Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2001 (vai al sommario)
LEGGE 21 marzo 2001, n. 74
Disposizioni per favorire l'attivita' svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita' ed oggetto)

1. La Repubblica riconosce il valore di solidarieta' sociale e la funzione di servizio di pubblica utilita' del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI).
2. Il CNSAS provvede in particolare, nell'ambito delle competenze attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, e successive modificazioni, al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Restano ferme le competenze e le attivita' svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine; nel caso di intervento di squadre appartenenti a diverse organizzazioni, la funzione di coordinamento e' assunta dal responsabile del CNSAS.
3. Il CNSAS contribuisce, altresi', alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attivita' alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attivita' speleologiche e di ogni altra attivita' connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale in ambiente montano ed ipogeo.
4. Il CNSAS, quale struttura nazionale operativa del Servizio nazionale della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, concorre al soccorso in caso di eventi calamitosi in cooperazione con le strutture di protezione civile nell'ambito delle proprie competenze tecniche ed istituzionali.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1, commi 2 e 4:
- La legge n. 91 del 1963 reca: "Riordinamento del Club
alpino italiano", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55
del 26 febbraio 1963.
- La legge n. 225 del 1992 reca: "Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile", pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del
17 marzo 1992.



 
Art. 2.
(Rapporti con il Servizio sanitario nazionale)

1. Per lo svolgimento delle attivita' previste dall'articolo 1, comma 2, il CNSAS opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dei principi stabiliti dall'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992, e dalla presente legge, individuano nelle strutture operative regionali e provinciali del CNSAS i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, stipulano apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS.



Nota all'art. 2, comma 2:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1992 reca: "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni
per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria
di emergenza.".



 
Art. 3.
(Attivita' del CNSAS)

1. Ai fini della presente legge, l'attivita' dei membri del CNSAS si considera prestata in modo volontario e senza fine di lucro.
 
Art. 4.
(Attivita' specialistiche)

1. La formazione, la certificazione e la verifica periodica dell'operativita' dei tecnici e delle unita' cinofile del CNSAS sono disciplinate dalle scuole nazionali di cui all'articolo 5.
2. L'attivita' formativa, le certificazioni, gli aggiornamenti e le verifiche periodiche di cui al comma 1 sono attestati su apposito libretto personale.
3. Le convenzioni previste dall'articolo 2, comma 3, disciplinano la formazione, l'aggiornamento e la verifica del personale del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne le specifiche competenze del CNSAS.
4. Le organizzazioni operanti nel settore del soccorso alpino e speleologico possono, tramite apposite convenzioni, affidare al CNSAS la formazione tecnica specifica del proprio personale.
5. Il CNSAS propone all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) la predisposizione delle certificazioni per apposite figure professionali necessarie per l'elisoccorso in montagna.
 
Art. 5.
(Scuole nazionali)

1. Nell'ambito del CNSAS sono individuate e riconosciute le seguenti scuole nazionali:
a) scuola nazionale tecnici di soccorso alpino;
b) scuola nazionale tecnici di soccorso speleologico;
c) scuola nazionale medici per emergenza ad alto rischio nel territorio montano;
d) scuola nazionale medici per emergenza ad alto rischio nell'ambiente ipogeo;
e) scuola nazionale unita' cinofile da valanga;
f) scuola nazionale unita' cinofile da ricerca in superficie;
g) scuola nazionale tecnici di soccorso in forra;
h) scuola nazionale direttori delle operazioni di soccorso.
2. Le attivita' delle scuole nazionali sono regolate da specifici regolamenti operativi.
 
Art. 6.
(Figure professionali specialistiche)

1. Sono individuate e riconosciute le seguenti figure professionali specialistiche le cui qualifiche sono rilasciate dalle scuole nazionali di cui all'articolo 5:
a) tecnico di soccorso alpino;
b) tecnico di elisoccorso;
c) unita' cinofila da valanga;
d) unita' cinofila da ricerca in superficie;
e) medico per emergenza ad alto rischio nel territorio montano;
f) medico per emergenza ad alto rischio nell'ambiente ipogeo;
g) tecnico di soccorso speleologico;
h) tecnico di soccorso in forra;
i) direttore delle operazioni di soccorso.
 
Art. 7.
(Disciplina applicabile
al personale di altre amministrazioni)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 non si applicano al personale di altre amministrazioni dello Stato operanti nell'attivita' di soccorso in montagna, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Per gli appartenenti allo stesso personale restano ferme le corrispondenti disposizioni contenute nei rispettivi ordinamenti.
 
Art. 8.
(Modifiche alla legge
18 febbraio 1992, n. 162)

1. All'articolo 1, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 162, le parole: "1.000 milioni annui" sono sostituite dalle seguenti: "800 milioni annue", e le parole: "500 milioni annui" sono sostituite dalle seguenti: "300 milioni annue".
2. All'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1992, n. 162, le parole: "500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "900 milioni", le parole: "300 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "600 milioni" e le parole: "200 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "300 milioni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 6800):
Presentato dall'on. Detomas ed altri il 23 febbraio
2000.
Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede
referente, il 2 maggio 2000 con pareri delle commissioni I,
V, VI, VII, IX, XI, XII e della commissione parlamentare
per le questioni regionali.
Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il
4 ottobre 2000; il 21 dicembre 2000; il 23, 24 gennaio
2001; il 21 febbraio 2001; il 7 marzo 2001.
Assegnato nuovamente alla VIII commissione, in sede
legislativa, l'8 marzo 2001.
Esaminato dalla VIII commissione, in sede legislativa,
e approvato l'8 marzo 2001.
Senato della Repubblica (atto n. 5043):
Assegnato alla 7a commissione (Istruzione), in sede
deliberante, l'8 marzo 2001 con pareri delle commissioni 1a
e 5a.
Esaminato dalla 7a commissione, in sede deliberante, e
approvato l'8 marzo 2001.



Nota all'art. 8, commi 1 e 2:
- Il testo dell'art. 1, comma 4, della legge n. 162 del
1992, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 1. (Omissis).
4. Gli oneri derivanti dal rimborso delle retribuzioni
ai lavoratori volontari del Corpo nazionale del soccorso
alpino e speleologico, pari a lire 800 milioni annue e dal
finanziamento del fondo di cui al comma 3, pari a lire 300
milioni annue sono posti a carico dello stato di previsione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il
Ministero versa annualmente agli enti previdenziali gli
importi da questi rimborsati ai datori di lavoro, ai sensi
del comma 2.".
Nota all'art. 8, commi 1 e 2:
- Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge n. 162 del
1992, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 3. - 1. Al CAI e' concesso un contributo annuo a
carico dello Stato di lire 900 milioni, da destinare,
quanto a lire 600 milioni, al pagamento dei premi per
l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidita'
permanente e responsabilita' civile verso terzi, ivi
compresi gli altri soccorritori, dei volontari del Corpo
impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle
esercitazioni; quanto a lire 300 milioni, alla
realizzazione e gestione, presso la sede centrale del CAI,
di un centro di coordinamento delle attivita' del Corpo.".



 
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