti contrattuali diversi e non continuativi; il rapporto di locazione deve risultare da atto scritto fiscalmente registrato.
Si intende in via generale per alloggio non locato l'abitazione tenuta a disposizione dal soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili.
Dalla fattispecie sopra descritta sono esclusi, e pertanto soggetti all'aliquota ordinaria, gli immobili ad uso abitativo concessi dai titolari del diritto reale sul bene in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado civile, risultante da scrittura anche privata di data antecedente al periodo di imposta, oppure da dichiarazione del proprietario dell'immobile attestante l'assenso del comodato da data antecedente, al periodo d'imposta che il cittadino dovra' esibire all'Ufficio, e nei quali gli stessi abbiano la residenza anagrafica; 2. di elevare a lire 240.000 l'importo della detrazione per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Comune di Avellino;

Il comune di AVELLINO ha adottato, il 15 dicembre, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di riconfermare per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili gia' fissate per l'anno 2000 nelle seguenti misure:
5.5 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze;
5.75 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
7 per mille per gli alloggi non locati; di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale ai sensi dell'art. 8 dello stesso decreto legislativo n. 504/1992 modificato dall'art. 3 comma 55 della citata legge 662/1996.

Comune di Azzano San Paolo;

Il comune di AZZANO SAN PAOLO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 29 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). per l'anno 2001 la determinazione, per i motivi citati in premessa, dell'aliquota I.C.I.:
nella misura del 4,8 per mille per l'abitazione principale ed assimilati;
nella misura deI 5,2 per mille per tutte le altre tipologie di unita' immobiliari.
Di determinare la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili, in lire 210.000;

Comune di Badesi;

Il comune di BADESI (provincia di Sassari) ha adottato, il 5 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di fissare per l'anno 2001, nelle misure del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per l'abitazione principale e 6 per mille per gli altri immobili.

Comune di Badia (Abtei);

Il comune di BADIA (ABTEI) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 la detrazione d'imposta nell'importo di lire 400.000 per l'abitazione principale, come pure per le abitazioni dell' Istituto per l' edilizia sociale. 2. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille; per la stessa imposta si determina l'aliquota del 7 per mille per le seconde case ed abitazioni per ferie, con relative pertinenze, usate ad esclusivo scopo turistico e soggette all' imposta di soggiorno ai sensi del D.P.G.R. 23 dicembre 1982 n. 9/L.

Comune di Bagnoli del Trigno;

Il comune di BAGNOLI DEL TRIGNO (provincia di Isernia) ha adottato, il 11 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). per l'anno d'imposta 2001 l'aliquota I.C.I. e' fissata nella misura del 5 per mille.
(Omissis).

Comune di Balangero;

Il comune di BALANGERO (provincia di Torino) ha adottato, il 28 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di prendere atto della deliberazione della giunta comunale n. 154 del 21 novembre 2000, con il quale vengono confermate per il 2001 le aliquote I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) in vigore nel 2000:
abitazione principale: 6 per mille; detrazione L. 200.000;
immobili diversi dalle abitazioni: 6,5 per mille;
immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 6,5 per mille;
alloggi non locati: 6,5 per mille;
locali destinati a varie attivita', non aventi scopo di lucro: 5 per mille;
aree edificabili: 6 per mille;
per tutte le categorie: 6 per mille. E' considerata adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis).

Comune di Barbaresco;

Il comune di BARBARESCO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 25 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. aliquote: - ordinaria 5 per mille per abilitazione principale. 2. aliquote: - ordinaria 7 per mille per le altre abilitazioni ed i terreni. 3. detrazione dell'imposta per l'unita' immobiliare da destinare adibita ad abitazione principale L. 200.000.
(Omissis).

Comune di Barzana;

Il comune di BARZANA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 23 gennaio 2001 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili e la relativa detrazione, secondo il prospetto che segue: =====================================================================
Tipologia immobile | Aliquota |Detrazione ===================================================================== abitazioni principali di residenza | | appartenenti alle categorie catastali A2, | | A3, A4, A5, A6 e A7 e pertinente come | | specificato nell'art. 22 comma d) del | | regolamento comunale per l'applicazione | | dell'I.C.I. |5,2 per mille|L. 300.000 --------------------------------------------------------------------- abitazioni principali di residenza | | appartenenti alle categorie catastali A1, | | A8, A9 e A11 e pertinente come specificato | | nell'art. 22 comma d) del regolamento | | comunale per l'applicazione dell'I.C.I. |5,5 per mille|L. 200.000 --------------------------------------------------------------------- altre unità immobilari civili, commerciali, | | produttive e per i terreni fabbricabili |6,2 per mille| - --------------------------------------------------------------------- immobili soggetti a recupero nel corso | | dell'anno 2000 localizzati nel centro | | storico zona A |4 per mille | -
(Omissis).

Comune di Bazzano;

Il comune di BAZZANO (provincia di Bologna) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili:
a) le seguenti aliquote:
1. Aliquota ordinaria: 6 per mille;
2. Aliquota per abitazione principale (cosi' come definita dall'art. 16 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili): 5,8 per mille;
3. Aliquota maggiorata per i soli immobili ad uso abitazione e relativi cantina e garage non locati e a disposizione per un periodo di tempo superiore a sei mesi nell'arco dell'anno di cui all'art. 7 commi 1 e 2 del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili: 7 per mille;
4. Aliquota agevolata ai sensi del comma 4 dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previsti dagli accordi di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge n. 431/1998: 3 per mille. L'agevolazione viene concessa a condizione che il soggetto interessato attesti entro il termine di versamento del saldo dell'imposta l'esistenza delle condizioni di cui sopra presentando un contratto registrato.
Si ritiene opportuna tale diversificazione nelle aliquote al fine di contribuire ad incentivare il mercato della locazione.
b) le seguenti detrazioni:
1. detrazione per abitazione principale del soggetto passivo di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come definita dall'art. 16 del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili: L. 260.000;
2. la detrazione di cui al punto 1. e' elevata a L. 360.000 per le abitazioni principali possedute da soggetti passivi che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) possedere, nel territorio italiano, la sola abitazione adibita ad abitazione principale eventualmente comprensiva di posto auto, autorimessa, cantina, area pertinenziale e classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6.
Nel caso di diritto di usufrutto, uso od abitazione, il contribuente non deve possedere nessuna altra proprieta' immobiliare nel territorio italiano;
b) avere compiuto i sessanta anni di eta' se donne e sessantacinque se uomini al primo gennaio dell'anno di riferimento, ed essere pensionati;
c) vivere soli o in nucleo familiare;
d) avere percepito nell'anno precedente rispetto a quello di competenza I.C.I. un reddito imponibile totale ai fini IRPEF non superiore a L. 15.000.000 pro-capite.
Nel caso di nucleo familiare composto da piu' persone, il reddito complessivo, come sopra determinato, non deve essere superiore a L. 23.000.000, piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico;
3. La detrazione di cui al punto 1. e' elevata a L. 360.000 per le abitazioni principali posseduta da nucleo familiare composto, al 1 gennaio 2001, da una o piu' persone, di cui almeno una portatrice di handicap. Si considera persona handicappata la persona affetta da menomazione di qualsiasi genere che comporta una diminuzione permanente della capacita' lavorativa superiore ai 2/3 o, se minore di anni diciotto, che abbia difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua eta', riconosciute tali ai sensi delle vigenti normative.
Per il reddito complessivo valgono i parametri riportati al punto b) - 2. - d); qualora venga erogato l'assegno di accompagnamento, questo non viene computato ai fini del reddito imponibile complessivo.
(Omissis).

Comune di Berlingo;

Il comune di BERLINGO (provincia di Brescia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nel seguente modo:
5 per mille per l'abilitazione principale e relative pertinenze;
6.1 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di confermare tutte le detrazioni nella stessa misura applicata per l'anno 2000 con delibera del consiglio comunale n. 8 dell'11 febbraio 2000.
(Omissis).

Comune di Biella;

Il comune di BIELLA (provincia di Biella) ha adottato, il 14 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determirare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta sugli immobili come segue:
aliquota ordinaria: 6.25 per mille;
aliquota agevolata per prima abitazione: 5 per mille;
aliquota per alloggi non locati: 7 per mille;
aliquota per gli immobili locati in conformita' ai contratti stipulati in base all'accordo di cui alla legge n. 431/1988 e decreto ministeriale 5 marzo 1999: 4,25 per mille; 2. di confermare la detrazione di imposta nella misura di L. 200.000
(Omissis).

Comune di Bientina;

Il comune di BIENTINA (provincia di PISA) ha adottato, l'8 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di riconfermare per l'anno 2001 le aliquote e detrazioni in vigore nell'anno 2000 di seguito riportate:
l'aliquota ordinaria del 4.8 per mille per tutti gli immobili;
l'aliquota maggiorata del 6 per mille per le abitazioni non locate possedute in aggiunta all'abitazione principale;
la detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
la maggiorazione della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione del soggetto passivo, rapportata al periodo durante il quale si protrae la destinazione:
a) per i soggetti passivi di eta' superiore ai sessantacinque anni con reddito familiare imponibile medio di lire 10 milioni per ogni componente del nucleo familiare, elevato a lire 15 milioni nel caso di unico componente familiare;
b) per i soggetti passivi di qualsiasi eta' che possiedono nell'ambito familiare un unico reddito di lavoro dipendente o assimilabile, con un limite di reddito imponibile di 10 milioni per ogni componente il nucleo familiare.
(Omissis).

Comune di Bisaccia;

Il comune di BISACCIA (provincia di Avellino) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille.
(Omissis).

Comune di Bollengo;

Il comune di BOLLENGO (provincia di Torino) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili.
(Omissis).

Comune di Bolzano (Bozen);

Il comune di BOLZANO (BOZEN) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001 le seguenti detrazioni I.C.I. ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni:
a) detrazione di L. 500.000 ai soggetti passivi titolari di unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
b) detrazione di L. 600.000 per i possessori di unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, aventi un reddito familiare relativo all'anno 2000 non superiore al doppio del fabbisogno base calcolato secondo gli elementi fissati per l'anno 2001 con decreto del presidente della giunta provinciale; 2. la detrazione di cui al precedente punto 1, lettera b), sara' concessa ai soggetti passivi che producano una dichiarazione del reddito percepito nel 2000, su un modulo predisposto dal comune e consegnato all'ufficio competente, entro la data prevista dal decreto legislativo n. 504/1992 per il termine del primo versamento I.C.I. dovuto per l'anno 2001; 3. di fissare le aliquote nella seguente misura:
2 per mille limitatamente ai fabbricati concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;
6 per mille per gli altri fabbricati e le aree fabbricabili;
4 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
9 per mille per gli alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; 4. di dare atto che, al fine dell'applicazione dell'aliquota del 9 per mille non si considerano alloggi sfitti e seguenti: le abitazioni concesse in uso gratuito a familiari purche' il comodatario abbia la residenza presso l'abitazione stessa;
le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
l'abitazione principale posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero;
le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o usufrutto per scopi turistici, limitatamente ad una singola unita', per le quali viene assolta l'imposta di soggiorno in questo comune;
le abitazioni inagibili o inabitabili che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonee all'uso cui sono destinate, per ragioni di pericolo all'integrita' fisica o alla salute delle persone e di fatto non utilizzate.
(Omissis).

Comune di Bompietro;

Il comune di BOMPIETRO (provincia di Palermo) ha adottato, il 22 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). confermare per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del:
5 per mille relativamente agli immobili sottoposti all'aliquota ordinaria;
4 per mille relativamente agli immobili sottoposti all'aliquota prima casa; di confermare la deduzione, per gli immobili adibiti a prima casa, a L. 300.000. (Omissis).

Comune di Bovolone;

Il comune di BOVOLONE (provincia di Verona) ha adottato, il 1 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. (omissis); 2. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura del 6,5 per mille, con detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale, posseduta a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione o altro diritto reale di godimento e del 7 per mille per gli alloggi non locati; 3. (omissis); 4. (omissis).
(Omissis).

Comune di Breda di Piave;

Il comune di BREDA DI PIAVE (provincia di Treviso) ha adottato, il 4 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare, (omissis), le aliquote dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate per l'anno 2001 in questo comune nelle seguenti misure:
7 per mille per le abitazioni sfitte o tenute a disposizione dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento; sono esclusi (e pertanto si applica l'aliquota del 5 per mille) i fabbricati concessi in comodato o comunque utilizzati da parenti entro il secondo grado;
5 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di confermare, per le ragioni esposte in premessa, la detrazione per abitazione principale in L. 240.000. (Omissis).

Comune di Brembate di Sopra;

Il comune di BREMBATE DI SOPRA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) quantificandola nella misura unica del 5,3 per mille.
(Omissis).

Comune di Brienno;

Il comune di BRIENNO (provincia di Como) ha adottato, il 16 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare, (omissis), un'aliquota ordinaria per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001, pari al 5,8 per mille ed un'aliquota ridotta del 5 per mille a favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti in questo comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.
(Omissis).

Comune di Brolo;

Il comune di BROLO (provincia di Messina) ha adottato, il 4 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). confermare per l'anno 2001, giusto quanto disposto dall'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'I.C.I. nella misura del 6 per mille ai sensi dell'art. 6, comma 1, e la detrazione per l'abitazione principale a L. 300.000 (pari ad euro 154,93).
(Omissis).

Comune di Brusaporto;

Il comune di BRUSAPORTO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 19 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille, (omissis); 2. di determinare un'aliquota I.C.I. diversificata per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille per le seguenti tipologie di unita' immobiliari:
alloggi liberi o sfitti;
aree fabbricabili; 3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis).

Comune di Buccinasco;

Il comune di BUCCINASCO (provincia di Milano) ha adottato, il 15 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota applicabile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura unica del 5,5 per mille, con l'eccezione degli alloggi non locati da almeno due anni per i quali si applica l'aliquota del 7 per mille;
(Omissis). 1. di elevare a L. 500.000 per l'anno 2001 la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 504/1992 istitutivo dell'I.C.I. per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta che risulti essere percettore di pensione sociale minima e/o di pensione di invalidita' civile in base ad idonea documentazione da allegare alla richiesta di maggiore detrazione; inoltre il nucleo familiare del soggetto passivo non deve disporre di altri redditi che cumulati ai primi superino l'importo della pensione sociale minima che viene comunicato annualmente dalla regione Lombardia; 2. di elevare a L. 500.000, per l'anno 2001 la detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta I.C.I. che alla data del 1o maggio 2001 risulti disoccupato ed iscritto nelle liste di collocamento da almeno quattro mesi, in base ad idonea documentazione da allegare alla richiesta di maggiore detrazione a condizione che la suddetta unita' immobiliare sia iscritta in catasto con una rendita non superiore a L. 1.000.000; inoltre il reddito del nucleo familiare del titolare dell'unita' immobiliare non deve superare i 15.000.000 di lire cosi' come documentato dalla rispettiva dichiarazione dei redditi.
(Omissis).

Comune di Busalla;

Il comune di BUSALLA (provincia di Genova) ha adottato, il 12 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 4,8 per mille.
(Omissis).

Comune di Caccamo;

Il comune di CACCAMO (provincia di Palermo) ha adottato, il 19 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria del 5,2 per mille e L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale; di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota del 5,2 per mille per abitazione principale. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota del 5,5 per mille per fabbricati non costituenti abitazione principale e per le aree fabbricabili. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota del 4 per mille per fabbricati realizzati ed ancora posseduti da imprese che hanno per oggetto elusivo o prevalente l'attivita' di costruzione ed alienazione di immobili.
(Omissis).

Comune di Caderzone;

Il comune di CADERZONE (provincia di Trento) ha adottato, il 30 agosto 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 2. di fissare, per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. ordinaria al 5 per mille. 3. di fissare, per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. ridotta al 4 per mille per:
l'abitazione principale dei soggetti residenti e che dimorano abitualmente nell'immobile posseduto, in qualita' di proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento o da parenti del proprietario o del titolare di diritto reale di godimento, in linea retta di Io grado (padre, madre e figli) e in linea collaterale di IIo grado (fratello e sorelle);
gli immobili adibiti ad attivita' produttive in genere (artigianali, industriali, commerciali, di servizio, ecc.);
gli immobili destinati di fatto a stalle e/o fienili; 4. di assimilare all'abitazione principale, l'unita' immobiliare posseduta dalla persona anziana e/o disabile di Case di Riposo o altri istituti sanitari, in qualita' di proprietario o di titolare di altro diretto reale di godimento, purche' non locate; 5. di elevare la determinazione per l'abitazione principale di L. 200.000 a L. 500.000 ed applicando la stessa anche ad immobili utilizzati, qule dimora abituale da parenti del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento, in linea retta di primo grado (padre, madre e figli) e in linea collaterale di secondo grado (fratelli e sorelle). 6. di considerare quale parte integrante dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritta in catasto il garage, box e posto auto, una soffitta e una cantina, purche' siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione. 7. aumentare del 10%, arrotondando alle mille lire superiori, i valori stabiliti con precedente deliberazione consiliare n. 26 di data 16 dicembre 1999, delle aree fabbricabili da applicare ai fini I.C.I. di non accertare il maggior valore delle aree fabbricabili, nei casi in cui l'imposta dovuta sia versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nell'allegata tabella, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che potra' annualmente essere aggiornata, fermo restando comunque che il valore delle stesse e' quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5, dell'art. 5, del decreto legislativo n. 504 di data 30 dicembre 1992.
(Omissis).

Comune di Caglio;

Il comune di CAGLIO (provincia di Como) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1) di fissare per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2) di confermare l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale in L. 240.000.
(Omissis).

Comune di Caines (Kuens);

Il comune di CAINES (KUENS) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 come segue:
alloggi non locati ed abitazioni secondarie 7 per mille;
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale o messa a disposizione di familiari stabilmente residenti 4 per mille;
unita' immobiliare locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale 4 per mille;
tutti gli altri immobili 4 per mille; 2. di determinare l'importo detraibile dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con decorrenza dall'anno 2001 in L. 400.000; 3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o case di cura, e da cittadini residenti all'estero a condizione che la stessa non risulti locata; 4. la maggiorazione nella misura del 20% previsto dall'art. 11, primo comma, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 504/1992 si applica se la rendita attribuita supera di oltre il 50% quella dichiarata.
(Omissis).

Comune di Cairano;

Il comune di CAIRANO (provincia di Avellino) ha adottato, il 9 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). l'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001, e' fissata nel comune di Cairano, nella misura del 5 per mille e per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione pricipale e' prevista la detrazione di L. 200.000;
(Omissis).

Comune di Cairate;

Il comune di CAIRATE (provincia di Varese) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare la aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
4,25 per mille per abitazioni principali e relative pertinenze;
4,75 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione e per quelli posseduti in aggiunta all'abitazione principale.
(Omissis).

Comune di Calcinaia;

Il comune di CALCINAIA (provincia di Pisa) ha adottato, il 14 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1) di determinare per l'anno 2001 le tariffe diversificate dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) secondo il seguente prospetto:
abitazione principale: 5 per mille;
altri immobili: 7 per mille;
abitazione non locate: 7 per mille;
determinazione prima casa: L. 200.000.
(Omissis).

Comune di Caldes;

Il comune di CALDES (provincia di Trento) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille; 2. di fissare la detrazione d'imposta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente in L. 280.000; 3. di riconoscere che, ai sensi dell'art. 6 del regolamento I.C.I., l'aliquota agevolata del 6 per mille e' applicata alla pertinenza dell'abitazione principale alle quali e' attribuibile anche la quota di detrazione eventualmente non gia' assorbita dall'abitazione principale.
(Omissis).

Comune di Caldiero;

Il comune di CALDIERO (provincia di Verona) ha adottato, il 19 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. come di seguito:
aliquota per l'unita' immobiliare adibita a dimora del contribuente che la detenga a titolo di proprieta', usufrutto, uso od abitazione, e relative pertinenze come da art. 2 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.: 5 per mille;
aliquota ordinaria: 6,5 per mille; detrazione per l'unita' immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente che la detenga a titolo di proprieta', usufrutto, uso od abitazione: L. 200.000;
(Omissis).

Comune di Camburzano;

Il comune di CAMBURZANO (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 6 per mille, senza alcuna differenziazione di immobili diversi od abitazioni in aggiunta a quella principale o per gli enti senza scopo di lucro; 2. di dare atto che la detrazione per abitazione principale e' di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3. di dare atto che non operano le riduzioni di imposta od aumenti di detrazioni indicati nel comma 3, dell'art. 8 del decreto legislativo n. 507/1992 come sostituito con il comma 55 della legge n. 662/1996;
(Omissis).

Comune di Campegine;

Il comune di CAMPEGINE (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 25 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare le aliquote diversificate dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che saranno applicate in questo comune per l'anno 2001 e nelle misure di seguito riportati:
5,85 per mille aliquota ordinaria;
7 per mille aree fabbricabili;
7 per mille alloggi non locati ai sensi dell'art. 6 del regolamento comunale per l'I.C.I. di confermare in L. 220.000 la detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis).

Comune di Campiglia Cervo;

Il comune di CAMPIGLIA CERVO (provincia di Biella) ha adottato, il 29 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di approvare per l'anno 2001 la detrazione di L. 230.000 ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e seguenti modifiche ed integrazioni, dall'imposta comunale sugli immobili dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; di prendere atto che l'aliquota I.C.I. sara' fissata per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille.
(Omissis).

Comune di Campo San Martino;

Il comune di CAMPO SAN MARTINO (provincia di Padova) ha adottato, l'11 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni relative all'imposta comunale come segue:
a) tipologia e aliquota:
aliquota ordinaria: 6 per mille;
abitazione principale, comprese le pertinenze dell'abitazione principale: 5,5 per mille;
abitazioni locate utilizzate come abitazione principale: 5,5 per mille;
abitazioni concesse in uso gratuito e parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado: 5,5 per mille;
abitazioni non locate: 6 per mille;
immobili diversi dalle abitazioni: 6 per mille;
b) la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' confermata in L. 200.000;
c) la detrazione e' aumentata a L. 300.000 nei seguenti casi:
contribuenti che siano assistiti dal comune in via continuativa;
contribuenti il cui reddito familiare complessivo sia costituito solo da due pensioni sociali o da n. 1 pensione minima erogate dall'I.N.P.S., posto comunque che in entrambi i casi l'unita' immobiliare deve costituire l'unica proprieta' del nucleo familiare nel corso dell'anno di imposizione, ovvero l'unica posseduta a titolo di usufrutto o di diritto di abitazione;
vengono escluse da tale beneficio le abitazioni iscritte in catasto alle seguenti categorie: A/1 - A/7 - A/8;
i soggetti che intendono beneficiare della maggiore detrazione dovranno presentare richiesta, sotto pena di decadenza del beneficio, entro il 30 aprile 2001, corredata da una dichiarazione nella forma dell'autocertificazione prevista dalla legge n. 41/1968 n. 15, attestante la posizione sia del soggetto passivo che del proprio nucleo familiare nei riguardi dei diritti reali sull'unita' abitativa adibita a propria abitazione principale nonche' la situazione complessiva dei redditi prodotti nell'anno 2000; d) ai sensi dell'art. 3 comma 56 della legge n. 662/1996, e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.
(Omissis).

Comune di Campofelice di Roccella;

Il comune di CAMPOFELICE DI ROCCELLA (provincia di Palermo) ha adottato, il 18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare per l'anno 2001 le aliquote vigenti nell'anno 2000 dell'imposta comunale sugli immobili cosi' come appresso:
1) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale - 4 per mille;
2) unita' immobiliari adibite ad abitazione secondarie - 6 per mille; 3) unita' immobiliari adibite ad abitazione a destinazione diversa da abitazione e per aree edificabili - 6 per mille;
4) terreni agricoli - 6 per mille;
5) unita' immobiliari possedute da imprese realizzati per la vendita e non venduti - 4 per mille e per un periodo di anni tre; di confermare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis).

Comune di Campoli del Monte Taburno;

Il comune di CAMPOLI DEL MONTE TABURNO (provincia di Benevento) ha adottato, il 23 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille.
(Omissis).

Comune di Canal San Bovo;

Il comune di CANAL SAN BOVO (provincia di Trento) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a valere per l'anno 2001, nella misura del:
4 per mille per l'abitazione principale e le aree fabbricabili;
5 per mille per tutti gli altri fabbricati. 2. di elevare, con effetto per il periodo d'imposta anno 2001, da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 3 comma 55 della legge 26 dicembre 1996, n. 662. (Omissis).

Comune di Canazei (CIANACEI);

Il comune di CANAZEI (CIANACEI) (provincia di Trento) ha adottato, il 28 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che sara' applicata in questo comune nella misura del 5 (cinque) per mille. 2. di determinare per l'anno 2001, l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che sara' applicata in questo comune in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, l'aliquota nella misura del 4 per mille. 3. di fissare per l'anno 2001 la riduzione del 50 per cento, oltre alle lire 200.000, di legge, dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. La riduzione si applica anche per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.
(Omissis).

Comune di Candelo;

Il comune di CANDELO (provincia di Biella) ha adottato, il 5 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1) di determinare, per l'anno 2001, le seguenti aliquote I.C.I.:
a) per l'abitazione principale e le sue pertinenze: 5 per mille;
b) per tutti gli altri casi: 6,5 per mille; 2. di dare atto che la detrazione applicabile all'abitazione principale di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e circolare Ministero delle finanze 21 maggio 1994, n. 65/E e di cui all'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996 viene mantenuta a L. 200.000 per l'anno 2001. 3. di fissare, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 449 del 27 dicembre 1997, l'aliquota agevolata nella misura del 2 per mille nei seguenti casi:
a) per unita' immobiliari o inabitabili oggetto di recupero edilizio;
b) immobili di interesse storico o architettonico, vincolati ai sensi di legge, oggetto di interventi di recupero edilizio;
c) immobili ubicati nei nuclei di antica formazione (N.A.F.), cosi' come zonizzati dal piano regolatore comunale, oggetto di recupero edilizio;
d) nuove autorimesse e/o nuovi posti auto che costituiscono pertinenza ad un fabbricato esistente;
e) utilizzo dei sottotetti ai fini abitativi
L'aliquota agevolata di cui sopra e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto degli interventi sopra descritti e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. 4. di dare atto che per ottenere l'applicazione dell'aliquota agevolata tutti gli interventi, oltre che essere conformi allo strumento urbanistico, dovranno essere utilizzati nelle forme e nei modi previsti dalla legge urbanistica. (Omissis).

Comune di Canneto sull'Oglio;

Il comune di CANNETO SULL'OGLIO (provincia di Mantova) ha adottato, il 5 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure:
abitazione principale aliquota 6 per mille;
terreni agricoli aliquota 7 per mille;
aree fabbricabili aliquota 7 per mille;
altri fabbricati aliquota 7 per mille. 2. di confermare in L. 250.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis).

Comune di Cansano;

Il comune di CANSANO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 27 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. da applicare in territorio del comune di Cansano per l'anno 2001 confermando la misura del 5 per mille, gia' in vigore per gli anni precedenti.
(Omissis).

Comune di Caprarica di Lecce;

Il comune di CAPRARICA DI LECCE (provincia di Lecce) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per l'anno 2001 nella seguente misura:
abitazione principale 4,5 per mille;
altri fabbricati 5 per mille;
terreni agricoli 5 per mille;
aree fabbricabili 6 per mille. (Omissis). 3. di determinare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis).

Comune di Carano;

Il comune di CARANO (provincia di Trento) ha adottato, il 30 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. nonche' la detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale come segue:
aliquota ordinaria I.C.I. pari al 5,5 per mille;
aliquota ridotta I.C.I. pari al 4,5 per mille, per le abitazioni principali e loro pertinenze (comprese le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, fermo restando il requisito della residenza nel comune); per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio), se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le case locate, con contratto registrato, a persone residenti, se nelle stesse l'affittuario ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da azioni o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero perma-nente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonche' per le attivita' produttive come di seguito specificate: Gruppo C:
categorie:
C/1 negozi e botteghe;
C/3 laboratori per arti e mestieri;
C/4 fabbricati e locali per esercizi sportivi. Gruppo D:
tutte le categorie catastali appartenenti a tale gruppo.
detrazione per l'abitazione principale e sue pertinenze estesa oltre che per i soggetti passivi d'imposta, cioe' proprietari, titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie, nonche' per gli immobili concessi in locazione finanziaria, i locatari, anche per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a propieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1o grado (genitore/figlio), se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le case locate, con contratto registrato, a persone residenti, se nelle stesse l'affittuario ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a segu ito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, pari a L. 500.000; nel caso in cui all'abitazione principale siano asservite piu' pertinenze, il beneficio dell'aliquota ridotta e della detrazione e' limitato ad un'unica unita' immobiliare di pertinenza.
(Omissis).

Comune di Carlantino;

Il comune di CARLANTINO (provincia di Foggia) ha adottato, il 22 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare, (omissis), l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura unica del 5 per mille, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992.
(Omissis).

Comune di Carunchio;

Il comune di CARUNCHIO (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare, per l'anno 2001, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni cosi' come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 e modificato dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare sul territorio di questo comune nella misura unica del 4,5 per mille come in precedenza.
(Omissis).

Comune di Casale di Scodosia;

Il comune di CASALE DI SCODOSIA (provincia di Padova) ha adottato, il 18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). ha stabilito per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. unica pari al 5 per mille.
(Omissis).

Comune di Casalecchio di Reno;

Il comune di CASALECCHIO DI RENO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, (omossis), le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti:
A) aliquota dello 0,00 per mille per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale in osservanza della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
B) aliquota del 4 per mille con riferimento ai fabbricati realizzati per la vendita per un solo anno sul costruito invenduto (punto abrogato con successiva deliberazione G.C. n. 313 del 29 dicembre 2000, esecutiva);
C) aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati (cioe' non occupati);
D) aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili ubicati sul territorio comunale ad eccezione di quelli espressamente indicati ai punti precedenti; 2. di determinare per l'anno 2001 un'ulteriore detrazione di L. 82.000 da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 prevista dalla normativa vigente in favore di tutte le abitazioni principali per una detrazione complessiva di L. 282.000 rapportate al periodo dell'anno nel quale si protrae la destinazione di abitazione principale.
(Omissis).

Comune di Casalmaggiore;

Il comune di CASALMAGGIORE (provincia di Cremona) ha adottato, il 30 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare, per l'anno 2001, le aliquote I.C.I. come segue:
1) l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 e' fissata nella misura indifferenziata del 5,75 per mille;
2) in deroga a quanto previsto dal precedente punto 1, l'aliquota per il 2001 e' fissata nella misura del 4 per mille e per un massimo di tre anni (compreso il 2001), per periodi di imposta annuale rapportati ai mesi nei quali si protrae tale condizione per i soli immobili realizzati per la vendita e rimasti invenduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di detti immobili. Trascorso detto periodo massimo, qualora l'immobile risulti ancora invenduto l'imposta viene applicata nella misura ordinaria del 5,75 per mille. Di dare atto che, con deliberazione consiliare n. 133 in data 24 novembre 2000, sono state fissate le seguenti determinazioni:
per l'anno 2001 e' fissata in L. 250.000 fino alla concorrenza del suo ammontare, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale rapportando tale detrazione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale di piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
di stabilire che, per il periodo di imposta 2001, e' considerata abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto a seguito di ricovero permanente purche' l'unita' immobiliare non risulti locata; di stabilire, per l'anno 2001, l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 5,75 per mille a carico degli enti senza scopo di lucro; di non avvalersi, per quanto precisato in premessa, della facolta' di non ridurre l'aliquota ordinaria per gli immobili oggetto di intervento come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
(Omissis).

Comune di Casalromano;

Il comune di CASALROMANO (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria: 5,75 per mille;
unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune: 5,75 per mille;
unita' immobiliare locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale: 5,75 per mille;
immobili diversi dalle abitazioni: 5,75 per mille;
immobili posseduti oltre all'abitazione principale o locati a non residenti: 7 per mille;
alloggi non locati da piu' di 6 mesi: 7 per mille;
fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo di tre anni in base ad apposita istanza presentata dagli interessati: 5,75 per mille;
aliquota agevolata per gli interventi volti:
al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili per un periodo di tre anni: 4 per mille;
al recupero di immobili di interesse storico o artistico ubicati nel centro storico per un periodo di tre anni: 4 per mille;
alla realizzazione di autorimesse o posti auto: 4 per mille;
all'utilizzo di sottotetti: 4 per mille;
nuovi insediamenti produttivi per un periodo di tre anni: 4 per mille. 2. fissare in L. 200.000 la detrazione per la prima abitazione.
(Omissis).

Comune di Casamicciola Terme;

Il comune di CASAMICCIOLA TERME (provincia di Napoli) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). che le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 lsiano fissate nella seguente misura:
aliquota ordinaria per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille;
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale aliquota del 4 per mille;
l'abitazione posseduta da anziani o disabili, che sono ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, e' considerata adibita ad abitazione principale;
le abitazioni concesse gratuitamente dall'usufruttuario al figlio o al coniuge, nudi proprietari, che le occupano e le utilizzano quale loro abitazione principale, sono sottoposte al regime impositivo delle abitazioni principali avvalendosi di quanto disposto dall'art. 8 punto 5 del "Regolamento per la applicazione dell'imposta comunale sugli immobili". la detrazione per l'abitazione principale e' elevata a L. 300.000.
(Omissis).

Comune di Casella;

Il comune di CASELLA (provincia di Genova) ha adottato, il 12 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. unica al 4,5 per mille e la detrazione per abitazione principale di L. 200.000.
(Omissis).

Comune di Caselle Torinese;

Il comune di CASELLE TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di fissare, per l'anno 2001 nelle misure sottoindicate, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
6 per mille, aliquota base;
4,8 per mille, persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e, ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera d) del decreto legislativo n. 446/1997, per i box, i posti macchina coperti e scoperti che costituiscono pertinenza di un'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento;
di stabilire che dall'imposta dovuta per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).

Comune di Cassano D'Adda;

Il comune di CASSANO D'ADDA (provincia di Milano) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. da applicarsi in questo comune nella misura ordinaria del 6 per mille; 2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e loro pertinenze e' di L. 250.000 (duecentocinquantamilalire).
(Omissis).

Comune di Castegnato;

Il comune di CASTEGNATO (provincia di Brescia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di riconfermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare sul territorio comunale nella misura del 5,5 per mille; 2. di stabilire ai sensi dell'art. 3, comma 55, legge finanziaria n. 662/96 la detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione, anche per l'anno 2001.
(Omissis).

Comune di Castel Bolognese;

Il comune di CASTEL BOLOGNESE (provincia di Ravenna) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di stabilire, per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti:
a) aliquota ordinaria del 6 per mille;
b) aliquota ridotta del 4 per mille per le unita' immobiliari locate a titolo di abitazione principale con contratto a canone concordato stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431;
c) aliquota differenziata del 7 per mille per:
gli alloggi non locati e relative perinenze non locate;
le aree fabbricabili; di confermare il L. 280.000 l'importo della detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo; di confermare il L. 500.000 la detrazione per le abitazioni principali limitatamente ai contribuenti I.C.I. in situazioni di particolare disagio economico-sociale, in possesso delle condizioni e requisiti stabiliti nella regolamentazione di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: di dare atto che, applicando l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 6 per mille, l'aliquota ridotta del 4 per mille, l'aliquota differenziata del 7 per mille, e le maggiori detrazioni di imposta, come sopra specificato, viene rispettata la previsione del bilancio e l'equilibrio dello stesso.
(Omissis). CONDIZIONI DI BASE PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORE DETRAZIONE I componenti della famiglia di cui fa parte il soggetto passivo non devono avere altre proprieta' immobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali annessi servizi (garage, posto macchina, cantina, ecc., ne' devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione).
Il reddito di riferimento e' quello complessivo del nucleo familiare (cioe' di tuffi i componenti) imponibile IRPEF 2000 (comprensivo del reddito dell'abitazione principale e dell'eventuale C/6).
Il reddito pro-capite si ottiene dalla divisione del reddito complessivo familiare, imponibile IRPEF 2000, per i componenti del nucleo risultante dallo stato di famiglia alla data del 1o gennaio 2001.
La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che vi risiedono in caso di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto reale di godimento sulla medesima unita'. PARTICOLARI SITUAZIONI AVENTI DIRITTO ALLA MAGGIORE DETRAZIONE 1 - FAMIGLIE DI PENSIONATI
a) Nucleo familiare composto da una o piu' persone almeno una delle quali di eta' superiore ad anni 65;
b) reddito familiare complessivo imponibile IRPEF, riferito all'anno 2000, non superiore a L. 15.000.000 annue lorde se unico occupante; a tale reddito si aggiungono L. 10.000.000 annue lorde per ogni ulteriore componente. 2 - FAMIGLIE NUMEROSE
a) Nucleo familiare con almeno cinque componenti;
b) il reddito familiare complessivo imponibile IRPEF riferito all'anno 2000 non deve superare l'importo annuo lordo di L. 13.000.000 per ogni componente. 3 - FAMIGLIE CON PORTATORI DI HANDICAP
a) Nucleo familiare che include portatori di handicap con attestato di invalidita' civile al 100%;
b) il reddito familiare non deve superare nel suo complesso l'importo annuo lordo di L. 15.000.000 riferiti aI 2000, se unico occupante; a tale reddito si aggiungono L. 10.000.000 annue lorde per ogni ulteriore componente. 4 - FAMIGLIE ASSISTITE
Soggetto passivo avente diritto, in base ai vigenti regolamenti del comune di CasteI Bolognese, ad un'assistenza economica continuativa, oppure all'assistenza domiciliare gratuita o con pagamento della sola quota fissa. CRITERI APPLICATIVI La richiesta - autocertificazione dovra' essere inviata, entro il termine per il pagamento della 1a rata l.C.l. 2001 (30 giugno 2001), tramite raccomandata al servizio tributi del comune di Castel Bolognese, piazza Bernardi n. 1, ovvero consegnata a mano al medesimo indirizzo.
I contribuenti che hanno inviato la richiesta - autocertificazione potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2001, gia' tenere conto della detrazione richiesta.
Nel caso di comproprieta' o contitolarita' sull'unita' abitativa da parte di piu' soggetti aventi diritto alla maggior detrazione la suddetta richiesta - autocertificazione dovra' essere prodotta da ciascun soggetto passivo.
L'amministrazione comunale si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

Comune di Castel Colonna;

Il comune di CASTEL COLONNA (provincia di Ancona) ha adottato, il 27 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni. 2. di stabilire altresi' nell'importo di L. 360.000 la detrazione da applicare all'imposta dovuta per l'abitazione principale, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996.
(Omissis).

Comune di Castel di Casio;

Il comune di CASTEL DI CASIO (provincia di Bologna) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). ai sensi dell'art. 6, comma 1 decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni l'aliquota della imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 e' fissata nella misura del 6,3 per mille per l'abilitazione principale e le sue pertinenze e nella misura del 7 per mille per gli altri immobili.
(Omissis). La detrazione per l'abilitazione principale e' fissata in L. 220.000.
(Omissis).

Comune di Castel Goffredo;

Il comune di CASTEL GOFFREDO (provincia di Mantova) ha adottato, il 5 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare le aliquote e detrazioni I.C.I. per l'anno 2001 come segue:
l'aliquota I.C.I. come segue:
5,75 per mille per la prima casa;
7 per mille per i terreni agricoli e per aree edificabili;
6 per mille per tutti gli altri fabbricati;
la detrazione d'imposta in L. 250.000 per l'abitazione principale;
per gli alloggi sfitti, inutilizzati, per il periodo in cui si verifica tale situazione, l'aliquota del 7 per mille;
per gli alloggi affittati, per il periodo in cui si verifica tale situazione, l'aliquota del 5,85 per mille. Si precisa altresi' che il possesso dei garages di pertinenza dell'abitazione principale non esclude dalla detrazione delle 250.000 sopra indicate.
(Omissis).

Comune di Castel Mella;

Il comune di CASTEL MELLA (provincia di Brescia) ha adottato, il 27 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) applicata in questo comune nel 2000 e precisamente nella misura:
5,2 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (box garage);
5,2 per mille per la seconda abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado, i quali vi abbiano stabilito la propria abitazione principale;
6 per mille per gli immobili diversi dalla abitazione principale.
(Omissis).

Comune di Castellabate;

Il comune di CASTELLABATE (provincia di Salerno) ha adottato, il 26 novembre 2000 e il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. si aumenta a L. 250.000 la detrazione dell'imposta (I.C.I.) per l'unita' immobiliare adibita a dimore abituale da persona portatrice di handicap con percentuale di invalidita' non inferiore al 100% a condizione che la stessa e/o i componenti del suo nucleo familiare siano proprietari di quella sola unita' immobiliare. 2. di riconfermare, per l'anno 2001, nella misura del 6 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
(Omissis).

Comune di Castelleone di Suasa;

Il comune di CASTELLEONE DI SUASA (provincia di Ancona) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura del 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, nonche' nella misura del 7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni, per quelli posseduti n aggiunta all'abitazione principale e per i terreni soggetti a tale tributo; 2. di applicare la detrazione per "prima casa" nella misura di L. 200.000.
(Omissis).

Comune di Castelnovo ne' Monti;

Il comune di CASTELNOVO NE' MONTI (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 7 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili valevole nel territorio del comune di Castelnovo ne' Monti per l'anno 2001 nel seguente modo:
aliquota ordinaria = 6,5 per mille;
aliquota maggiorata per aree edificabili = 7 per mille; 2. di aumentare la detrazione spettante per abitazione principale, fissandola in L. 310.000.
(Omissis).

Comune di Castelnuovo Rangone;

Il comune di CASTELNUOVO RANGONE (provincia di Modena) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 le seguenti aliquote I.C.I. e relative riduzioni/deduzioni d'imposta, specificando che le aliquote sotto indicate sono applicabili anche alle pertinenze delle relative unita' immobiliari: aliquota ridotta: nella misura del 5 per mille (con una detrazione di L. 200.000) per:
a) l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
b) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
c) per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
La suddetta detrazione e' elevata a L. 500.000 e spetta al pensionato o ad i pensionati anagraficamente conviventi in possesso dei seguenti requisiti:
possesso, nel territorio italiano, del solo appartamento abitato ed eventuale pertinenza dell'abitazione principale (riferimento alla categoria catastale C/2, C/6 e C/7), quale unica proprieta' immobiliare;
compimento del sessantacinquesimo anno di eta' al 1o gennaio 2001;
la famiglia composta esclusivamente da persone che hanno gia' compiuto i sessantacinque anni di eta' al 1o gennaio 2000;
reddito medio pro-capite non superiore a L. 15.000.000 annui lordi, dichiarati nella denuncia dei redditi 1999;
l'immobile occupato dev'essere di categoria catastale compresa tra A2 ed A6;
nella misura del 5 per mille: a) per l'immobile locato dal proprietario con contratto registrato, a patto che venga utilizzato dal locatario come abitazione principale;
b) per le abitazioni diverse da quella principale, a patto che siano utilizzate da persone fisiche aventi nelle stesse titolo di residenza;
nella misura del 4 per mille per: a) gli immobili di enti senza scopo di lucro;
b) i fabbricati realizzati per la vendita e non ancora venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili;
aliquota del 9 per mille: alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; aliquota del 7 per mille per: a) altri alloggi non locati e per tutti gli altri immobili non compresi nelle fattispecie precedenti;
b) aree fabbricabili e terreni agricoli;
aliquota del 2 per mille: abitazioni affittate a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi locali di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. (Omissis).

Comune di Castelvetere in Val Fortore;

Il comune di CASTELVETERE IN VAL FORTORE (provincia di Benevento) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare, (omissis), l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura unica del 6 per mille, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992.
(Omissis).

Comune di Castenedolo;

Il comune di CASTENEDOLO (provincia di Brescia) ha adottato, l'11 dicembre 2000 ed il 19 dicembre 2000, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata nella misura del 5 per mille; 1. di stabilire in aggiunta alle fattispecie di abitazione principale gli immobili posseduti da anziani o da disabili che risultino residenti in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente a condizione che gli stessi immobili non risultino locati; 2. di stabilire, inoltre, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, per l'anno 2001, che l'unita' immobiliare adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e, classificate nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5 ed A/6 potranno usufruire della detrazione di L. 250.000 per gli immobili il cui valore catastale rivalutato sia inferiore a L. 65.000.000; 3. di considerare destinatari alla presente agevolazioni tutte le persone fisiche residenti nel comune di Castenedolo, proprietari sull'intero territorio nazionale della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con le sue pertinenze; 4. di definire, infine, che per beneficiare dell'ulteriore detrazione I.C.I. gli interessati dovranno presentare apposita domanda all'Ufficio tributi comunale entro il 15 giugno 2001.
(Omissis).

Comune di Castiglione delle stiviere;

Il comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (provincia di Mantova) ha adottato, il 4 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'applicazione delle aliquote I.C.I. come sottoindicato:
a) aliquota ordinaria applicata nella misura del 5,98 per mille, salvo quanto previsto dal seguente punto b);
b) aliquota applicata nella misura del 7 per mille per gli alloggi vuoti non concessi in locazione (case sfitte) ed aree fabbricabili; 2. di determinare per l'anno 2001 la detrazione d'imposta sulla abitazione principale nella misura di L. 260.000. (Omissis).

Comune di Castiglione Olona;

Il comune di CASTIGLIONE OLONA (provincia di Varese) ha adottato, il 6 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). in merito all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
1) di mantenere per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nella misura pari a quelle determinate per l'anno 2000 e come appresso indicate:
a) 4,5 per mille - prima casa: unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale occupata dal proprietario e pertinenze (garage, autorimessa, posti auto e box);
b) 4,5 per mille - seconde case affittate con regolari contratti;
c) 5,5 per mille - altre destinazioni ed industrie;
d) 7 per mille - seconde case sfitte e non locate;
2) estendere l'aliquota del 4,5 per mille alle abitazioni principali, comprese le pertinenze, concesse in comodato o in uso gratuito, a parenti in linea diretta o collaterale, per tali intendendosi i figli legittimi, naturali ed adottivi, i genitori, i progenitori, i fratelli e le sorelle, previa istanza presentata al comune; 3) fissare in L. 200.000 la detrazione sull'imposta dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo e non all'imposta dovuta per le pertinenze all'abitazione principale.
(Omissis).

Comune di Castronno;

Il comune di CASTRONNO (provincia di Varese) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 come segue:
nella misura del 4 per mille, rapportato al valore degli immobili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e correlative disposizioni, in favore di persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibite ad abitazione principale e per le relative pertinenze nei limiti dello speciale regolamento adottato con delibera consiliare n. 5 del 24 febbraio 2000, esecutiva;
nella misura del 7 per mille rapportato al valore degli immobili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e correlative disposizioni, nei confronti dei soggetti passivi d'imposta aventi titolo su immobili che risultino non locati;
nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per tutti gli altri casi; 2. di stabilire in L. 250.000 per l'intero anno 2001 la detrazione d'imposta per la prima casa disciplinata dall'art. 8, secondo comma, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni.
(Omissis).

Comune di Cavacurta;

Il comune di CAVA CURTA (provincia di Lodi) ha adottato, il 16 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare per l'anno 2001, i motivi specificati in premessa, l'aliquota I.C.I. come segue:
aliquota ridotta al 5 per mille con detrazione di L. 200.000 per i possessori di abitazione principale;
aliquota ordinaria del 7 per mille per i possessori di seconda abitazione, terreni agricoli e per tutti gli altri immobili, compresi i box della prima abitazione.
(Omissis).

Comune di Cavaglia';

Il comune di CAVAGLIA' (provincia di Biella) ha adottato, il 5 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di mantenere invariata l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura unica del 5 per mille.
(Omissis).

Comune di Cavaglietto;

Il comune di CAVAGLIETTO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare e stabilire dal 1o gennaio 2001 l'aliquota del 6 per mille per l'I.C.I. da calcolarsi sugli immobili ricadenti sul territorio comunale per le particolari esigenze di bilancio di cui sopra.
(Omissis).

Comune di Cavizzana;

Il comune di CAVIZZANA (provincia di Trento) ha adottato, il 24 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001 e confermando pertanto quanto gia' stabilito negli anni precedenti, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille; 2. di dare atto che viene confermata nell'importo minimo di L. 200.000 la detrazione spettante esclusivamente per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del contribuente.
(Omissis).

Comune di Celle Ligure;

Il comune di CELLE LIGURE (provincia di Savona) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2001 cosi' come di seguito:
Aliquota ordinaria:
6 per mille;
Aliquota maggiorate:
7 per mille: per gli alloggi non locati, intendendosi per tali anche quelli tenuti a disposizione, e gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
8 per mille: per gli alloggi non locati, intendendosi per tali anche quelli tenuti a disposizione, e gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione di nautra abitativa di qualisiasi durata temporale da almeno due anni.
Aliquote ridotte o agevolate:
4 per mille: in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Celle Ligure, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.
5 per mille: limitatamente alle unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto passivo, e alle unita' possedute da enti non commerciali senza scopi di lucro. 2) di considerare direttamente adibite ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
(Omissis).

Comune di Cerano;

Il comune di CERANO (provincia di Novara) ha adottato, il 17 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di ridurre dal 1 gennaio 2001 al minimo di legge del 4 per mille l'aliquota I.C.I. per l'abitazione principale e le relative pertinenze. 2. di mantenere la detrazione per abitazione principale nella misura di legge pari a L. 200.000. 3. di confermare anche per l'esercizio 2001 l'aliquota del 5,5 per mille per tutti gli altri immobili.
(Omissis).

Comune di Cerignola;

Il comune di CERIGNOLA (provincia di Foggia) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, nelle misure di cui al presente prospetto, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:
terreni agricoli, 5 per mille;
aree fabbricali, 5 per mille;
abitazioni principale, 5 per mille;
altri fabbricati, 5 per mille; 2. di determinare, inoltre, che per l'anno 2001 trovera' applicazione la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura legale ed unica di L. 200.000;
(Omissis).

Comune di Cermes (Tscherms);

Il comune di CERMES (TSCHERMS) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 30 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire che, per l'anno 2001, trovera' applicazione l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per tutti gli immobili esistenti sul territorio del comune di Cermes nella misura unica e minima del quattro per mille; 2. di confermare, inoltre, che per l'anno 2001 trovera' applicazione la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura unica di L. 600.000 - Euro 309,87.
(Omissis).

Comune di Cerro Veronese;

Il comune di CERRO VERONESE (provincia di Verona) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 2. di prendere atto che per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. per gli immobili non adibiti a prima abitazione (seconde case) e terreni fabbricabili e' stata confermata nella misura del 7 per mille e quella per la prima casa al 6 per mille. 3. di prendere atto della detrazione per abitazione principale in L. 250.000 cosi' come previsto dall'art. 8 comma 2 del decreto legislativo 504/1992 modificato dalla legge 9 maggio 1997, n. 122.
(Omissis).

Comune di Cervicati;

Il comune di CERVICATI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 22 settembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 2. di determinare, come determina con il presente atto, per l'anno 2001, l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6,75 per mille (sei virgola settantacinque), relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); 3. di fissare in L. 240.000 la detrazione di imposta per l'abitazione principale; 4. di ridurre del 50 per cento l'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili secondo quanto stabilito dall'art. 55 della legge 662/1996.
(Omissis).

Comune di Chiusaforte;

Il comune di CHIUSAFORTE (provincia di Udine) ha adottato, il 27 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare anche per l'anno 2001 l'aliquota da applcare in questo comune ai fini dell'I.C.I., nella misura unica del 5,5 (cinque virgola cinque) per mille, per le motivazioni esposte in premessa. di confermare, altresi', per lo stesso anno, la detrazione di L. 200.000, per l'abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis).

Comune di Cigliano;

Il comune di CIGLIANO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 5,3 per mille. 2. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. per l'abitazione principale nella misura del 4,3 per mille e la relativa detrazione d'imposta nella misura di L. 200.000. 3. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura dell'1 per mille per unita' immobiliari inagibili o inabitabili e per immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati nel centro storico, che saranno oggetto di interventi di recupero.
(Omissis).

Comune di Circello;

Il comune di CIRCELLO (provincia di Benevento) ha adottato, l'8 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. cinque per mille: persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, per l'abitazione principale; 2. cinque per mille: unita' immobiliare locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale; 3. cinque per mille: persona fisica per unita' immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a soggetto che non le utilizza come abitazione principale; 4. cinque per mille: alloggi posseduti e non locati; 5. cinque per mille: immobili diversi dalle abitazioni possedute nel comune; 6. cinque per mille: immobili posseduti da soggetti senza scopo di lucro: 7. cinque per mille: agevolata per interventi di recupero edilizio ex legge 449/1997; 8. cinque per mille: fabbricati realizzati da imprese per la vendita e non venduti; 9. cinque per mille: tutti i soggetti e gli immobili che non rientrano nella percendente classificazione. II. detrazioni dall'imposta dovute per l'abitazione principale del soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare: L. 200.000 per detrazione.
(Omissis). III. riduzione del cinquanta per cento dell'imposta per gli edifici inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni.

Comune di CISERANO;

Il comune di CISERANO (provincia di Bergamo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di applicare le aliquote I.C.I. per l'anno 2001 nelle misure seguenti:
a) 5 per mille per abitazioni principali ed assimilate (ai sensi dell'art. 19 del vigente regolamento comunale dell'I.C.I.), pertinenze (ai sensi della circolare ministeriale n. 23/E del 2000) ed aree agricole;
b) 6 per mille su tutti gli altri fabbricati ed aree fabbricabili; 2. di tenere conto della disposizione ex art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge n. 662/1996 per la determinazione della base imponibile; 3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, assimilate e pertinenze del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta' o di altro diritto reale, dimora abitualmente in conformita' alle risultanze anagrafiche. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, alle unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufru tto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituiti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate e alle unita' immobiliari concesse in uso gratuito al coniuge legalmente separato o divorziato;
(Omissis).

Comune di CIVENNA;

Il comune di CIVENNA (provincia di Como) ha adottato, il 5 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di determinare (ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) per l'anno 2001 la detrazione dell'imposta di L. 300.000 per le abitazioni principali (come definite dall'art. 3, comma 55, punto 2, della legge n. 662/1996);
(Omissis).

Comune di CIVITA;

Il comune di CIVITA (provincia di Cosenza) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). A) fabbricati
1) abitazione principale: aliquota 6 per mille;
2) altri fabbricati (quali abitazioni secondarie, abitazioni non locate ed ogni altro fabbricato diverso da civile abitazione): aliquota 7 per mille;
3) fabbricati di enti senza scopo di lucro: aliquota 5 per mille;
4) abitazioni locate utilizzate come abitazione principale: aliquota 6 per mille; B) aree fabbricabili
alle aree fabbricabili si applica l'aliquota del 6 per mille; C) terreni agricoli
se ed in quanto dovuta l'imposta sconta l'aliquota del 6 per mille; riduzioni e detrazioni
si applicano le disposizioni stabilite nel regolamento comunale sull'I.C.I. approvato dal consiglio comunale con delibera n. 43/1998.
(Omissis).

Comune di CLAVESANA;

Il comune di CLAVESANA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 22 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001; di determinare nella misura del 5,3 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) relativa agli alloggi non locati anno 2001; di proporre al consiglio comunale di non avvalersi della facolta' di apportare eventuali riduzioni di imposta, detrazioni o elevazioni, conformemente alle possibilita' accordate dalla legge; di far constatare che l'odierno provvedimento conferma i valori determinati dal consiglio comunale con delibera del 23 febbraio 2000, n. 2, relativi alle aliquote anno 2000;
(Omissis).

Comune di COGLIATE;

Il comune di COGLIATE (provincia di Milano) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 le seguenti aliquote d'imposta I.C.I.
aliquota ordinaria 5,6 per mille;
aliquota agevolata per abitazione principale 4,6 per mille; detrazione L. 200.000
(Omissis).

Comune di COLBORDOLO;

Il comune di COLBORDOLO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 23 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 le seguenti aliquote per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili:
aliquota del 5,9 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
aliquota del 6,5 per mille per tutte le categorie di immobili non incluse nelle sottostanti classificazioni;
aliquota del 2 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari nei centri storici del capoluogo e di Montefabbri ai sensi della legge 27 dicembre 1997 n. 449;
aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo non locate o tenute a disposizione; 2. (Omissis); 3. di proporre al consiglio comunale la conferma, per l'anno 2001, della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale agli effetti dell'I.C.I., fissata in L. 210.000 per le categorie A2, A3, A4 ed A/5 con delibera C.C. n. 6 del 27 febbraio 1998 per l'anno 1998 e in L. 200.000 per le categorie A1 e A7; 4. (Omissis);
(Omissis).

Comune di COLLECCHIO;

Il comune di COLLECCHIO (provincia di Parma) ha adottato, il 12 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nel seguente modo:
a) aliquota I.C.I. pari al 5 per mille per le seguenti tipologie di immobili:
unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;
unita' immobiliari di cui alle categorie C/2, C/6 e C/7 quali pertinenze dell'abitazione;
b) aliquota I.C.I. pari al 5,5 per mille per le seguenti tipologie di immobili:
terreni agricoli e aree fabbricabili;
alloggi dati in uso gratuito o in comodato a parenti fino al terzo grado (figli, genitori, fratelli e zii) e relativi coniugi che risultino residenti;
fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione degli immobili;
altri fabbricati non specificatamente individuati nei punti precedenti e nel successivo punto c);
c) aliquota I.C.I. pari al 7 per mille esclusivamente per gli alloggi non locati (esclusi altri tipi di fabbricati, quali ad esempio garage non di pertinenza, negozi, magazzini); 2. di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2001; 3. di elevare a L. 500.000 per l'anno 2001, la detrazione dell'imposta dovuta esclusivamente per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale nel caso di nucleo familiare con persona portatore di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
coloro che intendano avvalersi della maggiore detrazione in questione dovranno trascrivere il relativo importo nell'apposito spazio del bollettino di versamento e trasmettere copia del bollettino della prima rata al comune - servizio tributi - entro quindici giorni dall'avvenuto versamento. A questo dovra' essere unita una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' dalla quale risulta il diritto alla detrazione. Il comune, in sede di controllo, potra' richiedere idonea documentazione comprovante l'esistenza dei presupposti per il beneficio della maggiorazione come qui stabilita.
(Omissis).

Comune di COLLEDIMEZZO;

Il comune di COLLEDIMEZZO (provincia di Chieti) ha adottato, il 28 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare per l'anno 2001 la stessa aliquota del 5 per mille praticata per l'anno 2000 in ordine dell'imposta comunale sugli immobili.
(Omissis).

Comune di COLLEGNO;

Il comune di COLLEGNO (provincia di Torino) ha adottato, il 22 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. approvare, per l'anno 2001, le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili:
un'aliquota ordinaria, nella misura del 7 per mille da applicare, ad esempio, alle aree fabbricabili, ai terreni agricoli, agli alloggi non locati vuoti di persone e di cose, ai box, alle cantine provviste di rendita catastale autonoma, agli alloggi sia regolarmente assegnati che vuoti dell'istituto autonomo case popolari ed alle abitazioni diverse da quelle sottoindicate;
un'aliquota ridotta nella misura del 4,5 per mille da applicare:
in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Collegno, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
in favore delle persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti fino al secondo grado o ad affini fino al secondo grado, residenti nel comune di Collegno, purche' dagli stessi adibite ad abitazione principale;
in favore delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune di Collegno, per quelle unita' immobiliari (due o piu') che, seppur provviste di rendita autonoma, sono contigue e direttamente adibite ad abitazione principale dal contribuente e dai suoi familiari. Tale aliquota ridotta e' applicabile a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime ed e' applicabile a decorrere dal mese successivo alla data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
in favore dei soggetti passivi che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni definite dagli accordi fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e quelle dei conduttori, che provvedono alla stipulazione di contratti tipo, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998;
in favore di una sola pertinenza per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale purche' utilizzata dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
in favore di una sola pertinenza per ciascuna unita' immobiliare data in uso gratuito a parenti ed affini fino al secondo grado, residenti nel comune di Collegno che l'adibiscono ad abitazione principale, purche' la pertinenza sia da questi ultimi utilizzata;
un aliquota diversificata, nella misura del 6,5 per mille, in favore dei soggetti passivi che possiedono immobili in aggiunta all'abitazione principale, purche' gli stessi siano abitazioni locate a soggetti, residenti nel comune di Collegno, che le utilizzino come abitazione principale;
un'aliquota maggiorata, nella misura del 9 per mille, esclusivamente in favore dei soggetti passivi che possiedono immobili a destinazione locativa per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (alla data dell'1o gennaio 2001), ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge n. 431/1998; 2. detrarre dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
per abitazione principale si intende:
quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari, dimorano abitualmente;
le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
l'abitazione posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata;
l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (come previsto dall'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996); 3) stabilire che:
alla pertinenza equiparata all'abitazione principale, non si applica ulteriore detrazione. L'unico ammontare di detrazione spettante, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere computato per la parte residua in diminuzione dell'imposta dovuta per la pertinenza (sono considerate pertinenze: cantine, box, posti macchina scoperti e coperti, soffitte, tettoie e quant'altro, quali parti integranti dell'abitazione principale, comprese nelle categorie C2, C6 e C7, ancorche' diversamente iscritte in catasto).
a tale pertinenza si estende l'applicazione dell'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale, a condizione che entrambe le unita' immobiliari siano utilizzate dalle persone fisiche soggetti passivi per l'abitazione principale;
tale agevolazione viene attribuita ad una sola pertinenza per unita' immobiliare
(Omissis).

Comune di COLLELONGO;

Il comune di COLLELONGO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille, confermando l'aliquota attualmente in vigore; di determinare la detrazione per la prima casa in L. 200.000.
(Omissis).

Comune di Colognola ai Colli;

Il comune di COLOGNOLA AI COLLI (provincia di Verona) ha adottato, il 27 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille e la detrazione d'imposta in L. 200.000;
(Omissis).

Comune di Comabbio;

Il comune di COMABBIO (provincia di Varese) ha adottato, il 20 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare per l'anno 2001, (omissis), l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille da calcolarsi sul valore degli immobili, tenuto conto delle rivalutazioni apportate dall'art. 1, commi 48, e 51 della legge 662/1996; di fissare la detrazione d'imposta nella misura minima di L. 200.000 per gli immobili adibiti ad abitazione principale.
(Omissis).

Comune di Comezzano Cizzago;

Il comune di COMEZZANO CIZZAGO (provincia di Brescia) ha adottato, il 4 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 e per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente tgrascritte e riportate, l'aliquota dell'imposta comunmale sugli immobili nella misura del 6 per mille escluso gli immobili sfitti da piu' di un anno cui verra' applicata l'aliquota del 7 per mille; 2. di determinare la detrazione d'imposta per l'abitazione principale in L. 200.000 adibita ad abitazione principale occupata direttamente dal soggetto;
L. 350.000 per i pensionati possessori della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale il cui reddito annuo complessivo, per nucleo familiare, derivi esclusivamente da pensione e risulti non superiore all'importo dato dalla somma di una pensione minima INPS e una pensione sociale con fabbricati appartenenti alle cat. A3 e A6;
L. 400.000 per i pensionati possessori della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale il cui reddito annuo complessivo, per nucleo familiare, derivi esclusivamente da pensione e risulti non superiore all'importo dato dalla somma di due pensioni sociali con fabbricati appartenenti alle categorie A3 e A6.
(Omissis).

Comune di Comun Nuovo;

Il comune di COMUN NUOVO (provincia di Bergamo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
a) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2001, nella misura del 5 per mille ad eccezione delle categorie sotto specificate:
aree fabbricabili: 7 per mille;
terreni agricoli: 7 per mille;
seconde case:
1) comodato gratuito ai parenti in linea retta di 1o grado: 5 per mille - detrazione L.200.000;
2) case date in affitto o in comodato gratuito con contratto regolarmente firmato e registrato: 5 per mille;
3) case sfitte : 7 per mille;
b) di confermare anche per l'anno 2001 le seguenti opzioni gia' previste nel 2000:
1) - la detrazione sulla prima casa viene elevata da L. 200.000 a L. 400.000, previa presentazione di apposita domanda all'ufficio tributi del comune di Comun Nuovo, limitatamente ai nuclei familiari anziani (cioe' uomini di almeno 70 anni di eta' e donne di almeno 65 anni di eta'), residenti a Comun Nuovo, risultanti proprietari della sola abitazione e delle relative pertinenze, ed il reddito complessivo familiare lordo non superiore a " 30.000.000 annue, riferite alla dichiarazione dei redditi 1998, del nucleo familiare, si intende il complesso delle persone che abitano e risiedono presso lo stesso immobile, a prescindere dalla presenza di separati stati di famiglia;
la presentazione della domanda scritta ed il successivo accoglimento, da parte del comune, costituisce titolo necessario ed obbligatorio per usufruire della maggiore detrazione, nel rispetto di tutti i criteri sopra elencati, nessuno escluso.
2) - la detrazione sulla prima casa viene elevata da L. 200.000 a L. 400.000, previa presentazione di apposita domanda all'ufficio tributi del comune di Comun Nuovo, limitatamente ai nuclei familiari in cui vi sia la presenza di portatori di handicap (l'handicap deve essere accertato da certificato rilasciato dall'ufficio invalidi civili dell'A.S.L. competente in cui si attesti un'invalidita' uguale o superiore al 75%), residenti a Comun Nuovo, risultanti proprietari della sola abitazione e delle relative pertinenze, ed il reddito complessivo familiare lordo non superiore a L. 50.000.000 annue, riferite alla dichiarazione dei redditi 1998; per nucleo familiare, si intende il complesso delle persone che abitano e risiedono presso lo stesso immobile, a prescindere dalla presenza di separati stati di famiglia; la presentazione della domanda scritta ed il successivo accoglimento, da parte del comune, costituisce titolo necessario ed obbligatorio per usufruire della maggiore detrazione, nel rispetto di tutti i criteri sopra elencati, nessuno escluso.
(Omissis).

Comune di Conselice;

Il comune di CONSELICE (provincia di Ravenna) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di applicare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,9 per mille per:
unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
che ai sensi dell'art. 14 del regolamento comunale di disciplina dell'applicazione dell'I.C.I., approvato in data 29 dicembre 1998 con atto consiliare n. 79 e modificato con atto consiliare n. 87 approvato in data 9 dicembre 1999:
"Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
Sono equiparate all'abitazione principale:
a) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
c) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
d) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
e) le unita' immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterali entro il primo grado (genitori, figli e fratelli)".
f) le pertinenze di categoria catastale C/2, C/6 e C/7 (magazzino, autorimessa, tettoia) anche se ubicate in diverso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, purche' non utilizzate per attivita' produttive, commerciali o artigianali. L'eventuale parte residua di detrazione che non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere portata in diminuzione dall'imposta dovuta per tali pertinenze.
fabbricati destinati ad attivita' industriali, commerciali, artigianali e di servizi, nonche' box, autorimesse e garages, appartenenti alle seguenti categorie catastali:
A/10;
B/1; B/2; B/3; B/4; B5; B6; B/7; B/8;
C/1; C/2; C/3; C/4; C/5; C/6; C/7;
D/1; D/2; D/3; D/4; D/5; D/6; D/7; D/8; D/9; D/10; D/11; D/12;
Terreni agricoli; 2) di applicare per l'anno 2001 l'aliquota del 4,3 per mille sugli immobili locati ad uso abitativo con contratto di locazione stipulato ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della legge n. 431/1998; 3) di applicare per l'anno 2001 l'aliquota del 6,3 per mille per tutti gli altri casi; 4) di mantenere quale detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale l'importo minimo di L. 200.000;
(Omissis).

Comune di Corfinio;

Il comune di CORFINIO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 15 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. da applicare in territorio del comune di Corfinio per l'anno 2001, confermando la misura del 5 per mille, gia' in vigore per gli anni precedenti.
(Omissis).

Comune di Cortandone;

Il comune di CORTANDONE (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6,5 per mille.
(Omissis).

Comune di Cosio Valtellino;

Il comune di COSIO VALTELLINO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 12 dicembre 2000 e il 22 dicembre 2000, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille;
(omissis); di determinare, per l'anno 2001, la detrazione per abitazione principale in L. 200.000 (Euro 103,29).
(Omissis).

Comune di Castigliole d'Asti;

Il comune di CASTIGLIOLE D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,75 per mille ...(omissis); di confermare per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge n. 431/1998, una aliquota I.C.I. piu' favorevole nella misura del 4 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, comma 3 della stessa legge; di confermare per l'anno 2001 l'importo della detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000.
(Omissis).
 
Comune di Cotignola;

Il comune di COTIGNOLA (provincia di Ravenna) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di adottare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. in relazione alle tipologie di immobili nelle seguenti misure: Aliquota A) 4 per mille: tipologia:
in riferimento a proprietari che eseguono:
1) interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili;
2) interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico - localizzati nei centri storici;
3) interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;
4) interventi volti all'utilizzazione dei sottotetti. Tale aliquota e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto degli interventi di cui sopra dalla data di inizio dei lavori e per la durata di tre anni. Di cio' dovra' darsi comunicazione all'ufficio tributi del comune indicando gli estremi della concessione edilizia;
5) in riferimento a proprietari che concedono fabbricati in locazione, a titolo di abitazione principale, con contratti di locazione a canone concordato. I proprietari che stipulano contratti di locazione a canone concordato, come sopracitato, dovranno comunicarlo all'ufficio tributi del comune, entro i termini di presentazione della dichiarazione I.C.I. dell'anno di riferimento con la possibilita', per l'ufficio, di richiedere atti e documenti qualora sia ritenuto necessario in sede di controllo. Aliquota B) 5,5 per mille: tipologia:
in riferimento a:
1) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dal proprietario, oppure dal titolare dei diritti reale di usufrutto, uso, abitazione o superficie. Sono compresi i fabbricati classificati nella categoria catastale "A" (con esclusione della categoria "A/10") e nelle categorie "C/6" e "C/7" che ne siano pertinenze;
2) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che abbiano al 31 dicembre 2000, o acquisiscano nel corso dell'anno 2001 la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
3) abitazione (comprese le sue pertinenze C/6 e C/7) concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado, che la occupano quale abitazione principale. Aliquota C) 7 per mille: tipologia:
in riferimento a:
1) unita' immobiliari adibite ad alloggio se non locate e/o non occupate stabilmente, ovvero in generale tenute a disposizione; sono compresi i fabbricati classificati nella categoria catastale "A" (con esclusione della categoria "A/10") e nelle categorie "C/6" e "C/7" che ne siano pertinenze. Aliquota ordinaria D) 6 per mille: tipologia:
in riferimento a:
1) rimanenti tipologie di fabbricati assoggettati all'iimposta - ivi compresi i fabbricati appartenenti alla categoria catastale "A/10";
2) aree fabbricabili;
3) terreni agricoli. Di confermare per l'anno 2001, la detrazione per l'abitazione principale nelle misure seguenti: a) detrazione di L. 200.000 per tutte le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi, cosi' come specificato all'art. 8 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, ad eccezione delle unita' immobiliari i cui soggetti passivi si trovano nelle situazioni indicate alla lettera b);
b) detrazione di L. 500.000 per le unita' immobiliari i cui soggetti passivi si trovano in condizioni di particolare disagio economico o sociale secondo le sotto indicate "particolari situazione di carattere sociale"; di confermare per l'anno 2001 le seguenti situazione di carattere sociale: A) famiglie con due o piu' figli:
nucleo familiare con due o piu' figli a carico in eta' non superiore a 26 anni;
proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., se' stesso e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
reddito familiare complessivo imponibile non superiore a lire 16.000.000 pro-capite. La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che vi risiedono in caso di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto di godimento sulla medesima unita';
B) famiglie di pensionati: soggetto passivo di eta' non inferiore a sessantacinque anni, solo o facente parte di un nucleo familiare composto da due persone una di eta' non inferiore a sessantacinque anni e l'altra di eta' non inferiore ai cinquantacinque anni;
proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., se' stesso e l'eventuale altro componente del nucleo familiare, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
reddito familiare complessivo imponibile non superiore a L. 16.000.000 in quanto solo ovvero, in caso di appartenenza al nucleo familiare composto da due persone, reddito familiare annuo complessivo di L. 32.000.000; La maggiore detrazione spetta in ogni caso ad entrambi i componenti del nucleo familiare predetto che siano nella posizione reddituale indicata, in ragione del 50% ciascuno quando siano comproprietari o contitolari di altro diritto sull'unita' abitativa;
C) famiglie con portatori di handicap: soggetto passivo portatore di handicap, ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 "legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", con invalidita' non inferiore al 75%, o facente parte di un nucleo familiare in cui almeno un componente e' portatore di handicap con invalidita' non inferiore al 75%;
proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., se' stesso e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
reddito familiare complessivo imponibile non superiore a L. 16.000.000 in quanto solo, ovvero a L. 16.000.000 maggiorato di L. 16.000.000 per ogni eventuale ulteriore componente del nucleo famigliare; La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che vi risiedono in caso di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto di godimento sulla medesima unita';
D) famiglie di giovani coppie: nucleo famigliare con anzianita' di formazione non superiore a quattro anni alla data del 1o gennaio 2001, con condizione che almeno uno dei componenti la coppia non abbia superato il trentesimo anno di eta';
proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., se' stesso e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
reddito familiare complessivo imponibile non superiore a lire 16.000.000 pro-capite. La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che vi risiedono in caso di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto di godimento sulla medesima unita';
E) famiglie numerose: soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare composto da un minimo di 5 componenti;
proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., se' stesso e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
reddito familiare complessivo imponibile non superiore a lire 14.000.000 pro-capite. La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che vi risiedono in caso di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto di godimento sulla medesima unita';
F) famiglie assistite: soggetto passivo proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento ai fini I.C.I., su tutto il territorio nazionale, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
avente diritto, in base ai vigenti regolamenti del comune di Cotignola, all'assistenza economica e sociale alla data del 1o gennaio 2001; La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare; nel caso di piu' contribuenti dimoranti nell'unita' abitativa, la maggiore detrazione spetta unicamente al soggetto passivo che si trovi nella particolare situazione di cui sopra, per la parte di essa che risulta dall'applicazione del criterio indicato all'art. 8 - comma II - del decreto legislativo n. 504/1992, come meglio illustrato al punto E) della circolare del Ministero delle finanze n. 11/1993. Di determinare le seguenti modalita' al fine del godimento della menzionata maggiore detrazione pari a L. 500.000 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del contribuente: a) i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data del 1o gennaio 2001;
b) i componenti della famiglia di cui fa parte il soggetto passivo non devono avere altre proprieta' immobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali pertinenze (garage, posto macchina, cantina, ecc.) ne' devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione);
c) sono comunque esclusi dall'agevolazione le abitazioni classificate in categoria A/1 (tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli e palazzi);
d) i limiti di reddito di cui alle particolari situazione di carattere sociale sopra individuate devono essere determinate con riferimento a quanto dichiarato dal contribuente ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Reddito imponibile I.R.P.E.F.) per l'anno 2000;
e) Il reddito pro-capite si ottiene dalla divisione del reddito familiare complessivo imponibile, riferito all'anno 2000, per i componenti del nucleo risultante dallo stato di famiglia alla data del 1o gennaio 2001;
f) la presente casistica non e' applicabile in caso di abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado che la occupano quale abitazione principale come previsto al punto f) dell'art. 8 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
g) l'eventuale quota di maggiore detrazione per abitazione principale che non trovi capienza puo' essere utilizzata in detrazione dall'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale stessa;
h) ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione, sulla base dei criteri/requisiti sopra riportati, potra' avvalersene direttamente sui versamenti dell'imposta dovuti con l'obbligo di produrre, sotto la propria responsabilita', apposita autodichiarazione attestante il possesso di tutto i requisiti richiesti per il caso di "particolare situazione di carattere sociale" in cui il soggetto si identifica. Detta autodichiarazione dovra' essere inoltrata all'ufficio tributi del comune di Cotignola entro e non oltre il termine di presentazione della dichiarazione I.C.I. dell'anno di riferimento, con la possibilita', per l'ufficio, di richiedere atti e documenti qualora sia ritenuto necessario in sede di controllo;
i) in caso di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa da parte di piu' soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione I.C.I., la sopracitata autodichiarazione dovra' essere prodotta da ciascun soggetto. In presenza di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto reale di godimento tra coniugi l'autodichiarazione potra' essere presentata da uno solo di essi per entrambi;
(Omissis).

Comune di Cremella;

Il comune di CREMELLA (provincia di Lecco) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 5,5 per mille per le abitazioni; 2. di determinare l'aliquota del 7 per mille per il rimanente patrimonio immobiliare diverso dalle abitazioni; 3. di confermare in L. 200.000 la detrazione d'imposta per la prima abitazione per l'anno 2001; 4. di confermare per l'anno 2001 tutto quanto deciso con la deliberazione del commissario straordinario n. 8 del 31 marzo 1999 in merito alla determinazione del valore venale delle aree fabbricabili.
(Omissis).

Comune di Cremeno;

Il comune di CREMENO (provincia di Lecco) ha adottato, il 15 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare, nel rispetto del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario del bilancio di previsione dell'anno 2001, le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili gia' fissate per l'anno 2000, nella seguente misura:
aliquota del 6 per mille su tutte le unita' immobiliari;
aliquota del 4 per mille per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, con detrazione di L. 500.000;
(Omissis).

Comune di Crespellano;

Il comune di CRESPELLANO (provincia di Bologna) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare, (omissis), le aliquote I.C.I. da applicare per l'anno 2001 come segue:
aliquota ordinaria del 5,5 per mille;
aliquota del 5 per mille per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
aliquota del 7 per mille nel caso di alloggi non locati (non occupati); di prevedere, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, la detrazione per abitazione principale in L. 200.000; di confermare l'aumento da L. 200.000 a L. 400.000 della detrazione di cui all'art. 8 comma 3 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, detrazione che compete esclusivamente ai soggetti che rientrano nelle condizioni di seguito specificate:
A) possedere, nel territorio italiano, la sola abitazione adibita ad abitazione principale, eventualmente comprensiva di posto auto, autorimessa, cantina, area pertinenziale e classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6.
Nel caso di diritto di usufrutto, uso o abitazione il contribuente non deve possedere nessuna altra proprieta' immobiliare nel territorio italiano;
B) avere compiuto i sessantacinque anni di eta' al primo gennaio 2001, ovvero compiere i sessantacinque anni di eta' nel corso dell'anno 2001 per gli uomini, avere compiuto i sessanta anni di eta' al primo gennaio 2001 ovvero compiere i sessanta anni di eta' nel corso dell'anno 2001 per le donne;
C) vivere soli o in coppia al primo gennaio 2001. Per coppia si intende un nucleo familiare anche non legato da vincoli di parentela;
D) essere in condizione non lavorativa ed avere percepito, nell'anno 2000 un reddito da pensione imponibile ai fini IRPEF non superiore a L. 16.000.000;
E) non aver percepito e non possedere redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi nell'anno precedente a quello di competenza I.C.I., per un importo superiore a L. 3.000.000;
F) nel caso di nucleo familiare composto da due persone il reddito complessivo deve valutarsi secondo le seguenti caratteristiche:
quanto al soggetto passivo I.C.I.: cosi' come indicato al punto D);
per quanto riguarda il soggetto convivente: si considera il reddito imponibile ai fini IRPEF, escluso il reddito dell'abitazione eventualmente posseduta in comproprieta' con il soggetto passivo I.C.I., riferito all'anno precedente a quello di competenza I.C.I.;
per quanto riguarda il reddito complessivo del nucleo familiare: esso, calcolato come ai paragrafi precedenti, non deve superare i 32.000.000 di lire;
la condizione di cui al punto E) deve essere rispettata anche dal soggetto convivente;
qualora un componente del nucleo familiare sia portatore di handicap, il reddito complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore a L. 35.000.000;
(Omissis).

Comune di Crevalcore;

Il comune di CREVALCORE (provincia di Bologna) ha adottato, l'11 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili fissate per l'anno 2000 anche per l'anno 2001, come di seguito descritto:
5,3 per mille per le unita' immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale del proprietario o del titolare di diritto di usufrutto, uso, o abitazione; anche se lo stesso ha acquisito la residenza in istituto sanitario o struttura protetta a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata;
6 per mille per tutte le altre tipologie di immobili;
7 per mille per le abitazioni non locate; 2. di confermare l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 220.000 annue; 3. di precisare inoltre che per poter usufruire dell'imposta ridotta del 50% relativamente ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, il contribuente deve richiedere apposita certificazione di inabitabilita' o inagibilita' al comune, presentando perizia, con oneri a suo carico, redatta da persona abilitata. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente, allegandola alla dichiarazione. Tale dichiarazione non esonera il soggetto passivo dal dover provare l'effettivo stato di inabitabilita' o inagibilita' in fase di accertamento con perizia certificata da idoneo professionista; 4. di precisare infine che gli immobili previsti all'art. 25.16 delle norme tecniche di attuazione al piano regolatore, individuati come edifici inseriti in "zone di recupero in zone E", devono pagare l'imposta calcolandola in relazione alle caratteristiche peculiari a ciascun immobile e contribuente; 5. che l'imposta dovuta relativamente alle aree fabbricabili deve essere calcolata rispetto ai valori minimi indicati nell'apposita delibera della giunta comunale;
(Omissis).

Comune di Cugliate Fabiasco;

Il comune di CUGLIATE FABIASCO (provincia di Varese) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per l'anno 2001. 2. di dare atto che la detrazione dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e di L. 200.000.
(Omissis).

Comune di CURTAROLO;

Il comune di CURTAROLO (provincia di Padova) ha adottato, il 5 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di approvare per l'anno 2001 le seguenti aliquote e detrazioni I.C.I., ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive integrazioni e modificazioni:
a) 5 per mille per gli immobili adibiti a residenza principale e relative pertinenze;
b) 5,5 per mille per le abitazioni diverse dalla principale, per i terreni agricoli, edificabili e per tutti gli altri immobili;
c) 7 per mille per gli alloggi non locati;
d) detrazione "prima casa" di L. 280.000;
e) maggiore detrazione "prima casa" di L. 450.000 a favore dei:
1. titolari del diritto di proprieta', usufrutto od abitazione sui beni immobili assistiti dal comune in via continuativa nel corso del 2001; 2. soggetti titolare di pensione in possesso di reddito familiare complessivo, riferito all'anno 2000, non superiore a:
L. 13.000.000 per nucleo familiare composto da una persona;
L. 19.500.00 per nucleo familiare composto da due o piu' persone. In entrambi i casi l'unita' immobiliare deve essere l'unica proprieta' del nucleo familiare nel corso del 2001, oppure l'unica posseduta a titolo di usufrutto. Restano escluse dal beneficio le unita' immobiliari del gruppo A classificate A1 - abitazioni signorili, A7 - abitazioni villini, A8 - abitazioni in ville, A9 - castelli, palazzi di pregio artistico e A10 - uffici e studi privati. I soggetti che intenderanno avvalersi della maggiore detrazione in questione, dovranno indicarne l'importo nell'apposito spazio del bollettino di versamento. Dovranno, inoltre, presentare apposita richiesta nella forma dell'autocertificazione prevista dalla legge n. 15/1968, attestando la posizione sia del soggetto passivo che del proprio nucleo familiare nei riguardi dei redditi reali sull'unita' abitativa a propria abitazione principale e la situazione complessiva dei redditi prodotti nell'anno 2000. Detta certificazione dovra' essere presentata, pena la decadenza, entro iI mese di giugno 2001 al settore tributi del comune. L'am ministrazione comunale si riserva, comunque, di richiedere documentazione integrativa comprovante l'esistenza di presupposti per il beneficio dell'ulteriore maggiore detrazione.
(Omissis).

Comune di Desenzano del Garda;

Il comune di DESENZANO DEL GARDA (provincia di Brescia) ha adottato, il 5 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,75 per mille; 2. di determinare, altresi' l'aliquota ridotta al 4 per mille:
per le persone fisiche e per i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
per le pertinenze "limitatamente ad una per ciascuna categoria classificata o classificabile nelle categorie C/2, C/6, C/7, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996;
per i cittadini non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 3. di considerare adibiti ad abitazione principale e si applica pertanto l'aliquota ridotta del 4 per mille, agli immobili posseduti a titolo di proprieta' od usufrutto, da anziani o disabili che hanno trasferito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di degenza permanente, a condizione che lo stesso immobile non risulti affittato, ai sensi dell'art. 1, comma 4-ter, del decreto legislativo 23 gennaio 1993, n. 16 convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 1993, n. 75; 4. di determinare infine nella misura del 7 per mille l'aliquota delle aree fabbricabili, nonche' gli alloggi non concessi in locazione ad uso abitazione principale; 5. di dare atto che gli alloggi concessi in locazione con i requisiti previsti dal vigente regolamento - art. 6, comma 4 (utilizzato per abitazione principale con contratto registrato) ed a quelli concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado ed utilizzati come abitazione principale, si applica l'aliquota ordinaria del 5,75 per mille; 6. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale rimane, anche per l'anno 2001, di L. 400.000 cosi' come stabilito con succitata deliberazione consiliare n. 165/1999, esecutiva ai sensi di legge;
(Omissis).

Comune di Diamante;

ll comune di DIAMANTE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 15 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). aliquota unica sei per mille; detrazione per l'abitazione principale: L. 500.000 (legge n. 662/1996, art. 3, comma 55, punto 2).
(Omissis).

Comune di Ello;

Il comune di ELLO (provincia di Lecco) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. In attuazione del decreto legislativo n. 504/1992 e dell'art. 42, comma 2 - lettera f), del testo unico n. 267/2000, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 viene determinata e confermata nella misura del 6 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dai residenti nel comune di Ello e per gli altri immobili, fatte salve tutte le modifiche che si rendessero necessarie a seguito di nuove disposizioni di legge relative alla legge finanziaria.
(Omissis).

Comune di Fagnano Olona;

Il comune di FAGNANO OLONA (provincia di Varese) ha adottato, il 20 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare nelle misure sottoindicate le aliquote I.C.I. da applicare per l'anno 2000:
a) aliquota ordinaria: 6 per mille;
b) abitazione principale: 4 per mille;
c) aliquota agevolata per i proprietari che eseguiranno interventi di recupero nel centro storico (per un periodo massimo di tre anni): 4 per mille. 2. di dare atto che i valori minimi delle aree edificabili per determinare l'imposta per l'anno 2001 risultano essere quelli deliberati con atto consiliare n. 13 del 24 marzo 1999.
(Omissis).

Comune di Falzes (Pfalzen);

Il comune di FALZES (PFALZEN) (provincia di Bolzano) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune, ad eccezione dell'aliquota prevista al successivo punto 2, nella misura unica del 4 per mille; 2. per le unita' immobiliari (incluso le pertinenze) soggetti all'imposta di soggiorno ai sensi della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, nella versione dell'art. 14 del testo unico, approvato con D.P.G.R. dd. 20 ottobre 1998, n. 29/L, l'aliquota e' determinata nella misura del 7 per mille, con esclusione degli immobili di proprieta' di residenti nel comune, per i quali viene determinato l'aliquota ordinaria del 4 per mille; 3. di determinare la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e la sua pertinenza in lire 500.000 - secondo l'articolo 2 del regolamento I.C.I., approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 49 del 30 novembre 2000;
(Omissis).

Comune di Favria;

Il comune di FAVRIA (provincia di Torino) ha adottato, il 22 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nelle misure seguenti:
aliquota ordinaria: 5 per mille;
aliquota per immobili diversi dalle abitazioni: 5 per mille;
aliquota per immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 5 per mille;
aliquota per alloggi non locati: 7 per mille;
aliquota per alloggi adibiti ad abitazione principale: 5 per mille;
aliquota per alloggi locati con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale: 5 per mille. 2. di dare atto che la detrazione d'imposta per la prima casa e' fissata in L. 200.000. 3. (omissis) 4. (omissis)
(Omissis).

Comune di Felonica;

Il comune di FELONICA (provincia di Mantova) ha adottato, il 16 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con l'art, 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura unica del 6,75 per mille in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996. 2. di determinare per l'anno 2001 la riduzione I.C.I. di L. 200.000 per l'immobile adibito a prima abitazione.
(Omissis).

Comune di Fontanellato;

Il comune di FONTANELLATO (provincia di Parma) ha adottato, il 12 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
a) aliquota ordinaria: 5,25 per mille;
b) aliquota per alloggi sfitti ed alloggi tenuti a disposizione (art. 7 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili): 7 per mille;
c) aliquota per immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, sulla base di contratti concordati di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 9 dicembre 1998: 4 per mille; 2. di stabilire che per aver diritto all'aliquota ridotta indicata al punto c), il proprietario dovra' presentare all'ufficio tributi copia del contratto di locazione oppure una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale indichera' gli estremi della registrazione del contratto di locazione (numero e serie); 3. di riconfermare per l'anno 2001 la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura di L. 220.000.
(Omissis).

Comune di Furci Siculo;

Il comune di FURCI SICULO (provincia di Messina) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 20001:
a) aliquota ordinaria nella misura unica del 7 per mille;
b) aliquota ridotta per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: aliquota del 6 per mille;
(Omissis).

Comune di Galliera;

Il comune di GALLIERA (provincia di Bologna) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare per l'anno 2001 per i motivi di cui in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili pari al 6 per mille.
(Omissis).

Comune di Gallodoro;

Il comune di GALLODORO (provincia di Messina) ha adottato, il 30 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno 2001: (omissis)
a) unita' inimobiliari adibiti ad abitazione principale 6 per mille;
b) altre unita' immobiliari per come definite dall'art. 2 del vigente regolamento diverse dall'abitazione principale 7 per mille; di confermare per l'anno 2001 in L. 200.000 la detrazione dell'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis).

Comune di Garaguso;

Il comune di GARAGUSO (provincia di Matera) ha adottato, il 7 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare (omissis) per l'esercizio finanziario 2001, con effetto sul bilancio di previsione del medesimo anno l'aliquota dell'I.C.I. al 6 per mille.
(Omissis).

Comune di Graglia;

Il comune di GRAGLIA (provincia di Biella) ha adottato, il 17 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm.ii. nelle seguenti misure:
a) 5,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e soci di coperative a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' inunobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
b) 5,5 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale; 2. di riconoscere per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm.ii, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione minima fissata in L. 200.000.
(Omissis).

Comune di Gravina in Puglia;

Il comune di GRAVINA IN PUGLIA (provincia di Bari) ha adottato, il 13 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
aliquota ordinaria 6,3 per mille;
aliquota abitazione principale 5 per mille;
aliquota pertinenze dell'abitazione principale 5 per mille limitatamente ad una unita' immobiliare per ciascuna categoria, classificata o classificabile nelle categorie catastali:
C/2 (magazzini e locali di deposito);
C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse);
C/7 (tettoie chiuse o aperte); a condizione che le medesime non risultano concesse in locazione, uso o comodato a terzi; di stabilire che si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento , anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale ha abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento sulla pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione; di applicare le presenti disposizioni anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; di stabilire, altresi', sotto l'aspetto della detrazione d'imposta, che non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione principale e che l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere computato per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale medesima, appartenete al titolare di questa.
(Omissis).

Comune di Guardiaregia;

Il comune di GUARDIAREGIA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001, in misura ridotta, pari al 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi dell'imposta, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi della legge n. 556/1996 sopracitata; 2. di confermare per tutti gli altri l'aliquota ordinaria, nella misura del 5,5 per mille.
(Omissis).

Comune di Guglionesi;

Il comune di GUGLIONESI (provincia di Campobasso) ha adottato, il 6 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di fissare, per l'anno 2001, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazione.
(Omissis).

Comune di Isola Sant'Antonio;

Il comune di ISOLA SANT'ANTONIO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) al 6 per mille.
(Omissis).

Comune di Ivrea;

Il comune di IVREA (provincia di Torino) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di riconfermare per l'anno 2001 le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili come di seguito specificato:
5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per le unita' immobiliare appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
7 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale o posseduti in aggiunta all'abitazione principale e per gli alloggi non locati.
(Omissis).

Comune di La Salle;

Il comune di LA SALLE (provincia di Aosta) ha adottato, il 22 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di stabilire, per l'anno 2001, le seguenti aliquote I.C.I.:
aliquota ordinaria: 5 per mille;
alliquota prima casa: 4,5 per mille;
detrazione: L. 200.000.
(Omissis).

Comune di Lagundo (Algund);

Il comune di LAGUNDO (ALGUND) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con decorrenza dall'anno 2001 come segue, tenendo conto delle direttive di massima previste dalla legge:
aliquota d'imposta: 4 per mille; 2. di determinare l'importo detraibile dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con decorrenza dall'anno 2001 come segue:
per tutte le abitazioni principali: L. 1.200.000.
(Omissis).

Comune di Laino;

Il comune di LAINO (provincia di Como) ha adottato, il 18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare ai sensi dell'art. 6 della legge n. 504/1992 e dell'art. 3, comma da 53 a 59 legge finanziaria 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille; 2. di applicare la detrazione prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, legge finanziaria 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura di L. 200.000 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente e si verifica nei seguenti casi:
a) abitazione di proprieta' del soggetto passivo;
b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
c) alloggio regolarmente assegnato da istituto autonomo per le case popolari;
d) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale;
e) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al primo grado;
f) abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 3. di mantenere, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato dall'art. 53, legge finanziaria 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per le unita' immobiliari locate, con contratto registrato prima del 1 gennaio 2001, a soggetto che le utilizzi come abitazione principale.
(Omissis).

Comune di Lana;

Il comune di LANA (provincia di Bolzano) ha adottato, il 24 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili con decorrenza dell'anno 2001 e fino a diversa regolamentazione come segue, tenendo conto delle direttive di massima previste dalla legge:
a) aliquota da applicare per l'abitazione principale ed annesso garage: 4 per mille;
b) aliquota da applicare a tutti i rimanenti immobili: 4,2 per mille. 2. di determinare l'importo detraibile dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con decorrenza dall'anno 2001 fino a diversa regolamentazione come segue:
a) L. 800.000 per tutte le abitazioni principali.
(Omissis).

Comune di Lanzo Torinese;

Il comune di LANZO TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, il 26 ottobre e il 30 novembre 2000, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare l'aliquota I.C.I. per il 2001 nella misura unica del 6 per mille; 2. di confermare la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 200.000 e le agevolazioni come meglio indicato nell'allegato prospetto
(Omissis). di prendere atto della deliberazione della G.C. n. 251 del 26 ottobre 2000 con la quale vengono confermate per il 2001 le aliquote I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - in vigore nel 2000; di approvare la detrazione di L. 200.000 per abitazione principale; di approvare altresi' la seguente agevolazione: "E' considerata adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in modo permanente in istituti di ricovero o sanitari a seguito da ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis).

Comune di Lasa (Laas);

Il comune di LASA (LAAS) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. con decorrenza dall'anno 2001 e fino a diversa regolamentazione vengono determinate le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come di seguito specificato, tenendo conto delle direttive di massima previste dalla legge:
aliquota unica 0,4 per mille. 2. l'importo detraibile dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale viene determinato, con decorrenza dall'anno 2001 e fino a diversa regolamentazione, come segue:
per tutte le abitazioni principali L. 800.000 (413,17 Euro).
(Omissis).

Comune di Lauco;

Il comune di LAUCO (provincia di Udine) ha adottato, il 13 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di fissare, per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5, per mille.
(Omissis).

Comune di Limone Piemonte;

Il comune di LIMONE PIEMONTE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 27 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire che l'aliquota dell'I.C.I. in questo comune con effetto dal 1 gennaio 2001 sara' applicata nelle seguenti misure:
a) aliquota da applicare alle unita' immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale: 4 per mille;
b) aliquota da applicare a tutte le rimanenti unita' iinmobiliari: 6,5 per mille.
(Omissis). 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte sino a concorrenza del suo ammontare L. 250.000 per gli immobili ubicati nel centro abitato di maggior pregio (fascia "A"), L. 300.000 per quelli ubicati nella zona semiperiferica di medio pregio (fascia "B") e L. 350.000 per quelli ubicati nelle restanti parti del territorio (fascia "C").
(Omissis).

Comune di Mandello del Lario;

Il comune di MANDELLO DEL LARIO (provincia di Lecco) ha adottato, l'8 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per il 2001 nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria: 6 per mille
aliquota per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo: 4 per mille
aliquota agevolata, in favore dei proprietari che eseguano interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di tali interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori: 4 per mille
detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 220.000
(Omissis).

Comune di Manoppello;

Il comune di MANOPPELLO (provincia di Pescara) ha adottato, il 18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. (omissis), di determinare le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con decorrenza dal 1 gennaio 2001 del 5,5 per mille per i fabbricati e del 4 per mille per le aree fabbricabili; 2. di dare atto che la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (articolo cosi' sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e' di L. 200.000.
(Omissis).

Comune di Mara;

Il comune di MARA (provincia di Sassari) ha adottato, il 7 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota dell'I.C.I. nel 4 per mille in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992.
(Omissis).

Comune di Marano di Valpolicella;

Il comune di MARANO DI VALPOLICELLA (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare anche per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille, unitamente alla detrazione per prima casa fissata in L. 200.000.
(Omissis).

Comune di Marmirolo;

Il comune di MARMIROLO (provincia di Mantova) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota principale che sara' applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille; 2. di determinare l'aliquota da applicare alle seconde case non occupate e per i locali sfitti uso negozio (cat. catastale C1) nella misura del 6 per mille; 3. di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 aumentando da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione dell'I.C.I. dovuta per l'anno 2001 dai proprietari o titolari di diritti di usufrutto, uso o abitazione a condizione che:
l'immobile sia destinato ad abitazione principale;
il reddito annuo massimo imponibile dell'intero nucleo familiare, non superi il limite massimo di L. 27.000.000 comprensivo di tutti i redditi ed eventuali indennita' di tutti i componenti il nucleo familiare compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, aumentato di 1 milione e mezzo per ogni familiare a carico. Quest'ultimo importo raggiungera' la cifra di 3 milioni qualora la persona a carico sia portatore di handicap;
i beneficiari appartengano alle categorie di seguito indicate:
a) pensionati;
b) coniugi a carico di pensionati;
c) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile;
d) disoccupati per almeno sei mesi nell'anno 2000 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento;
e) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita' per almeno sei mesi, nell'anno 2000; 4. di escludere dal beneficio dell'ulteriore detrazione prevista per l'abitazione principale i proprietari o i titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione, su altri immobili o quote di immobili siti su tutto il territorio nazionale ad eccezione di una quota non superiore ad un terzo di un solo secondo immobile con esclusione del calcolo del box di pertinenza dell'abitazione principale; 5. di escludere comunque dalla maggiore detrazione tutte le unita' classificate come A/1 - A/7 - A/8 - A/9; 6. di fissare dal 2 maggio al 30 giugno 2001 il periodo entro il quale l'istanza deve essere presentata. Detto termine e' da intendersi perentorio pena la decadenza del beneficio per l'anno 2001. In caso di acquisto del fabbricato in data successiva al 30 giugno 2001, l'istanza puo' essere presentata entro il 20 dicembre 2001, data di scadenza della seconda rata. Le istanze, con relativa documentazione possono essere inoltrate a mezzo raccomandata; 7. di accogliere le istanze con riserva, al fine di provvedere, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione, alla eventuale motivata rettifica.
(Omissis).

Comune di Minerbe;

Il comune di MINERBE (provincia di Verona) ha adottato, il 13 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare per l'anno 2001, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 5 per mille.
(Omissis).

Comune di Minerbio;

Il comune di MINERBIO (provincia di Bologna) ha adottato, il 18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di fissare la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale a L. 200.000 annue e di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille e di diversificare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. a valere per l'anno 2001 nel seguente modo:
7 per mille per le abitazioni non locate, individuate con i principi di cui all'art. 6 del regolamento I.C.I.;
5,5 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze come definito all'art. 18 del regolamento I.C.I.;
4 per mille per gli immobili che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui al comma 3 art. 2 della legge n. 431/1998.
(Omissis).

Comune di Moliterno;

Il comune di MOLITERNO (provincia di Potenza) ha adottato, il 25 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. confermare per l'anno 2001, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del sei per mille ad eccezione dell'aliquota inerente l'abitazione principale che viene stabilita nella misura del cinque per mille; 2. confermare per l'anno 2001 la detrazione prevista dall'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 250.000, come determinata dalla delibera consiliare n. 1 del 25 febbraio 1997; 3. considerare ai sensi del comma 56 dell'art. 3 della citata legge n. 662, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purche' la stessa non risulti locata; 4. ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 49, determinare al tre per mille l'aliquota I.C.I. a favore dei proprietari che eseguono interventi destinati al recupero di immobili inagibili o inabitabili o interventi destinati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, come individuato dal vigente P.R.G., oppure ancora per interventi finalizzati alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali o all'utilizzo dei sottotetti; 5. dare atto che tale aliquota agevolata viene applicata limitatamente alle unita' immobiliari che saranno oggetto dei predetti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
(Omissis).

Comune di Mongrando;

Il comune di MONGRANDO (provincia di Biella) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 5,2 per mille, senza alcuna differenziazione di immobili diversi dalle abitazioni od abitazioni in aggiunta a quella principale o per gli enti senza scopo lucro; 2. dare atto che la detrazione per abitazione principale e' di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; 3. di dare atto che non operano riduzioni di imposta o aumenti di detrazioni indicati nel comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 507/1992 come sostituito con il comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996.
(Omissis).

Comune di Monsampolo del Tronto;

Il comune di MONSAMPOLO DEL TRONTO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 18 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 5,5 per mille rapportato al valore degli immobili.
(Omissis).

Comune di Montagnana;

Il comune di MONTAGNANA (provincia di Padova) ha adottato, il 27 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di avvalersi per l'anno 2001 della facolta' di articolazione dell'imposta comunale sugli immobili consentita dalle modifiche apportate al decreto legislativo 504/1992, dall'art. 3, comma 53, della legge 662/1996, determinando nel 6,75 per mille l'aliquota normale e nel 5 per mille l'aliquota ridotta da applicare all'abitazione principale e alle sue pertinenze ancorche' distintamente iscritte in catasto, da applicarsi nell'ambito territoriale del comune di montagnana e dovuta dai soggetti individuati dall'art. 3 del decreto legislativo 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni; 2. di non avvalersi per l'anno 2001 delle facolta' concesse dal comma 55 dell'art. 3 della legge 662/1996, mantenendo in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale e le sue pertinenze.
(Omissis).

Comune di Montecchio Emilia;

Il comune di MONTECCHIO EMILIA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare, (omissis) per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I nelle misure del 5,8 per mille su tutti gli immobili, ad eccezione di:
alloggi non locati: da intendersi le unita' immobiliari non tenute a disposizione dal possessore per uso personale diretto e non locate a terzi, quindi vuote e sfitte: aliquota 7 per mille;
seconda casa: si intende l'unita' immobiliare che il suo possessore tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico, avendo la propria abitazione principale in altra unita' immobiliare (in proprieta' o in locazione): aliquota 7 per mille.
(Omissis).

Comune di Montegaldella;

Il comune di MONTEGALDELLA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 14 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili:
a) l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 6 per mille;
b) l'aliquota I.C.I. per abitazione principale nella misura del 4,8 per mille;
c) la detrazione per abitazione principale nell'importo di L. 250.000.
(Omissis).

Comune di Monterado;

Il comune di MONTERADO (provincia di Ancona) ha adottato, il 15 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di elevare con decorrenza 1 gennaio 2001, a norma dell'art. 3, terzo comma, della legge n. 662/1996, come modificato dall'art. 58, terzo comma, del decreto legislativo n. 446/1997, da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione d'imposta dovuta ai fini I.C.I. per la medesima unita' immobiliare da quei soggetti passivi che non percepiscano individualmente redditi da pensione superiori a L. 12.000.000 e che non possiedano inoltre altri fabbricati nel territorio dello Stato italiano; 2. di introdurre, conseguentemente, il seguente comma 3-bis all'art. 4 del vigente regolamento per la disciplina sull'imposta comunale sugli immobili:
ai soggetti passivi che non percepiscano redditi individuali da pensione superiore a L. 12.000.000 e che non possiedano inoltre altri fabbricati nel territorio dello Stato italiano, si applica la detrazione d'imposta elevata da L. 200.000 a L. 300.000. La detrazione cosi' elevata a L. 300.000 non si applica a tutti i beneficiari, qualora uno degli aventi diritto percepisca redditi da pensione superiori a L. 12.000.000. Tale detrazione elevata a L. 300.000 non si applica inoltre in presenza di redditi diversi da pensione. 3. di dare atto che la giunta comunale con proprio atto n. 66 del 15 novembre 2000 ha confermato anche per l'anno 2001 le seguenti aliquote I.C.I.:
aliquota ordinaria: 6,4 per mille;
aliquota ridotta del 4 per mille in favore esclusivamente per le aziende artigianali, industriali e commerciali, purche' di nuova istituzione, operanti nel territorio comunale, per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di inizio dell'attivita' ex art. 4, comma 3, del vigente regolamento I.C.I. approvato con atto di C.C. n. 73/1999, esecutivo a norma di legge.
(Omissis).

Comune di Monzambano;

Il comune di MONZAMBANO (provincia di Mantova) ha adottato, il 2 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
5 per mille per le abitazioni principali;
6 per mille per tutti gli altri immobili; e confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale;
(Omissis). 3. di assumere la riscossione dell'imposta in economia tramite versamento su c/c postale intestato al comune di Monzambano, di prossima istituzione;
(Omissis).

Comune di Mozzecane;

Il comune di MOZZECANE (provincia di Verona) ha adottato, il 21 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille; 2. di stabilire per l'anno 2001 le seguenti detrazioni:
L. 250.000 per l'abitazione principale;
L. 300.000 per l'abitazione principale dei soggetti che si trovano nelle situazioni individuate con deliberazione di consiglio comunale n. 12 del 15 aprile 1997, esecutiva ai sensi di legge.
(Omissis).

Comune di Netro;

Il comune di NETRO (provincia di Biella) ha adottato, il 20 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di lasciare invariata per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili nella misura unica del 6 per mille. 2. di proporre al consiglio comunale di adottare la misura della detrazione per l'unita' adibita ad abitazione principale pari a L. 200.000.
(Omissis).

Comune di Nicosia;

Il comune di NICOSIA (provincia di Enna) ha adottato, il 30 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di fissare per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
(Omissis).

Comune di Occhieppo Inferiore;

Il comune di OCCHIEPPO INFERIORE (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille, senza alcuna differenziazione di immobili diversi dalle abitazioni od abitazioni in aggiunta a quella principale o per gli enti senza scopo di lucro; 2. dare atto che la detrazione per abitazione principale e' di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3. di non operare le riduzioni di imposta o aumenti di detrazioni indicati nel comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo 504/1992, come sostituito con il comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996.
(Omissis).

Comune di Olevano di Lomellina;

Il comune di OLEVANO DI LOMEZZINA (provincia di Pavia) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare per l'anno 2001 l'aliquota (I.C.I.) nella misura del 6,5 per mille. di mantenere le detrazioni e le agevolazioni stabilite per la prima casa (220.000) e per unita' immobiliari inagibili o inabitabili finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico aliquota 1 per mille.
(Omissis).

Comune di Orsomarso;

Il comune di ORSOMARSO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 4 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille; 2. la tariffa e' valida per tutti gli immobili presenti nel comune di Orsomarso.
(Omissis).

Comune di Ospedaletto Euganeo;

Il comune di OSPEDALETTO EUGANEO (provincia di Padova) ha adottato, il 29 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire che per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. viene cosi determinata:
5,4 per mille: aliquota ordinaria;
5,4 per mille: abitazioni principali con detrazione di L. 220.000;
7 per mille: abitazioni sfitte. 2. di fissare per l'anno 2001 la detrazione a imposta per abitazione principale in L. 220.000, stabilendo che la stessa spetta anche alle unita' di cui al punto 4, art. 3, comma 55, legge n. 662/1996; 3. di stabilire che le unita' immobiliari di cui al punto 5, art. 3, comma 56, legge n. 662/1996 sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale; 4. di stabilire che non si considerano sfitte le abitazioni per le quali puo' essere esibito regolare contratto di locazione o di concessione in comodato a parenti fino al quarto grado; 5. di precisare, altresi', che nei casi di cui al precedente punto 4) verra' applicata l'aliquota ordinaria senza nessuna agevolazione o detrazione;
(Omissis).

Comune di Palazzolo Sull'Oglio;

Il comune di PALAZZOLO SULL'OGLIO (provincia di Brescia) ha adottato, il 5 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di prevedere per l'anno 2001 una detrazione di L. 300.000 dall'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'unita' adibita ad abitazione principale:
(omissis); di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare non locata posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
(Omissis); di deliberare, nel rispetto degli equilibri di bilancio, aliquote piu' favorevoli nei confronti dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni contrattuali dettate da appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative; di deliberare, per l'anno 2001, un'aliquota del 4 per mille per la fattispecie sopra menzionata al fine di incentivare il mercato delle locazioni e rendere applicabili canoni piu' accessibili in modo da favorire i conduttori a piu' basso reddito:
(Omissis); di prevedere, visto l'art. 2 comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, avente ad oggetto "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili a uso abitativo", la possibilita' per i comuni di derogare al limite massimo del 7 per mille in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; di deliberare, per l'anno 2001, un'aliquota del 9 per mille per le case sfitte rientranti nella fattispecie di cui all'art. 2, comma 4, legge n. 431/1998 (omissis), al fine di facilitare l'accesso alle locazioni; di deliberare, per l'anno 2001, l'aliquota nella misura del 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali con esclusione delle fattispecie sopra menzionate e previste dalla legge n. 431/1998;
(Omissis).

Comune di Palma Campania;

Il comune di PALMA CAMPANIA (provincia di Napoli) ha adottato, il 28 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. confermare, per l'anno 2001, al 5 per mille l'aliquota ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). 2. confermare, altresi', la riduzione di L. 200.000, prevista dal secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992.
(Omissis).

Comune di Parcines (Partschins);

Il comune di PARCINES (Partschins) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 14 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). aliquota 4 per mille; di approvare l'aumento della detrazione sull'imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale per tutti i contribuenti a L. 700.000, per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, modilificato con art. 58, terzo comma del decreto legislativo n. 446/1997; di dare atto che la determinazione della detrazione si applica per l'anno 2001;
(Omissis).

Comune di Perego;

Il comune di PEREGO (provincia di Lecco) ha adottato, il 22 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
2) di determinare, (omissis), in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 novembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001, nella misura del 4,5 per mille;
3) di stabilire quale detrazione sull'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo l'importo di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
(Omissis).

Comune di Pescate;

Il comune di PESCATE (provincia di Lecco) ha adottato, il 21 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Aliquote L'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi sul valore di tutti glii immobili ivi comprese le aree fabbricabili viene stabilita nella misura del 5 per mille. Detrazioni Le detrazioni da applicarsi all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale vengono cosi' differenziate: importo della detrazione e condizione per l'applicazione della detrazione:
L. 250.000: detrazione da applicarsi sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
L. 250.000: detrazione da applicarsi sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
L. 400.000: detrazione da applicarsi sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per le famiglie che hanno i seguenti requisiti:
reddito complessivo lordo dell'intero nucleo familiare fino a L. 22 milioni maggiorato di L. 2 milioni per coniuge a carico e di L. 2 milioni per ogni figlio o familiare a carico;
presentazione all'ufficio tributi di apposita istanza corredata da copia della dichiarazione dei redditi, da presentare entro trenta giorni dalla data di scadenza di presentazione della dichiarazione annuale. Esoneri Sono esonerati, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, dal pagamento dell'I.C.I. i proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti, precisando che detto esonero e' applicato limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; (Omissis).

Comune di Peschici;

Il comune di PESCHICI (provincia di Foggia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare, per il 2001:
l'aliquota ordinaria del 6 per mille, cosi' come disposto per il precedente anno 2000;
l'aliquota, ridotta, al 5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali;
l'aliquota ridotta al 4 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da soggetti che percepiscono solo la pensione sociale minima o di invalidita', in questo ultimo caso occorre che l'invalidita' sia riconosciuta da un ente competente.
la detrazione per abitazione principale a L. 200.000;
la detrazione a L. 500.000, rispettando comunque gli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 8, comma terzo del decreto legislativo n. 504/1992. per le abitazioni principali dei soggetti che percepiscono solo la pensione sociale minima o di invalidita'; 2. di ridurre al sei per mille l'aliquota I.C.I. per le unita' immobiliari appartenenti alle categorie catastali D e C1;
Sono escluse dall'applicazione dell'aliquota ridotta le unita' immobiliari che hanno le caratteristiche delle seguenti categorie catastali: A1, A7, A8, A9; per queste unita' immobiliari si applica l'aliquota ordinaria del 6 per mille e la riduzione, per abitazione principale, di L. 200.000.
(Omissis).

Comune di pOLPENAZZE DEL gARDA;

Il comune di POLPENAZZE DEL GARDA (provincia di Brescia) ha adottato, il 18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare in L. 300.000 la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2001; 2. di determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., nella misura del 7 per mille con riduzione al 5,5 per mille per l'abitazione principale;
(Omissis).

Comune di Polverara;

Il comune di POLVERARA (provincia di Padova) ha adottato, il 7 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., per l'anno 2001, nelle seguenti misure:
abitazione principale 5,3 per mille;
altri fabbricati - aree fabbricabili - terreni agricoli 5,5 per mille. 2. di confermare in L. 300.000 (trecentomila) la detrazione per l'abitazione principale, per i soggetti con i requisiti di seguito previsti: =====================================================================
| Reddito complessivo |
| del nucleo familiare | Detrazione spettante
Nucleo familiare (1) |(1) percepito nel 1999| per l'abitazione
composto da | (2) | principale =====================================================================
1 persona | 15.000.000 | 300.000 ---------------------------------------------------------------------
2 persone | 20.000.000 | 300.000 ---------------------------------------------------------------------
3 persone | 25.000.000 | 300.000 ---------------------------------------------------------------------
4 persone | 30.000.000 | 300.000 ---------------------------------------------------------------------
5 persone | 32.000.000 | 300.000 ---------------------------------------------------------------------
Ogni persona in più | 2.000.000 | 300.000
(1) Si intende il nucleo familiare che ha la residenza nell'immobile soggetto a tassazione.
(2) Reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. 3. di stabilire in L. 500.000 la detrazione ordinaria per abitazione principale per nuclei familiari con un soggetto portatore di handicap permanente o invalido con diritto all'indennita' di accompagnamento, riconosciuto come tale dalla competente autorita'; 4. di stabilire che i soggetti che intendono avvalersi della detrazione di cui ai punti 2 e 3 dovranno presentare richiesta sugli appositi moduli predisposti dal settore tributi, autocertificando di possedere i requisiti richiesti per poter beneficiare delle riduzioni e detrazioni; 5. di stabilire che l'autocertificazione dovra' essere consegnata o inviata al settore tributi del comune di Polverara entro i termini di versamento della prima rata dell'imposta, ovvero per presupposti avvenuti successivamente entro i termini di versamento della seconda rata dell'imposta, pena la decadenza. La richiesta ha validita' per l'intero anno;
(Omissis).

Comune di Pontebba;

Il comune di PONTEBBA (provincia di Udine) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di fissare, per l'esercizio finanziario 2001 la misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), senza alcuna diversificazione dell'aliquota stessa; 2. di fissare, per l'esercizio finanziario 2001 la misura di L. 200.000 (Euro 103,29) la detrazione per l'abitazione principale, senza alcuna elevazione della detrazione e riduzione dell'imposta;
(Omissis).

Comune di Praia a Mare;

Il comune di PRAIA A MARE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 30 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di applicare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione principale e le sue pertinenze; 2. di riconfermare e fissare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per tutte le altre tipologie di immobili; 3. di riconfermare e fissare la detrazione per l'abitazione principale e le sue pertinenze ancorche' iscritte distintamente in catasto in L. 200.000;
(Omissis).

Comune di Raviscanina;

Il comune di RAVISCANINA (provincia di Caserta) ha adottato, il 15 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di stabilire per l'anno 2001, nella misura del 5 (cinque) per mille, rapportata al valore degli immobili imponibile ai fini I.C.I., l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
(Omissis).

Comune di Redondesco;

Il comune di REDONDESCO (provincia di Mantova) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). (omissis) di confermare per l'anno 2001 le medesime aliquote dell'anno 2000, di seguito riportare, nella misura differenziata in relazione alla tipologia diversa dell'immobile:
aliquota 4,5 per mille: abitazione principale;
aliquota 5,5 per mille: altri immobili;
aliquota 7 per mille: edifici non locati o sfitti; detrazione di L. 200.000 da imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis).

Comune di Rifiano (Riffian);

Il comune di RIFIANO (RIFFIAN) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 13 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 come segue:
alloggi non locati ed abitazioni secondarie, unita' immobiliare adibita ad abitazione principale o messa a disposizione di familiari stabilmente residenti, unita' immobiliare locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, nonche' tutti gli altri immobili - 4 (quattro) per mille; 2. di fissare per l'anno 2001 come detrazione per l'abitazione principale l'importo di L. 624.000. Questo corrisponde all'importo tributario corrispondente all'unita' immobiliare della categoria A/2, classe I, con 8 vani catastali, applicando un'aliquota del 4 per mille; 3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o case di cura, e da cittadini residenti all'estero a condizione che la stessa non risulti locata; 4. la maggiorazione nella misura del 20% previsto dall'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 504/1992 si applica se la rendita attribuita supera di oltre il 50% quella dichiarata.
(Omissis).

Comune di Riposto;

Il comune di RIPOSTO (provincia di Catania) ha adottato, il 31 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune, nella misura unica del sei per mille; 2. per l'anno d'imposta 2001, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, (di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 663) e' elevata a lire cinquecentomila.
(Omissis).

Comune di Rocca San Casciano;

Il comune di ROCCA SAN CASCIANO (provincia di Forli' Cesena) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis), di confermare, (omissis), la misura del 6 per mille dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) anche per l'anno 2001.
(Omissis).

Comune di Rocca San Felice;

Il comune di ROCCA SAN FELICE (provincia di Avellino) ha adottato, il 30 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). riconfermare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. per la prima casa e nella misura del 5,75 per mille l'aliquota per gli altri immobil, nonche' la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.
(Omissis).

Comune di Roccabruna;

Il comune di ROCCABRUNA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 14 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di fissare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 relativamente all'abitazione principale; 2. di fissare nella misura del 6,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 relativamente agli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 3. di dare atto che la detrazione (I.C.I.) per l'abitazione principale adibita a dimora abituale del contribuente (anche se unico dimorante) che lo possiede a titolo di proprieta' ovvero di diritto reale di usufrutto, uso a abitazione e' di L. 200.000 spettante per I`intero anno o rapportata ai mesi durante i quali sussiste la destinazione di abitazione principale di cui all'art. 4 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 23 settembre 1998 esecutiva ai sensi di legge - riconoscendo nel contempo le agevolazioni anche alle pertinenze dell'abitazione prilicipale (box - garage - cantine - soffitte - ecc).
(Omissis).

Comune di Rodengo (Rodeneck);

Il comune di RODENGO (RODENECK) (provincia di Bolzano) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 nella misura del 4 per mille per tutte le categorie, con riferimento al valore catastale aumentato del 5% dell'immobile. 2. di fissare per l'anno 2001 come detrazione d'imposta di cui all'art. 8, comma 3 deI decreto-legge n. 504 del 30 dicembre 1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per I'abitazione principale delle categorie catastali A2 fino i A6, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, l'importo di L. 600.000.
(Omissis).

Comune di Rogeno;

Il comune di ROGENO (provincia di Lecco) ha adottato, il 30 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,5 per mille;

Comune di Romano D'Ezzelino;

Il comune di ROMANO D'EZZELINO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 12 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001, come segue:
a) aliquota ridotta del 5,5 per mille sui fabbricati urbani destinati ad abitazione principale e sulle unita' immobiliari equiparate cosi' come definite dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e dall'art. 4 del regolamento comunale I.C.I.;
b) aliquota ordinaria 6 per mille per fabbricati diversi da quelli previsti dalla precedente lettera a), per terreni agricoli e per le aree fabbricabili; 2. per l'abitazione principale e le relative pertinenze, cosi' come definite dall'art. 4 del regolamento comunale I.C.I., in luogo della riduzione dell'imposta prevista dal comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge 662/1996, si applica per l'anno 2001 la detrazione annuale di L. 264.000.

Comune di Rosazza;

Il comune di ROSAZZA (provincia di Biella) ha adottato, il 23 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di approvare per l'anno 2001 la detrazione di L. 200.000 ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 504/1992 e ss.mm.ii., dall'imposta comunale sugli immobili dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; di prendere atto che l'aliquota I.C.I. e' stata fissata per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille.

Comune di Saccolongo;

Il comune di SACCOLONGO (provincia di Padova) ha adottato, il 29 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare per l'anno 2001, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), le aliquote nella misura differenziata in relazione alla tipologia diversa degli immobili:
abitazione principale: 5 per mille;
terreni agricoli 5 per mille;
altri fabbricati 6,5 per mille;
aree fabbricabili: 7 per mille; di determinare per l'anno 2001 la detrazione annua per abitazione principale ed assimilata in L. 230.000;

Comune di Sacrofano;

Il comune di SACROFANO (provincia di Roma) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di approvare per l'anno 2001 la misura delle aliquote da applicare per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili come segue:
Aliquota ordinaria: 7 per mille
Aliquota ridotta: 5 per mille, per le sole unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; di fissare la detrazione per abitazione principale a L. 200.000.

Comune di Sale delle Langhe;

Il comune di SALE DELLE LANGHE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 30 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di mantenere per l'esercizio 2001 l'aliquota I.C.I. al sei per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale ed al sette per mille per i fabbricati destinati ad uso diverso dalla abitazione principale.

Comune di Sambuca di Sicilia;

Il comune di SAMBUCA DI SICILIA (provincia di Agrigento) ha adottato, il 13 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 come di seguito:
a) abitazione principale: aliquota al 5 per mille
b) immobili diversi dall'abitazione principale: aliquota al 6 per mille.

Comune di San Candido (Innichen);

Il comune di SAN CANDIDO (INNICHEN) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 30 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel modo seguente:
a) 5 per mille: aliquota ordinaria;
b) 7 per mille per gli immobili aventi caratteristiche di seconda casa , posseduti in aggiunta all'abitazione principale dai soggetti indicati nell'art. 18, comma 1 del T.U. delle leggi regionali concernenti la disciplina dell'imposta di soggiorno (D.P.G.R. 23 dicembre 1982, n. 9/L);
c) 7 per mille per gli appartamenti vuoti;
d) 5,3 per mille per la categoria altri fabbricati ; 2. di determinare per l'anno 2001 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, prevista dall'art. 8 comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n, 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in L. 500.000 (Euro 258,23);

Comune di San Donato Milanese;

Il comune di SAN DONATO MILANESE (provincia di Milano) ha adottato, il 12 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare anche per il 2001 la disciplina generale per l'applicazione dell'I.C.I. applicata nel 2000 e precisamente:
a) di fissare l'aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille;
b) di stabilire l'aliquota agevolata del 4 per mille per le seguenti tipologie di immobili:
immobili classificati nelle categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, e relative pertinenze (cat. catastale C/2, C/6 e C/7), adibiti ad abitazione principale del contribuente.
immobili classificati nelle categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, e relative pertinenze (cat. catastale C/2, C/6 e C/7), concessi in uso gratuito al coniuge o a parenti ed affini entro il 2 grado;
immobili classificati nelle categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, e relative pertinenze (cat. catastale C/2, C/6 e C/7), nei quali siano in corso lavori di ristrutturazione in conformita' alle vigenti disposizioni normative in materia urbanistica;
immobili classificati nelle categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, - e relative pertinenze (cat. catastale C/2, C/6 e C/7), locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi locali ai sensi della legge n. 431 del 9 dicembre 1998;
In particolare, in caso di proprieta' di piu' di due box (cat. C/6), fino a due di essi e' ammessa l'applicazione dell'aliquota del 4 per mille in quanto considerate pertinenze di abitazione principale, mentre ai rimanenti si applica l'aliquota ordinaria del 7 per mille;
c) di fissare l'aliquota massima nella misura del 9 per mille per gli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, e relative pertinenze (cat. catastale C/2, C/6 e C/7), per i quali non risultino essere registrati contratti di locazione da almeno due anni;
d) di confermare nella misura di L. 300.000 la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1994 (come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) di stabilire un aumento della detrazione a L. 400.000 per i soggetti titolari di una unica unita' immobiliare ad uso di residenza propria che si trovano nelle seguenti condizioni :
disoccupati;
lavoratori in cassa integrazione o mobilita';
capofamiglia con limiti di reddito I.R.P.E.F. 2000 di:
L. 21.315.000 per nuclei composti da una sola persona,
L. 23.345.000 per nuclei composti da due persone,
L. 25.375.000 per nuclei composti da tre persone,
L. 27.405.000 per nuclei composti da quattro persone elevabile di L. 2.000.000 per ogni componente in piu';
soggetti in particolare situazione di disagio socio-economico, opportunamente documentati e segnalati dai servizi sociali ;
f) di stabilire un aumento della detrazione a L. 500.000 per i soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni :
contribuenti con minori in affido, ai sensi della legge n. 184 del 4 maggio 1983;
contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un componente, portatore di handicap, con attestato di invalidita' civile non inferiore al 74%;
contribuenti portatori di handicap con attestato di invalidita' civile non inferiore al 74%;
contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un convivente anziano non autosufficiente (non ricoverato in istituto) con certificazione medica rilasciata dalla A.S.L.;
soggetti in situazione di grave disagio socio-economico, opportunamente documentati e segnalati dai servizi sociali;
g) di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
h) di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997, fissando al 4 per mille l'aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
(Omissis).

Comune di San Giovanni Gemini;

Il comune di SAN GIOVANNI GEMINI (provincia di Agrigento) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare, per l'anno 2001, nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

Comune di San Gregorio da Sassola;

Il comune di S. GREGORIO DA SASSOLA (provincia di Roma) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di stabilire le seguenti norme ordinamenti per l'applicazione dell'I.C.I. - Aliquota comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 2001:
a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 6 per mille;
b) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1: 6 per mille;
c) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6 per mille;
d) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille;
e) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da Enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 decreto legislativo n. 504/1992, compresi nelle seguenti tipologie:
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 6 per mille;
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 6 per mille;
f) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille;
2) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanta stabilito dai commi 48, 51, 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
3) l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente;
4) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
(Omissis).

Comune di San Gregorio Magno;

Il comune di SAN GREGORIO MAGNO (provincia di Salerno) ha adottato, il 18 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 4,5 per mille rapportato al valore degli immobili; 2. confermare la detrazione per abitazione principale in L. 200.000;
(Omissis).

Comune di San Lupo;

Il comune di SAN LUPO (provincia di Benevento) ha adottato, il 23 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2001, l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille;
(Omissis).

Comune di San Maurizio Canavese;

Il comune di SAN MAURIZIO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare le aliquote, approvate dalla Giunta comunale con atto n. 213 del 4 dicembre 2000, dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
abitazione principale: 4,9 per mille;
altri fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli: 6,6 per mille; 2. di confermare la detrazione di cui all'art. 8 comma 3 del decreto legislativo n. 504 come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nella misura di L. 200.000.
(Omissis).

Comune di San Vero Milis;

Il comune di SAN VERO MILIS (provincia di Oristano) ha adottato, il 13 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. in vigore nell'anno 2000 e piu' precisamente:
5 per mille per le unita' imnmobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi;
6 per mille per le aree edificabili e per le restanti unita' immobiliari; di dare atto che con precedente delibera commissariale n. 128 del 13 dicembre 2000, divenuta urgente ed immediatamente eseguibile, e' stata confermata la detrazione sull'I.C.I. per la prima casa pari a L. 250.000.
(Omissis).

Comune di Santa Maria La Carita';

Il comune di SANTA MARIA LA CARITA' (provincia di Napoli) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 2001;
a) per le persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (6 per mille);
b) per tutti i soggetti passivi e per tutti gli altri alloggi posseduti locati e non (6,5 per mille); 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accennata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A/R la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. l'aliquota e' stabilita nella misura del 4 per mille per un periodo non superiore a 2 anni per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'applicazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa e' destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente capo e' applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita; 5. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente; 6. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; 7. (Omissis); 8. di dare atto che, ai sensi e secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.
(Omissis).

Comune di Sant'Agata Li Battiati;

Il comune di SANT'AGATA LI BATTIATI (provincia di Catania) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale degli immobili (ICI) nella misura del 4,75 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura del 5,25 per mille per tutti gli altri fabbricati e del 5 per mille per i terreni agricoli e per le aree fabbricabili; 2. di concedere l'elevazione della detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, con esclusione di quelle censite in catasto nelle categorie A 1, A 7, A 8, A 9, A 10, da L. 200.000 a L. 300.000 ai soggetti passivi; i cui nuclei familiari non possiedono altri immobili in tutto il territorio nazionale ed estero, oltre la sola unita' abitativa, ed il cui reddito complessivo per l'anno 2000 non superi L. 9.224.150 per nucleo familiare di un solo componente, L. 12.000.000 per nucleo familiare di due componenti, L. 16.000.000 per nuclei familiari con piu' di due componenti. Le medesime agevolazioni con le stesse limitazioni sono concesse agli anziani e ai disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari in via permanente a condizione che l'abitazione non risulti locata; 3. di stabilire che per ottenere tale detrazione il contribuente e' tenuto a presentare al comune atto sostitutivo di notorieta' entro i termini di scadenza del versamento della prima rata di acconto I.C.I. (30 giugno 2001) ovvero entro il 20 dicembre 2001 se l'atto di proprieta' e' successivo al 30 giugno 2001 (in tutti i casi l'agevolazione sara' rapportata al periodo durante il quale si protrae il possesso) indicando le generalita' complete, il codice fiscale, la dimora abituale ed il reddito complessivo del nucleo familiare ed attestando:
di possedere un sola casa abitativa con l'eventuale pertinenza (cantina, box, garage etc.) purche' queste ultime insistano nello stesso immobile;
che nessun altro componente il proprio nucleo familiare possieda altri immobili in Italia o all'estero;
che l'immobile non sia classificato nelle categorie A 1, A 7, A 8, A 9, A 10, indicandone i dati di individuazione e di classamento dell'immobile e, nel caso non risultasse censito ma dichiarato, il numero di protocollo e la data della dichiarazione nonche' la percentuale di possesso.
(Omissis).

Comune di Sant'Anna D'Alfaedo;

Il comune di SANT'ANNA D'ALFAEDO (provincia di Verona) ha adottato, il 17 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. (omissis), di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille; 2. di prevedere la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale;
(Omissis).

Comune di Sasso di Castalda;

Il comune di SASSO DI CASTALDA (provincia di Potenza) ha adottato, il 27 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili con detrazione di L. 300.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
(Omissis).

Comune di Savoca;

Il comune di SAVOCA (provincia di Messina) ha adottato, il 9 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). determinare, (omissis), l'aliquota I.C.I per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree edificabili a qualunque uso destinate, ubicati nel territorio comunale; fissare la detrazione da applicare per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000;
(Omissis).

Comune di Savona;

Il comune di SAVONA ha adottato, il 30 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire, (omissis), le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001, nella seguente misura:
a) 4 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da soggetti passivi, persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune e per le unita' immobiliari di cui ai commi 1, 2 e 2-bis dell'art. 6 del regolamento comunale per la gestione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
b) 2 per mille per le unita' immobiliari inagibili e inabitabili oggetto di intervento di recupero ovvero per le unita' immobiliari di interesse artistico architettonico localizzate nei centri storici oggetto di interventi finalizzati al recupero, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
c) 3 per mille per le unita' immobiliari che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli accordi stipulati in sede locale, fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, per la definizione dei contratti-tipo di locazione;
d) 7 per mille per le abitazioni non locate;
e) 5 per mille per gli altri immobili;
f) di determinare in L. 250.000 l'importo della detrazione spettante al soggetto passivo per l'abitazione principale;
(Omissis).

Comune di Segonzano;

Il comune di SEGONZANO (provincia di Trento) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 come segue l'aliquota I.C.I. da applicare su tutto il territorio comunale di Segonzano:
aliquota I.C.I. unica 5,5 per mille;
detrazione dall'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di L. 230.000 annue rapportate alla quota di possesso ed al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).

Comune di Selvazzano Dentro;

Il comune di SELVAZZANO DENTRO (provincia di Padova) ha adottato, il 15 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
a) imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
riduzione aliquota sulla prima casa al 4,5 per mille;
esenzione totale dell'imposta per gli immobili dati in concessione al comune e locati con canone concertato a famiglie di sfrattati e bisognosi ai sensi della legge n. 431/1997, per tutta la durata del contratto;
elevazione a L. 250.000 della detrazione d'imposta sulle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, con conferma altresi' dei benefici e delle ulteriori detrazioni approvate dal C.C. con la deliberazione n. 70 in data 17 dicembre 1999;
mantenimento aliquota sulle aree fabbricabili e sugli altri immobili tassabili al 6,6 per mille;
elevazione al 9 per mille della aliquota sugli alloggi sfitti;
conferma dei valori commerciali attribuiti alle aree sottoposte a tassazione come determinati con la propria precedente deliberazione n. 389 del 15 dicembre 1999.
(Omissis).

Comune di Semiana;

Il comune di SEMIANA (provincia di Pavia) ha adottato, il 23 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare anche per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6,5 per mille e la detrazione prima casa nella misura di L. 200.000.
(Omissis).

Comune di Seneghe;

Il comune di SENEGHE (provincia di Oristano) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). aliquota abitazione posseduta a titolo principale 5 per mille; aree fabbricabili 6 per mille; altri fabbricati 6 per mille; detrazione per abitazione posseduta a titolo principale L. 200.000. Si da' atto che nel territorio del comune di Seneghe i terreni agricoli sono esenti, ai sensi dell'art. 7, lettera H) del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992.
(Omissis).

Comune di Sennori;

Il comune di SENNORI (provincia di Sassari) ha adottato, il 23 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di fissare per l'anno 2001 le seguenti aliquote d'imposta con a loro fianco segnata la detrazione concessa: =====================================================================
Destinazione ed uso dell'immobile |Aliquota ICI|Detrazione ===================================================================== Abitazione principale + pertinenze |5 per mille |L. 200.000 --------------------------------------------------------------------- Abitazione utilizzata da soci di cooperative| | edlizie a proprietà indivisa |5 per mille |L. 200.000 --------------------------------------------------------------------- Abitazione unica posseduta da cittadino | | italiano residente all'estero a condizione | | che non sia locata. Sono assimilati a tale | | condizione i cittadini emigrati in altre | | regioni. |5 per mille |L. 200.000 --------------------------------------------------------------------- Alloggio regolarmente assegnato | | dall'Istituto autonomo case popolari |5 per mille |L. 200.000 --------------------------------------------------------------------- Abitazione di persona anziana o disabile | | residente in casa di ricovero in via | | permanente, a condizione che non sia locata |5 per mille |L. 200.000 --------------------------------------------------------------------- Abitazione concessa in uso gratuito dal | | possessore ai parenti od affini fino al | | secondo grado, oppure concessa in locazione | | con idoneo contratto registrato, a soggetto | | che la utilizza come prima casa |5 per mille |non ammessa --------------------------------------------------------------------- Altri fabbricati di qualsiasi categoria | | catastale non classificabili nelle categorie| | precedenti |6 per mille |non ammessa
(Omissis).

Comune di Serralunga d'Alba;

Il comune di SERRALUNGA D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 30 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. con effetto per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille rapportata al valore di tutti gli immobili calcolato ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i. di confermare, altresi', in L. 200.000 la detrazione prevista per le abitazioni principali.
(Omissis).

Comune di Silandro (Schlanders);

Il comune di SILANDRO (SCHLANDERS) (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. in base all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 in vigore, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 resta nella misura del 4 per mille. 2. di fissare per l'anno 2001 l'importo della detrazione dell'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 con L. 1.000.000. Di dare atto che questo aumento non si applica ai soggetti elencati nel comma 4 dell'art. 8.
(Omissis).

Comune di Sinio;

Il comune di SINIO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 2 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. per il 2001 l'aliquota I.C.I. e' fissata nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili indistintamente. 2. per il 2001 e' fissato in L. 200.000 la detrazione dall'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis).

Comune di Siziano;

Il comune di SIZIANO (provincia di Pavia) ha adottato, il 7 dicembre 2000 e il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di adottare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per l'anno 2001. 1. di modificare, anche per l'anno 2001, le detrazioni come sotto precisato:
detrazione L. 400.000 annua:
reddito familiare lordo, risultante dall'ultima dichiarazione e derivante esclusivamente da lavoro dipendente e/o da pensione da lavoro dipendente, pari a L. 30.000.000 in presenza di nucleo familiare composto da 1 o 2 persone;
reddito familiare lordo, risultante dall'ultima dichiarazione e derivante esclusivamente da lavoro dipendente e/o da pensione da lavoro dipendente, pari a L. 39.000.000 in presenza di nucleo familiare composto da 3 o 4 persone;
non possedere altri immobili, oltre l'eventuale pertinenza dell'abitazione principale;
valore catastale complessivo dell'immobile non superiore a L. 100.000.000;
categoria catastale dell'abitazione A/3, A/4 o A/5;
l'entita' della detrazione dovra' essere rapportata alla quota di possesso; detrazione L. 500.000 annua:
reddito familiare lordo, risultante dall'ultima dichiarazione e derivante esclusivamente da lavoro dipendente e/o da pensione da lavoro dipendente, pari a L. 45.000.000 in presenza di nucleo familiare con componenti uguali o superiori a 5;
non possedere altri immobili, oltre l'eventuale pertinenza dell'abitazione principale;
valore catastale complessivo dell'immobile non superiore a L. 100.000.000;
categoria catastale dell'abitazione A/3, A/4 o A/5;
l'entita' della detrazione dovra' essere rapportata alla quota di possesso. 2. di dare atto che il possesso dei requisiti sara' accertato mediante dichiarazione sostitutiva da rendersi ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968; 3. di dare atto che "pertinenza all'abitazione principale" si considerano quei fabbricati previsti nell'art. 8 del regolamento per l'imposta comunale sugli immobili, adottato in data odierna dal consiglio comunale.
(Omissis).

Comune di Soragna;

Il comune di SORAGNA (provincia di Parma) ha adottato, il 18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli Immobili su tutto il territorio comunale, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1994, n. 504 e del regolamento comunale per l'applicazione dell'l.C.I, nella misura del 7 per mille, con esclusione degli immobili di cui ai punti 2 e 3; 2. di determinare per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 4, del decreto-legge n. 437 dell'8 agosto 1996, convertito nella legge 24 ottobre 1996, n. 556 degli articoli 8, 9, 10 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., l'aliquota I.C.I. ridotta al 6 per mille, in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per le unita' immobiliari elencate agli articoli 8, 9 e 10 del predetto regolamento comunale sulla disciplina dell'l.C.I. 3. di determinare per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e dell'art. 11, comma 3, del regolamento comunale suddetto, per gli alloggi non locati e comunque tenuti a disposizione, appartenenti al gruppo A:
categorie A/1 - A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 - A/8 una aliquota l.C.l dell'8 per mille, da applicarsi secondo le modalita' indicate nel predetto art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
(Omissis). 5. di dare atto che la giunta comunale non si e' avvalsa della facolta' di cui al comma 5, n. 3, dell'art. 3 della legge n. 662/1996, di adottare una detrazione oltre le L. 200.000, per le abitazioni principali e neppure una riduzione d'imposta per unita' immobiliari possedute da determinate categorie svantaggiate; fatta eccezione per soggetti passivi che hanno nel proprio nucleo familiare (con iscrizione anagrafica) una o piu' persone di cui all'art. 433 del C.C. invalide con totale o permanente inabilita' lavorativa, e con necessita' di assistenza continua, per i quali e' concessa una detrazione di L. 300.000.
(Omissis).

Comune di STELVIO (STILFS);

Il comune di STELVIO (STILFS) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 31 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immoboli prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3 comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel modo seguente:
a) 7 per mille per gli immobili aventi caratteristiche di seconda casa posseduti in aggiunta all'abitazione principale dai soggetti indicati nell'art. 18, comma 1 del T. U. delle leggi regionali concernenti la disciplina dell'imposta di soggiorno (D.P.G.R. 23 dicembre 1982, n. 9/L);
b) 7 per mille per alloggi non locati per un periodo superiore a 60 giorni all'anno, esclusi gli alloggi con camere ed appartamenti per ferie, locati secondo le modalita' fissate con decreto del presidente della Giunta provinciale n. 32 del 27 agosto 1996;
c) 4 per mille per tutti gli altri tipi di immobili. 2. di confermare per l'anno 2001 a L. 450.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(Omissis).

Comune di STRADELLA;

Il comune di STRADELLA (provincia di Pavia) ha adottato, il 6 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure:
a) aliquota per l'abitazione principale: 5,25 per mille;
b) aliquota per tutti gli altri fabbricati: 6,5 per mille (aliquota ordinaria);
c) aliquota per i terreni e aree fabbricabili: 6,50 per mille (aliquota ordinaria);
d) aliquota per gli alloggi non locati: 7 per mille; di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; di approvare l'aumento della detrazione d'imposta da L. 200.000 a L. 500.000 a favore dei proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione appartenenti alle seguenti categorie: pensionati, familiari a carico di pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, anziani non autosufficienti, disoccupati per almeno 6 mesi nell'anno 2000 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento, lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita' per almeno 6 mesi nell'anno 2000, per i quali il reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare ai fini I.R.P.E.F. non sia superiore a L. 24.000.000 piu' L. 1.500.000 per ogni persona a carico, elevato a L. 3.000.000 qualora la persona a carico sia portatrice di handicap; di approvare l'aumento della detrazione d'imposta da L. 200.000 a L. 500.000 a favore anche di famiglie, composte da almeno 3 persone, con reddito da lavoro dipendente annuo lordo complessivo ai fini I.R.P.E.F. non superiore a L. 35.000.000. Tale reddito sara' incrementato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico, elevato a L. 3.000.000 qualora la persona a carico sia portatrice di handicap;
di escludere dal beneficio dell'ulteriore detrazione prevista per l'abitazione principale i proprietari o i titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione, qualora essi o altri componenti del nucleo familiare siano proprietari o vantino un diritto di usufrutto, uso o abitazione su altri immobili (terreni - box - fabbricati) o quote d'immobili (ad esclusione del box di pertinenza dell'abitazione principale) siti su tutto il territorio nazionale; di escludere comunque dalla maggiore detrazione tutte le unita' immobiliari classificate in Catasto come A/1-A/7-A/8-A/9; di fissare dal 2 maggio al 30 giugno 2001 il periodo entro il quale gli interessati dovranno presentare l'istanza di aumento della detrazione. Il termine e' da intendersi perentorio, pena la decadenza del beneficio per l'anno 2001. In caso di acquisto del fabbricato in data successiva al 30 giugno 2001 l'istanza potra' essere presentata dal 2 al 20 dicembre 2001. Le istanze con la relativa documentazione, dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del comune di Stradella, oppure inoltrate a mezzo raccomandata, entro i termini previsti; di accogliere le istanze con riserva, al fine di poter provvedere entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione, alla eventuale motivata rettifica.
(Omissis).

Comune di STRAMBINO;

Il comune di STRAMBINO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
5,3 per mille per l'abitazione principale
6 per mille per tutti gli altri immobili.
(Omissis).

Comune di SUCCIVO;

Il comune di SUCCIVO (provincia di Caserta) ha adottato, il 27 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare per 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle sottosegnate misure:
aliquota ordinaria nel 6,5 per mille;
aliquota alloggi adibiti ad abitazione principale nella misura del 5 per mille;
importo della detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 250.000.
(Omissis).

Comune di SUMMONTE;

Il comune di SUMMONTE (provincia di Avellino) ha adottato, il 30 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare per l'anno 2001 nella misura del 7 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, cosi' come modificato dall'art. 53 comma 3 della legge n. 662/1996.
(Omissis).

Comune di TEORA;

Il comune di TEORA (provincia di Avellino) ha adottato, il 19 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). ha determinato l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille rapportato al valore degli immobili.
(Omissis).

Comune di Termeno sulla strada del Vino (Tramin an der WeinStrasse);

Il comune di TERMENO SULLA STRADA DEL VINO (TRAMIN AN DER WEINSTRASSE) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 27 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare il contenuto della deliberazione consiliare n. 72 del 29 dicembre 1999; 2. il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e' il seguente:
a) l'aliquota viene determinata nella misura minima prevista per legge del 4 per mille per tutti gli immobili senza distinzione della loro destinazione;
b) la detrazione d'imposta di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, rimane determinata fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, compreso le pertinenze.
(Omissis).

Comune di Torreglia;

Il comune di TORREGLIA (provincia di Padova) ha adottato, l'11 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 due aliquote diversificate dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) che saranno applicate come segue:
del 5 per mille - aliquota da applicare sul valore degli immobili adibiti ad abitazione principale;
del 6 per mille - aliquota da applicare agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 2. di stabilire a valere per l'anno 2001 ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aumento della detrazione I.C.I. per le abitazioni principali da L. 200.000. a L. 500.000 per le seguenti casistiche:
per tutti i soggetti passivi di imposta comunale sugli immobili che abbiano compiuto 65 anni, che siano proprietari esclusivamente dell'abitazione principale ed eventualmente di garage e che appartengano ad un nucleo familiare il cui reddito presenti le seguenti caratteristiche: reddito netto massimo di L. 20.000.000 considerando per reddito netto il reddito effettivamente disponibile partendo dal reddito lordo meno ritenute e trattenute, meno L. 1.000.000 per il primo figlio a carico e L. 2.000.000 per ciascuno dei successivi figli a carico;
ai soggetti passivi d'imposta comunale sugli immobili, proprietari esclusivamente dell'abitazione principale, assistiti dal comune in via continuativa;
ai soggetti passivi proprietari esclusivamente dell'abitazione principale nel cui nucleo familiare vi sia almeno un componente portatore di handicap permanente o invalidita' permanente superiore al 60%, riconosciuto come tale dalla competente autorita'. 3. di dare atto che la predetta maggiore detrazione soggiace alle stesse regole previste per l'ordinaria detrazione di L. 200.000; 4. di dare atto che il contribuente dovra' opportunamente documentare che ricorrono le condizioni per beneficiare della maggiore detrazione disposta, presentando apposita richiesta integrata dalla dichiarazione dei redditi 2001, relativa all'anno 2000 entro il termine del 30 giugno 2001. I competenti uffici comunali saranno incaricati di disporre gli opportuni accertamenti. 5. di applicare l'aliquota ridotta del 5% alle pertinenze (quali box, cantina ecc.), dell'abitazione principale anche nella ipotesi di accatastamento non unitario con attribuzione di rendita catastale separata.
(Omissis).

Comune di Transacqua;

Il comune di TRANSACQUA (provincia di Trento) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune, nella misura del 4 per mille, ad eccezione delle unita' immobiliari, appartenenti alla categoria catastale A, non costituenti abitazione principale, per le quali si applica l'aliquota del 5 per mille; 2. di stabilire per l'anno 2001 la detrazione I.C.I. per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale nell'importo corrispondente all'imposta dovuta.
(Omissis).

Comune di Trasaghis;

Il comune di TRASAGHIS (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili, tenuto conto dell'ammontare minimo della detrazione prevista per legge a favore delle unita' immobiliari destinate ad abitazione principale.
(Omissis).

Comune di Travagliato;

Il comune di TRAVAGLIATO (provincia di Brescia) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. determinare l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille; 2. determinare le seguenti diversificazioni tariffarie:
a) l'aliquota per gli immobili non occupati e non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 19 (fabbricati inagibili) del regolamento comunale e' fissata nella misura del 6 per mille;
b) l'aliquota per i fabbricati di cui all'art. 17 comma 4 (fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e alienazione di immobili) del regolamento comunale e' fissata nella misura del 4 per mille;
c) l'aliquota per gli immobili posseduti dagli enti senza scopo di lucro, di cui all'art. 17 comma 1 del regolamento comunale, e' fissata nella misura del 4 per mille; 3. di determinare il seguente schema di detrazione per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale (con rendite catastali fino a L. 1.500.000):

A/2 - Abitazioni di tipo civile L. 250.000
A/3 - Abitazioni di tipo economico "
A/4 - Abitazioni di tipo popolare "
A/5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare "
A/6 - Abitazioni di tipo rurale "
A/1 - Abitazione di tipo signorile L. 240.000
A/7 - Abitazioni in villini " 4) di dare atto che si applicano all'I.C.I., per quanto compatibili, le esenzioni e le agevolazioni fiscali di cui al regolamento apposito adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 81 del 28 dicembre 1998;
(Omissis).

Comune di Trofarello;

Il comune di TROFARELLO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 le seguenti aliquote:
terreni agricoli: 6 per mille;
abitazione principale e sue pertinenze: 6 per mille;
aree fabbricabili: 7 per mille;
altri fabbricati non appartenenti alle precedenti tipologie: 7 per mille. 2. di mantenere inalterata la detrazione di L. 300.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto tenuta a disposizione da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 4. di stabilire in L. 500.000 la detrazione spettante all'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto tenuta a disposizione da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis).

Comune di Tufo;

Il comune di TUFO (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura ordinaria del 6 per mille; nella misura del 5,5 per mille per abitazione principale e pertinenze a servizio della stessa; nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale per anziani e disabili (art. 3, comma 56 della legge 23 dicembre 1996, n. 662); nella misura del 5,5 per mille per le abitazioni locate utilizzate come abitazioni principali da parenti fino al secondo grado; nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locati.
(Omissis).

Comune di Valle Lomellina;

Il comune di VALLE LOMELLINA (provincia di Pavia) ha adottato, il 18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare anche per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille e la detrazione primaa casa nella misura di L. 200.000;
(Omissis).

Comune di Valsolda;

Il comune di VALSOLDA (provincia di Como) ha adottato il 14 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare, in applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 6 del decreto legislativo 504/1992 e per tutte le motivazioni meglio descritte in narrativa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001, e' determinata nel modo seguente:
prima casa 5,5 per mille;
seconda casa ed altri immobili 6 per mille;
terreni edificabili 5,5 per mille;
detrazione prima casa L. 225.000;
(Omissis).

Comune di Varsi;

Il comune di VARSI (provincia di Parma) ha adottato l'11 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille, lasciando pure inalterata la detrazione per l'abitazione principale, gia' stabilita per legge in L. 200.000, agli effetti, rispettivamente, degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni istitutivo del tributo.
(Omissis).

Comune di Ventotene;

Il comune di VENTOTENE (provincia di Latina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). determinare, per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. che sara' applicata nel comune di Ventotene (Latina) nella misura unica del 6 per mille.
(Omissis).

Comune di Vernante;

Il comune di VERNANTE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 7 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire che l'aliquota dell'I.C.I. in questo comune con effetto dal 1 gennaio 2001 sara' applicata nelle seguenti misure:
a) aliquota da applicare alle unita' immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale: 6 per mille;
b) aliquota da applicare a tutte le rimanenti unita' immobiliari: 6,3 per mille;
(Omissis). 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte a concorrenza del suo ammontare L. 300.000.
(Omissis).
 
Comune di Veroli;

Il comune di VEROLI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 22 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili cosi' come applicate per l'anno 2000 qui di seguito indicate:
aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni principali;
aliquota del 6,5 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 2. di confermare in L. 200.000 l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 3. di confermare le agevolazioni relative alle pertinenze delle abitazioni principali gia' stabilite dal regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. approvato con atto consiliare n. 91/1998 e n. 3/1999 e piu' precisamente le seguenti agevolazioni:
agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, ex art. 59, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 446/1997, si considerano parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, quali esamplificativamente e non limitatamente, le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti a condizione che vi sia coincidenza nella titolarita' con l'abitazione principale e l'utilizzo della pertinenza avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento;
e' considerata abitazione principale per espressa previsione legislativa l'abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario e i suoi familiari dimorano abitualmente, ai sensi del secondo comma dell'art. 43 del codice civile; l'unita' immobiliare appartenente a cooperativa a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale come sopra indicato, del socio assegnatario; l'alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo case popolari; l'unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;
ai fini dell'aliquota ridotta e/o della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale, come intesa dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992:
a) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che trasferisce la residenza presso un istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) l'abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come dimora abituale, ai sensi del citato comma secondo dell'art. 43 del codice civile;
c) l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti fino al terzo grado o ad affini fino al secondo grado, che la occupano quale loro abitazione principale;
d) due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione del contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE competente regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' immobiliari medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione all'UTE competente;
e) l'abitazione di un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai componenti il nucleo familiare dello stesso, secondo le risultanze anagrafiche.
Il soggetto interessato puo' attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione dell'aliquota ridotta e/o detrazione d'imposta relative all'abitazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva e/o autocertificazione. (Omissis).

Comune di Vico nel Lazio;

Il comune di VICO NEL LAZIO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 30 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di fissare per l'anno 2001 nella misura unica del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili comunali (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
(Omissis).

Comune di Villa Carcina;

Il comune di VILLA CARCINA (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare per l'anno 2001 le seguenti aliquote differenziate dell'imposta comunale sugli immobili:
a) aliquota ordinaria pari al 6,5 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale;
b) aliquota ridotta al 5 per mille per l'abitazione principale dei residenti; di determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000; (omissis) e ritenuto di aumentare, (omissis), l'ulteriore detrazione a L. 150.000, se l'immobile ha un valore catastale non superiore a L. 95.000.000 ai cittadini che presentino apposita domanda e siano in possesso d'entrambi i requisiti sotto elencati:
1) proprietari della sola casa di abitazione principale, classificati esclusivamente in una delle seguenti categorie catastali: A2, A3, A4, A5, A6, A7, limitatamente alla classe prima, e sue pertinenze, come definite dall'art. 8 del vigente regolamento comunale (I.C.I.);
2) possessori del reddito familiare anno 2000, determinato secondo i criteri stabiliti nel regolamento ISEE approvato dal consiglio comunale e successive modificazioni come da seguente tabella: =====================================================================
Numero componenti nucleo familiare | Parametro | ISEE =====================================================================
1 | 1,00 | 16.500.000
2 | 1,57 | 25.905.000
3 | 2,04 | 33.660.000
4 | 2,46 | 40.590.000
5 | 2,85 | 47.025.000
La richiesta di maggiore detrazione va presentata su appositi modelli entro il 15 giugno 2001, all'ufficio tributi, unitamente alla documentazione prevista dalla normativa e dai regolamenti comunali per l'accesso ai servizi.
(Omissis).

Comune di Villa del Bosco;

Il comune di VILLA DEL BOSCO (provincia di Biella) ha adottato, il 30 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). per l'anno 2001 di confermare l'aliquota stabilita per l'anno 2000 pari al 5 per mille; di determinare le detrazioni nella misura minima di L. 200.000.
(Omissis).

Comune di Villanova di Camposampiero;

Il comune di VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno di imposta 2001 nella misura del 5,5 per mille, (omissis); 2. di prevedere la detrazione sulla prima abitazione nella misura di L. 200.000 per l'anno d'imposta 2001.
(Omissis).

Comune di Villar S. Costanzo;

Il comune di VILLAR S. COSTANZO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di stabilire nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili e di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis).

Comune di Vitulano;

Il comune di VITULANO (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di fissare nella misura del 5 per mille per tutte le categorie di immobili, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 da applicare sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale ai sensi dell'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(Omissis).

Comune di Zafferana Etnea;

Il comune di ZAFFERANA ETNEA (provincia di Catania) ha adottato, il 6 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 3. stabilire le aliquote e detrazioni I.C.I., per l'esercizio finanziario 2001, nella misura in vigore per l'anno 2000 e cioe':
5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze;
6 per mille quale aliquota ordinaria;
L. 200.000 quale detrazione per l'abitazione principale; 4. stabilire le agevolazioni sulla detrazione per le categorie piu' svantaggiate, disponendo che: l'agevolazione consiste nell'elevazione della detrazione a L. 300.000 per l'unica abitazione principale e sue pertinenze, a condizione che l'immobile risulti classificato fra le categorie A/2, A/3, A/4, A/5, e le pertinenze appartengono alle categorie catastali C/2 e C/6 ed in numero non superiore ad una delle due categorie, anche se distintamente iscritte in catasto e sussista rapporto pertinenziale con l'abitazione principale.
Della predetta agevolazione possono beneficiare solamente i contribuenti residenti nel comune appartenenti ad una delle seguenti categorie: A) categorie di soggetti economicamente e socialmente disagiati:
contribuenti residenti nel comune che versino in motivate e documentate situazioni di particolare disagio economico e sociale ed esclusivamente determinate dalla presenza di almeno una delle seguenti situazioni familiari:
a) presenza di un nucleo familiare composto da un minimo di quattro componenti;
b) presenza nel nucleo familiare di un componente portatore di handicap accertato;
c) presenza nel nucleo familiare di un componente tossicodipendente accertato dall'ufficio SERT dell'A.S.L. territorialmente competente;
d) presenza nel nucleo familiare di un soggetto anziano di eta' superiore ad anni sessantacinque.
Le particolari situazioni di disagio economico e sociale devono essere suffragate dai necessari accertamenti operati dall'ufficio di solidarieta' sociale e dalle informative prodotte dal comando di polizia municipale.
Per tutte le situazioni deve essere dimostrato, comunque, il possesso di un reddito complessivo del nucleo familiare convivente, riferito all'anno finanziario precedente, salvo che per l'anno 2001 per il quale il reddito di riferimento sara' quello dell'anno 1999, non superiore al reddito massimo, fissato con i criteri di cui al decreto legislativo n. 109/1998 (I.S.E.), per l'esenzione totale dalla partecipazione onerosa ai servizi socio-assistenziali e determinato secondo i parametri di cui al D.P.R.S. del 19 giugno 2000, art. 6 (I.S.E. non superiore a L. 25.000.000); B) categorie di soggetti anziani: contribuenti residenti nel comune che nel corso dell'anno solare precedente abbiano gia' compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e che nel corso dell'esercizio finanziario precedente, salvo che per l'anno 2001 per il quale il reddito di riferimento sara' quello dell'anno 1999, abbiano usufruito unicamente, escluso il reddito derivante da terreni e fabbricati, di un reddito da pensione non superiore alla somma complessiva di L. 9.500.000 annue lorde.
In caso di contitolarita' dell'unita' immobiliare in capo a contribuenti coniugi non legalmente ed effettivamente separati, il requisito del sessantacinquesimo anno di eta' dev'essere posseduto da almeno uno dei coniugi contitolari.
In presenza di tutti i requisiti di cui sopra, il beneficio della detrazione di L. 300.000, si estende ad entrambi i contitolari, nella proporzione del rispettivo possesso nell'anno di riferimento; 5. stabilire che gli interessati, per beneficiare dell'agevolazione, dovranno produrre apposita istanza documentata da presentare entro il termine del 30 settembre di ciascun anno a valere per l'anno successivo fatta eccezione del primo anno di applicazione il cui termine di scadenza e' stabilito al 28 febbraio 2001, a valere per lo stesso anno. Per l'anno 2001 il reddito di riferimento per le categorie A e B e' quello del 1999.
(Omissis).
 
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