Gazzetta n. 69 del 23 marzo 2001 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 25 gennaio 2001
Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'autorita' istituzione della segreteria generale. (Deliberazione n. 61/01/CONS).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua riunione di consiglio del 24 gennaio 2001, in particolare nella prosecuzione del 25 gennaio 2001;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ed, in particolare, l'art. 1, comma 9, che definisce i regolamenti da adottare entro novanta giorni dall'insediamento dell'Autorita' stessa;
Vista la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998 con la quale sono stati approvati i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilita', il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita', pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 1998;
Visto in particolare, il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';
Vista la propria decisione del 16 maggio 2000 con la quale e' stato istituito il gruppo di lavoro per l'organizzazione, composto dai commissari prof. Silvio Traversa, dott.ssa Paola Maria Manacorda, dott. Antonio Pilati, ing. Mario Lari, coadiuvati dal direttore del Dipartimento risorse umane e finanziarie, con la finalita', tra l'altro, di proporre al consiglio gli aggiornamenti al predetto regolamento ritenuti opportuni in relazione alle esperienze maturate nella fase di sviluppo dell'Autorita';
Ritenuto di procedere, sulla base della proposta formulata dal sopra menzionato gruppo di lavoro, in relazione all'accresciuta complessita' delle attivita' istituzionali cosi' come rilevata dall'esperienza acquisita, alla istituzione della segreteria generale;
Udita la relazione del commissario prof. Silvio Traversa;
Delibera:
Art. 1.
Modifiche ed integrazioni al regolamento
concernente l'organizzazione ed
il funzionamento dell'Autorita'
1. Al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita' sono apportate le modifiche ed integrazioni di cui ai commi seguenti.
2. L'art. 8 e' cosi' sostituito:
"Art. 8 Segreteria generale
1. La segreteria generale e' diretta dal segretario generale il quale risponde al consiglio sul complessivo funzionamento della struttura dell'Autorita' ed e' direttamente responsabile del buon andamento dei servizi di cui all'art. 12, comma 2. La segreteria generale esercita le seguenti funzioni:
a) verifica la completezza formale degli atti, dei documenti, e delle proposte, formulate dalle unita' organizzative, da sottoporre agli organi dell'Autorita' nonche' la corrispondenza di queste ultime agli indirizzi da essa adottati;
b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Autorita' attribuite alla competenza dei servizi di cui all'art. 12, comma 2, e sovrintende all'attuazione di quelle attribuite alla competenza di altre strutture, anche ai fini della puntuale informazione degli organi collegiali;
c) cura, d'intesa con i coordinatori delle strutture competenti, la pianificazione dei procedimenti istruttori, in conformita' alle priorita' e agli indirizzi stabiliti dagli organi collegiali, ne effettua il costante monitoraggio ed informa periodicamente gli stessi sullo stato di avanzamento dei procedimenti;
d) cura la trasmissione degli affari e delle deliberazioni degli organi collegiali alle strutture competenti;
e) da' assistenza, salvo che non sia altrimenti disposto, alle riunioni degli organi collegiali dell'Autorita';
f) e' responsabile della redazione del processo verbale delle sedute degli organi collegiali;
g) provvede alla organizzazione e alla gestione delle informazioni ufficiali che riguardano l'attivita' dell'Autorita', compreso il bollettino ufficiale;
h) predispone, secondo gli indirizzi del consiglio, lo schema di relazione annuale da sottoporre all'approvazione dell'Autorita' per la presentazione al Governo a norma dell'art. 1, comma 6, lettera c), n. 12, della legge n. 249/1997.
2. L'incarico di segretario generale e' attribuito dal consiglio con le modalita' di cui all'art. 24.
3. Le funzioni di responsabile della segreteria del consiglio sono esercitate direttamente dal segretario generale il quale puo' farsi coadiuvare, con assenso del consiglio, da un funzionario della segreteria. Nell'ambito della segreteria generale le funzioni di responsabile della commissione per le infrastrutture e le reti e quelle di responsabile della commissione per i servizi e i prodotti possono essere esercitate, rispettivamente, da due dirigenti, nominati dal consiglio con le modalita' di cui all'art. 24".
3. L'art. 13, al comma 1, e' cosi' modificato:
"1. Il coordinamento tra i Dipartimenti e' assicurato da un comitato composto dai rispettivi direttori, presieduto da uno di essi, indicato dal consiglio".
4. L'art. 13, al comma 2, e' cosi' modificato:
"2. Il coordinamento tra i servizi di cui all'art. 12, comma 4, e' assicurato da un comitato composto dai rispettivi direttori, presieduto da uno di essi, indicato dal consiglio".
5. L'art. 14, al comma 3, e' cosi' modificato:
"3. La funzione di coordinamento implica la facolta' di riferire direttamente agli organi collegiali, previa comunicazione al segretario generale".
6. L'art. 19, al comma 2, lettera a), e' cosi' modificato:
"a) predispone, previa consultazione dei coordinatori di cui all'art. 13, i piani di allocazione delle risorse umane e finanziarie, nonche' gli schemi di bilancio preventivo e di rendiconto della gestione finanziaria; provvede alla tenuta della contabilita' generale dell'Autorita';".
7. Conseguentemente, nel regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita' le parole "Segreteria degli organi collegiali" e "Segretario degli organi collegiali" vengono sostituite da "Segreteria generale" e "Segretario generale".
 
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Le modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento, di cui alla presente delibera, entrano in vigore dalla data di entrata in servizio del segretario generale.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita'.
Napoli, 25 gennaio 2001
Il presidente: Cheli
 
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