Gazzetta n. 71 del 26 marzo 2001 (vai al sommario)
UNIVERSITA' «CA' FOSCARI» DI VENEZIA
DECRETO RETTORALE 8 marzo 2001
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' Ca' Foscari di Venezia emanato con decreto rettorale 412/Int. del 30 marzo 1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995) e modificato con decreto rettorale 428/Int. del 18 aprile 1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 1995), decreto rettorale 677/lnt. dell'11 giugno 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 1997), decreto rettorale 242/Int. del 10 marzo 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999), e con decreto rettorale 938 del 21 settembre 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000), e in particolare l'art. 61 che prevede che le modifiche di statuto siano deliberate dal senato accademico con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, in due sedute da tenersi con intervallo di almeno un mese;
Vista la delibera del senato accademico nella seduta del 7 novembre 2000 che, a norma del succitato art. 61, ha approvato le modifiche all'art. 10 e all'art. 24 dello statuto di ateneo;
Vista la delibera del senato accademico nella seduta del 12 dicembre 2000 che ha approvato, nello stesso testo, le modifiche dei suddetti articoli 10 e 24;
Vista la nota prot. 573 del 28 febbraio 2001 con la quale il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alle suddette modifiche;
Ritenuto che il procedimento per modificare lo statuto di ateneo si sia utilmente concluso e si possa procedere alla pubblicazione delle modifiche in Gazzetta Ufficiale;

Decreta:
Art. 1.
Lo statuto dell'Universita' Ca' Foscari di Venezia, approvato con i decreti rettorali citati in premessa, e' cosi' modificato:
L'art. 10 - "Il Prorettore", viene sostituito dal seguente:
"Art. 10 - Prorettori.
1. Il rettore nomina tra i professori di ruolo di prima fascia dell'Universita' un prorettore vicario. Questi adotta, in caso di assenza o impedimento del rettore, i provvedimenti di ordinaria amministrazione.
2. Il prorettore vicario esercita inoltre le funzioni che gli sono delegate dal rettore; partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del senato accademico; egli puo' optare all'inizio dell'anno accademico per una riduzione dell'impegno didattico, dandone comunicazione al preside della facolta' di appartenenza.
3. Il rettore puo' nominare, tra i professori di ruolo dell'Universita', prorettori attribuendo a ciascuno compiti e ambiti di competenza. I prorettori hanno delega alla firma degli atti e rispondono direttamente al rettore del loro operato. Su argomenti relativi agli ambiti di competenza i prorettori, su proposta del rettore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Universita' e possono essere invitati alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione."
L'art. 24 - "Funzioni dirigenziali", viene sostituito dal seguente:
"Art. 24 - Funzioni dirigenziali.
1. Ai dirigenti competono l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa delle strutture che dirigono. Sono responsabili dell'attivita' svolta da tali strutture, della loro efficienza ed efficacia, della realizzazione dei programmi per il conseguimento degli obiettivi, del budget e delle risorse umane e strumentali attribuite. Sono tenuti all'attuazione, nell'ambito degli incarichi assegnati, di quanto deciso dagli organi accademici e dalla direzione amministrativa, compatibilmente con le risorse a disposizione. E' loro compito garantire la regolarita' e legittimita' dell'azione amministrativa. E' loro dovere proporre azioni per il miglioramento delle prestazioni dell'ateneo. Sono valutati annualmente in base ai risultati conseguiti.
2. L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo avviene per concorso per titoli ed esami.
3. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti a tempo determinato dal consiglio d'amministrazione, su proposta del direttore amministrativo, d'intesa con il rettore. Tali incarichi sono attribuiti a personale dipendente, con o senza qualifica dirigenziale, e a soggetti terzi, sulla base dell'articolazione delle posizioni organizzative e secondo criteri di professionalita' ed esperienza acquisita.
4. L'incarico a personale dipendente di ruolo con qualifica dirigenziale avviene mediante lettera d'incarico nella quale risulti, tra l'altro, l'oggetto dell'incarico e la durata, di norma non meno di due anni, rinnovabili, salvo i casi di revoca previsti dalla legge.
5. L'incarico a personale dipendente senza qualifica dirigenziale o a personale non dipendente avviene mediante contratto a tempo determinato. L'attribuzione a personale dipendente senza qualifica dirigenziale comporta il collocamento in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. L'attribuzione dell'incarico a personale non dipendente avviene a seguito di pubblicazione di avviso pubblico e prevede la partecipazione alla selezione di chiunque, in possesso dei requisiti, intenda essere valutato. In entrambi i casi il contratto prevede l'oggetto dell'incarico e la durata, di norma non meno di due anni, rinnovabili, salvo i casi di revoca previsti dalla legge.
6. L'attribuzione dell'incarico a personale non dipendente avviene in misura limitata e in casi particolari, a seguito di vagliate e motivate valutazioni ed esigenze.
7. Gli atti di competenza dei dirigenti possono essere soggetti ad avocazione da parte del direttore amministrativo o dal rettore per particolari motivi di necessita' ed urgenza, specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione."
Venezia, 8 marzo 2001
Il rettore: Rispoli
 
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