Gazzetta n. 70 del 24 marzo 2001 (vai al sommario)
ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al secondo biennio economico 2000 - 2001 del personale del comparto scuola.

A seguito del parere favorevole espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 20 febbraio 2001, sul testo dell'ipotesi di accordo relativa al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto scuola, stipulata in data 15 febbraio 2001, nonche' della certificazione della Corte dei conti, in data 9 marzo 2001, sull'attendibilita' dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 15 marzo 2001, alle ore 12,30, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:
l'Aran rappresentata dall'avv. Guido Fantoni, presidente facente funzioni;
i rappresentanti delle seguenti confederazioni sindacali: CGIL, CISL, UIL, CONFSAL;
i rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali: CGIL SNS, CISL scuola, UIL scuola, CONFSAL/SNALS, GILDA-UNAMS.
Al termine dell'incontro le parti hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro per il secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto scuola.
Art. 1.
Durata e decorrenza del contratto biennale
Il presente contratto di II biennio si riferisce al periodo 1o gennaio 2000-31 dicembre 2001.
 
Art. 2.
Sistema di relazioni sindacali a livello regionale
1. La contrattazione collettiva su materie attualmente di competenza dei livelli nazionali o provinciali dell'amministrazione scolastica si svolge comunque al livello regionale contestualmente con l'attribuzione delle stesse materie al predetto livello regionale.
2. Del pari, le forme di partecipazione sindacale di cui all'art. 3, comma 2, del C.C.N.L. 26 maggio 1999, si svolgono al livello istituzionale competente per materia.
 
Art. 3.
Relazioni sindacali a livello d'istituto
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, commi 2, 3 e 5, del C.C.N.L. 26 maggio 1999, le seguenti materie costituiscono oggetto di contrattazione integrativa a livello d'istituto, ferme restando quelle oggetto di informazione:
a) modalita' di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa (P.O.F.);
b) utilizzazione dei servizi sociali;
c) modalita' e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonche' dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;
d) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unita' didattica; ritorni pomeridiani;
f) modalita' relative alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale ATA, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale, nonche' i criteri per l'individuazione del personale ATA da utilizzare nelle attivita' retribuite con il fondo d'istituto.
2. Costituiscono, inoltre, oggetto di contrattazione integrativa, fermo restando quanto previsto al comma 6 del citato art. 6 del C.C.N.L. 26 maggio 1999 ed in riferimento al piano dell'offerta formativa, le seguenti materie:
a) criteri generali per l'impiego delle risorse, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 del C.C.N.L. 26 maggio 1999, del fondo in relazione alle diverse professionalita', ai vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nella stessa istituzione scolastica ed alle tipologie di attivita';
b) la misura dei compensi al personale docente ed educativo per le attivita' di flessibilita' didattica di cui all'art. 31, comma 1, del contratto collettivo nazionale integrativo, sottoscritto in data 31 agosto 1999, per le attivita' complementari di educazione fisica di cui all'art. 32 dello stesso C.C.N.L., nonche' per quelle di cui al citato art. 43 del C.C.N.L. 26 maggio 1999;
c) la misura dei compensi al personale ATA per le attivita' di cui al citato art. 43 del C.C.N.L. 26 maggio 1999, nonche' per le funzioni miste derivanti da convenzioni e intese con gli enti locali;
d) la misura dei compensi da corrispondere al personale docente ed educativo - non piu' di due unita' - della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi in modo continuativo, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del C.C.N.L. 26 maggio 1999, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, fermo restando quanto previsto dall'art. 28, comma 6, del medesimo C.C.N.L.
3. Al comma 4 del citato art. 6 del C.C.N.L. 26 maggio 1999, relativo alle materie oggetto di informazione successiva, e' aggiunta la seguente lettera c):
"c) verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse".
4. All'art. 6, comma 4, ultimo capoverso, del C.C.N.L. 26 maggio 1999 sono soppresse le parole "da concordare tra le parti".
 
Art. 4. Soggetti della contrattazione integrativa a livello di istituzione
scolastica
1. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica sono:
la R.S.U.;
i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L. 26 maggio 1999.
 
Art. 5.
Aumenti della retribuzione base
1. Gli stipendi tabellari, previsti dall'art. 40 del C.C.N.L. 26 maggio 1999, sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilita', indicate nell'allegata tabella A, alle scadenze ivi previste.
2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite nella tabella B.
3. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola materna ed elementare.
4. Al personale transitato dagli enti locali allo Stato l'incremento stipendiale corrispondente alla posizione economica riconosciuta verra' rideterminato a seguito del futuro inquadramento.
 
Art. 6.
Effetti dei nuovi stipendi
1. Gli incrementi stipendiali di cui all'art. 5, hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilita', sui compensi per le attivita' aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'equo indennizzo e sull'assegno alimentare.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 5, sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
 
Art. 7.
Retribuzione professionale docenti
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del C.C.N.I. 31 agosto 1999, che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo; nella tabella C e' riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1, e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, e' corrisposta per dodici mensilita' con le modalita' stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31 agosto 1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera d), del C.C.N.L. 26 maggio 1999, ed agli articoli 24 e 25 del C.C.N.L. 4 agosto 1995.
 
Art. 8.
Direttori dei servizi generali ed amministrativi
1. A decorrere dal 1o settembre 2000, in aggiunta allo stipendio iniziale del profilo di provenienza, ai direttori dei servizi generali ed amministrativi, inquadrati in tale profilo ai sensi dell'art. 34 del C.C.N.L. 26 maggio 1999, e' attribuito un incremento retributivo pari al 70% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo.
2. In aggiunta all'importo definito ai sensi del comma 1, all'atto dell'inquadramento, e' riconosciuta una retribuzione di anzianita' pari alla differenza tra la posizione stipendiale in godimento, comprensiva dell'eventuale assegno ad personam nonche' del rateo di anzianita' in corso di maturazione, e lo stipendio iniziale del profilo di provenienza.
3. La retribuzione determinata ai sensi dei commi 1 e 2, viene utilizzata, con il criterio della temporizzazione, al fine della collocazione di ciascun dipendente all'interno delle posizioni economiche del profilo di direttore amministrativo delle accademie e conservatori.
4. L'indennita' integrativa speciale e la progressione stipendiale riconosciuta ai sensi del comma 3, competono per intero.
 
Art. 9.
Qualifiche del personale ATA
1. I profili professionali del personale ATA, in attesa di un loro riassetto complessivo con l'obiettivo del costante adeguamento alle esigenze della scuola dell'autonomia, sono modificati come previsto nell'allegata tabella D.
 
Art. 10.
Finanziamento funzioni aggiuntive del personale ATA
1. Per garantire l'erogazione dei compensi per funzioni aggiuntive a seguito del trasferimento del personale ATA transitato dagli enti locali allo Stato, in attuazione dell'art. 8 della legge n. 124/1999, la dotazione prevista dall'art. 42, comma 4, 4o alinea, del C.C.N.L. 26 maggio 1999 e' incrementata dalle risorse di cui all'art. 50, comma 3, della legge n. 388/2000 (50 miliardi), nonche' delle risorse derivanti dal recupero dei trasferimenti agli enti locali e che allo stato risultano quantificate in 35 miliardi.
2. In sede di contrattazione integrativa provinciale l'erogazione dei fondi alle singole scuole sara' effettuata in base ai criteri seguenti, elencati in via prioritaria:
a) assicurare a tutte le scuole gli stessi livelli quantitativi delle funzioni aggiuntive gia' assegnate per il 2000;
b) riequilibrare la distribuzione fra le scuole, con particolare riferimento alle esigenze delle scuole materne ed elementari.
3. La distribuzione dei fondi alle singole province verra' direttamente effettuata in base ai criteri definiti nella intesa sottoscritta il 12 febbraio 2001 tra il ministero della pubblica istruzione e le OO.SS. della scuola.
 
Art. 11.
Congedi parentali
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternita' contenute nella legge n. 1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n. 903/1977 e n. 53/2000.
2. Nel presente articolo tutti i richiami alle disposizioni della legge n. 1204/1971 e della legge n. 903/1977, si intendono riferiti al testo degli articoli di tali leggi risultante dalle modificazioni, integrazioni e sostituzioni introdotte dalla legge n. 53/2000.
3. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge n. 1204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 6-bis della legge n. 903/1977, spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonche' le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a quindici giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina di cui all'art. 23 del C.C.N.L. 4 agosto 1995.
4. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessita' di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facolta' di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all'art. 10 della legge n. 1204/1971.
5. Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 7, comma 1, lettera a), della legge n. 1204/1971 e successive modificazioni e integrazioni, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianita' di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennita' per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
6. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 3, e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 7, comma 4, della legge n. 1204/1971 e successive modificazioni e integrazioni, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di eta' del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalita' indicate nello stesso comma 3.
7. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 5 e 6, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalita' di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
8. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 1204/1971 e successive modificazioni e integrazioni, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda puo' essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purche' sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.
9. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 8, la domanda puo' essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
10. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'art. 10 della legge n. 1204/1971 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 10, possono essere utilizzate anche dal padre.
11. Sono fatte salve le eventuali disposizioni piu' favorevoli contenute in norme legislative o contrattuali.
 
Art. 12.
Formazione in servizio
1. Alla formazione in servizio, che costituisce uno strumento fondamentale per la crescita del personale e per l'innalzamento del livello qualitativo del sistema scolastico sono destinate le risorse previste dall'accordo sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997, nella misura dell'1% del monte salari.
2. Nella sequenza contrattuale di cui all'art. 19, saranno definiti criteri e modalita' per la fruizione dei congedi per la formazione di cui all'art. 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
 
Art. 13.
Diritto di assemblea
1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati con la parte datoriale pubblica per dieci ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee che riguardano la generalita' dei dipendenti o gruppi di essi possono essere indette con specifico ordine del giorno:
a) singolarmente o congiuntamente da una o piu' organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del C.C.N.Q., del 9 agosto 2000, sulle prerogative sindacali;
b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalita' dell'art. 8, comma 1, dell' accordo quadro sulla elezione delle R.S.U. del 7 agosto 1998;
c) dalla R.S.U. congiuntamente con una o piu' organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del C.C.N.Q., del 9 agosto 2000, sulle prerogative sindacali.
3. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo restano ferme la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del C.C.N.Q. 7 agosto 1998 sulle modalita' di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonche' delle altre prerogative sindacali e la disciplina prevista dall'art. 13 del C.C.N.L. 4 agosto 1995, per quanto non modificato ed integrato dal presente articolo.
 
Art. 14.
Finanziamento del fondo d'istituto
1. In aggiunta alle quote gia' definite nel contratto collettivo integrativo del 31 agosto 1999, confluiscono, con decorrenza 1o gennaio 2001 nel fondo d'istituto le seguenti ulteriori voci di finanziamento:
a) le risorse non spese previste dall'art. 42, comma 4, 2o alinea, del C.C.N.L. 26 maggio 1999, per gli anni 1999 e 2000. Tali importi potranno essere utilizzati una sola volta per l'anno 2001 poiche' costituiscono economie riferite ad anni precedenti;
b) le risorse non spese di cui alla lettera a) riferite all'anno 2001;
c) lire 300 miliardi al lordo degli oneri riflessi quale quota parte dei 1.260 miliardi non spesi per effetto della mancata applicazione dell'art. 29 del C.C.N.L. 26 maggio 1999;
d) un importo corrispondente a L. 15.300 mensili per tredici mensilita' (al netto degli oneri riflessi) calcolato sul personale ATA in servizio alla data di entrata in vigore del presente C.C.N.L. Tale importo corrisponde allo 0,4% del monte salari 1999 da dedicare alla contrattazione integrativa nonche' alla quota parte di incremento che deriva dall'applicazione dei tassi di inflazione programmati sulla parte della retribuzione diversa dalle posizioni stipendiali e dall'indennita' integrativa speciale;
2. Per gli anni successivi al 2001 il fondo potra' essere alimentato - salvo diversa previsione della contrattazione collettiva nazionale - dalle somme di cui all'art. 50, comma 3, della legge n. 388/2000 nella parte in cui si autorizza la costituzione di un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione nell'importo di lire 400 miliardi per l'anno 2002 e di 600 miliardi a decorrere dall'anno 2003.
3. La distribuzione delle risorse di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), del presente articolo, tra le singole istituzioni scolastiche ed educative dovra' avvenire in proporzione alla dotazione organica rispettiva, per le finalizzazioni di cui all'art. 15. Le risorse cosi' distribuite si aggiungono al fondo costituito ai sensi dell'art. 26 del C.C.N.I. 31 agosto 1999.
4. Le risorse residue anche gia' iscritte nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il miglioramento dell'offerta formativa sono riutilizzabili nell'esercizio successivo.
 
Art. 15.
Finalizzazione delle somme da destinarsi al fondo di istituto
1. Le somme di cui all'art. 14, comma 1, lettera c), saranno impegnate nelle istituzioni scolastiche per riconoscere l'impegno professionale dei docenti, realizzabile come disponibilita' ad un ulteriore impegno didattico rispetto a quello normalmente dovuto in riferimento a quanto previsto nelle lettere a), b), f), dell'art. 30 del C.C.N.I. 31 agosto 1999.
2. Le somme di cui all'art. 14, comma 1, lettera d), e le risorse degli anni 1999 e 2000 destinate alle finalita' di cui all'art. 36 del C.C.N.L. 26 maggio 1999 e non utilizzate - che nelle singole scuole si aggiungono alle somme deliberate a favore del personale ATA - sono finalizzate alle attivita' indicate dall'art. 30, comma 3, lettera d), del C.C.N.I. 31 agosto 1999.
3. Le somme di cui all'art. 14, comma 1, lettere a) e b), sono finalizzate a retribuire l'impegno dei docenti per l'attuazione delle forme di flessibilita' organizzativa e didattica di cui all'art. 31, comma 1, del C.C.N.I. 31 agosto 1999.
4. Le somme assegnate agli istituti in base all'art. 14 del presente accordo e non utilizzate nell'anno finanziario e in quello successivo, saranno ridistribuite ed assegnate ad altri istituti della regione secondo criteri definiti con contrattazione integrativa da svolgere a livello di ufficio scolastico regionale.
 
Art. 16.
Attuazione dell'art. 15, commi 7 e 8, del C.C.N.L. 26 maggio 1999
1. In considerazione della necessita' di tener conto del completamento della riforma dell'amministrazione periferica, in sede di prossimo rinnovo del C.C.N.L., si procedera' alla definizione del rapporto di lavoro per il personale che operera' su nuove figure professionali o nei servizi di consulenza e supporto, in attuazione dell'art. 15, commi 7 e 8 del C.C.N.L. 26 maggio 1999. In previsione di tale scadenza sara' costituita presso il Ministero della pubblica istruzione un'apposita commissione, composta da rappresentanti dello stesso Ministero, delle organizzazioni sindacali firmatarie e da esperti, con il compito di elaborare entro il 30 settembre una griglia di ipotesi, coerenti con le nuove figure professionali e con le funzioni dei servizi di consulenza e di supporto alle istituzioni scolastiche, relativamente alle professionalita' e competenze richieste per le nuove funzioni e ai titoli e ai crediti di accesso.
2. Nell'attuale fase transitoria il rapporto di lavoro del personale della scuola che svolge funzioni diverse da quella di titolarita', con comando o utilizzo, e' comunque definito, nei vari aspetti, con contrattazione collettiva nazionale.
 
Art. 17.
Personale con contratto a tempo determinato
1. Le disposizioni di cui all'art. 26 del C.C.N.L. 4 agosto 1995 in materia di infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio, in quanto dirette alla generalita' del personale della scuola, si applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei limiti di durata della nomina.
 
Art. 18.
Sequenze contrattuali
1. Le parti concordano sull'esigenza di aprire una trattativa su tutte le questioni non ancora definite relativamente all'attuazione del C.C.N.L. 26 maggio 1999, al fine di concluderla entro il 30 giugno 2001, quali:
arbitrato e conciliazione;
congedi per motivi di studio;
banca delle ore;
contrattualizzazione degli istituti del rapporto di lavoro;
telelavoro;
lavoro temporaneo;
testo coordinato dei C.C.N.L. 1994-1997 e 1998-2001.
2. Relativamente alle materie inerenti il personale delle accademie e dei conservatori, si aprira' un'apposita sequenza contrattuale da concludere il 3 marzo 2001.
3. In particolare, nella sequenza contrattuale di cui al precedente comma 1, saranno:
a) verificati gli elementi di corrispondenza tra gli attuali profili professionali, il loro arricchimento interno ed il modello organizzativo dei servizi amministrativi, tecnici, ausiliari derivanti dall'autonomia;
b) definiti nell'ambito delle risorse gia' disponibili, anche mediante il riutilizzo del salario accessorio, specifici interventi con l'obiettivo di sostenere e valorizzare la qualita' e l'efficacia dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari, in relazione anche a quanto previsto dagli articoli 47 e 48 del C.C.N.I. 31 agosto 1999.
4. In sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa saranno definiti requisiti, modalita' e criteri di erogazione di compensi per trattamento accessorio da corrispondere al personale docente, educativo e ATA in servizio presso CEDE, BDP, IRRSAE o nei distretti scolastici o comandato nell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, nonche' al personale con incarico di supervisione nelle attivita' di tirocinio. A tal fine e' accantonata una somma non superiore a lire 4 miliardi, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 27, comma 6, lettera B, lettera a) del C.C.N.I. 31 agosto 1999.
 
Art. 19.
Norma finale
1. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme del C.C.N.L. 26 maggio 1999.
 
Tabella A
----> Vedere Tabella <----
 
Tabella B
----> Vedere Tabella <----
 
Tabella C
----> Vedere Tabella <----
 
Tabella D

PROFILI ATA MODIFICATI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 5, DEL C.C.N.L.
26 MAGGIO 1999

A/2: Profilo: Collaboratore scolastico.
Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilita' connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attivita' caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico; di pulizia e di carattere materiale inerenti l'uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.
In particolare svolge le seguenti mansioni:
sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle officine e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;
concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche ivi comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione;
sorveglianza, anche notturna, con servizio di portineria, degli ingressi delle istituzioni scolastiche ed educative con apertura e chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle attivita' scolastiche e delle altre connesse al funzionamento della scuola, limitatamente ai periodi di presenza di alunni, semiconvittori e convittori;
svolgimento delle mansioni di custode con concessione gratuita di idonei locali abitativi;
pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze, anche con l'ausilio di mezzi meccanici;
riassetto e pulizia delle camerate dei convittori:
compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili, nonche', nelle istituzioni convittuali, il trasporto dei generi alimentari e lo svolgimento di tutte le attivita' connesse con i servizi di mensa e cucina;
lavaggio delle stoviglie nelle istituzioni scolastiche in cui le esercitazioni comportino l'uso della cucina e della sala bar;
servizi esterni inerenti la qualifica;
ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse.
In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche all'integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento.
Vanno comunque garantite, anche attraverso particolari forme di organizzazione del lavoro e l'impiego di funzioni aggiuntive o l'erogazione di specifici compensi, le attivita' di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attivita' di cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini e bambine della scuola materna nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti concordano sull'opportunita' che in sede di prossimo rinnovo contrattuale per il quadriennio 2002-2005 si proceda per i direttori dei servizi generali ed amministrativi ad un pieno recupero del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del responsabile amministrativo e quella del direttore amministrativo.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti dichiarano che la locuzione "contrattazione integrativa provinciale" riportata alla prima riga del comma 2 dell'art. 10 del presente C.C.N.L. deve intendersi, ai sensi del C.C.N.L. 26 maggio 1999 del comparto scuola, come "contrattazione decentrata provinciale".
 
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