Gazzetta n. 67 del 21 marzo 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 6 febbraio 2001
Recepimento della direttiva 2000/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, che modifica la direttiva 70/221/CEE del Consiglio, relativa ai serbatoi di carburante liquido ed ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, che costituisce l'ultimo testo consolidato della direttiva 70/156/CEE, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 13 maggio 1999, di recepimento della direttiva 98/91/CE, pubblicato alla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1974 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974, di recepimento della direttiva 70/221/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda i serbatoi di carburante liquido ed i dispositivi di protezione antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1981 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 6 ottobre 1981, di recepimento delle direttive 79/490/CEE e 81/333/CEE della Commissione che adeguano al progresso tecnico la direttiva 70/221/CEE;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 24 settembre 1997, di recepimento della direttiva 97/19/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/221/CE del Consiglio come emendata dalle direttive 79/490/CE e 81/333/CE della Commissione;
Vista la direttiva 2000/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, n. L 106 del 3 maggio 2000, che modifica la direttiva 70/221/CEE del Consiglio, relativa ai serbatoi di carburante liquido ed ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore a dei loro rimorchi;
A d o t t a
il seguente decreto:
Art. 1.
1. Il titolo del decreto ministeriale 5 agosto 1974 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974, come da ultimo modificato dal presente decreto, e' sostituito dal seguente: "Norme relative ai serbatoi di carburante ed ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi".
 
Art. 2.
1. Ai fini del presente decreto, per "veicolo" si intende ogni veicolo a motore e i loro rimorchi definiti all'allegato II, parte A, del decreto ministeriale 8 maggio 1995 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995.
 
Art. 3.
1. A decorrere dalle date contenute nell'art. 6 le prescrizioni del presente decreto, concernenti i serbatoi di carburante, sostituiscono le prescrizioni del decretoministeriale 8 agosto 1997, di recepimento della direttiva 97/19/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/221/CEE del Consiglio relativa ai serbatoi di carburante liquido ed ai dispositivi di protezione antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 24 settembre 1997.
 
Art. 4.
1. L'indice degli allegati, riguardante l'allegato I, di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 8 agosto 1997, e' sostituito dal seguente:
"Allegato I - serbatoi di carburante liquido:
appendice 1: prova di resistenza al fuoco;
appendice 2: dimensioni e caratteristiche tecniche dei mattoni refrattari;
appendice 3: scheda informativa;
appendice 4: scheda di omologazione CE.".
2. L'allegato I al citato decreto ministeriale 8 agosto 1997, concernente i serbatoi di carburante liquido, e' sostituito dall'allegato al presente decreto.
 
Art. 5.
1. Non e' consentito rifiutare l'omologazione CE ne' l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo se lo stesso e' conforme ai requisiti di cui al presente decreto per quanto riguarda i serbatoi di carburante.
2. Non e' consentito rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita, la immissione in circolazione o l'uso di un veicolo se lo stesso e' conforme ai requisiti di cui al presente decreto per quanto riguarda i serbatoi di carburante.
 
Art. 6.
1. A decorrere dal 3 maggio 2001 e' accettata la conformita' ai requisiti di cui al citato decreto ministeriale 5 agosto 1974, come da ultimo modificato dal presente decreto, agli effetti dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 7, comma 1, del citato decreto ministeriale 8 maggio 1995.
2. A decorrere dal 3 maggio 2002 non e' consentito:
concedere l'omologazione CE ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 8 maggio 1995, e
concedere l'omologazione nazionale, di nuovi tipi di veicoli per motivi riguardanti i serbatoi di carburante, se essi non sono conformi alle disposizioni del decreto 5 agosto 1974 come da ultimo modificato dal presente decreto.
3. A decorrere dal 3 maggio 2003:
non sono considerati validi i certificati di conformita' dei veicoli nuovi previsti dal citato decreto ministeriale 8 maggio 1995, agli effetti dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto; e
non e' consentita l'immatricolazione o la vendita e la immissione in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati da un certificato di conformita' valido ai sensi del citato decreto ministeriale 8 maggio 1995, tranne quando si applicano le disposizioni dell'art. 8, comma 2, del medesimo decreto, per motivi riguardanti i serbatoi di carburante, se essi non sono conformi ai requisiti di cui al citato decreto ministeriale 5 agosto 1974 come da ultimo modificato dal presente decreto.
4. Il presente decreto non rende invalide le omologazioni rilasciate anteriormente ai veicoli muniti di serbatoi in metallo per carburanti liquidi, ne impedisce l'estensione delle medesime omologazioni ai sensi del decreto ministeriale di recepimento della direttiva in base al quale sono state originariamente rilasciate.
 
Art. 7.
1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 febbraio 2001
Il Ministro: Bersani
 
ALLEGATO
----> Vedere allegato da pag. 55 a pag. 65 <----
 
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