Gazzetta n. 66 del 20 marzo 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 15 febbraio 2001
Attivazione su richiesta nel sito internet delle imprese del dispositivo "cert.impresa" per l'attestazione di dati tratti dal registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio.

IL DIRETTORE GENERALE
del commercio, delle assicurazioni e dei servizi
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonche' per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio attivita' e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attivita' soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, regolamento recante criteri e modalita' per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici;
Visto il progetto denominato "cert.impresa", predisposto dalla Societa' Consortile di informatica delle Camere di commercio italiane per azioni, e presa visione delle specifiche tecniche relative alle modalita' di realizzazione del servizio, per l'attestazione dei dati di impresa su sito web denominato "cert.impresa";
Preso atto che le informazioni contenute in "cert.impresa", vengono estratte dai dati pubblici depostati presso l'ufficio del registro delle imprese, e che la loro trasmissione per via telematica avviene con modalita' che assicurano la certezza dell'origine, e la non alterabilita' degli stessi, mediante l'utilizzo della firma digitale;
Ritenuto opportuno che le Camere di commercio mettano a disposizione degli utenti della rete internet attestazioni di dati di impresa tratti dal registro delle imprese e dal repertorio delle notizie economiche e amministrative, trattandosi peraltro di azione finalizzata al supporto e alla promozione degli interessi generali delle imprese, nonche' azione di promozione delle attivita' connesse allo sviluppo del commercio elettronico;
Decreta:
Art. 1.
1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, su richiesta delle imprese, valida anche se inoltrata per via telematica, attivano sul sito internet di queste un dispositivo mediante il quale e' possibile accedere ai dati dell'impresa richiedente, estratti dal registro delle imprese e dal repertorio delle notizie economiche e amministrative, in conformita' al modello denominato "cert.impresa" allegato al presente decreto.
2. Mediante il sistema informativo delle Camere di commercio, il dispositivo di cui al precedente comma consente l'accesso diretto in modalita' telematica ai dati di "cert.impresa" che sono consultabili ed estraibili da chiunque ne abbia interesse.
3. I dati contenuti in "cert.impresa" sono validati mediante l'utilizzo della firma digitale ed hanno l'efficacia probatoria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.
4. Con successivo provvedimento verra' determinato, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, l'importo del diritto di segreteria dovuto per l'erogazione annuale del servizio.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 febbraio 2001
Il direttore generale: Cinti
 
ALLEGATO
----> Vedere allegato di pag. 41 <----
 
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