Gazzetta n. 68 del 22 marzo 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 29 dicembre 2000
Esonero dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Banca Mediocredito, unita' di Torino. (Decreto n. 29365).

IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale
Visto l'art. 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;
Visto l'art. 32, lettera b), della legge 29 aprile 1949, n. 264;
Visto l'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1957, n. 818;
Vista l'istanza della societa' S.p.a. Banca Mediocredito, con sede in Torino, datata 21 dicembre 1995, tesa ad ottenere l'autorizzazione all'esonero dall'obbligo dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente;
Vista la nota del 20 aprile 1999, con la quale il Servizio ispezione della direzione provinciale del lavoro competente, ha comunicato che, nella fattispecie, sussiste il requisito della stabilita' di impiego previsto dalle disposizioni sopra richiamate;
Ritenuto, pertanto, di poter accertare per la societa' in questione il citato requisito della stabilita' di impiego e, conseguentemente di poter esonerare la societa' medesima dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente;
Decreta:
Art. 1.
Per quanto in premessa esplicitato ai fini dell'applicazione dell'art. 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dell'art. 32, lettera d), della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' accertata la sussistenza del requisito della stabilita' di impiego indicata in premessa, in favore del personale dipendente dalla societa' S.p.a. Banca Mediocredito, con sede in Torino, unita' di Torino.
 
Art. 2.
A seguito dell'accertamento di cui all'art. 1, la societa' in questione e' esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente.
 
Art. 3.
L'accertamento di cui all'art. 1 nonche' l'esonero di cui all'art. 2 decorrono dal 21 dicembre 1995, data della domanda della societa' in questione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 dicembre 2000
Il direttore generale: Daddi
 
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