Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE
DECRETO 16 marzo 2001
Programma Tetti fotovoltaici.

IL DIRETTORE GENERALE
del servizio inquinamento atmosferico
e rischi industriali

Vista la delibera del CIPE del 19 novembre 1998 "Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra", con la quale vengono stabiliti gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra al 2008-2012;
Visto il Libro Bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili, approvato dal CIPE in data 6 agosto 1999, con il quale si individuano, per ciascuna fonte rinnovabile, gli obiettivi che devono essere conseguiti per ottenere le riduzioni di emissioni di gas serra che la precedente delibera CIPE 19 novembre 1998 assegna alla azione "produzione di energia da fonti rinnovabili";
Visto in particolare che, per la tecnologia fotovoltaica, il Libro Bianco stima uno sviluppo annuo simile a quello registrato negli ultimi anni sul mercato internazionale, tale da consentire di giungere al 2008-2012 a una potenza di picco installata di circa 300 MW;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 21 settembre 2000, prot. GAB/DEC/0099/2000, con il quale vengono assegnate al direttore del servizio inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio risorse pari a lire 70.000 milioni per il finanziamento di interventi di promozione di fonti rinnovabili di produzione di energia, con particolare riferimento al settore fotovoltaico;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 23 novembre 2000, prot. GAB/DEC/0126/2000, con il quale vengono assegnate al direttore del servizio inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio risorse pari a lire 35.000 milioni per il finanziamento di interventi di promozione di fonti rinnovabili di produzione di energia, con particolare riferimento al settore solare termico;
Ritenuto che l'impegno pubblico per lo sviluppo della tecnologia fotovoltaica debba continuare e riguardare, da un lato la ricerca, e dall'altro, in modo piu' mirato, la promozione di quei settori di mercato piu' vicini alla competitivita' tecnico-economica;
Considerato che l'integrazione nelle strutture edilizie di sistemi fotovaltaici operanti in connessione alla rete di distribuzione elettrica viene ritenuta una strada promettente per favorire la riduzione dei costi e mitigare i problemi connessi all'occupazione di territorio causata dalle applicazioni fotovoltaiche tradizionali;
Vista la legge 13 maggio 1999, n. 133, e in particolare l'art. 10, con il quale sono state dettate norme di agevolazione e di semplificazione dirette a favorire, tra l'altro, l'installazione di impianti fotovoltaici di potenza elettrica non superiore a 20 kw, connessi alla rete di distribuzione;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e in particolare gli articoli 29, 30 e 31, con i quali sono individuati compiti e funzioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali in materia di energia, ivi incluse le fonti rinnovabili;
Ritenuto opportuno avviare, in attuazione della citata delibera CIPE 6 agosto 1999, azioni dirette alla diffusione della tecnologia fotovoltaica per applicazioni nell'edilizia;
Considerato che l'art. 29, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, attribuisce allo Stato il compito di fissare gli obiettivi e i programmi nazionali in materia di fonti rinnovabili;
Considerato che, comunque, in attuazione delle disposizioni di programmazione e di attuazione del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni svolgono le funzioni amministrative relative alla gestione di numerosi programmi concernenti l'incentivazione delle fonti rinnovabili, e che pertanto e' necessario che le stesse siano coinvolte nell'attuazione del programma in questione;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, che, all'art. 1, comma 1, prevede che l'ENEA svolge, tra l'altro, funzioni di agenzia per le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le regioni, mediante la prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica e che, pertanto, in considerazione della consolidata competenza dell'Ente in materia di tecnologia e impianti fotovoltaici, e' opportuno affidare ad esso il coordinamento e lo svolgimento delle attivita' tecniche e scientifiche necessarie per il buon esito del programma di sostegno alla diffusione della tecnologia fotovoltaica;
Visto l'accordo di programma fra il Ministero dell'ambiente e l'ENEA, stipulato in data 25 novembre 1998, allo scopo di raccordare le attivita' dell'ENEA agli obiettivi prioritari della politica di tutela e risanamento ambientale del Governo nonche' per definire le modalita' di collaborazione dell'ENEA alle diverse linee di intervento avviate dal Ministero, per il raggiungimento degli stessi obiettivi;
Visto il decreto direttoriale 22 dicembre 2000, n. 99/SIAR/2000, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2001, registro n. 1, foglio n. 115;
Ritenuto di dover recepire alcune puntuali osservazioni elaborate dai rappresentanti regionali nell'incontro svoltisi il 14 marzo 2001 presso il Ministero dell'industria con il Coordinamento interregionale energia e il Ministero dell'ambiente;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto

Per le motivazioni citate in premessa il decreto (99/2000/SIAR)
risulta cosi' modificato
 
Art. 2.
Programma "Tetti fotovoltaici"

Il presente decreto definisce e avvia il programma "Tetti fotovoltaici", finalizzato alla realizzazione nel periodo 2000-2002, di impianti fotovoltaici di potenza da 1 a 50 kWp collegati alla rete elettrica di distribuzione in bassa tensione e integrati/installati nelle strutture edilizie (ivi inclusi gli elementi di arredo urbano) e relative pertinenze, poste sul territorio italiano. Il Programma e' organizzato in due sottoprogrammi: uno rivolto ai soggetti pubblici e l'altro indirizzato, attraverso le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai soggetti pubblici e privati. Entrambe le categorie di soggetti, titolari di utenza elettrica e che intendano installare impianti fotovoltaici presso strutture edilizie di loro proprieta' o sulle quali esercitano un altro diritto reale di godimento, possono beneficiare, per la realizzazione di detti impianti, di un contributo pubblico in conto capitale, la cui misura sara' determinata anche in relazione alle disponibilita' finanziarie di questo Ministero.
 
Art. 3.
Funzione dell'ENEA

Al fine di conseguire la migliore riuscita dell'iniziativa, la fase di avvio dell'iniziativa stessa (durata prevista due anni) sara' accompagnata, sia da un insieme di attivita' collaterali di supporto tecnico-scientifico allo svolgimento del programma, sia da un'adeguata attivita' di ricerca, sviluppo e sperimentazione su sistemi e componenti fotovoltaici per l'integrazione nell'edilizia.
Tali attivita', come meglio descritte nei successivi articoli del presente decreto, saranno svolte dall'ENEA, nell'ambito di un apposito atto integrativo, all'Accordo di programma tra questo Ministero e l'ENEA.
 
Art. 4.
Soggetti destinatari del Programma

I comuni capoluogo di provincia - esclusi quelli di Trento e Bolzano - quei comuni in cui insistono territori facenti parti di aree naturali protette di valenza nazionale o regionale di cui alla legge n. 394/1991, le province, le universita' statali e gli enti pubblici di ricerca sono i destinatari del sottoprogramma rivolto ai soggetti pubblici. Tutti i soggetti di cui sopra, che intendono avvalersi di un contributo pubblico in conto capitale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, potranno pertanto rispondere al bando che sara' emesso a cura di questo Ministero.
Tutti i soggetti pubblici e privati che intendano avvalersi di un contributo pubblico in conto capitale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, potranno invece partecipare ai bandi pubblici che saranno emessi da quelle regioni e province autonome italiane che avranno aderito al sottoprogramma indirizzato ai soggetti medesimi.
 
Art. 5.
Entita' del contributo pubblico

L'entita' massima del contributo pubblico in conto capitale, erogato dal Ministero dell'ambiente, e' inizialmente fissata - fatte salve le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato - nella misura non superiore al 75% del costo di impianto (IVA esclusa). Verranno finanziate le richieste presentate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del bando del Ministero di cui al successivo art. 6 e comunque fino ad esaurimento dei fondi disponibili di cui al successivo art. 7. Nel caso in cui le richieste di adesione non esauriscano i fondi statali, le risorse economiche rimanenti saranno distribuite alle regioni che aderiscono al sottoprogramma di cui al successivo Titolo II. Pertanto, allo scadere del termine previsto dei novanta giorni, le domande di contributo dovranno essere inviate agli uffici regionali di competenza secondo le modalita' individuate dalle regioni stesse.
 
Art. 6.
Criteri generali di partecipazione

Le modalita' di partecipazione saranno oggetto di apposito bando che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura di questo Ministero.
Le richieste di finanziamento dovranno indicare gli interventi che si intendono realizzare, in accordo con le specifiche tecniche elaborate dall'ENEA (che saranno riportate nel suddetto bando ministeriale), e la potenza fotovoltaica prevista; esse dovranno, inoltre, essere corredate da una adeguata dimostrazione dell'impegno della quota a carico del soggetto pubblico richiedente e dell'impegno a mantenere l'impianto nelle migliori condizioni di esercizio per un periodo non inferiore a dodici anni.
Gli impianti dovranno essere installati su strutture edilizie dei comuni, delle province, delle universita' e degli enti pubblici di ricerca di cui al precedente art. 4, incluse le strutture di enti o aziende di proprieta' comunale.
I beneficiari del contributo pubblico dovranno comunicare periodicamente al Ministero dell'ambiente le informazioni riguardanti le attivita' svolte secondo le modalita' indicate nel bando di cui sopra, pena la decadenza dal diritto al contributo medesimo. I beneficiari dovranno, altresi favorire l'accesso agli impianti e ai relativi dati, al fine di consentire lo svolgimento di una campagna di monitoraggio di un campione significativo, degli impianti realizzati, e consentire la valutazione complessiva sull'andamento del sottoprogramma.
 
Art. 7.
Costo del sottoprogramma

Il costo del sottoprogramma per il Ministero dell'ambiente e' determinato in lire 20.000 milioni.
 
Art. 8.
Entita' dei finanziamenti pubblici

Ciascuna regione e provincia autonoma italiana potra' acquisire il diritto, aderendo al sottoprogramma, all'assegnazione di una quota dei fondi ministeriali di cui al successivo art. 10, fino ad esaurimento dei fondi stessi. Detta quota dovra' costituire parte del contributo pubblico in conto capitale, che sara' erogato a parziale copertura delle spese di realizzazione di impianti fotovoltaici.
L'ammontare complessivo del contributo pubblico e', infatti, l'unione del cofinanziamento da parte della regione/provincia autonoma nella misura del 30% dell'importo costituente il contributo stesso, con il finanziamento di questo Ministero (finanziamento statale) per la quota restante.
L'entita' massima del contributo pubblico in conto capitale, erogato dalla regione/provincia autonoma e' inizialmente fissata - fatte salve le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato - nella misura non superiore al 75% del costo di impianto (IVA esclusa).
Per la realizzazione degli impianti di potenza compresa tra 1 e 5 kw il costo massimo, riconosciuto dal programma, e' fissato in lire 15,5 milioni (IVA esclusa) per kw installato; per gli impianti di potenza superiore, e comunque fino a 20 kw, detto costo massimo e' quello derivante dalla seguente formula:

C = 13,5 + 10/P

ove:
c'e' il costo massimo, riconosciuto dal programma, in milioni di lire/kW;
P e' la potenza nominale dell'impianto, in kW (compresa tra 5 e 20 kW).
 
Art. 9.
Criteri generali di adesione al sottoprogramma

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, le regioni italiane e le province autonome di Trento e Bolzano potranno aderire al sottoprogramma.
Per concorrere a fare propria una quota del finanziamento statale, le regioni e le province autonome dovranno indicare, nelle domande di adesione al sottoprogramma, il proprio cofinanziamento. In relazioni alle domande pervenute, verranno ripartiti i finanziamenti previsti, sulla base del numero degli abitanti secondo i dati ISTAT 1991. Nel caso in cui le richieste di adesione non esauriscano i fondi statali, le risorse economiche rimanenti saranno ridistribuite tra le regioni che hanno aderito al programma.
Le domande di adesione dovranno, inoltre, essere corredate da una adeguata dimostrazione dell'impegno assunto da parte del competente organo regionale/provinciale relativamente al proprio cofinanziamento, da assicurare immediatamente o nel primo assestamento di bilancio. Una quota non inferiore al 3% dell'ammontare complessivo del contributo pubblico in conto capitale, a valere sul finanziamento statale alle regioni/province autonome, dovra' essere riservata al monitoraggio degli impianti.
Ciascuna regione e provincia autonoma dovra' predisporre, entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione di accoglimento della propria richiesta e relativa assegnazione dei fondi, appositi bandi, pena la decadenza dal diritto alla rispettiva quota del finanziamento statale.
Le regioni e le province autonome dovranno comunicare periodicamente al Ministero dell'ambiente le informazioni riguardanti le attivita' svolte nel corso del sottoprogramma e dovranno trasmettere all'ENEA le informazioni relative alle domande, specificando i dati tecnici degli impianti approvati. Le regioni e le province autonome dovranno altresi favorire l'accesso agli impianti e ai relativi dati, al fine di consentire lo svolgimento di una campagna di monitoraggio di un campione significativo degli impianti realizzati, e consentire la valutazione complessiva sull'andamento del sottoprogramma.
 
Art. 10.
Costo del sottoprogramma

Il costo del sottoprogramma per il Ministero dell'ambiente e' determinato in lire 40.000 milioni.
 
Art. 11.
Costo del programma e delle attivita' ENEA

Il costo del programma per il Ministero dell'ambiente risulta pari a lire 60.000 milioni, quale somma dei costi dei due sottoprogrammi. Al relativo onere si provvede, per l'importo di 52.000 milioni, a valere sulla quota complessiva di risorse finanziarie assegnate al servizio IAR e specificate all'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente del 21 settembre 2000, prot GAB/DEC/0099/2000, e per il restante importo di 8.000 milioni, a valere sulla quota complessiva di risorse finanziarie assegnate al servizio IAR e specificate all'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente del 23 novembre 2000, prot. GAB/DEC/0126/2000.
Il costo delle attivita' ENEA, di cui al precedente art. 2, e' determinato in lire 4.500 milioni, dei quali 2.500 milioni a carico di questo Ministero, a valere sulla quota complessiva di risorse finanziarie assegnate al servizio IAR e specificate all'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente del 23 novembre 2000, prot. GAB/DEC/0126/2000, essendo a carico dell'ENEA i restanti 2.000 milioni.
 
Art. 12.
Assunzione di impegno

Per le finalita' di cui al presente decreto, restano fermi gli impegni finanziari assunti con il decreto n. 99/SIAR/2000, citato nelle premesse, per la somma di lire 62.500 milioni a valere sulle risorse stanziate sul capitolo 7082, U.P.B. 1.2.1.4. per l'esercizio finanziario 2000.
Roma, 16 marzo 2001
Il direttore generale: Silvestrini

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2001 Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 205-17
 
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