Gazzetta n. 73 del 28 marzo 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 2000, n. 451
Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; ed in particolare l'articolo 17;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettera c), 12, comma 1, lettere n), o), q), 13, comma 2, e 17, comma 1;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare gli articoli 14 e 19;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
Visto l'articolo 7, della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'articolo 4, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
Visto l'articolo 17, commi 14 e 27, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38;
Visto l'articolo 45, commi 13 e 23, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150;
Visto l'articolo 2 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 8 giugno l999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1o luglio 1999;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1o luglio 1999;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
Considerato che l'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 300 del 1999, ha integrato i principi e i criteri direttivi gia' previsti dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per l'adozione dei regolamenti degli uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica e che, pertanto, si rende necessario l'adeguamento, alla luce dei predetti principi e criteri direttivi, della disciplina di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, riguardante gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Considerato, altresi', che il citato articolo 7, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999, stabilisce che l'organizzazione degli uffici preposti al control1o interno avviene anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari e di personale;
Considerato inoltre che l'articolo 55, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 1999, consente che, anche prima del termine di cui al comma 1 del medesimo articolo 55, si provveda, con regolamento adottato ai sensi del coma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al riassetto dell'organizzazione dei singoli Ministeri, in conformita' con i principi e i criteri di cui al medesimo decreto legislativo n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 6 marzo 2000 e del 4 maggio 2000;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2000;
Sentite le competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della funzione pubblica;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per: a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta
collaborazione con il Ministro del tesoro, del bilancio e dalla
programmazione economica, di cui all'articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed all'articolo 7 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e con i Sottosegretari
di Stato presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica; b) Ministro: il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica; c) Ministero: il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica; d) decreto legislativo n. 29 del 1993: il decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni; e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica; f) ruolo unico: il ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni
statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
febbraio 1999, n. 150.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo del quinto comma dell'art. 87 della
Costituzione e' il seguente:
"Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti".
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il
seguente:
"Art. 17. - 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.".
- Si riporta il testo degli articoli 11, comma 1,
lettera c), 12, comma 1, lettere n), o), q), 13, comma 2, e
17, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa):
"Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
a:
a) e b) (omissis);
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche".
"Art. 12. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
lettera a) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra',
oltreche' ai principi generali desumibili dalla legge
23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,
e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) - m) (omissis);
n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il
personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali
di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale,
il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici
di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a
fronte delle responsabilita' e degli obblighi di
reperibilita' e disponibilita' ad orari disagevoli, un
unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro
straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei
compensi di incentivazione o similari;
o) diversificare le funzioni di staff e di line, e
fornire criteri generali e principi uniformi per la
disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del
Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo
di direzione politica e amministrazione e della necessita'
di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il
Ministro, lo svolgimento di attivita' amministrative
rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;
p) (omissis);
q) istituire servizi centrali per la cura delle
funzioni di controllo interno, che dispongano di adeguati
servizi di supporto ed operino in collegamento con gli
uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi
sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che
non provvedano alla istituzione dei servizi di controllo
interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo.".
"Art. 13. - 2. Gli schemi di regolamento di cui al
comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono
trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere delle
commissioni parlamentari competenti per materia entro
trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso
il termine senza che i pareri siano stati espressi, il
Governo adotta comunque i regolamenti.".
"Art. 17. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
lettera c) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra',
oltreche' ai principi generali desumibili dalla legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio
1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi
un sistema informativo-statistico di supporto al controllo
interno di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche,
al massimo annuali, dei costi, delle attivita' e dei
prodotti;
b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione,
sulla base di parametri oggettivi, dei risultati
dell'attivita' amministrativa e dei servizi pubblici
favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei servizi e
assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e
di altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e
per la sua partecipazione, anche in forme associate, alla
definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione dei
risultati;
c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda
periodicamente e comunque annualmente alla elaborazione di
specifici indicatori di efficacia, efficienza ed
economicita' ed alla valutazione comparativa dei costi,
rendimenti e risultati;
d) collegare l'esito dell'attivita' di valutazione
dei costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione
annuale delle risorse;
e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri una banca dati sull'attivita' di valutazione,
collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi
di cui alla lettera a) ed il sistema informatico del
Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e
accessibile al pubblico, con modalita' da definire con
regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
f) previsione, per i casi di mancato rispetto del
termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione
del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento
degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica
amministrazione, di forme di indennizzo automatico e
forfettario a favore dei soggetti richiedenti il
provvedimento; contestuale individuazione delle modalita'
di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di
corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima
pubblicita' e conoscenza da parte del pubblico delle misure
adottate e la massima celerita' nella corresponsione
dell'indennizzo stesso.".
- Il testo degli articoli 14 e 19 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego,
a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421)
e', rispettivamente, il seguente:
"Art. 14. - 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui
all'art. 3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque
ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di bilancio, anche sulla base delle
proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi
da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per
l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3,
comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese
quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il
funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle
variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal
medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo
altresi' conto dei procedimenti e subprocedimenti
attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializ-zazioni, con incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si
applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
provvede al riordino delle segreterie particolari dei
Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato
dall'autorita' di Governo competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e' determinato, in attuazione dell'art. 12,
comma 1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e'
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttivita' collettiva e per la qualita' della
prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata
in vigore del regolamento di cui al presente comma sono
abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924,
n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed
ogni altra norma riguardante la costituzione e la
disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle segreterie
particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare
o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti
di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il
quale il dirigente deve adottare gli atti o i
provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di
grave inosservanza delle direttive generali da parte del
dirigente competente, che determinino pregiudizio per
l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i
casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad
acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto dall'art. 2, comma 3, lettera p) della legge
23 agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto
previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.".
"Art. 19. - 1. Per il conferimento di ciascun incarico
di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di
funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e
delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle
attitudini e della capacita' professionale del singolo
dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in
precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione
degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al
passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103,
del codice civile.
2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni
del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non
inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con
facolta' di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per
ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire,
la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui
all'art. 21, nonche' il corrispondente trattamento
economico. Quest'ultimo e' regolato ai sensi dell'art. 24
ed ha carattere onnicomprensivo.
3. Gli incarichi di segretario generale di Ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o,
con contratto a tempo determinato, a persone in possesso
delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
6.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale generale sono conferiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del
ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore
ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero,
con contratto a tempo determinato, a persone in possesso
delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
6.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c).
6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono
essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con
le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e
del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed
enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con
esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione universitaria e
postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da
concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori
della ricerca, della docenza universitaria, delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da
una indennita' commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneita' del
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Per il periodo di
durata del contratto, i dipendenti di pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di
responsabilita' dirigenziale per inosservanza delle
direttive generali e per i risultati negativi
dell'attivita' amministrativa e della gestione,
disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione
consensuale del contratto individuale di cui al comma 2
dell'art. 24.
8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati,
modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per
i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino
alla loro naturale scadenza.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento. Le modalita' per l'utilizzazione dei
predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui
all'art. 23, comma 3.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore".
- Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
reca: "Norme sul sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai
sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400".
- Il testo dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94
(Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita'
generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al
Governo per l'individuazione delle unita' previsionali di
base del bilancio dello Stato) e' il seguente:
"Art. 7. - 1. Ai fini della razionalizzazione delle
strutture amministrative e del potenziamento degli
strumenti operativi a supporto dell'azione del Governo in
materia di politica economica, finanziaria e di bilancio e'
disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio e della programmazione economica in
un'unica amministrazione, che assume la denominazione di
"Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica", nel quale confluiscono tutte le funzioni, gli
uffici, il personale e le risorse finanziarie dei due
Ministeri interessati. In tutti gli atti normativi e gli
atti ufficiali della Repubblica italiana le dizioni
"Ministero del tesoro" e "Ministro del tesoro" e "Ministero
del bilancio e della programmazione economica" e "Ministro
del bilancio e della programmazione economica" sono
sostituite dalle dizioni "Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica" e "Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica".
2. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu'decreti legislativi diretti a
riordinare le competenze e la organizzazione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo si
attiene ai principi e criteri direttivi contenuti nella
legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, nonche' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) eventuale trasferimento ad altre amministrazioni
delle competenze non strettamente connesse ai fini
istituzionali;
b) eliminazione di ogni forma di duplicazione e
sovrapposizione organizzativa e funzionale sia fra le
strutture dei Ministeri oggetto dell'unificazione, sia fra
queste ed altre amministrazioni;
c) organizzazione della struttura ministeriale
attraverso la previsione di settori generali ed omogenei di
attivita', da individuare anche in forma dipartimentale, e,
nel loro ambito, di uffici di livello dirigenziale
generale, ove necessario anche periferici, articolati in
altre unita' organizzative interne, secondo le rispettive
attribuzioni;
d) rafforzamento delle strutture di studio e ricerca
economica e finanziaria, nonche' di analisi della
fattibilita' economico-finanziaria delle innovazioni
normative riguardanti i vari settori dell'intervento
pubblico;
e) ridefinizione delle attribuzioni del Comitato
interministeriale della programmazione economica (CIPE),
con eliminazione dei compiti di gestione finanziaria,
tecnica e amministrativa ed attribuzione degli stessi alle
competenti amministrazioni, nonche' riordino, con eventuale
unificazione o soppressione, degli attuali organi della
programmazione economica;
f) riordino, rafforzamento ed eventuale unificazione
del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del
nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti
pubblici;
g) riorganizzazione della cabina di regia di cui
all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995,
n. 341, intesa quale strumento di coordinamento, promozione
di iniziative e supporto alle amministrazioni centrali
dello Stato, a quelle regionali e agli altri enti attuatori
in materia di utilizzazione dei fondi comunitari, con
potenziamento delle relative strutture tecniche ed
amministrative, nonche' individuazione, tra le altre, di
una struttura dipartimentale per le aree depresse sulla
base dei criteri di cui alla lettera c).
3. L'organizzazione, la dotazione organica,
l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e
delle relative funzioni, nonche' la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti
con regolamento da emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art.
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, nel rispetto dei principi del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, sulla base dei seguenti
criteri:
a) la determinazione dei compiti delle ripartizioni
amministrative e' retta da criteri di omogeneita',
complementarieta' e organicita' mediante anche
l'accorpamento degli uffici esistenti;
b) l'organizzazione si conforma al criterio di
flessibilita', per corrispondere al mutamento delle
esigenze, per svolgere compiti anche non permanenti e per
raggiungere specifici obiettivi;
c) l'ordinamento complessivo e' orientato alla
diminuzione dei costi amministrativi, alla semplificazione
ed accelerazione delle procedure, all'accorpamento e
razionalizzazione degli esistenti comitati, nuclei e
commissioni, all'eliminazione delle duplicazioni e delle
sovrapposizioni dei procedimenti, nell'ambito di un
indirizzo che deve garantire la riduzione della spesa.
4. Al fine dell'espressione del parere da parte della
Commissione di cui all'art. 9, il Governo trasmette alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi
dei decreti legislativi e dei regolamenti in attuazione dei
principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
5. Nella prima applicazione della presente legge e'
mantenuta, salva diversa istanza degli interessati, la
collocazione nei ruoli centrali o periferici ai quali i
dipendenti appartengono all'atto dell'unificazione di cui
al comma 1, anche attraverso opportune attivita' di
riqualificazione.
6. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, e' disposta la fusione
dell'istituto di studi per la programmazione economica
(ISPE) e dell'istituto nazionale per lo studio della
congiuntura (ISCO) in un unico istituto, sottoposto alla
vigilanza e all'alta direzione del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, denominato
istituto di studi e analisi economica (ISAE), dotato di
autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e
contabile, al quale sono attribuiti il personale, le
risorse finanziarie e le sedi dei precedenti istituti,
nonche' i relativi rapporti attivi e passivi. Al
conseguimento dei fini istituzionali l'ISAE provvede: a)
con il contributo dello Stato, il cui importo annuo e'
determinato con la legge finanziaria; b) con i contributi
di amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonche' di
organizzazioni internazionali; c) con i redditi di beni
costituenti il proprio patrimonio; d) con i proventi
derivanti dalle attivita' di promozione, consulenza e
collaborazione. Dalla data di entrata in vigore del
regolamento sono abrogate le norme, anche di legge,
relative ai soppressi ISCO e ISPE.
7. La Ragioneria centrale presso il Ministero del
tesoro e quella presso il Ministero del bilancio e della
programmazione economica sono soppresse. Gli uffici e il
personale, compreso quello dirigenziale, sono trasferiti
alla Ragioneria centrale del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, contestualmente
istituita.
8. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto,
per le parti corrispondenti, dalla data di entrata in
vigore dei relativi decreti legislativi previsti dal comma
2".
- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279 (Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni e integrazioni, recante norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio.
Delega al Governo per l'individuazione delle unita'
previsionali di base del bilancio dello Stato) e' il
seguente:
"Art. 4. - 1. Al fine del contenimento dei costi e di
evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune
spese a carattere strumentale, comuni a piu' centri di
responsabilita' amministrativa nell'ambito dello stesso
Ministero, puo' essere affidata ad un unico ufficio o
struttura di servizio.
2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le
modalita' di cui al comma 1, nonche' degli uffici o
strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro
competente, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
3. I titolari dei centri di responsabilita'
amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite
provvedono a quanto necessario affinche' l'ufficio di
gestione unificata, possa procedere, anche in via
continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione
delle stesse all'unita' previsionale di rispettiva
pertinenza.".
- Il testo dei commi 14 e 27 dell'art. 17 della legge
15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo) e', rispettivamente, il seguente:
"14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.".
"27. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per
legge, il parere del Consiglio di Stato e' reso nel termine
di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta;
decorso il termine, l'amministrazione puo' procedere
indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora,
per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il
termine di cui al presente comma, tale termine puo' essere
interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso
definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli
elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
20 febbraio 1998, n. 38, reca: "Regolamento recante le
attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, nonche'
disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a
norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n.
94".
- Il testo dei commi 13 e 23 dell'art. 45 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle
amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle
controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa,
emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge
15 marzo 1997, n. 59) e', rispettivamente, il seguente:
"13. In fase di prima applicazione, il personale in
servizio presso i Gabinetti dei Ministri e le segreterie
particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato,
fermi restando i rispettivi provvedimenti di assegnazione
ai predetti uffici, transita nel contingente degli uffici
istituiti con il regolamento di cui all'art. 14, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
modificato dal presente decreto. Sino alla data di entrata
in vigore di tale regolamento si applicano a tutti i
Ministri, compresi i Ministri senza portafoglio, le
disposizioni sulla costituzione dei Gabinetti e delle
segreterie particolari di cui al regio decreto-legge
10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni. Il
personale addetto ai Gabinetti ed alle segreterie
particolari puo' essere scelto fra estranei alle
amministrazioni pubbliche in misura non superiore a un
terzo. Limitatamente alla durata dell'incarico, ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche chiamati alle
cariche di cui al comma 1 dell'art. 158 della legge
11 luglio 1980, n. 312, e' assicurato lo stesso trattamento
economico complessivo spettante agli estranei
all'amministrazione dello Stato chiamati a ricoprire le
corrispondenti cariche. E' fatto salvo l'eventuale
trattamento economico piu' favorevole spettante.".
"23. In tutti i casi, anche se previsti da normative
speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti
pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche,
dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare
la utilizzazione da parte di altre pubbliche
amministrazioni di proprio personale, in posizione di
comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione,
l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa
all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al
trattamento fondamentale. La disposizione di cui al
presente comma si applica al personale comandato, fuori
ruolo o in analoga posizione presso l'ARAN a decorrere
dalla completa attuazione del sistema di finanziamento
previsto dall'art. 50, commi 8 e 9, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, accertata dall'organismo di
coordinamento di cui all'art. 46, comma 5, del medesimo
decreto.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile
1998, n. 154, reca: "Regolamento recante norme
sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche
dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma
3, della legge 3 aprile 1997, n. 94".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
26 febbraio 1999, n. 150, reca: "Regolamento recante
disciplina delle modalita' di costituzione e tenuta del
ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati
informatica della dirigenza, nonche' delle modalita' di
elezione del componente del Comitato di garanti.".
- Il testo dell'art. 2 della legge 17 maggio 1999, n.
144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo
per il riordino degli incentivi all'occupazione e della
normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per
il riordino degli enti previdenziali) e' il seguente:
"Art. 2. - 1. In attesa della riforma della
composizione del CIPE, nell'ambito della razionalizzazione
dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e del riordino, soppressione e fusione dei
Ministeri previsti dall'art. 11, comma 1, lettera a), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, partecipano alle singole
riunioni del CIPE, con diritto di voto, anche i Ministri,
non appartenenti al CIPE, nelle cui competenze sono
comprese le materie oggetto delle deliberazioni.
- Il decreto ministeriale 8 giugno 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 1o luglio 1999, n. 152, reca:
"Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.".
- Il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo
n. 300/1999 e' il seguente:
"Art. 7. - 1. La costituzione e la disciplina degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro, per
l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli
articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni,
l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo
trattamento economico, il riordino delle segreterie
particolari dei Sottosegretari di Stato, sono regolati
dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.
2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si
attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale
svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di
elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione
della relativa attuazione e delle connesse attivita' di
comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione
tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
b) assolvimento dei compiti di supporto per
l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in
funzione della verifica della gestione effettuata dagli
appositi uffici, nonche' del compito di promozione e
sviluppo dei sistemi informativi;
c) organizzazione degli uffici preposti al controllo
interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo
le disposizioni del decreto legislativo di riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, in
modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei
compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e
personali;
d) organizzazione del settore giuridico-legislativo
in modo da assicurare: il raccordo permanente con
l'attivita' normativa del Parlamento, l'elaborazione di
testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei
costi della regolazione, la qualita' del linguaggio
normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte, lo
snellimento e la semplificazione della normativa, la cura
dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le
autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;
e) attribuzione dell'incarico di capo degli uffici di
cui al comma 1 ad esperti, anche estranei
all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.
- Il testo dell'art. 6 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 154/1998 e' il seguente:
"Art. 6. - 1. Gli uffici di diretta collaborazione con
il Ministro ed i Sottosegretari di Stato hanno esclusive
competenze di supporto dell'organo di direzione politica e
di raccordo tra questo e l'amministrazione. Il Capo di
Gabinetto coordina l'intera attivita' di supporto del
Ministro.
2. Sono uffici di diretta collaborazione con l'organo
di direzione politica: l'ufficio di Gabinetto; l'ufficio
legislativo; la segreteria particolare del Ministro;
l'ufficio del portavoce del Ministro; le segreterie
particolari dei Sottosegretari di Stato. Alle dirette
dipendenze del Ministro opera, in posizione di autonomia,
il servizio di controllo interno, nonche' la commissione
tecnica della spesa pubblica di cui all'art. 4, comma 2,
del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
3. Il Ministro puo' istituire una segreteria tecnica,
coordinata con le modalita' di cui al comma 1.
4. Gli uffici di cui ai commi 2 e 3 costituiscono un
unico centro di responsabilita'.
5. L'ufficio legislativo provvede allo studio e alla
progettazione normativa, alla consulenza giuridica e
legislativa ed al coordinamento generale dell'attivita'
degli uffici del Ministero nelle predette materie, in
coordinamento con il Dipartimento degli affari giuridici e
legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6. L'ufficio del portavoce svolge compiti di diretta
collaborazione con il Ministro, curando, fra l'altro, i
rapporti con il sistema e con gli organi di informazione
nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio
dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna,
anche tematica, con riferimento ai profili che attengono ai
compiti istituzionali del Ministero; promuove e gestisce
programmi e iniziative editoriali di informazione
istituzionale, anche in collaborazione con i Dipartimenti
del Ministero.".
- Il testo dei commi 1 e 3 dell'art. 55 del citato
decreto legislativo n. 300/1999, e', rispettivamente, il
seguente:
"1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del
primo Governo costituito a seguito delle prime elezioni
politiche successive all'entrata in vigore del presente
decreto legislativo e salvo che non sia diversamente
disposto dalle norme del presente decreto:
a) sono istituiti:
il Ministero dell'economia e delle finanze;
il Ministero delle attivita' produttive;
il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali;
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
b) sono soppressi:
il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
il Ministero delle finanze
il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
il Ministero del commercio con l'estero;
il Ministero delle comunicazioni;
il Dipartimento per il turismo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
il Ministero dell'ambiente;
il Ministero dei lavori pubblici;
il Ministero dei trasporti e della navigazione;
il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
il Ministero della sanita';
il Dipartimento per le politiche sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
il Ministero della pubblica istruzione;
il Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica.".
"3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento
adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, si puo' provvedere al riassetto
dell'organizzazione dei singoli Ministeri, in conformita'
con la riorganizzazione del Governo e secondo i criteri ed
i principi previsti dal presente decreto legislativo.".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca:
"Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59.".
Note all'art. 1:
- Per il testo del comma 2 dell'art. 14 del gia' citato
decreto legislativo n. 29/1993, si veda in nota alle
premesse.
- Per il testo dell'art. 7 del gia' citato decreto
legislativo n. 300/1999, si veda in nota alle premesse.
- Per l'argomento del decreto del Presidente della
Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, si veda in nota alle
premesse.



 
Art. 2
Uffici di diretta collaborazione

1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, ai sensi degli articoli 3 e 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Essi collaborano alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonche' alla relativa valutazione ed alle connesse attivita' di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi di impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.
2. Sono uffici di diretta collaborazione: a) la segreteria del Ministro; b) l'Ufficio di Gabinetto; c) l'Ufficio legislativo; d) la Segreteria tecnica del Ministro; e) l'Ufficio stampa; f) il Servizio di controllo interno e i relativi uffici di supporto
di cui all'articolo 4, comma 5; g) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.
3. La segreteria del Ministro, la segreteria tecnica del Ministro e l'Ufficio stampa operano alle dirette dipendenze del Ministro. Il Servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia operativa, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del presente regolamento.
4. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione e curando i rapporti con soggetti pubblici e privati in ragione dell'incarico istituzionale.
5. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, il Sottosegretario si avvale degli uffici di Gabinetto e Legislativo.
6. Il Capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, coordina l'intera attivita' di supporto e gli uffici di diretta collaborazione, i quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilita' ed uno o piu' centri di costo.



Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo
n. 29/1993 e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Gli organi di Governo esercitano le
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo
gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli
altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita'
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa
e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali
ed economico-finanziarie da destinare alle diverse
finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di
ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe,
canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita'
amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili
in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera
di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di
vertice non siano direttamente o indirettamente espressione
di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti
al principio della distinzione tra indirizzo e controllo,
da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.".
- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, reca:
"Individuazione delle unita' previsionali di base del
bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria
unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello
Stato.".



 
Art. 3
Funzioni degli uffici di diretta collaborazione

1. La segreteria del Ministro e' composta dal Capo della segreteria particolare e dal Segretario particolare. Il Capo della segreteria particolare sovrintende alla cura degli uffici di segreteria del Ministro, provvede al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione dei materiali per gli interventi del Ministro. Il Segretario particolare cura i rapporti del Ministro con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.
2. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. Tale ufficio, di livello dirigenziale generale, puo' essere articolato, con decreto del Ministro, in distinte aree organizzative.
3. L'Ufficio legislativo cura le iniziative legislative e regolamentari del Ministero, garantendo la qualita' del linguaggio normativo, l'analisi di fattibilita' delle norme introdotte e lo snellimento e la semplificazione della normativa; segue l'andamento dei lavori parlamentari, le concertazioni e le intese necessarie con le altre amministrazioni, i rapporti con il Parlamento e le istituzioni comunitarie. Provvede, altresi', allo studio ed alla progettazione normativa, alla consulenza giuridica e legislativa ed al coordinamento generale dell'attivita' degli uffici del Ministero nelle predette materie. Cura, inoltre, i rapporti con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale.
4. La segreteria tecnica del Ministro svolge attivita' di supporto tecnico allo stesso per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche nelle materie di competenza istituzionale del Ministero e per le conseguenti determinazioni di competenza dell'organo politico circa l'utilizzazione delle relative risorse finanziarie; tale attivita' di supporto e' svolta in accordo con i Dipartimenti competenti, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro, nonche' mediante la promozione di nuove attivita' ed iniziative, anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e momenti di approfondimento scientifico.
5. L'ufficio stampa cura, fra l'altro, i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera; promuove e sviluppa, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale. Esso e' costituito a norma dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, salvo, per quanto attiene alla prima applicazione della predetta legge, il disposto di cui all'articolo 6, comma 2, della legge medesima. Il Ministro puo' essere, inoltre, coadiuvato da un portavoce secondo quanto previsto dall'articolo 7 della citata legge n. 150 del 2000.



Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 9 della legge 7 giugno 2000, n.
150 (Disciplina delle attivita' di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni) e' il
seguente:
"Art. 9. - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di
un ufficio stampa, la cui attivita' e' in via prioritaria
indirizzata ai mezzi di informazione di massa.
2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale
iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione
di personale e' costituita da dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o
fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica
amministrazione in possesso dei titoli individuati dal
regolamento di cui all'art. 5, utilizzato con le modalita'
di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei
limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna
amministrazione per le medesime finalita'.
3. L'ufficio stampa e' diretto da un coordinatore, che
assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla
base delle direttive impartite dall'organo di vertice
dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di
informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza,
chiarezza e tempestivita' delle comunicazioni da fornire
nelle materie di interesse dell'amministrazione.
4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa
non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi
incarichi, attivita' professionali nei settori
radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle
relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere
previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.
5. Negli uffici stampa l'individuazione e la
regolamentazione dei profili professionali sono affidate
alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale
area di contrattazione, con l'intervento delle
organizzazioni rappresentative della categoria dei
giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.".
- Il testo dell'art. 7 della legge n. 150/2000 e' il
seguente:
"Art. 7. - 1. L'organo di vertice dell'amministrazione
pubblica puo' essere coadiuvato da un portavoce, anche
esterno all'amministrazione, con compiti di diretta
collaborazione ai fini dei rapporti di carattere
politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il
portavoce, incaricato dal medesimo organo, non puo', per
tutta la durata del relativo incarico, esercitare attivita'
nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa
e delle relazioni pubbliche.
2. Al portavoce e' attribuita una indennita'
determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse
disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna
amministrazione per le medesime finalita'.".



 
Art. 4
Servizio di controllo interno

1. Il servizio di controllo interno, di seguito denominato Servizio, svolge le seguenti attivita': a) valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione
dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione
dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati
conseguiti ed obiettivi predefiniti, raccoglie e valuta
informazioni e dati, sugli effetti delle politiche attuate e delle
misure adottate e verifica, in funzione dell'esercizio dei poteri
di indirizzo di cui agli articoli 3 e 14, comma 1, del decreto
legislativo n. 29 del 1993, l'effettiva attuazione delle scelte
compiute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico,
anche al fine di individuare i fattori ostativi, le
responsabilita' e suggerire eventuali correzioni; b) coadiuva il Ministro nella redazione della direttiva annuale di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, ai
fini della definizione dei parametri di valutazione dell'attivita'
degli uffici dirigenziali di livello generale; c) fornisce gli elementi di valutazione dei dirigenti, preposti ai
centri di responsabilita' dell'amministrazione, sulla base del
quali sono adottate dal Ministro, e nel caso di dirigenti preposti
ad ufficio dirigenziale generale su proposta del Capo del
competente dipartimento, le misure di cui all'articolo 21, commi 1
e 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, in materia di
responsabilita' dirigenziale, secondo il procedimento di
valutazione previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286; d) svolge, anche su richiesta del Ministro, analisi sull'attuazione
di politiche e programmi specifici, sui flussi informativi e sulla
sistematica generale dei controlli interni dell'amministrazione,
nonche' analisi organizzative finalizzate ad evidenziare costi e
rendimenti di articolazioni organizzative e linee di attivita'
dell'amministrazione.
2. Le attivita' di controllo interno sono attribuite ad (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) esperti in materie di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione. (Seguiva una parola non ammessa al "Visto" della Corte dei conti). Uno dei componenti e' scelto tra i dirigenti della prima fascia del ruolo unico.
3. Il servizio redige, con cadenza almeno semestrale, una relazione riservata agli organi di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalita' dell'amministrazione.
4. Il servizio opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si avvale del sistema informativo statistico unitario costituito presso il Ministero e coordina la propria attivita' con il comitato tecnico-scientifico e con l'osservatorio costituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche' con le altre unita' o strutture del controllo interno ai fini di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 del predetto decreto legislativo. Esso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilita' dell'amministrazione.
5. Presso il Servizio e' istituito un ufficio di livello dirigenziale generale. Al servizio e' assegnato un apposito contingente di personale costituito complessivamente fino a un massimo di trenta unita'. Al servizio sono, inoltre, assegnati quattro dirigenti della seconda fascia del ruolo unico. Si applica il comma 1, secondo e terzo periodo dell'articolo 5.



Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 3 del citato decreto
legislativo n. 29/1993, si veda in nota all'art. 2.
- Per il testo dell'art. 14 del citato decreto
legislativo n. 29/1993, si veda in nota all'art. 2.
- Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 21 del piu' volte
citato decreto legislativo n. 29/1993 e', rispettivamente,
il seguente:
"1. I risultati negativi dell'attivita' amministrativa
e della gestione o il mancato raggiungimento degli
obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie determinati
con i decreti legislativi di cui all'art. 17 della legge
15 marzo 1997, n. 59, comportano per il dirigente
interessato la revoca dell'incarico, adottata con le
procedure previste dall'art. 19, e la destinazione ad altro
incarico, anche tra quelli di cui all'art. 19, comma 10
presso la medesima amministrazione ovvero presso altra
amministrazione che vi abbia interesse.".
"2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive
impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione
negativa, ai sensi del comma 1, il dirigente, previa
contestazione e contraddittorio, puo' essere escluso dal
conferimento di ulteriori incarichi, di livello
dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un
periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore
gravita', l'amministrazione puo' recedere dal rapporto di
lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei
contratti collettivi.".
- Il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo
n. 286/1999 e' il seguente:
"Art. 5. - 1. Le pubbliche amministrazioni, sulla base
anche dei risultati del controllo di gestione, valutano, in
coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri
dirigenti, nonche' i comportamenti relativi allo sviluppo
delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi
assegnate (competenze organizzative).
2. La valutazione delle prestazioni e delle competenze
organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei
risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione.
La valutazione ha periodicita' annuale. Il procedimento per
la valutazione e' ispirato ai principi della diretta
conoscenza dell'attivita' del valutato da parte dell'organo
proponente o valutatore di prima istanza, della
approvazione o verifica della valutazione da parte
dell'organo competente o valutatore di seconda istanza,
della partecipazione al procedimento del valutato.
3. Per le amministrazioni dello Stato, la valutazione
e' adottata dal responsabile dell'ufficio dirigenziale
generale interessato, su proposta del dirigente,
eventualmente diverso, preposto all'ufficio cui e'
assegnato il dirigente valutato. Per i dirigenti preposti
ad uffici di livello dirigenziale generale, la valutazione
e' adottata dal capo del Dipartimento o altro dirigente
generale sovraordinato. Per i dirigenti preposti ai centri
di responsabilita' delle rispettive amministrazioni ed ai
quali si riferisce l'art. 14, comma 1, lettera b), del
decreto n. 29, la valutazione e' effettuata dal Ministro,
sulla base degli elementi forniti dall'organo di
valutazione e controllo strategico.
4. La procedura di valutazione di cui al comma 3,
costituisce presupposto per l'applicazione delle misure di
cui all'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto n. 29, in
materia di responsabilita' dirigenziale. In particolare, le
misure di cui al comma 1, del predetto articolo si
applicano allorche' i risultati negativi dell'attivita'
amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento
degli obiettivi emergono dalle ordinarie ed annuali
procedure di valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave
di un risultato negativo si verifica prima della scadenza
annuale, il procedimento di valutazione puo' essere
anticipatamente concluso. Il procedimento di valutazione e'
anticipatamente concluso, inoltre nei casi previsti dal
comma 2, del citato art. 21, del decreto n. 29.
5. Nel comma 8 dell'art. 20 del decreto n. 29, sono
aggiunte alla fine del secondo periodo le seguenti parole:
", ovvero, fino alla data di entrata in vigore di tale
decreto, con provvedimenti dei singoli Ministri
interessati". Sono fatte salve le norme proprie
dell'ordinamento speciale della carriera diplomatica e
della carriera prefettizia, in materia di valutazione dei
funzionari diplomatici e prefettizi.".
- Per il titolo del citato decreto legislativo n.
322/1989, si veda in nota alle premesse.
- Il testo dell' art. 7 del citato decreto legislativo
n. 286/1999 e' il seguente:
"Art. 7. - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e' costituita una banca dati, accessibile in via
telematica e pienamente integrata nella rete unitaria della
pubblica amministrazione, alimentata dalle amministrazioni
dello Stato, alla quale affluiscono, in ogni caso, le
direttive annuali dei Ministri e gli indicatori di
efficacia, efficienza, economicita' relativi ai centri di
responsabilita' e alle funzioni obiettivo del bilancio
dello Stato.
2. Per il coordinamento in materia di valutazione e
controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale di un
apposito comitato tecnico scientifico e dell'osservatorio
di cui al comma 3. Il comitato e' composto da non piu' di
sei membri, scelti tra esperti di chiara fama, anche
stranieri, uno in materia di metodologia della ricerca
valutativa, gli altri nelle discipline economiche,
giuridiche, politologiche, sociologiche e statistiche. Si
applica, ai membri del comitato, l'art. 31 della legge
23 agosto 1988, n. 400, e ciascun membro non puo' durare
complessivamente in carica per piu' di sei anni. Il
comitato formula, anche a richiesta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, valutazioni specifiche di politiche
pubbliche o programmi operativi plurisettoriali.
3. L'osservatorio e' istituito nell'ambito della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e' organizzato con
decreto del Presidente del Consiglio. L'osservatorio,
tenuto anche conto delle esperienze in materia maturate
presso Stati esteri e presso organi costituzionali, ivi
compreso il CNEL, fornisce indicazioni e suggerimenti per
l'aggiornamento e la standardizzazione dei sistemi di
controllo interno, con riferimento anche, ove da queste
richiesto, alle amministrazioni pubbliche non statali.".
- Il testo della lettera d) del comma 2 dell'art. 1 del
citato decreto legislativo n. 286/1999 e' il seguente:
"2. La progettazione d'insieme dei controlli interni
rispetta i seguenti principi generali, obbligatori per i
Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della
propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili
da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando
il principio di cui all'art. 3 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni di qui in poi denominato "decreto n. 29 :
a) - c) (omissis);
d) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono
esercitate in modo integrato.".



 
Art. 5
Personale degli uffici di diretta collaborazione

1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'articolo 2, comma 2, lettere f) e g), e' stabilito complessivamente in centoventi unita' comprensive delle unita' addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Sempre entro tale contingente complessivo, ai sensi dell'articolo 45, comma 13, terzo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, possono essere, inoltre, assegnati, nel limite del venti per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni, di provata competenza desumibile da specifici ed analitici curricoli culturali e professionali con particolare riferimentoalla formazione universitaria, alla provenienza da qualificati settori del lavoro privato strettamente inerenti alle funzioni e competenze del Ministero, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, nonche' dall'articolo 4, comma 5, nell'ambito del contingente complessivo di centoventi unita' stabilito dal comma 1, e' individuato, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non superiore a ventiquattro, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Tali incarichi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione a norma dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, e sono attribuiti (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti), anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 29 del 1993.
3. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal capo di Gabinetto, dal capo dell'Ufficio legislativo, dal capo della Segreteria particolare del Ministro, dal responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, dal capo dell'Ufficio stampa del Ministro e dai capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonche' al Segretario particolare del Ministro, si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.



Note all'art. 5:
- Il terzo periodo del comma 13 dell'art. 45 del citato
decreto legislativo n. 80/1998 e' il seguente:
"Il personale addetto ai Gabinetti ed alle segreterie
particolari puo' essere scelto fra estranei alle
amministrazioni pubbliche in misura non superiore a un
terzo.".
- Per il testo del comma 2 dell'art. 14 del citato
decreto legislativo n. 29/1993, si veda in nota all'art. 2.
- Per il testo del comma 10 dell'art. 19 del piu' volte
citato decreto legislativo n. 29/1993, si veda in nota alle
premesse.
- Il testo del comma 6 dell'art. 5 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 150/1999 e' il seguente:
"6. Ogni amministrazione conferisce gli incarichi ai
dirigenti inseriti nel ruolo unico nel limite delle
dotazioni organiche dei due livelli dirigenziali definite
alla data di entrata in vigore del presente regolamento
incrementate da un numero di unita' corrispondente agli
altri incarichi specifici di livello dirigenziale previsti
dall'ordinamento.".
- Per il testo del comma 6 dell'art. 19 del citato
decreto legislativo n. 29/1993, si veda in nota alle
premesse.



 
Art. 6
Responsabili degli uffici di diretta collaborazione

1. Il Capo di Gabinetto e' nominato dal Ministro fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.
2. Il Capo dell'Ufficio legislativo e' nominato fra i magistrati ordinari amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonche' fra docenti universitari, avvocati e altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.
3. Il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro e' nominato fra operatori del settore dell'informazione iscritti negli appositi albi professionali, o fra persone, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di specifica capacita' ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonche' dell'editoria e della comunicazione informatica.
4. Il Capo della Segreteria particolare, il responsabile della Segreteria tecnica, il portavoce ed il Segretario particolare del Ministro sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro.
5. I capi degli uffici di cui al presente articolo sono nominati dal Ministro, per la durata massima del relativo mandato governativo. Al decreto di nomina dei responsabili degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3, e' allegata una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
6. I componenti del collegio di direzione del Servizio di controllo interno, di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 2, possono essere confermati entro sessanta giorni dal giuramento del Governo o dalla nomina del nuovo Ministro.
7. Gli incarichi dirigenziali di livello generale di cui all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4, commi 2 e 5, possono essere revocati entra sessanta giorni dal giuramento del Governo. Decorso tale termine si intendono confermati fino al termine previsto dal contratto.
8. Il conferimento degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, e' incompatibile con il contestuale svolgimento di qualsiasi attivita' professionale, a carattere continuativo. Dello svolgimento di altri incarichi o di attivita' professionali a carattere non continuativo e' informato il Ministro, che ne valuta la compatibilita' con le funzioni svolte ai fini dell'espressa autorizzazione.
 
Art. 7
Trattamento economico

1. Ai responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con la modalita' di cui all'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed articolato: a) per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non
superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale
dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati
ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 29
del 1993, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo
non superiore alla misura massima del trattamento accessorio
spettante ai capi dei Dipartimenti del Ministero; b) per il Capo dell'Ufficio legislativo, per il responsabile della
Segreteria tecnica e per il Presidente del collegio di cui
all'articolo 4, comma 2, in una voce retributiva di importo non
superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale
dei dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale
del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del
decreto legislativo n. 29 del 1993, ed in un emolumento accessorio
da fissare in un importo non superiore alla misura massima del
trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici
dirigenziali generali del Ministero; c) per il Capo della segreteria del Ministro, per il segretario
particolare del Ministro, nonche' per il segretario particolare
del Sottosegretario, o, in via alternativa, per il capo della
segreteria del Sottosegretario di Stato, in una voce retributiva
di importo non superiore alla misura massima del trattamento
economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio
dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento
accessorio di importo non superiore alla misura massima del
trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici
dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici
tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza,
il trattamento economico in godimento. Ai capi dei predetti
uffici, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optano per il
mantenimento del proprio trattamento economico e' corrisposto un
emolumento accessorio determinato con le modalita' di cui
all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993,
di importo non superiore alla misura massima del trattamento
economico accessorio spettante, rispettivamente, ai capi dei
dipartimenti del Ministero, ai dirigenti degli uffici dirigenziali
di livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello
dirigenziale non generale del Ministero.
2. Al capo dell'Ufficio stampa del Ministro e' corrisposto un trattamento economico non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.
3. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli uffici di diretta collaborazione e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale.
4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e' determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non puo' essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unita' previsionale di base "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato di previsione della spesa del Ministero.
5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttivita' ed al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennita' e' determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, la misura dell'indennita' e' determinata con decreto del Ministro.
6. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, e' posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al dieci per cento del contingente complessivo.



Note all'art. 7:
- Per il testo del comma 2 dell'art. 14 del piu' volte
citato decreto legislativo n. 29 /1993, si veda in nota
alle premesse.
- Per il testo del comma 3 dell'art. 19 del piu' volte
citato decreto legislativo n. 29/1993, si veda in nota alle
premesse.
- Per il testo del comma 4 dell'art. 19 del piu' volte
citato decreto legislativo n. 29/1993, si veda in nota alle
premesse.
- Per il testo del comma 14 dell'art. 17 della citata
legge n. 127/1997, si veda in nota alle premesse.



 
Art. 8
Organizzazione degli uffici di diretta collaborazione

1. L'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione e' definita con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto, che puo' nominare uno o piu' vice capi di Gabinetto.
 
Art. 9
Segreterie dei Sottosegretari di Stato

1. I capi delle segreterie e i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato sono nominati dai Sottosegretari interessati.
2. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di centoventi unita' di cui all'articolo 5, comma 1, fino ad un massimo di otto unita' di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti.
 
Art. 9-bis (1)
(( Ufficio del vice Ministro ))

(( 1. In aggiunta al contingente di personale previsto al comma 2 dell'articolo 9, al Vice Ministro e' attribuito un ulteriore contingente pari a sedici unita' di personale. Tale ulteriore contingente si intende compreso nel contingente complessivo di centoventi unita' di cui all'articolo 5, comma 1.
2. Ciascun Vice Ministro nomina, nell'ambito del contingente di cui al comma 1, anche tra soggetti estranei all'amministrazione, un Capo dell'Ufficio, che coordina l'attivita' del personale di supporto, un portavoce e due soggetti particolarmente esperti nelle materie oggetto della delega. ))
 
Art. 10
Modalita' della gestione

1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennita' spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonche' la gestione delle risorse umane e strumentali, e' attribuita ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 29 del 1993, alla responsabilita' del Capo di Gabinetto, che puo' delegare i relativi adempimenti ad uno dei dirigenti assegnati all'ufficio di Gabinetto, nonche' avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.
2. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attivita' degli uffici di diretta collaborazione provvede il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero, assegnando unita' di personale ricomprese nelle aree A e B del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, in numero non superiore al cinquanta per cento delle unita' addette agli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2. Si applica l'articolo 10 del decreto legislativo n. 29 del 1993. Il Dipartimento dell'amministrazione generale. del personale e dei servizi del Ministero fornisce altresi' le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli uffici di diretta collaborazione.



Note all'art. 10:
- Per il testo della lettera b) del comma 1 dell'art.
14 del piu' volte citato decreto legislativo n. 29/1993, si
veda in nota alle premesse.
- Per il testo dell'art. 4 del citato decreto
legislativo n. 279/1997, si veda in nota alle premesse.
- Il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo
n. 29/1993 e' il seguente:
"Art. 10. - 1. I contratti collettivi nazionali
disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della
partecipazione anche con riferimento agli atti interni di
organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro.".



 
Art. 11
Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione e' confermato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, con atto del Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici.
2. Le dotazioni organiche del Ministero, determinate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sono modificate in conformita' con le disposizioni del presente regolamento. A fronte dell'incremento di due posti di funzione dirigenziale generale, i posti di funzioni dirigenziali non generali sono conseguentemente ridotti di quatto unita' a valere sui posti funzione resi vacanti a seguito di collocamento a riposo di un pari numero di dirigenti nel corso dell'anno 1999 che, pertanto, non vengono sostituiti.
3. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



Note all'art. 11:
- Il testo del comma 1 dell'art. 7 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 154/1998 e' il seguente:
"1. Le dotazioni organiche del Ministero sono
rideterminate in conformita' dell'allegata tabella A nel
rispetto del criterio di assicurare l'invarianza della
spesa di personale.".



 
Art. 12
Abrogazione di norme

1. Sono abrogati l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, e, comunque, tutte le disposizioni incompatibili con il presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 settembre 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2001
Ufficio di controllo atti Ministeri economici e finanziari, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 118
Ammissione al visto parziale, in conformita' della deliberazione della sezione controllo assunta nell'adunanza dell'8 marzo 2001, con l'esclusione:
dell'art. 4, comma 2, primo periodo limitatamente alle parole: "un collegio di tre membri tra cui il Presidente, nominati dal Ministro fra";
dell'art. 4, comma 2, secondo periodo, limitatamente alla parola "Almeno";
dell'art. 5, comma 2, limitatamente alle parole: "con decreto del Ministro".
 
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