Gazzetta n. 70 del 24 marzo 2001 (vai al sommario)
REGIONE TOSCANA
COMUNICATO
Autorizzazione alla societa' Panna S.p.a. a confezionare e vendere l'acqua minerale "Panna" in contenitori di PET "Cleartuf P76".

Con decreto dirigenziale n. 906 del 21 febbraio 2001 la societa' Panna S.p.a., avente sede legale in Milano, via Castelvetro n. 17/23, stabilimento di produzione in localita' Panna, nel comune di Scarperia (Firenze), codice fiscale n. 00465850485, partita IVA n. 12518710152, e' stata autorizzata per un periodo di trentasei mesi dalla data di notifica dell'atto sopracitato a:
1) confezionare e vendere l'acqua minerale naturale "Panna" in contenitori di PET "Cleartuf P76" a partire da preforme e/o bottiglie prodotte da:
a) Schmalbach-Lubeca Italia S.r.l. - Stabilimento in Ascoli Piceno, via Piceno Aprutina, 45;
b) San Pellegrino S.p.a. - Stabilimenti di Valdisotto (Sondrio), via Nazionale, 2; San Giorgio in Bosco (Padova), via Valsugana, 5; Garessio (Cuneo), via O. Rovere, 41; Recoaro Terme (Vicenza), via Roma, 86;
2) a confezionare e vendere l'acqua minerale "Panna" in contenitori di PET "Dow Lighter C88" a partire da preforme prodotte dalla Schmalbach-Lubeca Italia S.r.l., stabilimento in Ascoli Piceno, via Piceno Aprutina, 45;
Durante il periodo di validita' dell'autorizzazione, la societa' Panna S.p.a. e' tenuta a presentare, con frequenza quadrimestrale, i certificati delle analisi effettuate sulle bottiglie prodotte a partire dalle preforme. Le analisi sono eseguite per la determinazione dei successivi punti A) e B) ed i certificati di analisi devono contenere il giudizio di conformita' dei campioni alle norme vigenti:
A) migrazione globale e migrazione dei coloranti eseguita su numero uno contenitore vuoto, tenuto a contatto con acqua distillata per dieci giorni a quaranta gradi centigradi;
B) migrazione dei coloranti e di sostanze provenienti dal contenitore (in particolare glicol etilenico libero, dimetiltereftalato, acetaldeide, acido tereftalico) eseguita per via gascromatografica su numero uno contenitore vuoto, tenuto a contatto per dieci giorni a quaranta gradi centigradi con una miscela di acqua minerale piatta ed addizionata di anidride carbonica.
I rilevamenti analitici di cui sopra saranno fatti eseguire, su richiesta ed a spese della societa' richiedente, ai laboratori degli Istituti universitari della Toscana o dei dipartimenti provinciali A.R.P.A.T. o ad altri laboratori di cui al D.C.G. 7 novembre 1939; i campioni dovranno essere prelevati quadrimestralmente dal personale dell'azienda U.S.L. competente per il territorio o dal personale del laboratorio incaricato delle analisi, che redigera' apposito verbale, secondo le disposizioni delle leggi vigenti, indicando, eventualmente, le motivazioni che hanno causato il mancato prelievo di alcuni campioni.
La suddetta autorizzazione potra' essere revocata o sospesa qualora non siano ottemperate le prescrizioni ivi contenute.
 
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