IL REGGENTE del servizio politiche del lavoro di Potenza
Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le societa' cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalita' giuridica; Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'Autorita' amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre la scioglimento di cui trattasi; Atteso che l'autorita' amministrativa di vigilanza per le societa' cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora Direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma dell'art. 2544 del codice civile; Vista la circolare n. 42/1997 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione degli affari generali e del personale - Divisione I; Riconosciuta la propria competenza; Viste la legge del 17 luglio 1975, n. 400 e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Decreta lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile delle seguenti societa' cooperative: 1) Proteo societa' cooperativa edilizia a r.l. con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Bianca Perri Pedio, in data 5 ottobre 1979, registro societa' n. 1652 del tribunale di Potenza, BUSC n. 1278; 2) Prometeo societa' cooperativa a r.l. con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Bianca Perri Pedio, in data 23 ottobre 1979, registro societa' n. 1664 del tribunale di Potenza, BUSC n. 1279. Potenza, 14 febbraio 2001 Il reggente: Montanarella |