Gazzetta n. 67 del 21 marzo 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 9 marzo 2001
Modificazioni del decreto 24 febbraio 2000 di determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto 24 febbraio 2000 emanato in attuazione dell'art. 1, comma 4 del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito con legge 24 aprile 2000, n. 92, il quale reca la determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione di accisa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2000;
Visto il comma 7 del predetto decreto che prevede la possibilita' di modifica del medesimo e del relativo allegato 1;
Considerate le richieste di modifica del decreto citato e dell'allegato n. 1 pervenute dalle regioni e province, autonome sulla base di motivate esigenze, consistenti sia in una parziale riconsiderazione dei criteri generali di determinazione dei consumi definiti nell'articolato, sia in limitate modifiche ed integrazioni dell'allegato 1 recante le tabelle dei consumi di gasolio;
Ritenuto opportuno procedere alle modifiche di cui sopra, che consentano una maggiore aderenza a condizioni ed eventi particolari, senza ledere il criterio di standardizzazione introdotto dal decreto citato;
Sentito l'Ente nazionale per la meccanizzazione agricola;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 22 febbraio 2001;
Decreta:
Art. 1.
1. Le Regioni, per particolari condizioni presenti su territori determinati, quali:
a) acclivita' e frammentazione per i trasferimenti aziendali, il trasporto dei prodotti agricoli e le lavorazioni;
b) clima che si discosti dalle medie considerate per l'irrigazione ed il riscaldamento delle serre;
c) elevate profondita' delle falde da cui attingere e specificita' colturali per l'irrigazione;
d) siccita'; alluvioni;
e) situazioni particolari legate ad ordinamenti e tecniche colturali localmente in uso possono consentire motivate maggiorazioni delle attribuzioni di cui all'allegato 1 entro la misura massima del 100%, oltre le maggiorazioni previste dall'allegato 1, punto 19, dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Per le produzioni agricole, per la prima trasformazione dei prodotti agricoli, per gli impianti e per i lavori non contemplati nell'allegato di cui al comma 1 le regioni e le province autonome determinano i consumi con riferimento, per quanto possibile, alle produzioni ed agli interventi indicati nell'allegato medesimo.
3. Il comma 2 dell'art. 1 del decreto ministeriale 24 febbraio 2000 in premessa citato e' abrogato.
 
Art. 2.
1. Al fine di consentire il monitoraggio e la pubblicazione dei consumi le regioni e le province autonome inviano al Ministero delle politiche agricole e forestali e all'Ente nazionale per la meccanizzazione agricola entro il mese di luglio dell'anno successivo al quale si riferiscono le informazioni su tutte le assegnazioni effettuate suddivise, per la parte corrispondente, nelle partiture previste dall'allegato 1 al presente decreto.
2. Il comma 6 dell'art. 1 del decreto ministeriale 24 febbraio 2000 in premessa citato e' abrogato.
 
Art. 3.
1. L'allegato 1 al decreto 24 febbraio 2000 e' sostituito dall'allegato 1 al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 marzo 2001
Il Ministro: Pecoraro Scanio
 
TABELLE DEI CONSUMI DI GASOLIO PER
L'IMPIEGO AGEVOLATO IN AGRICOLTURA
Allegato n. 1 al decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali del 9 marzo 2001
----> Vedere tabelle da pag. 46 a pag. 52 <----
 
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