Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SANITA' |
DECRETO 15 febbraio 2001 |
Classificazione della specialita' medicinale per uso umano "Balzide". (Decreto di classificazione AIC/UAC n. 145/2001). |
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IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza
Visto il decreto AIC/UAC n. 282 del 14 dicembre 1998, con il quale la Societa' Menarini International operations Luxembourg SA e' stata autorizzata ad immettere in commercio la specialita' medicinale "Balzide" nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate: 56 capsule rigide 750 mg - AIC n. 033858010/M 1098GU (in base 32); 112 capsule rigide 750 mg - AIC n. 033858022/M 1098H6 (in base 32); 130 capsule rigide 750 mg - AIC n. 033858034/M 1098HL (in base 32); 224 capsule rigide 750 mg - AIC n. 033858046/M 1098HY (in base 32); 260 capsule rigide 750 mg - AIC n. 033858059/M 1098JF (in base 32); 780 capsule rigide 750 mg - AIC n. 033858073/M 1098JT (in base 32); classe "C" ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 20 luglio 1996; Visto l'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449; Visto l'art. 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997; Vista la domanda e la proposta di prezzo presentata dalla ditta; Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco del 22 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2 foglio n. 333: Visto il parere espresso in data 6/7 febbraio 2001 dalla Commissione unica del farmaco; Decreta: Art. 1. La specialita' medicinale BALZIDE e' classificata come segue: 112 capsule rigide 750 mg - AIC n. 033858022/M 1098H6 (in base 32). Classe A Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda e' stabilito in L. 66.650 (ex factory, iva esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse e' di L. 110.000 (iva inclusa); Titolare A.I.C: Menanini International Operations Louxembourg SA |
| Art. 2. E' fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialita' praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanita' i dati di vendita. |
| Art. 3. Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' notificato alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita' medicinale. Roma, 15 febbraio 2001 Il dirigente generale: Martini |
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