Gazzetta n. 68 del 22 marzo 2001 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 14 marzo 2001
Regime fiscale agevolato delle attivita' marginali.

IL DIRETTORE
dell'Agenzia delle entrate
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;
Dispone: 1. Regime fiscale delle attivita' marginali.
1.1. Le persone fisiche che esercitano attivita' alle quali siano applicabili gli studi di settore possono avvalersi, a decorrere dal periodo d'imposta 2001, del regime fiscale contenuto nell'art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a condizione che i ricavi ed i compensi del periodo d'imposta precedente risultino di ammontare non superiore ad un valore limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attivita'. Tale limite, che non puo' comunque essere superiore a 50 milioni, e' individuato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Per i primi ottantasei studi di settore il limite e' fissato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 febbraio 2001; e per altri quattordici studi di settore con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2001.
1.2. Ai fini dell'applicazione del regime fiscale delle attivita' marginali, per ricavi e compensi si intendono quelli minimi risultanti dall'applicazione del software Gerico, tenuto conto di eventuali situazioni di marginalita' che caratterizzano il contribuente anche in riferimento agli indici di coerenza economica. Nel primo periodo di applicazione del regime i ricavi e i compensi di riferimento sono quelli conseguiti nell'anno precedente.
1.3. I contribuenti che svolgono piu' attivita', alle quali sono applicabili gli studi di settore, possono avvalersi del regime fiscale delle attivita' marginali se l'ammontare complessivo dei ricavi non e' superiore a 50 milioni e se per le singole attivita' sono realizzati ricavi di ammontare non superiore ai limiti previsti dal provvedimento di cui al punto 1.1.
1.4. Il regime fiscale agevolato prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche pari al 15 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa, determinato rispettivamente ai sensi degli articoli 50 e 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per le imprese familiari di cui all'art. 5, comma 4, del medesimo testo unico, l'imposta sostitutiva, calcolata sull'intero reddito di impresa realizzato, al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, e' dovuta dall'imprenditore.
1.5. I contribuenti che si avvalgono del regime delle attivita' marginali sono esonerati dai seguenti obblighi:
a) registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto;
b) liquidazioni e versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto;
c) presentazione della dichiarazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto;
d) versamento dell'acconto annuale dell'imposta sul valore aggiunto;
e) versamento delle addizionali comunali e regionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
1.6. Restano fermi i seguenti adempimenti:
a) conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) fatturazione e certificazione dei corrispettivi;
c) presentazione delle dichiarazioni annuali;
d) versamento annuale dell'imposta sul valore aggiunto;
e) versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;
f) versamento dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da effettuare entro i termini stabiliti per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
g) tenuta delle scritture contabili e adempimenti dei sostituti d'imposta previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
1.7. Qualora il contribuente possieda altri redditi oltre a quelli assoggettati al regime fiscale delle attivita' marginali i versamenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono effettuati nei modi e nei termini ordinari.
1.8. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime fiscale delle attivita' marginali non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il predetto reddito e' soggetto ad imposta sostitutiva.
1.9. La durata del regime fiscale agevolato per le attivita' marginali e' a tempo indeterminato, ferme restando le cause di decadenza e rinuncia previste dall'art. 14, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 2. Domanda e rinuncia.
2.1. La domanda di adozione del regime fiscale delle attivita' marginali e' presentata direttamente o spedita mediante il servizio postale con raccomandata sia all'ufficio locale delle entrate, o in mancanza all'ufficio distrettuale delle imposte dirette, competente in ragione del domicilio fiscale del richiedente, sia ad un qualunque ufficio locale dell'Agenzia delle entrate entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende fruire del predetto regime.
2.2. La domanda di cui al punto 2.1. puo' essere formulata utilizzando il modello allegato al presente provvedimento e disponibile sul sito www.finanze.it Tale domanda e' trasmessa dall'ufficio locale al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.
2.3. La scelta del regime fiscale delle attivita' marginali vincola il contribuente alla sua concreta applicazione per almeno un periodo d'imposta e puo' essere revocata.
2.4. La rinuncia al regime fiscale delle attivita' marginali e' comunicata all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente, oppure ad un qualunque ufficio locale della medesima agenzia, entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende rinunciare al regime. La richiesta di rinuncia e' presentata dal richiedente con le modalita' previste al punto 2.2. ed e' trasmessa dall'ufficio locale al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate. 3. Assistenza fiscale.
3.1. I contribuenti che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale dell'Agenzia delle entrate per l'adempimento degli obblighi tributari devono farne richiesta, in carta libera, ad un ufficio locale dell'Agenzia delle entrate. La richiesta deve contenere gli estremi anagrafici del contribuente, il codice fiscale o il numero di partita I.V.A. e puo' essere formulata utilizzando il modello allegato al presente provvedimento, disponibile sul sito www.finanze.it Sulla base delle richieste presentate dai contribuenti, l'assistenza fiscale viene prestata dall'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate (tutor), o, in mancanza, dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette, competente in ragione del domicilio fiscale del richiedente.
3.2. La richiesta di assistenza fiscale puo' essere presentata o spedita, mediante il servizio postale con raccomandata, ad un ufficio locale dell'Agenzia delle entrate entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende fruire dell'assistenza stessa. La richiesta di assistenza ha validita' fino a revoca ed e' trasmessa dall'ufficio locale al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.
3.3. La revoca della richiesta di assistenza fiscale e' effettuata secondo le modalita' indicate ai punti 3.1. e 3.2. ed ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in cui e' presentata.
3.4. Il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate mette a disposizione degli uffici locali che forniscono l'assistenza fiscale ai contribuenti in regime fiscale delle attivita' marginali una funzione attraverso la quale si puo' verificare, sulla scorta dei dati trasmessi, lo stato e l'andamento economico dei contribuenti assistiti, nonche' l'eventuale superamento dei limiti previsti.
3.5. L'assistenza fiscale dell'Agenzia si svolge prevalentemente attraverso il servizio telematico Internet. In ogni caso, gli uffici locali assistono direttamente i contribuenti negli adempimenti tributari e provvedono a fornire consulenza tributaria nelle materie connesse, all'applicazione del regime fiscale delle attivita' marginali.
3.6. I contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale dell'Agenzia delle entrate, al fine di effettuare la trasmissione dei dati, devono munirsi di un computer corredato di modem e stampante, dotato di un browser (Netscape communicator o Microsoft internet explorer, versione 4.X o superiori, o browser equivalenti), e avente le seguenti caratteristiche minime:

Ambiente Windows Ambiente MAC/OS Processore Pentium II MAC POWER PC
o equivalente Almeno 64 Mbyte di RAM Almeno 64 Mbyte di RAM

3.7. Ai contribuenti e' riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 40 per cento del prezzo di acquisto delle apparecchiature informatiche e degli accessori idonei alla connessione telematica con l'Agenzia delle entrate. Il credito, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non puo' essere superiore all'importo di lire seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria; in tale ipotesi il credito, nella misura massima di lire seicentomila, e' pari al 40 per cento del prezzo di acquisto ed e' utilizzato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non e' rimborsabile.
3.8. Per ottenere l'assistenza dell'Agenzia delle entrate per via telematica, i contribuenti devono usufruire dei servizi di un Internet service provider e devono richiedere un pincode e una password per accedere al servizio telematico Internet, compilando l'apposito modello disponibile sul sito uniconline.finanze.it
3.9. L'Agenzia delle entrate comunica telematicamente al richiedente la prima parte del pincode e, successivamente, provvede a recapitare al domicilio dei contribuenti una comunicazione che contiene la seconda parte del pincode, nonche' una password di accesso al servizio di cui al punto 3.8. Per i casi di mancata attribuzione del pincode e della password il richiedente dovra' rivolgersi al competente ufficio locale dell'Agenzia delle entrate che provvedera' all'attribuzione degli stessi. 4. Adempimenti dei contribuenti assistiti e degli uffici.
4.1. I contribuenti trasmettono, con cadenza trimestrale, i dati contabili delle operazioni effettuate nel corso dell'anno. Le trasmissioni sono effettuate rispettivamente: entro il 10 aprile per le operazioni relative al primo trimestre dell'anno, entro il 10 luglio per le operazioni relative al secondo trimestre, entro il 10 ottobre per le operazioni relative al terzo trimestre ed entro il 10 gennaio dell'anno successivo per le operazioni relative all'ultimo trimestre. Per la trasmissione dei dati, le operazioni effettuate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono distinte tra imponibili secondo l'aliquota, esenti, non imponibili e non soggette; le operazioni rilevanti ai fini delle imposte dirette sono classificate per voci di costi e ricavi. Per la definizione e la classificazione di dette operazioni, i contribuenti si avvalgono dell'assistenza fornita dal tutor anche mediante l'utilizzo della posta elettronica. I contribuenti utilizzano un apposito prodotto software, scaricabile dal sito www.finanze.it, che si compone delle seguenti funzioni:
a) acquisizione e elaborazione dei dati analitici. La funzione consente al contribuente, da un lato la gestione dei dati relativi a tutte le operazioni effettuate (acquisizione, variazione, annullamento, stampa, etc.), costituendo sul personal computer del contribuente una base informativa analitica relativa all'attivita' esercitata nell'anno, dall'altro l'aggregazione dei dati secondo i criteri previsti per la compilazione delle dichiarazioni annuali nonche' la verifica della persistenza delle condizioni per usufruire del regime fiscale delle attivita' marginali;
b) trasmissione telematica dei dati contabili aggregati. La funzione consente al contribuente l'invioperiodico dei dati contabili aggregati, l'invio della dichiarazione nonche' la ricezione delle comunicazioni che l'ufficio dovra' rendere disponibili al contribuente (superamento dei limiti previsti, imposte da pagare, etc.);
c) predisposizione delle dichiarazioni. La funzione consente al contribuente l'integrazione della dichiarazione compilata automaticamente dal sistema informativo dell'Agenzia, con i dati relativi agli altri redditi posseduti;
d) assistenza automatica. Questa funzione di "help on line" consente al contribuente la ricerca guidata alla soluzione di problemi di carattere generale (tecnico e normativo), nonche' la formalizzazione, attraverso la posta elettronica, di quesiti specifici da inviare al competente ufficio locale dell'Agenzia delle entrate.
4.2. Il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta ricezione dei dati trasmessi per via telematica mediante apposita ricevuta.
4.3. I contribuenti assistiti sono tenuti a consultare le ricevute e ad evadere le eventuali richieste in esse contenute.
4.4. Il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate elabora i dati ricevuti, liquida le imposte dovute e rende disponibili telematicamente ai contribuenti il modello per il pagamento delle stesse, il modello per l'eventuale richiesta di rimborso dell'I.V.A. ed i quadri della dichiarazione unificata relativi all'attivita' esercitata.
4.5. I contribuenti verificano i dati della dichiarazione unificata, predisposta dal sistema informativo dell'Agenzia delle entrate, e la completano con i dati relativi agli eventuali altri redditi posseduti. Dopo averne stampato e firmato una copia per conservarla, i contribuenti presentano la dichiarazione unificata utilizzando il servizio telematico Internet.
4.6. L'ufficio competente, sulla base dei dati contabili pervenuti al sistema informativo, comunica ai contribuenti assistiti negli adempimenti tributari, entro dieci giorni da quando i dati sono acquisiti, l'eventuale decadenza dal regime fiscale delle attivita' marginali per la perdita dei requisiti previsti dall'art. 14, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 5. Decadenza dal regime fiscale della attivita' marginali.
5.1. I contribuenti che, nel corso del periodo d'imposta, superano in misura superiore al 50 per cento il limite, individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al punto 1.1. dei compensi o ricavi conseguiti ovvero valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall'ufficio, sono tenuti ad assoggettare a tassazione ordinaria, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel medesimo periodo d'imposta.
5.2. Nell'ipotesi di cui al punto 5.1. l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta sul valore aggiunto sono pagate, in un unico versamento annuale, nei termini stabiliti dalle norme che disciplinano dette imposte.
5.3. I contribuenti di cui al punto 5.1. decadono da tutti gli esoneri previsti dall'art. 14, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e non usufruiscono dell'eventuale assistenza fiscale dell'Agenzia delle entrate, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui e' superato del 50 per cento il limite dei ricavi e dei compensi individuato nel provvedimento di cui al punto 1.1. 6. Periodo transitorio di applicazione del regime delle attivita' marginali.
6.1. Per l'anno d'imposta 2001 la domanda per avvalersi del regime fiscale delle attivita' marginali e' presentata entro il 31 marzo 2001 agli uffici, con le modalita' stabilite al punto 2. Entro lo stesso termine, i contribuenti che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale, ne fanno richiesta all'Agenzia delle entrate con le modalita' previste al punto 3.
6.2. Le domande per avvalersi del regime fiscale delle attivita' marginali e le richieste di assistenza fiscale presentate a far data dal 1o gennaio 2001, in attesa dell'attivazione delle procedure, sono conservate dagli uffici, che provvederanno alla loro acquisizione ai sensi degli ultimi periodi rispettivamente del punto 2.2. e del punto 3.2.
6.3. I contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale dell'Agenzia delle entrate provvedono a trasmettere, secondo le modalita' stabilite dal punto 4, i dati contabili delle operazioni effettuate, non appena saranno disponibili gli strumenti che consentono il colloquio telematico con l'Agenzia delle entrate.
Motivazioni
In esecuzione di quanto previsto dall'art. 14, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente il regime fiscale delle attivita' marginali, con il presente provvedimento sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disciplinato dal citato articolo. In particolare, sono dettate le disposizioni concernenti le comunicazioni di scelta e di revoca del sistema fiscale delle attivita' marginali, le modalita' di assistenza fiscale, gli adempimenti dei contribuenti assistiti e degli uffici.
Si riportano i riferimenti normativi dell'atto. Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66, art. 67, comma 1, art. 68, comma 1, art. 71, comma 3, lettera a).
Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1, art. 5, comma 4). Disciplina normativa di riferimento.
Art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'imposta sul valore aggiunto.
Art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni in materia di tenuta e conservazione delle scritture contabili.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, contenente il testo unico delle imposte sui redditi.
Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto.
Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e d'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.
Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 febbraio 2001.
Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2001.
Roma, 14 marzo 2001
Il direttore: Romano
 
ALLEGATO
----> Vedere allegato di pag. 75 <----
 
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