Gazzetta n. 70 del 24 marzo 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE FINANZE |
DECRETO 19 marzo 2001 |
Variazione dell'importo della riduzione dell'accisa sul gasolio per uso autotrazione di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 265 del 2000. |
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IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto e della pesca, il quale dispone che l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e dai soggetti indicati nel comma 2 del medesimo articolo e' ridotta di L. 100.000 per mille litri di prodotto; Visto l'art. 1, comma 4, del suindicato decretolegge n. 265 del 2000 il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' stabilita la variazione dell'importo della riduzione di cui al comma 1, in modo da compensare l'aumento del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, purche' lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del quadrimestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di settembre 2000, superi mediamente il 10 per cento in piu' o in meno dell'ammontare di tale riduzione; Visto il medesimo art. 1, comma 4, del decretolegge n. 265 del 2000 il quale dispone che con il suindicato decreto interministeriale sono altresi' stabilite le modalita' per la regolazione contabile dei crediti di imposta; Viste le rilevazioni effettuate settimanalmente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione nel periodo dal 4 settembre 2000 al 18 dicembre 2000 e la rilevazione di tale prezzo effettuata dal medesimo ministero l'8 gennaio 2001; Considerato che, secondo il calendario fissato dalla Commissione dell'Unione europea non sono state effettuate rilevazioni settimanali dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel periodo dal 19 dicembre 2000 al 7 gennaio 2001 e che, pertanto, si rende necessario rilevare il prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione nelle ultime due settimane del suddetto quadrimestre ricorrendo ad un metodo di calcolo che ripartisca uniformemente, nel periodo suindicato, l'incidenza della variazione di prezzo determinato, in tal modo, in L. 1.817.000 per mille litri al 25 dicembre 2000 e in L. 1.795.000 per mille litri al 31 dicembre 2000; Vista la comunicazione n. 14151 del 7 marzo 2001 dell'ufficio legislativo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente il metodo di calcolo adottato per rilevare il prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione; Considerato che, dalle rilevazioni settimanali cosi' ottenute, deriva nel quadrimestre considerato uno scostamento medio del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione pari a L. 71.000 per mille litri e che tale scostamento supera mediamente il 10 per cento in piu' dell'ammontare della riduzione di accisa sopra menzionata; Decreta: Art. 1. Rideterminazione della riduzione dell'aliquota
L'aumento dell'importo della riduzione di accisa di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343, previsto dal comma 4 del medesimo articolo, e' stabilito, per il periodo che va dal 10 settembre 2000 al 31 dicembre 2000, in L. 71.000 per mille litri di gasolio; conseguentemente l'importo della riduzione dell'aliquota di accisa, di cui al medesimo art. 1, comma 1, e' fissata in L. 171.000 per mille litri di gasolio. |
| Art. 2. Regolazione contabile
1. I soggetti destinatari del beneficio previsto dall'articolo 1 del decreto-legge indicato al precedente articolo, nella dichiarazione di cui all'art. 2, comma 1, del medesimo decreto-legge indicano se il predetto beneficio sara' fruito mediante la compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero mediante rimborso della relativa somma. 2. In relazione alla possibilita' che il beneficio di cui al precedente art. 1, sia fruito dai destinatari mediante la compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la dotazione del fondo istituito presso il Ministero dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343, al netto dell'eventuale quota occorrente per il rimborso ai soggetti che non esercitano la predetta compensazione, deve affluire alla contabilita' speciale n. 1778, denominata "Fondi di bilancio", istituita dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189, per procedere alla regolazione contabile delle compensazioni effettuate dai soggetti medesimi. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 marzo 2001 Il Ministro delle finanze Del Turco
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visco
Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2001 Registro n. 1 Finanze, foglio n. 349 |
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