Gazzetta n. 66 del 20 marzo 2001 (vai al sommario) |
REGIONE SICILIA |
ORDINANZA 28 febbraio 2001 |
Disciplina per l'ingresso in Sicilia dei rifiuti destinati ad essere riciclati o recuperati. (Ordinanza n. 107). |
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IL VICE COMMISSARIO delegato per l'emergenza rifiuti Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1999, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti in Sicilia; Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, con la quale il Presidente della Regione siciliana e' stato nominato Commissario delegato per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza; Considerato che, con ordinanza commissariale del 23 novembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 14 gennaio 2000, e' stato fatto divieto a qualsiasi soggetto di introdurre nel territorio della Regione siciliana rifiuti provenienti da altre regioni o dall'estero, fatte salve motivate apposite deroghe inerenti ad iniziative poste in essere a livello nazionale, da autorizzarsi con specifico provvedimento del Commissario delegato, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della citata ordinanza n. 2983/1999; Visto l'art. 2, lettera o), dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 3048 del 31 marzo 2000, che ha soppresso il predetto comma 6, sostituendolo con i seguenti: "6. E' vietato l'ingresso nel territorio della Regione siciliana dei rifiuti destinati allo smaltimento provenienti da altre regioni e dall'estero. La vigilanza sull'applicazione di tale divieto e' affidata ai prefetti" e "7. Il commissario delegato, in coerenza con la progressiva attuazione degli obiettivi del piano, ed in particolare, con riferimento al progressivo incremento della percentuale di raccolta differenziata, ed al fine di assicurare il riciclaggio di tali frazioni nonche' il recupero del CDR prodotto dai rifiuti che residuano dalla raccolta differenziata, disciplina - d'intesa con il Ministro dell'ambiente - l'importazione nel territorio della Regione siciliana di rifiuti destinati ad essere riciclati o recuperati nel territorio regionale medesimo"; Vista la disposizione del Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana n. 190 del 17 ottobre 2000, con la quale l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, on.le Carmelo Lo Monte, e' stato nominato vice commissario, con le competenze afferenti il Commissario delegato e tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'attuazione delle predette ordinanze di protezione civile; Considerato che occorre disciplinare l'ingresso in Sicilia di rifiuti destinati ad essere riciclati e recuperati nel territorio regionale medesimo; Considerato che ai fini della presente ordinanza valgono le definizioni stabilite dall'art. 6 del decreto legislativo n. 22/1997; Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 22/1997, che prevede, al comma 5, che le informazioni contenute nel registro di carico e scarico dei rifiuti devono essere rese in ogni momento all'autorita' di controllo che ne fa richiesta; Visto l'art. 52 del decreto legislativo n. 22/1997, che prevede, al comma 4, che si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni nei casi di mancato invio alle autorita' competenti dei registri di cui al precedente art. 12; Visto che il Ministro dell'ambiente, con nota n. 15792 del 30 novembre 2000, ha reso l'intesa richiesta "cosicche' nell'ordinanza commissariale venga previsto: l'applicazione della disciplina anche all'importazione di rifiuti destinati al recupero compresi i rifiuti destinati al recupero in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22/1997; l'obbligo del richiedente di indicare la percentuale di beni e prodotti recuperati dai rifiuti importati e la percentuale di rifiuti che deriveranno dalle operazioni di recupero; l'obbligo del richiedente di indicare la specifica destinazione dei rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero"; Ordina: Art. 1. E' vietato l'ingresso nel territorio della Regione siciliana dei rifiuti destinati allo smaltimento provenienti da altre regioni o dall'estero. La vigilanza sull'applicazione di tale divieto e' affidata ai prefetti. |
| Art. 2. E' consentito l'ingresso in Sicilia dei rifiuti destinati al riciclaggio ed al recupero, nel rispetto delle previsioni della presente ordinanza. |
| Art. 3. Chiunque intenda fare entrare in Sicilia rifiuti da destinare al recupero deve chiedere preventiva autorizzazione al vice commissario per l'emergenza rifiuti in Sicilia, via Ugo La Malfa n. 169, 90146 Palermo, allegando copia delle prescritte autorizzazioni all'attivita' di recupero dei rifiuti. Gli interessati dovranno comunicare tempestivamente ogni variazione che intervenga in merito alle predette autorizzazioni. Gli interessati dovranno indicare la percentuale di beni e prodotti recuperati dai rifiuti importati e la percentuale di rifiuti che deriveranno dalle operazioni di recupero, nonche' dovranno indicare la specifica destinazione dei rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero. Ottenuta l'autorizzazione, gli interessati potranno fare entrare in Sicilia i rifiuti da riciclare e da recuperare, ferma restando la facolta' del Commissario delegato di disporre divieti e di dettare specifiche disposizioni, con particolare riferimento ad esigenze sopravvenute ed alla quantita' e qualita' del sovvallo. I soggetti autorizzati dovranno fare pervenire, entro la prima settimana di ogni mese, fotocopia del registro di carico e scarico per le operazioni effettuate nel mese precedente. Le predette comunicazioni dovranno essere inoltrate mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento. |
| Art. 4. La presente disciplina si applica anche all'importazione di rifiuti destinati al recupero, compresi i rifiuti destinati al recupero in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22/1997. |
| Art. 5. E' revocata l'ordinanza commissariale 23 novembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 14 gennaio 2000. |
| Art. 6. Chiunque ometta o ritardi le comunicazioni previste dalla presente ordinanza e' punito con la sanzione prevista dall'art. 52, comma 4, del decreto legislativo n. 22/1997, e successive modifiche ed integrazioni. |
| Art. 7. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e della Regione siciliana. Palermo, 28 febbraio 2001 Il vice commissario: Lo Monte |
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