Gazzetta n. 70 del 24 marzo 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 16 febbraio 2001
Recepimento della direttiva 2000/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2000 che modifica la direttiva 74/60/CEE del Consiglio relativa alle finiture interne dei veicoli a motore (parti interne dell'abitacolo diverse dai retrovisori interni, disposizione degli organi di comando, tetto o tetto apribile, schienale e parte posteriore dei sedili).

Il Ministro dei Trasporti e della navigazione

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, che costituisce l'ultimo testo consolidato della direttiva 70/156/CEE, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 13 maggio 1999, di recepimento della direttiva 98/91/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1974, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974, di attuazione della direttiva 74/60/CEE relativa alle finiture interne dei veicoli a motore (parti interne dell'abitacolo diverse dal o dai retrovisori interni, disposizioni degli organi di comando, tetto, anche se apribile, schienale e parte posteriore dei sedili);
Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 345 del 12 dicembre 1978, di attuazione della direttiva 78/632/CEE, con il quale sono state modificate ed integrate le disposizioni del predetto decreto ministeriale 5 agosto 1974 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 29 marzo 1983, con il quale e' stato sostituito il secondo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 15 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 345 del 12 dicembre 1978;
Vista la direttiva 2000/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 87 dell'8 aprile 2000, che modifica la direttiva 74/60/CEE del Consiglio, relativa alle finiture interne dei veicoli a motore (parti interne dell'abitacolo diverse dai retrovisori interni, disposizione degli organi di comando, tetto o tetto apribile, schienale e parte posteriore dei sedili);

Adotta

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il titolo del decreto ministeriale 5 agosto 1974, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974, di recepimento della direttiva 74/60/CEE, come da ultimo modificato dal presente decreto, e' sostituito dal seguente: "Norme relative alle finiture interne dei veicoli a motore".
 
Art. 2.

1. Ai fini del presente decreto, per "veicolo" si intendono i veicoli di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 8 maggio 1995 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995.
 
Art. 3.

1. Non e' consentito rifiutare l'omologazione CE ne' l'omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti le finiture interne, se queste sono conformi alle prescrizioni di cui all'allegato al citato decreto ministeriale 5 agosto 1974 come modificato da decreto ministeriale 15 ottobre 1978 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1978 e dal decreto ministeriale 28 dicembre 1982 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 29 marzo 1983.
2. Non e' consentito rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita, l'immissione in circolazione o l'uso di un veicolo per motivi concernenti le finiture interne, se questi sono conformi alle prescrizioni di cui all'allegato al citato decreto ministeriale 5 agosto 1974 come modificato dal citato decreto ministeriale 15 ottobre 1978 e dal citato decreto ministeriale 28 dicembre 1982.
 
Art. 4.

1. A decorrere dalle date contenute nell'art. 5, le prescrizioni del presente decreto, e dell'allegato allo stesso, sostituiscono le prescrizioni del citato decreto ministeriale 5 agosto 1974, del citato decreto ministeriale 15 ottobre 1978 e del citato decreto ministeriale 28 dicembre 1982.
 
Art. 5.

1. A decorrere dall'8 aprile 2001 non e' consentito, per motivi riguardanti le finiture interne dei veicoli a motore:
- rifiutare, per un tipo di veicolo a motore, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale, oppure
- rifiutare l'immatricolazione, vietare la vendita o l'immissione in circolazione di un veicolo, se tali veicoli sono conformi alle prescrizioni del presente decreto.
2. A decorrere dall'8 aprile 2002 non e' consentito rilasciare l'omologazione CE di un nuovo tipo di veicolo, per motivi riguardanti le finiture interne dei veicoli a motore, qualora non siano osservate le prescrizioni del presente decreto.
3. A decorrere dall'8 aprile 2003:
- non sono considerati validi i certificati di conformita' che accompagnano i veicoli nuovi a norma dell'art. 7, comma 1, del citato decreto ministeriale 8 maggio 1995, e
- non e' consentita l'immatricolazione, la vendita o l'immissione in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati da un certificato di conformita', a meno che non venga invocato l'art. 8, com- ma 2, del citato decreto ministeriale 8 maggio 1995, per motivi relativi alle finiture interne dei veicoli a motore, se tali veicoli sono muniti di finestrini, tetti apribili e pareti divisorie interne a comando elettrico e se non sono rispettate le prescrizioni del presente decreto.
4. Il presente decreto non invalida le omologazioni dei tipi di veicoli privi di finestrini, tetti apribili e pareti divisorie interne a comando elettrico, rilasciate anteriormente a norma del citato decreto ministeriale 5 agosto 1974 o a norma del citato decreto ministeriale 15 ottobre 1978 come modificato dal citato decreto ministeriale 28 dicembre 1982, e non vieta l'estensione delle medesime omologazioni in base al decreto ministeriale a norma del quale sono state originariamente rilasciate.
 
Art. 6.

1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2001

Il Ministro: Bersani
 
Allegato
----> Vedere Allegato <----
 
Allegato I
----> Vedere Allegato <----
 
Allegato II
----> Vedere Allegato <----
 
Allegato III
----> Vedere Allegato <----
 
Allegato IV
----> Vedere Allegato <----
 
Allegato V
----> Vedere Allegato <----
 
Allegato VI
----> Vedere Allegato <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone