Gazzetta n. 68 del 22 marzo 2001 (vai al sommario)
LEGGE 1 marzo 2001, n. 63
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, le parole da: "o in occasione" fino alla fine sono soppresse.
2. All'articolo 17, comma 1, alinea, del codice di procedura penale le parole: "quando non pregiudichi la rapida definizione degli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi".
3. All'articolo 17, comma 1, del codice di procedura penale, le lettere c) e d) sono sostituite dalla seguente:
"c) nei casi previsti dall'articolo 371, comma 2, lettera b)".
4. All'articolo 371, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, le parole da: "ovvero" fino alla fine sono soppresse.
5. All'articolo 371, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunita', o che sono stati commessi da piu' persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza".
 
Art. 2.

1. All'articolo 64 del codice di procedura penale, il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
"3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che:

a)le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi
confronti; b) salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, ha facolta' di
non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento
seguira' il suo corso; c) se rendera' dichiarazioni su fatti che concernono la
responsabilita' di altri, assumera', in ordine a tali fatti,
l'ufficio di testimone, salve le incompatibilita' previste
dall'articolo 197 e le garanzie di cui all'articolo 197-bis.

3-bis. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b) rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilita' di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potra' assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone".
 
Art. 3.

1. All'articolo 190-bis del codice di procedura penale, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell' articolo 51, comma 3-bis, quando e' richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno gia' reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame e' ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze".
 
Art. 4.

1. All'articolo 195 del codice di procedura penale, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalita' di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo".
 
Art. 5.

1. All'articolo 197, comma 1, del codice di procedura penale, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a)i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un
procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera
a), salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza
irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione
della pena ai sensi dell'articolo 444; b)salvo quanto previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c), le
persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo
12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma
dell'articolo 371, comma 2, lettera b), prima che nei loro
confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di
proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi
dell'articolo 444".
 
Art. 6.

1.Dopo l'articolo 197 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Art. 197-bis. - (Persone imputate o giudicare in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono l'ufficio di testimone). - 1. L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), puo' essere sempre sentito come testimone quando nei suoi confronti e' stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444. 2. L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), puo' essere sentito come testimone, inoltre, nel caso previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c).
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il testimone e' assistito da un difensore. In mancanza di difensore di fiducia e' designato un difensore di ufficio.
4. Nel caso previsto dal comma 1 il testimone non puo' essere obbligato a deporre sui fatti per i quali e' stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna nei suoi confronti, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilita' ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione. Nel caso previsto dal comma 2 il testimone non puo' essere obbligato a deporre su fatti che concernono la propria responsabilita' in ordine al reato per cui si procede o si e' proceduto nei suoi confronti.
5. In ogni caso le dichiarazioni rese dai soggetti di cui al presente articolo non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento a suo carico, nel procedimento di revisione della sentenza di condanna ed in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenze suddette.
6. Alle dichiarazioni rese dalle persone che assumono l'ufficio di testimone ai sensi del presente articolo si applica la disposizione di cui all'articolo 192, comma 3".
 
Art. 7.

1. All'articolo 203 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. L'inutilizzabilita' opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati interrogati ne assunti a sommarie informazioni".
 
Art. 8.

1. All'articolo 210 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, dopo le parole: "a norma dell'articolo 12," sono
inserite le seguenti: "comma 1, lettera a)," e dopo la parola
"separatamente" sono inserite le seguenti: "e che non possono
assumere l'ufficio di testimone"; b) nel comma 5, le parole: "194, 195, 499 e 503" sono sostituite
dalle seguenti: "194, 195, 498, 499 e 500"; c) il comma 6 e' sostituito dal seguente:

"6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone imputate in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), che non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilita' dell'imputato. Tuttavia a tali persone e' dato l'avvertimento previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c), e se esse non si avvalgono della facolta' di non rispondere, assumono l'ufficio di testimone. Al loro esame si applicano, in tal caso, oltre alle disposizioni richiamate dal comma 5, anche quelle previste dagli articoli 197-bis e 497".
2. All'articolo 363, comma 1, del codice di procedura penale le parole: "3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "3, 4 e 6".
 
Art. 9.

1. All'articolo 238 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati contro l'imputato soltanto se il suo difensore ha partecipato all'assunzione della prova o se nei suoi confronti fa stato la sentenza civile.";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. E' comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che non sono ripetibili. Se la ripetizione dell' atto e' divenuta impossibile per fatti o circostanze sopravvenuti, l'acquisizione e' ammessa se si tratta di fatti o circostanze imprevedibili.";
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 2-bis e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento soltanto nei confronti dell'imputato che vi consenta; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati per le contestazioni previste dagli articoli 500 e 503".
 
Art. 10.

1. All'articolo 267 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203".
 
Art. 11.

1. All'articolo 273 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1".
 
Art. 12.

1. All'articolo 294 del codice di procedura penale, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio e' condotto dal giudice con le modalita' indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, e' dato tempestivo avviso del compimento dell' atto".
 
Art. 13.

1. All'articolo 351 del codice di procedura penale, al comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 362".
2. All'articolo 362 del codice di procedura penale, al comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203".
 
Art. 14.

1. All' articolo 456, comma 3, del codice di procedura penale, la parola: "venti" e' sostituita dalla seguente: "trenta".
2. All'articolo 458, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: "entro sette giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro quindici giorni".
 
Art. 15.

1. All'articolo 499 del codice di procedura penale, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Durante l'esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinita' delle risposte, la lealta' dell'esame e la correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre, l'esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni".
 
Art. 16.

1. L'articolo 500 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 500.- (Contestazioni nell'esame testimoniale). - 1. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facolta' puo' essere esercitata solo se sui fatti o sulle circostanze da contestare il testimone abbia gia' deposto.
2. Le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini della credibilita' del teste.
3. Se il teste rifiuta di sottoporsi all'esame o al controesame di una delle parti, nei confronti di questa non possono essere utilizzate, senza il suo consenso, le dichiarazioni rese ad altra parte, salve restando le sanzioni penali eventualmente applicabili al dichiarante.
4. Quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone e' stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilita', affinche' non deponga ovvero deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento e quelle previste dal comma 3 possono essere utilizzate.
5. Sull'acquisizione di cui al comma 4 il giudice decide senza ritardo, svolgendo gli accertamenti che ritiene necessari, su richiesta della parte, che puo' fornire gli elementi concreti per ritenere che il testimone e' stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilita'.
6. A richiesta di parte, le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell'articolo 422 sono acquisite al fascicolo del dibattimento e sono valutate ai fini della prova nei confronti delle parti che hanno partecipato alla loro assunzione, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo. Fuori dal caso previsto dal periodo precedente, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5.
7. Fuori dai casi di cui al comma 4, su accordo delle parti le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento".
 
Art. 17.

1. All'articolo 503, comma 4, del codice di procedura penale, le parole: "dell'articolo 500, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 500, comma 2".
 
Art. 18.

1. All'articolo 513 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "salvo
che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 500, comma 4";

b) nel comma 2, dopo la parola: "210" sorto inserite le seguenti
parole: "comma 1".
 
Art. 19.

1. All'articolo 526 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
1-bis. La colpevolezza dell'imputato non puo' essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e' sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore".
 
Art. 20.

1. Dopo l'articolo 377 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 377-bis. - (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilita', induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorita' giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facolta' di non rispondere, e' punito con la reclusione da due a sei anni".
 
Art. 21.

1. All'articolo 384, secondo comma, del codice penale, la parola: "ovvero" e' sostituita dalle seguenti: "ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o".
 
Art. 22.

1. All'articolo 32 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Nell'udienza preliminare, prima dell'inizio della discussione, il giudice chiede all'imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase, salvo che il consenso sia stato validamente prestato in precedenza. Se il consenso e' prestato, il giudice, al termine della discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'articolo 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto".
 
Art. 23.

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale".
 
Art. 24.

1. All'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, al comma 2-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le funzioni di giudice dell'udienza preliminare sono equiparate a quelle di giudice del dibattimento".
 
Art. 25.

1. Ai fini della determinazione della competenza per materia e per territorio le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano solo per i reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
 
Art. 26.

1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti salvo quanto stabilito nei commi da 2 a 5.
2. Se il procedimento e' ancora nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede a rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli articoli 64 e 197-bis del codice di procedura penale, come rispettivamente modificato e introdotto dalla presente legge, secondo le forme ivi previste.
3. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, se gia' acquisite al fascicolo per il dibattimento, sono valutate a norma dei commi 3, 4, 5 e 6 del previgente articolo 500 del codice di procedura penale.
4. Quando le dichiarazioni di cui al comma 3 sono state rese da chi, per libera scelta, si e' sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del difensore, si applica la disposizione del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35, soltanto se esse siano state acquisite al fascicolo per il dibattimento anteriormente alla data del 25 febbraio 2000. Se sono state acquisite successivamente, si applica il comma 1-bis dell'articolo 526 del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 19 della presente legge.
5. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e gia' valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1o marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1502):
Presentato dal sen. Fassone ed altri il 17 ottobre
1996.
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede
referente, il 28 ottobre 1996 con parere della commissione
1a.
Esaminato dalla 2a commissione, in sede referente,
il 23, 25 marzo; 14, 27 luglio; 23, 29 settembre; 5, 27
ottobre; 4, 9 e 10 novembre 1999.
Assegnato nuovamente alla 2a commissione, in sede
deliberante, il 10 novembre 1999.
Esaminato dalla 2a commissione, in sede deliberante,
il 10 novembre 1999 e approvato l'11 novembre 1999 in un
Testo Unificato con atti numeri 2681 (La Loggia ed altri),
2705 (Occhipinti ed altri), 2734 (Salvato ed altri), 2736
(Fassone ed altri), 3227 (Di Pietro ed altri), 3317 (Calvi
ed altri), 3664 (Senese ed altri), 3734 (Follieri), 3793
(Fassone ed altri) e 3810 (Centaro).
Camera dei deputati (atto n. 6590):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 25 novembre 1999 con parere della commissione
I.
Esaminato dalla II commissione il 10, 15,
17 dicembre 1999; 12 gennaio; 20, 29 giugno; 12 luglio; 12,
13, 21, 26, 27 settembre; 3, 4, 5 e 12 ottobre 2000.
Esaminato in aula il 16, 26 ottobre 2000 e
approvato, con modificazioni, il 6 novembre 2000 in un
testo unificato con gli atti numeri 463 (Simone); 1863-ter
(Armosino ed altri), 1870-ter (Carmelo Carrara ed altri);
3463 (Pisanu ed altri); 4425 (Olivieri ed altri); 5360
(Pecorella ed altri); 5391 (Pisapia);5433 (Siniscalchi ed
altri); 5523 (Contento e Trantino); 5545 (Pisapia); 5702
(Pecorella); 5752 (Pecorella ed altri); 6339 (Carotti) e
6631 (Biondi e Costa).
Senato della Repubblica (atto n.
1502-2681-2705-2734-2736-3227-3317-3664-3734-3793-3810-B):
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede
deliberante, il 13 novembre 2000 con parere della
commissione 1a.
Esaminato dalla 2a commissione il 22 novembre; 5 e
14 dicembre 2000 e approvato, con modificazioni, il
20 dicembre 2000.
Camera dei deputati (atto n.
463-1863-ter-1870-ter-3463-4425-5360-5391-5433-5523-5545-57
02-5752-6339-6590-6631-B):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 10 gennaio 2001 con parere della commissione
I.
Esaminato dalla II commissione, in sede referente,
il 25 gennaio; 1o e 6 febbraio 2001.
Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede
legislativa, il 14 febbraio 2001.
Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa,
e approvato il 14 febbraio 2001.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell'art. 12 del codice di
procedura penale, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 12 (Casi di connessione). - 1. Si ha
connessione di procedimenti (17):
a) se il reato per cui si procede e' stato
commesso da piu' persone in concorso o cooperazione fra
loro (110 c.p.), o se piu' persone con condotte
indipendenti hanno determinato l'evento;
b) se una persona e' imputata di piu' reati
commessi con una sola azione od omissione ovvero con piu'
azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso (2973, 423; 81 c.p.);
c) se dei reati per cui si procede gli uni sono
stati commessi per eseguire o per occultare gli altri".
- Si trascrive il testo dell'art. 17 del codice di
procedura penale, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 17 (Riunione di processi). - 1. La riunione di
processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al
medesimo giudice puo' essere disposta (19) quando non
determini un ritardo nella definizione degli stessi:
a) nei casi previsti dall'art. 12;
b) (lettera soppressa dall'art. 1, decreto-legge
20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni,
con la legge 20 gennaio 1992, n. 8);
c) nei casi previsti dall'art. 371, comma 2,
lettera b);
d) nei casi in cui la prova di un reato o di una
circostanza di esso influisce sulla prova di un altro reato
o di una sua circostanza (4912, 6103, att. 2);
1-bis. Se alcuni dei processi pendono davanti al
tribunale collegiale (33 bis) ed altri davanti al tribunale
monocratico (33 ter), la riunione e' disposta davanti al
tribunale in composizione collegiale. Tale composizione
resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei
processi (18).".
- Si trascrive il testo dell'art. 371 del codice di
procedura penale, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 371 (Rapporti tra diversi uffici del pubblico
ministero). - 1. Gli uffici diversi del pubblico ministero
che procedono a indagini collegate, si coordinano tra loro
per la speditezza, economia ed efficacia delle indagini
medesime. A tali fini provvedono allo scambio di atti e di
informazioni nonche' alla comunicazione delle direttive
rispettivamente impartite alla polizia giudiziaria. Possono
altresi' procedere, congiuntamente, al compimento di
specifici atti.
2. Le indagini di uffici diversi del pubblico
ministero si considerano collegate:
a) se i procedimenti sono connessi a norma
dell'art. 12.
b) se si tratta di reati dei quali gli uni sono
stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne
o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il
prezzo, il prodotto o l'impunita', o che sono stati
commessi da piu' persone in danno reciproco le une delle
altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua
circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di
un'altra circostanza.
c) se la prova di piu' reati deriva, anche in
parte, dalla stessa fonte.
3. Salvo quanto disposto dall'art. 12, il
collegamento delle indagini non ha effetto sulla
competenza.".
Note all'art. 2:
- Si trascrive il testo dell'art. 64 del codice di
procedura penale, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 64 (Regole generali per l'interrogatorio). -
1. La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato
di custodia cautelare (284 ss.) o se detenuta per altra
causa, interviene libera all'interrogatorio, salve le
cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di
violenze (att. 22).
2. Non possono essere utilizzati, neppure con il
consenso della persona interrogata, metodi o tecniche
idonei a influire sulla liberta' di autodeterminazione o ad
alterare la capacita' di ricordare e di valutare i fatti
(188).
3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la
persona deve essere avvertita che:
a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere
utilizzate nei suoi confronti;
b) salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma
1, ha facolta' di non rispondere ad alcuna domanda, ma
comunque il procedimento seguira' il suo corso;
c) se rendera' dichiarazioni su fatti che
concernono la responsabilita' di altri, assumera', in
ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le
incompatibilita' previste dall'articolo 197 e le garanzie
di cui all'articolo 197-bis.
3-bis. L'inosservanza delle disposizioni di cui al
comma 3, lettere a) e b), rende inutilizzabili le
dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza
dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le
dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata
su fatti, che concernono la responsabilita' di altri non
sono utilizzabili nei loro confronti e la persona
interrogata non potra' assumere, in ordine a detti fatti,
l'ufficio di testimone".
Note all'art. 3:
- Si trascrive il testo dell'art. 190-bis del codice
di procedura penale, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 190 bis (Requisiti della prova in casi
particolari). - 1. Nei procedimenti per taluno dei delitti
indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, quando e' richiesto
l'esame di un testimone o di una delle persone indicate
nell'articolo 210 e queste hanno gia' reso dichiarazioni in
sede di incidente probatorio o in dibattimento nel
contraddittorio con la persona nei cui confronti le
dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero
dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma
dell'articolo 238, l'esame e' ammesso solo se riguarda
fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle
precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna
delle parti lo ritengono necessario sulla base di
specifiche esigenze.
1-bis. La stessa disposizione si applica quando si
procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis,
primo comma, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis,
609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice
penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore
degli anni sedici".
- Si trascrive il testo del comma 3-bis dell'art. 51
del codice di procedura penale:
"3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-bis
e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero
al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni
previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti
previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le
funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente (5).
3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis, se ne fa
richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore
generale presso la corte di appello puo', per giustificati
motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per
il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato
dal procuratore della Repubblica presso il giudice
competente.".
- Per il testo dell'art. 210 del codice di procedura
penale, v. in nota all'art. 8.
- Per il testo dell'art. 238 del codice di procedura
penale, v. in nota all'art. 9.
Note all'art. 4:
- Si trascrive il testo dell'art. 195 del codice di
procedura penale, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 195 (Testimonianza indiretta). - 1. Quando
il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad
altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone
che queste siano chiamate a deporre.
2. Il giudice puo' disporre anche di ufficio l'esame
delle persone indicate nel comma 1 (190).
3. L'inosservanza della disposizione del comma 1
rende inutilizzabili (191) le dichiarazioni relative a
fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre
persone, salvo che l'esame di queste risulti impossibile
per morte, infermita' o irreperibilita'.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni
acquisite da testimoni con le modalita' di cui agli
articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b). Negli altri
casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del
presente articolo.
5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano
anche quando il testimone abbia avuto comunicazione del
fatto in forma diversa da quella orale.
6. I testimoni non possono essere esaminati su fatti
comunque appresi dalle persone indicate negli articoli 200
e 201 in relazione alle circostanze previste nei medesimi
articoli, salvo che le predette abbiano deposto sugli
stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.
7. Non puo' essere utilizzata la testimonianza di
chi si rifiuta o non e' in grado di indicare la persona o
la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto
dell'esame.".
- Per il testo dell'art. 351 del codice di procedura
penale, vedi in nota all'art. 13 della presente legge.
- Si trascrive il testo dell'art. 357, comma 2,
lettere a) e b), del codice di procedura penale:
"2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche
attivita', redige verbale dei seguenti atti:
a) denunce (333), querele (336) e istanze (341)
presentate oralmente;
b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni
spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono
svolte le indagini (350)."
Note all'art. 5:
- Si trascrive il testo dell'art. 197 del codice di
procedura penale, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 197 (Incompatibilita' con l'ufficio di
testimone). - 1. Non possono essere assunti come testimoni:
a) i coimputati del medesimo reato o le persone
imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12,
comma 1, lettera a), salvo che nei loro confronti sia stata
pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di
condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art.
444;
b) salvo quanto previsto dall'art. 64, comma 3,
lettera c), le persone imputate in un procedimento connesso
a norma dell'art. 12, comma 1, lettera c), o di un reato
collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), prima
che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza
irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di
applicazione della pena ai sensi dell'art. 444.
c) il responsabile civile (83) e la persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89, 208);
d) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o
hanno svolto la funzione di giudice (343), pubblico
ministero o loro ausiliario.".
- Per il testo degli articoli 12 e 371 del codice di
procedura penale, v. in nota all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 444 del codice di procedura
penale, v. in nota all'art. 6.
- Per il testo dell'art. 64 del codice di procedura
penale, v. in nota all'art. 2.
Nota all'art. 6:
- Per il testo degli articoli 12 e 371 del codice di
procedura penale, v. in nota all'art. 1.
- Si trascrive il testo dell'art. 444 del codice di
procedura penale:
"Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). -
1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera due anni di
reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena
pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,
nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza
l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata
la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;
l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti
motivi per la compensazione totale o parziale. Non si
applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione
condizionale della pena (163 c.p.). In questo caso il
giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non
puo' essere concessa, rigetta la richiesta (563)".
- Per il testo dell'art. 64 del codice di procedura
penale, in nota all'art. 2.
- Si trascrive il testo dell'art. 192, comma 3, del
codice di procedura penale:
"3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del
medesimo reato (110 ss. c.p.) o da persona imputata in un
procedimento connesso a norma dell'art. 12 (210) sono
valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne
confermano l'attendibilita'.".
Nota all'art. 7:
- Si trascrive il testo dell'art. 203 del codice di
procedura penale, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 203 (Informatori della polizia giudiziaria e
dei servizi di sicurezza). - 1. Il giudice non puo'
obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
(57) nonche' il personale dipendente dai servizi per le
informazioni e la sicurezza militare o democratica a
rivelare i nomi dei loro informatori (204). Se questi non
sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi
fornite non possono essere acquisite ne' utilizzate (191).
1-bis. L'inutilizzabilita' opera anche nelle fasi
diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati
interrogati ne' assunti a sommarie informazioni".
Note all'art. 8:
- Si trascrive il testo dell'art. 210 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
"Art. 210 (Esame di persona imputata in un
procedimento connesso). - 1. Nel dibattimento, le persone
imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12,
comma 1, lettera a), nei confronti delle quali si procede o
si e' proceduto separatamente e che non possono assumere
l'ufficio di testimone, sono esaminate a richiesta di
parte, ovvero, nel caso indicato nell'art. 195, anche di
ufficio (147, lettera a).
2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il
quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo.
Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni (468).
3. Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da
un difensore che ha diritto di partecipare all'esame. In
mancanza di un difensore di fiducia e' designato un
difensore di ufficio (96, 97).
4. Prima che abbia inizio l'esame, il giudice
avverte le persone indicate nel comma 1 che, salvo quanto
disposto dall'art. 66, comma 1, esse hanno facolta' di non
rispondere.
5. All'esame si applicano le disposizioni previste
dagli articoli 194, 195, 498, 499 e 500.
6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano
anche alle persone imputate in un procedimento connesso ai
sensi dell'art. 12, comma 1, lettera c), o di un reato
collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), che
non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la
responsabilita' dell'imputato. Tuttavia a tali persone e'
dato l'avvertimento previsto dall'art. 64, comma 3, lettera
c), e, se esse non si avvalgono della facolta' di non
rispondere, assumono l'ufficio di testimone. Al loro esame
si applicano, in tal caso, oltre alle disposizioni
richiamate dal comma 5, anche quelle previsto dagli
articoli 197-bis e 497".
- Si trascrive il testo dell'art. 363 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
"Art. 363 (Interrogatorio di persona imputata in un
procedimento connesso). - 1. Le persone imputate in un
procedimento connesso a norma dell'art. 12 sono interrogate
dal pubblico ministero sui fatti per cui si procede nelle
forme previste dall'art. 210, commi 2, 3, 4 e 6.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle
persone imputate di un reato collegato a quello per cui si
procede, nel caso previsto dall'art. 371, comma 2,
lettera b).".
- Si trascrive il testo dell'art. 194 del codice di
procedura penale:
"Art. 194 (Oggetto e limiti della testimonianza). -
1. Il testimone e' esaminato sui fatti che costituiscono
oggetto di prova (187). Non puo' deporre sulla moralita'
dell'imputato, salvo che si tratti di fatti specifici,
idonei a qualificarne la personalita' in relazione al reato
e alla pericolosita' sociale (203 c.p.).
2. L'esame puo' estendersi anche ai rapporti di
parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone
e le parti o altri testimoni nonche' alle circostanze il
cui accertamento e' necessario per valutarne la
credibilita'. La deposizione sui fatti che servono a
definire la personalita' della persona offesa dal reato
(90) e' ammessa solo quando il fatto dell'imputato deve
essere valutato in relazione al comportamento di quella
persona.
3. Il testimone e' esaminato su fatti determinati
(499). Non puo' deporre sulle voci correnti nel pubblico
ne' esprimere apprezzamenti personali salvo che sia
impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti.".
- Per il testo dell'art. 195 del codice di procedura
penale, vedi nota all'articolo 4.
- Si trascrive il testo dell'art. 498, del codice di
procedura penale:
"Art. 498 (Esame diretto e controesame dei
testimoni). - 1. Le domande sono rivolte direttamente dal
pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame
del testimone (493, 5674).
2. Successivamente altre domande possono essere
rivolte dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo
l'ordine indicato nell'art. 496 (505, 506).
3. Chi ha chiesto l'esame puo' proporre nuove
domande.
4. L'esame testimoniale del minorenne e' condotto
dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle
parti. Nell'esame il presidente puo' avvalersi dell'ausilio
di un familiare del minore o di un esperto in psicologia
infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che
l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenita'
del teste, dispone con ordinanza (125, 586) che la
deposizione prosegua nelle forme previste dai commi
precedenti. L'ordinanza puo' essere revocata nel corso
dell'esame (4724).
4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero
se il presidente lo ritiene necessario, le modalita' di cui
all'art. 398, comma 5-bis.
4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies,
609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice
penale, l'esame del minore vittima del reato viene
effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante
l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto
citofonico.".
- Per il testo dell'art. 499 del codice di procedura
penale, v. nota all'articolo 15.
- Per il testo dell'art. 500 del codice di procedura
penale, v. art. 16 della legge qui pubblicata.
Nota all'art. 9:
- Il testo dell'art. 238 del codice di procedura
penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 238 (Verbali di prove di altri procedimenti).
- 1. E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro
procedimento penale se si tratta di prove assunte
nell'incidente probatorio (392 ss.) o nel dibattimento (496
ss.).
2. E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove
assunte in un giudizio civile definito con sentenza che
abbia acquistato autorita' di cosa giudicata (324 c.p.c.).
2-bis. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 i verbali
di dichiarazioni possono essere utilizzati contro
l'imputato soltanto se il suo difensore ha partecipato
all'assunzione della prova o se nei suoi confronti fa stato
la sentenza civile.
3. E' comunque ammessa l'acquisizione della
documentazione di atti che non sono ripetibili. Se la
ripetizione dell'atto e' divenuta impossibile per fatti o
circostanze sopravvenuti, l'acquisizione e' ammessa se si
tratta di fatti o circostanze imprevedibili.
4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2,
2-bis e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere
utilizzati nel dibattimento soltanto nei confronti
dell'imputato che vi consenta; in mancanza di consenso,
detti verbali possono essere utilizzati per le
contestazioni previste dagli articoli 500 e 503.
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 190-bis,
resta fermo il diritto delle parti di ottenere a norma
dell'art. 190 l'esame delle persone le cui dichiarazioni
sono state acquisite a norma dei commi 1, 2, 2-bis e 4 del
presente articolo.".
- Per il testo degli articoli 500 e 503 del codice
di procedura penale, v. art. 16 in nota all'art. 17 della
legge qui pubblicata:
Nota all'art. 10:
- Si trascrive il testo dell'art. 267 del codice di
procedura penale, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 267 (Presupposti e forme del provvedimento). -
1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le
indagini preliminari (328) l'autorizzazione a disporre le
operazioni previste dall'art. 266. L'autorizzazione e' data
con decreto motivato (1253) quando vi sono gravi indizi di
reato e l'intercettazione e' assolutamente indispensabile
ai fini della prosecuzione delle indagini.
1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato
si applica l'articolo 203.
2. Nei casi di urgenza, quando vi e' fondato motivo
di ritenere che dal ritardo possa derivare grave
pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone
l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato
immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al
giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto
ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto
motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene
convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non
puo' essere proseguita e i risultati di essa non possono
essere utilizzati.
3. Il decreto del pubblico ministero che dispone
l'intercettazione indica le modalita' e la durata delle
operazioni. Tale durata non puo' superare i quindici
giorni, ma puo' essere prorogata dal giudice con decreto
motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora
permangano i presupposti indicati nel comma 1.
4. Il pubblico ministero procede alle operazioni
personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia
giudiziaria (57, 370).
5. In apposito registro riservato tenuto
nell'ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo
un ordine cronologico, i decreti che dispongono,
autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e,
per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle
operazioni (att. 892).".
- Per il testo dell'art. 203 del codice di procedura
penale, v. in nota all'art. 7.
Nota all'art. 11:
- Si trascrive il testo dell'art. 273 del codice di
procedura penale, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 273 (Condizioni generali di applicabilita'
delle misure). - 1. Nessuno puo' essere sottoposto a misure
cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di
colpevolezza (312).
1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di
colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli
192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1.
2. Nessuna misura puo' essere applicata se risulta
che il fatto e' stato compiuto in presenza di una causa di
giustificazione (50 ss. c.p.) o di non punibilita' (45 ss.,
85 ss. c.p.) o se sussiste una causa di estinzione del
reato (4452); 150 ss. c.p.) ovvero una causa di estinzione
della pena (171 c.p.) che si ritiene possa essere irrogata
(299, 3142, 7362).".
- Si riporta il testo dell'art. 192, commi 3 e 4,
del codice di procedura penale:
"Art. 192 (Valutazione della prova). - 3. Le
dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato (110
ss. c.p.) o da persona imputata in un procedimento connesso
a norma dell'art. 12 (210) sono valutate unitamente agli
altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilita'.
4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle
dichiarazioni rese da persona imputata.".
- Per il testo dell'art. 195 del codice di procedura
penale, v. in nota all'art. 4.
- Per il testo dell'art. 203 del codice di procedura
penale, v. in nota all'art. 7 della legge qui pubblicata.
- Si riporta il testo dell'art. 271, comma 1, del
codice di procedura penale:
"I risultati delle intercettazioni non possono
essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite
fuori dei casi consentiti dalla legge (1035), 266) o
qualora non siano state osservate le disposizioni previste
dagli articoli 267 e 268, commi 1 e 3.".
Note all'art. 12:
- Si trascrive il testo dell'art. 294 del codice di
procedura penale, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 294 (Interrogatorio della persona sottoposta a
misura cautelare personale). - 1. Fino alla dichiarazione
di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in
ordine all'applicazione della misura cautelare se non vi ha
proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto
o del fermo di indiziato di delitto, procede
all'interrogatorio della persona in stato di custodia
cautelare (285, 286) in carcere immediatamente e comunque
non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della
custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente
impedita. (Omissis).
1-bis. Se la persona e' sottoposta ad altra misura
cautelare, sia coercitiva che interdittiva,
l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla
esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione.
1-ter. L'interrogatorio della persona in stato di
custodia cautelare deve avvenire entro il termine di
quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza
nella richiesta di custodia cautelare.
2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne
da' atto con decreto motivato (125) e il termine per
l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il
giudice riceve comunicazione della cessazione
dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello
stesso.
3. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se
permangono le condizioni di applicabilita' e le esigenze
cautelari previste (con riferimento alla custodia
cautelare) dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne
ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'art. 299,
alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3,
l'interrogatorio e' condotto dal giudice con le modalita'
indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al
difensore, che ha obbligo di intervenire, e' dato
tempestivo avviso del compimento dell'atto.
4-bis. Quando la misura cautelare e' stata disposta
dalla corte di assise o dal tribunale, all'interrogatorio
procede il presidente del collegio o uno dei componenti da
lui delegato.
5. Per gli interrogatori da assumere nella
circoscrizione di altro tribunale, il giudice o il
presidente, nel caso di organo collegiale, qualora non
ritenga di procedere personalmente. richiede il giudice per
le indagini preliminari del luogo.
6. L'interrogatorio della persona in stato di
custodia cautelare (285, 286) da parte del pubblico
ministero (364) non puo' precedere l'interrogatorio del
giudice".
- Per il testo dell'art. 64 del codice di procedura
penale, v. in nota all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 65 del codice di
procedura penale:
"Art. 65 (Interrogatorio nel merito). - 1.
L'autorita' giudiziaria contesta alla persona sottoposta
alle indagini in forma chiara e precisa il fatto che le e'
attribuito, le rende noti gli elementi di prova esistenti
contro di lei e, se non puo' derivarne pregiudizio per le
indagini, gliene comunica le fonti.
2. Invita, quindi, la persona ad espone quanto
ritiene utile per la sua difesa e le pone direttamente
domande.
3. Se la persona rifiuta di rispondere, ne e' fatta
menzione nel verbale (134, 373). Nel verbale e' fatta anche
menzione, quando occorre, dei connotati fisici e di
eventuali segni particolari della persona.".
Nota all'art. 13:
- Si trascrive il testo degli articoli 351 e 362 del
codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 351 (Altre sommarie informazioni). - 1. La
polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle
persone che possono riferire circostanze utili ai fini
delle indagini (63, 3572, lettera c), 500, 503). Si
applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del
comma 1 dell'art. 362.
1-bis. All'assunzione di informazioni da persona
imputata in un procedimento connesso ovvero da persona
imputata di un reato collegato a quello per cui si procede
nel caso previsto dall'art. 371, comma 2, lettera b),
procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona
predetta, se priva del difensore, e' avvisata che e'
assistita da un difensore di ufficio, ma che puo' nominarne
uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente
avvisato e ha diritto di assistere all'atto".
"Art. 362 (Assunzione di informazioni). - Il
pubblico ministero assume informazioni dalle persone che
possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini.
Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis,
198, 199, 200, 201, 202 e 203.".
- Per il testo degli articoli 197 e 203 del codice
di procedura penale, v. in nota agli articoli 5 e 7.
- Per il testo dell'art. 197-bis del codice di
procedura penale, v. l'art. 6 della legge qui pubblicata.
- Si riporta il testo degli articoli 198, 199, 200,
201 e 202 del codice di procedura penale:
"Art. 198 (Obblighi del testimone). - 1. Il
testimone ha l'obbligo di presentarsi (205, 206, 502) al
giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo
per le esigenze processuali e di rispondere secondo verita'
alle domande che gli sono rivolte (207, 497; 366, 372
c.p.).
2. Il testimone non puo' essere obbligato a deporre
su fatti dai quali potrebbe emergere una sua
responsabilita' penale (63; 384 c.p.).".
"Art. 199 (Facolta' di astensione dei prossimi
congiunti). - 1. I prossimi congiunti (3074 c.p.)
dell'imputato non sono obbligati a deporre. Devono tuttavia
deporre quando hanno presentato denuncia (333), querela
(336) o istanza (341) ovvero essi o un loro prossimo
congiunto sono offesi dal reato.
2. Il giudice, a pena di nullita' (181), avvisa le
persone predette della facolta' di astenersi chiedendo loro
se intendono avvalersene".
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano
anche a chi e' legato all'imputato da vincolo di adozione.
Si applicano inoltre, limitatamente ai fatti verificatisi o
appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale:
a) a chi, pur non essendo coniuge dell'imputato,
come tale conviva o abbia convissuto con esso;
b) al coniuge separato dell'imputato;
c) alla persona nei cui confronti sia intervenuta
sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio contratto con l'imputato.".
"Art. 200 (Segreto professionale). - 1. Non possono
essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per
ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi
i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorita'
giudiziaria (331, 334):
a) i ministri di confessioni religiose (8 Cost.),
i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico
italiano;
b) gli avvocati, i procuratori legali (1), i
consulenti tecnici e i notai (coord. 2224);
c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le
ostetriche e ogni altro esercente una professione
sanitaria;
d) gli esercenti altri uffici o professioni ai
quali la legge riconosce la facolta' di astenersi dal
deporre determinata dal segreto professionale (4).
2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la
dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre
sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se
risulta infondata, ordina che il testimone deponga (256).
3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si
applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo
professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle
quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere
fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia
se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del
reato per cui si procede e la loro veridicita' puo' essere
accertata solo attraverso l'identificazione della fonte
della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare
la fonte delle sue informazioni.".
"Art. 201 (Segreto di ufficio). - 1. Salvi i casi in
cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorita' giudiziaria
(331), i pubblici ufficiali (357 c.p.), i pubblici
impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio (358
c.p.) hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti
conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere
segreti (204; 326 c.p.).
2. Si applicano le disposizioni dell'art. 200 commi
2 e 3 (256).".
"Art. 202 (Segreto di Stato). - 1. I pubblici
ufficiali (357 c.p.), i pubblici impiegati e gli incaricati
di un pubblico servizio (358 c.p.) hanno l'obbligo di
astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato
(204; 261 c.p.).
2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, il
giudice ne informa il Presidente del Consiglio dei
Ministri, chiedendo che ne sia data conferma.
3. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia
essenziale per la definizione del processo, il giudice
dichiara non doversi procedere per l'esistenza di un
segreto di Stato.
4. Qualora, entro sessanta giorni dalla
notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio
dei Ministri non dia conferma del segreto, il giudice
ordina che il testimone deponga.".
Note all'art. 14:
- Si trascrive il testo degli articoli 456 e 458 del
codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 456 (Decreto di giudizio immediato). - 1. Al
decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le
disposizioni dell'art. 429 commi 1 e 2.
2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato
puo' chiedere il giudizio abbreviato (438) ovvero
l'applicazione della pena a norma dell'art. 444.
3. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero
(153) e notificato (148 ss.) all'imputato e alla persona
offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il
giudizio.
4. All'imputato e alla persona offesa, unitamente al
decreto, e' notificata la richiesta del pubblico ministero.
5. Al difensore dell'imputato (96, 97) e' notificato
avviso della data fissata per il giudizio entro il termine
previsto dal comma 3 (att. 65)".
"Art. 458 (Richiesta di giudizio abbreviato). - 1.
L'imputato, a pena di decadenza (173), puo' chiedere il
giudizio abbreviato (438) depositando nella cancelleria del
giudice per le indagini preliminari (328) la richiesta, con
la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero,
entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di
giudizio immediato (4563). [Il pubblico ministero ha il
termine di cinque giorni dalla notificazione della
richiesta per esprimere il proprio consenso].).
2. Se la richiesta e' ammissibile [e il pubblico
ministero ha espresso il proprio consenso], il giudice
fissa con decreto (125) l'udienza dandone avviso almeno
cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato
(60), al difensore (96, 97) e alla persona offesa (90, 91).
Al giudizio si applicano le disposizioni previste dagli
articoli 438, commi 3 e 5, 441, 442 e 443 (att. 139).
3. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano quando il giudizio immediato e' stato richiesto
dall'imputato a norma dell'art. 419 comma 5 (4533).
Note all'art. 15:
- Si trascrive il testo dell'articolo 499 del codice
di procedura penale, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 499 (Regole per l'esame testimoniale). - 1.
L'esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti
specifici.
2. Nel corso dell'esame sono vietate le domande che
possono nuocere alla sincerita' delle risposte.
3. Nell'esame condotto dalla parte che ha chiesto la
citazione del testimone e da quella che ha un interesse
comune sono vietate le domande che tendono a suggerire le
risposte.
4. Il presidente cura che l'esame del testimone sia
condotto senza ledere il rispetto della persona.
5. Il testimone puo' essere autorizzato dal
presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti
da lui redatti (5142).
6. Durante l'esame, il presidente, anche di ufficio,
interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la
genuinita' delle risposte, la lealta' dell'esame e la
correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre,
l'esibizione del verbale nella parte in cui le
dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni.".
Note all'art. 17:
- Si trascrive il testo dell'articolo 503 del codice
di procedura penale, come modificato dalla presente legge:
"Art. 503 (Esame delle parti private). - 1. Il
presidente dispone l'esame delle parti che ne abbiano fatto
richiesta o che vi abbiano consentito, secondo il seguente
ordine: parte civile (76 ss.), responsabile civile (83
ss.), persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria
(89) e imputato (60, 475; att. 150).
2. L'esame si svolge nei modi previsti dagli
articoli 498 e 499. Ha inizio con le domande del difensore
o del pubblico ministero che l'ha chiesto e prosegue con le
domande, secondo i casi, del pubblico ministero e dei
difensori della parte civile, del responsabile civile,
della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria
del coimputato e dell'imputato. Quindi, chi ha iniziato
l'esame puo' rivolgere nuove domande.
3. Fermi i divieti di lettura (514) e di
allegazione, il pubblico ministero e i difensori, per
contestare in tutto o in parte il contenuto della
deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni
precedentemente rese dalla parte esaminata (3507, 364, 374.
388, 421) e contenute nel fascicolo del pubblico ministero
(433). Tale facolta' puo' essere esercitata solo se sui
fatti e sulle circostanze da contestare la parte abbia gia'
deposto.
4. Si applica la disposizione dell'art. 500, comma
2.
5. Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva
diritto di assistere assunte dal pubblico ministero o dalla
polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero sono
acquisite nel fascicolo per il dibattimento (431), se sono
state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3
(2384).
6. La disposizione prevista dal comma 5 si applica
anche per le dichiarazioni rese a norma degli articoli 294,
299, comma 3-ter, 391 e 422.".
- Per la nuova formulazione dell'art. 500, comma 2
del codice di procedura penale, v. art. 16 della legge qui
pubblicata.
Note all'art. 18:
- Si trascrive il testo dell'art. 513 del codice di
procedura penale, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 513 (Lettura delle dichiarazioni rese
dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o
nell'udienza preliminare). - 1. Il giudice, se l'imputato
e' contumace (487) o assente (488) ovvero rifiuta di
sottoporsi all'esame (208, 503) dispone, a richiesta di
parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni
rese dall'imputato al pubblico ministero (364, 374, 388) o
alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o
al giudice (294, 391) nel corso delle indagini preliminari
o nell'udienza preliminare (421, 422), ma tali
dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti
di altri senza il loro consenso. Salvo che ricorrono i
presupposti di cui all'art. 500, comma 4.
2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone
indicate nell'art. 210, comma 1, il giudice, a richiesta di
parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo
(132) del dichiarante o l'esame a domicilio o la rogatoria
internazionale (727 ss.) ovvero l'esame in altro modo
previsto dalla legge con le garanzie del contraddittorio.
Se non e' possibile ottenere la presenza del dichiarante,
ovvero procedere all'esame in uno dei modi suddetti, si
applica la disposizione dell'art. 512 qualora la
impossibilita' dipenda da fatti o circostanze imprevedibili
al momento delle dichiarazioni. Qualora il dichiarante si
avvalga della facolta' di non rispondere, il giudice
dispone la lettura dei verbali (506) contenenti le suddette
dichiarazioni soltanto con l'accordo delle parti).
3. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo sono state assunte al sensi dell'art.
392, si applicano le disposizioni di cui all'art. 511.".
- Per la nuova formulazione dell'art. 500, comma 4,
del codice di procedura penale, v. l'art. 16 della legge
qui pubblicata.
- Per il testo dell'art. 210, comma 1, del codice di
procedura penale, v. in nota all'art. 8.
Note all'art. 19:
- Si trascrive il testo dell'art. 526 del codice di
procedura penale, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 526 (Prove utilizzabili ai fini della
deliberazione). - 1. Il giudice non puo' utilizzare ai fini
della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente
acquisite nel dibattimento (496 ss.).
1-bis. La colpevolezza dell'imputato non puo' essere
provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera
scelta, si e' sempre volontariamente sottratto all'esame da
parte dell'imputato o del suo difensore.".
Note all'art. 21:
- Il testo vigente dell'art. 384 del codice penale,
come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 384 (Casi di non punibilita'). - Nei casi
previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364. 365, 366, 369,
371 bis, 372, 373, 374 e 378, non e' punibile chi ha
commesso il fatto per esservi stato costretto dalla
necessita' di salvare se' medesimo o un prossimo congiunto
(3074) da un grave e inevitabile nocumento nella liberta' o
nell'onore.
- Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 372 e
373, la punibilita' e' esclusa se il fatto e' commesso da
chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di
fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come
testimonio (197 c.p.p.: 246, 247 c.p.c.), perito,
consulente tecnico (222 ss. c.p.p.) o interprete (144
c.p.p.), ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a
deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere
avvertito della facolta' di astenersi dal rendere
informazioni, testimonianza (199 ss. c.p.p.; 249 c.p.c.),
perizia (223 c.p.p.; 192 c.p.c.), consulenza o
interpretazione (145 c.p.p.)".
Note all'art. 22:
- Il testo dell'art. 32 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, (Approvazione
delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati
minorenni), come modificato dalla legge qui pubblicata, e'
il seguente:
"Art. 32 (Provvedimenti). - 1. Nell'udienza
preliminare, prima dell'inizio della discussione, il
giudice chiede all'imputato se consente alla definizione
del processo in quella stessa fase, salvo che il consenso
sia stato validamente prestato in precedenza. Se il
consenso e' prestato, il giudice, al termine della
discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere
nei casi previsti dall'art. 425 del codice di procedura
penale o per concessione del perdono giudiziale o per
irrilevanza del fatto.
2. Il giudice, se vi e' richiesta del pubblico
ministero, pronuncia sentenza di condanna quando ritiene
applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva.
In tale caso la pena puo' essere diminuita fino alla meta'
rispetto al minimo edittale.
3. Contro la sentenza prevista dal comma 2
l'imputato e il difensore munito di procura speciale
possono proporre opposizione, con atto depositato nella
cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza, entro
cinque giorni dalla pronuncia o, quando l'imputato non e'
comparso, dalla notificazione dell'estratto. La sentenza e'
irrevocabile quando e' inutilmente decorso il termine per
proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che
la dichiara inammissibile.
3-bis. L'esecuzione della sentenza di condanna
pronunciata a carico di piu' minorenni imputati dello
stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non
hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio
conseguente all'opposizione non sia definito con pronuncia
irrevocabile.
4. In caso di urgente necessita', il giudice, con
separato decreto, puo' adottare provvedimenti civili
temporanei a protezione del minorenne. Tali provvedimenti
sono immediatamente esecutivi e cessano di avere effetto
entro trenta giorni dalla loro emissione.".
- Si riporta il testo dell'art. 425 del codice di
procedura penale:
"Art. 425 (Sentenza di non luogo a procedere). - 1.
Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale
l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve
essere proseguita, se il fatto non e' previsto dalla legge
come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste
o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non
costituisce reato o che si tratta di persona non punibile
per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non
luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo.
2. Ai fini della pronuncia della sentenza di cui al
comma 1, il giudice tiene conto delle circostanze
attenuanti. Si applicano le disposizioni dell'art. 69 del
codice penale.
3. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a
procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano
insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a
sostenere l'accusa in giudizio.
4. Il giudice non puo' pronunciare sentenza di non
luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento
dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di
sicurezza.
5. Si applicano te disposizioni dell'art. 537.".
Note all'art. 23:
- Il testo dell'art. 13 della legge 12 luglio 1991,
n. 203 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti
urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di
trasparenza e buon andamento dell'attivita'
amministrativa), come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"Art. 13. - 1. In deroga a quanto disposto dall'art.
267 del codice di procedura penale, l'autorizzazione a
disporre le operazioni previste dall'art. 266 dello stesso
codice e' data, con decreto motivato, quando
l'intercettazione e' necessaria per lo svolgimento delle
indagini in relazione ad un delitto di criminalita'
organizzata o di minaccia col mezzo del telefono in ordine
ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione
dei sufficienti indizi si applica l'art. 203 del codice di
procedura penale. Quando si tratta di intercettazione di
comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento
relativo a un delitto di criminalita' organizzata e che
avvenga nei luoghi indicati dall'art. 614 del codice
penale, l'intercettazione e' consentita anche se non vi e'
motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia
svolgendo l'attivita' criminosa.
2. Nei casi di cui al comma 1, la durata delle
operazioni non puo' superare i quaranta giorni, ma puo'
essere prorogata dal giudice con decreto motivato per
periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i
presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla
proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal
caso si osservano le disposizioni del comma 2 dell'art. 267
del codice di procedura penale.
3. Negli stessi casi di cui al comma 1 il pubblico
ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono
farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria.".
- Per il testo dell'art. 203 del codice di procedura
penale in nota all'art. 7.
Note all'art. 24:
- Il testo dell'art. 7-bis del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 7-bis (Tabelle degli uffici giudicanti). - 1.
La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'art. 1
in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle
sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni
dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la
direzione di sezioni a norma dell'art. 47-bis, secondo
comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli articoli
47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e 50-bis, il
conferimento delle specifiche attribuzioni processuali
individuate dalla legge e la formazione dei collegi
giudicanti sono stabiliti ogni biennio con decreto del
Ministro di grazia e giustizia in conformita' delle
deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura
assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di
appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il biennio,
l'efficacia del decreto e' prorogata fino a che non
sopravvenga un altro decreto.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate
dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le
eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e
giustizia ai sensi dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958,
n. 195 e possono essere variate nel corso del biennio per
sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari, sulle
proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i
consigli giudiziari. I provvedimenti in via di urgenza,
concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici
sulla assegnazione dei magistrati, sono immediatamente
esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio superiore
della magistratura per la relativa variazione tabellare.
2-bis. Possono svolgere le funzioni di giudice
incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle
indagini preliminari nonche' di giudice dell'udienza
preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per
almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento. Le
funzioni di giudice dell'udienza preliminare sono
equiparate a quelle di giudice del dibattimento.
2-ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti
previsti per la fase delle indagini preliminari nonche' il
giudice dell'udienza preliminare non possono esercitare
tali funzioni per piu' di sei anni consecutivi. Qualora
alla scadenza del termine essi abbiano in corso il
compimento di un atto del quale sono stati richiesti,
l'esercizio delle funzioni e' prorogato, limitatamente al
relativo procedimento, sino al compimento dell'attivita'
medesima.
2-quater. Il tribunale in composizione monocratica
e' costituito da un magistrato che abbia esercitato la
funzione giurisdizionale per non meno di tre anni.
2-quinquies. Le disposizioni dei commi 2-bis, 2-ter
e 2-quater possono essere derogate per imprescindibili e
prevalenti esigenze di servizio. Si applicano, anche in
questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
3. Per quanto riguarda la corte suprema di
cassazione il Consiglio superiore della magistratura
delibera sulla proposta del primo presidente della stessa
corte.
3-bis. Al fine di assicurare un piu' adeguato
funzionamento degli uffici giudiziari sono istituite le
tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e
giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad
eccezione dei capi degli uffici.
3-ter. Il Consiglio superiore della magistratura
individua gli uffici giudiziari che rientrano nella
medesima tabella infradistrettuale e ne da' immediata
comunicazione al Ministro di grazia e giustizia per la
emanazione del relativo decreto.
3-quater. L'individuazione delle sedi da
ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale e'
operata sulla base dei seguenti criteri:
a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi
non deve essere inferiore alle quindici unita' per gli
uffici giudicanti;
b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere
formate privilegiando l'accorpamento tra loro degli uffici
con organico fino ad otto unita' se giudicanti e fino a
quattro unita' se requirenti;
c) nelle esigenze di funzionalita' degli uffici si
deve tener conto delle cause di incompatibilita' funzionali
dei magistrati;
d) si deve tener conto delle caratteristiche
geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in
modo da determinare il minor onere per l'erario.
3-quinquies. Il magistrato puo' essere assegnato
anche a piu' uffici aventi la medesima attribuzione o
competenza, ma la sede di servizio principale, ad ogni
effetto giuridico ed economico, e' l'ufficio del cui
organico il magistrato fa parte. La supplenza
infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti di
durata inferiore a sette giorni.
3-sexies. Per la formazione ed approvazione delle
tabelle di cui al comma 3-bis, si osservano le procedure
previste dal comma 2.
Note all'art. 26:
- Per il testo dell'art. 64 del codice di procedura
penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, v. in
nota all'art. 2.
- Per il testo dell'art. 197-bis del codice di
procedura penale, v. l'art. 6 della legge qui pubblicata.
 
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