Gazzetta n. 66 del 20 marzo 2001 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2000, n. 393
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2000), coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2001, n. 27 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 50 del 1o marzo 2001) recante: "Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonche' dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Proroga della partecipazione italiana
a missioni internazionali di pace
1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo ed a Hebron, e' prorogato fino al 30 giugno 2001. (( Fino alla stessa data e' prorogata la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44, ivi impegnato dal 1o luglio 2000. ))
2. Limitatamente ai giorni di permanenza nel territorio ovvero nelle acque territoriali dei Paesi teatro delle operazioni, al personale di cui al comma 1, e' corrisposta l'indennita' di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90% per tutta la durata del periodo. L'indennita' di missione e' corrisposta dal 1o gennaio 2001 al 30 giugno 2001 in lire, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1o giugno-30 novembre 2000.
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, si applicano:
a) l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia ed in Albania;
b) gli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania ed a Hebron;
c) l'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia (( e al personale di cui al secondo periodo del comma 1; ))
d) l'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228.
4. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui al comma 1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di necessita' ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro un limite complessivo di lire 39.250 milioni, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 5 in relazione alle esigenze di completamento delle opere aggiuntive e di acquisizione dei relativi apparati di comunicazione, presso gli aeroporti di Dakovica e di Pristina, per le attivita' aeree del settore di competenza italiano, di realizzazione di interventi infrastrutturali fissi e mobili e di apparati informatici e di telecomunicazione, nonche' per gli interventi diretti al miglioramento della qualita' della vita a favore dei contingenti italiani impiegati nell'area balcanica.
Riferimenti normativi:
- Il decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito,
con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228,
recante: "Disposizioni urgenti in materia di proroga della
partecipazione militare italiana a missioni internazionale
di pace", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - n. 193 del 19 agosto
2000; si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1: "1.
Il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44, relativo
alla partecipazione di personale militare alle operazioni
in Macedonia, in Albania, nei territori della ex
Jugoslavia, a Hebron e in Kosovo, e' prorogato fino al
31 dicembre 2000".
- Il decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44,
recante: "Disposizioni urgenti per prorogare la
partecipazione italiana a missioni internazionali di pace",
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie generale - n. 66 del 20 marzo 2000; si
riporta il testo dell'articolo 2, comma 2:
"2. E' altresi' autorizzata fino alla stessa data del
30 giugno 2000 la partecipazione del personale dei ruoli
del Ministero alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo,
ivi impegnato a decorrere dall'11 agosto 1999".
- Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante
"Indennita' al personale dell'amministrazione dello Stato
incaricato di missione all'estero", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1926.
- Il decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186,
recante "Autorizzazione all'invio in Albania ed in
Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della
missione NATO per compiti umanitari e di protezione
militare, nonche' rifinanziamento del programma italiano di
aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie generale - n. 144 del 22 giugno 1999; si
riporta il testo dell'articolo 1, comma 3:
"3. Al personale di cui ai commi 1 e 2, e'
attribuito, in aggiunta allo stipendio, ovvero alla paga e
ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con
decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle
acque territoriali dell'Albania e della "ex" Jugoslavia e
fino alla data di uscita dagli stessi, e comunque non oltre
il 31 dicembre 1999, il trattamento di missione all'estero
di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive
modificazioni, con corresponsione dell'indennita' di
missione ridotta all'80% per tutta la durata del periodo.
Si applicano in materia di trattamento assicurativo le
disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301;
allo stesso personale, si applicano, altresi', le
disposizioni recate dall'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 6, del
decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77".
- Il decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77,
recante "Disposizioni urgenti relative a missioni
internazionali di pace", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n.
87 del 15 aprile 1999; si riporta il testo degli articoli
3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies,
comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies:
"Art. 3-bis. - 3. Al personale appartenente ai
contingenti di cui ai commi 1 e 2 si applicano le
disposizioni sul trattamento economico previste dal
decreto-legge 1o luglio 1996, n. 346, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.
4. Per le finalita' e nei limiti temporali stabiliti
dal comma 1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in
caso di necessita' ed urgenza, in deroga alle disposizioni
della legge di contabilita' generale dello Stato, a
ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia,
senza limiti di spesa, entro un limite complessivo di
lire 2.000 milioni.".
"Art. 3-quater. - 2. Al personale appartenente al
contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
sul trattamento economico previste dall'articolo 3 del
decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42.
3. Nel quadro delle attivita' di cui al comma 1 e'
autorizzata la partecipazione alla missione MAPE di
personale del Corpo della guardia di finanza e della
Polizia di Stato. In materia di trattamento economico si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 3 del
decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42.".
"Art. 3-quinquies. - 2. Al personale appartenente al
contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
sul trattamento economico previste dal decreto-legge
1o luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 428".
"Art. 3-sexies. - 2. Al personale appartenente al
contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
sul trattamento economico previste dall'articolo 3 del
decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42".
"Art. 3-septies. - 1. Contro i rischi comunque connessi
all'impiego del personale di cui agli articoli 3-bis,
3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies si applicano le
disposizioni sul trattamento assicurativo previste
dall'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge
20 giugno 1994, n. 397, convertito dalla legge 3 agosto
1994, n. 482.
2. Al personale di cui agli articoli 3-bis, 3-ter,
3-quater, 3-quinquies e 3-sexies si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 2, comma 4, del
decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.".
- Il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269,
recante: "Disposizioni urgenti in materia di proroga della
partecipazione italiana a missioni internazionali nei
territori della ex Jugoslavia, in Albania e a Hebron,
nonche' autorizzazione all'invio di un ulteriore
contingente di militari dislocati in Macedonia per le
operazioni di pace nel Kosovo", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 185 del 9 agosto 1999; si riporta il testo
dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis:
"2. Al personale di cui al comma 1 e' attribuito, in
aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni
a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data
di entrata nei territori o nelle acque territoriali della
"ex" Jugoslavia e fino alla data di uscita dagli stessi, e
comunque non oltre il 30 settembre 1999, il trattamento di
missione all'estero previsto dal regio decreto 3 giugno
1926, n. 941, e successive modificazioni, con
corresponsione dell'indennita' di missione ridotta all'80%
per tutta la durata del periodo. Si applicano in materia di
trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla
legge 18 maggio 1982, n. 301.
2-bis. Al medesimo personale di cui al comma 1, qualora
impossibilitato a prestare servizio perche' in stato di
prigionia o disperso, continuano ad essere attribuiti il
trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 2,
nonche' lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso
e continuativo. Il tempo trascorso in stato di prigionia o
quale disperso e' computato per intero ai fini del
trattamento di pensione e non determina detrazioni di
anzianita'. In caso di decesso per causa di servizio,
connesso all'espletamento della missione in Kosovo ed in
Macedonia, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno
1981, n. 308. In caso di invalidita' per la medesima causa
si applicano le norme in materia di pensione privilegiata
ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato,
approvato con decreto del presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i
casi di decesso e di invalidita' si cumulano con quello
assicurativo di cui al comma 2 del presente articolo,
nonche' con la speciale elargizione e con l'indennizzo
privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla
legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge
15 giugno 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto
1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti
stabiliti dall'ordinamento vigente. Al personale militare
di cui al comma 1 del presente articolo si applica il
codice penale militare di pace. Foro competente e' il
tribunale militare di Roma. Al medesimo personale, ai fini
del rilascio del passaporto di servizio, non si applicano
le norme di cui all'articolo 3, lettera b), della legge
21 novembre 1967, n. 1185.".
- Il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno
2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge
10 agosto 2000, n. 228, e' il seguente:
"Art. 3 (Accesso del personale alle utenze telefoniche
di servizio). - 1. Al personale militare e civile,
impiegato in operazioni fuori area, qualora non risultino
disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso
privato, e' consentito l'utilizzo, a titolo gratuito, delle
utenze telefoniche di servizio, fatte salve le priorita'
correlate alle esigenze operative".
 
Art. 2.
Prosecuzione dei programmi
delle Forze di polizia italiane in Albania
1. Per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi di cui dall'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 305, (( fino al 30 giugno 2001 e' autorizzata la spesa di lire 20.394 milioni. ))
2. Per le finalita' di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento dei relativi interventi e' assicurato dal Ministero dell'interno. Il trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, e' corrisposto in lire, dal 1o gennaio 2001 al 28 febbraio 2001, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1o giugno 2000 - 30 novembre 2000. Resta fermo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 1 del citato decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, (( in materia di presentazione al Parlamento di una relazione del Governo sugli interventi in Albania. ))
Riferimenti normativi:
- Il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 305,
recante: "Disposizioni urgenti in materia di finanziamenti
per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani
a sostegno delle Forze di polizia albanesi", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 253 del 28 ottobre 2000; si riporta il testo
dell'articolo 1:
"Art. 1 (Ulteriori finanziamenti per lo sviluppo e il
completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze
di polizia albanesi). - 1. Per lo sviluppo e il
completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze
di polizia albanesi fino al 31 dicembre 2000 e' autorizzata
la spesa di lire 21 miliardi e 784 milioni.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 continuano ad
applicarsi le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge
3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento dei relativi
interventi e' assicurato dal Ministero dell'interno. Il
trattamento economico aggiuntivo, di cui all'articolo 4
della legge 3 agosto 1998, n. 300, e' corrisposto dal
1o luglio al 31 dicembre 2000 in lire, sulla base dei cambi
registrati nel periodo 1o dicembre 1999 - 1o maggio 2000.
2-bis. Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno
il Governo presenta al Parlamento una relazione sulla
realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati
raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati ai
sensi del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1997, n. 437, della legge 3 agosto 1998, n. 300, nonche'
del presente decreto.".
- La legge 3 agosto 1998, n. 300, recante:
"Finanziamento dei progetti di intervento coordinati dal
commissario straordinario del Governo per la prosecuzione
del processo di ricostruzione dell'Albania", e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generate - n. 194 del 21 agosto 1988; si riporta il testo
degli articoli 3 e 4:
"Art. 3. - 1. Per favorire la prosecuzione del processo
di ricostruzione sociale ed economica dell'Albania, le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in
relazione alle effettive disponibilita', sono autorizzate,
sino al 31 dicembre 1998, a cedere a titolo gratuito alle
autorita' governative albanesi, sulla base delle richieste
dalle stesse formulate, previo coordinamento del
commissario straordinario del Governo, sentito il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
i mezzi dismessi dal patrimonio dello Stato, eventuali
materiali di consumo connessi non altrimenti utilizzabili e
il relativo supporto logistico.".
"Art. 4. - 1. Al personale utilizzato per la
consulenza, l'assistenza e l'addestramento delle forze di
polizia albanesi, di cui all'articolo 1 del decreto-legge
27 ottobre 1997, n. 362, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437, si applicano, a
decorrere dal 17 aprile 1998, il trattamento economico
previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennita'
speciale di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella
misura del 140 per cento dell'assegno di lungo servizio
all'estero.".
 
Art. 2-bis.
Prosecuzione delle attivita' di assistenza
alle Forze armate albanesi
1. (( Per lo sviluppo ed il completamento dei programmi a sostegno delle Forze armate albanesi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, e' autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni, per la fornitura di mezzi, materiali e servizi, nonche' per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 si applicano, entro i limiti massimi di spesa ivi previsti, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto.
3. Nell'ambito del programma di riorganizzazione delle Forze navali albanesi, per la costituzione della guardia costiera, e' autorizzata la cessione di beni e servizi da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
4. Al personale facente parte delle Forze armate albanesi, qualora impegnato in territorio nazionale o in Paesi terzi in attivita' addestrative ovvero in esercitazioni congiunte con le Forze armate italiane, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. ))

Riferimenti normativi:
- Il decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42
recante: "Disposizioni urgenti in materia di cooperazione
tra Italia e Albania nel settore della difesa, nonche'
proroga della permanenza di contingenti militari italiani
in Bosnia Ergegovina. Proroga della partecipazione italiana
al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie generale - n. 61 del 14 marzo 1998; si
riporta il testo dell'articolo 1:
"Art. 1. - 1. Il Ministero della difesa e' autorizzato
a prestare assistenza e collaborazione alle Forze armate
albanesi sotto forma di consulenza, assistenza tecnica,
addestramento ed istruzione, esercitazioni, addestramento
operativo e fornitura di beni e servizi, nei settori e con
le modalita' concrete che verranno stabilite di comune
accordo dalle autorita' italiane ed albanesi, valutando di
volta in volta le esigenze specifiche della parte albanese,
la disponibilita' da parte italiana e la situazione
generale.
2. Lo sviluppo delle attivita' di assistenza e
cooperazione, di cui al comma 1, e' affidato ad una
delegazione italiana di esperti (DIE), composta di non piu'
di sessanta militari, operante in collaborazione con gli
esperti militari albanesi.
3. Al fine di attuare quanto previsto dall'accordo
esistente tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica albanese sulla cooperazione
bilaterale nel campo della difesa, firmato a Roma il
13 ottobre 1995, e dal protocollo d'intesa tra i Ministri
della difesa italiano e albanese, firmato a Roma il
28 agosto 1997, e' autorizzato l'impiego di un gruppo
navale a Durazzo, composto di unita' navali d'altura e
unita' navali minori operanti entro tre miglia dalla costa,
ivi comprese le acque interne albanesi.
4. Al fine di consentire, altresi', quanto previsto
dall'accordo per scambio di lettere tra i Ministri degli
affari esteri della Repubblica italiana e della Repubblica
albanese, firmato il 25 marzo 1997, e dal relativo
protocollo tecnico, firmato dai Ministri della difesa
italiano ed albanese il 2 aprile 1997, rinnovati dallo
scambio di lettere tra gli stessi Ministri degli affari
esteri il 30 ottobre 1997, e' autorizzato l'impiego di
unita' navali ed aeromobili della Marina militare operanti
nelle acque internazionali ed in quelle territoriali
albanesi oltre tre miglia dalla costa.
5. Al personale di cui al comma 2 e' attribuito, in
aggiunta allo stipendio o paga, nonche' agli altri assegni
a carattere fisso o continuativo, il trattamento previsto
dal decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. Allo
stesso personale, dal momento della costituzione della
delegazione italiana di esperti, e' attribuito il
trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961,
n. 642, e l'indennita' speciale di cui all'articolo 3 della
legge stessa, nella misura del 140 per cento dell'assegno
di lungo servizio all'estero.
6. Al personale militare di cui al comma 3 e'
attribuito, in aggiunta allo stipendio o paga, nonche' agli
altri assegni a carattere fisso o continuativo, il
trattamento previsto dal decreto-legge 24 aprile 1997, n.
108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno
1997, n. 174.
7. Al personale militare di cui al comma 4 e'
attribuito, in aggiunta allo stipendio o paga, nonche' agli
altri assegni a carattere fisso e continuativo, il
trattamento previsto dal decreto-legge 24 aprile 1997, n.
108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno
1997, n. 174, allorche' e' impegnato nelle acque
territoriali albanesi, fino al 31 gennaio 1998, entro i
limiti temporali previsti dallo scambio di lettere tra i
Ministri degli affari esteri italiano ed albanese, avvenuto
il 30 ottobre 1997.
8. Al personale civile comunque impiegato in territorio
albanese e' attribuito, in aggiunta allo stipendio o paga,
il trattamento previsto dal decreto-legge 24 aprile 1997,
n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 giugno 1997, n. 174.
9. Contro i rischi comunque connessi all'impiego in
territorio o nelle acque albanesi territoriali e interne,
nei confronti del personale di cui al comma 5, qualora ad
esso non sia attribuito il trattamento economico previsto
dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e del personale di cui
ai commi 6, 7 e 8, si applicano le disposizioni previste
dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439.
10. Al personale militare e civile di cui ai commi 5,
6, 7 e 8 si applicano le disposizioni di cui all'art. 2,
comma 4, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997,
n. 174. Al personale militare di cui ai commi 6 e 7 si
applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 5, del
predetto decreto-legge.
11. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la cessione a titolo gratuito alle autorita'
albanesi di beni e servizi, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997,
n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 giugno 1997, n. 174.
12. Sono autorizzati lavori di ripristino in condizioni
di efficienza ed operativita' delle unita' navali di
proprieta' dello Stato albanese che si trovano nella
disponibilita' dello Stato italiano, entro il limite di
spesa di lire 1.800 milioni, secondo le disposizioni di cui
all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 1997, n.
108 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno
1997, n. 174. Sono altresi' autorizzati lavori di
ripristino in condizioni di efficienza dei fari e
segnalamenti marittimi albanesi, entro il limite di spesa
di lire 500 milioni.
13. Sono convalidati gli atti adottati, le attivita'
svolte e prestazioni effettuate fino alla data di entrata
in vigore del presente decreto nell'ambito degli interventi
in Albania di cui al presente articolo.".
- Il decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito,
con modifiazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174,
recante "Partecipazione italiana alle iniziative
internazionali in favore dell'Albania", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 144 del 23 giugno 1997; si riporta il testo
dell'art. 3, comma 1:
"1. Per le finalita' umanitarie di cui al presente
decreto ed in particolare per l'attivazione del processo di
ricostruzione dell'Albania, e nei limiti temporali di cui
al comma 1 dell'articolo 1, e' autorizzata la cessione a
titolo gratuito alle Autorita' albanesi, sulla base delle
richieste formulate dalle stesse, di mezzi, materiali di
consumo e di supporto logistico, nonche' di servizi.".
- La legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure
di razionalizzazione della finanza pubblica", e' pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1996; si riporta
il testo dell'articolo 1, comma 102:
"102. Nel quadro dei rapporti intercorrenti tra i vari
Stati in materia di sviluppo sociale, tecnico e culturale,
il Ministro della difesa e' autorizzato ed ammettere,
annualmente, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro del tesoro, e nei limiti degli appositi
stanziamenti, a frequentare corsi o presso istituti, scuole
ed altri enti militari delle Forze armate italiane,
assumendo in tutto o in parte a carico della Difesa le
spese per la frequenza, il mantenimento, il vestiario,
l'equipaggiamento ed il materiale didattico, nonche' le
spese per il viaggio dal Paese di provenienza alla sede
designata, e viceversa, e per gli eventuali spostamenti
connessi con lo svolgimento dei corsi, personale militare
estero facente parte di Forze armate di Stati: a) nei
confronti dei quali non sia in corso embargo deliberato in
sede ONU o di Unione europea; b) nei confronti dei quali
non siano state accertate, da parte delle appropriate
istanze delle Nazioni Unite o dell'Unione europea,
violazioni della convenzione internazionale in materia di
diritti dell'uomo; c) che non destinino, ricevendo
dall'Italia assistenza allo sviluppo, al proprio bilancio
militare risorse eccessive in relazione alle proprie
esigenze di difesa. Il Ministro della difesa e', altresi',
autorizzato a concedere contributi per lo studio o per il
perfezionamento al personale militare estero ammesso a
frequentare in Italia corsi di studio a titolo gratuito.
103. Per l'assunzione di mano d'opera da utilizzare nei
reparti di lavoro del Genio militare, continuano a trovare
applicazione le disposizioni contenute negli articoli 51,
primo comma, lettera a), e 52 del regolamento approvato con
regio decreto 17 marzo 1932, n. 365.".
 
Art. 3.
Contributo alle attivita' operative
dell'Ucraina in Kosovo
1. Nell'ambito della partecipazione italiana alla missione internazionale di pace in Kosovo, e' autorizzato un contributo al finanziamento dei voli degli elicotteri dell'Ucraina operanti in Kosovo, entro il limite di lire 640 milioni.
 
Art. 4.
Partecipazione italiana alla missione ONU
in Etiopia ed Eritrea
1. Per le finalita' previste dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1320 del 15 settembre 2000, e' autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, la partecipazione di personale militare alla missione internazionale di pace in Etiopia ed Eritrea.
2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 2 e 3, lettere c) e d), fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, in materia di riduzione delle indennita' nel caso di contributi e sovvenzioni da parte di organismi internazionali.
3. Sono convalidate le attivita' preliminari e preparatorie relative alla missione di cui al comma 1 svolte fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Riferimenti normativi:
- Per il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, si veda
nelle note all'articolo 1.
 
Art. 4-bis.
Monitoraggio sanitario
1. (( E' disposta la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che a qualunque titolo hanno operato od operano nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo, in relazione a missioni internazionali di pace e di assistenza umanitaria, nonche' di tutto il personale della pubblica amministrazione, incluso quello a contratto, che ha prestato o presta servizio, nei predetti territori, presso le rappresentanze diplomatiche o uffici ad esse collegati, e dei familiari che con loro convivono o hanno convissuto. I relativi accertamenti sanitari sono svolti a titolo gratuito presso qualsiasi struttura sanitaria militare o civile.
2. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalita', le condizioni e i criteri per l'attuazione del presente articolo e per gli eventuali controlli sulle sostanze alimentari importate dai territori indicati al comma 1.
3. Il Governo trasmette quadrimestralmente al Parlamento una relazione del Ministro della difesa e del Ministro della sanita' sullo stato di salute del personale militare e civile italiano impiegato nei territori della ex Jugoslavia. ))
 
Art. 4-ter.
Disposizioni per il personale militare
e della Polizia di Stato che abbia
contratto infermita' in servizio
1. (( Il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e contragga infermita' idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilita' puo', a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
2. Il personale trattenuto alle armi, di cui al comma 1, e' computato nei contingenti di personale in ferma volontaria stabiliti dalle leggi sostanziali e di bilancio.
3. Al personale militare e della Polizia di Stato in servizio permanente, che presti o abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e che abbia contratto le infermita' nei termini e nei modi di cui al comma 1, non e' computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione delle stesse infermita', a meno che queste comportino inidoneita' permanente al servizio.
4. Nei confronti del personale di cui al commi 1 e 3, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per le infermita' di cui al comma 1, riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi ed a carico, qualora unici superstiti, i benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288. ))

Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505,
recante: "Armonizzazione del trattamento giuridico dei
volontari al terzo anno di ferma breve con quello del
personale militare in servizio permanente effettivo, a
norma dell'art. 1, comma 99, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - n. 27 del 3 febbraio
1998.
- La legge 23 novembre 1998, n. 407, recante: "Nuove
norme in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n.
277 del 26 novembre 1998; si riporta il testo dell'articolo
1, comma 2, come modificato dall'articolo 2 della legge 17
agosto 1999, n. 288:
"2. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge
20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, nonche' il coniuge e i figli superstiti,
ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli
unici superstiti, del soggetti deceduti o resi
permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento
obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative,
con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con
preferenza a parita' di titoli. Per i soggetti di cui al
presente comma, compresi coloro che svolgono gia'
un'attivita' lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta
sono previste per i profili professionali del personale
contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo
livello retributivo. Ferme restando le percentuali di
assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i
livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da
effettuarsi previo espletamento della prova di idoneita' di
cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito
dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l'aliquota
del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico".
 
Art. 5.
Copertura finanziaria
1. (( All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 4, valutato complessivamente in lire 618.128 milioni per l'anno 2001, si provvede:
a) quanto a lire 150.250 milioni mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota destinata allo Stato dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), iscritta nell'unita' previsionale di base 7.1.2.14 "8 per mille IRPEF Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222;
b) quanto a lire 94.639 milioni mediante riduzione degli importi stabiliti per l'anno 2001 dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativamente alle leggi elencate nella tabella allegata al presente decreto;
c) quanto a lire 373.239 milioni mediante l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4-bis, valutato in lire 25.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per gli anni 2001, 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'inter-no per lire 7.000 milioni nell'anno 2001 e per lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, nonche' l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione per lire 18.000 milioni nell'anno 2001 e per lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))

Riferimenti normativi:
- La legge 20 maggio 1985, n. 222, recante
"Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e
per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle
diocesi", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - n. 129 del 3 giugno
1985; si riporta il testo dell'articolo 48:
"Art. 48. - Le quote di cui all'articolo 47, secondo
comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi
straordinari per fame nel mondo, calamita' naturali,
assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali;
dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della
popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi
a favore della collettivita' nazionale o di paesi del terzo
mondo".
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio
2001; si riporta la tabella C nelle parti relative alle
leggi elencate nella tabella allegata al decreto che si
annota:

Tabella C
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI
DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA
ALLA LEGGE FINANZIARIA =====================================================================
Oggetto del provvedimento | 2001 | 2002 | 2003
(milioni di lire) =====================================================================
Ministero del tesoro, del bilancio e | | |
della programmazione economica | | | ===================================================================== (omissis) | | | --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo n. 165 del 1999 e | | | decreto legislativo n. 188 del 2000: | | | Agenzia per le erogazioni in | | | agricoltura (AGEA) (3.1.2.11 - Agenzia | | | per le erogazioni in agricoltura - cap.| | | 1940/p). | 360.000 | 360.000 | 360.000 --------------------------------------------------------------------- Ministero degli affari esteri | | | --------------------------------------------------------------------- (omissis) | | | --------------------------------------------------------------------- Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti | | | aggiuntivi per l'aiuto pubblico a | | | favore dei Paesi in via di sviluppo e | | | decreto-legge n. 155 del 1993, | | | convertito, con modificazioni, dalla | | | legge n. 243 del 1993 (9.1.1.0 - | | | Funzionamento - capitoli 2150, 2152, | | | 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, | | | 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170; | | | 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - | | | capitoli 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, | | | 2195) | 760.500 | 700.000 | 700.000 --------------------------------------------------------------------- Ministero della pubblica istruzione | | | --------------------------------------------------------------------- (omissis) | | | --------------------------------------------------------------------- Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 | | | del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera| | | b): Fondo per l'ampliamento | | | dell'offerta formativa (2.1.3.1 - Fondo| | | per il funzionamento della scuola - | | | cap. 1810) | 500.000 | 500.000 | 500.000 --------------------------------------------------------------------- Ministero del lavori pubblici | | | --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo n. 143 del 1994: | | | Istituzione dell'Ente nazionale per le | | | strade: - Art. 3: finanziamento e | | | programmazione dell'attività - Spese in| | | conto capitale per ammortamento mutui | | | (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade| | | - cap. 8061/p) |1.500.000|1.000.000|1.000.000 ---------------------------------------------------------------------
- Art. 3: Funzionamento (5.2.1.3 - | | | Ente nazionale per le strade - | | | cap. 8061/p) |1.057.000|1.067.000|1.067.000 --------------------------------------------------------------------- (omissis) | | | --------------------------------------------------------------------- Ministero della sanità | | | --------------------------------------------------------------------- (omissis) | | | --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo n. 267 del 1993: | | | Riordinamento dell'Istituto superiore | | | di sanità (7.1.2.2 - Istituto superiore| | | di sanità - cap. 2990/p) | 200.000 | 200.000 | 200.000 --------------------------------------------------------------------- (omissis) | | | --------------------------------------------------------------------- Ministero dell'ambiente | | | --------------------------------------------------------------------- (omissis) | | | --------------------------------------------------------------------- Decreto-legge n. 496 del 1993, | | | convertito, con modificazioni, dalla | | | legge n. 61 del 1994: Disposizioni | | | urgenti sulla riorganizzazione dei | | | controlli ambientali e istituzionali | | | dell'Agenzia nazionale per la | | | protezione dell'ambiente (articolo | | | 1-bis, comma 5, e articolo 6, comma 1) | | | (2.1.2.2 - Agenzia nazionale per la | | | protezione ambientale - cap. 1550; | | | 2.2.1.3 - Agenzia nazionale per la | | | protezione ambientale - cap. 7240) | 107.450 | 104.450 | 104.450
- La legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica", e' pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 1995; si riporta
il testo dell'art. 1, comma 63:
"63. Per le spese connesse con interventi militari
all'estero, anche di carattere umanitario, autorizzati dal
Parlamento, correlati ad accordi internazionali, puo'
essere adottata la procedura di cui all'art. 9, legge
5 agosto 1978, n. 468, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro. Nessuna
indennita' e' dovuta agli obiettori di coscienza in
servizio civile impiegati in missioni umanitarie
all'estero. Al personale militare interessato e'
corrisposto, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli
altri assegni a carattere fisso e continuativo, il seguente
trattamento economico accessorio:
a) trattamento di missione all'estero previsto dalle
norme vigenti, se in servizio isolato;
b) trattamento di missione all'estero previsto dalle
norme vigenti per il Paese di destinazione con
possibilita', se facente parte di un contingente, di
riduzione dell'indennita' di missione fino al massimo del
50 per cento da effettuare, in funzione delle condizioni
ambientali ed operative, con decreto del Ministro della
difesa di concerto con il Ministro del tesoro.".
 
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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