Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 11 marzo 2001
Modificazioni al decreto ministeriale 21 marzo 2000, n. 43-T, concernente la "Determinazione dei criteri del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria".

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;
Vista la direttiva 95/18/CE del Consiglio del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie;
Vista la direttiva 95/19/CE del Consiglio del 19 giugno 1995, riguardante la ripartizione delle capacita' di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, recante norme di attuazione della sopra citata direttiva 91/440/CEE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, recante norme di attuazione delle suddette direttive 95/18/CE e 95/19/CE;
Visto il decreto ministeriale 21 marzo 2000, n. 43-T, recante "Determinazione dei criteri del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 aprile 2000, n. 94;
Considerato che le predette direttive comunitarie 91/440/CEE, 95/18/CE e 95/19/CE, attuate dai suddetti provvedimenti n. 227 del 1998 e n. 146 del 1999, disciplinano l'istituzione di una licenza, valida in ambito comunitario, per le imprese ferroviarie che effettuano il trasporto combinato internazionale di merci e per le associazioni internazionali di imprese che effettuano trasporto internazionale, estendendo l'utilizzazione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a tutte le imprese in possesso dei prescritti requisiti;
Considerato che l'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 1998 prevede che, per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, deve essere corrisposto un canone, applicato e riscosso dal gestore dell'infrastruttura e determinato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, su proposta del gestore dell'infrastruttura, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica;
Considerato che si rende necessario garantire lo svolgimento del servizio di trasporto ferroviario in coerenza con il quadro di liberalizzazione regolata introdotto dalla normativa comunitaria e che a tal fine deve essere applicato il canone determinato dal citato decreto ministeriale 21 marzo 2000, n. 43-T, ai sensi del predetto art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 1998;
Considerato che il predetto decreto ministeriale n. 43-T prevede, peraltro, in conformita' al citato art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 1998, l'entrata in vigore del canone a decorrere dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee;
Considerata l'impossibilita' di procedere alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del predetto provvedimento, in quanto tale procedura non e' prevista dalle citate direttive ed e' preclusa dalle disposizioni comunitarie che disciplinano la pubblicazione dei diversi atti nella stessa Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee;
Considerato che la predetta previsione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 1998, determina, pertanto, per la parte in cui condiziona l'operativita' della tariffa in esame alla pubblicazione del decreto attuativo nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, la diretta violazione sia delle disposizioni di cui alle direttive comunitarie che impongono agli Stati membri di adottare in modo univoco le tariffe in esame, sia delle disposizioni comunitarie che disciplinano la pubblicazione delle diverse tipologie di atti nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee;
Vista la giurisprudenza della Corte di giustizia della Comunita' europea che, con sentenza 2216/1989 (causa 103/88 Fratelli Costanzo S.p.a. contro comune di Milano) e con successive numerose decisioni, ha riconosciuto il dovere dell'amministrazione nazionale di procedere alla disapplicazione delle norme interne incompatibili con le disposizioni comunitarie;
Ritenuta la necessita' di non dare applicazione alla disposizione di cui all'art. 7, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 1998, per la parte in esame;
Ritenuto pertanto necessario di dover procedere alla modifica del decreto 21 marzo 2000, n. 43-T, art. 9, per la parte in cui attua la disposizione da ultimo citata;
Decreta:
Art. 1.
All'art. 9 del decreto ministeriale 21 marzo 2000, n. 43-T, le parole: "e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee" sono soppresse.
Roma, 11 marzo 2001
p. Il Ministro: Angelini
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone