Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2001 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 13 marzo 2001 |
Disposizioni in materia di determinazione del costo medio annuo di distribuzione per cliente e del fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione del gas ai sensi degli articoli 4, comma 11, e 5, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00 e per l'adozione di disposizioni recanti modificazioni e integrazioni della medesima deliberazione. (Deliberazione n. 58/01). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 13 marzo 2001, Premesso che: ai sensi dell'art. 4, comma 11, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') 28 dicembre 2000, n. 237/00, recante definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per le attivita' di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario n. 2 (di seguito: deliberazione n. 237/00) l'Autorita' determina, entro il 28 febbraio 2001, il valore del costo medio annuo di distribuzione per cliente (di seguito: CMUD) per l'anno termico 2001-2002; ai sensi dell'art. 5, comma 1, della deliberazione n. 237/00 e' istituito con decorrenza dal 1o luglio 2001 un fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione (di seguito: fondo di compensazione); ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3 della deliberazione n. 237/00, l'Autorita' determina annualmente il valore della quota QFNC a carico degli ambiti tariffari diversi da quelli a costo elevato, come percentuale uniforme del costo di distribuzione riconosciuto in misura non superiore al due per cento; esercenti e associazioni di categoria hanno trasmesso all'Autorita', con riferimento, in particolare, ad alcuni ambiti tariffari le cui variazioni tariffarie previste dal regime transitorio di cui alla deliberazione n. 237/00 non risultano coerenti rispetto ai livelli tariffari previsti per il periodo successivo dalla medesima deliberazione, numerose segnalazioni; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996; Vista: la deliberazione dell'Autorita' n. 237/00; la deliberazione dell'Autorita' 24 gennaio 2001, n. 4/01 (di seguito deliberazione n. 4/01), recante la rettifica di errori materiali nella deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2001; la deliberazione dell'Autorita' 14 febbraio 2001, n. 25/01 (di seguito: deliberazione n. 25/01) recante la proroga dei termini per la comunicazione e la pubblicazione delle tariffe relative al semestre gennaio - giugno 2001 di cui all'art. 18, comma 6 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 45 del 23 febbraio 2001; Considerato che i costi unitari elevati che si determinano nei primi anni dell'attivita' di distribuzione, in condizioni di bassa densita' di utenza o di consumo, possono penalizzare le aree nelle quali sia in corso la metanizzazione; Ritenuto che: sia opportuno modificare la disciplina afferente le modalita' per l'organizzazione e il funzionamento del fondo di compensazione parziale, a beneficio di ambiti tariffari con elevati costi unitari delle attivita' di distribuzione, con particolare riferimento al rapporto tra il valore della quota QFNC e il vincolo sui ricavi di cui alla deliberazione n. 237/00; siano necessarie alcune modificazioni ed integrazioni alla deliberazione n. 237/00 anche a seguito delle segnalazioni di cui in premessa; sia altresi' necessario che le variazioni tariffarie che si determineranno in conseguenza dell'applicazione del regime transitorio di cui alla deliberazione n. 237/00 siano coerenti con i livelli tariffari previsti dalla medesima deliberazione per il periodo successivo; sia opportuno il riconoscimento di un prolungamento dei termini per comunicazione e la pubblicazione delle tariffe per la distribuzione e la fornitura del gas di cui alle deliberazioni n. 237/00 e n. 25/01 al fine di consentire agli esercenti di tenere conto delle modificazioni e integrazioni apportate al quadro regolatorio; Delibera: Art. 1. Definizioni
Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00 e la medesima deliberazione si definisce come deliberazione n. 237/00. |
| Art. 2. Determinazione del costo medio annuo di distribuzione per cliente
Il costo medio annuo di distribuzione per cliente CMUD di cui all'art. 4, comma 4.11 della deliberazione n. 237/00, applicabile per l'anno termico 2001-2002, e determinato in lire 236.500 per la distribuzione di gas naturale e in lire 289.600 per la distribuzione degli altri gas. |
| Art. 3. Ambiti tariffari a costo elevato
3.1 Sono considerati a costo elevato in ciascuno degli anni termici compresi nel periodo intercorrente tra il 1o luglio 2001 e il 30 giugno 2004 gli ambiti tariffari per i quali il vincolo dei ricavi di distribuzione (VRD), determinato ai sensi degli articoli 3, 4 e 12 della deliberazione n. 237/00, e' superiore a 508.700 lire annue per ogni cliente allacciato ed attivo al 30 giugno del precedente anno termico, oppure a 7,40 lire per MJ di gas distribuito nel precedente anno termico. 3.2 La quota QFNC negative di cui all'art. 5, comma 5.3 della deliberazione n. 237/00 per gli ambiti tariffari a costo elevato, e' pari al maggior valore tra i due seguenti: VRD -508.700 x NU 1 QFNC = ------------------- 1 2 VRD - 7,4 x E 1 QFNC = ------------------- 2 2
3.3 La quota QFNC positiva di cui all'art. 5, comma 5.2 della deliberazione n. 237/00 per gli ambiti tariffari diversi da quelli a costo elevato, e' pari all'1,9% della somma del costo di gestione e del costo di capitale della distribuzione, secondo la formula: QFNC=0,019 VRD 1
3.4 La quota QFNC di cui al comma precedente non e' dovuta per gli ambiti tariffari per i quali il vincolo dei ricavi di distribuzione (VRD), determinato ai sensi degli articoli 3, 4 e 12 della deliberazione n. 237/00, e' superiore a 499.100 lire annue per ogni cliente allacciato ed attivo al 30 giugno del precedente anno termico, oppure a 7,26 lire per MJ di gas distribuito nel precedente anno termico. 3.5 In deroga al disposto dell'art. 3, comma 3.6, della deliberazione n. 237/00, le localita' per le quali l'esercente ha diritto di ottenere la compensazione temporanea dei costi di distribuzione sono soggette al calcolo del vincolo sui ricavi ed all'applicazione dell'opzione tariffaria base di cui all'art. 7 della medesima deliberazione. 3.6 Gli esercenti comunicano annualmente all'Autorita', contestualmente alla presentazione delle proposte annuali di aggiornamento delle tariffe, l'elenco degli ambiti tariffari a costo elevato per i quali intendono ottenere la compensazione temporanea per un massimo di tre anni termici ed i riferimenti bancari per l'erogazione delle relative quote. |
| Art. 4. Amministrazione del fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione
4.1 L'Autorita' amministra il fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione, di cui all'art. 5, comma 5.1, della deliberazione n. 237/00 avvalendosi, per la gestione delle procedure di riscossione ed erogazione dei contributi, di un istituto bancario. 4.2 Gli esercenti degli ambiti tariffari diversi da quelli a costo elevato versano, entro il 30 aprile dell'anno termico di riferimento, il saldo tra le quote QFNC positive determinate in base al precedente art. 3, comma 3.3, e quelle negative di cui al precedente art. 3, comma 3.2. 4.3 Entro il 30 giugno dell'anno termico di riferimento, le quote QFNC negative determinate ai sensi del precedente art. 3, comma 3.2, al netto di quelle positive di competenza, sono versate agli esercenti degli ambiti tariffari a costo elevato. 4.4 Qualora il gettito riveniente dai versamenti di cui al precedente comma 4.2 non sia capiente rispetto alle esigenze poste dai versamenti di cui al precedente comma 4.3, detti versamenti sono ridotti proporzionalmente. Di approvare le seguenti modificazioni ed integrazioni alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00: sostituire il comma 3.2 dell'art. 3 con un comma formulato nel modo seguente: "3.2 Nei casi in cui piu' enti locali affidino in forma associata il servizio di distribuzione e la fornitura del gas ai clienti del mercato vincolato o gli stessi dichiarino di costituire un unico ambito tariffario, l'ambito tariffario coincide con l'insieme delle localita' servite attraverso piu' impianti di distribuzione da uno o anche piu' esercenti"; sostituire il comma 4.1 dell'art. 4 con un comma formulato nel modo seguente: "4.1 Per ciascuna localita' facente parte dell'ambito tariffario, il vincolo sui ricavi di distribuzione VRD e' pari alla somma delle componenti rappresentative dei costi riconosciuti di gestione CGD e di capitale CCD relativi all'attivita' di distribuzione, effettuata con livelli di qualita', sicurezza e continuita' e con le condizioni contrattuali del servizio di cui al successivo art. 12, comma 5.
VRD = CGD + CCD";
sostituire il comma 4.8 dell'art. 4 con un comma formulato nel modo seguente: "4.8 In caso di estensioni rilevanti del servizio, anche distribuite su piu' anni, avvenute nell'ambito del medesimo comune nei dieci anni che terminano con quello di presentazione della proposta tariffaria, il parametro APF e' calcolato come valore medio ponderato per i clienti delle diverse zone servite, assumendo l'anno AC-10 come anno di prima fornitura per i clienti gia' serviti in tale data, secondo la formula: ----> Vedere Formula <---- dove:
NU sono i clienti attesi delle estensioni rilevanti; t
NU sono i clienti nuovi delle reti esistenti e quelli AC-10 presenti al 31 dicembre dell'anno AC-10, al netto delle cessazioni, calcolati secondo la formula: ----> Vedere Formula <---- NU assume il significato indicato al precedente comma 4.2". sostituire l'art. 5 con un articolo formulato nel modo seguente: |
| Art. 5. Fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione
5.1 E' istituito con decorrenza dal 1o luglio 2001 un fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione (di seguito: fondo di compensazione), alimentato da versamenti annuali costituiti da quote relative agli ambiti tariffari diversi da quelli a costo elevato. 5.2 La quota QFNC versata, se positiva, o riscossa, se negativa dal fondo di compensazione e' una quota aggiunta al vincolo sui ricavi di distribuzione VRD dell'ambito tariffario, al fine della determinazione dell'opzione tariffaria base di cui all'art. 7 del presente provvedimento. 5.3 La quota QFNC a carico degli ambiti tariffari diversi da quelli a costo elevato e' determinata annualmente dall'Autorita' come percentuale uniforme del costo di distribuzione riconosciuto in misura non superiore al due per cento, in modo da coprire i costi delle quote QFNC relative agli ambiti tariffari a costo elevato. 5.4 Per gli ambiti tariffari a costo elevato, la quota QFNC e' negativa ed e' pari ad una percentuale del maggior costo di distribuzione riconosciuto per i suddetti ambiti, rispetto al limite dei costi elevati fissato annualmente dall'Autorita'. 5.5 Per ciascun ambito tariffario a costo elevato, la quota QFNC e' riconosciuta agli esercenti per un periodo non superiore ai tre anni. sostituire il comma 9.4 dell'art. 9 cosi' come modificato dalla deliberazione n. 4/01 con un comma formulato nel modo seguente: "9.4 La quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio del gas distribuito QVD e' calcolata, per ciascun ambito tariffario, secondo la formula: VRVD QVD = ------- VCV
dove: VRVD e' il vincolo sui ricavi relativo ai costi riconosciuti di vendita al dettaglio del gas distribuito, pari alla somma dei singoli vincoli determinati per ciascuna localita' costituente l'ambito tariffario secondo la formula:
VRVD = v x NV
dove: v e' un coefficiente rappresentativo dei costi unitari, operativi e di capitale, dell'attivita' di vendita al dettaglio, pari a 62.100 lire/cliente; NV e' il numero dei clienti attivi del mercato vincolato al 30 giugno dell'anno precedente la presentazione della proposta tariffaria in ciascuna localita' costituente l'ambito tariffario. Per l'anno base gli esercenti utilizzano il numero dei clienti allacciati ed attivi al 30 giugno 2000 che hanno registrato nell'anno termico 1999-2000, o come media degli anni solari 1999 e 2000, consumi non superiori a 200.000 metri cubi standard; VCV e' il volume del gas venduto ai clienti del mercato vincolato, appartenenti all'ambito tariffario in esame, nell'anno termico precedente la presentazione della proposta tariffaria, espresso in MJ. Per l'anno base gli esercenti utilizzano i valori relativi ai consumi dei clienti che hanno registrato nell'anno termico 1999-2000, o come media degli anni solari 1999 e 2000, consumi non superiori a 200.000 metri cubi standard." Nel comma 9.5 dell'art. 9, cosi' come modificato dalla deliberazione n. 4/01, la formula: cm + 58,5 Qm = -------------- 1 38,52 x 0,975
e' sostituita dalla formula: cm + 58,5 Qm = ---------------------- 1 38,52 x (cnc + 0,007)
dove "cnc" assume i valori definiti con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996. aggiungere all'art. 10 il comma formulato nel modo seguente: "10.5 Le quote aggiuntive non superiori all'1 per cento dei ricavi di distribuzione, di cui al precedente comma 10.1, sono riscosse dagli esercenti mediante aggiunta alle quote variabili delle opzioni tariffarie, determinate ai sensi degli articoli 6 e 7 del presente provvedimento di un'ulteriore quota, espressa in L/MJ, pari al valore della quota aggiuntiva complessivamente richiesta, divisa per l'energia distribuita nell'anno base; di prorogare sino al 30 marzo 2001 il termine, previsto dalla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 14 febbraio 2001, n. 25/01, entro cui gli esercenti le attivita' di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato devono comunicare alla medesima Autorita' le tariffe relative al semestre gennaio-giugno 2001; di prorogare sino al 15 aprile 2001 il termine, previsto dalla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 14 febbraio 2001, n. 25/01, entro cui gli esercenti le attivita' di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato devono provvedere alla pubblicazione delle tariffe sul Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma, ovvero nel foglio annunzi legali delle province interessate; di stabilire che le proposte tariffarie per l'anno termico 2001-2002, di cui all'art. 13, comma 1, della deliberazione n. 237/00, devono essere presentate entro il 15 aprile 2001; La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dal 13 marzo 2001. Milano, 13 marzo 2001 Il presidente: Ranci |
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