Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2001 (vai al sommario)
LEGGE 5 marzo 2001, n. 57
Ripubblicazione del testo della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante: "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati", corredato delle relative note. (Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 66 del 20 marzo 2001).

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 5 marzo 2001, n. 57, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1
(Norme per la trasparenza dei servizi assicurativi
per i veicoli a motore)
1. Dopo l'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e' inserito il seguente:
"Art. 12-bis - 1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialita' delle offerte dei servizi assicurativi, nonche' un'adeguata informazione agli utenti, e' fatto obbligo alle imprese di assicurazione esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di rendere pubblici i premi annuali di riferimento di cui al comma 4, indicando altresi' il periodo al quale gli stessi si riferiscono, mediante appositi opuscoli, materiale promozionale ovvero annunci pubblicitari.
2. E' fatto obbligo alle imprese di assicurazione di rendere visibili agli utenti, nei punti di vendita e nell'ambito dei sistemi informativi telematici, le tariffe e le condizioni concernenti le polizze assicurative relative ad autoveicoli, motocicli, ciclomotori, autocarri e natanti soggetti alla disciplina della presente legge e di evidenziare, anche nei preventivi, eventuali rivalse o esclusioni di garanzia previste contrattualmente nei confronti del proprietario o del conducente, per sinistri occorsi o causati in occasione di guida del veicolo assicurato da parte di persona diversa dal proprietario o da persona designata contrattualmente alla guida, dalla tariffa di riferimento usata.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, la disdetta dei contratti ai sensi della presente legge deve essere inviata a mezzo fax o raccomandata almeno trenta giorni prima della data di scadenza indicata in polizza.
4. Sono definiti "premi annuali di riferimento" quelli relativi a polizze di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, comprensivi degli oneri fiscali e parafiscali, riguardanti:
a) persona fisica di sesso maschile di 18 anni di eta', che si assicura per la prima volta con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;
b) persona fisica di sesso maschile di 28 anni di eta', con 8 anni di guida senza sinistri, che si assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;
c) persona fisica di sesso maschile di 35 anni di eta', con 10 anni di guida senza sinistri, che si assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;
d) persona fisica di sesso maschile di 40 anni di eta' che si assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente nella classe cui corrisponde il massimo sconto per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;
e) persona fisica di sesso maschile di 21 anni di eta', con 2 anni di guida con un sinistro, che si assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;
f) persona fisica di sesso maschile di 45 anni di eta' che si assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente nella classe cui corrisponde il massimo del malus per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;
g) persona fisica di sesso maschile di 18 anni di eta' che si assicura per la prima volta con la formula tariffaria bonus-malus e con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un ciclomotore di 50 centimetri cubici di cilindrata;
h) imprese esercenti l'autotrasporto di cose in conto terzi che si assicurano per la prima volta con la formula tariffaria pejus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un veicolo con massa totale a pieno carico di 18 tonnellate;
i) imprese esercenti l'autotrasporto di cose in conto terzi che si assicurano per la prima volta con la formula tariffaria pejus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un veicolo con massa totale a pieno carico di 44 tonnellate.
5. Le imprese di assicurazione sono tenute a comunicare all'ISVAP, al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) istituito dalla legge 30 luglio1998, n. 281, e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, i premi annuali di riferimento offerti agli utenti all'inizio di ogni semestre.
6. Le comunicazioni di cui al comma 5 devono essere effettuate entro il 31 ottobre, per il semestre gennaio-giugno dell'anno successivo, ed entro il 30 aprile, per il semestre luglio-dicembre dell'anno in corso.
7. Le eventuali variazioni dei premi di riferimento sono comunicate dalle imprese di assicurazione almeno sessanta giorni prima della loro applicazione.
8. I premi da comunicare sono quelli di cui al comma 4, applicati dall'impresa in ogni singola provincia".
2. Le imprese di assicurazione danno attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nel primo anno di vigenza della presente legge, le comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono effettuate nel periodo compreso tra il 1o e il 10 aprile per il successivo semestre luglio-dicembre e nel periodo compreso tra il 1o e il 10 ottobre per il successivo semestre gennaio-giugno.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- La legge 24 dicembre 1969, n. 990, reca:
"Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti".
- Il testo dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge
28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2000, n. 137, e' riportato in nota all'art.
2.
- La legge 30 luglio 1998, n. 281: reca: "Disciplina
dei diritti dei consumatori e degli utenti".



 
Art. 2
(Funzioni di vigilanza dell'ISVAP)
1. Le funzioni di vigilanza assegnate all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) dall'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, sono estese, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, alle disposizioni contenute nell'articolo 1 nonche' nel presente articolo.
2. Il ritardo, l'erroneita' o l'incompletezza nell'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da cinque a venti milioni di lire. In caso di omissione o ritardo superiore a sessanta giorni, la sanzione e' raddoppiata. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12-quater, comma 3, della citata legge n. 990 del 1969, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire nove milioni in relazione a ciascun illecito, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 12-quater.
3. Al fine della diffusione di un'adeguata informazione agli utenti e della realizzazione di un sistema di monitoraggio permanente sui premi relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) istituito dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, e' autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e a cofinanziare, secondo modalita' e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, programmi di informazione e orientamento rivolti agli utenti dei servizi assicurativi promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, a valere sulle disponibilita' finanziarie assegnate al CNCU stesso dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
4. All'articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo le parole: "con cadenza trimestrale" sono soppresse;
b) il quarto periodo e' soppresso.
5. All'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, dopo il comma 5-quater, e' inserito il seguente:
"5-quater 1. Le procedure e le modalita' di funzionamento della banca dati di cui al comma 5-quater sono definite con provvedimento dell'ISVAP da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti le modalita' di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonche' le modalita' e i limiti per l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti indicati dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni previste nel presente comma".



Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982,
n. 576 (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni) e
successive modificazioni, e' il seguente:
"Art. 4 (Funzioni dell'ISVAP). - L'ISVAP, in
conformita' alla normativa dell'Unione europea in materia
assicurativa e nell'ambito delle linee di politica
assicurativa determinate dal Governo, svolge le funzioni di
vigilanza di cui al testo unico delle leggi sull'esercizio
delle assicurazioni private, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e
successive modificazioni, ed alle leggi e regolamenti in
materia di assicurazioni private e di interesse collettivo
nei confronti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni
delle imprese nazionali ed estere, comunque denominate e
costituite, che esercitano nel territorio della Repubblica
attivita' di assicurazione e di riassicurazione in
qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, operazioni di
capitalizzazione ed attivita' a queste assimilate, nonche'
degli altri enti comunque soggetti alle disposizioni che
disciplinano l'esercizio dell'attivita' assicurativa, anche
nel caso di enti e organizzazioni che in forma singola,
associata o consortile svolgano funzioni parzialmente
comprese nel ciclo operativo delle imprese di
assicurazione, limitatamente ai profili assicurativi. A tal
fine provvede:
a) al controllo sulla loro gestione tecnica,
finanziaria e patrimoniale;
b) all'esame e alla verifica dei bilanci;
c) alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e
dei regolamenti vigenti da parte degli operatori del
mercato assicurativo, compresi gli agenti e i mediatori di
assicurazione e riassicurazione;
c-bis) all'adozione di ogni provvedimento ritenuto
utile o necessario alla tutela delle imprese e degli
utenti.
Compete altresi' all'ISVAP:
a) compiere tutte le attivita' necessarie per la
conoscenza del mercato assicurativo, comprese quelle di
indagine statistica e di raccolta di elementi per
l'elaborazione delle politiche assicurative, con
particolare riguardo all'andamento dei mercati
internazionali e comunitario, nonche' all'evoluzione, alla
prevenzione e alla copertura dei rischi, ed al problema
degli investimenti;
b) procedere alla rilevazione ed acquisizione dei
dati e degli elementi necessari alla formazione ed al
controllo delle tariffe ed all'esame delle condizioni di
polizza;
c) (lettera abrogata dall'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385);
d) (lettera abrogata dall'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385);
e) (lettera abrogata dall'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385);
f) (lettera abrogata dall'art. 5 del decreto
legislativo 13 ottobre 1998, n. 373);
g) (lettera abrogata dall'art. 5 del decreto
legislativo 13 ottobre 1998, n. 373);
h) (lettera abrogata dall'art. 5 del decreto
legislativo 13 ottobre 1998, n. 373);
i) promuovere tutte le forme di collaborazione
ritenute necessarie con gli altri organi di controllo dei
Paesi della Comunita' economica europea al fine di rendere
organica la vigilanza dell'attivita' assicurativa
esercitata in libera prestazione dei servizi sia da parte
di imprese estere nel territorio nazionale sia da parte di
imprese nazionali nel territorio degli altri Stati membri.
L'ISVAP svolge attivita' consultiva e di
segnalazione nei confronti del Parlamento e del Governo,
nell'ambito delle competenze per la regolazione e il
controllo del settore assicurativo.
Restano salvi i poteri in materia spettanti alle
regioni a statuto speciale nonche' i poteri di ispezione e
di controllo attribuiti dalla legge 7 giugno 1974, n. 216,
alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa sulle
societa' con azioni quotate in borsa.
Ferma restando la competenza propria del Governo, ai
fini dell'esercizio delle proprie funzioni l'ISVAP
intrattiene i rapporti con i competenti organi dell'Unione
europea.
Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, formulata
successivamente agli adempimenti di cui all'art. 18, comma
2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, applica le
sanzioni con provvedimento motivato".
- Per l'argomento della legge 30 luglio 1998, n.
281, vedi note all'art. 1.
- Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 28 marzo
2000, n. 70 (Disposizioni urgenti per il contenimento delle
spinte inflazionistiche), convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, a seguito delle
modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 2 (Misure per il contenimento dell'inflazione
nel settore assicurativo). - 1. (Comma soppresso dalla
legge di conversione 26 maggio 2000, n. 137).
2. Per i contratti dell'assicurazione obbligatoria
della responsabilita' civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti, rinnovati entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto nelle
formule tariffarie che prevedono variazioni del premio in
relazione al verificarsi o meno di sinistri, le imprese di
assicurazione non possono applicare nessun aumento di
tariffa ai contraenti a carico dei quali non risultino
nell'ultimo periodo di osservazione sinistri provocati dai
conducenti. Per i contratti stipulati entro un anno da tale
data nelle formule tariffarie che prevedono variazioni del
premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri si
applicano le tariffe esistenti alla medesima data.
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si
applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, anche ai contratti di assicurazione per
autoveicoli, ciclomotori e motocicli relativi alle formule
tariffarie di cui all'art. 12 della legge 24 dicembre 1969,
n. 990, nonche' ai contratti offerti per telefono o per via
telematica e ai contratti senza clausola di tacito rinnovo
o disdettati dall'impresa, qualora riproposti allo stesso
assicuratore.
3. Le imprese di assicurazione non possono
modificare il numero delle classi di merito, i coefficienti
di determinazione del premio, nonche' le relative regole
evolutive delle proprie formule tariffarie che prevedono
variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di
sinistri, per il periodo di un anno dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
4. (Il presente comma, come modificato dalla legge
di conversione 26 maggio 2000, n. 137, aggiunge il comma
2-bis all'art. 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 900).
5. Cessati gli effetti delle disposizioni di cui al
comma 2 e 3, in caso di incrementi tariffari, esclusi
quelli connessi all'applicazione di regole evolutive nelle
varie formule tariffarie, superiori al tasso programmato di
inflazione, l'assicurato puo' risolvere il contratto
mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con
avviso di ricevimento, ovvero a mezzo telefax, inviati alla
sede dell'impresa o all'agenzia presso la quale e' stata
stipulata la polizza. In questo caso non si applica a
favore dell'assicurato il termine di tolleranza previsto
dall'art. 1901, secondo comma, del codice civile.
5-bis. L'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP)
vigila ai fini dell'osservanza, da parte delle imprese di
riassicurazione, di quanto disposto dal presente articolo.
5-ter. Le imprese di riassicurazione che non
osservano le disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis, 3 e 4
sono assoggettate, per ogni singola violazione, alla
sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove
milioni.
5-quater. Allo scopo di rendere piu' efficacie la
prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel
settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a
motore immatricolati in Italia, e' istituita presso l'ISVAP
una banca dati dei sinistri ad essi relativi. L'ISVAP rende
pienamente operativa la banca dati a decorrere dal 1o
gennaio 2001. Da tale data ciascuna compagnia e' tenuta a
comunicare all'ISVAP i dati riguardanti i sinistri dei
propri assicurati secondo apposite modalita' stabilite
dallo stesso ISVAP. I costi di gestione della banca dati
sono ripartiti tra le compagnie di assicurazione con gli
stessi criteri di ripartizione dei costi di vigilanza
dell'ISVAP.
5-quater 1. Le procedure e le modalita' di
funzionamento della banca dati di cui al comma 5-quater
sono definite con provvedimento dell'ISVAP da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale. Con lo stesso provvedimento sono
stabiliti le modalita' di accesso alle informazioni
raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per
le pubbliche amministrazioni competenti in materia di
prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel
settore delle assicurazioni obbligatorie, nonche' le
modalita' e i limiti per l'accesso alle informazioni da
parte delle imprese di assicurazione. Il trattamento e la
comunicazione ai soggetti indicati dei dati personali di
cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono consentiti
per lo svolgimento delle funzioni previste nel presente
comma.
5-quinquies. L'inosservanza degli obblighi di
comunicazione all'ISVAP dei dati richiesti comporta
l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative: a)
da lire due milioni a lire sei milioni in caso di mancato
invio dei dati; b) da lire un milione a lire tre milioni in
caso di ritardo o incompletezza dei dati inviati. Le
predette sanzioni amministrative sono maggiorate del dieci
per cento, in ogni caso di reiterazione dell'inosservanza
dei suddetti obblighi.".
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: "Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali".



 
Art. 3
(Norme per il diritto di accesso agli atti
delle imprese di assicurazione)
1. Dopo l'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, e' inserito il seguente:
"Art. 12-ter - 1. Le imprese di assicurazione esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a garantire, a coloro che stipulino con esse contratti di assicurazione riguardanti tale ramo, nonche' ai danneggiati, il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Al danneggiato o all'assicurato non sono opponibili gli accordi associativi stipulati tra imprese di assicurazione.
2. Al fine di cui al comma 1 ciascuna impresa di assicurazione deve garantire all'assicurato nonche' al danneggiato l'accesso agli atti di cui al medesimo comma 1. Se entro sessanta giorni dalla richiesta l'assicurato o il danneggiato non e' messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti, egli puo' rivolgersi all'ISVAP al fine di veder garantito il proprio diritto.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta, con proprio decreto, le disposizioni attuative del presente articolo".
2. Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al comma 3 dell'articolo 12-ter della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
Art. 4
(Tutela del contraente l'assicurazione obbligatoria
per la circolazione dei veicoli)
1. Dopo l'articolo 12-ter della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, e' inserito il seguente:
"Art. 12-quater 1 - 1. Il rifiuto o l'elusione da parte delle imprese assicuratrici dell'obbligo di accettare le proposte presentate dagli assicurandi ai sensi dell'articolo 11 per l'assicurazione obbligatoria per i rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono soggetti ad una sanzione pecuniaria da lire 3 milioni a lire nove milioni, in relazione a ciascun illecito.
2. E' fatta salva la facolta' di revoca dell'autorizzazione all'esercizio del ramo responsabilita' civile per la circolazione dei veicoli in caso di reiterato e sistematico rifiuto od elusione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 16.
3. L'assicuratore non puo' subordinare la stipula di una polizza RC auto alla stipula di ulteriori contratti assicurativi".
 
Art. 5
(Modifiche al decreto-legge n. 857 del 1976, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977)
1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, sono sostituiti dai seguenti:
"Per i sinistri con soli danni a cose la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalita' indicate nell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 5 del presente decreto-legge e recare l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entita' del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'assicuratore formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni e' ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.
L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalita' indicate al primo comma. La richiesta deve contenere la descrizione delle circostanze nelle quali si e' verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'eta', all'attivita' del danneggiato, al suo reddito, all'entita' delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, dal certificato di morte. L'assicuratore e' tenuto a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.
Il danneggiato non puo' rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa.
L'assicuratore e' tenuto al rispetto dei diversi termini stabiliti dai commi primo e secondo anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.
In caso di richiesta incompleta, l'assicuratore, ove non possa per tale incompletezza formulare congrua offerta di risarcimento, richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi primo e secondo decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi".
2. In attesa di una disciplina organica sul danno biologico il risarcimento dei danni alla persona di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti avvenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, e' effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente e' liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura piu' che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidita'; tale importo e' calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidita' del relativo coefficiente di cui all'allegato A annesso alla presente legge. L'importo cosi' determinato si riduce con il crescere dell'eta' del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di eta' a partire dall'undicesimo anno di eta'. Il valore del primo punto e' pari a lire un milione duecentomila;
b) a titolo di danno biologico temporaneo e' liquidato un importo di lire settantamila per ogni giorno di inabilita' assoluta; in caso di inabilita' temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilita' riconosciuta per ciascun giorno.
3. Agli effetti di cui al comma 2, per danno biologico si intende la lesione all'integrita' psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale. Il danno biologico e' risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacita' di produzione di reddito del danneggiato.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il danno biologico viene ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato.
5. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrita' psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidita'.
6. Gli importi indicati nel comma 2 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.
7. L'ottavo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, e' sostituito dai seguenti:
"L'inosservanza da parte dell'impresa assicuratrice dei termini prescritti dal presente articolo comporta:
a) in ordine alla omessa richiesta di integrazione della richiesta di risarcimento incompleta la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire tre milioni;
b) in ordine alla omessa formulazione dell'offerta, all'omessa comunicazione dei motivi della mancata offerta o all'omessa corresponsione della somma offerta, che si protragga per oltre centoventi giorni dal termine utile finale:
1) la sanzione da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, in relazione a danni a cose e lesioni guaribili entro quaranta giorni;
2) la sanzione da lire quindici milioni a lire duecentoquaranta milioni, in relazione a danni a persone guaribili oltre quaranta giorni o per il caso di morte.
La comunicazione dei motivi della mancata offerta effettuata entro centoventi giorni dalla scadenza del termine utile comporta la sanzione da lire tre milioni a lire nove milioni. La formulazione dell'offerta o la corresponsione della stessa effettuate entro centoventi giorni dalla scadenza del termine utile, comporta oltre al pagamento degli interessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni:
a) dal 5 al 10 per cento della somma offerta o pagata con un ritardo non superiore ai quindici giorni, con un limite minimo di lire ottocentomila;
b) dal 10 al 20 per cento della somma offerta o pagata in ritardo, decorso ogni ulteriore periodo di ritardo di quindici giorni, con un limite minimo di lire due milioni e un limite massimo rispettivamente di lire cinquanta milioni per sinistri con danni a cose e lesioni a persone guaribili entro quaranta giorni e di lire duecento milioni per sinistri che abbiano causato il decesso ovvero lesioni permanenti o guarite oltre i quaranta giorni dal sinistro.
Qualora l'impresa formuli l'offerta in ritardo, ma provveda contestualmente al pagamento della stessa, si applicano le sanzioni di cui ai commi precedenti diminuite del 40 per cento.
L'offerta e il pagamento formulati in via transattiva o stragiudiziale, ma in ritardo rispetto ai tempi di cui al presente articolo, sono soggette comunque alle sanzioni di cui ai commi ottavo, nono e decimo.
L'impresa che corrisponda compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti e' tenuta ad acquisire la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. Ove l'impresa abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, deve darne comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto".



Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre
1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1977, n. 39 (Modifica della disciplina
dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e
dei natanti), a seguito delle modifiche apportate dalla
legge qui pubblicata, il seguente:
"Art. 3. Per i sinistri con soli danni a cose la
richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalita'
indicate nell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990,
e successive modificazioni, deve essere corredata dalla
denuncia secondo il modulo di cui all'art. 5 del presente
decreto-legge e recare l'indicazione del luogo, dei giorni
e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per
l'ispezione diretta ad accertare l'entita' del danno. Entro
sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione,
l'assicuratore formula al danneggiato congrua offerta per
il risarcimento ovvero comunica i motivi per i quali non
ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni e'
ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato
sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.
L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta
per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i
motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste
anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali
o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere
presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le
modalita' indicate al primo comma. La richiesta deve
contenere la descrizione delle circostanze nelle quali si
e' verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini
dell'accertamento e della valutazione del danno da parte
dell'impresa, dai dati relativi all'eta', all'attivita' del
danneggiato, al suo reddito, all'entita' delle lesioni
subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta
guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di
decesso, dal certificato di morte. L'assicuratore e' tenuto
a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro
novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.
Il danneggiato non puo' rifiutare gli accertamenti
strettamente necessari alla valutazione del danno alla
persona da parte dell'impresa.
L'assicuratore e' tenuto al rispetto dei diversi
termini stabiliti dai commi primo e secondo anche in caso
di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che
lesioni personali o il decesso.
In caso di richiesta incompleta, l'assicuratore, ove
non possa per tale incompletezza formulare congrua offerta
di risarcimento, richiede al danneggiato entro trenta
giorni dalla ricezione della stessa le necessarie
integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi primo e
secondo decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei
dati o dei documenti integrativi.
Se il danneggiato dichiara di accettare la somma
offertagli, l'impresa deve provvedere al pagamento entro
quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.
Entro ugual termine l'impresa deve corrispondere la
somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non
accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta e'
imputata nella liquidazione definitiva del danno.
Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che
l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta,
l'impresa deve corrispondere al danneggiato la somma
offerta con le stesse modalita' ed effetti.
Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di
cui ai precedenti commi l'assicuratore non puo' opporre al
danneggiato l'eventuale inadempimento da parte
dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di cui
all'articolo 1913 del codice civile.
L'inosservanza da parte dell'impresa assicuratrice
dei termini prescritti dal presente articolo comporta:
a) in ordine alla omessa richiesta di integrazione
della richiesta di risarcimento incompleta la sanzione
pecuniaria da lire un milione a lire tre milioni;
b) in ordine alla omessa formulazione
dell'offerta, all'omessa comunicazione dei motivi della
mancata offerta o all'omessa corresponsione della somma
offerta, che si protragga per oltre centoventi giorni dal
termine utile finale:
1) la sanzione da lire dieci milioni a lire
sessanta milioni, in relazione a danni a cose e lesioni
guaribili entro quaranta giorni;
2) la sanzione da lire quindici milioni a lire
duecentoquaranta milioni, in relazione a danni a persone
guaribili oltre quaranta giorni o per il caso di morte.
La comunicazione dei motivi della mancata offerta
effettuata entro centoventi giorni dalla scadenza del
termine utile comporta la sanzione da lire tre milioni a
lire nove milioni. La formulazione dell'offerta o la
corresponsione della stessa effettuate entro centoventi
giorni dalla scadenza del termine utile, comporta oltre al
pagamento degli interessi, l'applicazione delle seguenti
sanzioni:
a) dal 5 al 10 per cento della somma offerta o
pagata con un ritardo non superiore ai quindici giorni, con
un limite minimo di lire ottocentomila;
b) dal 10 al 20 per cento della somma offerta o
pagata in ritardo, decorso ogni ulteriore periodo di
ritardo di quindici giorni, con un limite minimo di lire
due milioni e un limite massimo rispettivamente di lire
cinquanta milioni per sinistri con danni a cose e lesioni a
persone guaribili entro quaranta giorni e di lire duecento
milioni per sinistri che abbiano causato il decesso ovvero
lesioni permanenti o guarite oltre i quaranta giorni dal
sinistro.
Qualora l'impresa formuli l'offerta in ritardo, ma
provveda contestualmente al pagamento della stessa, si
applicano le sanzioni di cui ai commi precedenti diminuite
del 40 per cento.
L'offerta e il pagamento formulati in via
transattiva o stragiudiziale, ma in ritardo rispetto ai
tempi di cui al presente articolo, sono soggette comunque
alle sanzioni di cui ai commi ottavo, nono e decimo.
L'impresa che corrisponda compensi professionali per
l'eventuale assistenza prestata da professionisti e' tenuta
ad acquisire la documentazione probatoria relativa alla
prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo
separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza
di liquidazione. Ove l'impresa abbia provveduto
direttamente al pagamento dei compensi dovuti al
professionista, deve darne comunicazione al danneggiato,
indicando l'importo corrisposto.
In caso di sentenza a favore del danneggiato il
giudice, quando vi sia una notevole sproporzione fra la
somma liquidata e quella offerta dall'impresa di
assicurazione e accerti che la sproporzione e' dovuta a
dolo o colpa grave dell'impresa stessa, d'ufficio condanna
l'impresa a pagare alla Consap - Concessionaria servizi
assicurativi pubblici S.p.a., gestione autonoma del "Fondo
di garanzia per le vittime della strada", una somma non
superiore alla differenza fra l'offerta e il liquidato al
netto di rivalutazione e interessi. Copia della sentenza e'
comunicata dalla cancelleria del giudice che l'ha
pronunciata alla Consap - Concessionaria servizi
assicurativi pubblici S.p.a., gestione autonoma del "Fondo
di garanzia per le vittime della strada".
Per l'applicazione della sanzione pecuniaria si
osservano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n.
706.
La competenza per l'irrogazione delle sanzioni e'
degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e
l'artigianato che ne versano l'importo alla Consap -
Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a.,
gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime
della strada".
L'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione della
responsabilita' civile per i danni causati dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti puo' essere
revocata, oltre che nei casi previsti dall'art. 16 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, anche nel caso di ripetuta
violazione da parte dell'impresa delle disposizioni
stabilite dal presente articolo.



 
Art. 6
(Ricorsi)
1. Avverso il provvedimento col quale ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato irroga la sanzione per le infrazioni di cui all'articolo 5, e' ammesso ricorso al giudice amministrativo che provvede a norma degli articoli 33, comma 1, e 45, comma 18, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai provvedimenti di irrogazione di sanzioni pecuniarie ovvero disciplinari previste da ogni altra norma che disciplina l'esercizio delle assicurazioni private, ivi compreso quello dell'attivita' di agente, di mediatore di assicurazione e di riassicurazione e di perito assicurativo. E' abrogata ogni diversa disposizione.



Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982,
n. 576 (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni), e'
riportato in nota all'art. 2.
- Il testo degli articoli 33, comma 1, e 45, comma
18, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove
disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione
nelle controversie di lavoro e di giurisdizione
amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma
4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' rispettivamente,
il seguente:
"Art. 33. - 1. Sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie
in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli
afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e
sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai
trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla
legge 14 novembre 1995, n. 481.
Art. 45. - 18. Le controversie di cui agli articoli
33 e 34 del presente decreto sono devolute al giudice
amministrativo a partire dal 1o luglio 1998. Resta ferma la
giurisdizione prevista dalle norme attualmente in vigore
per i giudizi pendenti alla data del 30 giugno 1998".



 
Art. 7
(Delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura,
delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura)
1. Il Governo e' delegato a emanare, senza che cio' comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi contenenti norme per l'orientamento e la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca, dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici.
2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e dopo aver acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinche' sia espresso, entro quaranta giorni, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente ad esso, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono diretti, in coerenza con la politica agricola dell'Unione europea, a creare le condizioni per:
a) promuovere, anche attraverso il metodo della concertazione, il sostegno e lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e dei sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive del territorio, individuando i presupposti per l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici di qualita' ed assicurando la tutela delle risorse naturali, della biodiversita', del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale;
b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle risorse marine, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalita' dell'azienda agricola, di acquacoltura e di pesca, comprese quelle relative alla gestione ed alla tutela ambientale e paesaggistica, anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito;
c) ammodernare le strutture produttive agricole, della pesca e dell'acquacoltura, forestali, di servizio e di fornitura di mezzi tecnici a minor impatto ambientale, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti nonche' le infrastrutture per l'irrigazione al fine di sviluppare la competitivita' delle imprese agricole ed agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei mercati ed assicurando la qualita' dei prodotti, la tutela dei consumatori e dell'ambiente;
d) garantire la tutela della salute dei consumatori nel rispetto del principio di precauzione, promuovendo la riconversione della produzione intensiva zootecnica in produzione estensiva biologica e di qualita', favorire il miglioramento e la tutela dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene e di benessere degli animali negli allevamenti, nonche' della qualita' dei prodotti per uso umano e dei mangimi per gli animali, in particolare sviluppando e regolamentando sistemi di controllo e di tracciabilita' delle filiere agroalimentari;
e) garantire un costante miglioramento della qualita', valorizzare le peculiarita' dei prodotti e il rapporto fra prodotti e territorio, assicurare una adeguata informazione al consumatore e tutelare le tradizioni alimentari e la presenza nei mercati internazionali, con particolare riferimento alle produzioni tipiche, biologiche e di qualita';
f) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;
g) assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;
h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente rurale, anche attraverso la valorizzazione della piccola agricoltura per autoconsumo o per attivita' di agriturismo e di turismo rurale;
i) favorire lo sviluppo sostenibile del sistema forestale, in aderenza ai criteri e princi'pi individuati dalle Conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa.



Nota all'art. 7:
- La legge 15 maggio 1997, n. 59, reca: "Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa".



 
Art. 8
(Principi e criteri direttivi)
1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 7, il Governo si atterra' ai princi'pi e criteri contenuti nel capo I e nell'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche' ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a) definizione dei soggetti imprenditori agricoli, della pesca e forestali e riordino delle qualifiche soggettive;
b) definizione delle attivita' di coltivazione, di allevamento, di acquacoltura, di silvicoltura e di pesca che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiarie, gli ecosistemi fluviali, lacustri, salmastri o marini con equiparazione degli imprenditori della silvicoltura, dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli;
c) definizione delle attivita' connesse, ancorche' non svolte dall'azienda, anche in forma associata o cooperativa, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli, agroalimentari ed agroindustriali nonche' alla fornitura di beni e servizi;
d) previsione del registro delle imprese di cui agli articoli da 2188 a 2202 del codice civile, quale strumento di pubblicita' legale dei soggetti e delle attivita' di cui alle lettere a), b), c), l) e u), nonche' degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle societa' semplici esercenti attivita' agricola iscritti nelle sezioni speciali del registro medesimo;
e) promozione e mantenimento di strutture produttive efficienti, favorendo la conservazione dell'unita' aziendale e della destinazione agricola dei terreni e l'accorpamento dei terreni agricoli, creando le condizioni per l'ammodernamento strutturale dell'impresa e l'ottimizzazione del suo dimensionamento, agevolando la ricomposizione fondiaria, attenuando i vincoli della normativa sulla formazione della proprieta' coltivatrice;
f) promozione della gestione sostenibile del patrimonio forestale per favorire lo sviluppo di nuove opportunita' imprenditoriali e occupazionali, anche in forma associata o cooperativa, la certificazione delle attivita' e la difesa dagli incendi boschivi;
g) promozione, sviluppo e ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dai produttori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti;
h) fissazione dei criteri per il soddisfacimento del principio comunitario previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte dell'Unione europea e dello Stato membro;
i) riduzione degli obblighi e semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi ai rapporti tra aziende agricole, singole o associate, e pubblica amministrazione;
l) previsione dell'integrazione delle attivita' agricole con altre extragricole svolte in seno all'azienda ovvero in luogo diverso dalla stessa, anche in forma associata o cooperativa, al fine di favorire la pluriattivita' dell'impresa agricola anche attraverso la previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione;
m) razionalizzazione e revisione della normativa in materia di ricerca, formazione e divulgazione in agricoltura, acquacoltura e pesca privilegiando modelli di sviluppo sostenibile e di tutela della biodiversita', per favorire la diffusione delle innovazioni e il trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;
n) garanzia della tutela della salute, del benessere degli animali, del processo di riconversione delle produzioni agroalimentari verso una crescente ecocompatibilita', regolamentazione e promozione di sistemi produttivi integrati che garantiscano la tracciabilita' della materia prima agricola di base, razionalizzazione e rafforzamento del sistema di controllo dei prodotti agricoli, della pesca e alimentari a tutela della qualita' dei prodotti con particolare riferimento agli organismi geneticamente modificati e loro derivati;
o) sviluppo delle potenzialita' produttive attraverso la valorizzazione delle peculiarita' dei prodotti tipici, anche con il sostegno dei distretti agroalimentari, dei distretti rurali ed ittici;
p) promozione dell'etichettatura dei prodotti alimentari destinati come tali al consumatore, con particolare riferimento a quelli di origine animale, al fine di garantire la sicurezza e la qualita' e di consentire la conoscenza della provenienza della materia prima;
q) revisione della legge 16 marzo 1988, n. 88, relativa agli accordi interprofessionali e dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, relativo agli organismi interprofessionali, per assicurare il migliore funzionamento e la trasparenza del mercato;
r) revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni, al fine di adeguare le borse merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove tecnologie informatiche e telematiche, a tutti gli interventi finanziari previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, nonche' per garantire la trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;
s) revisione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, sulla vendita al pubblico dei prodotti agricoli, al fine di semplificare le procedure e di favorire il rapporto con i consumatori, anche abolendo l'autorizzazione ivi prevista;
t) definizione di strumenti finanziari innovativi, di servizi assicurativi e di garanzia al credito al fine di sostenere la competitivita' e favorire la riduzione di rischi di mercato;
u) attribuzione di caratteri imprenditoriali a tutte le forme di concentrazione dell'offerta nel rispetto del controllo democratico da parte dei soci e nel divieto di abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi;
v) favorire l'internazionalizzazione delle imprese agricole ed agroalimentari e delle loro strategie commerciali con particolare riferimento alle produzioni tipiche e di qualita' e biologiche;
z) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa nonche' la valorizzazione della qualita' dei prodotti alimentari;
aa) introduzione di regole per l'apprendistato ed il lavoro atipico e per quello occasionale, flessibile e stagionale con riferimento ad oggettive e specifiche esigenze nei settori oggetto della delega di cui all'articolo 7 ed emersione dell'economia irregolare e sommersa;
bb) creare le condizioni atte a favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e forestale;
cc) coordinamento dei mezzi finanziari disponibili per la promozione di agricoltura, acquacoltura, pesca e sviluppo rurale, nonche' per la promozione dei prodotti italiani di qualita' nel mercato internazionale;
dd) semplificazione delle norme e delle procedure dell'attivita' amministrativa in agricoltura;
ee) previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione quale strumento per il perseguimento delle finalita' di cui al presente articolo e all'articolo 7;
ff) definizione di un nuovo assetto normativo che, nel rispetto delle regole comunitarie e dell'esigenza di rafforzare la politica della concorrenza, consenta per i prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP) forme di programmazione produttiva in grado di accompagnare l'evoluzione della domanda ed accrescere la competitivita' di tali produzioni;
gg) quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna azione avviata in attuazione della delega di cui all'articolo 7 ed indicazione della relativa copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio dello Stato, evitando che nuovi o maggiori oneri ricadano comunque sui bilanci delle regioni e degli enti locali.
2. I termini per l'emanazione dei testi unici in materia di agricoltura e di pesca e acquacoltura di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati fino a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I testi unici di cui al presente comma entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Note all'art. 8:
- Si trascrivono il Capo I e il comma 5, dell'art.
20 della legge n. 59/1997, il cui titolo e' riportato in
nota all'art. 7.
"Capo I
Art. 1. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare,
entro il 31 marzo 1998, uno o piu' decreti legislativi
volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi
degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e
compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei
criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini
della presente legge, per "conferimento" si intende
trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti
e per "enti locali" si intendono le province, i comuni, le
comunita' montane e gli altri enti locali.
2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali,
nell'osservanza del principio di sussidiarieta' di cui
all'art. 4, comma 3, lettera a), della presente legge,
anche ai sensi dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n.
142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi
alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo
delle rispettive comunita', nonche' tutte le funzioni e i
compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi
territori in atto esercitati da qualunque organo o
amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero
tramite enti o altri soggetti pubblici.
3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le
funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:
a) affari esteri e commercio estero, nonche'
cooperazione internazionale e attivita' promozionale
all'estero di rilievo nazionale;
b) difesa, forze armate, armi e munizioni,
esplosivi e materiale strategico;
c) rapporti tra lo Stato e le confessioni
religiose;
d) tutela dei beni culturali e del patrimonio
storico artistico;
e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo
politico, estradizione;
g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e
passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie
escluse quelle regionali;
h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie,
sistema valutario e banche;
i) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
m) amministrazione della giustizia;
n) poste e telecomunicazioni;
o) previdenza sociale, eccedenze di personale
temporanee e strutturali;
p) ricerca scientifica;
q) istruzione universitaria, ordinamenti
scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale
dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale;
r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione;
r-bis) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di
interesse nazionale.
4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi
1 e 2:
a) i compiti di regolazione e controllo gia'
attribuiti con legge statale ad apposite autorita'
indipendenti;
b) i compiti strettamente preordinati alla
programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di
grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse
nazionale con legge statale ovvero, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza
dell'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera in via
definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di
protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela
dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le
funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la
ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di
energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della
individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono
predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio
dei Ministri delibera motivatamente in via definitiva su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
d) i compiti esercitati localmente in regime di
autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e dalle universita' degli studi;
e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione
europea e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione
a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato
sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema
statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli
obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli
accordi internazionali.
6. La promozione dello sviluppo economico, la
valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della
ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo
Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti
locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze,
nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', delle
esigenze della salute, della sanita' e sicurezza pubblica e
della tutela dell'ambiente.
Art. 20. - (Omissis).
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
principi:
a) semplificazione dei procedimenti
amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano
strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il
numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni
intervenienti, anche riordinando le competenze degli
uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei,
sopprimendo gli organi che risultino superflui e
costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze
diverse ma confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello
stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni
o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una
unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che
pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo
di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure
di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione
alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di
disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai
dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che
non richiedano, in ragione della loro specificita',
l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli
organi collegiali con conferenze di servizi o con
interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti
portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino
non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che
comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi
piu' elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la
sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con
forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale
e procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che
derogano alla normativa procedimentale di carattere
generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che
giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli
aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove
tecnologie informatiche".
- Si riporta il testo degli articoli da 2188 a 2002
del codice civile:
"Art. 2188 (Registro delle imprese). - E' istituito
il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla
legge.
Il registro e' tenuto dall'ufficio del registro
delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal
presidente del tribunale.
Il registro e' pubblico.
Art. 2189 (Modalita' d'iscrizione). - Le iscrizioni
nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta
dall'interessato.
Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del
registro deve accertare l'autenticita' della sottoscrizione
e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per
l'iscrizione.
Il rifiuto dell'iscrizione deve essere comunicato
con raccomandata al richiedente. Questi puo' ricorrere
entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con
decreto.
Art. 2190 (Iscrizione d'ufficio). - Se un'iscrizione
obbligatoria non e' stata richiesta, l'ufficio del registro
invita mediante raccomandata l'imprenditore a richiederla
entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine
assegnato, il giudice del registro puo' ordinarla con
decreto.
Art. 2191 (Cancellazione d'ufficio). - Se una
iscrizione e' avvenuta senza che esistano le condizioni
richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito
l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione.
Art. 2192 (Ricorso contro il decreto del giudice del
registro). - Contro il decreto del giudice del registro
emesso a norma degli articoli precedenti, l'interessato,
entro quindici giorni dalla comunicazione, puo' ricorrere
al tribunale dal quale dipende l'ufficio del registro.
Il decreto che pronunzia sul ricorso deve essere
iscritto d'ufficio nel registro.
Art. 2193 (Efficacia dell'iscrizione). - I fatti dei
quali la legge prescrive l'iscrizione [c.c. 34] se non sono
stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi
e' obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi
provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.
L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive
l'iscrizione non puo' essere opposta dai terzi dal momento
in cui l'iscrizione e' avvenuta.
Sono salve le disposizioni particolari della legge.
Art. 2194 (Inosservanza dell'obbligo di iscrizione).
- Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 e 2634,
chiunque omette di richiedere l'iscrizione nei modi e nel
termine stabiliti dalla legge, e' punito con l'ammenda da
lire ventimila a lire un milione.
Art. 2195 (Imprenditori soggetti a registrazione). -
Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro
delle imprese gli imprenditori che esercitano:
1) un'attivita' industriale diretta alla
produzione di beni o di servizi;
2) un'attivita' intermediaria nella circolazione
dei beni;
3) un'attivita' di trasporto per terra, per acqua
o per aria;
4) un'attivita' bancaria o assicurativa [c.c.
1882, 1883];
5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti.
Le disposizioni della legge che fanno riferimento
alle attivita' e alle imprese commerciali si applicano, se
non risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate in
questo articolo e alle imprese che le esercitano.
Art. 2196 (Iscrizione dell'impresa). - Entro trenta
giorni dall'inizio dell'impresa l'imprenditore che esercita
un'attivita' commerciale deve chiedere l'iscrizione
all'ufficio del registro delle imprese nella cui
circoscrizione stabilisce la sede, indicando:
1) il cognome e il nome, il nome del padre, la
cittadinanza [e la razza];
2) la ditta;
3) l'oggetto dell'impresa;
4) la sede dell'impresa;
5) il cognome e il nome degli institori e
procuratori.
All'atto della richiesta l'imprenditore deve
depositare la sua firma autografa e quelle dei suoi
institori e procuratori.
L'imprenditore deve inoltre chiedere l'iscrizione
delle modificazioni relative agli elementi suindicati e
della cessazione dell'impresa entro trenta giorni da quello
in cui le modificazioni o la cessazione si verificano.
Art. 2197 (Sedi secondarie). - L'imprenditore che
istituisce nel territorio dello Stato sedi secondarie con
una rappresentanza stabile deve, entro trenta giorni,
chiederne l'iscrizione all'ufficio del registro delle
imprese del luogo dove e' la sede principale dell'impresa.
Nello stesso termine la richiesta deve essere fatta
all'ufficio del luogo nel quale e' istituita la sede
secondaria, indicando altresi' la sede principale, e il
cognome e il nome del rappresentante preposto alla sede
secondaria. Il rappresentante deve depositare presso il
medesimo ufficio la sua firma autografa.
La disposizione del secondo comma si applica anche
all'imprenditore che ha all'estero la sede principale
dell'impresa.
L'imprenditore che istituisce sedi secondarie con
rappresentanza stabile all'estero deve, entro trenta
giorni, chiederne l'iscrizione all'ufficio del registro
nella cui circoscrizione si trova la sede principale.
Art. 2198 (Minori, interdetti e inabilitati). - I
provvedimenti di autorizzazione all'esercizio di un'impresa
commerciale da parte di un minore emancipato o di un
inabilitato o nell'interesse di un minore non emancipato o
di un interdetto e i provvedimenti con i quali
l'autorizzazione viene revocata devono essere comunicati
senza indugio a cura del cancelliere all'ufficio del
registro delle imprese per l'iscrizione.
Art. 2199 (Indicazione dell'iscrizione). -
L'imprenditore deve indicare negli atti e nella
corrispondenza, che si riferiscono all'impresa, il registro
presso il quale e' iscritto.
Art. 2000 (Societa'). - Sono soggette all'obbligo
dell'iscrizione nel registro delle imprese le societa'
costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e
seguenti del titolo V e le societa' cooperative, anche se
non esercitano un'attivita' commerciale.
L'iscrizione delle societa' nel registro delle
imprese e' regolata dalle disposizioni dei titoli V e VI.
Art. 2201 (Enti pubblici). - Gli enti pubblici che
hanno per oggetto esclusivo o principale un'attivita'
commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel
registro delle imprese.
Art. 2002 (Piccoli imprenditori). - Non sono
soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle
imprese i piccoli imprenditori".
- Il regolamento (CE n. 1257/1999 del Consiglio del
17 maggio 1999 che concerne il sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento
e di garanzia (FEAOG e che modifica ed abroga taluni
regolamenti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
L 160 del 26 giugno 1999, pag. 0080 - 0101.
- La legge 16 marzo 1988, n. 88, reca: "Norme sugli
accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione
e vendita dei prodotti agricoli".
- Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo
30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di
contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento
strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55,
commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e' il
seguente:
"Art. 12 (Organizzazioni interprofessionali). - 1.
Ai fini dell'integrazione economica di filiera, si intende
per "Organizzazione interprofessionale qualsiasi organismo
che:
a) raggruppi rappresentanti delle attivita'
economiche connesse con la produzione, il commercio, la
trasformazione dei prodotti agricoli indicate dalla
regolamentazione comunitaria sulla organizzazione dei
produttori;
b) sia costituito per iniziativa di tutte o di una
parte delle organizzazioni o associazioni che la
compongono;
c) svolga alcune delle attivita' seguenti, tenendo
conto degli interessi dei consumatori:
1) migliorare la conoscenza e la trasparenza
della produzione e del mercato;
2) contribuire ad un migliore coordinamento
dell'immissione sul mercato;
3) elaborare contratti-tipo compatibili con la
normativa comunitaria;
4) accrescere la valorizzazione dei prodotti;
5) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di
prodotti fitosanitari e di altri fattori di produzione e a
garantire la qualita' dei prodotti nonche' la salvaguardia
dei suoli e delle acque;
6) mettere a punto metodi e strumenti per
migliorare la qualita' dei prodotti;
7) valorizzare e tutelare l'agricoltura
biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di
qualita' e le indicazioni geografiche;
8) promuovere la produzione integrata o altri
metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;
9) definire, per quanto riguarda le normative
tecniche relative alla produzione e alla
commercializzazione, regole piu' restrittive di quelle
previste dalle normative comunitaria e nazionale per i
prodotti agricoli e trasformati.
2. Sono definiti con decreto del Ministro per le
politiche agricole, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, i criteri e le modalita' per il
riconoscimento e per i relativi controlli delle
organizzazioni interprofessionali di rilevanza nazionale,
delle organizzazioni di produttori agricoli nonche' delle
relative Unioni nazionali".
- Il titolo della legge 20 marzo 1913, n. 272, e' il
seguente: "Approvazione dell'ordinamento delle Borse di
commercio, dell'esercizio della mediazione e delle tasse
sui contratti di Borsa".
- La legge 9 febbraio 1963, n. 59, reca: "Norme per
la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti
agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti".
- Il testo dell'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n.
50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti
procedimenti amministrativi - legge di semplificazione
1998), e' il seguente:
"Art. 7 (Testi unici). - 1. Il Consiglio dei
Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adotta, secondo gli indirizzi previamente
definiti entro il 30 giugno 1999 dalle Camere sulla base di
una relazione presentata dal Governo, il programma di
riordino delle norme legislative e regolamentari che
disciplinano le fattispecie previste e le materie elencate:
a) nell'art. 4, comma 4, e nell'art. 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
b) nelle leggi annuali di semplificazione;
c) nell'allegato 3 della presente legge;
d) nell'art. 16 delle disposizioni sulla legge in
generale, in riferimento all'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
e) nel codice civile, in riferimento
all'abrogazione dell'art. 17 del medesimo codice;
f) nel codice civile, in riferimento alla
soppressione del bollettino ufficiale delle societa' per
azioni e a responsabilita' limitata e del bollettino
ufficiale delle societa' cooperative, disposta dall'art. 29
della legge 7 agosto 1997, n. 266.
2. Al riordino delle norme di cui al comma 1 si
procede entro il 31 dicembre 2001 mediante l'emanazione di
testi unici riguardanti materie e settori omogenei,
comprendenti, in un unico contesto e con le opportune
evidenziazioni, le disposizioni legislative e
regolamentari. Fino alla data di entrata in vigore di una
legge generale sull'attivita' normativa, nella redazione
dei testi unici, emanati ai sensi del comma 4, il Governo
si attiene ai seguenti criteri e principi direttivi:
a) delegificazione delle norme di legge
concernenti gli aspetti organizzativi e procedimentali,
secondo i criteri previsti dall'art. 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
b) puntuale individuazione del testo vigente delle
norme;
c) esplicita indicazione delle norme abrogate,
anche implicitamente, da successive disposizioni;
d) coordinamento formale del testo delle
disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto
coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la
coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine
di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
e) esplicita indicazione delle disposizioni, non
inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
f) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti
disposizioni, non richiamate, che regolano la materia
oggetto di delegificazione con espressa indicazione delle
stesse in apposito allegato al testo unico;
g) aggiornamento periodico, almeno ogni sette anni
dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico;
h) indicazione, per i testi unici concernenti la
disciplina della materia universitaria, delle norme
applicabili da parte di ciascuna universita' salvo diversa
disposizione statutaria o regolamentare.
3. Dalla data di entrata in vigore di ciascun testo
unico sono comunque abrogate le norme che regolano la
materia oggetto di delegificazione, non richiamate ai sensi
della lettera e) del comma 2.
4. Lo schema di ciascun testo unico e' deliberato
dal Consiglio dei Ministri, valutato il parere che il
Consiglio di Stato deve esprimere entro trenta giorni dalla
richiesta. Lo schema e' trasmesso, con apposita relazione
cui e' allegato il parere del Consiglio di Stato, alle
competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere
entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun testo
unico e' emanato, decorso tale termine e tenuto conto dei
pareri delle Commissioni parlamentari, con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione
pubblica, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei
Ministri.
5. Il Governo puo' demandare la redazione degli
schemi di testi unici ai sensi dell'articolo 14, 2o del
testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato
con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di
Stato, che ha la facolta' di avvalersi di esperti, in
discipline non giuridiche, in numero non superiore a
cinque, scelti anche tra quelli di cui al comma 1 dell'art.
3 della presente legge. Sugli schemi redatti dal Consiglio
di Stato non e' acquisito il parere dello stesso previsto
ai sensi dell'art. 16, primo comma, 3o, del citato testo
unico approvato con regio decreto n. 1054 del 1924,
dell'art. 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
e del comma 4 del presente articolo.
6. Le disposizioni contenute in un testo unico non
possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque
modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione
precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o
modificare. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta
gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per
assicurare che i successivi interventi normativi incidenti
sulle materie oggetto di riordino siano attuati
esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle
disposizioni contenute nei testi unici.
7. Relativamente alle norme richiamate dal comma 1,
lettere d), e) e f), si procede all'adeguamento dei testi
normativi mediante applicazione delle norme dettate dal
comma 2, lettere b), c) e d), e dal comma 4".



 
Art. 9
(Modifica dell'articolo 2 del decreto-legge n. 321 del 1996
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 421 del 1996)
1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Tali agevolazioni sono riconosciute nella forma di un contributo in conto capitale pari all'80 per cento delle spese ammesse per la realizzazione del predetto programma di investimenti. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a determinare le spese ammissibili e le modalita' di erogazione del contributo".



Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 17 giugno
1996, n. 321, converito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1996 (Disposizioni urgenti per le attivita'
produttive, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1996, n. 421, a seguito delle modifiche apportate
dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 2 (Consorzio obbligatorio per la realizzazione
e gestione del sistema informatico dei mercati
agro-alimentari all'ingrosso). 1. E' istituito il Consorzio
obbligatorio per il collegamento informatico e telematico
dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, al quale e'
attribuita personalita' giuridica. Il Consorzio ha il
compito di:
a) realizzare un sistema di collegamento
informatico e telematico su tutto il territorio nazionale
dei mercati agro-alimentari all'ingrosso;
b) gestire e diffondere le informazioni raccolte
in modo da assicurare la trasparenza della formazione dei
prezzi all'ingrosso dei prodotti agro-alimentari;
c) provvedere al collegamento con organismi
comunitari ed extra-comunitari, anche al fine di
raccogliere e diffondere l'informazione sulle tendenze dei
mercati internazionali.
2. Al Consorzio devono partecipare le societa'
consortili a maggioranza di capitale pubblico che
usufruiscono, per la realizzazione dei mercati
agro-alimentari all'ingrosso, delle agevolazioni previste
dall'art. 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n.
41, e tutti gli altri enti e societa' gestori dei mercati
agro-alimentari all'ingrosso inseriti nei piani regionali.
3. Il Consorzio non ha fini di lucro ed e' retto da
uno statuto approvato con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le
deliberazioni degli organi del Consorzio adottate in
relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello
statuto sono obbligatorie per tutti i partecipanti.
4. Il Consorzio puo', altresi', secondo le modalita'
che saranno stabilite nello statuto erogare servizi a chi
dovesse richiederli verso pagamento del relativo prezzo.
5. Le quote di partecipazione al Consorzio sono
determinate in base alla quantita' di merce movimentata ed
alle merceologie presenti nei mercati. I costi di gestione
sono ripartiti tra i consorziati proporzionalmente alle
quote di partecipazione possedute.
6. A gravare sulle disponibilita' del Fondo di cui
all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, destinate
alle societa' consortili a partecipazione maggioritaria di
capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari
all'ingrosso, al Consorzio sono concesse, per la
realizzazione di un programma di investimenti finalizzato
al raggiungimento dei compiti di cui al comma 1, le
agevolazioni di cui all'articolo 11, comma 16, della legge
28 febbraio 1986, n. 41, nella misura prevista per le
iniziative ubicate nei territori meridionali e nel limite
massimo di lire 6 miliardi. Tali agevolazioni sono
riconosciute nella forma di un contributo in conto capitale
pari all'80 per cento delle spese ammesse per la
realizzazione del predetto programma di investimenti. Con
decreto di natura non regolamentare il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a
determinare le spese ammissibili e le modalita' di
erogazione del contributo.
7. Con l'adesione al Consorzio obbligatorio di cui
al comma 1, le societa' consortili che realizzano mercati
agro-alimentari all'ingrosso, ammessi ai contributi di cui
all'art. 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
possono eliminare dai programmi di investimento le spese
relative alle funzioni deferite al Consorzio obbligatorio".



 
Art. 10
(Interpretazione autentica dell'articolo 14, commi 3 e 4, del
decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 359 del 1992. Norme sulla cessione di energia elettrica)
1. L'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applica alle sole concessioni la cui titolarita' sia stata conseguita per effetto della trasformazione di precedenti riserve o diritti di esclusiva previsti dal comma 1 del medesimo articolo 14 e alle concessioni di cui erano gia' titolari, con esclusione di quelle relative ai servizi pubblici locali, alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 333 del 1992, i soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo 14, la cui proroga sia stata dichiarata, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei prospetti informativi di vendita di partecipazioni dirette o indirette dello Stato, in Italia o all'estero.
2. Restano impregiudicati, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2005, i diritti di societa' partecipate da regioni alle quali siano affidate concessioni sulla base di leggi regionali.
3. All'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si esprime motivatamente entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; ove il Ministro non si esprima entro tale termine, la richiesta si intende accolta. Le predette societa' sono in ogni caso ammesse alle procedure di cui al comma 3 qualora abbiano un numero di clienti finali non inferiore a un quarto del totale dei clienti finali compresi nel bacino territoriale oggetto della richiesta".
4. All'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. A decorrere dal novantesimo giorno dalla cessione, da parte dell'ENEL Spa, di non meno di 15.000 MW di capacita' produttiva ai sensi dell'articolo 8, comma 1, e' cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale, destinato alle attivita' esercitate da imprese individuali o costituite in forma societaria, nonche' ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' risultato, nell'anno precedente, superiore a 0,1 GWh. Con la medesima decorrenza cessano di avere applicazione i commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo".



Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 14 del decreto-legge 11 luglio
1992, n. 333, convertito, con modificazioni, della legge 8
agosto 1992, n. 359 (Misure urgenti per il risanamento
della finanza pubblica), convertito, con modificazioni
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e' il seguente:
"Art. 14. - 1. Con riferimento agli enti di cui al
presente capo ed alle societa' da essi controllate, tutte
le attivita', nonche' i diritti minerari, attribuiti o
riservati per legge o con atti amministrativi ad
amministrazioni diverse da quelle istituzionalmente
competenti, ad enti pubblici, ovvero a societa' a
partecipazione statale, restano attribuiti a titolo di
concessione ai medesimi soggetti che ne sono attualmente
titolari.
2. Le concessioni di cui al comma 1 sono
disciplinate dalle amministrazioni competenti in
conformita' alle disposizioni vigenti. Ove la materia non
sia regolata da leggi preesistenti, la disciplina sara'
stabilita dall'atto di concessione in conformita' ai
principi generali vigenti in materia.
3. Le concessioni di cui al comma 1 avranno la
durata massima prevista dalle norme vigenti, comunque non
inferiore a venti anni, con decorrenza dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
4. Le concessioni di attivita' in favore dei
soggetti di cui al comma 1, che siano gia' in vigore, sono
prorogate per la stessa durata prevista dal comma 3. Le
amministrazioni competenti potranno, ove occorra,
modificarle o integrarle".
- Il testo dell'art. 9, comma 5, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della
direttiva 96/1992/CE recante norme comuni per il mercato
dell'energia elettrica), a seguito delle modifiche
apportate dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"5. Allo stesso fine di cui al comma 3 relativamente
ad ambiti territoriali contigui, entro un anno dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, le societa'
degli enti locali aventi non meno di 100.000 clienti finali
possono richiedere al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato di avvalersi delle procedure
di cui al medesimo comma 3.
Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato si esprime motivatamente entro il termine
di sessanta giorni dalla data di ricevimento della
richiesta; ove il Ministro non si esprima entro tale
termine, la richiesta si intende accolta. Le predette
societa' sono in ogni caso ammesse alle procedure di cui al
comma 3 qualora abbiano un numero di clienti finali non
inferiore a un quarto del totale dei clienti finali
compresi nel bacino territoriale oggetto della richiesta".
- Il testo dell'art. 14 del gia' citato decreto
legislativo n. 79/1999, a seguito delle modifiche apportate
dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 14 (Clienti idonei). - 1. Dalla data di
entrata in vigore del presente decreto hanno diritto alla
qualifica di clienti idonei:
a) i distributori, limitatamente all'energia
elettrica destinata a clienti idonei connessi alla propria
rete;
b) gli acquirenti grossisti, limitatamente
all'energia consumata da clienti idonei con cui hanno
stipulato contratti di vendita;
c) i soggetti cui e' conferita da altri Stati la
capacita' giuridica di concludere contratti di acquisto o
fornitura di energia elettrica scegliendo il venditore o il
distributore, limitatamente all'energia consumata al di
fuori del territorio nazionale;
d) l'azienda di cui all'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.
2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1
hanno altresi' diritto alla qualifica di clienti idonei i
soggetti di seguito specificati aventi consumi annuali di
energia elettrica, comprensivi dell'eventuale energia
autoprodotta, nella misura di seguito indicata:
a) ogni cliente finale il cui consumo, misurabile
in un unico punto del territorio nazionale, sia risultato,
nell'anno precedente, superiore a 30 GWh;
b) le imprese costituite in forma societaria, i
gruppi di imprese, anche ai sensi dell'art. 7 della legge
10 ottobre 1990, n. 287, i consorzi e le societa'
consortili il cui consumo sia risultato nell'anno
precedente, anche come somma dei consumi dei singoli
componenti la persona giuridica interessata, superiore a 30
GWh, i cui consumi, ciascuno della dimensione minima di 2
GWh su base annua, siano ubicati, salvo aree individuate
con specifici atti di programmazione regionale,
esclusivamente nello stesso comune o in comuni contigui.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2000 hanno diritto
alla qualifica di clienti idonei:
a) i soggetti di cui al comma 2, lettera a),
aventi consumi non inferiori a 20 GWh;
b) i soggetti di cui al comma 2, lettera b),
aventi consumi non inferiori a 20 GWh, con dimensione
minima di 1 GWh.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2002 hanno diritto
alla qualifica di clienti idonei:
a) i soggetti di cui al comma 2, lettera a),
aventi consumi non inferiori a 9 GWh;
b) i soggetti di cui al comma 2, lettera b),
aventi consumi non inferiori a 9 GWh, con dimensione minima
di 1 GWh;
c) ogni cliente finale il cui consumo sia
risultato nell'anno precedente superiore a 1 GWh in ciascun
punto di misura considerato e superiore a 40 GWh come somma
dei suddetti punti di misura.
5. Nel caso in cui il mercato dei clienti idonei,
comprensivo degli autoconsumi, risulti inferiore al 30 per
cento il 19 febbraio 1999, al 35 per cento il 1o gennaio
2000, al 40 per cento il 1o gennaio 2002, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con
proprio decreto, individua, anche su proposta delle
Regioni, nuovi limiti per l'attribuzione della qualifica di
cliente idoneo, tenuto anche conto del processo di
riequilibrio del sistema tariffario.
5-bis. A decorrere dal novantesimo giorno dalla
cessione, da parte dell'ENEL Spa, di non meno di 15.000 MW
di capacita' produttiva ai sensi dell'art. 8, comma 1, e'
cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il
cui consumo, misurato in un unico punto del territorio
nazionale, destinato alle attivita' esercitate da imprese
individuali o costituite in forma societaria, nonche' ai
soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' risultato, nell'anno
precedente, superiore a 0,1 GWh. Con la medesima decorrenza
cessano di avere applicazione i commi 2, 3, 4 e 5 del
presente articolo.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, con proprio decreto, in presenza di
aperture comparabili dei rispettivi mercati di altri Stati
individua nuovi limiti per l'attribuzione della qualifica
di cliente idoneo, al fine di una maggiore apertura del
mercato.
7. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, con regolamento da emanare, entro tre
anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, individua gli ulteriori soggetti cui attribuire,
anche negli anni successivi al 2002, la qualifica di
clienti idonei al fine di una progressiva maggiore apertura
del mercato.
8. Sulla base delle disposizioni del presente
articolo, i clienti idonei autocertificano all'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas la propria qualifica per
l'anno 1999. La medesima Autorita' entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
stabilisce con proprio provvedimento le modalita' per
riconoscere e verificare la qualifica di clienti idonei
degli aventi diritto".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
(Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.".



 
Art. 11
(Abuso di dipendenza economica e concorrenza)
1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, e' sostituito dal seguente:
"3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica e' nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Ferma restando l'eventuale applicazione dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato puo', qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso".
3. All'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Le imprese di cui al comma 2, qualora intendano svolgere attivita' in mercati diversi da quelli in cui agiscono ai sensi del medesimo comma 2, operano mediante societa' separate.
2-ter. La costituzione di societa' e l'acquisizione di posizioni di controllo in societa' operanti nei mercati diversi di cui al comma 2-bis sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorita'.
2-quater. Al fine di garantire pari opportunita' di iniziativa economica, qualora le imprese di cui al comma 2 rendano disponibili a societa' da esse partecipate o controllate nei mercati diversi di cui al comma di-bis beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la disponibilita' esclusiva in dipendenza delle attivita' svolte ai sensi del medesimo comma 2, esse sono tenute a rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti.
2-quinquies. Nei casi di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, l'Autorita' esercita i poteri di cui all'articolo 14. Nei casi di accertata infrazione agli articoli 2 e 3, le imprese sono soggette alle disposizioni e alle sanzioni di cui all'articolo 15.
2-sexies. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 2-ter, l'Autorita' applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire 100 milioni".
4. All'articolo 15, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, al secondo periodo, le parole: "in misura non inferiore all'uno per cento e non superiore al dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "fino al dieci per cento", e le parole: "relativamente ai prodotti oggetto dell'intesa o dell'abuso di posizione dominante" sono soppresse.



Note all'art. 11:
- Il testo dell'art. 9 della legge 18 giugno 1998,
n. 192 (Disciplina della subfornitura nelle attivita'
produttive), a seguito delle modifiche apportate dalla
legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 9 (Abuso di dipendenza economica). - 1. E'
vietato l'abuso da parte di una o piu' imprese dello stato
di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei
loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si
considera dipendenza economica la situazione in cui una
impresa sia in grado di determinare, nei rapporti
commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio
di diritti e di obblighi. La dipendenza economica e'
valutata tenendo conto anche della reale possibilita' per
la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato
alternative soddisfacenti.
2. L'abuso puo' anche consistere nel rifiuto di
vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di
condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o
discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle
relazioni commerciali in atto.
3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso
di dipendenza economica e' nullo. Il giudice ordinario
competente conosce delle azioni in materia di abuso di
dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il
risarcimento dei danni.
3-bis. Ferma restando l'eventuale applicazione
dell'art. 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato puo',
qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia
rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato,
anche su segnalazione di terzi ed a seguito
dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed
esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e
sanzioni previste dall'art. 15 del legge 10 ottobre 1990,
n. 287, nei confronti dell'impresa o delle imprese che
abbiano commesso detto abuso".
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 10
ottobre 1990, n. 287:
"Art. 3 (Abuso di posizione dominante). - 1. E'
vietato l'abuso da parte di una o piu' imprese di una
posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in
una sua parte rilevante, ed inoltre e' vietato:
a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di
acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali
ingiustificatamente gravose;
b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi
o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il
progresso tecnologico, a danno dei consumatori;
c) applicare nei rapporti commerciali con altri
contraenti condizioni oggettivamente diverse per
prestazioni equivalenti, cosi' da determinare per essi
ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
d) subordinare la conclusione dei contratti
all'accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo
gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con
l'oggetto dei contratti stessi".
- Il testo dell'art. 8 della legge 10 ottobre 1990,
n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del
mercato), a seguito delle modifiche apportate dalla legge
qui pubblicata e' il seguente:
"Art. 8 (Imprese pubbliche e in monopolio legale). -
1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si
applicano sia alle imprese private che a quelle pubbliche o
a prevalente partecipazione statale.
2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non
si applicano alle imprese che, per disposizioni di legge,
esercitano la gestione di servizi di interesse economico
generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato,
per tutto quanto strettamente connesso all'adempimento
degli specifici compiti loro affidati.
2-bis. Le imprese di cui al comma 2, qualora
intendano svolgere attivita' in mercati diversi da quelli
in cui agiscono ai sensi del medesimo comma 2, operano
mediante societa' separate.
2-ter. La costituzione di societa' e l'acquisizione
di posizioni di controllo in societa' operanti nei mercati
diversi di cui al comma 2-bis sono soggette a preventiva
comunicazione all'Autorita'.
2-quater. Al fine di garantire pari opportunita' di
iniziativa economica, qualora le imprese di cui al comma 2
rendano disponibili a societa' da esse partecipate o
controllate nei mercati diversi di cui al comma 2-bis beni
o servizi, anche informativi, di cui abbiano la
disponibilita' esclusiva in dipendenza delle attivita'
svolte ai sensi del medesimo comma 2, esse sono tenute a
rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni
equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti.
2-quinquies. Nei casi di cui ai commi 2-bis, 2-ter e
2-quater, l'Autorita' esercita i poteri di cui all'art. 14.
Nei casi di accertata infrazione agli articoli 2 e 3, le
imprese sono soggette alle disposizioni e alle sanzioni di
cui all'art. 15.
2-sexies. In caso di violazione degli obblighi di
comunicazione di cui al comma 2-ter, l'Autorita' applica la
sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire 100
milioni".
- Il testo dell'art. 15 della gia' citata legge n.
287/1990, a seguito delle modifiche apportate dalla legge
qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 15 (Diffide e sanzioni). - 1. Se a seguito
dell'istruttoria di cui all'art. 14 l'Autorita' ravvisa
infrazioni agli articoli 2 o 3, fissa alle imprese e agli
enti interessati il termine per l'eliminazione delle
infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto
conto della gravita' e della durata dell'infrazione,
dispone inoltre l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del
fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo
esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della
diffida, determinando i termini entro i quali l'impresa
deve procedere al pagamento della sanzione.
2. In caso di inottemperanza alla diffida di cui ai
comma 1, l'Autorita' applica la sanzione amministrativa
pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero,
nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al
comma 1, di importo minimo non inferiore al doppio della
sanzione gia' applicata con un limite massimo del dieci per
cento del fatturato come individuato al comma 1,
determinando altresi' il termine entro il quale il
pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi
di reiterata inottemperanza l'Autorita' puo' disporre la
sospensione dell'attivita' d'impresa fino a trenta giorni".



 
Art. 12
(Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1985, n. 49)
1. Alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui ai commi da 2 a 7.
2. All'articolo 1, comma 4, numero 1), sono soppresse le parole: ", purche' determinatesi non oltre due anni prima della data di presentazione della domanda".
3. Gli articoli 3, 5 e 6 sono abrogati.
4. All'articolo 7, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana, nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti alle piccole e medie imprese ed in modo da non determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le direttive per l'istruttoria dei programmi di investimento e l'ammissibilita' delle relative spese, per la concessione e il rimborso dei finanziamenti, provvedendo a individuare i limiti e i tassi di interesse applicabili agli stessi e le modalita' di acquisizione delle relative garanzie".
5. L'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato stipula apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, con il soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 1, comma 1. La convenzione prevede un distinto organo competente a deliberare sui finanziamenti di cui al presente titolo. Dall'attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato".
6. Gli articoli 14, 15, 16, 18 e 19 sono abrogati.
7. All'articolo 17, i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Al fine di salvaguardare e incrementare l'occupazione, mediante lo sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di societa' cooperativa o di piccola societa' cooperativa, ivi incluse quelle costituite nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore di produzione e lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato partecipa al capitale sociale di societa' finanziarie appositamente costituite, utilizzando allo scopo le disponibilita' del Fondo di cui al comma 1.
3. L'importo della partecipazione e' determinato, per una quota pari al 5 per cento delle risorse disponibili, in relazione al numero delle societa' finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione e, per la restante quota, da importi proporzionali ai valori patrimoniali delle societa' stesse e delle cooperative partecipate alla data della domanda.
4. Le societa' finanziarie di cui al comma 2, che assumono la natura di investitori istituzionali, devono essere ispirate ai principi di mutualita' di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, essere costituite in forma cooperativa, essere iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, essere in possesso dei requisiti, individuati con il decreto di cui al comma 6, di professionalita' ed onorabilita' previsti per i soggetti che svolgono funzioni amministrative, di direzione e di controllo ed essere partecipate da almeno cinquanta cooperative distribuite sull'intero territorio nazionale e comunque in non meno di dieci regioni.
5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le societa' finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, con priorita' per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, nonche' concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformita' alla disciplina comunitaria in materia, per la realizzazione di progetti di impresa. Le societa' finanziarie possono, altresi', svolgere attivita' di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici.
6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono fissati i termini di presentazione delle domande ed e' approvato il relativo schema, nonche' sono individuate le modalita' di riparto delle risorse sulla base dei criteri di cui al comma 3, le condizioni e i limiti delle partecipazioni al fine, in particolare, di garantire l'economicita' delle iniziative di cui al comma 5".
8. L'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' abrogato. L'articolo 15, comma 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si applica esclusivamente agli interventi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di cui all'articolo 17, comma 6, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come sostituito dal comma 7 del presente articolo, si provvede a determinare le modalita' di dismissione delle partecipazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Resta fermo quanto disposto dai decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.



Note all'art. 12:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 7, 17 della
legge 27 febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito
alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei
livelli di occupazione), come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 1. - 1. E' istituito presso la Sezione
speciale per il credito alla cooperazione, costituita
presso la Banca nazionale del lavoro con decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre
1947, n. 1421, un fondo di rotazione per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione in seguito denominato
Foncooper.
2. Il fondo di cui al comma precedente e' destinato
al finanziamento delle cooperative che abbiano i seguenti
requisiti:
a) siano ispirate ai principi di mutualita'
richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi
statuti con riferimento agli articoli 23 e 26 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, numero 1577 e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) siano iscritte nei registri delle prefetture e
nello schedario generale della cooperazione e siano
soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
3. Sono escluse dai finanziamenti di cui al comma
precedente le cooperative che si propongono la costruzione
e l'assegnazione di alloggi per i propri soci.
4. I finanziamenti devono essere finalizzati
all'attuazione di progetti relativi:
1) all'aumento della produttivita' e/o
dell'occupazione della manodopera mediante l'incremento e/o
lo ammodernamento dei mezzi di produzione e/o i servizi
tecnici, commerciali e amministrativi dell'impresa, con
particolare riguardo ai piu' recenti e moderni ritrovati
delle tecniche specializzate nei vari settori economici; a
valorizzare i prodotti anche mediante il miglioramento
della qualita' ai fini di una maggiore competitivita' sul
mercato; a favorire la razionalizzazione del settore
distributivo adeguandolo alle esigenze del commercio
moderno; alla sostituzione di altre passivita' finanziarie
contratte per la realizzazione dei progetti di cui al
presente numero ed in misura non superiore al 50 per cento
del totale dei progetti medesimi;
2) alla ristrutturazione e riconversione degli
impianti.
5. Le cooperative aventi i requisiti di cui al
successivo articolo 14, comprese quelle costituite da non
oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono ammesse ai finanziamenti del Foncooper
anche per i progetti finalizzati:
a) alla realizzazione ed all'acquisto di impianti
nei settori della produzione, della distribuzione, del
turismo e dei servizi;
b) all'ammodernamento, potenziamento ed
ampliamento dei progetti di cui al punto 1) del comma 4.
6. Il ricorso ai finanziamenti di cui ai commi
precedenti preclude l'accesso ad agevolazioni creditizie e
contributive di qualsiasi natura per gli stessi scopi,
fatte salve quelle inerenti all'accollo dei finanziamenti
gia' perfezionati e il contributo di cui all'art. 17 della
presente legge.
Art. 7. - 1. Il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana,
nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti alle
piccole e medie imprese ed in modo da non determinare nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le direttive
per l'istruttoria di programmi di investimento e
l'ammissibilita' delle relative spese, per la concessione e
il rimborso dei finanziamenti, provvedendo a individuare i
limiti e i tassi di interesse applicabili agli stessi e le
modalita' di acquisizione delle relative garanzie.
2. Il Fancooper e' amministrato, con separata
contabilita', dalla Sezione speciale per il credito alla
cooperazione.
3. Alla fine di ogni anno la Sezione trasmettera' al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
apposita relazione illustrativa sullo stato di
utilizzazione del fondo di cui all'art. 1 della presente
legge.
4. Compete alla Sezione, a titolo di rimborso degli
oneri connessi all'istruttoria, all'esecuzione e
all'amministrazione dei mutui, un compenso che viene
determinato con decreto del Ministro del tesoro.
5. Con lo stesso decreto viene fissata la misura
dell'interesse annuo che la sezione e' tenuta a
corrispondere sulle somme affluite al Foncooper e non
utilizzate.
Art. 17. - 1. E' istituito presso la Sezione
speciale per il credito alla cooperazione un fondo per gli
interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione.
2. Al fine di salvaguardare e incrementare
l'occupazione, mediante lo sviluppo di piccole e medie
imprese costituite nella forma di societa' cooperativa o di
piccola societa' cooperativa, ivi incluse quelle costituite
nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore
di produzione e lavoro, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato partecipa al capitale sociale
di societa' finanziarie appositamente costituite,
utilizzando allo scopo le disponibilita' del Fondo di cui
al comma 1.
2. L'importo della partecipazione e' determinato,
per una quota pari al 5 per cento delle risorse
disponibili, in relazione al numero delle societa'
finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione
e, per la restante quota, da importi proporzionali ai
valori patrimoniali delle societa' stesse e delle
cooperative partecipate alla data della domanda.
4. Le societa' finanziarie di cui al comma 2, che
assumono la natura di investitori istituzionali, devono
essere ispirate ai principi di mutualita' di cui all'art.
26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni,
essere costituite in forma cooperativa, essere iscritte
nell'elenco previsto dall'art. 106 del decreto legislativo
1o settembre 1993, n. 385, essere in possesso dei
requisiti, individuati con il decreto di cui al comma 6, di
professionalita' ed onorabilita' previsti per i soggetti
che svolgono funzioni amministrative, di direzione e di
controllo ed essere partecipate da almeno cinquanta
cooperative distribuite sull'intero territorio nazionale e
comunque in non meno di dieci regioni.
5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le
societa' finanziarie possono assumere partecipazioni
temporanee di minoranza nelle cooperative, con priorita'
per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende
in crisi, nonche' concedere alle cooperative stesse
finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformita'
alla disciplina comunitaria in materia, per la
realizzazione di progetti di impresa. Le societa'
finanziarie possono, altresi', svolgere attivita' di
servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi
pubblici.
6. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
sono fissati i termini di presentazione delle domande ed e'
approvato il relativo schema, nonche' sono individuate le
modalita' di riparto delle risorse sulla base dei criteri
di cui al comma 3, le condizioni e i limiti delle
partecipazioni al fine, in particolare, di garantire
l'economicita' delle iniziative di cui al comma 5".
- Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto
legislativo 1o settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia).
"Art. 47 (Finanziamenti agevolati e gestione di
fondi pubblici). - 1. Tutte le banche possono erogare
finanziamenti o prestare servizi previsti dalle vigenti
leggi di agevolazione, purche' essi siano regolati da
contratto con l'amministrazione pubblica competente e
rientrino tra le attivita' che le banche possono svolgere
in via ordinaria. Ai finanziamenti si applicano
integralmente le disposizioni delle leggi di agevolazione,
ivi comprese quelle relative alle misure fiscali e
tariffarie e ai privilegi di procedura.
2. L'assegnazione e la gestione di fondi pubblici di
agevolazione creditizia previsti dalle leggi vigenti e la
prestazione di servizi a essi inerenti, sono disciplinate
da contratti stipulati tra l'amministrazione pubblica
competente e le banche da questa prescelte. I contratti
indicano criteri e modalita' idonei a superare il conflitto
di interessi tra la gestione dei fondi e l'attivita' svolta
per proprio conto dalle banche; a tal fine possono essere
istituiti organi distinti preposti all'assunzione delle
deliberazioni in materia agevolativa e separate
contabilita'. I contratti determinano altresi' i compensi e
i rimborsi spettanti alle banche.
3. I contratti indicati nel comma 2 possono
prevedere che la banca alla quale e' attribuita la gestione
di un fondo pubblico di agevolazione e' tenuta a stipulare
a sua volta contratti con altre banche per disciplinare la
concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi a
finanziamenti da queste erogate. Questi ultimi contratti
sono approvati dall'amministrazione pubblica competente".
- Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione):
"Art. 26. - Agli effetti tributari si presume la
sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti
delle cooperative siano contenute le seguenti clausole:
a) divieto di distribuzione dei dividendi
superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato
al capitale effettivamente versato;
b) divieto di distribuzione delle riserve tra i
soci durante la vita sociale;
c) devoluzione, in caso di scioglimento della
societa', dell'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto
il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati -
a scopi di pubblica utilita' conformi allo spirito
mutualistico.
In caso di controversia decide il Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, d'intesa con quelli per le
finanze e per il tesoro, udita la Commissione centrale per
le cooperative".
- Si riporta il testo dell'art. 106 del citato
decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385:
Art. 106 (Elenco generale). - 1. L'esercizio nei
confronti del pubblico delle attivita' di assunzione di
partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e
di intermediazione in cambi e' riservato a intermediari
finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.
2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1
possono svolgere esclusivamente attivita' finanziarie,
fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al
ricorrere delle seguenti condizioni:
a) forma di societa' per azioni, di societa' in
accomandita per azioni, di societa' a responsabilita'
limitata o di societa' cooperativa;
b) oggetto sociale conforme al disposto del comma
2;
c) capitale sociale versato non inferiore a cinque
volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle
societa' per azioni;
d) possesso da parte dei partecipanti al capitale
e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli
articoli 108 e 109.
4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'italia
e l'UIC:
a) specifica il contenuto delle attivita' indicate
nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al
consumo si considera comunque esercitato nei confronti del
pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
b) per gli intermediari finanziari che svolgono
determinati tipi di attivita', puo', in deroga a quanto
previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma
giuridica, consentire l'assunzione di altre forme
giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
5. L'UIC indica le modalita' di iscrizione
nell'elenco e da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca
d'italia e alla CONSOB.
6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti
per l'iscrizione nell'elenco, l'UIC puo' chiedere agli
intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e,
se necessario, puo' effettuare verifiche presso la sede
degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di
altre autorita'.
7. I soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso gli
intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le
modalita' dallo stesso stabilite, le cariche analoghe
ricoperte presso altre societa' ed enti di qualsiasi
natura".
- Il testo dell'art. 17 della legge 7 agosto 1997,
n. 266 (Interventi urgenti per l'economia), a seguito delle
modifiche apportate dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 17 (Prosecuzione di interventi a favore delle
attivita' produttive). - 1. (Modifica i commi 2 e 3-bis
dell'art. 13 decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79).
2. (Abrogato).
3. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui
all'art. 9, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 221, le
disponibilita' finanziarie previste dall'art. 1, comma 4,
del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, sono
incrementate per un importo pari a lire 13,5 miliardi per
l'anno 1997. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro.
4. Le economie derivanti dalle somme destinate alle
azioni organiche in agricoltura di cui alle deliberazioni
del CIPE del 10 luglio 1985, dell'8 aprile 1987 e del
3 agosto 1988, nonche' quelle derivanti dalle somme
assegnate dal CIPE per i progetti speciali promozionali in
agricoltura di cui all'art. 19, comma 4, del decreto-legge
8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile
1995, n. 104, sono destinate al finanziamento di un
progetto speciale promozionale, nelle aree interne gia'
delimitate nell'ambito del progetto speciale n. 33 della
soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del
Mezzogiorno, volto alla realizzazione di impianti per la
trasformazione agro-industriale dei prodotti agricoli e di
centrali di commercializzazione degli stessi prodotti, ad
attivita' di valorizzazione mediante studi, creazione di
marchi di denominazione di origine controllata, nonche' ad
attivita' di promozione per la diffusione in Italia ed
all'estero dei prodotti agricoli tipici. Possono accedere
al suddetto finanziamento tutti i produttori agricoli
singoli, o comunque associati, nonche' le cooperative
agricole o i consorzi di cooperative agricole localizzati
nei territori interessati. Il commissario ad acta di cui
all'art. 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n.
32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104,
predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il progetto di cui al presente
comma e le norme di attuazione da presentare al CIPE per
l'approvazione, curandone la successiva attuazione e
riferendone trimestralmente al Ministero per le politiche
agricole e al Ministero del bilancio e della programmazione
economica".
- Il testo dell'art. 15, comma 19, della legge
11 marzo 1988, n. 67 - Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1988), e' il seguente:
"19. Alle societa' finanziarie di cui all'art. 16
della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e' corrisposto a
titolo di rimborso degli oneri connessi all'istruttoria,
all'assistenza ed alla consulenza relativa ai progetti
predisposti dalle cooperative di cui all'art. 14 della
medesima legge, nonche' per la gestione delle
partecipazioni nelle stesse, un compenso da determinarsi
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e del tesoro. Gli oneri derivanti,
compresi quelli sostenuti prima dell'entrata in vigore
della presente legge, sono posti a carico del Fondo
speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di
occupazione di cui all'art. 17 della richiamata legge n. 49
del 1985."
- Il testo dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n.
59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa), e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare,
entro il 31 marzo 1998, uno o piu' decreti legislativi
volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi
degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e
compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei
criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini
della presente legge, per "conferimento" si intende
trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti
e per "enti locali" si intendono le province, i comuni, le
comunita' montane e gli altri enti locali.
2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali,
nell'osservanza del principio di sussidiarieta' di cui
all'art. 4, comma 3, lettera a), della presente legge,
anche ai sensi dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n.
142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi
alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo
delle rispettive comunita', nonche' tutte le funzioni e i
compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi
territori in atto esercitati da qualunque organo o
amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero
tramite enti o altri soggetti pubblici.
3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le
funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:
a) affari esteri e commercio estero, nonche'
cooperazione internazionale e attivita' promozionale
all'estero di rilievo nazionale;
b) difesa, forze armate, armi e munizioni,
esplosivi e materiale strategico;
c) rapporti tra lo Stato e le confessioni
religiose;
d) tutela dei beni culturali e del patrimonio
storico artistico;
e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo
politico, estradizione;
g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e
passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie
escluse quelle regionali;
h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie,
sistema valutario e banche;
i) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale
l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
m) amministrazione della giustizia;
n) poste e telecomunicazioni;
o) previdenza sociale, eccedenze di personale
temporanee e strutturali;
p) ricerca scientifica;
q) istruzione universitaria, ordinamenti
scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale
dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale;
r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione;
r-bis) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di
interesse nazionale.
4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi
1 e 2:
a) i compiti di regolazione e controllo gia'
attribuiti con legge statale ad apposite autorita'
indipendenti;
b) i compiti strettamente preordinati alla
programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di
grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse
nazionale con legge statale ovvero, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza
dell'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera in via
definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri. Alle modifiche della rete autostradale e stradale
classificata di interesse nazionale ai sensi dei predetti
decreti, fatte salve le norme in materia di programmazione
e realizzazione di opere autostradali, si provvede, su
proposta della regione interessata, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia;
c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di
protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela
dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le
funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la
ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di
energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della
individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono
predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio
dei Ministri delibera motivatamente in via definitiva su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
d) i compiti esercitati localmente in regime di
autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e dalle universita' degli studi;
e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione
europea e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione
a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato
sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema
statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli
obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli
accordi internazionali.
6. La promozione dello sviluppo economico, la
valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della
ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo
Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti
locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze,
nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', delle
esigenze della salute, della sanita' e sicurezza pubblica e
della tutela dell'ambiente".



 
Art. 13
(Modifiche ed integrazioni alla legge 8 agosto 1985, n. 443)
1. All'articolo 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono soppresse le parole: "la responsabilita' limitata e".
2. All'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"L'impresa costituita ed esercitata in forma di societa' a responsabilita' limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma dell'articolo 3, presenti domanda alla commissione di cui all'articolo 9, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nell'albo provinciale, sempreche' la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della societa'".
3. Nella legge 8 agosto 1985, n. 443, nei commi primo, terzo e quarto dell'articolo 7, le parole: "articoli 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma" e all'articolo 9, secondo comma, numero 1), le parole: "articoli 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma",.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in lire 36.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.



Note all'art. 13:
- Il testo dell'art. 3, secondo comma, della legge
8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato),
come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 3 (Definizione di impresa artigiana). - E'
artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore
artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente
legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di
un'attivita' di produzione di beni, anche semilavorati, o
di prestazioni di servizi, escluse le attivita' agricole e
le attivita' di prestazione di servizi commerciali, di
intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di
queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti
e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e
accessorie all'esercizio dell'impresa.
E' artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali
di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al
precedente comma, e' costituita ed esercitata in forma di
societa', anche cooperativa, escluse le societa' per azioni
ed in accomandita per azioni, a condizione che
la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci,
svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel
processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia
funzione preminente sul capitale.
E' altresi' artigiana l'impresa che, nei limiti
dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di
cui al primo comma:
a) e' costituita ed esercitata in forma di
societa' a responsabilita' limitata con unico socio
sempreche' il socio unico sia in possesso dei requisiti
indicati dall'art. 2 e non sia unico socio di altra
societa' a responsabilita' limitata o socio di una societa'
in accomandita semplice;
b) e' costituita ed esercitata in forma di
societa' in accomandita semplice, sempreche' ciascun socio
accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati
dall'art. 2 e non sia unico socio di una societa' a
responsabilita' limitata o socio di altra societa' in
accomandita semplice.
In caso di trasferimento per atto tra vivi della
titolarita' delle societa' di cui al terzo comma, l'impresa
mantiene la qualifica di artigiana purche' i soggetti
subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al
medesimo terzo comma.
L'impresa artigiana puo' svolgersi in luogo fisso,
presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o
in appositi locali o in altra sede designata dal
committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In
ogni caso, l'imprenditore artigiano puo' essere titolare di
una sola impresa artigiana".
- Il testo dell'art. 5, della sopracitata legge n.
443/1985, a seguito delle integrazioni apportate dalla
legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 5 (Albo delle imprese artigiane). - E'
istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al
quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i
requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le
formalita' previste per il registro delle ditte dagli
articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934,
n. 2011.
La domanda di iscrizione al predetto albo e le
successive denunce di modifica e di cessazione esimono
dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto
20 settembre 1934, n. 2011, e sono annotate nel registro
delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione.
L'impresa costituita ed esercitata in forma di
societa' a responsabilita' limitata che, operando nei
limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli
scopi di cui al primo comma dell'art. 3, presenti domanda
alla commissione di cui all'art. 9, ha diritto al
riconoscimento della qualifica artigiana ed alla
conseguente iscrizione nell'albo provinciale, sempreche'
la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci,
svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel
processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale
sociale e degli organi deliberanti della societa'.
In caso di invalidita', di morte o d'intervenuta
sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione
dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa puo'
conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al
primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti
previsti all'art. 2, per un periodo massimo di cinque anni
o fino al compimento della maggiore eta' dei figli
minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga
assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori
emancipati o dal tutore dei figli minorenni
dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o
inabilitato.
L'iscrizione all'albo e' costitutiva e condizione
per la concessione delle agevolazioni a favore delle
imprese artigiane.
Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad
un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore
a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma
dell'art. 4, mantengono l'iscrizione all'albo di cui al
primo comma del presente articolo.
Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi
contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la
fornitura al committente di quanto strettamente occorrente
all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio
commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte
all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative
all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o
all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge
11 giugno 1971, n. 426, fatte salve quelle previste dalle
specifiche normative statali.
Nessuna impresa puo' adottare, quale ditta o insegna
o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti
all'artigianato, se essa non e' iscritta all'albo di cui al
primo comma; lo stesso divieto vale per i consorzi e le
societa' consortili fra imprese che non siano iscritti
nella separata sezione di detto albo.
Ai trasgressori delle disposizioni di cui al
presente articolo e' inflitta dall'autorita' regionale
competente la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma di denaro fino a lire cinque
milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge
24 novembre 1981, n. 689".
- Il testo degli articoli 7 e 9, della sopracitata
legge n. 443/1985, a seguito delle modifiche apportate
dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
"Art. 7 (Iscrizione, revisione ed accertamenti
d'ufficio). - La commissione provinciale per l'artigianato
di cui al successivo art. 9, esaminate l'istruttoria e la
certificazione comunale di cui all'art. 63, quarto comma,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, delibera sulle eventuali
iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese
artigiane dall'albo provinciale previsto dal precedente
art. 5, in relazione alla sussistenza, modificazione o
perdita dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4
e 5, terzo comma.
La decisione della commissione provinciale per
l'artigianato va notificata all'interessato entro sessanta
giorni dalla presentazione della domanda. La mancata
comunicazione entro tale termine vale come accoglimento
della domanda stessa.
La commissione, ai fini della verifica della
sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2,
3, 4 e 5, terzo comma, ha facolta' di disporre accertamenti
d'ufficio ed effettua ogni trenta mesi la revisione
dell'albo provinciale delle imprese artigiane.
Gli ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di
agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi
pubblica amministrazione interessata che, nell'esercizio
delle loro funzioni, riscontrino l'inesistenza di uno dei
requisiti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma,
nei riguardi di imprese iscritte all'albo, ne danno
comunicazione alle commissioni provinciali per
l'artigianato ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle
relative decisioni di merito, che devono comunque essere
assunte entro sessanta giorni e che fanno stato ad ogni
effetto. Le decisioni della commissione devono essere
trasmesse anche all'organismo che ha effettuato la
comunicazione.
Contro le deliberazioni della commissione
provinciale per l'artigianato in materia di iscrizione,
modificazione e cancellazione dall'albo provinciale delle
imprese artigiane e' ammesso ricorso in via amministrativa
alla commissione regionale per l'artigianato, entro
sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa,
anche da parte degli organismi indicati nel comma
precedente e di eventuali terzi interessati.
Le decisioni della commissione regionale per
l'artigianato, adita in sede di ricorso, possono essere
impugnate entro sessanta giorni dalla notifica della
decisione stessa davanti al tribunale competente per
territorio, che decide in camera di consiglio, sentito il
pubblico ministero".
"Art. 9 (Organi di rappresentanza e di tutela
dell'artigianato). - Spetta alle regioni disciplinare con
proprie leggi gli organi amministrativi e di tutela
dell'artigianato.
In questo ambito si dovranno prevedere:
1) la commissione provinciale per l'artigianato,
che svolge le funzioni riguardanti la tenuta degli albi e
l'accertamento dei requisiti di cui ai precedenti articoli
2, 3, 4 e 5, terzo comma, nonche' gli altri compiti
attribuiti dalle leggi regionali;
2) la commissione regionale per l'artigianato che,
oltre a svolgere i compiti di cui al precedente art. 7,
provvede alla documentazione, indagine e rilevazione
statistica delle attivita' artigianali regionali ed esprime
parere in merito alla programmazione regionale in materia
di artigianato".



 
Art. 14
(Misure per favorire l'accesso delle imprese artigiane agli
incentivi di cui al decreto-legge n. 415 del 1992, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992. Disposizioni in
materia di incentivi alle imprese e di finanziamento delle
iniziative dell'IPI)
1. Con direttive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono determinate le modalita' semplificate per l'accesso delle imprese artigiane agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. A tale fine, una quota delle risorse annualmente disposte in favore del citato decreto-legge n. 415 del 1992, determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' utilizzata per integrare le disponibilita' del Fondo previsto dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e viene amministrata, con contabilita' separata, dal soggetto gestore del Fondo medesimo sulla base di apposito contratto da stipulare con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
2. Per la verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede con proprio decreto a disciplinare le modalita' di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese anche tramite apposite comunicazioni all'ufficio del registro delle imprese.
3. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 gli oneri per il finanziamento delle iniziative che l'Istituto per la promozione industriale (IPI) assume sulla base di programmi di sostegno delle iniziative per la promozione imprenditoriale sull'intero territorio nazionale gravano sulle disponibilita' del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.



Note all'art. 14:
- Il testo dell'art. 18, comma 1, lettera aa), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
"Art. 18. - 1. Sono conservate allo Stato le
funzioni amministrative concernenti:
a)-z) (Omissis);
aa) l'attuazione delle misure di cui al
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per la
disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno e
agevolazioni alle attivita' produttive. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
le direttive per la concessione delle agevolazioni di cui
al predetto decreto-legge n. 415, sono determinate con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni,
ad eccezione di quelle per le agevolazioni previste dalla
lettera p) del presente comma;".
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge
22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (Modifiche della legge
1o marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e'
il seguente:
"2. Il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) e il Comitato
interministeriale per il coordinamento della politica
industriale (CIPI), nell'ambito delle rispettive
competenze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei
Ministri, definiscono le disposizioni per la concessione
delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri:
a) le agevolazioni sono calcolate in "equivalente
sovvenzione netto secondo i criteri e nei limiti massimi
consentiti dalla vigente normativa della Comunita'
economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di
aiuti regionali;
b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve
essere attuata secondo un'articolazione territoriale e
settoriale e per tipologia di iniziative che concentri
l'intervento straordinario nelle aree depresse del
territorio nazionale, anche in riferimento alle particolari
condizioni delle aree montane, nei settori a maggiore
redditivita' anche sociale identificati nella stessa
delibera;
c) le agevolazioni debbono essere corrisposte
utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione
della redditivita' delle iniziative ai fini della loro
selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino
la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine
cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a
sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole
dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a
sistemi di tutoraggio;
d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la
realizzazione dei singoli contratti di programma e gli
impegni assunti per le agevolazioni industriali con
provvedimento di concessione provvisoria non potranno
essere aumentati in relazione ai maggiori importi
dell'intervento finanziario risultanti in sede di
consuntivo".
- Il testo dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952,
n. 949 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e
incremento dell'occupazione), e' il seguente:
"Art. 37. - E' istituito presso la Cassa un fondo
per il concorso nel pagamento degli interessi sulle
operazioni di credito a favore delle imprese artigiane,
effettuate dagli istituti ed aziende di credito di cui
all'art. 35.
Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:
a) dai conferimenti dello Stato;
b) dai conferimenti delle regioni da destinarsi
secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali e da
utilizzarsi nell'ambito territoriale delle singole regioni
conferenti;
c) dal dividendo spettante allo Stato sulla sua
partecipazione al fondo di dotazione della Cassa medesima,
ai sensi del successivo art. 39;
d) dall'ottanta per cento dei fondi di riserva
della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957.
I limiti e le modalita' per la concessione del
contributo nel pagamento degli interessi sono determinati
con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio.
Le concessioni del contributo, nel limite dei
plafonds stabiliti ai sensi del successivo art. 44, lettera
i), sono deliberate da appositi comitati tecnici regionali
costituiti presso gli uffici della Cassa in ogni capoluogo
di regione e composti:
da un rappresentante della regione, il quale
assume le funzioni di presidente;
da due rappresentanti delle commissioni regionali
dell'artigianato di cui al capo III della legge 25 luglio
1956, n. 860;
da un rappresentante della Ragioneria generale
dello Stato.
Alle riunioni dei comitati tecnici regionali assiste
un rappresentante della Corte dei conti.
Le spese per il funzionamento dei comitati tecnici
regionali sono a carico delle regioni".
- Il testo dell'art. 52 della legge 23 dicembre
1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo), e' il seguente:
"Art. 52 (Fondo unico per gli incentivi alle imprese
e disposizioni concernenti le grandi imprese in stato di
insolvenza). - 1. Le disposizioni dell'art. 10, comma 2, e
dell'art. 7, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123, si applicano, a decorrere dal 1999, alle
autorizzazioni legislative di spesa ed ai rifinanziamenti
concernenti interventi agevolativi alle imprese gestiti dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, previo parere delle
commissioni parlamentari competenti, e' disposta la
ripartizione delle risorse globalmente assegnate tra i vari
interventi.
3. Il decreto legislativo previsto dall'art. 1 della
legge 30 luglio 1998, n. 274, in materia di amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza,
e' emanato entro il 30 settembre 1999, sulla base dei
princi'pi e dei criteri direttivi indicati nella medesima
legge.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, al fine di consentire il
perseguimento delle finalita' di salvaguardia delle
attivita' produttive e dei livelli occupazionali, e tenuto
conto dell'interesse dei creditori, puo' autorizzare la
prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, per un ulteriore
anno, oltre i termini di cui al primo e al secondo comma
dell'art. 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979,
n. 95, e successive modificazioni. Detta previsione si
applica anche nei confronti delle imprese in
amministrazione straordinaria per le quali la scadenza
dell'esercizio sia intervenuta nell'anno 1998".



 
Art. 15
(Agevolazioni regionali e disposizioni in materia di turismo)
1. Il comma 2-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Le agevolazioni a valere sulle operazioni di cui alla lettera b) del comma 2 sono concesse, anche nella forma del contributo in conto capitale, alle condizioni stabilite nell'esercizio delle funzioni conferite alle regioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".
2. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, le parole: "allo 0,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 2 per cento".



Note all'art. 15:
- Il testo dell'art. 11 del decreto-legge 29 agosto
1994 n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1994, n. 598 (Provvedimenti finalizzati alla
razionalizzazione dell'indebitamento delle societa' per
azioni interamente possedute dallo Stato, nonche' ulteriori
disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994,
n. 598, a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"Art. 11. - 1. Le disponibilita' del fondo rotativo
di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 782, nonche' i
relativi rientri, salvo quanto disposto dall'art. 2, comma
2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237,
affluiscono al fondo per la concessione di contributi sul
pagamento di interessi di cui all'art. 3 della legge
28 maggio 1973, n. 295.
2. Le disponibilita' del fondo di cui all'art. 3
della legge 28 maggio 1973, n. 295, possono essere
utilizzate, oltre che per le operazioni di acquisto di
macchine utensili di cui alla legge 28 novembre 1965, n.
1329, e per le altre operazioni previste dalla vigente
normativa, anche per la corresponsione di contributi agli
interessi a fronte di finanziamenti concessi da banche a
piccole e medie imprese, con particolare riguardo a quelle
ubicate nei territori dell'obiettivo 1 del regolamento
(CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, come
definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti
di Stato destinati a:
a) operazioni di consolidamento a medio termine di
passivita' a breve nei confronti del sistema bancario, in
essere alla data di presentazione della domanda di
finanziamento e, comunque, risultanti alla data dell'ultimo
bilancio approvato o dalle scritture contabili
obbligatorie, di durata non superiore a cinque anni e per
un importo massimo non superiore a tre miliardi di lire;
b) investimenti per la ricerca industriale, per
l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, per
la tutela ambientale e per la sicurezza sui luoghi di
lavoro.
2-bis. Le agevolazioni a valere sulle operazioni di
cui alla lettera b) del comma 2 sono concesse, anche nella
forma del contributo in conto capitale, alle condizioni
stabilite nell'esercizio delle funzioni conferite alle
regioni ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
3. Qualora le imprese beneficiarie non destinino i
finanziamenti agevolati di cui al comma 2 secondo le
finalita' e le modalita' di cui alle lettere a) e b) del
medesimo comma 2, il contributo agli interessi e' revocato
e le somme erogate a tale titolo devono essere restituite
al Fondo, maggiorate in ragione di un tasso pari al
rendimento medio dei BOT a dodici mesi rilevato nel
semestre precedente".
- Il testo dell'art. 21, del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 111 (Attuazione della direttiva n.
90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti
"tutto compreso"), a seguito delle modifiche apportate
dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
"Art. 21 (Fondo di garanzia). - 1. E' istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - rubrica
43 relativa alle spese per il turismo e lo spettacolo - un
fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di
insolvenza o di fallimento del venditore o
dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il
rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero,
nonche' per fornire una immediata disponibilita' economica
in caso di rientro forzato di turisti da Paesi
extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o
meno al comportamento dell'organizzatore.
2. Il fondo e' alimentato annualmente da una quota
pari al 2 per cento, dell'ammontare del premio delle
polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'art. 20
che e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al
fondo di cui al comma 1.
3. Il fondo interviene, per le finalita' di cui al
comma 1, nei limiti dell'importo corrispondente alla quota
cosi' come determinata ai sensi del comma 2.
4. Il fondo potra' avvalersi del diritto di rivalsa
nei confronti del soggetto inadempiente.
5. Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente
decreto verranno determinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del
tesoro le modalita' di gestione e di funzionamento del
fondo".



 
Art. 16
(Agevolazioni per l'informazione al consumatore)
1. E' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2001 per il finanziamento fino alla misura del 70 per cento, di progetti promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, per servizi di assistenza, informazione ed educazione resi a consumatori e utenti compresi quelli della pubblica amministrazione.
2. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di erogazione dei contributi di cui al comma 1, nonche' le modalita' ed i termini di presentazione dei relativi progetti.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.



Nota all'art. 16:
- Il testo dell'art. 5, della legge 30 luglio 1998,
n. 281 (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli
utenti), e' il seguente:
"Art. 5 (Elenco delle associazioni dei consumatori e
degli utenti rappresentative a livello nazionale). - 1.
Presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e' istituito l'elenco delle associazioni
dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello
nazionale.
2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al
possesso, da comprovare con la presentazione di
documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure
stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, dei seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e
possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base
democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei
consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato
annualmente con l'indicazione delle quote versate
direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per
mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio
di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero
di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti
di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale
rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui
all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
d) elaborazione di un bilancio annuale delle
entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate
dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente
alle norme vigenti in materia di contabilita' delle
associazioni non riconosciute;
e) svolgimento di un'attivita' continuativa nei
tre anni precedenti;
f) non avere i suoi rappresentanti legali subi'to
alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione
all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i
medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di
amministratori di imprese di produzione e servizi in
qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui
opera l'associazione.
3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti
e' preclusa ogni attivita' di promozione o pubblicita'
commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da
terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di
produzione o di distribuzione.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato provvede annualmente all'aggiornamento
dell'elenco.
5. All'elenco di cui al presente art. possono
iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli
utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono
minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in
possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b),
d), e) e f), nonche' con un numero di iscritti non
inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o
provincia autonoma di riferimento, da certificare con
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal
legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di
cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15".



 
Art. 17
(Misure atte a favorire la riqualificazione delle imprese di
facchinaggio e di movimentazione delle merci)
1. Le imprese che esercitano attivita' di facchinaggio debbono essere iscritte nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, oppure nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443. L'iscrizione al registro o all'albo e' subordinata alla dimostrazione della sussistenza di specifici requisiti di capacita' economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e di onorabilita' che saranno indicati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono previste altresi' le fasce di classificazione delle imprese, in relazione al volume di affari, le sanzioni, nonche' i casi e le modalita' di sospensione, di cancellazione e di reiscrizione delle imprese nel registro e nell'albo di cui al medesimo comma 1.
3. Per attivita' di facchinaggio si intendono quelle previste dalla tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999.



Note all'art. 17:
- Il titolo della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e'
"Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura".
- Il testo dell'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n.
443 (Legge-quadro per l'artigianato), come modificato dalla
legge qui pubblicata, e' riportato in nota all'art. 13.
- La tabella allegata al decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999
(Revisione triennale degli imponibili giornalieri e dei
periodi di occupazione media mensile, nonche' di
inserimento nuove attivita' lavorative, per i lavoratori
soci di societa' ed enti cooperativi, anche di fatto, cui
si applicano le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica n. 602/1970), e' la seguente:
"Tabella delle attivita' lavorative esercitate dagli
organismi associativi cui si applicano le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.
602.
1. Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi
meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche,
comprensivo delle attivita' preliminari e complementari
alla movimentazione delle merci e dei prodotti:
a) portabagagli, facchini e pesatori dei mercati
agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa
la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini
generici, accompagnatori di bestiame, ed attivita'
preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree
portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione
delle compagnie e gruppi portuali in base alla legge
28 gennaio 1994, n. 84, art. 21, e successive modificazioni
ed integrazioni;
b) insacco, pesatura, legatura, accatastamento e
disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del
ciclo logistico (magazzini e/o ordini in arrivo e
partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e
bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e
cernita con o senza incestamento, insaccamento od
imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero,
piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura,
toelettatura e macellazione, abbattimento di piante
destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e
simili, ed attivita' preliminari e complementari.
2. Trasporto il cui esercizio sia effettuato
personalmente dai soci su mezzi dei quali i soci stessi o
la loro cooperativa risultino proprietari od affittuari.
Trasporto di persone:
a) vetturini, barcaioli, gondolieri e simili;
b) tassisti, autonoleggiatori, motoscafisti e
simili.
Trasporto di merci per conto terzi:
a) autotrasportatori, autosollevatori,
carrellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli),
escavatoristi e simili ed attivita' preliminari e
complementari (compresi scavo e preparazione materiale da
trasportare, montaggio e smontaggio, rimozione forzata di
veicoli a mezzo carri attrezzi, guardianaggio e simili);
b) trasportatori con veicoli a trazione animale,
trasportatori fluviali, lacuali, lagunari e simili ed
attivita' preliminari e complementari (compresi scavo e
preparazione interiale da trasportare, guardianaggio e
simili).
3. Attivita' accessorie delle precedenti: addetti al
posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili.
4. Attivita' varie: servizi di guardia a terra o a
mare o campestre, polizia ed investigazioni private,
custodia, controllo accessi e simili, barbieri ed affini,
guide turistiche e simili, gestione dei servizi di
accoglienza nei musei e di attivita' complementari,
pulitori compresa la pulizia di giardini e spazi verdi
anche con l'ausilio di mezzi meccanici, pulitori di
autoveicoli ed autocarri, operatori ecologici, spazzacamini
e simili, servizi di recapito fiduciario e simili
(servitori di piazza), ormeggiatori, ormeggiatori imbarcati
a bordo di qualsiasi mezzo navale".



 
Art. 18
(Modifiche alla legge 3 febbraio 1989, n. 39)
1. Alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 3, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacita' professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto, oppure avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed avere effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale. Le modalita' e le caratteristiche del titolo di formazione, dell'esame e quelle della tenuta del registro dei praticanti sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;";
b) all'articolo 3, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Per l'esercizio della professione di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti";
c) all'articolo 5, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. L'esercizio dell'attivita' di mediazione e' incompatibile:
a) con l'attivita' svolta in qualita' di dipendente da persone, societa' o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;
b) con l'esercizio di attivita' imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate".



Nota all'art. 18:
- Il testo degli articoli 2, 3 e 5 della legge
3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla
legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina
della professione di mediatore), a seguito delle modifiche
apportate dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Presso ciascuna camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e' istituito un ruolo
degli agenti di affari in mediazione, nel quale devono
iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere
l'attivita' di mediazione, anche se esercitata in modo
discontinuo o occasionale.
2. Il ruolo e' distinto in tre sezioni: una per gli
agenti immobiliari, una per gli agenti merceologici ed una
per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso, salvo
ulteriori distinzioni in relazione a specifiche attivita'
di mediazione da stabilire con il regolamento di cui
all'art. 11.
3. Per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli
interessati devono:
a) essere cittadini italiani o cittadini di uno
degli Stati membri della Comunita' economica europea,
ovvero stranieri residenti nel territorio della Repubblica
italiana e avere raggiunto la maggiore eta';
b) avere il godimento dei diritti civili;
c) risiedere nella circoscrizione della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui
ruolo intendono iscriversi;
d) aver assolto agli impegni derivanti dalle norme
relative agli obblighi scolastici vigenti al momento della
loro eta' scolare;
e) avere conseguito un diploma di scuola
secondaria di secondo grado, avere frequentato un corso di
formazione ed avere superato un esame diretto ad accertare
l'attitudine e la capacita' professionale dell'aspirante in
relazione al ramo di mediazione prescelto, oppure avere
conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado
ed avere effettuato un periodo di pratica di almeno dodici
mesi continuativi con l'obbligo di frequenza di uno
specifico corso di formazione professionale. Le modalita' e
le caratteristiche del titolo di formazione, dell'esame e
quelle della tenuta del registro dei praticanti sono
determinate con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
f) salvo che non sia intervenuta la riabilitazione
non essere stati sottoposti a misure di prevenzione,
divenute definitive, a norma delle leggi 27 dicembre 1956,
n. 1423; 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575,
13 settembre 1982, n. 646; non essere incorsi in reati
puniti con la reclusione ai sensi dell'art. 116 del regio
decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive
modificazioni; non essere interdetti o inabilitati,
falliti, condannati per delitti contro la pubblica
amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede
pubblica, la economia pubblica, l'industria ed il
commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario,
furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita,
ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro
delitto non colposo per il quale la legge commini la pena
della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e,
nel massimo, a cinque anni".
"Art. 3. - 1. L'iscrizione nel ruolo abilita
all'esercizio dell'attivita' di mediazione su tutto il
territorio della Repubblica, nonche' a svolgere ogni
attivita' complementare o necessaria per la conclusione
dell'affare.
2. L'iscrizione nel ruolo e' a titolo personale;
l'iscritto non puo' delegare le funzioni relative
all'esercizio della mediazione, se non ad altro agente di
affari in mediazione iscritto nel ruolo.
3. Gli agenti immobiliari iscritti nell'apposita
sezione del ruolo possono essere affidati incarichi di
perizie e consulenza tecnica in materia immobiliare da
parte di enti pubblici.
5. Tutti coloro che esercitano, a qualsiasi titolo,
le attivita' disciplinate dalla presente legge per conto di
imprese organizzate, anche in forma societaria, per
l'esercizio dell'attivita' di mediazione debbono essere
iscritti nel ruolo.
5-bis. Per l'esercizio della professione di
mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa
a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei
clienti".
"Art. 5. - 1. Per l'esercizio dell'attivita'
disciplinata dai precedenti articoli, compreso
l'espletamento delle pratiche necessarie ed opportune per
la gestione o la conclusione dell'affare, non e' richiesta
la licenza prevista dall'art. 115 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773.
2. La licenza di cui al comma 1 non abilita
all'esercizio dell'attivita' di mediazione.
3. L'esercizio dell'attivita' di mediazione e'
incompatibile:
a) con l'attivita' svolta in qualita' di
dipendente da persone, societa' o enti, privati e pubblici,
ad esclusione delle imprese di mediazione;
b) con l'esercizio di attivita' imprenditoriali e
professionali, escluse quelle di mediazione comunque
esercitate.
4. Il mediatore che per l'esercizio della propria
attivita' si avvalga di moduli o formulari, nei quali siano
indicate le condizioni del contratto, deve preventivamente
depositarne copia presso la commissione di cui all'art. 7".



 
Art. 19
(Norme per l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti)
1. Al fine di assicurare la qualita' e l'efficienza del servizio, il contenimento dei prezzi di vendita ed il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione del sistema distributivo dei carburanti di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti. In coerenza con il Piano nazionale, le regioni, nell'ambito dei poteri programmatori loro attribuiti, provvedono a redigere i piani regionali sulla base dei seguenti indirizzi:
a) determinazione degli obiettivi prioritari e delle modalita' per la chiusura degli impianti incompatibili;
b) definizione sul territorio regionale di bacini di utenza da individuare con parametri omogenei;
c) determinazione di criteri, in coerenza con la tipologia individuata dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, per l'apertura di un nuovo punto vendita, incluse le superfici e le distanze minime obbligatorie tra gli impianti;
d) determinazione di regole transitorie durante il periodo di attuazione del processo di ammodernamento della rete;
e) determinazione di parametri di individuazione degli impianti di pubblico servizio al fine di assicurare, in zone periferiche o particolarmente disagiate, nonche' in zone montane, i servizi minimi;
f) definizione di modalita' per l'aumento dell'automazione degli impianti in misura non inferiore al 50 per cento dei volumi di vendita;
g) individuazione della necessaria flessibilita' degli orari nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
h) definizione delle modalita' di sviluppo di attivita' commerciali integrative presso gli impianti di distribuzione dei carburanti della rete stradale e autostradale;
i) determinazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, degli indirizzi, dei criteri e delle priorita' di base ai quali i comuni individuano il numero delle autorizzazioni rilasciabili ai soggetti titolari della licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 287 del 1991, per l'attivazione nei locali dell'impianto di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge stessa. L'attivita' di somministrazione e' effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7, della medesima legge n. 287 del 1991, e non e' trasferibile in altra sede. Resta fermo che l'attivazione di un esercizio della suddetta tipologia presso gli impianti di distribuzione dei carburanti da parte di soggetti diversi dai titolari delle licenze di esercizio rilasciate dall'ufficio tecnico di finanza e' soggetta alle disposizioni della citata legge n. 287 del 1991.
2. Sono fatte salve le disposizioni emanate dalle regioni compatibili con gli indirizzi di cui al comma 1.
3. In conformita' alle prescrizioni dettate dal regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, i rapporti economici fra i soggetti titolari di autorizzazione, concessione, o fornitori e le associazioni di categoria dei gestori di impianti di distribuzione dei carburanti sono regolati secondo modalita' e termini definiti nell'ambito di specifici accordi aziendali, stipulati tra ciascun soggetto titolare di autorizzazione, concessione, o fornitore e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori, aventi ad oggetto l'individuazione dei criteri di formazione dei prezzi di vendita consentiti nel medesimo regolamento nell'ambito di predefinite tipologie di contratti. Negli stessi accordi aziendali sono regolati rapporti contrattuali ed economici inerenti le attivita' aggiuntive a quella di distribuzione dei carburanti. Gli accordi definiscono altresi' le modalita' per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali.
4. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole "tutte le attrezzature fisse e mobili" devono intendersi riferite anche alle attrezzature per l'erogazione e il pagamento sia anticipato che posticipato del rifornimento.



Note all'art. 19:
- Il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32,
reca "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei
carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della
legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il testo dell'art. 8, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali), e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno".
- Il testo dell'art. 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito con
modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496
(Disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti
petroliferi e di accelerazione del processo di
liberalizzazione del relativo settore), e' il seguente:
"2-bis. Gli impianti di cui al comma 2 nonche'
quelli esistenti ristrutturati con gli stessi dispositivi
devono essere dotati, oltre che di autonomi servizi
all'automobile e all'automobilista, anche di autonome
attivita' commerciali integrative su superfici non
superiori a quelle degli esercizi di vicinato di cui
all'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114".
- Il testo dell'art. 7, del decreto legislativo
11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di
distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4,
lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il
seguente:
"Art. 7 (Orario di servizio). - 1. A decorrere dalla
scadenza dei termini per i comuni capoluogo di provincia e
per gli altri comuni di cui all'art. 3, comma 2, e a fronte
della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, l'orario massimo di servizio puo'
essere aumentato dal gestore fino al cinquanta per cento
dell'orario minimo stabilito. Ciascun gestore puo'
stabilire autonomamente la modulazione dell'orario di
servizio e del periodo di riposo, nei limiti prescritti dal
presente articolo, previa comunicazione al comune.
2. Esclusi gli impianti funzionanti con sistemi
automatici di pagamento anticipato rispetto alla erogazione
del carburante, per gli impianti assistiti da personale
restano ferme le vigenti disposizioni sull'orario minimo
settimanale, le modalita' necessarie a garantire il
servizio nei giorni festivi e nel periodo notturno,
stabilite dalle regioni alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, nonche' la disciplina vigente
per gli impianti serventi le reti autostradali e quelle
assimilate".
- Il testo dell'art. 3, comma 4, della legge
25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa
sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi),
e' il seguente:
"4. Sulla base delle direttive proposte dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato - dopo
aver sentito le organizzazioni nazionali di
categoria maggiormente rappresentative - e deliberate ai
sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge
23 agosto 1988, n. 400, le regioni - sentite le
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, a
livello regionale - fissano periodicamente criteri e
parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni
rilasciabili nelle aree interessate. I criteri e i
parametri sono fissati in relazione alla tipologia degli
esercizi tenuto conto anche del reddito della popolazione
residente e di quella fluttuante, dei flussi turistici e
delle abitudini di consumo extradomestico".
- Il testo dell'art. 2 della sopracitata legge n.
287/1991, e' il seguente:
"Art. 2 (Iscrizione nel registro degli esercenti il
commercio). - 1. L'esercizio delle attivita' di cui
all'art. 1, comma 1, e' subordinato alla iscrizione del
titolare dell'impresa individuale o del legale
rappresentante della societa', ovvero di un suo delegato,
nel registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 1
della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive
modificazioni e integrazioni, e al rilascio
dell'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, della
presente legge.
2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 e'
subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) maggiore eta', ad eccezione del minore
emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di
attivita' commerciale;
b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti
al periodo di frequenza del richiedente;
c) aver frequentato con esito positivo corsi
professionali istituiti o riconosciuti dalle regioni o
dalle province autonome di Trento e di Bolzano, aventi a
oggetto l'attivita' di somministrazione di alimenti e di
bevande, o corsi di una scuola alberghiera o di altra
scuola a specifico indirizzo professionale, ovvero aver
superato, dinanzi a una apposita commissione costituita
presso la camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, un esame di idoneita' all'esercizio
dell'attivita' di somministrazione di alimenti e di
bevande.
3. Sono ammessi all'esame previsto al comma 2,
lettera c), coloro che sono in possesso di titolo di studio
universitario o di istruzione secondaria superiore nonche'
coloro che hanno prestato servizio, per almeno due anni
negli ultimi anni, presso imprese esercenti attivita' di
somministrazione di alimenti e di bevande, in qualita' di
dipendenti qualificati addetti alla somministrazione, alla
produzione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge,
parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in
qualita' di coadiutore.
4. Salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, e
fermo quanto disposto dal comma 5, non possono essere
iscritti nel registro di cui al comma 1 e, se iscritti,
debbono essere cancellati coloro:
a) che sono stati dichiarati falliti;
b) che hanno riportato una condanna per delitto
non colposo a pena restrittiva della liberta' personale
superiore a tre anni;
c) che hanno riportato una condanna per reati
contro la moralita' pubblica e il buon costume o contro
l'igiene e la sanita' pubblica, compresi i delitti di cui
al libro secondo, titolo VI, capo II, del codice penale;
per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di
intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la
prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o
psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e
la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle
norme sul gioco del lotto;
d) che hanno riportato due o piu' condanne nel
quinquennio precedente per delitti di frode nella
preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i
delitti di cui al libro secondo, titolo VIII, capo II, del
codice penale;
e) che sono sottoposti a una delle misure di
prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, e successive modificazioni, o nei cui confronti e'
stata applicata una delle misure previste dalla legge
31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed
integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza
o sono dichiarati delinquenti abituali, professionali o per
tendenza;
f) che hanno riportato condanna per delitti contro
la personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico,
ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza,
o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a
scopo di rapina o di estorsione.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 4, lettere b), c),
d) ed f), il divieto di iscrizione nel registro di cui al
comma 1 ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno
in cui la pena e' stata scontata o si sia in qualsiasi
altro modo estinta ovvero, qualora sia stata concessa la
sospensione condizionale della pena, dal giorno del
passaggio in giudicato della sentenza".
- Il testo dell'art. 5, comma 1, lettera b), della
sopracitata legge n. 287/1991, e' il seguente:
"Art. 5 (Tipologia dei servizi) - 1. Anche ai fini
della determinazione del numero delle autorizzazioni
rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi
di cui alla presente legge sono distinti in:
a) (omissis);
b) esercizi per la somministrazione di bevande,
comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonche'
di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e
gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffe',
gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);".
- Il testo dell'art. 3, comma 7, della piu' volte
citata legge n. 287/1991, e' il seguente:
"7. Le attivita' di somministrazione di alimenti e
di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle
vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia
edilizia, urbanistica e igienica-sanitaria, nonche' di
quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici,
fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle
norme e prescrizioni violate".
- Il regolamento (CE) n. 2790/1999 della
Commissione, del 22 dicembre 1999, relativo
all'applicazione dell'art. 81, paragrafo 3, del trattato CE
a categorie di accordi verticali e pratiche concordate
(Testo rilevante ai fini del SEE) e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. L 336 del 29 dicembre 1999.
- Il testo dell'art. 1, comma 6, del gia' citato
decreto legislativo n. 32/1998, e' il seguente:
"6. La gestione degli impianti puo' essere affidata
dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, di
seguito denominati gestori, mediante contratti di durata
non inferiore a sei anni aventi per oggetto la cessione
gratuita dell'uso di tutte le attrezzature fisse e mobili
finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di
autotrazione, secondo le modalita' e i termini definiti
dagli accordi interprofessionali stipulati fra le
associazioni di categoria piu' rappresentative, a livello
nazionale, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione.
Gli altri aspetti contrattuali e commerciali sono regolati
in conformita' con i predetti accordi interprofessionali. I
medesimi accordi interprofessionali si applicano ai
titolari di autorizzazione e ai gestori; essi sono
depositati presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato che ne assicura la
pubblicita'. Gli accordi interprofessionali di cui al
presente comma prevedono un tentativo obbligatorio di
conciliazione delle controversie contrattuali individuali
secondo le modalita' e i termini ivi definiti. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su
richiesta di una delle parti, esperisce un tentativo di
mediazione delle vertenze collettive".



 
Art. 20
(Norme in materia di apertura di esercizi commerciali)
1. Fino alla definizione da parte delle regioni delle modalita' di attuazione dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, non puo' essere negata l'autorizzazione all'apertura di un esercizio avente una superficie di vendita non superiore a 1.500 mq. in caso di concentrazione di esercizi di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del citato decreto legislativo n. 114 del 1998, operanti nello stesso comune e autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo. La superficie di vendita del nuovo esercizio non puo' essere superiore alla somma dei limiti massimi indicati alla citata lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 114 del 1998, tenuto conto del numero degli esercizi concentrati. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori preesistenti.



Note all'art. 20:
- Il testo dell'art. 10, comma 3, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
"3. La regione stabilisce altresi' i casi in cui
l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di
vendita e all'ampliamento della superficie di una media o
di una grande struttura di vendita e' dovuta a seguito di
concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati ai
sensi dell'art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per
la vendita di generi di largo e generale consumo. Il
rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli
autorizzatori relativi ai preesistenti esercizi.
Nell'applicazione della presente disposizione la regione
tiene conto anche della condizione relativa al reimpiego
del personale degli esercizi concentrati o accorpati".
- Il testo dell'art. 4, comma 1, lettera d) del
sopracitato decreto legislativo n. 114/1998, e' il
seguente:
"Art. 4 (Definizioni e ambito di applicazione del
decreto). - 1. Ai fini del presente decreto si intendono:
a)-c) (omissis);
d) per esercizi di vicinato quelli aventi
superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con
popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250
mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000
abitanti;
e)-h) (omissis)".



 
Art. 21
(Misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese)
1. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, della legge 24 aprile 1990, n. 100, dopo le parole: "enti pubblici," sono inserite le seguenti: "da regioni nonche' dalle province autonome di Trento e Bolzano e da societa' finanziarie di sviluppo controllate dalle regioni o dalle province autonome,".
2. All'articolo 1, comma 2, lettera h-ter), della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, le parole: "e di factoring" sono sostituite dalle seguenti: ", di factoring e di general trading".
3. L'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"1. Il soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle societa' o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST Spa, alle modalita', condizioni ed importo massimo stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Si applica l'articolo 3, commi 1, 2 e 5, della legge 26 novembre 1993, n. 489. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295".
4. Le disponibilita' del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, possono essere utilizzate anche per la concessione di contributi agli interessi a fronte di finanziamenti a favore di soggetti esteri che realizzino nei loro Paesi, diversi da quelli dell'Unione europea, strutture e reti di vendita di prodotti italiani, quali strutture e reti in franchising. Con successivo decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti le condizioni, le modalita' ed i termini dell'intervento agevolativo. Per la gestione degli interventi di cui al presente comma la SIMEST Spa stipula con il Ministero del commercio con l'estero apposito addendum alla convenzione sottoscritta il 16 ottobre 1998 con il predetto Ministero per la gestione degli interventi di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, anche al fine di determinare i relativi compensi e rimborsi, in ogni caso a carico del fondo stesso, sostenuti per la gestione degli interventi di cui al presente comma.
5. Dopo il comma 6 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e' inserito il seguente:
"6-bis. Una quota delle disponibilita' finanziarie del fondo rotativo istituito dall'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, puo' essere utilizzata per la concessione di una garanzia integrativa e sussidiaria ai soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati concessi ai sensi del predetto articolo 2. La determinazione della quota massima delle disponibilita' da destinare alla concessione della garanzia, nonche' la percentuale massima della garanzia rispetto all'ammontare del finanziamento, sono stabilite con i decreti di attuazione di cui al comma 7 del presente articolo.".
6. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' abrogato.
7. Le disponibilita' del fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, possono essere utilizzate anche per agevolare il sostegno finanziario ai processi esportativi delle imprese artigiane e ai programmi di penetrazione commerciale e di internazionalizzazione promossi dalle imprese stesse e dai consorzi export a queste collegati, secondo finalita', forme tecniche, modalita' e condizioni da definire con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al fine di assicurare il miglior servizio alle imprese artigiane e ai loro consorzi export, il soggetto gestore del predetto fondo si avvale anche degli interventi di garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni, e stipula apposito contratto con il Ministero del commercio con l'estero nel quale puo' essere previsto un regime di convenzionamento con la SIMEST Spa.
8. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, si interpreta nel senso che sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse le operazioni di soppressione della sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione e di successione dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero alla medesima, incluse le operazioni di determinazione, sia in via provvisoria sia in via definitiva, del patrimonio netto del medesimo Istituto; non concorrono alla formazione del reddito imponibile i maggiori valori iscritti nel bilancio del medesimo Istituto in seguito alle predette operazioni; detti maggiori valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi.
9. Alla legge 25 marzo 1997, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
"h) promuove e assiste le aziende del settore agro-alimentare sui mercati esteri;";
b) all'articolo 3, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Le unita' operative dell'ICE all'estero sono notificate nelle forme che gli Stati esteri richiedono per concedere lo status di Agenzia governativa e le conseguenti esenzioni fiscali anche per il personale che vi presta servizio. Ove necessario, il Ministero degli affari esteri promuove a tal fine la stipula di specifici accordi o intese con gli Stati ospitanti le unita' operative dell'ICE. In presenza di particolari situazioni il Ministero degli affari esteri puo' valutare l'opportunita' di notificare come personale delle rappresentanze diplomatiche il personale di ruolo che presta servizio presso le unita' operative dell'ICE all'estero senza che cio' comporti nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato".
10. Ad integrazione di quanto gia' previsto dall'articolo 103, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al fine dello sviluppo del commercio elettronico e dei collegamenti telematici in sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento al settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, e' stanziata la somma di lire 110 miliardi a valere sul fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Allo scopo il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta specifiche misure per la concessione, a valere su detta somma, di contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis. Sulla stessa somma gravano altresi' gli oneri per le azioni e le iniziative per la formazione di tecnici specializzati nelle metodologie, nelle procedure gestionali e nelle tecnologie anzidette, con riferimento alle filiere produttive del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2000, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.



Note all'art. 21:
- Il testo dell'art. 1, della legge 24 aprile 1990,
n. 100 (Norme sulla promozione della partecipazione a
societa' ed imprese miste all'estero), a seguito delle
modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 1. - 1. Il Ministro del commercio con l'estero
e' autorizzato a promuovere la costituzione di una Societa'
finanziaria per azioni, denominata "Societa' italiana per
le imprese all'estero - SIMEST S.p.a. , con sede in Roma,
avente per oggetto la partecipazione ad imprese e societa'
all'estero promosse o partecipate da imprese italiane
ovvero da imprese aventi stabile organizzazione in uno
Stato dell'Unione europea, controllate da imprese italiane,
nonche' la promozione ed il sostegno finanziario,
tecnico-economico ed organizzativo di specifiche iniziative
di investimento e di collaborazione commerciale ed
industriale all'estero da parte di imprese italiane, con
preferenza per quelle di piccole e medie dimensioni, anche
in forma cooperativa, comprese quelle commerciali,
artigiane e turistiche.
2. La SIMEST S.p.a., anche avvalendosi, in base ad
apposita convenzione, dei servizi dell'Istituto centrale
per il credito a medio termine (Mediocredito centrale),
provvede in particolare, sulla base di programmi che
evidenzino gli obiettivi di ciascuna iniziativa:
a) a promuovere la costituzione di societa'
all'estero da parte di societa' ed imprese, anche
cooperative, e loro consorzi e associazioni, cui possono
partecipare enti pubblici economici ed altri organismi
pubblici e privati;
b) a partecipare, con quote di minoranza, nel
limite indicato all'art. 3, comma 1, a societa' ed imprese
all'estero, anche gia' costituite;
c) a sottoscrivere obbligazioni convertibili in
azioni e acquistare certificati di sottoscrizione e diritti
di opzione di quote o azioni delle societa' ed imprese di
cui alle lettere a) e b), con il limite previsto alla
lettera b);
d) a partecipare ad associazioni temporanee di
imprese e ad altri accordi di cooperazione tra societa' ed
imprese all'estero, con il limite previsto alla lettera b);
e) ad effettuare, a favore delle societa' ed
imprese partecipate, ogni altra operazione di assistenza
tecnica, amministrativa, organizzativa e finanziaria;
f) ad effettuare ricerche di mercato, sondaggi e
studi di fattibilita', anche mediante apposite convenzioni,
preordinate alla costituzione di societa' ed imprese
all'estero, anche d'intesa con l'Istituto nazionale per il
commercio estero (ICE);
g) a rilasciare garanzia in favore di aziende ed
istituti di credito italiani o esteri per finanziamenti a
soci esteri locali a fronte della loro partecipazione nelle
societa' ed imprese, nel rispetto del limite di cui alla
lettera b);
h) a partecipare, in posizione di minoranza, a
consorzi e societa' consortili, fra piccole e medie imprese
che abbiano come scopo la prestazione di servizi reali a
favore di imprese all'estero ed usufruiscano dei contributi
o di altre agevolazioni del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
h-bis) a concedere finanziamenti, di durata non
superiore ad otto anni, alle imprese o societa' estere di
cui alla lettera b), anche nell'ambito di operazioni di
cofinanziamento con la Banca europea per la ricostruzione e
lo sviluppo (BERS), la Banca europea per gli investimenti
(BEI), la International financial corporation (I.F.C.)
ovvero altri enti sovranazionali, in misura non eccedente
il 25 per cento dell'impegno finanziario previsto dal
programma economico dell'impresa o societa' estera;
h-ter) a partecipare a societa' italiane o estere
che abbiano finalita' strumentali correlate al
perseguimento degli obiettivi di promozione e di sviluppo
delle iniziative di imprese italiane di investimento e di
collaborazione commerciale ed industriale all'estero; quali
societa' finanziarie, assicurative, di leasing, di
factoring e di general trading.
3. Le finalita' di cui alle lettere e) ed f) del
comma 2 possono essere perseguite anche avvalendosi dei
consorzi e societa' consortili di cui alla lettera h) del
medesimo comma 2 e di quelli per il commercio estero di cui
alla legge 21 febbraio 1989, n. 83. In tali casi il
pagamento dei corrispettivi, secondo i valori di mercato,
da parte dell'impresa italiana o mista interessata puo'
essere subordinato in tutto o in parte al conseguimento di
utili di esercizio dell'impresa mista.
4. Il capitale sociale iniziale della SIMEST S.p.a.
non puo' essere superiore a lire 98 miliardi, ripartito in
98 milioni di azioni del valore nominale di lire mille
ciascuna, ed e' sottoscritto per 50 milioni di azioni dal
Ministro del commercio con l'estero, o da un suo delegato,
per conto dello Stato. Per 30 milioni di azioni esso puo'
essere sottoscritto dal Mediocredito centrale, anche in
deroga al proprio statuto. Il residuo capitale sociale puo'
essere sottoscritto da enti pubblici, da regioni nonche'
dalle province autonome di Trento e di Bolzano e da
societa' finanziarie di sviluppo controllate dalle regioni
o dalle province autonome, da istituti ed aziende di
credito ammessi ad operare ai sensi della legge 24 maggio
1977, n. 227, nel rispetto della relativa normativa di
vigilanza, da associazioni imprenditoriali di categoria
delle imprese di cui ai commi 1 e 2 e da societa' a
partecipazione statale.
5. Sono autorizzati successivi aumenti di capitale
da effettuarsi negli anni 1991 e 1992 sino alla complessiva
somma di lire 400 miliardi, di cui lire 100 miliardi annui
riservati allo Stato. I predetti aumenti di capitale
possono essere sottoscritti anche dagli altri soggetti
indicati al comma 4, in misura proporzionale alle quote di
partecipazione rispettivamente detenute.
6. Il consiglio di amministrazione della SIMEST
S.p.a. e' composto da nove membri. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del
commercio con l'estero, nomina cinque membri dello stesso,
compreso il presidente: tre di questi sono designati,
rispettivamente, dai Ministri degli affari esteri, del
tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
7. Il collegio sindacale della SISMEST S.p.a. e'
formato da tre membri effettivi e due supplenti. Il
presidente e uno dei membri sono designati dal Ministro del
tesoro tra i funzionari della Ragioneria generale dello
Stato.
8. La SIMEST S.p.a. e' regolata da un proprio
statuto ed e' soggetta alla normativa sulle societa' per
azioni".
- Il testo dell'art. 4 della gia' citata legge n.
100/1990, a seguito delle modifiche apportate dalla legge
qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 4. - 1. Il soggetto gestore del fondo di cui
all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde
contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte
di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte
di essa, di capitale di rischio nelle societa' o imprese
all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.a., alle modalita',
condizioni ed importo massimo stabiliti con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con il Ministro del commercio con
l'estero. Si applica l'art. 3, commi 1, 2 e 5, della legge
26 novembre1993, n. 489. I relativi oneri sono a carico del
fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295.
2. In caso di mancato conferimento, anche parziale,
della prevista quota di capitale di rischio nella societa'
o impresa, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7
del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e
relative norme d'attuazione.
3. Gli operatori italiani che partecipano a societa'
e imprese all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.a. sono
ammessi, nei limiti delle rispettive quote di
partecipazione, alla garanzia assicurativa della Sezione
speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione
(SACE) per i rischi politici e per quelli commerciali
derivanti dal mancato trasferimento di fondi spettanti
all'impresa italiana, per qualsiasi ragione non imputabile
all'operatore nazionale secondo modalita' e condizioni che
saranno all'uopo determinate dal comitato di gestione della
medesima SACE".
- Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 1981, n. 394 (Provvedimenti per il sostegno delle
esportazioni italiane), convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive
modificazioni, e' il seguente:
"Art. 2. - E' istituito presso il Mediocredito
centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla
concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese
esportatrici a fronte di programmi di penetrazione
commerciale di cui all'art. 15, lettera n), della legge
24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle
Comunita' europee.
Il fondo di cui al precedente comma e' amministrato
da un comitato nominato con decreto del Ministro del
commercio con l'estero di concerto con il Ministro del
tesoro ed il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Il comitato, istituito presso il
Ministero del commercio con l'estero, e' composto:
a) dal Ministro del commercio con l'estero o, su
sua delega, dal Sottosegretario di Stato, che lo presiede;
b) da un dirigente per ciascuno dei Ministeri del
tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
del commercio con l'estero o da altrettanti supplenti di
pari qualifica designati dai rispettivi Ministri;
c) dal direttore generale del Mediocredito
centrale o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo
delegato;
d) dal direttore generale dell'Istituto nazionale
per il commercio estero (ICE), o, in caso di sua assenza o
impedimento, da un suo delegato.
Le condizioni e le modalita' per la concessione dei
finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo
nonche' l'importo massimo degli stessi saranno stabiliti
con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro del commercio con l'estero, sentito il Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio, tenuto
conto del programma di cui all'art. 2 della legge 16 marzo
1976, n. 71. Saranno ammesse con priorita' ai benefici del
fondo le richieste relative alle piccole e medie imprese
comprese quelle agricole, ai consorzi e raggruppamenti fra
le stesse costituiti, e alle societa' a prevalente capitale
pubblico che operano per la commercializzazione all'estero
dei prodotti delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno.
La disposizione di cui al primo comma del presente
articolo si applica anche alle imprese alberghiere e
turistiche limitatamente alle attivita' volte ad
incrementare la domanda estera del settore.
E' autorizzato il conferimento al fondo di cui al
primo comma della somma di lire 375 miliardi per il
triennio 1981-1983 in ragione di lire 75 miliardi nell'anno
1981 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e
1983".
- Il testo del dell'art. 22 del decreto legislativo
31 marzo 1988, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio
con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), a seguito
delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 22 (Disposizioni in materia di contributi e di
finanziamenti per lo sviluppo delle esportazioni). - 1.
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 della legge
25 marzo 1997, n. 68, i contributi di cui all'art. 1, comma
40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concessi dal
Ministero del commercio con l'estero, sono finalizzati ad
incentivare lo svolgimento di specifiche attivita'
promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di
progetti volti a favorire, in particolare,
l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.
Essi possono essere erogati, previa individuazione da
effettuare con il decreto ministeriale previsto dal
suddetto art. 1, comma 40, anche a favore di soggetti
diversi da quelli indicati, per il predetto Ministero,
nella tabella "A" allegata alla legge citata.
2. All'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio
1992, n. 212, le parole: "dell'Europa centrale ed
orientale" sono sostituite dalle seguenti: "individuati
annualmente dal CIPE con delibera adottata su proposta del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
del commercio con l'estero".
3. I criteri e le procedure di concessione dei
contributi erogati dal Ministero del commercio con l'estero
ai sensi delle disposizioni richiamate ai commi 1 e 2 e le
modalita' di verifica, anche ad opera di terzi, dei
risultati sono stabiliti, ai sensi dell'art. 12 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art.
20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Sino alla determinazione dei criteri e delle
procedure di concessione dei contributi ai sensi del comma
3 restano, comunque, in vigore i criteri e le procedure
attualmente vigenti.
5. Sono ammesse al finanziamento, ai sensi dell'art.
3, legge 20 ottobre 1990, n. 304:
a) nei limiti del 50 per cento dell'importo, le
spese relative a studi di prefattibilita' e di fattibilita'
connessi all'aggiudicazione di commesse, comunque
denominate, ed eventualmente comprensive delle operazioni
di finanziamento, in cui il corrispettivo e costituito, in
tutto o in parte, dal diritto di gestire l'opera;
b) le spese relative a programmi di assistenza
tecnica e studi di fattibilita' collegati alle esportazioni
ed agli investimenti italiani all'estero.
6. Con decreto del Ministro del commercio con
l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono fissati
modalita' e criteri di concessione e di restituzione del
finanziamento di cui al comma 5.
6-bis. Una quota delle disponibilita' finanziarie
del fondo rotativo istituito dall'art. 2 del decreto-legge
28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, puo' essere utilizzata
per la concessione di una garanzia integrativa e
sussidiaria ai soggetti beneficiari dei finanziamenti
agevolati concessi ai sensi del predetto art. 2. La
determinazione della quota massima delle disponibilita' da
destinare alla concessione della garanzia, nonche' la
percentuale massima della garanzia rispetto all'ammontare
del finanziamento, sono stabilite con i decreti di cui al
comma 7 del presente articolo.
7. I decreti di attuazione previsti dagli articoli
2, terzo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981,
n. 394, e 3, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 304,
sono adottati dal Ministro del commercio con l'estero, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
8. Nella determinazione dei criteri per la
concessione dei contributi e di finanziamenti volti a
favorire l'internazionalizzazione delle imprese puo' essere
riconosciuto un accesso prioritario ai soggetti in possesso
di una certificazione di qualita' del prodotto o
dell'azienda".
- Il testo dell'art. 11 della legge 28 febbraio
1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986),
a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"Art. 11. - 1. Il fondo di dotazione della SACE -
Sezione speciale per l'ssicurazione del credito
all'esportazione - istituito con l'art. 13 della legge
24 maggio 1977, n. 227, e' incrementato della somma di lire
200 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1986.
2. In deroga al quinto comma dell'art. 13 della
legge 24 maggio 1977, n. 227, il predetto importo di lire
200 miliardi e' interamente utilizzabile per il pagamento
degli indennizzi.
3. A decorrere dall'esercizio finanziario 1986 ed a
modifica di quanto disposto dall'art. 17, lettera b), della
legge 24 maggio 1977, n. 227, l'eventuale differenza
risultante tra il limite degli impegni assumibili, fissati
con la legge di bilancio, e l'ammontare delle garanzie
assunte nell'anno stesso non sara' portata in aumento del
limite fissato per l'anno successivo.
4. (Abrogato).
5. Per la concessione dei contributi previsti
dall'art. 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni
italiane, convertito, con modificazioni, nella legge
29 luglio 1981, n. 394, viene autorizzata la complessiva
spesa di lire 1 miliardo da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero del commercio con l'estero per
l'anno 1986.
6-34. (Omissis)".
- Il testo dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952,
n. 949 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e
incremento dell'occupazione), e' il seguente:
"Art. 37. - E' istituito presso la Cassa un fondo
per il concorso nel pagamento degli interessi sulle
operazioni di credito a favore delle imprese artigiane,
effettuate dagli istituti ed aziende di credito di cui
all'art. 35.
Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:
a) dai conferimenti dello Stato;
b) dai conferimenti delle regioni da destinarsi
secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali e da
utilizzarsi nell'ambito territoriale delle singole regioni
conferenti;
c) dal dividendo spettante allo Stato sulla sua
partecipazione al fondo di dotazione della Cassa medesima,
ai sensi del successivo art. 39;
d) dall'ottanta per cento dei fondi di riserva
della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957.
I limiti e le modalita' per la concessione del
contributo nel pagamento degli interessi sono determinati
con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio.
Le concessioni del contributo, nel limite dei
plafonds stabiliti ai sensi del successivo art. 44, lettera
i), sono deliberate da appositi comitati tecnici regionali
costituiti presso gli uffici della Cassa in ogni capoluogo
di regione e composti:
da un rappresentante della regione, il quale
assume le funzioni di presidente;
da due rappresentanti delle commissioni regionali
dell'artigianato di cui al capo III della legge 25 luglio
1956, n. 860;
da un rappresentante della Ragioneria generale
dello Stato.
Alle riunioni dei comitati tecnici regionali assiste
un rappresentante della Corte dei conti.
Le spese per il funzionamento dei comitati tecnici
regionali sono a carico delle Regioni".
- Il titolo della legge 14 ottobre 1964, n. 1068,
e': "Istituzione presso la Cassa per il credito alle
imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e
modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949,
recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e
l'incremento della occupazione".
- Il testo dell'art. 13, comma 3, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia
di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4,
lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59), e' il seguente:
"3. L'Istituto subentra nei rapporti attivi e
passivi instaurati dalla sezione. Gli atti relativi sono
esenti da imposte e tasse".
- Il testo degli articoli 2 e 3 della legge 25 marzo
1997, n. 68 (Riforma dell'Istituto nazionale per il
commercio estero), a seguito delle modifiche apportate
dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 2 (Funzioni). - 1. L'ICE conforma la propria
attivita' a principi di efficienza e di economicita' ed ha
il compito di promuovere e sviluppare il commercio con
l'estero, nonche' i processi di internazionalizzazione del
sistema produttivo nazionale, segnatamente con riguardo
alle esigenze delle piccole e medie imprese, singole o
associate. Fornisce altresi' servizi alle imprese estere
volti a potenziare i rapporti con il mercato nazionale e
concorre a promuovere gli investimenti esteri in Italia.
2. Nello svolgimento delle sue funzioni l'ICE,
operando in stretto raccordo con le regioni, con le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le
organizzazioni imprenditoriali e i soggetti interessati,
assicura i servizi di base di carattere istituzionale,
nonche' i servizi personalizzati e specializzati. A tale
fine:
a) cura lo studio sistematico delle
caratteristiche e delle tendenze dei mercati esteri,
nonche' delle normative e degli standard qualitativi e di
sicurezza vigenti, elaborandone i risultati e diffondendoli
tra i soggetti pubblici e gli operatori interessati;
coopera con le rappresentanze diplomatiche all'estero al
fine di determinare le condizioni piu' favorevoli
all'internazionalizzazione delle imprese italiane;
b) sviluppa la promozione e la commercializzazione
dei prodotti e dei servizi italiani sui mercati
internazionali, nonche' l'immagine del prodotto italiano
nel mondo, anche fornendo assistenza alle imprese italiane
ed a quelle estere interessate agli scambi con l'Italia;
c) offre servizi di informazione, assistenza e
consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio
internazionale;
d) promuove la formazione manageriale,
professionale e tecnica dei quadri italiani e stranieri che
operano per l'internazionalizzazione delle imprese. A
questo fine puo' stipulare accordi o convenzioni con
istituzioni scientifiche o professionali, pubbliche o
private, italiane o estere;
e) promuove la cooperazione nei settori
industriale, agricolo, della distribuzione e del terziario
al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane
sui mercati internazionali;
f) fornisce servizi alle imprese estere che
intendono operare in Italia, anche con investimenti diretti
e accordi di collaborazione economica con imprese
nazionali;
g) effettua assistenza e consulenza alle aziende
commerciali che operano nell'import e nell'export;
h) promuove e assiste le aziende del settore
agro-alimentare sui mercati esteri;
i) fornisce su richiesta, e d'intesa con le
rappresentanze diplomatiche, il patrocinio alle iniziative
promozionali all'estero che risultino coordinate con il
piano annuale e con le altre iniziative non comprese nel
piano;
l) svolge ogni altra attivita' utile per il
conseguimento delle sue finalita'.
3. I servizi personalizzati e specializzati sono
prestati a pagamento secondo modalita' determinate dal
consiglio di amministrazione dell'ICE.
Art. 3 (Struttura organizzativa). - 1. L'ICE ha la
seguente articolazione:
a) sede centrale;
b) uffici periferici sul territorio nazionale,
anche a carattere temporaneo, di norma con ambito non
inferiore a quello regionale;
c) unita' operative all'estero, anche a carattere
temporaneo, stabilite in base all'interesse dei mercati ed
alle loro potenzialita' per il sistema produttivo italiano.
2. Per il miglior conseguimento dei fini
istituzionali, anche in termini di razionalizzazione
organizzativa, e per promuovere la collaborazione delle
categorie e degli enti interessati, l'ICE puo' stipulare
accordi o convenzioni, nonche' costituire societa' con
soggetti pubblici o privati e partecipare a societa' gia'
esistenti. Con i medesimi accordi vengono definite: la
dotazione di personale, compreso quello eventualmente
confluito o distaccato dall'ICE, dopo aver definito i
carichi di lavoro e la dotazione organica dell'ICE; le
modalita' organizzative, nonche' quelle di acquisizione e
gestione delle risorse.
3. Nelle regioni dove esiste una pluralita' di
soggetti pubblici operanti nell'erogazione di servizi a
supporto dell'internazionalizzazione, gli uffici periferici
dell'ICE ed il relativo personale, a seguito di specifici
accordi approvati dal Ministero vigilante, possono
confluire in nuovi ambiti organizzativi regionali, promossi
dalle regioni, anche in collaborazione con altri soggetti,
destinati all'erogazione di servizi per i sistemi locali di
impresa, secondo formule operative da definire nei singoli
casi. In ogni caso, gli uffici periferici dell'ICE
concorrono, nelle forme definite da specifiche convenzioni
di durata quinquennale, all'attuazione dei programmi di
internazionalizzazione delle imprese locali e di promozione
degli scambi commerciali decisi dalle regioni.
4. Le unita' operative dell'ICE all'estero sono
notificate nelle forme che gli Stati esteri richiedono per
concedere lo status di Agenzia governativa e le conseguenti
esenzioni fiscali anche per il personale che vi presta
servizio. Ove necessario, il Ministero degli affari esteri
promuove a tal fine la stipula di specifici accordi o
intese con gli Stati ospitanti le unita' operative
dell'ICE. In presenza di particolari situazioni il
Ministero degli affari esteri puo' valutare l'opportunita'
di notificare come personale delle rappresentanze
diplomatiche il personale di ruolo che presta servizio
presso le unita' operative dell'ICE all'estero senza che
cio' comporti nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato.
4-bis. Le unita' operative all'estero dipendono
funzionalmente dalle rappresentanze diplomatiche italiane
per quanto riguarda i rapporti intergovernativi e per le
questioni aventi comunque rilevanza di politica estera.
5. Le unita' operative all'estero operano in stretto
collegamento con le rappresentanze diplomatiche italiane
per il coordinamento delle attivita' promozionali svolte da
altri enti pubblici o privati, nel quadro delle direttive
di cui agli articoli 2 e 7".
- Il testo dell'art. 103, comma 5, della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001), e' il seguente:
"5. Per lo sviluppo delle attivita' di commercio
elettronico, di cui all'art. 21 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato provvede alla concessione, nei
limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria per gli aiuti
de minimis, di un credito di imposta, non rimborsabile, che
puo' essere utilizzato dal soggetto beneficiano in una o
piu' soluzioni, per i versamenti di cui all'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, entro il termine massimo di tre anni dalla
ricezione del provvedimento di concessione. Per il settore
produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
adotta specifiche misure per la concessione di contributi
in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis".
- Il testo dell'art. 14 della legge 17 febbraio
1982, n. 46 (Interventi per i settori dell'economia di
rilevanza nazionale), e' il seguente:
"Art. 14. - Presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e' istituito il "Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica". Il fondo
e' amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi
dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Gli
interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese
destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici
finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al
miglioramento di prodotti o processi produttivi gia'
esistenti. Tali programmi riguardano le attivita' di
progettazione, sperimentazione, sviluppo e
preindustrializzazione, unitariamente considerate.
Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, stabilisce le condizioni di
ammissibilita' agli interventi del fondo, indica la
priorita' di questi avendo riguardo alle esigenze generali
dell'economia nazionale e determina i criteri per le
modalita' dell'istruttoria".



 
Art. 22
(Contributo per l'acquisto di ricevitori-decodificatori e
disposizioni in favore della ricerca nel campo delle comunicazioni)
1. Alle persone fisiche, ai pubblici esercizi ed agli alberghi che acquistano un apparato ricevitore-decodificatore per la ricezione e trasmissione di dati, di programmi digitali con accesso condizionato e di programmi radiotelevisivi digitali in chiaro conforme alle caratteristiche determinate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, nonche' alle persone fisiche e giuridiche che acquistano un apparato di utente per la trasmissione e la ricezione a larga banda dei dati via INTERNET e' riconosciuto per una sola volta un contributo statale fino a lire 150.000 fino a concorrenza di lire 36,5 miliardi per l'anno 2000, lire 31 miliardi per l'anno 2001, lire 113,1 miliardi per l'anno 2002 e lire 25 miliardi per l'anno 2003. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite le modalita' di erogazione del contributo ai fini del rispetto dei limiti di stanziamento.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni, e, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.
3. Per lo sviluppo e il potenziamento della ricerca nel settore di cui al comma 1 e, in generale, nel campo delle comunicazioni e' autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 6.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
4. I soggetti di alta specializzazione che operano prevalentemente per il conseguimento delle finalita' pubbliche nel campo delle comunicazioni, con particolare riferimento ai programmi di ricerca mirati allo sviluppo della tecnologia nel settore di cui al comma 1 ovvero attinenti alle politiche di allocazione ed assegnazione dello spettro radio e di gestione efficiente delle frequenze sia radiomobili che televisive, nonche' allo studio dell'impatto dei campi elettromagnetici sulla salute dei cittadini e sull'ambiente, individuati dal Ministero delle comunicazioni, sono autorizzati a contrarre operazioni finanziarie il cui ammontare e' correlato alla quota limite di impegno agli stessi assegnata con il medesimo provvedimento di individuazione.
5. Il Ministero delle comunicazioni corrisponde direttamente agli istituti finanziari le quote di ammortamento per capitale e per interessi relative alle operazioni finanziarie di cui al comma 4.
6. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5, pari a lire 6.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.



Nota all'art. 22:
- Il titolo del decreto-legge 30 gennaio 1999, n.
15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo
1999, n. 78, e': "Disposizioni urgenti per lo sviluppo
equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la
costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel
settore radiotelevisivo".



 
Art. 23
(Contributi a favore delle emittenti televisive locali)
1. Ai soggetti titolari di emittenti televisive locali legittimamente operanti alla data del 1o settembre 1999, e' riconosciuto un contributo non superiore al 40 per cento delle spese sostenute, comprovate da idonea documentazione, per l'adeguamento al piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive adottato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, e per l'ammodernamento degli impianti, nel rispetto della normativa in materia di inquinamento elettromagnetico.
2. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di attribuzione del contributo.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nel limite di lire 165,3 miliardi nell'anno 2000, di lire 84,8 miliardi nell'anno 2001 e di lire 101,7 miliardi nell'anno 2002, si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni, e, per gli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.
 
Art. 24
(Delega per il completamento della rete interportuale nazionale)
1. Al fine di consentire l'ottimale e razionale svolgimento delle procedure e la realizzazione degli interventi previsti all'articolo 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e all'articolo 9, comma 3, della legge 30 novembre 1998, n. 413, per il completamento e il riequilibrio della rete interportuale nazionale in un contesto di rete logistica, il Governo e' delegato ad emanare, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della normativa vigente in materia di procedure, soggetti e strutture da ammettere ai contributi nonche', nel rispetto dei decreti legislativi emanati ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, con l'osservanza dei seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a) definire le modalita' e i requisiti per l'ammissione ai contributi di infrastrutture intermodali, anche diverse dagli interporti come definiti dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1990, n. 240;
b) prevedere, al fine dell'ammissione a contributo, il maggior apporto possibile di altre risorse rese disponibili da soggetti pubblici o privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura;
c) definire la rete interportuale nazionale e le infrastrutture intermodali ad essa complementari, finalizzate alla realizzazione del riequilibrio modale e territoriale attraverso la creazione di un sistema integrato tra le varie tipologie di trasporto, nell'ambito della elaborazione del Piano generale dei trasporti;
d) rafforzare le misure per l'integrazione tra le reti di trasporto e tra le infrastrutture intermodali esistenti, per la fruibilita' dei servizi e per la riduzione dell'inquinamento;
e) completare funzionalmente gli interporti gia' individuati e ammessi al finanziamento;
f) privilegiare le infrastrutture intermodali collegate o collegabili alle grandi direttrici internazionali mediante il sistema autostradale, le reti ferroviarie ad alta capacita', il sistema portuale ed aeroportuale a rilievo internazionale ed intercontinentale.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni concernenti il piano quinquennale degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, al decreto-legge 1o aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, e alla legge 23 dicembre 1997, n. 454. A decorrere dalla medesima data, sono altresi' abrogate le disposizioni concernenti procedure, soggetti e strutture da ammettere ai contributi da erogare, sulla base di criteri previamente determinati in conformita' alle previsioni di cui al comma 1, a valere sui finanziamenti previsti dalle disposizioni richiamate nel medesimo comma 1. Sono fatti salvi i procedimenti gia' avviati alla predetta data ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, e quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 7 dicembre 1999, n. 472.
3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, e dopo aver acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni, e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, il decreto e' emanato anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princi'pi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 1 e 3, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1.
5. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le procedure di attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 secondo criteri di semplificazione e razionalizzazione.



Note all'art. 24:
- Il testo dell'art. 9, comma 2, della legge
23 dicembre 1997, n. 454 (Interventi per la
ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo
dell'intermodalita') e' il seguente:
"2. In attesa dell'adozione del piano quinquennale
degli interporti di cui all'art. 2 della legge 4 agosto
1990, n. 240, il Ministro dei trasporti e della navigazione
ammette a contributo la realizzazione di interporti
finalizzati al potenziamento della rete interportuale
nazionale, dando priorita' agli interventi nei nodi
intermodali piu' congestionati e per l'incremento del
trasporto combinato, tenuto conto della prossimita' alle
linee ferroviarie di primaria importanza nazionale e dei
piani quadro o di altri strumenti di pianificazione
regionali approvati, sulla base di un piano di interventi
proposto dallo stesso Ministro. Prima della sua adozione lo
schema di piano e' trasmesso entro il 28 febbraio 1998 al
Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni
competenti. Per la realizzazione degli interventi di cui al
presente comma e' autorizzato un contributo quindicennale
di lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1997".
- Il testo dell'art. 9, comma 3, della legge
30 novembre 1998, n. 413 (Rifinanziamento degli interventi
per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione
della normativa comunitaria di settore) e' il seguente:
"3. Per la realizzazione degli interventi previsti
all'art. 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454,
e' autorizzato un ulteriore contributo quindicennale di
lire 20 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000. Il piano
degli interventi di cui al presente comma, da definire
tenendo conto dei criteri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 9
della legge 23 dicembre 1997, n. 454, prima della
definitiva adozione, e' trasmesso alle competenti
Commissioni parlamentari per l'espressione del parere. Il
piano degli interventi di cui al presente comma, che
utilizza le risorse di cui alla presente legge, nonche'
quelle previste al comma 3 del citato art. 9 della legge
23 dicembre 1997, n. 454, deve tenere conto
prioritariamente delle esigenze di sviluppo
infrastrutturale delle regioni di cui all'obiettivo 1 del
Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno
1988, e successive modificazioni, al fine di favorire la
razionalizzazione del trasporto merci ed il riequilibrio
modale attraverso una equilibrata rete nazionale di
infrastrutture interportuali previa valutazione della reale
capacita' di spesa".
- Il titolo della legge 15 marzo 1997, n. 59 e':
"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa".
- Il testo dell'art. 1 della legge 4 agosto 1990, n.
240 (Interventi dello Stato per la realizzazione di
interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'
intermodalita'), e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Ai fini della presente legge, per
interporto si intende un complesso organico di strutture e
servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra
le diverse modalita' di trasporto, comunque comprendente
uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni
completi e in collegamento con porti, aeroporti e
viabilita' di grande comunicazione".
- Il titolo del decreto-legge 1o aprile 1995, n. 98,
e': "Interventi urgenti in materia di trasporti".
- Il testo degli articoli 4 e 6 della gia' citata
legge n. 240/1990, e' il seguente:
"Art. 4. - 1. L'ammissione ai contributi di cui
all'art. 6 e' disposta, previa stipula di convenzione, con
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di
concerto con i Ministri dei lavori pubblici e
dell'ambiente. I soggetti interessati all'ammissione ai
contributi dovranno, all'atto della domanda:
a) corrispondere ai requisiti di cui alla
deliberazione CIPET del 7 aprile 1993, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1993;
b) avere un capitale sociale sottoscritto, nel
caso si tratti di societa' per azioni, non inferiore a due
miliardi;
c) presentare un piano finanziario per la
realizzazione dell'opera che, oltre al contributo previsto
dalla presente legge, preveda il maggior apporto possibile
di altre risorse rese disponibili da soggetti pubblici o
privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura;
d) prevedere, ai fini dell'ammissione a contributo
una spesa per investimenti complessiva per la quale il
contributo previsto dalla presente legge non superi il
sessanta per cento dell'importo;
e) dichiarare il proprio impegno a presentare alle
autorita' competenti, nel caso in cui sia prevista la sosta
di automezzi che trasportano sostanze pericolose, un
rapporto di sicurezza dell'area interportuale ai fini degli
adempimenti previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e dal decreto del
Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, nonche' dai
successivi provvedimenti in materia.
2. Le domande dovranno essere corredate dal progetto
preliminare, dal preventivo di spesa, dal piano finanziario
dell'infrastruttura, nonche' dallo studio di impatto
ambientale, effettuata secondo le modalita' previste dalla
direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, e da
uno studio specifico sugli effetti indotti dai flussi di
traffico pesante nell'area di influenza dell'interporto".
"Art. 6. - 1. I soggetti di cui all'art. 4 sono
autorizzati a contrarre mutui con istituti di credito
speciale o sezioni autonome autorizzati, in relazione ad un
volume di investimenti complessivo di lire 700 miliardi, in
ragione di lire 50 miliardi per l'anno 1989, di lire 250
miliardi per l'anno 1990, di lire 100 miliardi per l'anno
1991 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e
1993. Le quote di mutuo non contratte in ciascun anno
possono esserlo negli anni successivi.
2. A favore dei concessionari di cui all'art. 3, il
Ministro dei trasporti puo' concedere un contributo in
misura pari al 5 per cento, per ogni semestre, e per la
durata di quindici anni, della spesa per investimenti di
cui al comma 1 del presente articolo.
3. Il Ministro del tesoro, su proposta elaborata
congiuntamente dai Ministri dei trasporti e dei lavori
pubblici, determina, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le modalita' per la
concessione ed erogazione dei contributi di cui al presente
articolo.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo sono
autorizzati limiti di impegno quindicennali a carico dello
Stato, con la seguente modulazione: 5 miliardi di lire per
il 1989, 25 miliardi di lire per il 1990, 10 miliardi di
lire per il 1991, 15 miliardi di lire per ciascuno degli
anni 1992 e 1993".
- Il testo dell'art. 3, comma 6, della legge
7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei
trasporti), e' il seguente:
"6. Al fine di favorire l'intermodalita' e dare
attuazione agli investimenti nel settore interportuale
finanziati con il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995,
n. 341, decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, e
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, ovvero
con ulteriori provvedimenti relativi ad interventi per le
aree depresse, e' confermata la validita' della graduatoria
approvata in applicazione degli articoli 4 e 6 della legge
4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, e
relative procedure applicative".
- Il testo dell'art. 17, comma 1, lettera b), della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro
novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati
regolamenti per disciplinare:
a) (omissis);
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;".



 
Art. 25
(Norme applicative)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
ALLEGATO A
(v. articolo 5, comma 2)

TABELLA DI DETERMINAZIONE
DEL VALORE DEL PUNTO

Punto percentuale Coefficiente di invalidità moltiplicatore
1 1,0
2 1,1
3 1,2
4 1,3
5 1,5
6 1,7
7 1,9
8 2,1
9 2,3
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone