Gazzetta n. 70 del 24 marzo 2001 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 gennaio 2001, n. 5
Testo del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2001), coordinato con la legge di conversione 20 marzo 2001, n. 66 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 3), recante: "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1. Differimento di termini per la prosecuzione della radiodiffusione
televisiva in ambito locale e della radiodiffusione sonora.

1. Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale su frequenze terrestri in tecnica analogica, che costituiscono titolo preferenziale per l'esercizio della radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale, e' differito al 15 marzo 2001. I soggetti, non esercenti all'atto della domanda, che ottengono la concessione possono acquisire impianti di diffusione e connessi collegamenti legittimamente eserciti alla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti in possesso dei requisiti previsti dai commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9 dell'articolo 6 del regolamento approvato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione n. 78 del 1o dicembre 1998, che non ottengono la concessione, possono proseguire l'esercizio della radiodiffusione, con i diritti e gli obblighi del concessionario, fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, da adottarsi non oltre il 31 dicembre 2002. Fino all'attuazione del predetto piano, sono consentiti i trasferimenti di impianti o rami di azienda tra emittenti televisive locali private e tra queste e i concessionari televisivi nazionali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano raggiunto la copertura del settantacinque per cento del territorio nazionale. (( Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale e' differito il termine di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5. ))
2. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adotta, entro il 31 dicembre 2001 e con le procedure di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per radiodiffusione sonora in tecnica digitale e, successivamente all'effettiva introduzione di tale sistema e allo sviluppo del relativo mercato, il piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica analogica di cui alla predetta legge. Fino all'adozione (( del predetto piano di assegnazione delle frequenze in tecnica analogica, )) di tale piano, i soggetti legittimamente operanti possono proseguire nell'esercizio dell'attivita' con gli obblighi e i diritti del concessionario. (( 2-bis. La prosecuzione nell'esercizio da parte dei soggetti di cui al comma 2 e' subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti alla data del 30 settembre 2001: )) (( a) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale, la natura giuridica di societa' di persone o di capitali o di societa' cooperativa che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale; )) (( b) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale a carattere commerciale, la natura giuridica di societa' di capitali che impieghi almeno quindici dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale; )) (( c) se emittente di radiodiffusione sonora a carattere comunitario, la natura giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro. )) (( 2-ter. I legali rappresentanti e gli amministratori dell'impresa non devono avere riportato condanne irrevocabili a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. Ai fini delle verifiche di cui al comma 2-bis ed al presente comma, le emittenti interessate inoltrano al Ministero delle comunicazioni entro il 30 settembre 2001 le dichiarazioni e la documentazione necessarie, secondo modalita' definite dallo stesso Ministero entro il 30 giugno 2001. )) (( 2-quater. Le imprese di radiodiffusione sonora in ambito locale possono irradiare il segnale fino ad un massimo di quattro regioni al nord ovvero cinque regioni al centro e al sud, purche' le stesse siano limitrofe e la popolazione complessivamente servita non superi i quindici milioni di abitanti. Le imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto superino i predetti limiti sono tenute ad adeguarsi ai limiti stessi entro sei mesi. In caso di inottemperanza, il Ministero delle comunicazioni dispone la sospensione dell'esercizio fino all'avvenuto adeguamento. ))
Riferimenti normativi:
- L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 18 novembre
1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge
l4 gennaio 2000, n. 5, recante: "Disposizioni urgenti in
materia di esercizio dell'attivita' radiotelevisiva locale
e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la
radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri
in ambito locale", e' il seguente:
"1. E' consentita ai soggetti legittimamente operanti
ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999,
n. 78, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione
televisiva in ambito locale fino al rilascio della
concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e,
comunque, non oltre il 31 gennaio 2001. Le domande di
concessione per la radiodiffusione televisiva privata su
frequenze terrestri in ambito locale sono presentate al
Ministero delle comunicazioni entro il 30 giugno 2000. I
termini 31 gennaio 1999 e 31 luglio 1999 previsti dall'art.
3, comma 3, del citato decreto-legge n. 15 del 1999, sono
rispettivamente differiti al 1o ottobre 1999 ed al 31
dicembre 1999".
- Il testo dell'art. 6 del regolamento per il rilascio
delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata
su frequenze terrestri, approvato dall'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni con deliberazione n. 78 del
1o dicembre 1998, e' il seguente:
"Art. 6 (Condizioni per la presentazione delle domande
di concessione). - 1. Possono presentare domanda di
concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze
terrestri in ambito nazionale o locale i soggetti di
cittadinanza o nazionalita' di uno degli Stati membri
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE).
2. La concessione per la radiodiffusione televisiva su
frequenze terrestri in ambito nazionale puo' essere
richiesta esclusivamente da societa' di capitali o
cooperative con capitale sociale interamente versato non
inferiore a lire 12 miliardi.
3. La concessione per la radiodiffusione televisiva su
frequenze terrestri in ambito locale puo' essere richiesta
esclusivamente da societa' di capitali o cooperative con
patrimonio netto non inferiore a lire 300 milioni, che
impieghino non meno di quattro dipendenti o soci
lavoratori, in regola con le vigenti disposizioni di legge
in materia previdenziale. I requisiti di cui al presente
comma possono essere acquisiti anche attraverso fusioni o
incorporazioni in societa' di capitali o in cooperative, di
imprese legittimamente ed effettivamente operanti alla data
di entrata in vigore della legge.
4. La concessione per la radiodiffusione televisiva su
frequenze terrestri in ambito locale a carattere
comunitario puo' essere rilasciata a fondazioni,
associazioni riconosciute o non riconosciute e societa'
cooperative prive di scopo di lucro.
5. Il rilascio di concessione per la radiodiffusione
televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale a
societa' operante nel settore delle telecomunicazioni
comporta l'obbligo di separazione societaria per le
attivita' esercitate nel settore televisivo. Il rilascio di
concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze
terrestri in ambito locale a societa' operante nel settore
delle telecomunicazioni comporta comunque l'obbligo di
separazione contabile per le attivita' esercitate nel
settore televisivo ai sensi dell'art. 4, comma 5, della
legge, fermo restando quanto disposto dall'art. 4, comma 8,
della legge stessa.
6. La concessione per la radiodiffusione televisiva su
frequenze terrestri in ambito nazionale o locale non puo'
essere rilasciata qualora gli amministratori, i legali
rappresentanti e, quanto alle associazioni, i soci delle
richiedenti abbiano riportato condanna irrevocabile a pena
detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi o
siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni
o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e
seguenti del codice penale.
7. Le emittenti estere sottoposte alla giurisdizione
italiana ai sensi del diritto comunitario, le quali non
siano gia' titolari di concessioni od autorizzazioni per la
radiodiffusione televisiva rilasciate dalle competenti
autorita' amministrative italiane, comunicano
all'Autorita', a seguito dell'eventuale rilascio di una
concessione e, comunque, prima dell'inizio dell'esercizio
dell'attivita', i dati di cui alle seguenti lettere,
aggiornando tempestivamente l'Autorita' in caso di
successive modificazioni:
a) la denominazione e l'indirizzo o la sede sociale
della persona fisica o ente morale avente la qualita' di
emittente, in quanto responsabile editoriale dei programmi
dei palinsesti televisivi;
b) il nome degli amministratori e dei giornalisti
responsabili delle decisioni editoriali concernenti la
programmazione;
c) la descrizione dell'attivita' televisiva che
intendono esercitare e le informazioni relative ai mezzi
tecnici che intendono utilizzare;
d) la dichiarazione che l'emittente e' stabilita in
Italia ai sensi dell'art. 2, par. 3 della direttiva n.
89/552/CEE, come modificata dalla direttiva n. 97/36/CE, ed
e' soggetta al diritto italiano ai fini di tale direttiva.
8. Le condizioni per il rilascio delle concessioni per
la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in
ambito nazionale o locale previste dal presente articolo
debbono essere possedute al momento della presentazione
della domanda, sussistere al momento del rilascio della
concessione e per tutta la durata della stessa. Le
emittenti legittimamente operanti alla data di entrata in
vigore della legge possono:
a) documentare nella domanda di aver costituito una
riserva destinata a futuro aumento di capitale che, in caso
di rilascio della concessione, dovra' essere versato entro
30 giorni dal rilascio stesso;
b) modificare la propria natura giuridica per
adeguarsi a quanto stabilito dal comma 3 non oltre il
termine finale previsto per il rilascio della concessione
dal Ministero delle comunicazioni.
9. Restano salve le disposizioni di cui agli articoli
10, 10-bis, 10-quater, 10-quinquies della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni".
- L'art. 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre
1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 gennaio 2000, n. 5, recante: "Disposizioni urgenti in
materia di esercizio dell'attivita' radiotelevisiva locale
e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la
radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri
in ambito locale", e' il seguente:
"4. Un medesimo soggetto non puo' ottenere piu' di una
concessione per bacino in ambito locale. Lo stesso soggetto
puo' ottenere concessioni in piu' bacini regionali e
provinciali purche' riferiti rispettivamente a regioni o
province limitrofe, che servano una popolazione complessiva
non superiore a 15 milioni di abitanti con il limite
massimo complessivo di quattro regioni al nord ovvero di
cinque regioni al centro e al sud. Chi ottiene una
concessione per bacino regionale non puo' ottenere
concessioni per bacini provinciali nella stessa regione. I
soggetti che chiedono la concessione per uno o piu' bacini
regionali possono chiedere in subordine la concessione per
uno o piu' bacini provinciali nelle stesse regioni ovvero
per uno o piu' bacini provinciali di altre regioni
limitrofe. In sede di prima attuazione, un medesimo
soggetto che alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sia titolare di piu'
emittenti televisive locali nell'ambito di uno stesso
bacino, puo' ottenere due concessioni nel medesimo bacino.
Un medesimo soggetto che sia titolare di piu' emittenti
televisive locali nell'ambito di diversi bacini deve, nel
termine di sei mesi a decorrere dalla data di cui al primo
periodo del comma 1 dell'art. 1, regolarizzarsi ovvero
cedere il controllo delle emittenti eccedenti i limiti di
cui al presente comma".
- La legge 31 luglio 1997, n. 249, reca: "Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo".
- La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive
modificazioni, reca: "Misure di prevenzione nei confronti
delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica
moralita'".
- Il Libro I - Titolo VIII (articoli 199 e seguenti)
del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre
1930, n. 1398, e successive modificazioni, concerne le
misure amministrative di sicurezza.
 
Art. 2.
Trasferimento e risanamento degli impianti radiotelevisivi

1. In attesa dell'attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 1, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono trasferiti, con onere a carico del titolare dell'impianto, su iniziativa delle regioni e delle province autonome, nei siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica e dai predetti piani e, fino alla loro adozione, nei siti indicati dalle regioni e dalle province autonome, purche' ritenuti idonei sotto l'aspetto radioelettrico dal Ministero delle comunicazioni, che dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente centoventi giorni, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, disattiva gli impianti fino al trasferimento.
1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indicano i siti di cui al comma 1, sentiti i comuni competenti, ferme restando le competenze attribuite ai comuni medesimi in materia di urbanistica ed edilizia per quanto riguarda l'installazione degli impianti di telefonia mobile anche ai fini della tutela dell'ambiente, del paesaggio nonche' della tutela della salute.
2. Le azioni di risanamento previste dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, sono disposte dalle regioni e dalle province autonome a carico dei titolari degli impianti. I soggetti che non ottemperano all'ordine di riduzione a conformita', nei termini e con le modalita' ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria, con esclusione del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, da lire 50 milioni a lire 300 milioni, irrogata dalle regioni e dalle province autonome. In caso di reiterazione della violazione, il Ministro dell'ambiente, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e di cui all'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro delle comunicazioni, dispone, anche su segnalazione delle regioni e delle province autonome, la disattivazione degli impianti, alla quale provvedono i competenti organi del Ministero delle comunicazioni, fino all'esecuzione delle azioni di risanamento.
Riferimenti normativi:
- L'art. 1, comma 6, lettera a), n. 15, della legge
31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e'
il seguente:
"6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi'
individuate:
a) la commissione per le infrastrutture e le reti
esercita le seguenti funzioni:
1)-14) (Omissis);
15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili
con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per
effetto congiunto di piu' emissioni elettromagnetiche, non
vengano superati. Il rispetto di tali indici rappresenta
condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni
all'installazione di apparati con emissioni
elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con
il Ministero della sanita' e con il Ministero delle
comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanita' e
l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),
fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente
numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie;".
- L'art. 5 del decreto del Ministro dell'ambiente
10 settembre 1998, n. 381, concernente: "Regolamento
recante norme per la determinazione dei tetti di
radiofrequenza compatibili con la salute umana", e' il
seguente:
"Art. 5 (Risanamenti). - 1. Nelle zone abitative o sedi
di attivita' lavorativa per lavoratori non
professionalmente esposti o nelle zone comunque accessibili
alla popolazione ove sono superati i limiti fissati al
precedente art. 3 e all'art. 4, comma 2, devono essere
attuate azioni di risanamento a carico dei titolari degli
impianti. Le modalita' ed i tempi di esecuzione per le
azioni di risanamento sono prescritte dalle regioni e
province autonome, secondo la regolamentazione di cui al
precedente art. 4, comma 3.
2. La riduzione a conformita' da svolgere nell'ambito
dell'attivita' di risanamento deve essere effettuata in
accordo a quanto riportato nell'allegato C.
- Si riporta, per completezza d'informazione,
l'allegato C al decreto del Ministro dell'ambiente 10
settembre 1998, n. 381:

"Allegato C

RIDUZIONE A CONFORMITA'

La riduzione dei contributi dei campi elettromagnetici
generati da diverse sorgenti, che concorrono in un dato
punto al superamento dei limiti di esposizione di cui
all'art. 3 e dei valori di cui all'art. 4, comma 2, deve
essere eseguito nel modo seguente: indicando con Ei il
campo elettrico della sorgente i-esima, con Li il
corrispondente limite desunto dalla tab. 1, con Di la
densita' di potenza della sorgente e DLi il corrispondente
limite desunto dalla tab. 1, si calcolano i contributi
normalizzati che le varie sorgenti producono nel punto in
considerazione nel modo seguente:
----> Vedere pag. 25 della G.U. <----

- L'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
recante: "Modifiche al sistema penale" e' il seguente:
"Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso
il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
importo, oltre alle spese del procedimento, entro il
termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o,
se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli
estremi della violazione.
Nei casi di violazione del testo unico delle norme
sulla circolazione stradale e dei regolamenti comunali e
provinciali continuano ad applicarsi, rispettivamente
l'art. 138 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le
modifiche apportate dall'art. 11 della legge 14 febbraio
1974, n. 62, e l'art. 107 del testo unico delle leggi
comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo
1934, n. 383.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei
casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore
della presente legge non consentivano l'oblazione".
- L'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante:
"Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia
di danno ambientale" e' il seguente:
"Art. 8. - 1. Per l'esercizio delle funzioni previste
dalla presente legge il Ministro dell'ambiente si avvale
dei servizi tecnici dello Stato previa intesa con i
Ministri competenti, e di quelli delle unita' sanitarie
locali previa intesa con la regione, nonche' della
collaborazione degli istituti superiori, degli organi di
consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti
pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli
istituti e dei dipartimenti universitari con i quali puo'
stipulare apposite convenzioni.
2. Il Ministro dell'ambiente puo' disporre verifiche
tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle
acque e del suolo e sullo stato di conservazione di
ambienti naturali. Per l'accesso nei luoghi dei soggetti
incaricati si applica l'art. 7, comma primo, della legge
25 giugno 1865, n. 2359.
3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza da
parte delle regioni, delle province o dei comuni, delle
disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente e
qualora possa derivarne un grave danno ecologico, il
Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere entro
congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta
con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di
salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di
lavoro o di attivita' antropiche, dandone comunicazione
preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata
attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma e'
imputabile ad un ufficio periferico dello Stato, il
Ministro dell'ambiente informa senza indugio il Ministro
competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le
misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane
la necessita' di un intervento cautelare per evitare un
grave danno ecologico, l'ordinanza di cui al presente comma
e' adottata dal Ministro competente, di concerto con il
Ministro dell'ambiente.
4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione
delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il
Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo
ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla
dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonche'
del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo
alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli
appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di
polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle
capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della
marina mercantile".
- L'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, recante
"Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento
del Ministero dell'ambiente" e' il seguente:
"Art. 8. - 1. Fuori dei casi di cui al comma 3
dell'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, qualora si
verifichino situazioni di grave pericolo di danno
ambientale e non si possa altrimenti provvedere, il
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
eventualmente competenti, puo' emettere ordinanze
contingibili e urgenti per la tutela dell'ambiente. Le
ordinanze hanno efficacia per un periodo non superiore a
sei mesi".
 
Art. 2-bis. Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri. Sistemi
audiovisivi terrestri a larga banda

(( 1. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi televisivi digitali su frequenze terrestri, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attivita' di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri, da satellite e via cavo sono abilitati, di norma nel bacino di utenza o parte di esso, alla sperimentazione di trasmissioni televisive e servizi della societa' dell'informazione in tecnica digitale. A tale fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero definire intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi multimediali. Ai predetti consorzi e intese possono partecipare anche editori di prodotti e servizi multimediali. Le trasmissioni televisive in tecnica digitale sono irradiate sui canali legittimamente eserciti, nonche' sui canali eventualmente derivanti dalle acquisizioni di cui al comma 2. Ciascun soggetto che sia titolare di piu' di una concessione televisiva deve riservare, in ciascun blocco di programmi e servizi diffusi in tecnica digitale, pari opportunita' e comunque almeno il quaranta per cento della capacita' trasmissiva del medesimo blocco di programmi e servizi a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, per la sperimentazione da parte di altri soggetti che non siano societa' controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, compresi quelli gia' operanti da satellite ovvero via cavo e le emittenti concessionarie che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della medesima legge 31 luglio 1997, n. 249. L'abilitazione e' rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico. )) (( 2. Al fine di promuovere l'avvio dei mercati televisivi in tecnica digitale su frequenze terrestri sono consentiti, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari televisivi in ambito locale o tra questi e concessionari televisivi in ambito nazionale, a condizione che le acquisizioni operate da questi ultimi siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale, fermo restando quanto previsto dal penultimo periodo del comma 1 dell'articolo. 1. )) (( 3. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi radiofonici digitali su frequenze terrestri, i soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora nonche' i soggetti che eserciscono legittimamente l'attivita' di radiodiffusione sonora in ambito locale sono abilitati alla sperimentazione di trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale, di norma nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della concessione. A tale fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero definiscono intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi. Le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale sono irradiate in banda VHF-III e in banda UHF-L. L'abilitazione e' rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico. )) (( 4. La diffusione delle trasmissioni in tecnica digitale su frequenze terrestri avviene secondo le modalita' e in applicazione degli standard tecnici DAB (digital audio broadcasting) per la radiodiffusione sonora e per prodotti e servizi multimediali anche interattivi e DVB (digital video broadcasting) per i programmi televisivi e per prodotti e servizi multimediali anche interattivi. )) (( 5. Le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno 2006. )) (( 6. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni nella predisposizione dei piani di assegnazione delle frequenze sonore e televisive in tecnica digitale adotta il criterio di migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma per l'emittenza nazionale reti isofrequenziali per macro aree di diffusione. )) (( 7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le licenze o le autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale sulla base dei piani di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale di cui all'articolo 1 sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento, adottato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 giugno 2001, tenendo conto dei princi'pi del presente decreto, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi: )) (( a) distinzione tra i soggetti che forniscono i contenuti e i soggetti che provvedono alla diffusione, con individuazione delle rispettive responsabilita', anche in relazione alla diffusione di dati, e previsione del regime della licenza individuale per i soggetti che provvedono alla diffusione; )) (( b) previsione di norme atte a favorire la messa in comune delle strutture di trasmissione; )) (( c) definizione dei compiti degli operatori, nell'osservanza dei princi'pi di pluralismo dell'informazione, di trasparenza, di tutela della concorrenza e di non discriminazione; )) (( d) previsione in ogni blocco di diffusione, oltre ai servizi multimediali veicolati, di almeno cinque programmi radiofonici o almeno tre programmi televisivi; )) (( e) obbligo di diffondere il medesimo programma e i medesimi programmi dati sul territorio nazionale da parte dei soggetti operanti in tale ambito e identificazione dei programmi irradiati, fatta salva l'articolazione anche locale delle trasmissioni radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico; )) (( f) previsione delle procedure e dei termini di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni; )) (( g) previsione del regime transitorio occorrente per la definitiva trasformazione delle trasmissioni dalla tecnica analogica alla tecnica digitale;)) (( h) obbligo di destinare programmi alla diffusione radiotelevisiva in chiaro. )) (( 8. In ambito locale il Ministero delle comunicazioni rilascia licenze, sulla base di un apposito regolamento adottato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, per trasmissioni audiovisive anche interattive su bande di frequenza terrestri attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nelle altre bande destinate dalla pianificazione europea ai servizi MWS (multimedia wireless system). Le licenze di cui al presente comma possono riguardare anche la distribuzione dei segnali radiotelevisivi via cavo e da satellite alle unita' abitative. )) (( 9. Ai fini del conseguimento degli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo, alla societa' concessionaria dello stesso servizio pubblico radiotelevisivo sono riservati un blocco di diffusione di programmi radiofonici in chiaro e almeno un blocco di diffusione di programmi televisivi in chiaro. I blocchi di programmi radiotelevisivi in chiaro contenenti i programmi della concessionaria pubblica devono essere distinti dal blocchi di programmi contenenti programmi degli altri operatori radiotelevisivi. )) (( 10. All'articolo 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: "il Ministero delle comunicazioni adotta" sono sostituite dalle seguenti: "l'Autorita' adotta". Le autorizzazioni e le licenze di cui agli articoli 2, comma 13, e 4, commi 1 e 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni. )) (( 11. Il Ministero delle comunicazioni pianifica, su base provinciale, nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze nonche' delle norme urbanistiche, ambientali e sanitarie, con particolare riferimento alle norme di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche, le frequenze destinate alle trasmissioni di cui al comma 8, sentite l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e le province interessate, fermo restando l'obbligo, previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, di sentire le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, di acquisire l'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adotta i provvedimenti necessari ad evitare il determinarsi di posizioni dominanti nell'utilizzo delle stesse frequenze, sulla base dei princi'pi contenuti nella medesima legge 31 luglio 1997, n. 249. )) (( 12. Le licenze di cui al comma 8 sono rilasciate dando priorita' ai soggetti che intendono diffondere produzioni audiovisive di utilita' sociale o utilizzare tecnologie trasmissive di tipo avanzato ovvero siano destinatari di finanziamenti da parte dell'Unione europea. )) (( 13. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, primo comma, del codice civile. Per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di benefici fiscali. )) (( 14. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Forum permanente per le comunicazioni istituito dall'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove un apposito studio sulla convergenza tra i settori delle telecomunicazioni e radiotelevisivo e sulle nuove tecnologie dell'informazione, finalizzato a definire una proposta all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per la regolamentazione della radio-televisione multimediale. )) (( 15. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle comunicazioni adotta un programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale su frequenze terrestri e da satellite e per l'introduzione dei sistemi audiovisivi terrestri a larga banda, individuando contestualmente misure a sostegno del settore. ))
Riferimenti normativi:
- L'art. 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997,
n. 249 recante: "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo" e' il seguente:
"17. Ai fini della presente legge il controllo
sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle
societa', nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e
secondo, del codice civile.
18. Il controllo si considera esistente nella forma
dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorche'
ricorra una delle seguenti situazioni:
a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base
alla concertazione con altri soci, abbia la possibilita' di
esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria
o di nominare o revocare la maggioranza degli
amministratori;
b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di
carattere finanziario o organizzativo o economico idonei a
conseguire uno dei seguenti effetti:
1) la trasmissione degli utili e delle perdite;
2) il coordinamento della gestione dell'impresa con
quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno
scopo comune;
3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a
quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli
legittimati in base all'assetto proprietario di poteri
nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle
imprese;
c) l'assoggettamento a direzione comune, che puo'
risultare anche in base alle caratteristiche della
composizione degli organi amministrativi o per altri
significativi e qualificati elementi".
- L'art. 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n.
249, recante: "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo" e' il seguente:
"5. Le concessioni relative alle emittenti
radiotelevisive in ambito nazionale devono consentire
l'irradiazione dei programmi secondo i criteri tecnici
stabiliti nell'art. 2, comma 6, e comunque l'irradiazione
del segnale in un'area geografica che comprenda almeno l'80
per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia.
Le concessioni relative alle emittenti radiofoniche in
ambito nazionale devono consentire l'irradiazione del
segnale in un'area geografica che comprenda almeno il 60
per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia.
Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze riserva
almeno un terzo dei programmi irradiabili all'emittenza
televisiva locale e, di norma, il 70 per cento dei
programmi irradiabili all'emittenza radiofonica in ambito
locale. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze
e' prevista una riserva di frequenze:
a) per le emittenti radiotelevisive locali e
radiofoniche nazionali che diffondono produzioni culturali,
etniche e religiose e che si impegnano a non trasmettere
piu' del 5 per cento di pubblicita' per ogni ora di
diffusione. La concessione a tali emittenti puo' essere
rilasciata se le stesse sono costituite da associazioni
riconosciute o non riconosciute, fondazioni o cooperative
prive di scopo di lucro;
b) per l'introduzione del servizio di radiodiffusione
sonora e televisiva digitale cosi' come previsto dall'art.
2, comma 6, lettera d). L'esercizio della radiodiffusione
sonora e televisiva digitale e' concesso alla
concessionaria del servizio pubblico e ai concessionari o
autorizzati per la televisione e la radiodiffusione sonora
in modulazione di frequenza, che a tal fine possono
costituire consorzi fra loro o con altri concessionari per
la gestione dei relativi impianti".
- L'art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n.
249, recante: "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo" e' il seguente:
"6. Ad uno stesso soggetto o a soggetti controllati da
o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino
altri titolari di concessione in base ai criteri
individuati nella vigente normativa, non possono essere
rilasciate concessioni ne' autorizzazioni che consentano di
irradiare piu' del 20 per cento rispettivamente delle reti
televisive o radiofoniche analogiche e dei programmi
televisivi o radiofonici numerici, in ambito nazionale,
trasmessi su frequenze terrestri, sulla base del piano
delle frequenze. Al fine di consentire l'avvio dei mercati
nel rispetto dei princi'pi del pluralismo e della
concorrenza, relativamente ai programmi televisivi o
radiofonici numerici l'Autorita' puo' stabilire un periodo
transitorio nel quale non vengono applicati i limiti
previsti nel presente comma. L'Autorita' puo' stabilire per
l'emittenza radiofonica in ambito nazionale una percentuale
maggiore al 20 per cento nel rispetto dei princi'pi del
pluralismo e della concorrenza. Nel piano nazionale di
assegnazione delle frequenze, redatto per l'ubicazione
degli impianti sentite le regioni e, al fine di tutelare le
minoranze linguistiche, d'intesa con le regioni Valle
d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome
di Trento e di Bolzano, l'Autorita' fissa il numero delle
reti e dei programmi irradiabili in ambito nazionale e
locale, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle
frequenze pianificate secondo i seguenti criteri:
a) localizzazione comune degli impianti;
b) parametri radioelettrici stabiliti in modo
uniforme secondo standard internazionalmente riconosciuti,
tenendo conto di un adeguato periodo transitorio per
adeguare la situazione attuale;
c) segnali ricevibili senza disturbi;
d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale
radiofonico e televisivo con tecnologia digitale ed uso
integrato del satellite, del cavo e dei ponti radio su
frequenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti di
radiodiffusione;
e) riserva in favore dell'emittenza televisiva in
ambito locale di un terzo dei canali irradiabili per ogni
bacino di utenza, ulteriori risorse possono essere
assegnate all'emittenza locale successivamente alla
pianificazione. I bacini televisivi sono di norma
coincidenti con il territorio della regione, quelli
radiofonici con il territorio della provincia;
f) equivalenza, nei limiti delle compatibilita'
tecniche, in termini di copertura del territorio e comunque
bilanciamento, su tutte le emittenti in ambito nazionale e
locale, dell'eventuale insufficienza di frequenze
disponibili in alcune aree di servizio;
g) riserve per la diffusione dei canali irradiabili
per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo di
emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche
riconosciute e per emittenti locali che trasmettono nelle
lingue delle stesse minoranze".
- L'art. 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n.
249, recante: "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo" e' il seguente:
"11. Nessun soggetto puo' essere destinatario di piu'
di una concessione televisiva su frequenze terrestri in
ambito nazionale per la trasmissione di programmi in forma
codificata. I soggetti legittimamente esercenti alla data
di entrata in vigore della presente legge piu' reti
televisive in ambito nazionale in forma codificata devono,
ai fini di quanto previsto dal comma 2 del presente
articolo, dal 31 dicembre 1997, trasferire via cavo o via
satellite le trasmissioni irradiate da una delle loro reti.
Ciascun operatore puo' proseguire l'esercizio di due reti
fino al 30 aprile 1998. A partire dalla data indicata nel
precedente periodo la rete eccedente puo' essere esercitata
in via transitoria, alle stesse condizioni e nei termini
previsti dai commi 6 e 7. L'Autorita' adotta un apposito
regolamento che disciplina le trasmissioni in codice su
frequenze terrestri e tiene conto, nell'indicazione del
termine di cui al comma 7, della particolare natura di tale
tipo di trasmissioni. L'Autorita' ovvero, fino al momento
del funzionamento dell'Autorita' stessa, il Ministero delle
comunicazioni, in via provvisoria, prima dell'approvazione
del piano nazionale di assegnazione delle frequenze,
assegna le frequenze libere, anche a seguito del
trasferimento su cavo o su satellite delle reti di cui al
presente comma, ai concessionari o autorizzati in ambito
nazionale e locale che si trovano nelle condizioni previste
dal comma 8. Entro il termine di novanta giorni il
Ministero delle comunicazioni adotta, sulla base delle
norme contenute nella presente legge e nel regolamento
previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1996, n. 650, un regolamento per la disciplina
dei servizi radiotelevisivi via cavo. Sono abrogate le
norme dell'art. 11, commi 1 e 2, del decreto-legge
27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in contrasto con la
presente legge".
- L'art. 2, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n.
249, recante: "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo" e' il seguente:
"13. Al fine di favorire la progressiva affermazione
delle nuove tecnologie trasmissive, ai destinatari di
concessioni radiotelevisive in chiaro su frequenze
terrestri e' consentita, previa autorizzazione
dell'Autorita', la trasmissione simultanea su altri mezzi
trasmissivi".
- L'art. 4, commi 1 e 3, della legge 31 luglio 1997, n.
249 recante: "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo" e' il seguente:
"1. L'installazione non in esclusiva delle reti di
telecomunicazione via cavo o che utilizzano frequenze
terrestri e' subordinata, con decorrenza dalla data di
entrata in vigore della presente legge, al rilascio di
licenza da parte dell'Autorita'. A decorrere dalla stessa
data l'esercizio delle reti di telecomunicazione e la
fornitura di servizi di telecomunicazioni sono subordinati
al rilascio di licenze e autorizzazioni da parte
dell'Autorita'. L'installazione di stazioni terrestri per i
servizi via satellite disciplinata ai sensi delle procedure
previste nel decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55,
e' soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorita'.
(Omissis).
3. L'installazione delle reti di telecomunicazione che
transitano su beni pubblici e' subordinata al rilascio di
concessione per l'uso del suolo pubblico da parte dei
comuni e comunque in modo non discriminatorio tra i diversi
soggetti richiedenti. In tali concessioni i comuni possono
prevedere obblighi di natura civica. A tal fine l'Autorita'
emana un regolamento che disciplina in linea generale le
modalita' ed i limiti con cui possono essere previsti gli
stessi obblighi, la cui validita' si estende anche alle
concessioni precedentemente rilasciate, su richiesta dei
comuni interessati. L'installazione delle reti dorsali,
cosi' come definite in un apposito regolamento emanato
dall'Autorita', e' soggetta esclusivamente al rilascio di
licenza da parte della stessa Autorita'. I provvedimenti di
cui al presente comma, nonche' le concessioni di
radiodiffusione previste nel piano di assegnazione
costituiscono dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' e urgenza delle relative opere. Le aree
acquisite entrano a far parte del patrimonio indisponibile
del comune. Per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni e
nulla osta previsti in materia ambientale, edilizia e
sanitaria e' indetta, ai sensi dell'art. 14 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, una
conferenza di servizi. Alle reti realizzate ai sensi degli
articoli 184 e 214 del testo unico in materia postale, di
bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, si
applicano le disposizioni dello stesso testo unico relative
alle limitazioni legali della proprieta' e al diritto di
servitu'. Sono comunque fatte salve le competenze in
materia paesistica e urbanistica delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome".
- L'art. 1120, comma primo, del codice civile e' il
seguente:
"I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto
comma dell'art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni
dirette al miglioramento o all'uso piu' comodo o al maggior
rendimento delle cose comuni (1108)".
- L'art. 1136, terzo comma, del codice civile e' il
seguente:
"Se l'assemblea non puo' deliberare per mancanza di
numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un
giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non
oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione e'
valida se riporta un numero di voti che rappresenti il
terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del
valore dell'edificio".
- L'art. 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n.
249, recante: "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo" e' il seguente:
"24. Presso il Ministero delle comunicazioni e'
istituito un Forum permanente per le comunicazioni composto
oltre che da rappresentanti dello stesso Ministero da
esperti di riconosciuta competenza e da operatori del
settore. Il Forum per le comunicazioni ha compiti di studio
e di proposta nel settore della multimedialita' e delle
nuove tecnologie della comunicazione. L'istituzione del
Forum non comporta oneri finanziari aggiuntivi per lo
Stato".
 
Art. 3.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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