Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2001 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 1 febbraio 2001
Fondo sanitario nazionale 1999 - Parte corrente. Finanziamento interventi legge 5 giugno 1990, n. 135. (Deliberazione n. 8/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;
Visto, in particolare l'art. 1, comma 1, lettera d), e comma 2 della predetta legge n. 135/1990, che prevede, tra l'altro, specifici interventi di carattere pluriennale per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale, nonche' per il trattamento domiciliare dei soggetti affetti da AIDS, nell'ambito del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;
Considerato che, in base all'art. 1, comma 6, della predetta legge n. 135/1990, il finanziamento degli interventi considerati avviene con quote annuali del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, vincolate alla scopo;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto l'art 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni deliberi annualmente l'assegnazione in favore delle Regioni, a titolo di acconto, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente;
Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994, e dell'art. 1, comma 144, della legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carica del bilancio dello Stato;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999);
Vista la delibera n. 127 del 6 agosto 1999 di questo Comitato relativa al Fondo sanitario nazionale 1999, di ripartizione quota di parte corrente, con la quale e' stata accantonata la somma di 3.451,473 miliardi di lire in attesa di successive proposte da parte del Ministero della sanita';
Vista la proposta del Ministro della sanita' concernente l'assegnazione alle regioni interessate della somma di 95 miliardi di lire, di cui 35 miliardi per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento per il personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e per ammalati di AIDS e 60 miliardi di lire per il trattamento a domicilio dei malati di AIDS;
Considerato che su detta proposta la Conferenza Stato-Regioni aveva espresso l'intesa nella seduta del 21 dicembre 2000;
Considerato che la regione Sicilia non ha ancora comunicato al Ministero della sanita' di aver provveduto all'attivazione dei servizi di assistenza domiciliare e che, pertanto, l'erogazione della relativa quota e' subordinata alla verifica, da parte del Ministero medesimo di tale condizione;
Ritenuto di procedere alla ripartizione sulla base dei medesimi criteri adottati nei due anni precedenti ed in particolare:
per un importo di 35 miliardi di lire, tenendo conto del numero di posti letto di day-hospital e di degenza ordinaria allestiti per le malattie infettive aggiornati all'anno 1998) e del numero dei casi di AIDS (aggiornati al 30 giugno 2000) pesati rispettivamente per il 70% e per il 30%;
per il rimanente importo di 60 miliardi di lire, sulla base della distribuzione territoriale del complessivo numero di 2.100 posti di assistenza domiciliare, previsto dalla legge n. 135/1990 e al numero dei casi di AIDS, pesati in parti uguali.
Delibera:
1) A valere sulle residue disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 1999 - parte corrente, e' assegnata alle regioni interessate la somma complessiva di 95 miliardi di lire (euro 49.063.405,41) cosi' finalizzata:
35 miliardi di lire per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale;
60 miliardi di lire per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS.
2) La quota relativa alla regione Sicilia verra' erogata dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, non appena il Ministero della sanita' fara' pervenire la comunicazione relativa all'avvenuta attivazione degli interventi di trattamento domiciliare nella regione medesima.
3) Gli importi sono ripartiti come da allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.
Roma, 1o febbraio 2001
Il Presidente delegato: Visco

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2001 Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 167
 
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