Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2001 (vai al sommario) |
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LEGGE 5 marzo 2001, n. 57 |
Ripubblicazione del testo della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante: "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati", corredato delle relative note. (Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 66 del 20 marzo 2001). |
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Avvertenza: Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 5 marzo 2001, n. 57, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Art. 1 (Norme per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli a motore) 1. Dopo l'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e' inserito il seguente: "Art. 12-bis - 1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialita' delle offerte dei servizi assicurativi, nonche' un'adeguata informazione agli utenti, e' fatto obbligo alle imprese di assicurazione esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di rendere pubblici i premi annuali di riferimento di cui al comma 4, indicando altresi' il periodo al quale gli stessi si riferiscono, mediante appositi opuscoli, materiale promozionale ovvero annunci pubblicitari. 2. E' fatto obbligo alle imprese di assicurazione di rendere visibili agli utenti, nei punti di vendita e nell'ambito dei sistemi informativi telematici, le tariffe e le condizioni concernenti le polizze assicurative relative ad autoveicoli, motocicli, ciclomotori, autocarri e natanti soggetti alla disciplina della presente legge e di evidenziare, anche nei preventivi, eventuali rivalse o esclusioni di garanzia previste contrattualmente nei confronti del proprietario o del conducente, per sinistri occorsi o causati in occasione di guida del veicolo assicurato da parte di persona diversa dal proprietario o da persona designata contrattualmente alla guida, dalla tariffa di riferimento usata. 3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, la disdetta dei contratti ai sensi della presente legge deve essere inviata a mezzo fax o raccomandata almeno trenta giorni prima della data di scadenza indicata in polizza. 4. Sono definiti "premi annuali di riferimento" quelli relativi a polizze di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, comprensivi degli oneri fiscali e parafiscali, riguardanti: a) persona fisica di sesso maschile di 18 anni di eta', che si assicura per la prima volta con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina; b) persona fisica di sesso maschile di 28 anni di eta', con 8 anni di guida senza sinistri, che si assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina; c) persona fisica di sesso maschile di 35 anni di eta', con 10 anni di guida senza sinistri, che si assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina; d) persona fisica di sesso maschile di 40 anni di eta' che si assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente nella classe cui corrisponde il massimo sconto per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina; e) persona fisica di sesso maschile di 21 anni di eta', con 2 anni di guida con un sinistro, che si assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina; f) persona fisica di sesso maschile di 45 anni di eta' che si assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente nella classe cui corrisponde il massimo del malus per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina; g) persona fisica di sesso maschile di 18 anni di eta' che si assicura per la prima volta con la formula tariffaria bonus-malus e con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un ciclomotore di 50 centimetri cubici di cilindrata; h) imprese esercenti l'autotrasporto di cose in conto terzi che si assicurano per la prima volta con la formula tariffaria pejus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un veicolo con massa totale a pieno carico di 18 tonnellate; i) imprese esercenti l'autotrasporto di cose in conto terzi che si assicurano per la prima volta con la formula tariffaria pejus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un veicolo con massa totale a pieno carico di 44 tonnellate. 5. Le imprese di assicurazione sono tenute a comunicare all'ISVAP, al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) istituito dalla legge 30 luglio1998, n. 281, e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, i premi annuali di riferimento offerti agli utenti all'inizio di ogni semestre. 6. Le comunicazioni di cui al comma 5 devono essere effettuate entro il 31 ottobre, per il semestre gennaio-giugno dell'anno successivo, ed entro il 30 aprile, per il semestre luglio-dicembre dell'anno in corso. 7. Le eventuali variazioni dei premi di riferimento sono comunicate dalle imprese di assicurazione almeno sessanta giorni prima della loro applicazione. 8. I premi da comunicare sono quelli di cui al comma 4, applicati dall'impresa in ogni singola provincia". 2. Le imprese di assicurazione danno attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Nel primo anno di vigenza della presente legge, le comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono effettuate nel periodo compreso tra il 1o e il 10 aprile per il successivo semestre luglio-dicembre e nel periodo compreso tra il 1o e il 10 ottobre per il successivo semestre gennaio-giugno.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note all'art. 1: - La legge 24 dicembre 1969, n. 990, reca: "Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti". - Il testo dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e' riportato in nota all'art. 2. - La legge 30 luglio 1998, n. 281: reca: "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti".
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| Art. 2 (Funzioni di vigilanza dell'ISVAP) 1. Le funzioni di vigilanza assegnate all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) dall'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, sono estese, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, alle disposizioni contenute nell'articolo 1 nonche' nel presente articolo. 2. Il ritardo, l'erroneita' o l'incompletezza nell'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da cinque a venti milioni di lire. In caso di omissione o ritardo superiore a sessanta giorni, la sanzione e' raddoppiata. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12-quater, comma 3, della citata legge n. 990 del 1969, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire nove milioni in relazione a ciascun illecito, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 12-quater. 3. Al fine della diffusione di un'adeguata informazione agli utenti e della realizzazione di un sistema di monitoraggio permanente sui premi relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) istituito dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, e' autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e a cofinanziare, secondo modalita' e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, programmi di informazione e orientamento rivolti agli utenti dei servizi assicurativi promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, a valere sulle disponibilita' finanziarie assegnate al CNCU stesso dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 4. All'articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo periodo le parole: "con cadenza trimestrale" sono soppresse; b) il quarto periodo e' soppresso. 5. All'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, dopo il comma 5-quater, e' inserito il seguente: "5-quater 1. Le procedure e le modalita' di funzionamento della banca dati di cui al comma 5-quater sono definite con provvedimento dell'ISVAP da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti le modalita' di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonche' le modalita' e i limiti per l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti indicati dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni previste nel presente comma".
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576 (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni) e successive modificazioni, e' il seguente: "Art. 4 (Funzioni dell'ISVAP). - L'ISVAP, in conformita' alla normativa dell'Unione europea in materia assicurativa e nell'ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo, svolge le funzioni di vigilanza di cui al testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, ed alle leggi e regolamenti in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo nei confronti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni delle imprese nazionali ed estere, comunque denominate e costituite, che esercitano nel territorio della Repubblica attivita' di assicurazione e di riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, operazioni di capitalizzazione ed attivita' a queste assimilate, nonche' degli altri enti comunque soggetti alle disposizioni che disciplinano l'esercizio dell'attivita' assicurativa, anche nel caso di enti e organizzazioni che in forma singola, associata o consortile svolgano funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione, limitatamente ai profili assicurativi. A tal fine provvede: a) al controllo sulla loro gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale; b) all'esame e alla verifica dei bilanci; c) alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti da parte degli operatori del mercato assicurativo, compresi gli agenti e i mediatori di assicurazione e riassicurazione; c-bis) all'adozione di ogni provvedimento ritenuto utile o necessario alla tutela delle imprese e degli utenti. Compete altresi' all'ISVAP: a) compiere tutte le attivita' necessarie per la conoscenza del mercato assicurativo, comprese quelle di indagine statistica e di raccolta di elementi per l'elaborazione delle politiche assicurative, con particolare riguardo all'andamento dei mercati internazionali e comunitario, nonche' all'evoluzione, alla prevenzione e alla copertura dei rischi, ed al problema degli investimenti; b) procedere alla rilevazione ed acquisizione dei dati e degli elementi necessari alla formazione ed al controllo delle tariffe ed all'esame delle condizioni di polizza; c) (lettera abrogata dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385); d) (lettera abrogata dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385); e) (lettera abrogata dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385); f) (lettera abrogata dall'art. 5 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373); g) (lettera abrogata dall'art. 5 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373); h) (lettera abrogata dall'art. 5 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373); i) promuovere tutte le forme di collaborazione ritenute necessarie con gli altri organi di controllo dei Paesi della Comunita' economica europea al fine di rendere organica la vigilanza dell'attivita' assicurativa esercitata in libera prestazione dei servizi sia da parte di imprese estere nel territorio nazionale sia da parte di imprese nazionali nel territorio degli altri Stati membri. L'ISVAP svolge attivita' consultiva e di segnalazione nei confronti del Parlamento e del Governo, nell'ambito delle competenze per la regolazione e il controllo del settore assicurativo. Restano salvi i poteri in materia spettanti alle regioni a statuto speciale nonche' i poteri di ispezione e di controllo attribuiti dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa sulle societa' con azioni quotate in borsa. Ferma restando la competenza propria del Governo, ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni l'ISVAP intrattiene i rapporti con i competenti organi dell'Unione europea. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, formulata successivamente agli adempimenti di cui all'art. 18, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, applica le sanzioni con provvedimento motivato". - Per l'argomento della legge 30 luglio 1998, n. 281, vedi note all'art. 1. - Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70 (Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 2 (Misure per il contenimento dell'inflazione nel settore assicurativo). - 1. (Comma soppresso dalla legge di conversione 26 maggio 2000, n. 137). 2. Per i contratti dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, rinnovati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto nelle formule tariffarie che prevedono variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri, le imprese di assicurazione non possono applicare nessun aumento di tariffa ai contraenti a carico dei quali non risultino nell'ultimo periodo di osservazione sinistri provocati dai conducenti. Per i contratti stipulati entro un anno da tale data nelle formule tariffarie che prevedono variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri si applicano le tariffe esistenti alla medesima data. 2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche ai contratti di assicurazione per autoveicoli, ciclomotori e motocicli relativi alle formule tariffarie di cui all'art. 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nonche' ai contratti offerti per telefono o per via telematica e ai contratti senza clausola di tacito rinnovo o disdettati dall'impresa, qualora riproposti allo stesso assicuratore. 3. Le imprese di assicurazione non possono modificare il numero delle classi di merito, i coefficienti di determinazione del premio, nonche' le relative regole evolutive delle proprie formule tariffarie che prevedono variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri, per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. (Il presente comma, come modificato dalla legge di conversione 26 maggio 2000, n. 137, aggiunge il comma 2-bis all'art. 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 900). 5. Cessati gli effetti delle disposizioni di cui al comma 2 e 3, in caso di incrementi tariffari, esclusi quelli connessi all'applicazione di regole evolutive nelle varie formule tariffarie, superiori al tasso programmato di inflazione, l'assicurato puo' risolvere il contratto mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede dell'impresa o all'agenzia presso la quale e' stata stipulata la polizza. In questo caso non si applica a favore dell'assicurato il termine di tolleranza previsto dall'art. 1901, secondo comma, del codice civile. 5-bis. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) vigila ai fini dell'osservanza, da parte delle imprese di riassicurazione, di quanto disposto dal presente articolo. 5-ter. Le imprese di riassicurazione che non osservano le disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis, 3 e 4 sono assoggettate, per ogni singola violazione, alla sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni. 5-quater. Allo scopo di rendere piu' efficacie la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, e' istituita presso l'ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi relativi. L'ISVAP rende pienamente operativa la banca dati a decorrere dal 1o gennaio 2001. Da tale data ciascuna compagnia e' tenuta a comunicare all'ISVAP i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati secondo apposite modalita' stabilite dallo stesso ISVAP. I costi di gestione della banca dati sono ripartiti tra le compagnie di assicurazione con gli stessi criteri di ripartizione dei costi di vigilanza dell'ISVAP. 5-quater 1. Le procedure e le modalita' di funzionamento della banca dati di cui al comma 5-quater sono definite con provvedimento dell'ISVAP da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti le modalita' di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonche' le modalita' e i limiti per l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti indicati dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni previste nel presente comma. 5-quinquies. L'inosservanza degli obblighi di comunicazione all'ISVAP dei dati richiesti comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative: a) da lire due milioni a lire sei milioni in caso di mancato invio dei dati; b) da lire un milione a lire tre milioni in caso di ritardo o incompletezza dei dati inviati. Le predette sanzioni amministrative sono maggiorate del dieci per cento, in ogni caso di reiterazione dell'inosservanza dei suddetti obblighi.". - La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
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| Art. 3 (Norme per il diritto di accesso agli atti delle imprese di assicurazione) 1. Dopo l'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, e' inserito il seguente: "Art. 12-ter - 1. Le imprese di assicurazione esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a garantire, a coloro che stipulino con esse contratti di assicurazione riguardanti tale ramo, nonche' ai danneggiati, il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Al danneggiato o all'assicurato non sono opponibili gli accordi associativi stipulati tra imprese di assicurazione. 2. Al fine di cui al comma 1 ciascuna impresa di assicurazione deve garantire all'assicurato nonche' al danneggiato l'accesso agli atti di cui al medesimo comma 1. Se entro sessanta giorni dalla richiesta l'assicurato o il danneggiato non e' messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti, egli puo' rivolgersi all'ISVAP al fine di veder garantito il proprio diritto. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta, con proprio decreto, le disposizioni attuative del presente articolo". 2. Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al comma 3 dell'articolo 12-ter della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
| Art. 4 (Tutela del contraente l'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli) 1. Dopo l'articolo 12-ter della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, e' inserito il seguente: "Art. 12-quater 1 - 1. Il rifiuto o l'elusione da parte delle imprese assicuratrici dell'obbligo di accettare le proposte presentate dagli assicurandi ai sensi dell'articolo 11 per l'assicurazione obbligatoria per i rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono soggetti ad una sanzione pecuniaria da lire 3 milioni a lire nove milioni, in relazione a ciascun illecito. 2. E' fatta salva la facolta' di revoca dell'autorizzazione all'esercizio del ramo responsabilita' civile per la circolazione dei veicoli in caso di reiterato e sistematico rifiuto od elusione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 16. 3. L'assicuratore non puo' subordinare la stipula di una polizza RC auto alla stipula di ulteriori contratti assicurativi". |
| Art. 5 (Modifiche al decreto-legge n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977) 1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, sono sostituiti dai seguenti: "Per i sinistri con soli danni a cose la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalita' indicate nell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 5 del presente decreto-legge e recare l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entita' del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'assicuratore formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni e' ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalita' indicate al primo comma. La richiesta deve contenere la descrizione delle circostanze nelle quali si e' verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'eta', all'attivita' del danneggiato, al suo reddito, all'entita' delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, dal certificato di morte. L'assicuratore e' tenuto a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione. Il danneggiato non puo' rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa. L'assicuratore e' tenuto al rispetto dei diversi termini stabiliti dai commi primo e secondo anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso. In caso di richiesta incompleta, l'assicuratore, ove non possa per tale incompletezza formulare congrua offerta di risarcimento, richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi primo e secondo decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi". 2. In attesa di una disciplina organica sul danno biologico il risarcimento dei danni alla persona di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti avvenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, e' effettuato secondo i criteri e le misure seguenti: a) a titolo di danno biologico permanente e' liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura piu' che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidita'; tale importo e' calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidita' del relativo coefficiente di cui all'allegato A annesso alla presente legge. L'importo cosi' determinato si riduce con il crescere dell'eta' del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di eta' a partire dall'undicesimo anno di eta'. Il valore del primo punto e' pari a lire un milione duecentomila; b) a titolo di danno biologico temporaneo e' liquidato un importo di lire settantamila per ogni giorno di inabilita' assoluta; in caso di inabilita' temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilita' riconosciuta per ciascun giorno. 3. Agli effetti di cui al comma 2, per danno biologico si intende la lesione all'integrita' psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale. Il danno biologico e' risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacita' di produzione di reddito del danneggiato. 4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il danno biologico viene ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato. 5. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrita' psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidita'. 6. Gli importi indicati nel comma 2 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT. 7. L'ottavo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, e' sostituito dai seguenti: "L'inosservanza da parte dell'impresa assicuratrice dei termini prescritti dal presente articolo comporta: a) in ordine alla omessa richiesta di integrazione della richiesta di risarcimento incompleta la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire tre milioni; b) in ordine alla omessa formulazione dell'offerta, all'omessa comunicazione dei motivi della mancata offerta o all'omessa corresponsione della somma offerta, che si protragga per oltre centoventi giorni dal termine utile finale: 1) la sanzione da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, in relazione a danni a cose e lesioni guaribili entro quaranta giorni; 2) la sanzione da lire quindici milioni a lire duecentoquaranta milioni, in relazione a danni a persone guaribili oltre quaranta giorni o per il caso di morte. La comunicazione dei motivi della mancata offerta effettuata entro centoventi giorni dalla scadenza del termine utile comporta la sanzione da lire tre milioni a lire nove milioni. La formulazione dell'offerta o la corresponsione della stessa effettuate entro centoventi giorni dalla scadenza del termine utile, comporta oltre al pagamento degli interessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni: a) dal 5 al 10 per cento della somma offerta o pagata con un ritardo non superiore ai quindici giorni, con un limite minimo di lire ottocentomila; b) dal 10 al 20 per cento della somma offerta o pagata in ritardo, decorso ogni ulteriore periodo di ritardo di quindici giorni, con un limite minimo di lire due milioni e un limite massimo rispettivamente di lire cinquanta milioni per sinistri con danni a cose e lesioni a persone guaribili entro quaranta giorni e di lire duecento milioni per sinistri che abbiano causato il decesso ovvero lesioni permanenti o guarite oltre i quaranta giorni dal sinistro. Qualora l'impresa formuli l'offerta in ritardo, ma provveda contestualmente al pagamento della stessa, si applicano le sanzioni di cui ai commi precedenti diminuite del 40 per cento. L'offerta e il pagamento formulati in via transattiva o stragiudiziale, ma in ritardo rispetto ai tempi di cui al presente articolo, sono soggette comunque alle sanzioni di cui ai commi ottavo, nono e decimo. L'impresa che corrisponda compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti e' tenuta ad acquisire la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. Ove l'impresa abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, deve darne comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto".
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39 (Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, il seguente: "Art. 3. Per i sinistri con soli danni a cose la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalita' indicate nell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, e successive modificazioni, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'art. 5 del presente decreto-legge e recare l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entita' del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'assicuratore formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni e' ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalita' indicate al primo comma. La richiesta deve contenere la descrizione delle circostanze nelle quali si e' verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'eta', all'attivita' del danneggiato, al suo reddito, all'entita' delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, dal certificato di morte. L'assicuratore e' tenuto a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione. Il danneggiato non puo' rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa. L'assicuratore e' tenuto al rispetto dei diversi termini stabiliti dai commi primo e secondo anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso. In caso di richiesta incompleta, l'assicuratore, ove non possa per tale incompletezza formulare congrua offerta di risarcimento, richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi primo e secondo decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa deve provvedere al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione. Entro ugual termine l'impresa deve corrispondere la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta e' imputata nella liquidazione definitiva del danno. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa deve corrispondere al danneggiato la somma offerta con le stesse modalita' ed effetti. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi l'assicuratore non puo' opporre al danneggiato l'eventuale inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di cui all'articolo 1913 del codice civile. L'inosservanza da parte dell'impresa assicuratrice dei termini prescritti dal presente articolo comporta: a) in ordine alla omessa richiesta di integrazione della richiesta di risarcimento incompleta la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire tre milioni; b) in ordine alla omessa formulazione dell'offerta, all'omessa comunicazione dei motivi della mancata offerta o all'omessa corresponsione della somma offerta, che si protragga per oltre centoventi giorni dal termine utile finale: 1) la sanzione da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, in relazione a danni a cose e lesioni guaribili entro quaranta giorni; 2) la sanzione da lire quindici milioni a lire duecentoquaranta milioni, in relazione a danni a persone guaribili oltre quaranta giorni o per il caso di morte. La comunicazione dei motivi della mancata offerta effettuata entro centoventi giorni dalla scadenza del termine utile comporta la sanzione da lire tre milioni a lire nove milioni. La formulazione dell'offerta o la corresponsione della stessa effettuate entro centoventi giorni dalla scadenza del termine utile, comporta oltre al pagamento degli interessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni: a) dal 5 al 10 per cento della somma offerta o pagata con un ritardo non superiore ai quindici giorni, con un limite minimo di lire ottocentomila; b) dal 10 al 20 per cento della somma offerta o pagata in ritardo, decorso ogni ulteriore periodo di ritardo di quindici giorni, con un limite minimo di lire due milioni e un limite massimo rispettivamente di lire cinquanta milioni per sinistri con danni a cose e lesioni a persone guaribili entro quaranta giorni e di lire duecento milioni per sinistri che abbiano causato il decesso ovvero lesioni permanenti o guarite oltre i quaranta giorni dal sinistro. Qualora l'impresa formuli l'offerta in ritardo, ma provveda contestualmente al pagamento della stessa, si applicano le sanzioni di cui ai commi precedenti diminuite del 40 per cento. L'offerta e il pagamento formulati in via transattiva o stragiudiziale, ma in ritardo rispetto ai tempi di cui al presente articolo, sono soggette comunque alle sanzioni di cui ai commi ottavo, nono e decimo. L'impresa che corrisponda compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti e' tenuta ad acquisire la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. Ove l'impresa abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, deve darne comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto. In caso di sentenza a favore del danneggiato il giudice, quando vi sia una notevole sproporzione fra la somma liquidata e quella offerta dall'impresa di assicurazione e accerti che la sproporzione e' dovuta a dolo o colpa grave dell'impresa stessa, d'ufficio condanna l'impresa a pagare alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", una somma non superiore alla differenza fra l'offerta e il liquidato al netto di rivalutazione e interessi. Copia della sentenza e' comunicata dalla cancelleria del giudice che l'ha pronunciata alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada". Per l'applicazione della sanzione pecuniaria si osservano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706. La competenza per l'irrogazione delle sanzioni e' degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato che ne versano l'importo alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada". L'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti puo' essere revocata, oltre che nei casi previsti dall'art. 16 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, anche nel caso di ripetuta violazione da parte dell'impresa delle disposizioni stabilite dal presente articolo.
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| Art. 6 (Ricorsi) 1. Avverso il provvedimento col quale ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato irroga la sanzione per le infrazioni di cui all'articolo 5, e' ammesso ricorso al giudice amministrativo che provvede a norma degli articoli 33, comma 1, e 45, comma 18, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. 2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai provvedimenti di irrogazione di sanzioni pecuniarie ovvero disciplinari previste da ogni altra norma che disciplina l'esercizio delle assicurazioni private, ivi compreso quello dell'attivita' di agente, di mediatore di assicurazione e di riassicurazione e di perito assicurativo. E' abrogata ogni diversa disposizione.
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576 (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni), e' riportato in nota all'art. 2. - Il testo degli articoli 33, comma 1, e 45, comma 18, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' rispettivamente, il seguente: "Art. 33. - 1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481. Art. 45. - 18. Le controversie di cui agli articoli 33 e 34 del presente decreto sono devolute al giudice amministrativo a partire dal 1o luglio 1998. Resta ferma la giurisdizione prevista dalle norme attualmente in vigore per i giudizi pendenti alla data del 30 giugno 1998".
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| Art. 7 (Delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura) 1. Il Governo e' delegato a emanare, senza che cio' comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi contenenti norme per l'orientamento e la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca, dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici. 2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e dopo aver acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinche' sia espresso, entro quaranta giorni, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente ad esso, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni. 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono diretti, in coerenza con la politica agricola dell'Unione europea, a creare le condizioni per: a) promuovere, anche attraverso il metodo della concertazione, il sostegno e lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e dei sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive del territorio, individuando i presupposti per l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici di qualita' ed assicurando la tutela delle risorse naturali, della biodiversita', del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale; b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle risorse marine, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalita' dell'azienda agricola, di acquacoltura e di pesca, comprese quelle relative alla gestione ed alla tutela ambientale e paesaggistica, anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito; c) ammodernare le strutture produttive agricole, della pesca e dell'acquacoltura, forestali, di servizio e di fornitura di mezzi tecnici a minor impatto ambientale, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti nonche' le infrastrutture per l'irrigazione al fine di sviluppare la competitivita' delle imprese agricole ed agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei mercati ed assicurando la qualita' dei prodotti, la tutela dei consumatori e dell'ambiente; d) garantire la tutela della salute dei consumatori nel rispetto del principio di precauzione, promuovendo la riconversione della produzione intensiva zootecnica in produzione estensiva biologica e di qualita', favorire il miglioramento e la tutela dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene e di benessere degli animali negli allevamenti, nonche' della qualita' dei prodotti per uso umano e dei mangimi per gli animali, in particolare sviluppando e regolamentando sistemi di controllo e di tracciabilita' delle filiere agroalimentari; e) garantire un costante miglioramento della qualita', valorizzare le peculiarita' dei prodotti e il rapporto fra prodotti e territorio, assicurare una adeguata informazione al consumatore e tutelare le tradizioni alimentari e la presenza nei mercati internazionali, con particolare riferimento alle produzioni tipiche, biologiche e di qualita'; f) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza; g) assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa; h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente rurale, anche attraverso la valorizzazione della piccola agricoltura per autoconsumo o per attivita' di agriturismo e di turismo rurale; i) favorire lo sviluppo sostenibile del sistema forestale, in aderenza ai criteri e princi'pi individuati dalle Conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa.
Nota all'art. 7: - La legge 15 maggio 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
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| Art. 8 (Principi e criteri direttivi) 1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 7, il Governo si atterra' ai princi'pi e criteri contenuti nel capo I e nell'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche' ai seguenti princi'pi e criteri direttivi: a) definizione dei soggetti imprenditori agricoli, della pesca e forestali e riordino delle qualifiche soggettive; b) definizione delle attivita' di coltivazione, di allevamento, di acquacoltura, di silvicoltura e di pesca che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiarie, gli ecosistemi fluviali, lacustri, salmastri o marini con equiparazione degli imprenditori della silvicoltura, dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli; c) definizione delle attivita' connesse, ancorche' non svolte dall'azienda, anche in forma associata o cooperativa, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli, agroalimentari ed agroindustriali nonche' alla fornitura di beni e servizi; d) previsione del registro delle imprese di cui agli articoli da 2188 a 2202 del codice civile, quale strumento di pubblicita' legale dei soggetti e delle attivita' di cui alle lettere a), b), c), l) e u), nonche' degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle societa' semplici esercenti attivita' agricola iscritti nelle sezioni speciali del registro medesimo; e) promozione e mantenimento di strutture produttive efficienti, favorendo la conservazione dell'unita' aziendale e della destinazione agricola dei terreni e l'accorpamento dei terreni agricoli, creando le condizioni per l'ammodernamento strutturale dell'impresa e l'ottimizzazione del suo dimensionamento, agevolando la ricomposizione fondiaria, attenuando i vincoli della normativa sulla formazione della proprieta' coltivatrice; f) promozione della gestione sostenibile del patrimonio forestale per favorire lo sviluppo di nuove opportunita' imprenditoriali e occupazionali, anche in forma associata o cooperativa, la certificazione delle attivita' e la difesa dagli incendi boschivi; g) promozione, sviluppo e ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dai produttori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti; h) fissazione dei criteri per il soddisfacimento del principio comunitario previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte dell'Unione europea e dello Stato membro; i) riduzione degli obblighi e semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi ai rapporti tra aziende agricole, singole o associate, e pubblica amministrazione; l) previsione dell'integrazione delle attivita' agricole con altre extragricole svolte in seno all'azienda ovvero in luogo diverso dalla stessa, anche in forma associata o cooperativa, al fine di favorire la pluriattivita' dell'impresa agricola anche attraverso la previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione; m) razionalizzazione e revisione della normativa in materia di ricerca, formazione e divulgazione in agricoltura, acquacoltura e pesca privilegiando modelli di sviluppo sostenibile e di tutela della biodiversita', per favorire la diffusione delle innovazioni e il trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese; n) garanzia della tutela della salute, del benessere degli animali, del processo di riconversione delle produzioni agroalimentari verso una crescente ecocompatibilita', regolamentazione e promozione di sistemi produttivi integrati che garantiscano la tracciabilita' della materia prima agricola di base, razionalizzazione e rafforzamento del sistema di controllo dei prodotti agricoli, della pesca e alimentari a tutela della qualita' dei prodotti con particolare riferimento agli organismi geneticamente modificati e loro derivati; o) sviluppo delle potenzialita' produttive attraverso la valorizzazione delle peculiarita' dei prodotti tipici, anche con il sostegno dei distretti agroalimentari, dei distretti rurali ed ittici; p) promozione dell'etichettatura dei prodotti alimentari destinati come tali al consumatore, con particolare riferimento a quelli di origine animale, al fine di garantire la sicurezza e la qualita' e di consentire la conoscenza della provenienza della materia prima; q) revisione della legge 16 marzo 1988, n. 88, relativa agli accordi interprofessionali e dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, relativo agli organismi interprofessionali, per assicurare il migliore funzionamento e la trasparenza del mercato; r) revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni, al fine di adeguare le borse merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove tecnologie informatiche e telematiche, a tutti gli interventi finanziari previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, nonche' per garantire la trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori; s) revisione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, sulla vendita al pubblico dei prodotti agricoli, al fine di semplificare le procedure e di favorire il rapporto con i consumatori, anche abolendo l'autorizzazione ivi prevista; t) definizione di strumenti finanziari innovativi, di servizi assicurativi e di garanzia al credito al fine di sostenere la competitivita' e favorire la riduzione di rischi di mercato; u) attribuzione di caratteri imprenditoriali a tutte le forme di concentrazione dell'offerta nel rispetto del controllo democratico da parte dei soci e nel divieto di abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi; v) favorire l'internazionalizzazione delle imprese agricole ed agroalimentari e delle loro strategie commerciali con particolare riferimento alle produzioni tipiche e di qualita' e biologiche; z) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa nonche' la valorizzazione della qualita' dei prodotti alimentari; aa) introduzione di regole per l'apprendistato ed il lavoro atipico e per quello occasionale, flessibile e stagionale con riferimento ad oggettive e specifiche esigenze nei settori oggetto della delega di cui all'articolo 7 ed emersione dell'economia irregolare e sommersa; bb) creare le condizioni atte a favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e forestale; cc) coordinamento dei mezzi finanziari disponibili per la promozione di agricoltura, acquacoltura, pesca e sviluppo rurale, nonche' per la promozione dei prodotti italiani di qualita' nel mercato internazionale; dd) semplificazione delle norme e delle procedure dell'attivita' amministrativa in agricoltura; ee) previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione quale strumento per il perseguimento delle finalita' di cui al presente articolo e all'articolo 7; ff) definizione di un nuovo assetto normativo che, nel rispetto delle regole comunitarie e dell'esigenza di rafforzare la politica della concorrenza, consenta per i prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP) forme di programmazione produttiva in grado di accompagnare l'evoluzione della domanda ed accrescere la competitivita' di tali produzioni; gg) quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna azione avviata in attuazione della delega di cui all'articolo 7 ed indicazione della relativa copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio dello Stato, evitando che nuovi o maggiori oneri ricadano comunque sui bilanci delle regioni e degli enti locali. 2. I termini per l'emanazione dei testi unici in materia di agricoltura e di pesca e acquacoltura di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati fino a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I testi unici di cui al presente comma entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 8: - Si trascrivono il Capo I e il comma 5, dell'art. 20 della legge n. 59/1997, il cui titolo e' riportato in nota all'art. 7. "Capo I Art. 1. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1998, uno o piu' decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per "conferimento" si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per "enti locali" si intendono le province, i comuni, le comunita' montane e gli altri enti locali. 2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarieta' di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunita', nonche' tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici. 3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie: a) affari esteri e commercio estero, nonche' cooperazione internazionale e attivita' promozionale all'estero di rilievo nazionale; b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico; c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose; d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico; e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe; f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione; g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali; h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche; i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; l) ordine pubblico e sicurezza pubblica; m) amministrazione della giustizia; n) poste e telecomunicazioni; o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali; p) ricerca scientifica; q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale; r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione; r-bis) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale. 4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2: a) i compiti di regolazione e controllo gia' attribuiti con legge statale ad apposite autorita' indipendenti; b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera motivatamente in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle universita' degli studi; e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali. 5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali. 6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', delle esigenze della salute, della sanita' e sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente. Art. 20. - (Omissis). 5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura; b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione; d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi; g) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo; g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario; g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati; g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio; g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale; g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento; g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche". - Si riporta il testo degli articoli da 2188 a 2002 del codice civile: "Art. 2188 (Registro delle imprese). - E' istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge. Il registro e' tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale. Il registro e' pubblico. Art. 2189 (Modalita' d'iscrizione). - Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall'interessato. Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve accertare l'autenticita' della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione. Il rifiuto dell'iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente. Questi puo' ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con decreto. Art. 2190 (Iscrizione d'ufficio). - Se un'iscrizione obbligatoria non e' stata richiesta, l'ufficio del registro invita mediante raccomandata l'imprenditore a richiederla entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del registro puo' ordinarla con decreto. Art. 2191 (Cancellazione d'ufficio). - Se una iscrizione e' avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione. Art. 2192 (Ricorso contro il decreto del giudice del registro). - Contro il decreto del giudice del registro emesso a norma degli articoli precedenti, l'interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, puo' ricorrere al tribunale dal quale dipende l'ufficio del registro. Il decreto che pronunzia sul ricorso deve essere iscritto d'ufficio nel registro. Art. 2193 (Efficacia dell'iscrizione). - I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione [c.c. 34] se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi e' obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza. L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non puo' essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione e' avvenuta. Sono salve le disposizioni particolari della legge. Art. 2194 (Inosservanza dell'obbligo di iscrizione). - Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 e 2634, chiunque omette di richiedere l'iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, e' punito con l'ammenda da lire ventimila a lire un milione. Art. 2195 (Imprenditori soggetti a registrazione). - Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: 1) un'attivita' industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 2) un'attivita' intermediaria nella circolazione dei beni; 3) un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o per aria; 4) un'attivita' bancaria o assicurativa [c.c. 1882, 1883]; 5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti. Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attivita' e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano. Art. 2196 (Iscrizione dell'impresa). - Entro trenta giorni dall'inizio dell'impresa l'imprenditore che esercita un'attivita' commerciale deve chiedere l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede, indicando: 1) il cognome e il nome, il nome del padre, la cittadinanza [e la razza]; 2) la ditta; 3) l'oggetto dell'impresa; 4) la sede dell'impresa; 5) il cognome e il nome degli institori e procuratori. All'atto della richiesta l'imprenditore deve depositare la sua firma autografa e quelle dei suoi institori e procuratori. L'imprenditore deve inoltre chiedere l'iscrizione delle modificazioni relative agli elementi suindicati e della cessazione dell'impresa entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano. Art. 2197 (Sedi secondarie). - L'imprenditore che istituisce nel territorio dello Stato sedi secondarie con una rappresentanza stabile deve, entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese del luogo dove e' la sede principale dell'impresa. Nello stesso termine la richiesta deve essere fatta all'ufficio del luogo nel quale e' istituita la sede secondaria, indicando altresi' la sede principale, e il cognome e il nome del rappresentante preposto alla sede secondaria. Il rappresentante deve depositare presso il medesimo ufficio la sua firma autografa. La disposizione del secondo comma si applica anche all'imprenditore che ha all'estero la sede principale dell'impresa. L'imprenditore che istituisce sedi secondarie con rappresentanza stabile all'estero deve, entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione all'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova la sede principale. Art. 2198 (Minori, interdetti e inabilitati). - I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio di un'impresa commerciale da parte di un minore emancipato o di un inabilitato o nell'interesse di un minore non emancipato o di un interdetto e i provvedimenti con i quali l'autorizzazione viene revocata devono essere comunicati senza indugio a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione. Art. 2199 (Indicazione dell'iscrizione). - L'imprenditore deve indicare negli atti e nella corrispondenza, che si riferiscono all'impresa, il registro presso il quale e' iscritto. Art. 2000 (Societa'). - Sono soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese le societa' costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V e le societa' cooperative, anche se non esercitano un'attivita' commerciale. L'iscrizione delle societa' nel registro delle imprese e' regolata dalle disposizioni dei titoli V e VI. Art. 2201 (Enti pubblici). - Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attivita' commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese. Art. 2002 (Piccoli imprenditori). - Non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese i piccoli imprenditori". - Il regolamento (CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 che concerne il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG e che modifica ed abroga taluni regolamenti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. L 160 del 26 giugno 1999, pag. 0080 - 0101. - La legge 16 marzo 1988, n. 88, reca: "Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli". - Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e' il seguente: "Art. 12 (Organizzazioni interprofessionali). - 1. Ai fini dell'integrazione economica di filiera, si intende per "Organizzazione interprofessionale qualsiasi organismo che: a) raggruppi rappresentanti delle attivita' economiche connesse con la produzione, il commercio, la trasformazione dei prodotti agricoli indicate dalla regolamentazione comunitaria sulla organizzazione dei produttori; b) sia costituito per iniziativa di tutte o di una parte delle organizzazioni o associazioni che la compongono; c) svolga alcune delle attivita' seguenti, tenendo conto degli interessi dei consumatori: 1) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato; 2) contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato; 3) elaborare contratti-tipo compatibili con la normativa comunitaria; 4) accrescere la valorizzazione dei prodotti; 5) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari e di altri fattori di produzione e a garantire la qualita' dei prodotti nonche' la salvaguardia dei suoli e delle acque; 6) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualita' dei prodotti; 7) valorizzare e tutelare l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualita' e le indicazioni geografiche; 8) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente; 9) definire, per quanto riguarda le normative tecniche relative alla produzione e alla commercializzazione, regole piu' restrittive di quelle previste dalle normative comunitaria e nazionale per i prodotti agricoli e trasformati. 2. Sono definiti con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i criteri e le modalita' per il riconoscimento e per i relativi controlli delle organizzazioni interprofessionali di rilevanza nazionale, delle organizzazioni di produttori agricoli nonche' delle relative Unioni nazionali". - Il titolo della legge 20 marzo 1913, n. 272, e' il seguente: "Approvazione dell'ordinamento delle Borse di commercio, dell'esercizio della mediazione e delle tasse sui contratti di Borsa". - La legge 9 febbraio 1963, n. 59, reca: "Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti". - Il testo dell'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998), e' il seguente: "Art. 7 (Testi unici). - 1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, adotta, secondo gli indirizzi previamente definiti entro il 30 giugno 1999 dalle Camere sulla base di una relazione presentata dal Governo, il programma di riordino delle norme legislative e regolamentari che disciplinano le fattispecie previste e le materie elencate: a) nell'art. 4, comma 4, e nell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; b) nelle leggi annuali di semplificazione; c) nell'allegato 3 della presente legge; d) nell'art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale, in riferimento all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; e) nel codice civile, in riferimento all'abrogazione dell'art. 17 del medesimo codice; f) nel codice civile, in riferimento alla soppressione del bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata e del bollettino ufficiale delle societa' cooperative, disposta dall'art. 29 della legge 7 agosto 1997, n. 266. 2. Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31 dicembre 2001 mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari. Fino alla data di entrata in vigore di una legge generale sull'attivita' normativa, nella redazione dei testi unici, emanati ai sensi del comma 4, il Governo si attiene ai seguenti criteri e principi direttivi: a) delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi e procedimentali, secondo i criteri previsti dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; b) puntuale individuazione del testo vigente delle norme; c) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni; d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo; e) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore; f) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, che regolano la materia oggetto di delegificazione con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico; g) aggiornamento periodico, almeno ogni sette anni dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico; h) indicazione, per i testi unici concernenti la disciplina della materia universitaria, delle norme applicabili da parte di ciascuna universita' salvo diversa disposizione statutaria o regolamentare. 3. Dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico sono comunque abrogate le norme che regolano la materia oggetto di delegificazione, non richiamate ai sensi della lettera e) del comma 2. 4. Lo schema di ciascun testo unico e' deliberato dal Consiglio dei Ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. Lo schema e' trasmesso, con apposita relazione cui e' allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun testo unico e' emanato, decorso tale termine e tenuto conto dei pareri delle Commissioni parlamentari, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri. 5. Il Governo puo' demandare la redazione degli schemi di testi unici ai sensi dell'articolo 14, 2o del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di Stato, che ha la facolta' di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque, scelti anche tra quelli di cui al comma 1 dell'art. 3 della presente legge. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non e' acquisito il parere dello stesso previsto ai sensi dell'art. 16, primo comma, 3o, del citato testo unico approvato con regio decreto n. 1054 del 1924, dell'art. 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del comma 4 del presente articolo. 6. Le disposizioni contenute in un testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nei testi unici. 7. Relativamente alle norme richiamate dal comma 1, lettere d), e) e f), si procede all'adeguamento dei testi normativi mediante applicazione delle norme dettate dal comma 2, lettere b), c) e d), e dal comma 4".
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| Art. 9 (Modifica dell'articolo 2 del decreto-legge n. 321 del 1996 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 421 del 1996) 1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Tali agevolazioni sono riconosciute nella forma di un contributo in conto capitale pari all'80 per cento delle spese ammesse per la realizzazione del predetto programma di investimenti. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a determinare le spese ammissibili e le modalita' di erogazione del contributo".
Note all'art. 9: - Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, converito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996 (Disposizioni urgenti per le attivita' produttive, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, a seguito delle modifiche apportate dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 2 (Consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso). 1. E' istituito il Consorzio obbligatorio per il collegamento informatico e telematico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, al quale e' attribuita personalita' giuridica. Il Consorzio ha il compito di: a) realizzare un sistema di collegamento informatico e telematico su tutto il territorio nazionale dei mercati agro-alimentari all'ingrosso; b) gestire e diffondere le informazioni raccolte in modo da assicurare la trasparenza della formazione dei prezzi all'ingrosso dei prodotti agro-alimentari; c) provvedere al collegamento con organismi comunitari ed extra-comunitari, anche al fine di raccogliere e diffondere l'informazione sulle tendenze dei mercati internazionali. 2. Al Consorzio devono partecipare le societa' consortili a maggioranza di capitale pubblico che usufruiscono, per la realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, delle agevolazioni previste dall'art. 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e tutti gli altri enti e societa' gestori dei mercati agro-alimentari all'ingrosso inseriti nei piani regionali. 3. Il Consorzio non ha fini di lucro ed e' retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le deliberazioni degli organi del Consorzio adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto sono obbligatorie per tutti i partecipanti. 4. Il Consorzio puo', altresi', secondo le modalita' che saranno stabilite nello statuto erogare servizi a chi dovesse richiederli verso pagamento del relativo prezzo. 5. Le quote di partecipazione al Consorzio sono determinate in base alla quantita' di merce movimentata ed alle merceologie presenti nei mercati. I costi di gestione sono ripartiti tra i consorziati proporzionalmente alle quote di partecipazione possedute. 6. A gravare sulle disponibilita' del Fondo di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, destinate alle societa' consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, al Consorzio sono concesse, per la realizzazione di un programma di investimenti finalizzato al raggiungimento dei compiti di cui al comma 1, le agevolazioni di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nella misura prevista per le iniziative ubicate nei territori meridionali e nel limite massimo di lire 6 miliardi. Tali agevolazioni sono riconosciute nella forma di un contributo in conto capitale pari all'80 per cento delle spese ammesse per la realizzazione del predetto programma di investimenti. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a determinare le spese ammissibili e le modalita' di erogazione del contributo. 7. Con l'adesione al Consorzio obbligatorio di cui al comma 1, le societa' consortili che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, ammessi ai contributi di cui all'art. 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, possono eliminare dai programmi di investimento le spese relative alle funzioni deferite al Consorzio obbligatorio".
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| Art. 10 (Interpretazione autentica dell'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 359 del 1992. Norme sulla cessione di energia elettrica) 1. L'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applica alle sole concessioni la cui titolarita' sia stata conseguita per effetto della trasformazione di precedenti riserve o diritti di esclusiva previsti dal comma 1 del medesimo articolo 14 e alle concessioni di cui erano gia' titolari, con esclusione di quelle relative ai servizi pubblici locali, alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 333 del 1992, i soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo 14, la cui proroga sia stata dichiarata, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei prospetti informativi di vendita di partecipazioni dirette o indirette dello Stato, in Italia o all'estero. 2. Restano impregiudicati, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2005, i diritti di societa' partecipate da regioni alle quali siano affidate concessioni sulla base di leggi regionali. 3. All'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si esprime motivatamente entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; ove il Ministro non si esprima entro tale termine, la richiesta si intende accolta. Le predette societa' sono in ogni caso ammesse alle procedure di cui al comma 3 qualora abbiano un numero di clienti finali non inferiore a un quarto del totale dei clienti finali compresi nel bacino territoriale oggetto della richiesta". 4. All'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: "5-bis. A decorrere dal novantesimo giorno dalla cessione, da parte dell'ENEL Spa, di non meno di 15.000 MW di capacita' produttiva ai sensi dell'articolo 8, comma 1, e' cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale, destinato alle attivita' esercitate da imprese individuali o costituite in forma societaria, nonche' ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' risultato, nell'anno precedente, superiore a 0,1 GWh. Con la medesima decorrenza cessano di avere applicazione i commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo".
Note all'art. 10: - Il testo dell'art. 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, della legge 8 agosto 1992, n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e' il seguente: "Art. 14. - 1. Con riferimento agli enti di cui al presente capo ed alle societa' da essi controllate, tutte le attivita', nonche' i diritti minerari, attribuiti o riservati per legge o con atti amministrativi ad amministrazioni diverse da quelle istituzionalmente competenti, ad enti pubblici, ovvero a societa' a partecipazione statale, restano attribuiti a titolo di concessione ai medesimi soggetti che ne sono attualmente titolari. 2. Le concessioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle amministrazioni competenti in conformita' alle disposizioni vigenti. Ove la materia non sia regolata da leggi preesistenti, la disciplina sara' stabilita dall'atto di concessione in conformita' ai principi generali vigenti in materia. 3. Le concessioni di cui al comma 1 avranno la durata massima prevista dalle norme vigenti, comunque non inferiore a venti anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Le concessioni di attivita' in favore dei soggetti di cui al comma 1, che siano gia' in vigore, sono prorogate per la stessa durata prevista dal comma 3. Le amministrazioni competenti potranno, ove occorra, modificarle o integrarle". - Il testo dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/1992/CE recante norme comuni per il mercato dell'energia elettrica), a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "5. Allo stesso fine di cui al comma 3 relativamente ad ambiti territoriali contigui, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le societa' degli enti locali aventi non meno di 100.000 clienti finali possono richiedere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di avvalersi delle procedure di cui al medesimo comma 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si esprime motivatamente entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; ove il Ministro non si esprima entro tale termine, la richiesta si intende accolta. Le predette societa' sono in ogni caso ammesse alle procedure di cui al comma 3 qualora abbiano un numero di clienti finali non inferiore a un quarto del totale dei clienti finali compresi nel bacino territoriale oggetto della richiesta". - Il testo dell'art. 14 del gia' citato decreto legislativo n. 79/1999, a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 14 (Clienti idonei). - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto hanno diritto alla qualifica di clienti idonei: a) i distributori, limitatamente all'energia elettrica destinata a clienti idonei connessi alla propria rete; b) gli acquirenti grossisti, limitatamente all'energia consumata da clienti idonei con cui hanno stipulato contratti di vendita; c) i soggetti cui e' conferita da altri Stati la capacita' giuridica di concludere contratti di acquisto o fornitura di energia elettrica scegliendo il venditore o il distributore, limitatamente all'energia consumata al di fuori del territorio nazionale; d) l'azienda di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. 2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1 hanno altresi' diritto alla qualifica di clienti idonei i soggetti di seguito specificati aventi consumi annuali di energia elettrica, comprensivi dell'eventuale energia autoprodotta, nella misura di seguito indicata: a) ogni cliente finale il cui consumo, misurabile in un unico punto del territorio nazionale, sia risultato, nell'anno precedente, superiore a 30 GWh; b) le imprese costituite in forma societaria, i gruppi di imprese, anche ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, i consorzi e le societa' consortili il cui consumo sia risultato nell'anno precedente, anche come somma dei consumi dei singoli componenti la persona giuridica interessata, superiore a 30 GWh, i cui consumi, ciascuno della dimensione minima di 2 GWh su base annua, siano ubicati, salvo aree individuate con specifici atti di programmazione regionale, esclusivamente nello stesso comune o in comuni contigui. 3. A decorrere dal 1o gennaio 2000 hanno diritto alla qualifica di clienti idonei: a) i soggetti di cui al comma 2, lettera a), aventi consumi non inferiori a 20 GWh; b) i soggetti di cui al comma 2, lettera b), aventi consumi non inferiori a 20 GWh, con dimensione minima di 1 GWh. 4. A decorrere dal 1o gennaio 2002 hanno diritto alla qualifica di clienti idonei: a) i soggetti di cui al comma 2, lettera a), aventi consumi non inferiori a 9 GWh; b) i soggetti di cui al comma 2, lettera b), aventi consumi non inferiori a 9 GWh, con dimensione minima di 1 GWh; c) ogni cliente finale il cui consumo sia risultato nell'anno precedente superiore a 1 GWh in ciascun punto di misura considerato e superiore a 40 GWh come somma dei suddetti punti di misura. 5. Nel caso in cui il mercato dei clienti idonei, comprensivo degli autoconsumi, risulti inferiore al 30 per cento il 19 febbraio 1999, al 35 per cento il 1o gennaio 2000, al 40 per cento il 1o gennaio 2002, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, individua, anche su proposta delle Regioni, nuovi limiti per l'attribuzione della qualifica di cliente idoneo, tenuto anche conto del processo di riequilibrio del sistema tariffario. 5-bis. A decorrere dal novantesimo giorno dalla cessione, da parte dell'ENEL Spa, di non meno di 15.000 MW di capacita' produttiva ai sensi dell'art. 8, comma 1, e' cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale, destinato alle attivita' esercitate da imprese individuali o costituite in forma societaria, nonche' ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' risultato, nell'anno precedente, superiore a 0,1 GWh. Con la medesima decorrenza cessano di avere applicazione i commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo. 6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto, in presenza di aperture comparabili dei rispettivi mercati di altri Stati individua nuovi limiti per l'attribuzione della qualifica di cliente idoneo, al fine di una maggiore apertura del mercato. 7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con regolamento da emanare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individua gli ulteriori soggetti cui attribuire, anche negli anni successivi al 2002, la qualifica di clienti idonei al fine di una progressiva maggiore apertura del mercato. 8. Sulla base delle disposizioni del presente articolo, i clienti idonei autocertificano all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas la propria qualifica per l'anno 1999. La medesima Autorita' entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce con proprio provvedimento le modalita' per riconoscere e verificare la qualifica di clienti idonei degli aventi diritto". - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421: "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.".
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| Art. 11 (Abuso di dipendenza economica e concorrenza) 1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, e' sostituito dal seguente: "3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica e' nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni". 2. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Ferma restando l'eventuale applicazione dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato puo', qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso". 3. All'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Le imprese di cui al comma 2, qualora intendano svolgere attivita' in mercati diversi da quelli in cui agiscono ai sensi del medesimo comma 2, operano mediante societa' separate. 2-ter. La costituzione di societa' e l'acquisizione di posizioni di controllo in societa' operanti nei mercati diversi di cui al comma 2-bis sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorita'. 2-quater. Al fine di garantire pari opportunita' di iniziativa economica, qualora le imprese di cui al comma 2 rendano disponibili a societa' da esse partecipate o controllate nei mercati diversi di cui al comma di-bis beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la disponibilita' esclusiva in dipendenza delle attivita' svolte ai sensi del medesimo comma 2, esse sono tenute a rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti. 2-quinquies. Nei casi di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, l'Autorita' esercita i poteri di cui all'articolo 14. Nei casi di accertata infrazione agli articoli 2 e 3, le imprese sono soggette alle disposizioni e alle sanzioni di cui all'articolo 15. 2-sexies. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 2-ter, l'Autorita' applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire 100 milioni". 4. All'articolo 15, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, al secondo periodo, le parole: "in misura non inferiore all'uno per cento e non superiore al dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "fino al dieci per cento", e le parole: "relativamente ai prodotti oggetto dell'intesa o dell'abuso di posizione dominante" sono soppresse.
Note all'art. 11: - Il testo dell'art. 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192 (Disciplina della subfornitura nelle attivita' produttive), a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 9 (Abuso di dipendenza economica). - 1. E' vietato l'abuso da parte di una o piu' imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica e' valutata tenendo conto anche della reale possibilita' per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. 2. L'abuso puo' anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto. 3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica e' nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni. 3-bis. Ferma restando l'eventuale applicazione dell'art. 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato puo', qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste dall'art. 15 del legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso". - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287: "Art. 3 (Abuso di posizione dominante). - 1. E' vietato l'abuso da parte di una o piu' imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre e' vietato: a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori; c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, cosi' da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi". - Il testo dell'art. 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata e' il seguente: "Art. 8 (Imprese pubbliche e in monopolio legale). - 1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano sia alle imprese private che a quelle pubbliche o a prevalente partecipazione statale. 2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, per tutto quanto strettamente connesso all'adempimento degli specifici compiti loro affidati. 2-bis. Le imprese di cui al comma 2, qualora intendano svolgere attivita' in mercati diversi da quelli in cui agiscono ai sensi del medesimo comma 2, operano mediante societa' separate. 2-ter. La costituzione di societa' e l'acquisizione di posizioni di controllo in societa' operanti nei mercati diversi di cui al comma 2-bis sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorita'. 2-quater. Al fine di garantire pari opportunita' di iniziativa economica, qualora le imprese di cui al comma 2 rendano disponibili a societa' da esse partecipate o controllate nei mercati diversi di cui al comma 2-bis beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la disponibilita' esclusiva in dipendenza delle attivita' svolte ai sensi del medesimo comma 2, esse sono tenute a rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti. 2-quinquies. Nei casi di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, l'Autorita' esercita i poteri di cui all'art. 14. Nei casi di accertata infrazione agli articoli 2 e 3, le imprese sono soggette alle disposizioni e alle sanzioni di cui all'art. 15. 2-sexies. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 2-ter, l'Autorita' applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire 100 milioni". - Il testo dell'art. 15 della gia' citata legge n. 287/1990, a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 15 (Diffide e sanzioni). - 1. Se a seguito dell'istruttoria di cui all'art. 14 l'Autorita' ravvisa infrazioni agli articoli 2 o 3, fissa alle imprese e agli enti interessati il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravita' e della durata dell'infrazione, dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, determinando i termini entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione. 2. In caso di inottemperanza alla diffida di cui ai comma 1, l'Autorita' applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al comma 1, di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione gia' applicata con un limite massimo del dieci per cento del fatturato come individuato al comma 1, determinando altresi' il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorita' puo' disporre la sospensione dell'attivita' d'impresa fino a trenta giorni".
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| Art. 12 (Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1985, n. 49) 1. Alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui ai commi da 2 a 7. 2. All'articolo 1, comma 4, numero 1), sono soppresse le parole: ", purche' determinatesi non oltre due anni prima della data di presentazione della domanda". 3. Gli articoli 3, 5 e 6 sono abrogati. 4. All'articolo 7, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana, nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti alle piccole e medie imprese ed in modo da non determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le direttive per l'istruttoria dei programmi di investimento e l'ammissibilita' delle relative spese, per la concessione e il rimborso dei finanziamenti, provvedendo a individuare i limiti e i tassi di interesse applicabili agli stessi e le modalita' di acquisizione delle relative garanzie". 5. L'articolo 8 e' sostituito dal seguente: "Art. 8. - 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato stipula apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, con il soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 1, comma 1. La convenzione prevede un distinto organo competente a deliberare sui finanziamenti di cui al presente titolo. Dall'attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato". 6. Gli articoli 14, 15, 16, 18 e 19 sono abrogati. 7. All'articolo 17, i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: "2. Al fine di salvaguardare e incrementare l'occupazione, mediante lo sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di societa' cooperativa o di piccola societa' cooperativa, ivi incluse quelle costituite nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore di produzione e lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato partecipa al capitale sociale di societa' finanziarie appositamente costituite, utilizzando allo scopo le disponibilita' del Fondo di cui al comma 1. 3. L'importo della partecipazione e' determinato, per una quota pari al 5 per cento delle risorse disponibili, in relazione al numero delle societa' finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione e, per la restante quota, da importi proporzionali ai valori patrimoniali delle societa' stesse e delle cooperative partecipate alla data della domanda. 4. Le societa' finanziarie di cui al comma 2, che assumono la natura di investitori istituzionali, devono essere ispirate ai principi di mutualita' di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, essere costituite in forma cooperativa, essere iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, essere in possesso dei requisiti, individuati con il decreto di cui al comma 6, di professionalita' ed onorabilita' previsti per i soggetti che svolgono funzioni amministrative, di direzione e di controllo ed essere partecipate da almeno cinquanta cooperative distribuite sull'intero territorio nazionale e comunque in non meno di dieci regioni. 5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le societa' finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, con priorita' per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, nonche' concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformita' alla disciplina comunitaria in materia, per la realizzazione di progetti di impresa. Le societa' finanziarie possono, altresi', svolgere attivita' di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici. 6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono fissati i termini di presentazione delle domande ed e' approvato il relativo schema, nonche' sono individuate le modalita' di riparto delle risorse sulla base dei criteri di cui al comma 3, le condizioni e i limiti delle partecipazioni al fine, in particolare, di garantire l'economicita' delle iniziative di cui al comma 5". 8. L'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' abrogato. L'articolo 15, comma 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si applica esclusivamente agli interventi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di cui all'articolo 17, comma 6, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come sostituito dal comma 7 del presente articolo, si provvede a determinare le modalita' di dismissione delle partecipazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. 9. Resta fermo quanto disposto dai decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
Note all'art. 12: - Si riporta il testo degli articoli 1, 7, 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione), come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 1. - 1. E' istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, un fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in seguito denominato Foncooper. 2. Il fondo di cui al comma precedente e' destinato al finanziamento delle cooperative che abbiano i seguenti requisiti: a) siano ispirate ai principi di mutualita' richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti con riferimento agli articoli 23 e 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, numero 1577 e successive modificazioni ed integrazioni; b) siano iscritte nei registri delle prefetture e nello schedario generale della cooperazione e siano soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 3. Sono escluse dai finanziamenti di cui al comma precedente le cooperative che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi per i propri soci. 4. I finanziamenti devono essere finalizzati all'attuazione di progetti relativi: 1) all'aumento della produttivita' e/o dell'occupazione della manodopera mediante l'incremento e/o lo ammodernamento dei mezzi di produzione e/o i servizi tecnici, commerciali e amministrativi dell'impresa, con particolare riguardo ai piu' recenti e moderni ritrovati delle tecniche specializzate nei vari settori economici; a valorizzare i prodotti anche mediante il miglioramento della qualita' ai fini di una maggiore competitivita' sul mercato; a favorire la razionalizzazione del settore distributivo adeguandolo alle esigenze del commercio moderno; alla sostituzione di altre passivita' finanziarie contratte per la realizzazione dei progetti di cui al presente numero ed in misura non superiore al 50 per cento del totale dei progetti medesimi; 2) alla ristrutturazione e riconversione degli impianti. 5. Le cooperative aventi i requisiti di cui al successivo articolo 14, comprese quelle costituite da non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammesse ai finanziamenti del Foncooper anche per i progetti finalizzati: a) alla realizzazione ed all'acquisto di impianti nei settori della produzione, della distribuzione, del turismo e dei servizi; b) all'ammodernamento, potenziamento ed ampliamento dei progetti di cui al punto 1) del comma 4. 6. Il ricorso ai finanziamenti di cui ai commi precedenti preclude l'accesso ad agevolazioni creditizie e contributive di qualsiasi natura per gli stessi scopi, fatte salve quelle inerenti all'accollo dei finanziamenti gia' perfezionati e il contributo di cui all'art. 17 della presente legge. Art. 7. - 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana, nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti alle piccole e medie imprese ed in modo da non determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le direttive per l'istruttoria di programmi di investimento e l'ammissibilita' delle relative spese, per la concessione e il rimborso dei finanziamenti, provvedendo a individuare i limiti e i tassi di interesse applicabili agli stessi e le modalita' di acquisizione delle relative garanzie. 2. Il Fancooper e' amministrato, con separata contabilita', dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione. 3. Alla fine di ogni anno la Sezione trasmettera' al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato apposita relazione illustrativa sullo stato di utilizzazione del fondo di cui all'art. 1 della presente legge. 4. Compete alla Sezione, a titolo di rimborso degli oneri connessi all'istruttoria, all'esecuzione e all'amministrazione dei mutui, un compenso che viene determinato con decreto del Ministro del tesoro. 5. Con lo stesso decreto viene fissata la misura dell'interesse annuo che la sezione e' tenuta a corrispondere sulle somme affluite al Foncooper e non utilizzate. Art. 17. - 1. E' istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione un fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione. 2. Al fine di salvaguardare e incrementare l'occupazione, mediante lo sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di societa' cooperativa o di piccola societa' cooperativa, ivi incluse quelle costituite nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore di produzione e lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato partecipa al capitale sociale di societa' finanziarie appositamente costituite, utilizzando allo scopo le disponibilita' del Fondo di cui al comma 1. 2. L'importo della partecipazione e' determinato, per una quota pari al 5 per cento delle risorse disponibili, in relazione al numero delle societa' finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione e, per la restante quota, da importi proporzionali ai valori patrimoniali delle societa' stesse e delle cooperative partecipate alla data della domanda. 4. Le societa' finanziarie di cui al comma 2, che assumono la natura di investitori istituzionali, devono essere ispirate ai principi di mutualita' di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, essere costituite in forma cooperativa, essere iscritte nell'elenco previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, essere in possesso dei requisiti, individuati con il decreto di cui al comma 6, di professionalita' ed onorabilita' previsti per i soggetti che svolgono funzioni amministrative, di direzione e di controllo ed essere partecipate da almeno cinquanta cooperative distribuite sull'intero territorio nazionale e comunque in non meno di dieci regioni. 5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le societa' finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, con priorita' per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, nonche' concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformita' alla disciplina comunitaria in materia, per la realizzazione di progetti di impresa. Le societa' finanziarie possono, altresi', svolgere attivita' di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici. 6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono fissati i termini di presentazione delle domande ed e' approvato il relativo schema, nonche' sono individuate le modalita' di riparto delle risorse sulla base dei criteri di cui al comma 3, le condizioni e i limiti delle partecipazioni al fine, in particolare, di garantire l'economicita' delle iniziative di cui al comma 5". - Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). "Art. 47 (Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici). - 1. Tutte le banche possono erogare finanziamenti o prestare servizi previsti dalle vigenti leggi di agevolazione, purche' essi siano regolati da contratto con l'amministrazione pubblica competente e rientrino tra le attivita' che le banche possono svolgere in via ordinaria. Ai finanziamenti si applicano integralmente le disposizioni delle leggi di agevolazione, ivi comprese quelle relative alle misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di procedura. 2. L'assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia previsti dalle leggi vigenti e la prestazione di servizi a essi inerenti, sono disciplinate da contratti stipulati tra l'amministrazione pubblica competente e le banche da questa prescelte. I contratti indicano criteri e modalita' idonei a superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi e l'attivita' svolta per proprio conto dalle banche; a tal fine possono essere istituiti organi distinti preposti all'assunzione delle deliberazioni in materia agevolativa e separate contabilita'. I contratti determinano altresi' i compensi e i rimborsi spettanti alle banche. 3. I contratti indicati nel comma 2 possono prevedere che la banca alla quale e' attribuita la gestione di un fondo pubblico di agevolazione e' tenuta a stipulare a sua volta contratti con altre banche per disciplinare la concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da queste erogate. Questi ultimi contratti sono approvati dall'amministrazione pubblica competente". - Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione): "Art. 26. - Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole: a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato; b) divieto di distribuzione delle riserve tra i soci durante la vita sociale; c) devoluzione, in caso di scioglimento della societa', dell'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati - a scopi di pubblica utilita' conformi allo spirito mutualistico. In caso di controversia decide il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa con quelli per le finanze e per il tesoro, udita la Commissione centrale per le cooperative". - Si riporta il testo dell'art. 106 del citato decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385: Art. 106 (Elenco generale). - 1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attivita' di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e' riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC. 2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attivita' finanziarie, fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge. 3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: a) forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa' cooperativa; b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2; c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle societa' per azioni; d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109. 4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'italia e l'UIC: a) specifica il contenuto delle attivita' indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci; b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attivita', puo', in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali. 5. L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco e da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'italia e alla CONSOB. 6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, l'UIC puo' chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, puo' effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorita'. 7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalita' dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre societa' ed enti di qualsiasi natura". - Il testo dell'art. 17 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia), a seguito delle modifiche apportate dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 17 (Prosecuzione di interventi a favore delle attivita' produttive). - 1. (Modifica i commi 2 e 3-bis dell'art. 13 decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79). 2. (Abrogato). 3. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'art. 9, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 221, le disponibilita' finanziarie previste dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, sono incrementate per un importo pari a lire 13,5 miliardi per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. 4. Le economie derivanti dalle somme destinate alle azioni organiche in agricoltura di cui alle deliberazioni del CIPE del 10 luglio 1985, dell'8 aprile 1987 e del 3 agosto 1988, nonche' quelle derivanti dalle somme assegnate dal CIPE per i progetti speciali promozionali in agricoltura di cui all'art. 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono destinate al finanziamento di un progetto speciale promozionale, nelle aree interne gia' delimitate nell'ambito del progetto speciale n. 33 della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, volto alla realizzazione di impianti per la trasformazione agro-industriale dei prodotti agricoli e di centrali di commercializzazione degli stessi prodotti, ad attivita' di valorizzazione mediante studi, creazione di marchi di denominazione di origine controllata, nonche' ad attivita' di promozione per la diffusione in Italia ed all'estero dei prodotti agricoli tipici. Possono accedere al suddetto finanziamento tutti i produttori agricoli singoli, o comunque associati, nonche' le cooperative agricole o i consorzi di cooperative agricole localizzati nei territori interessati. Il commissario ad acta di cui all'art. 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il progetto di cui al presente comma e le norme di attuazione da presentare al CIPE per l'approvazione, curandone la successiva attuazione e riferendone trimestralmente al Ministero per le politiche agricole e al Ministero del bilancio e della programmazione economica". - Il testo dell'art. 15, comma 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988), e' il seguente: "19. Alle societa' finanziarie di cui all'art. 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e' corrisposto a titolo di rimborso degli oneri connessi all'istruttoria, all'assistenza ed alla consulenza relativa ai progetti predisposti dalle cooperative di cui all'art. 14 della medesima legge, nonche' per la gestione delle partecipazioni nelle stesse, un compenso da determinarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Gli oneri derivanti, compresi quelli sostenuti prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono posti a carico del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione di cui all'art. 17 della richiamata legge n. 49 del 1985." - Il testo dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e' il seguente: "Art. 1. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1998, uno o piu' decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per "conferimento" si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per "enti locali" si intendono le province, i comuni, le comunita' montane e gli altri enti locali. 2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarieta' di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunita', nonche' tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici. 3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie: a) affari esteri e commercio estero, nonche' cooperazione internazionale e attivita' promozionale all'estero di rilievo nazionale; b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico; c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose; d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico; e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe; f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione; g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali; h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche; i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale l) ordine pubblico e sicurezza pubblica; m) amministrazione della giustizia; n) poste e telecomunicazioni; o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali; p) ricerca scientifica; q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale; r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione; r-bis) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale. 4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2: a) i compiti di regolazione e controllo gia' attribuiti con legge statale ad apposite autorita' indipendenti; b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Alle modifiche della rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale ai sensi dei predetti decreti, fatte salve le norme in materia di programmazione e realizzazione di opere autostradali, si provvede, su proposta della regione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia; c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera motivatamente in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle universita' degli studi; e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali. 5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali. 6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', delle esigenze della salute, della sanita' e sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente".
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| Art. 13 (Modifiche ed integrazioni alla legge 8 agosto 1985, n. 443) 1. All'articolo 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono soppresse le parole: "la responsabilita' limitata e". 2. All'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: "L'impresa costituita ed esercitata in forma di societa' a responsabilita' limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma dell'articolo 3, presenti domanda alla commissione di cui all'articolo 9, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nell'albo provinciale, sempreche' la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della societa'". 3. Nella legge 8 agosto 1985, n. 443, nei commi primo, terzo e quarto dell'articolo 7, le parole: "articoli 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma" e all'articolo 9, secondo comma, numero 1), le parole: "articoli 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma",. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in lire 36.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
Note all'art. 13: - Il testo dell'art. 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 3 (Definizione di impresa artigiana). - E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attivita' di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attivita' agricole e le attivita' di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa. E' artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, e' costituita ed esercitata in forma di societa', anche cooperativa, escluse le societa' per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. E' altresi' artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma: a) e' costituita ed esercitata in forma di societa' a responsabilita' limitata con unico socio sempreche' il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 e non sia unico socio di altra societa' a responsabilita' limitata o socio di una societa' in accomandita semplice; b) e' costituita ed esercitata in forma di societa' in accomandita semplice, sempreche' ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 e non sia unico socio di una societa' a responsabilita' limitata o socio di altra societa' in accomandita semplice. In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarita' delle societa' di cui al terzo comma, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purche' i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma. L'impresa artigiana puo' svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano puo' essere titolare di una sola impresa artigiana". - Il testo dell'art. 5, della sopracitata legge n. 443/1985, a seguito delle integrazioni apportate dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 5 (Albo delle imprese artigiane). - E' istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalita' previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011. La domanda di iscrizione al predetto albo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e sono annotate nel registro delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione. L'impresa costituita ed esercitata in forma di societa' a responsabilita' limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma dell'art. 3, presenti domanda alla commissione di cui all'art. 9, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nell'albo provinciale, sempreche' la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della societa'. In caso di invalidita', di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa puo' conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'art. 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore eta' dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato. L'iscrizione all'albo e' costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane. Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma dell'art. 4, mantengono l'iscrizione all'albo di cui al primo comma del presente articolo. Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali. Nessuna impresa puo' adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non e' iscritta all'albo di cui al primo comma; lo stesso divieto vale per i consorzi e le societa' consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo. Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo e' inflitta dall'autorita' regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a lire cinque milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689". - Il testo degli articoli 7 e 9, della sopracitata legge n. 443/1985, a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata e' il seguente: "Art. 7 (Iscrizione, revisione ed accertamenti d'ufficio). - La commissione provinciale per l'artigianato di cui al successivo art. 9, esaminate l'istruttoria e la certificazione comunale di cui all'art. 63, quarto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, delibera sulle eventuali iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane dall'albo provinciale previsto dal precedente art. 5, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma. La decisione della commissione provinciale per l'artigianato va notificata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa. La commissione, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma, ha facolta' di disporre accertamenti d'ufficio ed effettua ogni trenta mesi la revisione dell'albo provinciale delle imprese artigiane. Gli ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che, nell'esercizio delle loro funzioni, riscontrino l'inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma, nei riguardi di imprese iscritte all'albo, ne danno comunicazione alle commissioni provinciali per l'artigianato ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito, che devono comunque essere assunte entro sessanta giorni e che fanno stato ad ogni effetto. Le decisioni della commissione devono essere trasmesse anche all'organismo che ha effettuato la comunicazione. Contro le deliberazioni della commissione provinciale per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane e' ammesso ricorso in via amministrativa alla commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa, anche da parte degli organismi indicati nel comma precedente e di eventuali terzi interessati. Le decisioni della commissione regionale per l'artigianato, adita in sede di ricorso, possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero". "Art. 9 (Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato). - Spetta alle regioni disciplinare con proprie leggi gli organi amministrativi e di tutela dell'artigianato. In questo ambito si dovranno prevedere: 1) la commissione provinciale per l'artigianato, che svolge le funzioni riguardanti la tenuta degli albi e l'accertamento dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma, nonche' gli altri compiti attribuiti dalle leggi regionali; 2) la commissione regionale per l'artigianato che, oltre a svolgere i compiti di cui al precedente art. 7, provvede alla documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attivita' artigianali regionali ed esprime parere in merito alla programmazione regionale in materia di artigianato".
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| Art. 14 (Misure per favorire l'accesso delle imprese artigiane agli incentivi di cui al decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992. Disposizioni in materia di incentivi alle imprese e di finanziamento delle iniziative dell'IPI) 1. Con direttive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono determinate le modalita' semplificate per l'accesso delle imprese artigiane agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. A tale fine, una quota delle risorse annualmente disposte in favore del citato decreto-legge n. 415 del 1992, determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' utilizzata per integrare le disponibilita' del Fondo previsto dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e viene amministrata, con contabilita' separata, dal soggetto gestore del Fondo medesimo sulla base di apposito contratto da stipulare con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 2. Per la verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede con proprio decreto a disciplinare le modalita' di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese anche tramite apposite comunicazioni all'ufficio del registro delle imprese. 3. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 gli oneri per il finanziamento delle iniziative che l'Istituto per la promozione industriale (IPI) assume sulla base di programmi di sostegno delle iniziative per la promozione imprenditoriale sull'intero territorio nazionale gravano sulle disponibilita' del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Note all'art. 14: - Il testo dell'art. 18, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente: "Art. 18. - 1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti: a)-z) (Omissis); aa) l'attuazione delle misure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per la disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno e agevolazioni alle attivita' produttive. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le direttive per la concessione delle agevolazioni di cui al predetto decreto-legge n. 415, sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, ad eccezione di quelle per le agevolazioni previste dalla lettera p) del presente comma;". - Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (Modifiche della legge 1o marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e' il seguente: "2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri: a) le agevolazioni sono calcolate in "equivalente sovvenzione netto secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Comunita' economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di aiuti regionali; b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere attuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative che concentri l'intervento straordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, anche in riferimento alle particolari condizioni delle aree montane, nei settori a maggiore redditivita' anche sociale identificati nella stessa delibera; c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditivita' delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a sistemi di tutoraggio; d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti per le agevolazioni industriali con provvedimento di concessione provvisoria non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziario risultanti in sede di consuntivo". - Il testo dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione), e' il seguente: "Art. 37. - E' istituito presso la Cassa un fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 35. Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite: a) dai conferimenti dello Stato; b) dai conferimenti delle regioni da destinarsi secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali e da utilizzarsi nell'ambito territoriale delle singole regioni conferenti; c) dal dividendo spettante allo Stato sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della Cassa medesima, ai sensi del successivo art. 39; d) dall'ottanta per cento dei fondi di riserva della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957. I limiti e le modalita' per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Le concessioni del contributo, nel limite dei plafonds stabiliti ai sensi del successivo art. 44, lettera i), sono deliberate da appositi comitati tecnici regionali costituiti presso gli uffici della Cassa in ogni capoluogo di regione e composti: da un rappresentante della regione, il quale assume le funzioni di presidente; da due rappresentanti delle commissioni regionali dell'artigianato di cui al capo III della legge 25 luglio 1956, n. 860; da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato. Alle riunioni dei comitati tecnici regionali assiste un rappresentante della Corte dei conti. Le spese per il funzionamento dei comitati tecnici regionali sono a carico delle regioni". - Il testo dell'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), e' il seguente: "Art. 52 (Fondo unico per gli incentivi alle imprese e disposizioni concernenti le grandi imprese in stato di insolvenza). - 1. Le disposizioni dell'art. 10, comma 2, e dell'art. 7, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, si applicano, a decorrere dal 1999, alle autorizzazioni legislative di spesa ed ai rifinanziamenti concernenti interventi agevolativi alle imprese gestiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, e' disposta la ripartizione delle risorse globalmente assegnate tra i vari interventi. 3. Il decreto legislativo previsto dall'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274, in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, e' emanato entro il 30 settembre 1999, sulla base dei princi'pi e dei criteri direttivi indicati nella medesima legge. 4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di consentire il perseguimento delle finalita' di salvaguardia delle attivita' produttive e dei livelli occupazionali, e tenuto conto dell'interesse dei creditori, puo' autorizzare la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, per un ulteriore anno, oltre i termini di cui al primo e al secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni. Detta previsione si applica anche nei confronti delle imprese in amministrazione straordinaria per le quali la scadenza dell'esercizio sia intervenuta nell'anno 1998".
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| Art. 15 (Agevolazioni regionali e disposizioni in materia di turismo) 1. Il comma 2-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "2-bis. Le agevolazioni a valere sulle operazioni di cui alla lettera b) del comma 2 sono concesse, anche nella forma del contributo in conto capitale, alle condizioni stabilite nell'esercizio delle funzioni conferite alle regioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112". 2. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, le parole: "allo 0,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 2 per cento".
Note all'art. 15: - Il testo dell'art. 11 del decreto-legge 29 agosto 1994 n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598 (Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle societa' per azioni interamente possedute dallo Stato, nonche' ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 11. - 1. Le disponibilita' del fondo rotativo di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 782, nonche' i relativi rientri, salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, affluiscono al fondo per la concessione di contributi sul pagamento di interessi di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295. 2. Le disponibilita' del fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, possono essere utilizzate, oltre che per le operazioni di acquisto di macchine utensili di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, e per le altre operazioni previste dalla vigente normativa, anche per la corresponsione di contributi agli interessi a fronte di finanziamenti concessi da banche a piccole e medie imprese, con particolare riguardo a quelle ubicate nei territori dell'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato destinati a: a) operazioni di consolidamento a medio termine di passivita' a breve nei confronti del sistema bancario, in essere alla data di presentazione della domanda di finanziamento e, comunque, risultanti alla data dell'ultimo bilancio approvato o dalle scritture contabili obbligatorie, di durata non superiore a cinque anni e per un importo massimo non superiore a tre miliardi di lire; b) investimenti per la ricerca industriale, per l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, per la tutela ambientale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro. 2-bis. Le agevolazioni a valere sulle operazioni di cui alla lettera b) del comma 2 sono concesse, anche nella forma del contributo in conto capitale, alle condizioni stabilite nell'esercizio delle funzioni conferite alle regioni ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 3. Qualora le imprese beneficiarie non destinino i finanziamenti agevolati di cui al comma 2 secondo le finalita' e le modalita' di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2, il contributo agli interessi e' revocato e le somme erogate a tale titolo devono essere restituite al Fondo, maggiorate in ragione di un tasso pari al rendimento medio dei BOT a dodici mesi rilevato nel semestre precedente". - Il testo dell'art. 21, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 (Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"), a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata e' il seguente: "Art. 21 (Fondo di garanzia). - 1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - rubrica 43 relativa alle spese per il turismo e lo spettacolo - un fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonche' per fornire una immediata disponibilita' economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. 2. Il fondo e' alimentato annualmente da una quota pari al 2 per cento, dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'art. 20 che e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui al comma 1. 3. Il fondo interviene, per le finalita' di cui al comma 1, nei limiti dell'importo corrispondente alla quota cosi' come determinata ai sensi del comma 2. 4. Il fondo potra' avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente. 5. Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto verranno determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro le modalita' di gestione e di funzionamento del fondo".
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| Art. 16 (Agevolazioni per l'informazione al consumatore) 1. E' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2001 per il finanziamento fino alla misura del 70 per cento, di progetti promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, per servizi di assistenza, informazione ed educazione resi a consumatori e utenti compresi quelli della pubblica amministrazione. 2. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di erogazione dei contributi di cui al comma 1, nonche' le modalita' ed i termini di presentazione dei relativi progetti. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
Nota all'art. 16: - Il testo dell'art. 5, della legge 30 luglio 1998, n. 281 (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti), e' il seguente: "Art. 5 (Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale). - 1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale. 2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei seguenti requisiti: a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro; b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari; c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni non riconosciute; e) svolgimento di un'attivita' continuativa nei tre anni precedenti; f) non avere i suoi rappresentanti legali subi'to alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione. 3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e' preclusa ogni attivita' di promozione o pubblicita' commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione. 4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco. 5. All'elenco di cui al presente art. possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonche' con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15".
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| Art. 17 (Misure atte a favorire la riqualificazione delle imprese di facchinaggio e di movimentazione delle merci) 1. Le imprese che esercitano attivita' di facchinaggio debbono essere iscritte nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, oppure nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443. L'iscrizione al registro o all'albo e' subordinata alla dimostrazione della sussistenza di specifici requisiti di capacita' economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e di onorabilita' che saranno indicati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Con il decreto di cui al comma 1 sono previste altresi' le fasce di classificazione delle imprese, in relazione al volume di affari, le sanzioni, nonche' i casi e le modalita' di sospensione, di cancellazione e di reiscrizione delle imprese nel registro e nell'albo di cui al medesimo comma 1. 3. Per attivita' di facchinaggio si intendono quelle previste dalla tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999.
Note all'art. 17: - Il titolo della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura". - Il testo dell'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' riportato in nota all'art. 13. - La tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999 (Revisione triennale degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione media mensile, nonche' di inserimento nuove attivita' lavorative, per i lavoratori soci di societa' ed enti cooperativi, anche di fatto, cui si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970), e' la seguente: "Tabella delle attivita' lavorative esercitate dagli organismi associativi cui si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602. 1. Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensivo delle attivita' preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti: a) portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attivita' preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, art. 21, e successive modificazioni ed integrazioni; b) insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini e/o ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attivita' preliminari e complementari. 2. Trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci su mezzi dei quali i soci stessi o la loro cooperativa risultino proprietari od affittuari. Trasporto di persone: a) vetturini, barcaioli, gondolieri e simili; b) tassisti, autonoleggiatori, motoscafisti e simili. Trasporto di merci per conto terzi: a) autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili ed attivita' preliminari e complementari (compresi scavo e preparazione materiale da trasportare, montaggio e smontaggio, rimozione forzata di veicoli a mezzo carri attrezzi, guardianaggio e simili); b) trasportatori con veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali, lacuali, lagunari e simili ed attivita' preliminari e complementari (compresi scavo e preparazione interiale da trasportare, guardianaggio e simili). 3. Attivita' accessorie delle precedenti: addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili. 4. Attivita' varie: servizi di guardia a terra o a mare o campestre, polizia ed investigazioni private, custodia, controllo accessi e simili, barbieri ed affini, guide turistiche e simili, gestione dei servizi di accoglienza nei musei e di attivita' complementari, pulitori compresa la pulizia di giardini e spazi verdi anche con l'ausilio di mezzi meccanici, pulitori di autoveicoli ed autocarri, operatori ecologici, spazzacamini e simili, servizi di recapito fiduciario e simili (servitori di piazza), ormeggiatori, ormeggiatori imbarcati a bordo di qualsiasi mezzo navale".
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| Art. 18 (Modifiche alla legge 3 febbraio 1989, n. 39) 1. Alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 3, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacita' professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto, oppure avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed avere effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale. Le modalita' e le caratteristiche del titolo di formazione, dell'esame e quelle della tenuta del registro dei praticanti sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;"; b) all'articolo 3, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: "5-bis. Per l'esercizio della professione di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti"; c) all'articolo 5, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. L'esercizio dell'attivita' di mediazione e' incompatibile: a) con l'attivita' svolta in qualita' di dipendente da persone, societa' o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione; b) con l'esercizio di attivita' imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate".
Nota all'art. 18: - Il testo degli articoli 2, 3 e 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore), a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 2. - 1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituito un ruolo degli agenti di affari in mediazione, nel quale devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attivita' di mediazione, anche se esercitata in modo discontinuo o occasionale. 2. Il ruolo e' distinto in tre sezioni: una per gli agenti immobiliari, una per gli agenti merceologici ed una per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso, salvo ulteriori distinzioni in relazione a specifiche attivita' di mediazione da stabilire con il regolamento di cui all'art. 11. 3. Per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati devono: a) essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea, ovvero stranieri residenti nel territorio della Repubblica italiana e avere raggiunto la maggiore eta'; b) avere il godimento dei diritti civili; c) risiedere nella circoscrizione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ruolo intendono iscriversi; d) aver assolto agli impegni derivanti dalle norme relative agli obblighi scolastici vigenti al momento della loro eta' scolare; e) avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacita' professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto, oppure avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed avere effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale. Le modalita' e le caratteristiche del titolo di formazione, dell'esame e quelle della tenuta del registro dei praticanti sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; f) salvo che non sia intervenuta la riabilitazione non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, divenute definitive, a norma delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1982, n. 646; non essere incorsi in reati puniti con la reclusione ai sensi dell'art. 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni; non essere interdetti o inabilitati, falliti, condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, la economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni". "Art. 3. - 1. L'iscrizione nel ruolo abilita all'esercizio dell'attivita' di mediazione su tutto il territorio della Repubblica, nonche' a svolgere ogni attivita' complementare o necessaria per la conclusione dell'affare. 2. L'iscrizione nel ruolo e' a titolo personale; l'iscritto non puo' delegare le funzioni relative all'esercizio della mediazione, se non ad altro agente di affari in mediazione iscritto nel ruolo. 3. Gli agenti immobiliari iscritti nell'apposita sezione del ruolo possono essere affidati incarichi di perizie e consulenza tecnica in materia immobiliare da parte di enti pubblici. 5. Tutti coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, le attivita' disciplinate dalla presente legge per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, per l'esercizio dell'attivita' di mediazione debbono essere iscritti nel ruolo. 5-bis. Per l'esercizio della professione di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti". "Art. 5. - 1. Per l'esercizio dell'attivita' disciplinata dai precedenti articoli, compreso l'espletamento delle pratiche necessarie ed opportune per la gestione o la conclusione dell'affare, non e' richiesta la licenza prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 2. La licenza di cui al comma 1 non abilita all'esercizio dell'attivita' di mediazione. 3. L'esercizio dell'attivita' di mediazione e' incompatibile: a) con l'attivita' svolta in qualita' di dipendente da persone, societa' o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione; b) con l'esercizio di attivita' imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate. 4. Il mediatore che per l'esercizio della propria attivita' si avvalga di moduli o formulari, nei quali siano indicate le condizioni del contratto, deve preventivamente depositarne copia presso la commissione di cui all'art. 7".
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| Art. 19 (Norme per l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti) 1. Al fine di assicurare la qualita' e l'efficienza del servizio, il contenimento dei prezzi di vendita ed il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione del sistema distributivo dei carburanti di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti. In coerenza con il Piano nazionale, le regioni, nell'ambito dei poteri programmatori loro attribuiti, provvedono a redigere i piani regionali sulla base dei seguenti indirizzi: a) determinazione degli obiettivi prioritari e delle modalita' per la chiusura degli impianti incompatibili; b) definizione sul territorio regionale di bacini di utenza da individuare con parametri omogenei; c) determinazione di criteri, in coerenza con la tipologia individuata dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, per l'apertura di un nuovo punto vendita, incluse le superfici e le distanze minime obbligatorie tra gli impianti; d) determinazione di regole transitorie durante il periodo di attuazione del processo di ammodernamento della rete; e) determinazione di parametri di individuazione degli impianti di pubblico servizio al fine di assicurare, in zone periferiche o particolarmente disagiate, nonche' in zone montane, i servizi minimi; f) definizione di modalita' per l'aumento dell'automazione degli impianti in misura non inferiore al 50 per cento dei volumi di vendita; g) individuazione della necessaria flessibilita' degli orari nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32; h) definizione delle modalita' di sviluppo di attivita' commerciali integrative presso gli impianti di distribuzione dei carburanti della rete stradale e autostradale; i) determinazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, degli indirizzi, dei criteri e delle priorita' di base ai quali i comuni individuano il numero delle autorizzazioni rilasciabili ai soggetti titolari della licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 287 del 1991, per l'attivazione nei locali dell'impianto di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge stessa. L'attivita' di somministrazione e' effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7, della medesima legge n. 287 del 1991, e non e' trasferibile in altra sede. Resta fermo che l'attivazione di un esercizio della suddetta tipologia presso gli impianti di distribuzione dei carburanti da parte di soggetti diversi dai titolari delle licenze di esercizio rilasciate dall'ufficio tecnico di finanza e' soggetta alle disposizioni della citata legge n. 287 del 1991. 2. Sono fatte salve le disposizioni emanate dalle regioni compatibili con gli indirizzi di cui al comma 1. 3. In conformita' alle prescrizioni dettate dal regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, i rapporti economici fra i soggetti titolari di autorizzazione, concessione, o fornitori e le associazioni di categoria dei gestori di impianti di distribuzione dei carburanti sono regolati secondo modalita' e termini definiti nell'ambito di specifici accordi aziendali, stipulati tra ciascun soggetto titolare di autorizzazione, concessione, o fornitore e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori, aventi ad oggetto l'individuazione dei criteri di formazione dei prezzi di vendita consentiti nel medesimo regolamento nell'ambito di predefinite tipologie di contratti. Negli stessi accordi aziendali sono regolati rapporti contrattuali ed economici inerenti le attivita' aggiuntive a quella di distribuzione dei carburanti. Gli accordi definiscono altresi' le modalita' per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali. 4. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole "tutte le attrezzature fisse e mobili" devono intendersi riferite anche alle attrezzature per l'erogazione e il pagamento sia anticipato che posticipato del rifornimento.
Note all'art. 19: - Il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, reca "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59". - Il testo dell'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' il seguente: "Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno". - Il testo dell'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496 (Disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore), e' il seguente: "2-bis. Gli impianti di cui al comma 2 nonche' quelli esistenti ristrutturati con gli stessi dispositivi devono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile e all'automobilista, anche di autonome attivita' commerciali integrative su superfici non superiori a quelle degli esercizi di vicinato di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114". - Il testo dell'art. 7, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente: "Art. 7 (Orario di servizio). - 1. A decorrere dalla scadenza dei termini per i comuni capoluogo di provincia e per gli altri comuni di cui all'art. 3, comma 2, e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'orario massimo di servizio puo' essere aumentato dal gestore fino al cinquanta per cento dell'orario minimo stabilito. Ciascun gestore puo' stabilire autonomamente la modulazione dell'orario di servizio e del periodo di riposo, nei limiti prescritti dal presente articolo, previa comunicazione al comune. 2. Esclusi gli impianti funzionanti con sistemi automatici di pagamento anticipato rispetto alla erogazione del carburante, per gli impianti assistiti da personale restano ferme le vigenti disposizioni sull'orario minimo settimanale, le modalita' necessarie a garantire il servizio nei giorni festivi e nel periodo notturno, stabilite dalle regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonche' la disciplina vigente per gli impianti serventi le reti autostradali e quelle assimilate". - Il testo dell'art. 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi), e' il seguente: "4. Sulla base delle direttive proposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - dopo aver sentito le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative - e deliberate ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le regioni - sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, a livello regionale - fissano periodicamente criteri e parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate. I criteri e i parametri sono fissati in relazione alla tipologia degli esercizi tenuto conto anche del reddito della popolazione residente e di quella fluttuante, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico". - Il testo dell'art. 2 della sopracitata legge n. 287/1991, e' il seguente: "Art. 2 (Iscrizione nel registro degli esercenti il commercio). - 1. L'esercizio delle attivita' di cui all'art. 1, comma 1, e' subordinato alla iscrizione del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante della societa', ovvero di un suo delegato, nel registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni e integrazioni, e al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, della presente legge. 2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti: a) maggiore eta', ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attivita' commerciale; b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente; c) aver frequentato con esito positivo corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, aventi a oggetto l'attivita' di somministrazione di alimenti e di bevande, o corsi di una scuola alberghiera o di altra scuola a specifico indirizzo professionale, ovvero aver superato, dinanzi a una apposita commissione costituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un esame di idoneita' all'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e di bevande. 3. Sono ammessi all'esame previsto al comma 2, lettera c), coloro che sono in possesso di titolo di studio universitario o di istruzione secondaria superiore nonche' coloro che hanno prestato servizio, per almeno due anni negli ultimi anni, presso imprese esercenti attivita' di somministrazione di alimenti e di bevande, in qualita' di dipendenti qualificati addetti alla somministrazione, alla produzione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore. 4. Salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, e fermo quanto disposto dal comma 5, non possono essere iscritti nel registro di cui al comma 1 e, se iscritti, debbono essere cancellati coloro: a) che sono stati dichiarati falliti; b) che hanno riportato una condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della liberta' personale superiore a tre anni; c) che hanno riportato una condanna per reati contro la moralita' pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VI, capo II, del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sul gioco del lotto; d) che hanno riportato due o piu' condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VIII, capo II, del codice penale; e) che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o nei cui confronti e' stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza; f) che hanno riportato condanna per delitti contro la personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione. 5. Nelle ipotesi di cui al comma 4, lettere b), c), d) ed f), il divieto di iscrizione nel registro di cui al comma 1 ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza". - Il testo dell'art. 5, comma 1, lettera b), della sopracitata legge n. 287/1991, e' il seguente: "Art. 5 (Tipologia dei servizi) - 1. Anche ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi di cui alla presente legge sono distinti in: a) (omissis); b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonche' di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffe', gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);". - Il testo dell'art. 3, comma 7, della piu' volte citata legge n. 287/1991, e' il seguente: "7. Le attivita' di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienica-sanitaria, nonche' di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate". - Il regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativo all'applicazione dell'art. 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (Testo rilevante ai fini del SEE) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. L 336 del 29 dicembre 1999. - Il testo dell'art. 1, comma 6, del gia' citato decreto legislativo n. 32/1998, e' il seguente: "6. La gestione degli impianti puo' essere affidata dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, di seguito denominati gestori, mediante contratti di durata non inferiore a sei anni aventi per oggetto la cessione gratuita dell'uso di tutte le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di autotrazione, secondo le modalita' e i termini definiti dagli accordi interprofessionali stipulati fra le associazioni di categoria piu' rappresentative, a livello nazionale, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione. Gli altri aspetti contrattuali e commerciali sono regolati in conformita' con i predetti accordi interprofessionali. I medesimi accordi interprofessionali si applicano ai titolari di autorizzazione e ai gestori; essi sono depositati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ne assicura la pubblicita'. Gli accordi interprofessionali di cui al presente comma prevedono un tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie contrattuali individuali secondo le modalita' e i termini ivi definiti. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta di una delle parti, esperisce un tentativo di mediazione delle vertenze collettive".
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| Art. 20 (Norme in materia di apertura di esercizi commerciali) 1. Fino alla definizione da parte delle regioni delle modalita' di attuazione dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, non puo' essere negata l'autorizzazione all'apertura di un esercizio avente una superficie di vendita non superiore a 1.500 mq. in caso di concentrazione di esercizi di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del citato decreto legislativo n. 114 del 1998, operanti nello stesso comune e autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo. La superficie di vendita del nuovo esercizio non puo' essere superiore alla somma dei limiti massimi indicati alla citata lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 114 del 1998, tenuto conto del numero degli esercizi concentrati. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori preesistenti.
Note all'art. 20: - Il testo dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente: "3. La regione stabilisce altresi' i casi in cui l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita e all'ampliamento della superficie di una media o di una grande struttura di vendita e' dovuta a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori relativi ai preesistenti esercizi. Nell'applicazione della presente disposizione la regione tiene conto anche della condizione relativa al reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati". - Il testo dell'art. 4, comma 1, lettera d) del sopracitato decreto legislativo n. 114/1998, e' il seguente: "Art. 4 (Definizioni e ambito di applicazione del decreto). - 1. Ai fini del presente decreto si intendono: a)-c) (omissis); d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; e)-h) (omissis)".
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| Art. 21 (Misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese) 1. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, della legge 24 aprile 1990, n. 100, dopo le parole: "enti pubblici," sono inserite le seguenti: "da regioni nonche' dalle province autonome di Trento e Bolzano e da societa' finanziarie di sviluppo controllate dalle regioni o dalle province autonome,". 2. All'articolo 1, comma 2, lettera h-ter), della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, le parole: "e di factoring" sono sostituite dalle seguenti: ", di factoring e di general trading". 3. L'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "1. Il soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle societa' o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST Spa, alle modalita', condizioni ed importo massimo stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Si applica l'articolo 3, commi 1, 2 e 5, della legge 26 novembre 1993, n. 489. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295". 4. Le disponibilita' del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, possono essere utilizzate anche per la concessione di contributi agli interessi a fronte di finanziamenti a favore di soggetti esteri che realizzino nei loro Paesi, diversi da quelli dell'Unione europea, strutture e reti di vendita di prodotti italiani, quali strutture e reti in franchising. Con successivo decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti le condizioni, le modalita' ed i termini dell'intervento agevolativo. Per la gestione degli interventi di cui al presente comma la SIMEST Spa stipula con il Ministero del commercio con l'estero apposito addendum alla convenzione sottoscritta il 16 ottobre 1998 con il predetto Ministero per la gestione degli interventi di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, anche al fine di determinare i relativi compensi e rimborsi, in ogni caso a carico del fondo stesso, sostenuti per la gestione degli interventi di cui al presente comma. 5. Dopo il comma 6 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e' inserito il seguente: "6-bis. Una quota delle disponibilita' finanziarie del fondo rotativo istituito dall'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, puo' essere utilizzata per la concessione di una garanzia integrativa e sussidiaria ai soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati concessi ai sensi del predetto articolo 2. La determinazione della quota massima delle disponibilita' da destinare alla concessione della garanzia, nonche' la percentuale massima della garanzia rispetto all'ammontare del finanziamento, sono stabilite con i decreti di attuazione di cui al comma 7 del presente articolo.". 6. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' abrogato. 7. Le disponibilita' del fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, possono essere utilizzate anche per agevolare il sostegno finanziario ai processi esportativi delle imprese artigiane e ai programmi di penetrazione commerciale e di internazionalizzazione promossi dalle imprese stesse e dai consorzi export a queste collegati, secondo finalita', forme tecniche, modalita' e condizioni da definire con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al fine di assicurare il miglior servizio alle imprese artigiane e ai loro consorzi export, il soggetto gestore del predetto fondo si avvale anche degli interventi di garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni, e stipula apposito contratto con il Ministero del commercio con l'estero nel quale puo' essere previsto un regime di convenzionamento con la SIMEST Spa. 8. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, si interpreta nel senso che sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse le operazioni di soppressione della sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione e di successione dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero alla medesima, incluse le operazioni di determinazione, sia in via provvisoria sia in via definitiva, del patrimonio netto del medesimo Istituto; non concorrono alla formazione del reddito imponibile i maggiori valori iscritti nel bilancio del medesimo Istituto in seguito alle predette operazioni; detti maggiori valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi. 9. Alla legge 25 marzo 1997, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 2, la lettera h) e' sostituita dalla seguente: "h) promuove e assiste le aziende del settore agro-alimentare sui mercati esteri;"; b) all'articolo 3, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Le unita' operative dell'ICE all'estero sono notificate nelle forme che gli Stati esteri richiedono per concedere lo status di Agenzia governativa e le conseguenti esenzioni fiscali anche per il personale che vi presta servizio. Ove necessario, il Ministero degli affari esteri promuove a tal fine la stipula di specifici accordi o intese con gli Stati ospitanti le unita' operative dell'ICE. In presenza di particolari situazioni il Ministero degli affari esteri puo' valutare l'opportunita' di notificare come personale delle rappresentanze diplomatiche il personale di ruolo che presta servizio presso le unita' operative dell'ICE all'estero senza che cio' comporti nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato". 10. Ad integrazione di quanto gia' previsto dall'articolo 103, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al fine dello sviluppo del commercio elettronico e dei collegamenti telematici in sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento al settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, e' stanziata la somma di lire 110 miliardi a valere sul fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Allo scopo il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta specifiche misure per la concessione, a valere su detta somma, di contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis. Sulla stessa somma gravano altresi' gli oneri per le azioni e le iniziative per la formazione di tecnici specializzati nelle metodologie, nelle procedure gestionali e nelle tecnologie anzidette, con riferimento alle filiere produttive del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2000, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Note all'art. 21: - Il testo dell'art. 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100 (Norme sulla promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero), a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 1. - 1. Il Ministro del commercio con l'estero e' autorizzato a promuovere la costituzione di una Societa' finanziaria per azioni, denominata "Societa' italiana per le imprese all'estero - SIMEST S.p.a. , con sede in Roma, avente per oggetto la partecipazione ad imprese e societa' all'estero promosse o partecipate da imprese italiane ovvero da imprese aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione europea, controllate da imprese italiane, nonche' la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di specifiche iniziative di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero da parte di imprese italiane, con preferenza per quelle di piccole e medie dimensioni, anche in forma cooperativa, comprese quelle commerciali, artigiane e turistiche. 2. La SIMEST S.p.a., anche avvalendosi, in base ad apposita convenzione, dei servizi dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), provvede in particolare, sulla base di programmi che evidenzino gli obiettivi di ciascuna iniziativa: a) a promuovere la costituzione di societa' all'estero da parte di societa' ed imprese, anche cooperative, e loro consorzi e associazioni, cui possono partecipare enti pubblici economici ed altri organismi pubblici e privati; b) a partecipare, con quote di minoranza, nel limite indicato all'art. 3, comma 1, a societa' ed imprese all'estero, anche gia' costituite; c) a sottoscrivere obbligazioni convertibili in azioni e acquistare certificati di sottoscrizione e diritti di opzione di quote o azioni delle societa' ed imprese di cui alle lettere a) e b), con il limite previsto alla lettera b); d) a partecipare ad associazioni temporanee di imprese e ad altri accordi di cooperazione tra societa' ed imprese all'estero, con il limite previsto alla lettera b); e) ad effettuare, a favore delle societa' ed imprese partecipate, ogni altra operazione di assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e finanziaria; f) ad effettuare ricerche di mercato, sondaggi e studi di fattibilita', anche mediante apposite convenzioni, preordinate alla costituzione di societa' ed imprese all'estero, anche d'intesa con l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE); g) a rilasciare garanzia in favore di aziende ed istituti di credito italiani o esteri per finanziamenti a soci esteri locali a fronte della loro partecipazione nelle societa' ed imprese, nel rispetto del limite di cui alla lettera b); h) a partecipare, in posizione di minoranza, a consorzi e societa' consortili, fra piccole e medie imprese che abbiano come scopo la prestazione di servizi reali a favore di imprese all'estero ed usufruiscano dei contributi o di altre agevolazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; h-bis) a concedere finanziamenti, di durata non superiore ad otto anni, alle imprese o societa' estere di cui alla lettera b), anche nell'ambito di operazioni di cofinanziamento con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), la Banca europea per gli investimenti (BEI), la International financial corporation (I.F.C.) ovvero altri enti sovranazionali, in misura non eccedente il 25 per cento dell'impegno finanziario previsto dal programma economico dell'impresa o societa' estera; h-ter) a partecipare a societa' italiane o estere che abbiano finalita' strumentali correlate al perseguimento degli obiettivi di promozione e di sviluppo delle iniziative di imprese italiane di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero; quali societa' finanziarie, assicurative, di leasing, di factoring e di general trading. 3. Le finalita' di cui alle lettere e) ed f) del comma 2 possono essere perseguite anche avvalendosi dei consorzi e societa' consortili di cui alla lettera h) del medesimo comma 2 e di quelli per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83. In tali casi il pagamento dei corrispettivi, secondo i valori di mercato, da parte dell'impresa italiana o mista interessata puo' essere subordinato in tutto o in parte al conseguimento di utili di esercizio dell'impresa mista. 4. Il capitale sociale iniziale della SIMEST S.p.a. non puo' essere superiore a lire 98 miliardi, ripartito in 98 milioni di azioni del valore nominale di lire mille ciascuna, ed e' sottoscritto per 50 milioni di azioni dal Ministro del commercio con l'estero, o da un suo delegato, per conto dello Stato. Per 30 milioni di azioni esso puo' essere sottoscritto dal Mediocredito centrale, anche in deroga al proprio statuto. Il residuo capitale sociale puo' essere sottoscritto da enti pubblici, da regioni nonche' dalle province autonome di Trento e di Bolzano e da societa' finanziarie di sviluppo controllate dalle regioni o dalle province autonome, da istituti ed aziende di credito ammessi ad operare ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, nel rispetto della relativa normativa di vigilanza, da associazioni imprenditoriali di categoria delle imprese di cui ai commi 1 e 2 e da societa' a partecipazione statale. 5. Sono autorizzati successivi aumenti di capitale da effettuarsi negli anni 1991 e 1992 sino alla complessiva somma di lire 400 miliardi, di cui lire 100 miliardi annui riservati allo Stato. I predetti aumenti di capitale possono essere sottoscritti anche dagli altri soggetti indicati al comma 4, in misura proporzionale alle quote di partecipazione rispettivamente detenute. 6. Il consiglio di amministrazione della SIMEST S.p.a. e' composto da nove membri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, nomina cinque membri dello stesso, compreso il presidente: tre di questi sono designati, rispettivamente, dai Ministri degli affari esteri, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 7. Il collegio sindacale della SISMEST S.p.a. e' formato da tre membri effettivi e due supplenti. Il presidente e uno dei membri sono designati dal Ministro del tesoro tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato. 8. La SIMEST S.p.a. e' regolata da un proprio statuto ed e' soggetta alla normativa sulle societa' per azioni". - Il testo dell'art. 4 della gia' citata legge n. 100/1990, a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 4. - 1. Il soggetto gestore del fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle societa' o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.a., alle modalita', condizioni ed importo massimo stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Si applica l'art. 3, commi 1, 2 e 5, della legge 26 novembre1993, n. 489. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295. 2. In caso di mancato conferimento, anche parziale, della prevista quota di capitale di rischio nella societa' o impresa, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e relative norme d'attuazione. 3. Gli operatori italiani che partecipano a societa' e imprese all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.a. sono ammessi, nei limiti delle rispettive quote di partecipazione, alla garanzia assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per i rischi politici e per quelli commerciali derivanti dal mancato trasferimento di fondi spettanti all'impresa italiana, per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale secondo modalita' e condizioni che saranno all'uopo determinate dal comitato di gestione della medesima SACE". - Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 (Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, e' il seguente: "Art. 2. - E' istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'art. 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee. Il fondo di cui al precedente comma e' amministrato da un comitato nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il comitato, istituito presso il Ministero del commercio con l'estero, e' composto: a) dal Ministro del commercio con l'estero o, su sua delega, dal Sottosegretario di Stato, che lo presiede; b) da un dirigente per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero o da altrettanti supplenti di pari qualifica designati dai rispettivi Ministri; c) dal direttore generale del Mediocredito centrale o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato; d) dal direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato. Le condizioni e le modalita' per la concessione dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo nonche' l'importo massimo degli stessi saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenuto conto del programma di cui all'art. 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71. Saranno ammesse con priorita' ai benefici del fondo le richieste relative alle piccole e medie imprese comprese quelle agricole, ai consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti, e alle societa' a prevalente capitale pubblico che operano per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno. La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attivita' volte ad incrementare la domanda estera del settore. E' autorizzato il conferimento al fondo di cui al primo comma della somma di lire 375 miliardi per il triennio 1981-1983 in ragione di lire 75 miliardi nell'anno 1981 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e 1983". - Il testo del dell'art. 22 del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 22 (Disposizioni in materia di contributi e di finanziamenti per lo sviluppo delle esportazioni). - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 della legge 25 marzo 1997, n. 68, i contributi di cui all'art. 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concessi dal Ministero del commercio con l'estero, sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attivita' promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Essi possono essere erogati, previa individuazione da effettuare con il decreto ministeriale previsto dal suddetto art. 1, comma 40, anche a favore di soggetti diversi da quelli indicati, per il predetto Ministero, nella tabella "A" allegata alla legge citata. 2. All'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, le parole: "dell'Europa centrale ed orientale" sono sostituite dalle seguenti: "individuati annualmente dal CIPE con delibera adottata su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero". 3. I criteri e le procedure di concessione dei contributi erogati dal Ministero del commercio con l'estero ai sensi delle disposizioni richiamate ai commi 1 e 2 e le modalita' di verifica, anche ad opera di terzi, dei risultati sono stabiliti, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 4. Sino alla determinazione dei criteri e delle procedure di concessione dei contributi ai sensi del comma 3 restano, comunque, in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti. 5. Sono ammesse al finanziamento, ai sensi dell'art. 3, legge 20 ottobre 1990, n. 304: a) nei limiti del 50 per cento dell'importo, le spese relative a studi di prefattibilita' e di fattibilita' connessi all'aggiudicazione di commesse, comunque denominate, ed eventualmente comprensive delle operazioni di finanziamento, in cui il corrispettivo e costituito, in tutto o in parte, dal diritto di gestire l'opera; b) le spese relative a programmi di assistenza tecnica e studi di fattibilita' collegati alle esportazioni ed agli investimenti italiani all'estero. 6. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono fissati modalita' e criteri di concessione e di restituzione del finanziamento di cui al comma 5. 6-bis. Una quota delle disponibilita' finanziarie del fondo rotativo istituito dall'art. 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, puo' essere utilizzata per la concessione di una garanzia integrativa e sussidiaria ai soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati concessi ai sensi del predetto art. 2. La determinazione della quota massima delle disponibilita' da destinare alla concessione della garanzia, nonche' la percentuale massima della garanzia rispetto all'ammontare del finanziamento, sono stabilite con i decreti di cui al comma 7 del presente articolo. 7. I decreti di attuazione previsti dagli articoli 2, terzo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e 3, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 304, sono adottati dal Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 8. Nella determinazione dei criteri per la concessione dei contributi e di finanziamenti volti a favorire l'internazionalizzazione delle imprese puo' essere riconosciuto un accesso prioritario ai soggetti in possesso di una certificazione di qualita' del prodotto o dell'azienda". - Il testo dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986), a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 11. - 1. Il fondo di dotazione della SACE - Sezione speciale per l'ssicurazione del credito all'esportazione - istituito con l'art. 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e' incrementato della somma di lire 200 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986. 2. In deroga al quinto comma dell'art. 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, il predetto importo di lire 200 miliardi e' interamente utilizzabile per il pagamento degli indennizzi. 3. A decorrere dall'esercizio finanziario 1986 ed a modifica di quanto disposto dall'art. 17, lettera b), della legge 24 maggio 1977, n. 227, l'eventuale differenza risultante tra il limite degli impegni assumibili, fissati con la legge di bilancio, e l'ammontare delle garanzie assunte nell'anno stesso non sara' portata in aumento del limite fissato per l'anno successivo. 4. (Abrogato). 5. Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, viene autorizzata la complessiva spesa di lire 1 miliardo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1986. 6-34. (Omissis)". - Il testo dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione), e' il seguente: "Art. 37. - E' istituito presso la Cassa un fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 35. Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite: a) dai conferimenti dello Stato; b) dai conferimenti delle regioni da destinarsi secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali e da utilizzarsi nell'ambito territoriale delle singole regioni conferenti; c) dal dividendo spettante allo Stato sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della Cassa medesima, ai sensi del successivo art. 39; d) dall'ottanta per cento dei fondi di riserva della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957. I limiti e le modalita' per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Le concessioni del contributo, nel limite dei plafonds stabiliti ai sensi del successivo art. 44, lettera i), sono deliberate da appositi comitati tecnici regionali costituiti presso gli uffici della Cassa in ogni capoluogo di regione e composti: da un rappresentante della regione, il quale assume le funzioni di presidente; da due rappresentanti delle commissioni regionali dell'artigianato di cui al capo III della legge 25 luglio 1956, n. 860; da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato. Alle riunioni dei comitati tecnici regionali assiste un rappresentante della Corte dei conti. Le spese per il funzionamento dei comitati tecnici regionali sono a carico delle Regioni". - Il titolo della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e': "Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione". - Il testo dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente: "3. L'Istituto subentra nei rapporti attivi e passivi instaurati dalla sezione. Gli atti relativi sono esenti da imposte e tasse". - Il testo degli articoli 2 e 3 della legge 25 marzo 1997, n. 68 (Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero), a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 2 (Funzioni). - 1. L'ICE conforma la propria attivita' a principi di efficienza e di economicita' ed ha il compito di promuovere e sviluppare il commercio con l'estero, nonche' i processi di internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale, segnatamente con riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese, singole o associate. Fornisce altresi' servizi alle imprese estere volti a potenziare i rapporti con il mercato nazionale e concorre a promuovere gli investimenti esteri in Italia. 2. Nello svolgimento delle sue funzioni l'ICE, operando in stretto raccordo con le regioni, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e i soggetti interessati, assicura i servizi di base di carattere istituzionale, nonche' i servizi personalizzati e specializzati. A tale fine: a) cura lo studio sistematico delle caratteristiche e delle tendenze dei mercati esteri, nonche' delle normative e degli standard qualitativi e di sicurezza vigenti, elaborandone i risultati e diffondendoli tra i soggetti pubblici e gli operatori interessati; coopera con le rappresentanze diplomatiche all'estero al fine di determinare le condizioni piu' favorevoli all'internazionalizzazione delle imprese italiane; b) sviluppa la promozione e la commercializzazione dei prodotti e dei servizi italiani sui mercati internazionali, nonche' l'immagine del prodotto italiano nel mondo, anche fornendo assistenza alle imprese italiane ed a quelle estere interessate agli scambi con l'Italia; c) offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale; d) promuove la formazione manageriale, professionale e tecnica dei quadri italiani e stranieri che operano per l'internazionalizzazione delle imprese. A questo fine puo' stipulare accordi o convenzioni con istituzioni scientifiche o professionali, pubbliche o private, italiane o estere; e) promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo, della distribuzione e del terziario al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali; f) fornisce servizi alle imprese estere che intendono operare in Italia, anche con investimenti diretti e accordi di collaborazione economica con imprese nazionali; g) effettua assistenza e consulenza alle aziende commerciali che operano nell'import e nell'export; h) promuove e assiste le aziende del settore agro-alimentare sui mercati esteri; i) fornisce su richiesta, e d'intesa con le rappresentanze diplomatiche, il patrocinio alle iniziative promozionali all'estero che risultino coordinate con il piano annuale e con le altre iniziative non comprese nel piano; l) svolge ogni altra attivita' utile per il conseguimento delle sue finalita'. 3. I servizi personalizzati e specializzati sono prestati a pagamento secondo modalita' determinate dal consiglio di amministrazione dell'ICE. Art. 3 (Struttura organizzativa). - 1. L'ICE ha la seguente articolazione: a) sede centrale; b) uffici periferici sul territorio nazionale, anche a carattere temporaneo, di norma con ambito non inferiore a quello regionale; c) unita' operative all'estero, anche a carattere temporaneo, stabilite in base all'interesse dei mercati ed alle loro potenzialita' per il sistema produttivo italiano. 2. Per il miglior conseguimento dei fini istituzionali, anche in termini di razionalizzazione organizzativa, e per promuovere la collaborazione delle categorie e degli enti interessati, l'ICE puo' stipulare accordi o convenzioni, nonche' costituire societa' con soggetti pubblici o privati e partecipare a societa' gia' esistenti. Con i medesimi accordi vengono definite: la dotazione di personale, compreso quello eventualmente confluito o distaccato dall'ICE, dopo aver definito i carichi di lavoro e la dotazione organica dell'ICE; le modalita' organizzative, nonche' quelle di acquisizione e gestione delle risorse. 3. Nelle regioni dove esiste una pluralita' di soggetti pubblici operanti nell'erogazione di servizi a supporto dell'internazionalizzazione, gli uffici periferici dell'ICE ed il relativo personale, a seguito di specifici accordi approvati dal Ministero vigilante, possono confluire in nuovi ambiti organizzativi regionali, promossi dalle regioni, anche in collaborazione con altri soggetti, destinati all'erogazione di servizi per i sistemi locali di impresa, secondo formule operative da definire nei singoli casi. In ogni caso, gli uffici periferici dell'ICE concorrono, nelle forme definite da specifiche convenzioni di durata quinquennale, all'attuazione dei programmi di internazionalizzazione delle imprese locali e di promozione degli scambi commerciali decisi dalle regioni. 4. Le unita' operative dell'ICE all'estero sono notificate nelle forme che gli Stati esteri richiedono per concedere lo status di Agenzia governativa e le conseguenti esenzioni fiscali anche per il personale che vi presta servizio. Ove necessario, il Ministero degli affari esteri promuove a tal fine la stipula di specifici accordi o intese con gli Stati ospitanti le unita' operative dell'ICE. In presenza di particolari situazioni il Ministero degli affari esteri puo' valutare l'opportunita' di notificare come personale delle rappresentanze diplomatiche il personale di ruolo che presta servizio presso le unita' operative dell'ICE all'estero senza che cio' comporti nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 4-bis. Le unita' operative all'estero dipendono funzionalmente dalle rappresentanze diplomatiche italiane per quanto riguarda i rapporti intergovernativi e per le questioni aventi comunque rilevanza di politica estera. 5. Le unita' operative all'estero operano in stretto collegamento con le rappresentanze diplomatiche italiane per il coordinamento delle attivita' promozionali svolte da altri enti pubblici o privati, nel quadro delle direttive di cui agli articoli 2 e 7". - Il testo dell'art. 103, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), e' il seguente: "5. Per lo sviluppo delle attivita' di commercio elettronico, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla concessione, nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria per gli aiuti de minimis, di un credito di imposta, non rimborsabile, che puo' essere utilizzato dal soggetto beneficiano in una o piu' soluzioni, per i versamenti di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il termine massimo di tre anni dalla ricezione del provvedimento di concessione. Per il settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta specifiche misure per la concessione di contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis". - Il testo dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale), e' il seguente: "Art. 14. - Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica". Il fondo e' amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi gia' esistenti. Tali programmi riguardano le attivita' di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate. Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilita' agli interventi del fondo, indica la priorita' di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalita' dell'istruttoria".
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| Art. 22 (Contributo per l'acquisto di ricevitori-decodificatori e disposizioni in favore della ricerca nel campo delle comunicazioni) 1. Alle persone fisiche, ai pubblici esercizi ed agli alberghi che acquistano un apparato ricevitore-decodificatore per la ricezione e trasmissione di dati, di programmi digitali con accesso condizionato e di programmi radiotelevisivi digitali in chiaro conforme alle caratteristiche determinate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, nonche' alle persone fisiche e giuridiche che acquistano un apparato di utente per la trasmissione e la ricezione a larga banda dei dati via INTERNET e' riconosciuto per una sola volta un contributo statale fino a lire 150.000 fino a concorrenza di lire 36,5 miliardi per l'anno 2000, lire 31 miliardi per l'anno 2001, lire 113,1 miliardi per l'anno 2002 e lire 25 miliardi per l'anno 2003. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite le modalita' di erogazione del contributo ai fini del rispetto dei limiti di stanziamento. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni, e, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. 3. Per lo sviluppo e il potenziamento della ricerca nel settore di cui al comma 1 e, in generale, nel campo delle comunicazioni e' autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 6.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. 4. I soggetti di alta specializzazione che operano prevalentemente per il conseguimento delle finalita' pubbliche nel campo delle comunicazioni, con particolare riferimento ai programmi di ricerca mirati allo sviluppo della tecnologia nel settore di cui al comma 1 ovvero attinenti alle politiche di allocazione ed assegnazione dello spettro radio e di gestione efficiente delle frequenze sia radiomobili che televisive, nonche' allo studio dell'impatto dei campi elettromagnetici sulla salute dei cittadini e sull'ambiente, individuati dal Ministero delle comunicazioni, sono autorizzati a contrarre operazioni finanziarie il cui ammontare e' correlato alla quota limite di impegno agli stessi assegnata con il medesimo provvedimento di individuazione. 5. Il Ministero delle comunicazioni corrisponde direttamente agli istituti finanziari le quote di ammortamento per capitale e per interessi relative alle operazioni finanziarie di cui al comma 4. 6. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5, pari a lire 6.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.
Nota all'art. 22: - Il titolo del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, e': "Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo".
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| Art. 23 (Contributi a favore delle emittenti televisive locali) 1. Ai soggetti titolari di emittenti televisive locali legittimamente operanti alla data del 1o settembre 1999, e' riconosciuto un contributo non superiore al 40 per cento delle spese sostenute, comprovate da idonea documentazione, per l'adeguamento al piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive adottato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, e per l'ammodernamento degli impianti, nel rispetto della normativa in materia di inquinamento elettromagnetico. 2. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di attribuzione del contributo. 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nel limite di lire 165,3 miliardi nell'anno 2000, di lire 84,8 miliardi nell'anno 2001 e di lire 101,7 miliardi nell'anno 2002, si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni, e, per gli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. |
| Art. 24 (Delega per il completamento della rete interportuale nazionale) 1. Al fine di consentire l'ottimale e razionale svolgimento delle procedure e la realizzazione degli interventi previsti all'articolo 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e all'articolo 9, comma 3, della legge 30 novembre 1998, n. 413, per il completamento e il riequilibrio della rete interportuale nazionale in un contesto di rete logistica, il Governo e' delegato ad emanare, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della normativa vigente in materia di procedure, soggetti e strutture da ammettere ai contributi nonche', nel rispetto dei decreti legislativi emanati ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, con l'osservanza dei seguenti princi'pi e criteri direttivi: a) definire le modalita' e i requisiti per l'ammissione ai contributi di infrastrutture intermodali, anche diverse dagli interporti come definiti dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1990, n. 240; b) prevedere, al fine dell'ammissione a contributo, il maggior apporto possibile di altre risorse rese disponibili da soggetti pubblici o privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura; c) definire la rete interportuale nazionale e le infrastrutture intermodali ad essa complementari, finalizzate alla realizzazione del riequilibrio modale e territoriale attraverso la creazione di un sistema integrato tra le varie tipologie di trasporto, nell'ambito della elaborazione del Piano generale dei trasporti; d) rafforzare le misure per l'integrazione tra le reti di trasporto e tra le infrastrutture intermodali esistenti, per la fruibilita' dei servizi e per la riduzione dell'inquinamento; e) completare funzionalmente gli interporti gia' individuati e ammessi al finanziamento; f) privilegiare le infrastrutture intermodali collegate o collegabili alle grandi direttrici internazionali mediante il sistema autostradale, le reti ferroviarie ad alta capacita', il sistema portuale ed aeroportuale a rilievo internazionale ed intercontinentale. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni concernenti il piano quinquennale degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, al decreto-legge 1o aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, e alla legge 23 dicembre 1997, n. 454. A decorrere dalla medesima data, sono altresi' abrogate le disposizioni concernenti procedure, soggetti e strutture da ammettere ai contributi da erogare, sulla base di criteri previamente determinati in conformita' alle previsioni di cui al comma 1, a valere sui finanziamenti previsti dalle disposizioni richiamate nel medesimo comma 1. Sono fatti salvi i procedimenti gia' avviati alla predetta data ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, e quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 7 dicembre 1999, n. 472. 3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, e dopo aver acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni, e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, il decreto e' emanato anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni. 4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princi'pi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 1 e 3, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1. 5. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le procedure di attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 secondo criteri di semplificazione e razionalizzazione.
Note all'art. 24: - Il testo dell'art. 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454 (Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalita') e' il seguente: "2. In attesa dell'adozione del piano quinquennale degli interporti di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1990, n. 240, il Ministro dei trasporti e della navigazione ammette a contributo la realizzazione di interporti finalizzati al potenziamento della rete interportuale nazionale, dando priorita' agli interventi nei nodi intermodali piu' congestionati e per l'incremento del trasporto combinato, tenuto conto della prossimita' alle linee ferroviarie di primaria importanza nazionale e dei piani quadro o di altri strumenti di pianificazione regionali approvati, sulla base di un piano di interventi proposto dallo stesso Ministro. Prima della sua adozione lo schema di piano e' trasmesso entro il 28 febbraio 1998 al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma e' autorizzato un contributo quindicennale di lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1997". - Il testo dell'art. 9, comma 3, della legge 30 novembre 1998, n. 413 (Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore) e' il seguente: "3. Per la realizzazione degli interventi previsti all'art. 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e' autorizzato un ulteriore contributo quindicennale di lire 20 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000. Il piano degli interventi di cui al presente comma, da definire tenendo conto dei criteri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, prima della definitiva adozione, e' trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere. Il piano degli interventi di cui al presente comma, che utilizza le risorse di cui alla presente legge, nonche' quelle previste al comma 3 del citato art. 9 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, deve tenere conto prioritariamente delle esigenze di sviluppo infrastrutturale delle regioni di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, al fine di favorire la razionalizzazione del trasporto merci ed il riequilibrio modale attraverso una equilibrata rete nazionale di infrastrutture interportuali previa valutazione della reale capacita' di spesa". - Il titolo della legge 15 marzo 1997, n. 59 e': "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa". - Il testo dell'art. 1 della legge 4 agosto 1990, n. 240 (Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell' intermodalita'), e' il seguente: "Art. 1. - 1. Ai fini della presente legge, per interporto si intende un complesso organico di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalita' di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilita' di grande comunicazione". - Il titolo del decreto-legge 1o aprile 1995, n. 98, e': "Interventi urgenti in materia di trasporti". - Il testo degli articoli 4 e 6 della gia' citata legge n. 240/1990, e' il seguente: "Art. 4. - 1. L'ammissione ai contributi di cui all'art. 6 e' disposta, previa stipula di convenzione, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente. I soggetti interessati all'ammissione ai contributi dovranno, all'atto della domanda: a) corrispondere ai requisiti di cui alla deliberazione CIPET del 7 aprile 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1993; b) avere un capitale sociale sottoscritto, nel caso si tratti di societa' per azioni, non inferiore a due miliardi; c) presentare un piano finanziario per la realizzazione dell'opera che, oltre al contributo previsto dalla presente legge, preveda il maggior apporto possibile di altre risorse rese disponibili da soggetti pubblici o privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura; d) prevedere, ai fini dell'ammissione a contributo una spesa per investimenti complessiva per la quale il contributo previsto dalla presente legge non superi il sessanta per cento dell'importo; e) dichiarare il proprio impegno a presentare alle autorita' competenti, nel caso in cui sia prevista la sosta di automezzi che trasportano sostanze pericolose, un rapporto di sicurezza dell'area interportuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, nonche' dai successivi provvedimenti in materia. 2. Le domande dovranno essere corredate dal progetto preliminare, dal preventivo di spesa, dal piano finanziario dell'infrastruttura, nonche' dallo studio di impatto ambientale, effettuata secondo le modalita' previste dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, e da uno studio specifico sugli effetti indotti dai flussi di traffico pesante nell'area di influenza dell'interporto". "Art. 6. - 1. I soggetti di cui all'art. 4 sono autorizzati a contrarre mutui con istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzati, in relazione ad un volume di investimenti complessivo di lire 700 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi per l'anno 1989, di lire 250 miliardi per l'anno 1990, di lire 100 miliardi per l'anno 1991 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. Le quote di mutuo non contratte in ciascun anno possono esserlo negli anni successivi. 2. A favore dei concessionari di cui all'art. 3, il Ministro dei trasporti puo' concedere un contributo in misura pari al 5 per cento, per ogni semestre, e per la durata di quindici anni, della spesa per investimenti di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Il Ministro del tesoro, su proposta elaborata congiuntamente dai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, determina, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalita' per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al presente articolo. 4. Per le finalita' di cui al presente articolo sono autorizzati limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato, con la seguente modulazione: 5 miliardi di lire per il 1989, 25 miliardi di lire per il 1990, 10 miliardi di lire per il 1991, 15 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1992 e 1993". - Il testo dell'art. 3, comma 6, della legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti), e' il seguente: "6. Al fine di favorire l'intermodalita' e dare attuazione agli investimenti nel settore interportuale finanziati con il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, e decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, ovvero con ulteriori provvedimenti relativi ad interventi per le aree depresse, e' confermata la validita' della graduatoria approvata in applicazione degli articoli 4 e 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, e relative procedure applicative". - Il testo dell'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) (omissis); b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;".
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| Art. 25 (Norme applicative) 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| ALLEGATO A (v. articolo 5, comma 2)
TABELLA DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL PUNTO
Punto percentuale Coefficiente di invalidità moltiplicatore 1 1,0 2 1,1 3 1,2 4 1,3 5 1,5 6 1,7 7 1,9 8 2,1 9 2,3 |
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