Gazzetta n. 69 del 23 marzo 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 2000
Disciplina del trasporto aereo di Stato e per ragioni umanitarie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1998, emanato d'intesa con il Ministro della difesa, concernente disciplina del trasporto aereo di Stato, di Governo e per il soccorso di ammalati e traumatizzati gravi e per ragioni umanitarie;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 1998 "Del trattamento degli ex Presidenti della Repubblica";
Visto l'accordo stipulato, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della difesa in data 21 maggio 1999 per disciplinare le modalita' di attuazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1998;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2000 recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ritenuta la necessita' di precisare le finalita' e i criteri organizzativi del trasporto aereo di Stato e per ragioni umanitarie, di individuare i soggetti destinatari, le strutture che ne curano l'attuazione e le relative competenze;
E m a n a
la seguente direttiva: I) Premessa.
1. Il trasporto aereo di autorita' istituzionali, riscontrabile in tutti i Paesi economicamente avanzati, risponde all'esigenza di garantire il raggiungimento delle competenti sedi istituzionali, nazionali ed internazionali, in tempi rapidi e certi, ed in condizioni di massima sicurezza.
Il ricorso all'uso del mezzo aereo si pone anche in connessione con gli accresciuti impegni di rappresentanza politica derivanti, dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ed in relazione all'importanza del ruolo che il Paese svolge nel contesto internazionale.
2. Lo Stato italiano, inoltre, e' chiamato a soddisfare, sempre piu' di frequente, istanze di solidarieta' ed umanitarie, intervenendo in soccorso dei suoi cittadini che versino in condizioni di particolare difficolta' e ad operare per la salvaguardia della vita umana.
3. La rilevanza assunta nel tempo dalla materia ed il conseguente articolarsi delle strutture ad essa dedicate, gia' oggetto di circolari e di accordi interministeriali, determinano ora la necessita' di dettare le linee direttive per la disciplina del settore. II) Finalita' e criteri organizzativi.
1. Il trasporto aereo di Stato ha lo scopo di assicurare i trasferimenti in Italia e all'estero delle Autorita', di cui al punto III) 1. della presente direttiva, per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali ed adempie, nei confronti dei cittadini italiani, ad esigenze di carattere umanitario.
2. Il trasporto aereo di Stato e' organizzato secondo criteri di prontezza operativa, di efficienza e di economicita' mediante procedure che prevedono unicita' della sede decisionale, razionalizzazione delle strutture, coordinamento degli impieghi e semplificazione delle linee di volo; sostituisce ed integra il normale servizio commerciale nei casi in cui sussistano esigenze di certezza dei tempi degli spostamenti, di urgenza, di sicurezza e di alta rappresentanza. III) Trasporto di stato. Destinatari e criteri di concessione.
1. Il trasporto aereo di Stato e' disposto in favore:
a) del Capo dello Stato;
b) dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
c) del Presidente del Consiglio dei Ministri;
d) del Presidente della Corte costituzionale;
e) degli ex Presidenti della Repubblica.
2. I Ministri - eccezionalmente i Sottosegretari di Stato se delegati a rappresentare il Governo - e le delegazioni ufficiali di Organi costituzionali possono usufruire del trasporto aereo di Stato solo in presenza di comprovate ed inderogabili esigenze di trasferimento connesse all'esercizio delle funzioni istituzionali quando, in ambito nazionale, non siano disponibili voli di linea con esse compatibili e, in ambito internazionale, quando si riscontrano obbiettive difficolta' di prevedere tempi e durata dei lavori.
3. L'utilizzo degli aeromobili di Stato puo' essere altresi' disposto in favore di Capi di Stato, alte Autorita' estere ed esponenti di enti di grande rilevanza, anche internazionale, quando lo richiedano l'interesse nazionale e la cura dei rapporti internazionali. IV) Trasporto umanitario (sanitario d'urgenza, altre forme). Destinatari e criteri di concessione.
1. Il trasporto sanitario d'urgenza e' disposto in favore di cittadini italiani gravemente ammalati e/o traumatizzati, nei casi di imminente pericolo di vita, quando non siano trasportabili con altri mezzi e non esista in loco la possibilita' di assisterli adeguatamente; puo' essere effettuato trasporto sanitario d'urgenza anche quando debbano essere eseguiti interventi sanitari entri limiti di tempo determinati ed improrogabili, come nel caso dei trapianti di organi.
2. Altre forme di intervento possono riguardare cittadini italiani, dimoranti nel territorio della Repubblica o all'estero, quando sussistano condizioni di disagio grave connesse a situazioni di malattia o calamita' oppure altri soggetti qualora contingenti ragioni connesse al ruolo svolto dall'Italia nell'ambito delle organizzazioni internazionali e alla cura degli interessi nazionali, ne rendano opportuna la concessione. V) Funzioni di coordinamento.
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione alla rilevanza del livello istituzionale, alla molteplicita' degli interessi pubblici coinvolti e alla necessita' di raccordare i comportamenti di una pluralita' di pubbliche amministrazioni, costituisce il centro di riferimento nonche' la sede di coordinamento unitario del trasporto in parola.
2. Per le ragioni di cui al punto precedente, le richieste di fruizione degli aeromobili, ad eccezione di quelle relative al trasporto sanitario d'urgenza, sono rivolte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e inoltrate, per il tramite del segretario generale, alla firma del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, segretario del Consiglio dei Ministri.
3. Il segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri assume tutte le decisioni concernenti le problematiche gestionali, nel quadro degli indirizzi recati dalla presente direttiva. VI) Organizzazione e strutture.
1. Per la cura degli adempimenti connessi all'esercizio delle attivita' di cui alla presente direttiva, il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale dell'ufficio per i voli di Stato e umanitari di cui all'art. 27, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000.
2. L'ufficio per i voli di Stato e umanitari elabora le predisposizioni di ordine normativo, amministrativo, tecnico e finanziario necessarie per assicurare le condizioni di svolgimento del trasporto aereo di Stato in ogni circostanza di luogo e di tempo, fornisce gli elementi per la valutazione delle esigenze di trasporto, coordina continuativamente l'impiego degli aeromobili di Stato, programma e dirige le operazioni aeree in occasione di eventi nazionali di particolare rilevanza, cura la negoziazione di accordi, anche in campo internazionale, con amministrazioni e con enti aventi competenza in materia di traffico aereo al fine di assicurare la priorita' degli spostamenti degli aeromobili di Stato e propone l'attribuzione della qualifica di volo di Stato ad aeromobili, anche privati, impiegati per il conseguimento di finalita' istituzionali.
3. Il trasporto aereo di Stato e' effettuato:
a) in via primaria mediante le strutture e gli aeromobili militari dedicati, acquisiti e gestiti dalla Aeronautica Militare;
b) in via sussidiaria mediante aeromobili di Stato ed equiparati appartenenti a reparti militari e ad enti civili nonche', secondo apposite convenzioni, con i mezzi di compagnie private esercenti il trasporto aereo.
4. L'Aeronautica militare assicura, continuativamente nell'arco delle 24 ore, la disponibilita' immediata di un idoneo velivolo per l'effettuazione del trasporto sanitario d'urgenza. VII) Priorita'
1. Nell'ambito del trasporto aereo di Stato si considerano sempre prioritarie le esigenze del Capo dello Stato.
2. Le ulteriori valutazioni di priorita' sono effettuate, in relazione alla disponibilita' dei mezzi, sulla base della rilevanza degli impegni e del rango protocollare delle Autorita' richiedenti. VIII) Trattazione delle richieste.
1. Le richieste per ragioni di Stato e umanitarie, adeguatamente motivate, sono rivolte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ufficio voli di Stato e umanitari con almeno 48 ore di preavviso per esigenze di trasporto in ambito nazionale, mentre per i trasporti all'estero dovranno essere osservati i tempi di preavviso sottoelencati:
almeno tre giorni prima della prevista partenza, per i trasferimenti per i Paesi dell'Europa e per tutto il continente americano;
almeno quattro giorni prima della prevista partenza, per voli che interessino le aree balcaniche;
almeno sette giorni prima della prevista partenza, per voli verso i Paesi dell'Africa e dell'Australia;
almeno dieci giorni prima della prevista partenza, per tutti i Paesi asiatici (ad eccezione dell'India per la quale occorrono non meno di quindici giorni).
L'ufficio per i voli di Stato e umanitari comunichera' le eventuali variazioni di preavviso, in relazione a contingenti situazioni d'area.
2. Le richieste di trasporto sanitario d'urgenza, stante la necessita' di immediato riscontro, sono rivolte all'Aeronautica militare - che provvede direttamente alla loro trattazione - per il tramite delle rappresentanze diplomatiche e delle prefetture, secondo le procedure gia' in uso.
3. Le specifiche esigenze di sicurezza dovranno essere valutate caso per caso dagli organi alla stessa preposti i quali adotteranno le decisioni definitive in materia valutando anche la congruita' della spesa in relazione al tipo di trasporto e al grado di sicurezza richiesto.
Roma, 21 novembre 2000
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Amato
 
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