Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 2001, n. 77
Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997, che modifica le direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni;
Vista la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;
Visto il decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189, recante recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, riguardante l'istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
Visto il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55, di attuazione della direttiva 90/387/CEE, concernente l'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni;
Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289, riguardante l'attuazione della direttiva 92/44/CEE concernente l'applicazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP);
Visto il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, riguardante le disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni in attuazione della direttiva 97/66/CE ed in tema di attivita' giornalistica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, riguardante il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997, riguardante le disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 1998, riguardante il finanziamento del servizio universale delle telecomunicazioni;
Sentito il consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni che ha espresso parere favorevole nel corso dell'adunanza generale del 19 maggio 1999;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 aprile 2000;
Sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2000;
Sulla proposta del Ministro delle Comunicazioni, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie;
Emana il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Le definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, si applicano al presente regolamento.
2. Le definizioni di cui al comma 1, ai fini del presente regolamento, sono integrate dalle seguenti: a) "consumatore": persona fisica che utilizza un servizio pubblico di
telecomunicazioni a scopi non lavorativi, commerciali o
professionali; b) "posto telefonico pubblico a pagamento": posto telefonico a
disposizione del pubblico, utilizzabile con monete e carte di
credito o di addebito e schede prepagate; c) "Autorita' nazionale di regolamentazione", di seguito denominata
"Autorita'": l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
istituita dalla legge 31 luglio 1997, n. 249; d) "organismo con significativo potere di mercato": organismo
autorizzato a fornire reti telefoniche pubbliche fisse e servizi
di telefonia vocale avente notevole forza di mercato ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera am), del decreto del Presidente
della Repubblica n. 318 del 1997, notificato come tale
dall'Autorita' alla Commissione europea.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sul
l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre l985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 17 comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e' il seguente:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dell'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".
Note all'art. 1:
- La legge 31 luglio 1997, n. 249, reca: "Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica del
19 settembre 1997, n. 318, reca: "Regolamento per
l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle
telecomunicazioni.".
Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 1, lettera
am):
"1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a)-al) (omissis);
am) "notevole forza di mercato", la posizione di un
organismo che detenga oltre il 25% della quota di un
particolare mercato delle telecomunicazioni in ambito
nazionale o nell'ambito geografico ove e' autorizzato ad
operare; l'Autorita', sentita l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, puo' comunque stabilire che un
organismo che detiene, nel rispettivo mercato, una quota
inferiore o uguale al 25% disponga di una notevole forza di
mercato e, viceversa, che un organismo detentore, nel
rispettivo mercato, di una quota superiore al 25% non
disponga di una notevole forza di mercato. In entrambi i
casi, la decisione deve tener conto della capacita'
dell'organismo di influenzare le condizioni di mercato, del
fatturato relativo alla dimensione del mercato, del
controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali,
dell'accesso alle risorse finanziarie, della sua esperienza
nella fornitura di prodotti e di servizi sul mercato.".



 
Art. 2
Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente capo riguarda l'armonizzazione delle condizioni per l'accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni e, ove applicabile, ai servizi pubblici di telecomunicazioni nonche' per l'uso libero ed efficace delle reti e dei servizi medesimi.
2. Le condizioni di cui al comma 1 sono volte ad agevolare la fornitura di reti e di servizi pubblici di telecomunicazioni in ambito nazionale e nei rapporti con gli altri Stati membri e, in particolare, la fornitura di servizi da parte di societa', imprese o persone fisiche stabilite in uno Stato membro che non sia quello della societa', impresa o persona fisica cui i servizi sono destinati.
3. Le condizioni di fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni mirano a: a) assicurare la disponibilita' di un pacchetto minimo di servizi; b) garantire l'accesso e, l'interconnessione alle reti ed ai servizi
pubblici di telecomunicazioni; c) incoraggiare la fornitura di servizi di telecomunicazioni
armonizzati a beneficio degli utenti, individuando e promuovendo,
su base facoltativa, l'utilizzo di interfacce tecniche armonizzate
e delle relative norme e specifiche tecniche ai fini di assicurare
un accesso ed una interconnessione aperti ed efficienti; d) garantire la fornitura del servizio universale nel settore delle
telecomunicazioni tenendo conto degli sviluppi futuri.
 
Art. 3
Condizioni di fornitura di una rete aperta

1. Le condizioni di fornitura di una rete aperta devono rispettare i principi di obiettivita', trasparenza e non discriminazione, secondo il quadro di riferimento di cui all'allegato 1.
2. Le condizioni di fornitura di una rete aperta non devono limitare l'accesso alle reti o ai servizi pubblici di telecomunicazioni eccetto che per ragioni basate sulle esigenze fondamentali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c),&D,; del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318. Vigono inoltre le condizioni applicabili in generale al collegamento alla rete dell'apparecchiatura terminale.
3. Le condizioni di fornitura della rete aperta non possono consentire alcuna restrizione supplementare che limiti l'impiego delle reti pubbliche di telecomunicazioni e dei servizi pubblici di telecomunicazioni, eccettuate le restrizioni compatibili con la regolamentazione vigente.
4. Fatti salvi i provvedimenti adottati nell'ambito della fornitura della rete aperta, qualora l'Autorita' ritenga di limitare l'accesso alle reti o ai servizi di telecomunicazioni in relazione alle esigenze fondamentali di cui al comma 2, in particolare per quanto concerne l'interoperabilita' dei servizi e la protezione dei dati, procede secondo le modalita' determinate dalla Commissione europea in base alla procedura di cui all'articolo 10 della direttiva del Consiglio 90/387/CEE del 28 giugno 1990.



Note all'art. 3.
- L'art. 1, comma 1, lettera c) del decreto del
Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318,
recante: "Regolamento per l'attuazione di direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni" e' il
seguente:
"1. Ai fini del presente regolamento si intendano per:
a) - b) omissis;
c) "esigenze fondamentali", i motivi di interesse
generale e di natura non economica che possono indurre uno
Stato membro ad imporre condizioni relative
all'installazione e all'esercizio di reti di
telecomunicazioni o alla fornitura di servizi di
telecomunicazioni, eventualmente limitandone l'accesso.
Tali motivi sono la sicurezza di funzionamento della rete,
il mantenimento della sua integrita' e, in casi motivati,
l'interoperabilita' dei servizi, la protezione dei dati, la
tutela dell'ambiente e gli obiettivi di pianificazione
urbanistica e territoriale nonche' l'impiego efficace dello
spettro di frequenze e l'astensione da interferenze dannose
fra sistemi di telecomunicazioni via radio e altri sistemi
basati sulla tecnologia delle trasmissioni spaziali o
terrestri. La protezione dei dati comprende la tutela dei
dati personali e la riservatezza delle informazioni
trasmesse a memorizzate nel rispetto della tutela dei
diritti e delle liberta' fondamentali e dei diritti di
persone giuridiche, enti o associazioni;".
- L'articolo 10 della direttiva del Consiglio
90/387/CEE del 28 giugno 1990, e' il seguente:
"Art. 10. - 1. In deroga all'art. 9, per le questioni
contemplate dall'articolo 3, paragrafo 5 e all'art. 5,
paragrafo 3, si applica la seguente procedura:
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al
comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato
formula il proprio parere sul progetto entro un termine che
il presidente puo' stabilire in relazione all'urgenza del
problema. Il comitato si pronuncia alla maggioranza
prevista dall'art. 148, paragrafo 2, del trattato, nel caso
di decisioni che il Consiglio deve adottare su proposta
della Commissione. Ai voti degli Stati membri e' attribuita
la ponderazione di cui a tale articolo. Il presidente non
partecipa al voto.
3. La Commissione adotta le misure proposte quando esse
sono conformi al parere del comitato.
4. Quando le misure proposte non sono conformi al
parere formulato dal comitato, o in mancanza di parere, la
Commissione sottopone senza indugi al Consiglio una
proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio
delibera a maggioranza qualificata.
5. Se alla scadenza di un termine di tre mesi a
decorrere dalla data in cui e' stato adito, il Consiglio
non si e' pronunciato, la Commissione adotta le misure
proposte.".



 
Art. 4.
Riferimenti normativi
1. I riferimenti alle norme ed alle specifiche stabilite come base per le interfacce tecniche armonizzate e per le caratteristiche armonizzate dei servizi ai fini della fornitura di una rete aperta sono pubblicati nella " Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
2. La fornitura di interfacce tecniche e di funzioni di rete deve avvenire sulla base di norme e di specifiche i cui riferimenti sono pubblicati nella GUCE. Possono essere impiegate, in attesa dell'adozione di norme e di specifiche pubblicate nella GUCE:
a) norme e specifiche adottate dagli organismi di normalizzazione europei conte l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) o il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) o, in assenza di tali norme e specifiche;
b) norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'Unione Internazionale delle telecomunicazioni (ITU), dall'Organizzazione internazionale per la normalizzazione (ISO) o dal Comitato elettrotecnico internazionale (CEI) o, in assenza di tali norme o raccomandazioni;
c) norme e specifiche nazionali.
3. Se l'applicazione delle norme e delle specifiche di cui al comma 1 appare insufficiente a garantire l'interoperabilita' dei servizi transfrontalieri da e verso Stati membri, l'Autorita' ricorre alla procedura di cui all'articolo 3, comma 4, nella misura strettamente necessaria a garantire detta operabilita' e ad ampliare la libera scelta degli utenti.
4. Se le norme e le specifiche armonizzate di cui al comma 1 non rispettano le esigenze fondamentali e non consentono di perseguire l'obiettivo dell'accesso aperto ed efficace alle reti, dell'interconnessione e dell'interoperabilita' dei servizi, l'Autorita' ricorre alla procedura di cui all'articolo 3, comma 4.
 
Art. 5
Informazioni

1. L'Autorita' puo' richiedere agli organismi che forniscono reti e servizi di telecomunicazioni le informazioni necessarie all'applicazione del presente regolamento.
 
Art. 6
Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente capo riguarda l'armonizzazione delle condizioni per l'accesso e l'uso libero ed efficace delle linee affittate fornite ad utenti su reti pubbliche di telecomunicazioni nonche' la disponibilita' su tutto il territorio nazionale di un insieme minimo di linee affittate con caratteristiche tecniche armonizzate. A tal fine, per organismi di telecomunicazioni si intendono gli organismi notificati alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14, comma 1.
2. L'Autorita' provvede affinche' in ogni punto del territorio nazionale almeno un organismo sia soggetto alle disposizioni del presente capo.
3. Gli obblighi derivanti dal presente capo non sono imposti ad organismi non aventi significativo potere di mercato nel settore delle linee affittate a meno che, in tale settore, manchino organismi con significativo potere di mercato.
 
Art. 7
Disponibilita' delle informazioni

1. L'Autorita' provvede affinche' le informazioni relative all'offerta di linee affittate, con particolare riguardo alle caratteristiche tecniche, alle condizioni economiche, alle condizioni di fornitura e di utilizzazione, al regime autorizzatorio nonche' ai requisiti per il collegamento delle apparecchiature terminali, siano pubblicate secondo il modello di cui all'allegato II. Le modifiche delle offerte esistenti e le informazioni sulle nuove offerte sono pubblicate dagli organismi nei tempi stabiliti dall'Autorita'. I riferimenti relativi a tali informazioni vengono pubblicati a cura dell'Autorita' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. L'Autorita' notifica alla Commissione europea le modalita' secondo cui sono rese disponibili tali informazioni.
 
Art. 8
Informazioni sulle condizioni di fornitura

1. Le condizioni di fornitura che devono essere pubblicate ai sensi dell'articolo 7 comprendono almeno: a) informazioni sulle modalita' di richiesta; b) il termine di fornitura normale, ossia il periodo, decorrente dal
giorno in cui l'utente ha fatto una richiesta vincolante di una
linea affittata, entro il quale sono state messe a disposizione
degli utenti il 95% di tutte le linee affittate di uno stesso
tipo. Il calcolo del termine di fornitura normale viene effettuato
in base ai reali termini di fornitura registrati durante un
periodo di tempo recente di congrua durata; in esso non si deve
tenere conto dei casi in cui siano stati gli utenti a chiedere
ritardi dei tempi di consegna. Per nuovi tipi di linee affittate
e' pubblicato il termine di fornitura previsto; c) il periodo contrattuale, ossia l'indicazione della durata del
contratto prevista in linea generale e del periodo contrattuale
minimo che l'utente e' obbligato ad accettare; d) il tempo normale di riparazione, ossia il periodo di tempo,
decorrente dal momento in cui il guasto viene comunicato
all'apposito servizio dell'organismo di telecomunicazioni, entro
il quale l'80% di tutte le linee affittate di uno stesso tipo e'
stato rimesso in servizio, notificandolo, se del caso, agli
utenti. Per i nuovi tipi di linee affittate e' pubblicato il tempo
di riparazione previsto. Qualora vengano offerte differenti classi
di qualita' di riparazione per uno stesso tipo di linea affittata,
sono pubblicati i corrispondenti tempi normali di riparazione; e) le modalita' di indennizzo e di rimborso in caso di mancato
rispetto delle clausole contrattuali.
 
Art. 9
Condizioni per la cessazione delle offerte

1. Gli organismi di telecomunicazioni aventi significativo potere di mercato assicurano che le offerte esistenti siano mantenute sul mercato per un congruo periodo di tempo. La cessazione di un'offerta puo' essere decisa soltanto previa comunicazione all'Autorita' e consultazione degli utenti interessati i quali, nei successivi trenta giorni, possono formulare le loro osservazioni di merito. Gli organismi di telecomunicazioni provvedono a comunicare agli utenti le determinazioni adottate e, in particolare, la data di cessazione delle offerte che, in ogni caso, non deve avvenire prima di dodici mesi dalla suddetta comunicazione. Fatto salvo il diritto di ricorrere alle autorita' giurisdizionali, gli utenti possono adire l'Autorita' qualora essi non accettino la data di cessazione dell'offerta decisa dall'organismo di telecomunicazioni.
 
Art. 10
Condizioni di accesso e di utilizzazione
ed esigenze fondamentali

1. Eventuali restrizioni all'accesso ed all'uso delle linee affittate sono stabilite dall'Autorita' con apposito provvedimento. Non puo' essere introdotta ne' mantenuta alcuna restrizione tecnica per il collegamento di linee affittate fra di esse o con reti pubbliche di telecomunicazioni.
2. Nel caso in cui l'accesso e l'utilizzazione delle linee affittate siano limitati sulla base delle esigenze fondamentali, di cui al comma 3, l'Autorita' rende note con le modalita' previste all'articolo 25, comma 3, le esigenze fondamentali sulle quali sono basate tali limitazioni.
3. Le esigenze fondamentali si applicano alle linee affittate come segue: a) sicurezza del funzionamento della rete: un organismo di
telecomunicazioni e' tenuto ad adottare le misure intese a
salvaguardare la sicurezza del funzionamento della rete per tutto
il tempo in cui sussiste una situazione di emergenza. Per
situazione di emergenza si intende un caso eccezionale di forza
maggiore, come condizioni atmosferiche eccezionali, terremoti,
inondazioni, fulmini o incendi, condizioni che possono causare
l'interruzione del servizio, la limitazione del servizio, il
diniego di accesso al servizio. In caso di situazione di emergenza
l'organismo si adopera per garantire la continuita' del servizio
per tutti gli utenti. Gli organismi comunicano immediatamente agli
utenti e all'Autorita' l'inizio e la fine della situazione di
emergenza nonche' la natura e il grado delle restrizioni
temporanee del servizio; b) mantenimento dell'integrita' della rete: l'utente ha diritto a un
servizio del tutto trasparente in conformita' alle specifiche del
punto terminale di rete, che possa essere utilizzato in modo non
strutturato a suo piacimento, ad esempio nel caso in cui non siano
imposti o vietati determinati canali. Non e' ammessa nessuna
limitazione dell'utilizzazione di linee affittate per motivi
attinenti al mantenimento dell'integrita' della rete, fintantoche'
sono rispettate le condizioni di accesso per quanto riguarda
l'apparecchiatura terminale; c) interoperabilita' dei servizi: fatte salve le disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 4 e all'articolo 4, comma 3, non puo' essere
applicata alcuna restrizione per motivi di interoperabilita' dei
servizi, qualora siano rispettate le condizioni di accesso per
l'apparecchiatura terminale; d) protezione dei dati: l'Autorita' puo' limitare l'utilizzazione
delle linee affittate solo nella misura necessaria per garantire
l'osservanza delle pertinenti disposizioni di legge nel settore
della protezione dei dati compresa quelli personali, della
riservatezza dell'informazione trasmessa o archiviata e della vita
privata.
4. Le apparecchiature terminali devono essere conformi ai requisiti stabiliti per il loro collegamento al punto terminale di rete di una linea affittata a norma delle disposizioni vigenti in materia. Qualora un'apparecchiatura terminale non sia o non sia piu' conforme a tali requisiti, la fornitura della linea affittata puo' essere interrotta fino a che l'apparecchiatura stessa non sia stata disconnessa dal punto terminale della rete. Gli organismi sono tenuti ad informare immediatamente l'utente dell'interruzione indicando i relativi motivi. La fornitura della linea affittata e' ripristinata non appena l'utente abbia provveduto a disconnettere dal punto terminale della rete l'apparecchiatura non conforme.
 
Art. 11
Fornitura di un insieme minimo di linee affittate
con caratteristiche tecniche armonizzate

1. Gli organismi di telecomunicazioni aventi significativo potere di mercato sono tenuti a fornire, separatamente o congiuntamente, un insieme minimo di linee affittate conformemente all'allegato III, al fine di garantire un'offerta armonizzata in tutta la Comunita' europea.
2. L'Autorita' promuove la fornitura dei tipi supplementari di linee affittate individuati nell'allegato IV, tenendo conto della domanda di mercato e dei progressi nella normalizzazione.
3. Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati III e IV agli sviluppi tecnici e all'evoluzione della domanda del mercato, compresa l'eventuale soppressione dagli allegati di alcuni tipi di linee affittate, sono adottate a seguito delle modifiche decise dalla Commissione europea.
4. La fornitura di altre linee affittate oltre a quelle dell'insieme minimo di linee affittate non deve ostare alla fornitura dell'insieme minimo di cui al comma 1.
 
Art. 12.
Controllo dell'Autorita'
1. L'Autorita' stabilisce la procedura per decidere, caso per caso e nel piu' breve tempo possibile, se autorizzare o meno gli organismi aventi significativo potere di mercato a prendere misure quali il rifiuto di fornire una linea affittata, l'interruzione di tale fornitura o la riduzione della disponibilita' delle prestazioni delle linee affittate, in base ai presunto mancato rispetto delle condizioni di utilizzo da parte degli utenti. L'Autorita' puo' autorizzare a priori misure specifiche nel caso di determinate violazioni delle condizioni di utilizzazione. L'Autorita' garantisce la trasparenza della procedura. La decisione e' adottata sentite le parti interessate, e' debitamente motivata e notificata alle parti stesse entro una settimana dalla sua adozione; essa e' esecutiva dopo la notifica agli interessati. Questa disposizione non pregiudica il diritto delle parti in causa di adire un organo giurisdizionale.
2. Gli organismi di telecomunicazioni devono rispettare il principio di non discriminazione nella fornitura di linee affittate. Tali organismi applicano condizioni analoghe in circostanze analoghe agli organismi fornitori di servizi analoghi e forniscono le linee affittate a terzi con le stesse condizioni e con la stessa qualita' con cui forniscono i propri servizi o quelli delle proprie affiliate o associate.
3. Qualora, in risposta a una richiesta particolare, un organismo di telecomunicazioni ritenga che non sia ragionevole fornire una linea affittata applicando le condizioni economiche e le condizioni di fornitura pubblicate, puo' modificare tali condizioni previa specifica autorizzazione dell'Autorita'.
 
Art. 13
Condizioni economiche di offerta e
principi di contabilita' dei costi

1. Gli organismi di telecomunicazioni applicano, per l'offerta di linee affittate, condizioni economiche basate sul principio dell'orientamento ai costi e della trasparenza, conformemente alle disposizioni seguenti: a) nel rispetto del principio di non discriminazione di cui
all'articolo 12, comma 2, le condizioni economiche per la
fornitura di linee affittate devono essere indipendenti dal tipo
di applicazione prescelto dall'utente; b) le condizioni economiche devono contenere normalmente i seguenti
elementi: una quota iniziale di allacciamento ed un canone di
locazione periodico. Eventuali altri elementi economici di offerta
devono essere trasparenti e basati su criteri obiettivi; c) le condizioni economiche devono essere applicate alle risorse
fornite tra i punti terminali di rete tramite i quali l'utente
accede alle linee affittate. Per le linee affittate fornite da
piu' organismi possono essere applicate condizioni economiche di
semicircuito, ossia da un punto terminale di rete ad un ipotetico
punto a meta' circuito.
2. Gli organismi di telecomunicazioni predispongono ed applicano un adeguato sistema di calcolo dei costi ai fini dell'applicazione del comma 1. Fatte salve le disposizioni del comma 3, tale sistema contiene i seguenti elementi: a) i costi delle linee affittate che devono, in particolare,
includere i costi diretti sostenuti dagli organismi per
l'installazione a seguito della richiesta dell'utente, il
funzionamento, la manutenzione, la commercializzazione di tali
linee e la relativa fatturazione; b) i costi comuni, vale a dire quelli che non possono essere
direttamente attribuiti a linee affittate o ad altre attivita'. I
costi comuni sono imputati, per categorie, come segue:
1) se possibile, in base all'analisi diretta della loro origine;
2) se non possibile, in base al legame indiretto con un'altra
categoria o con un altro gruppo di categorie di costi direttamente
attribuibili o imputabili; tale legame indiretto deve basarsi su
strutture di costi analoghi;
3) se non e' possibile imputare la categoria dei costi ne' in modo
diretto ne' in modo indiretto, la categoria viene attribuita
applicando un parametro di assegnazione generale, determinato in
base al rapporto fra tutte le spese direttamente attribuite o
imputate alle linee affittate, da un lato, ed agli altri servizi,
dall'altro.
3. Eventuali altri sistemi di calcolo dei costi degli organismi aventi significativo potere di mercato devono essere approvati dall'Autorita' previa informazione alla Commissione europea.
4. L'Autorita' tiene a disposizione della Commissione europea e le sottopone, su richiesta, informazioni adeguatamente dettagliate sui sistemi di calcolo dei costi applicati dagli organismi ai sensi dell'articolo 7.
5. L'Autorita' non applica i requisiti di cui al comma 1 agli organismi che non hanno significativo potere di mercato per quanto riguarda una linea affittata specifica offerta in una determinata area geografica.
6. L'Autorita' puo' decidere di non applicare i requisiti di cui al comma 1 in una determinata area geografica, qualora sia soddisfatto il principio dell'effettiva concorrenza nel relativo mercato delle linee affittate.
 
Art. 14
Notifiche e relazioni

1. L'Autorita' notifica alla Commissione europea i nomi degli organismi che forniscono le linee affittate di cui all'articolo 6 e che sono soggetti ai requisiti previsti dal presente regolamento. La notifica include, ove necessario, i tipi di linea affittata che ciascun organismo deve fornire in ciascuna area geografica ed i casi in cui ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 13, comma 6.
2. L'Autorita' provvede affinche' siano rese disponibili statistiche, almeno per ciascun anno, che illustrino i risultati ottenuti nell'ambito delle condizioni di fornitura pubblicate ai sensi dell'articolo 7, in particolare per quanto concerne i tempi di consegna e di riparazione. Tali relazioni devono essere inviate alla Commissione europea entro cinque mesi dalla fine dell'anno cui si riferiscono.
3. L'Autorita' tiene a disposizione della Commissione e li fornisce, su richiesta, i dati relativi ai casi in cui e' stato limitato l'accesso o l'uso di linee affittate nonche' le informazioni sulle misure prese e sulle relative motivazioni.
 
Art. 15
Procedura di conciliazione

1. Ferma restando l'esperibilita' degli ordinari mezzi di tutela giurisdizionale, l'utente che ritenga di essere stato o di poter essere leso da infrazioni del presente capo, in particolare per quanto concerne le linee intracomunitarie affittate da parte degli organismi notificati di cui all'articolo 14, comma 1, ha il diritto di ricorrere all'Autorita'.
2. Se non e' possibile addivenire a un accordo a livello nazionale, l'utente, di cui al comma 1, puo' ricorrere alla procedura prevista al comma 3 mediante richiesta scritta alla Autorita' ed alla Commissione europea.
3. L'Autorita', se ritiene che, a seguito della richiesta di cui al comma 2, vi siano i presupposti per un riesame, puo' rinviare il caso al comitato ONP di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ad), del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 9, del medesimo decreto.
4. I soggetti che ricorrono alla procedura di cui al comma 3 sostengono i costi della loro partecipazione.



Note all'art. 15:
- L'art. 1, comma 1, lettera ad), del decreto del
Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318,
recante "Regolamento per l'attuazione di direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni." e' il
seguente:
"1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) - ac) (omissis);
ad) "comitato ONP", il comitato di cui all'art. 1,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 maggio 1994,
n. 289;".
- L'art. 18, comma 9, del decreto del Presidente della
Repubbica n. 318/1997 e' il seguente:
"9. Nel caso di cui al comma 8, il presidente del
comitato ONP, verificato che siano stati fatti tutti gli
sforzi ragionevoli a livello nazionale, avvia la seguente
procedura:
a) costituisce un gruppo di lavoro composto da almeno
due membri del comitato ONP, da un rappresentante delle
autorita' nazionali di regolamentazione interessate, dal
presidente stesso o da altro funzionario della Commissione
da lui designato. Il gruppo di lavoro e' presieduto dal
rappresentante della Commissione e si riunisce di norma
entro dieci giorni dalla sua convocazione. Il presidente
del gruppo di lavoro puo' decidere, su proposta di
qualsiasi membro del gruppo, di richiedere la consulenza di
uno o due esperti;
b) il ricorrente, le autorita' nazionali di
regolamentazione degli Stati membri interessati e gli
organismi di telecomunicazioni interessati hanno la
possibilita' di presentare osservazioni in forma scritta ed
orale al gruppo di lavoro;
c) il gruppo di lavoro si adopera affinche' sia
raggiunto un accordo tra le parti interessate entro sei
mesi dalla data di ricevimento della notifica di cui al
comma 8. Il presidente provvede ad informare il comitato
ONP dei risultati di questa procedura affinche'
quest'ultimo possa esprimere il suo parere".



 
Art. 16
Oggetto e campo d'applicazione

1. Il presente capo riguarda l'armonizzazione delle condizioni di accesso ed uso aperto ed efficiente alle reti telefoniche pubbliche fisse e ai servizi telefonici pubblici fissi in una situazione di mercati aperti e concorrenziali, secondo i principi di fornitura di una rete aperta (ONP).
2. Il presente capo intende assicurare la disponibilita' su tutto il territorio nazionale di servizi telefonici pubblici fissi di buona qualita' e definisce l'insieme dei servizi ai quali tutti gli utenti, compresi i consumatori, possono avere accesso nel contesto del servizio universale alla luce delle specifiche condizioni nazionali, a prezzi accessibili.
3. Il presente capo non si applica alle reti ed ai servizi di comunicazioni mobili e personali, ad eccezione dell'articolo 20, dell'articolo 23, lettere b) e c), dell'articolo 24 e dell'articolo 25, comma 1.
4. I servizi telefonici pubblici includono, in aggiunta al servizio di telefonia vocale, l'accesso ai servizi di emergenza, la fornitura dei servizi tramite operatore, i servizi di informazione elenco abbonati, la fornitura di telefoni pubblici a pagamento, la fornitura di un servizio a condizioni speciali e la fornitura di servizi speciali per gli utenti disabili o con speciali esigenze sociali, come stabilito nel presente provvedimento, ma non include servizi a valore aggiunto forniti sulle reti telefoniche pubbliche.
 
Art. 17
Disponibilita' dei servizi

1. L'Autorita' garantisce che i servizi contemplati nella presente sezione siano disponibili per tutti gli utenti nel proprio territorio, a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle specifiche condizioni nazionali, a prezzi accessibili. L'Autorita', tenuto conto del progressivo adeguamento ai costi delle condizioni economiche e sentiti gli organismi di telecomunicazioni che forniscono reti e servizi, gli utenti, i consumatori, i produttori, garantisce che le condizioni economiche siano accettabili a livello nazionale, in particolare per gli utenti delle zone rurali od a costi elevati nonche' per le categorie di utenti vulnerabili, quali gli anziani, le persone disabili o coloro che hanno esigenze sociali speciali. L'Autorita' assicura, altresi', il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, rende pubblici i criteri volti a garantire l'accettabilita' delle condizioni economiche a livello nazionale e definisce tetti tariffari o medie geografiche o meccanismi simili per tutti o parte dei servizi definiti, finche' la concorrenza non realizzi un'effettiva autoregolamentazione dei prezzi.
2. L'Autorita' e' tenuta a pubblicare relazioni periodiche sull'evoluzione delle condizioni economiche da mettere a disposizione del pubblico.
 
Art. 18
Meccanismi di finanziamento

1. Nei casi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 e dall'articolo 5 del decreto del Ministro delle comunicazioni 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1998, l'Autorita' applica il meccanismo di finanziamento del servizio universale secondo la procedura di cui al predetto decreto del Ministro delle comunicazioni 10 marzo 1998.
2. L'Autorita', ai sensi dell'articolo 25, provvede alla pubblicazione di una relazione annuale che riporti il costo netto calcolato degli obblighi di servizio universale e specifichi i contributi dovuti da tutte le parti interessate.
3. L'Autorita' puo' stabilire i requisiti supplementari per le forniture di servizi di telecomunicazioni. Tali requisiti non incidono sulla contabilita' relativa ai conti del servizio universale e non possono essere finanziati mediante un contributo obbligatorio degli operatori di mercato.



Note all'art. 18:
- L'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica
del 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per
l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle
telecomunicazioni" e' il seguente:
"Art. 3. (Servizio universale) - 1. Il servizio universale
di telecomunicazioni comprendente:
a) il servizio di telefonia vocale inteso, tra
l'altro, come la fornitura agli utenti finali in postazioni
fisse di un servizio che consente:
1) di effettuare e ricevere chiamate nazionali e
internazionali;
2) le comunicazioni fax almeno del gruppo III, in
base alle raccomandazioni dell'UIT-T della serie T;
3) la trasmissione di dati nella banda vocale
attraverso modem ad una velocita' minima di 2.400 bit/s, in
base alle raccomandazioni dell'UIT-T della serie V;
4) l'accesso gratuito ai servizi di emergenza;
5) la fornitura dei servizi tramite operatore;
b) la fornitura dell'elenco degli abbonati
limitatamente alla rete urbana di appartenenza;
c) i servizi di informazione abbonati;
d) la fornitura di apparecchi telefonici pubblici a
pagamento, in coerenza con le esigenze degli utenti
disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
e) la fornitura di un servizio a condizioni speciali
e la fornitura di opzioni speciali per gli utenti disabili
o con particolari esigenze sociali;
f) i collegamenti ed i servizi concernenti la cura di
interessi pubblici nazionali, con specifico riguardo ai
servizi di pubblica sicurezza di soccorso pubblico, di
difesa nazionale, di giustizia, di istruzione e di Governo;
i relativi oneri sono posti a carico del richiedente, fatte
salve le eccezioni previste dalla legge.
2. Il contenuto del servizio universale puo' evolvere
sulla base del progresso tecnologico e degli sviluppi del
mercato e la relativa valutazione e la sua eventuale
revisione sono effettuate almeno ogni due anni dal Ministro
delle comunicazioni, sentita l'Autorita'.
3. Il servizio universale e' fornito alle condizioni
economiche stabilite secondo le procedure vigenti.
4. La societa' Telecom Italia e' l'organismo di
telecomunicazioni incaricato di fornire il servizio
universale sul territorio nazionale. A partire dal 1o
gennaio 1998 possono essere incaricati della fornitura del
servizio universale anche altri organismi di
telecomunicazioni che, nel rispetto delle condizioni
previste dal presente regolamento ed in particolare
dall'art. 6, comma 7, sono in grado di garantire la
fornitura dei servizi di cui al comma 1 su tutto il
territorio nazionale o su parte di esso a condizioni
economiche accessibili a tutti e non discriminatorie
rispetto alla localizzazione geografica dell'utente.
5. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, i
singoli servizi facenti parte del servizio universale
possono essere espletati, su tutto il territorio nazionale
o su una parte di esso, previo conseguimento di licenza
individuale o di autorizzazione generale.
6. Qualora, in base alle disposizioni del presente
articolo, gli obblighi di fornitura del servizio universale
rappresentino un onere iniquo per l'organismo o gli
organismi incaricati di fornire il servizio universale, e'
previsto un meccanismo atto a ripartire il costo netto dei
suddetti obblighi con altri organismi che gestiscono reti
pubbliche di telecomunicazioni, con fornitori di servizi di
telefonia vocale accessibili al pubblico e con organismi
che prestano servizi di comunicazione mobili e personali.
Tale meccanismo non e' applicabile quando:
a) la fornitura delle obbligazioni di servizio
universale non determina un costo netto;
b) il costo netto degli obblighi di fornitura del
servizio universale non rappresenti un onere iniquo;
c) l'ammontare del costo netto da ripartire non
giustifichi il costo amministrativo di gestione del metodo
di ripartizione e finanziamento dell'onere di fornitura
degli obblighi di servizio universale.
7. Il meccanismo di cui al comma 6 e' destinato
esclusivamente al finanziamento del costo netto degli
obblighi del servizio universale, inteso come la differenza
fra il costo netto derivante dalla situazione in cui un
organismo e' incaricato di assolvere agli obblighi del
servizio universale rispetto a quella in cui non sia tenuto
ad assolvere a tale obblighi. Il calcolo del suddetto costo
netto si determina considerando gli elementi di ricavo e di
costo, prospettici incrementali di lungo periodo ed un
rendimento ragionevole sul capitale incrementale impiegato
per la fornitura dei servizi ai clienti non remunerativi.
Il calcolo tiene conto dei seguenti fattori:
a) costi relativi agli elementi dei servizi
individuati dal comma 1 che possono essere forniti solo in
perdita e che devono essere evidenziati separatamente;
b) costi relativi ad utenti finali o gruppi di utenti
finali specifici che, tenuto conto del costo di fornitura
della rete e di prestazione dei servizi, dei ricavi
percepiti e della eventuale perequazione geografica dei

prezzi imposti, possono essere serviti soltanto in perdita.
In questa categoria rientrano gli utenti finali e i gruppi
di utenti finali che non sarebbero serviti da un operatore
efficiente se questi non avesse l'obbligo di fornire il
servizio universale. L'individuazione degli utenti finali o
dei gruppi di utenti avviene a cura dell'organismo o degli
organismi di telecomunicazioni incaricati di provvedere
alla fornitura degli obblighi di servizio universale con
documentata motivazione. Anche tale documentazione e'
sottoposta a controllo da parte dell'ente incaricato di
verificare il calcolo del costo netto ai sensi del comma
10.
8. Ai fini di quanto previsto nel comma 7 non sono
inclusi nel calcolo del costo del servizio universale i
seguenti fattori:
a) il deficit di accesso di cui all'art. 7;
b) il costo di fatturazione dettagliata e delle altre
prestazioni supplementari allorche' tali prestazioni siano
imposte quali obbligazioni ad altri operatori autorizzati a
prestare il servizio di telefonia vocale;
c) i costi delle prestazioni che sono fuori dalla
portata del servizio universale, tra i quali: la fornitura
a scuole, ospedali o biblioteche di particolari servizi di
telecomunicazioni stabiliti con decreto ministeriale; la
compensazione ed il rimborso di pagamenti, o di costi
amministrativi e di altri costi associati a tali pagamenti,
effettuati a vantaggio di utenti qualora, fornendo loro il
servizio, non siano stati rispettati i livelli di qualita'
specificati; il costo della sostituzione e della
modernizzazione di apparecchiature di telecomunicazione nel
corso del normale adeguamento delle reti;
d) i costi dei servizi indicati nel comma 1, lettera
f).
9. Non sono tenuti a contribuire alla ripartizione
dell'onere di fornitura degli obblighi di servizio
universale:
a) gli operatori privati che gestiscono reti private
di telecomunicazioni;
b) gli operatori che offrono servizi di fonia vocale
per gruppi chiusi di utenti;
c) gli operatori che offrono servizi di trasmissione
dati e servizi a valore aggiunto.
10. Per determinare l'eventuale onere rappresentato
dalla fornitura del servizio universale, ogni organismo
soggetto ai relativi obblighi deve calcolare il costo netto
degli stessi nel rispetto di quanto previsto dal presente
articolo nonche' delle ulteriori prescrizioni che
l'Autorita' puo' emanare, anche al fine di favorire
l'applicazione del principio di cui all'art. 2, comma 1,
lettera g). Ogni organismo deve tenere a tal fine una
contabilita' conformemente a quanto previsto dall'art. 8.
Il calcolo del costo netto connesso con gli obblighi di
fornitura del servizio universale e' controllato da un
soggetto pubblico o privato con specifiche competenze,
autonomo rispetto all'organismo di telecomunicazioni,
diverso dall'Autorita' e da questa incaricato. Il costo di
tale controllo viene considerato componente addizionale
degli oneri del servizio universale. I risultati del
calcolo del costo e le conclusioni dei controlli contabili
da esplicitare in una articolata relazione di conformita'
ai criteri e principi del presente regolamento, sono
acquisiti dall'Autorita' che provvede a metterli a
disposizione del pubblico, anche al fine di approvarli.
11. Sulla base del calcolo del costo netto di cui al
comma 7, e della relazione di cui al comma 10, l'Autorita',
tenuto anche conto degli eventuali vantaggi di mercato
derivanti all'organismo incaricato, stabilisce se il
meccanismo di ripartizione del costo netto degli obblighi
di servizio universale sia giustificato. In tal caso il
relativo onere e' ripartito in base a criteri di
oggettivita', non discriminazione e proporzionalita',
attingendo ad un fondo costituito presso il Ministero delle
comunicazioni ed alimentato dai soggetti di cui al comma 6.
12. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del
presente regolamento sono fissate dall'Autorita' le
procedure di applicazione delle norme di cui al comma 11.
- L'art. 5 del decreto del Ministero delle
comunicazioni 10 marzo 1998 recante "Finanziamento del
servizio universale nel settore delle telecomunicazioni" e'
il seguente:
"Art. 5. (Modalita' di finanziamento) - 1. Gli organismi
incaricati della fornitura del servizio universale sono
tenuti, ai sensi dell'art. 3, comma 10, del regolamento, a
presentare all'Autorita', entro il 31 marzo di ogni anno a
partire dal 1o gennaio 1999, il calcolo del costo netto
degli obblighi del servizio universale riferito all'anno
precedente, secondo quanto previsto dall'art. 3 del
regolamento stesso e dall'art. 4 del presente
provvedimento.
2. L'Autorita', fermo restando quanto previsto dalla
legge 31 luglio 1997, n. 249, e dal regolamento:
a) stabilisce se il meccanismo di ripartizione e'
applicabile, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del
regolamento;
b) qualora il meccanismo di ripartizione sia
applicabile, incarica un soggetto pubblico o privato,
autonomo rispetto agli organismi di telecomunicazioni e con
specifiche competenze, per la verifica del calcolo del
costo netto di cui al comma 1. I risultati di detta
verifica devono essere contenuti in un'articolata relazione
di conformita' ai criteri, ai principi ed alle modalita' di
determinazione del predetto costo di cui all'art. 3 del
regolamento ed al presente provvedimento. Tale verifica
tiene anche conto degli eventuali vantaggi di mercato
derivanti all'organismo stesso quale soggetto incaricato
della fornitura del servizio universale. Tali vantaggi,
alla cui quantificazione provvede il predetto soggetto
anche su proposta degli organismi di telecomunicazioni,
possono riguardare:
1) il riconoscimento della denominazione commerciale
rispetto ai concorrenti;
2) la possibilita' di sostenere costi comparativamente
piu' bassi dei concorrenti nel caso di estensione della
rete a nuovi clienti, tenuto conto dell'elevato livello di
copertura del territorio gia' raggiunto;
3) la possibilita' di usufruire, nel tempo,
dell'evoluzione del valore di determinati clienti o gruppi
di clienti inizialmente non remunerativi;
4) la disponibilita' di informazioni sui clienti e sui
loro consumi telefonici;
5) la probabilita' che un potenziale cliente scelga
l'operatore incaricato della fornitura del servizio
universale in relazione alla presenza diffusa
dell'operatore stesso sul territorio ed alla possibilita'
di mancata conoscenza dell'esistenza di nuovi operatori;
c) stabilisce, ai sensi dell'art. 3, comma 11, del
regolamento, se il meccanismo di ripartizione e'
giustificato sulla base della relazione articolata dal
soggetto di cui alla lettera b), indicante, tra l'altro,
l'ammontare del costo netto da finanziare;
d) mette a disposizione del pubblico le informazioni
previste dall'art. 3, comma 11, e dall'art. 19, commi 2 e
3, del regolamento, fatto salvo l'obbligo di riservatezza
derivante da disposizioni vigenti ovvero da esplicite
richieste che siano state formulate dagli organismi di
telecomunicazioni;
e) puo' stabilire le prescrizioni tese a favorire lo
sviluppo della ricerca scientifica e tecnica e la
formazione in materia di telecomunicazioni, tenendo conto
delle prescrizioni gia' contenute nel decreto ministeriale
25 novembre 1997 citato in premessa;
f) al fine di quanto previsto alla lettera g), tiene
conto del costo del controllo effettuato dal soggetto
appositamente incaricato;
g) determina, ai fini della sua ripartizione, l'onere
complessivo relativo agli obblighi di fornitura del
servizio universale ed agli elementi di costo di cui
all'art. 3;
h) individua i soggetti debitori sulla base dell'art.
3, comma 6, del regolamento e dell'art. 2 del presente
provvedimento;
i) richiede ai soggetti debitori di cui alla lettera
h) i dati, previsti dall'allegato A, relativi all'esercizio
quale si riferiscono gli oneri da ripartire, necessari ai
fini della determinazione della quota a carico di ciascuno
di essi;
j) fissa la quota di contribuzione di ciascun
operatore, ivi compresi gli organismi incaricati della
fornitura del servizio universale limitatamente a quanto
previsto all'art. 2, secondo le modalita' di cui
all'allegato;
k) determina l'importo della somma dovuta agli
organismi incaricati della fornitura del servizio
universale dopo aver compensato per tali soggetti le quote
di contribuzione di cui alla lettera j);
l) segnala al Ministero delle comunicazioni, entro il
1o luglio di ogni anno, l'ammontare della contribuzione al
fondo a carico di ciascun soggetto debitore sulla base di
quanto disposto alla lettera j).
3. Il Ministero delle comunicazioni provvede:
a) a comunicare, entro il 15 luglio di ogni anno, ai
soggetti debitori l'importo dei contributi da versare
all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 agosto con
le seguenti modalita':
1) versamento in conto corrente postale intestato
alla tesoreria dello Stato;
2) versamento con vaglia postale ordinario
nazionale o internazionale intestato alla tesoreria dello
Stato;
3) accreditamento bancario a favore dell'ufficio
italiano cambi per il successivo versamento all'entrata del
bilancio dello Stato;
b) a segnalare all'Autorita' eventuali inadempimenti
da parte di soggetti debitori;
c) a corrispondere, entro il 15 settembre di ogni
anno, agli organismi incaricati del servizio universale le
somme versate in adempimento a quanto previsto alla lettera
a);
d) ad inviare, entro il 31 ottobre, all'Autorita' un
rapporto annuale sulla gestione del fondo del servizio
universale.".



 
Art. 19
Fornitura del collegamento in rete
e accesso ai servizi telefonici

1. L'Autorita' e' tenuta a garantire che, in ambito nazionale, almeno un organismo di telecomunicazioni soddisfi tutte le richieste ragionevoli di collegamento alle reti telefoniche pubbliche fisse in un punto fisso e di accesso ai servizi telefonici pubblici fissi designando, se necessario, piu' operatori affinche' sia coperto l'intero territorio, ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997.
2. Il collegamento fornito nell'ambito del servizio universale deve essere idoneo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, a consentire agli utenti di effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali per la trasmissione vocale, di fax e di dati.



Note all'art. 19:
- Si vedano note all'art. 18.



 
Art. 20
Servizi elenchi abbonati

1. Le disposizioni del presente articolo sono subordinate alle disposizioni della pertinente normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171.
2. L'Autorita' garantisce che: a) gli abbonati abbiano il diritto di essere inseriti negli elenchi
telefonici a disposizione del pubblico, di verificare ed
eventualmente di correggere i dati o di chiedere di essere radiati
dagli elenchi; b) gli elenchi di tutti gli abbonati che non si siano espressamente
opposti al fatto di esservi inseriti, con i numeri dei telefoni
fissi e mobili e i numeri personali, siano messi a disposizione
del pubblico su supporto cartaceo o elettronico, o su entrambi, in
una forma approvata dall'Autorita', e aggiornati periodicamente; c) almeno un servizio informazioni elenco abbonati che comprenda i
numeri di tutti gli abbonati in elenco sia a disposizione di tutti
gli utenti, anche dai posti telefonici pubblici a pagamento.
3. Gli organismi di telecomunicazioni, nell'attribuire i numeri di telefono agli abbonati, sono tenuti a soddisfare tutte le ragionevoli richieste di rendere disponibili le informazioni utili, in forma convenuta e a condizioni eque, orientate ai costi e non discriminatorie.
4. Gli organismi di telecomunicazioni, nel fornire i servizi di cui al comma 2, lettere b) e c), rispettano il principio di non discriminazione nel trattamento e nella presentazione delle informazioni.



Note all'art. 20:
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: "Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali".
- Il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, reca:
"Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel
settore delle telecomunicazioni, in attuazione della
direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
ed in tema di attivita' giornalistica".



 
Art. 21
Posti telefonici pubblici a pagamento

1. L'Autorita' garantisce la disponibilita' sul territorio nazionale di posti telefonici pubblici a pagamento per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti, in termini sia di numero che di diffusione territoriale. L'Autorita' puo' non applicare le disposizioni del presente comma su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, purche' accerti che tali servizi siano ampiamente disponibili.
2. Gli organismi di telecomunicazioni garantiscono la possibilita' di effettuare gratuitamente, e senza dover utilizzare monete o schede telefoniche, chiamate di emergenza a partire dai posti telefonici pubblici a pagamento formando il numero unico europeo per le chiamate di emergenza 112, di cui alla decisione 91/396/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, e gli altri numeri nazionali di emergenza.



Note all'art. 21:
- La decisione 91/396/CEE del Consiglio del 29 luglio
1991 concerne l'introduzione di un numero unico europeo per
chiamate di emergenza.



 
Art. 22
Misure particolari per gli utenti disabili
o con particolari esigenze sociali

1. L'Autorita' puo' adottare le misure specifiche per garantire agli utenti disabili o con particolari esigenze sociali parita' di accesso ai servizi telefonici pubblici fissi, compreso il servizio di informazioni telefoniche, a costi accessibili.
 
Art. 23
Collegamento delle apparecchiature terminali ed uso della rete

1. Gli organismi sono tenuti ad assicurare che gli utenti collegati alla rete telefonica pubblica fissa possano: a) collegare e utilizzare apparecchiature terminali conformi ai
requisiti previsti dalle disposizioni vigenti; b) accedere ai servizi tramite operatore e ai servizi informazioni
elenco abbonati, a norma dell'articolo 20, comma 2, lettera c), a
meno che essi non decidano diversamente; c) accedere gratuitamente ai servizi di emergenza formando il 112 e
qualsiasi altro numero telefonico di emergenza previsto a livello
nazionale.
2. Gli organismi di telecomunicazioni assicurano che gli utenti dei servizi di comunicazioni mobili e personali possano accedere ai servizi di cui alle lettere b) e c) del comma 1.
 
Art. 24
Contratti

1. L'Autorita' assicura che gli organismi di telecomunicazioni che forniscono l'accesso alle reti telefoniche pubbliche fisse e mobili predispongano uno schema di contratto nel quale sia precisato il servizio da fornire e le condizioni ed i termini di disponibilita' al pubblico. Il contratto o le condizioni e i termini disponibili al pubblico specificano almeno il tempo di fornitura del collegamento iniziale e i tipi di servizio di manutenzione offerti, le compensazioni e i rimborsi agli abbonati in caso di servizio insoddisfacente, nonche' una sintesi della procedura da seguire per la soluzione delle controversie, a norma dell'articolo 38, e contengono informazioni sui livelli di qualita' del servizio.
2. L'Autorita' ha la facolta', di propria iniziativa o su richiesta di un'organizzazione che difende gli interessi degli utenti o dei consumatori, di richiedere modifiche delle condizioni contrattuali di cui al comma 1 e delle condizioni dei regimi di compensazione e di rimborso applicati, al fine di garantire la tutela dei diritti degli utenti e degli abbonati secondo le disposizioni del presente regolamento.
 
Art. 25
Pubblicazione e disponibilita' delle informazioni

1. Gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e mobili o servizi telefonici a disposizione del pubblico devono diffondere informazioni adeguate ed aggiornate rivolte ai consumatori circa i termini e le condizioni standard per l'accesso e l'uso delle reti telefoniche pubbliche e dei servizi telefonici a disposizione del pubblico. In particolare, gli organismi di telecomunicazioni devono dare ampia diffusione, in modo chiaro ed esatto, alle informazioni relative alle condizioni economiche per gli utenti finali, ai periodi minimi contrattuali, se del caso, ed alle condizioni per il rinnovo dei contratti.
2. Gli organismi di telecomunicazioni che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse comunicano all'Autorita' le specifiche tecniche dettagliate dell'interfaccia di accesso alla rete, identificate nell'allegato VI. Le modifiche delle vigenti specifiche e le informazioni sulle nuove specifiche dell'interfaccia di rete sono comunicate all'Autorita' prima di essere introdotte. L'Autorita' puo' fissare un termine di preavviso adeguato.
3. L'Autorita' cura che le informazioni siano rese disponibili dagli organismi di telecomunicazioni in modo tale da permettere alle parti interessate di accedervi facilmente. Le modalita' di pubblicazione delle informazioni sono riportate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'Autorita', che ne notifica gli estremi alla Commissione europea.
 
Art. 26
Qualita' del servizio

1. L'Autorita' puo' fissare i parametri di qualita' dei servizi per gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e servizi telefonici pubblici fissi, definendo, a tal fine, gli obiettivi di prestazione nelle singole licenze, in particolare per gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e servizi di telefonia vocale che hanno significativo potere di mercato o che sono stati designati a norma dell'articolo 19.
2. Gli organismi di telecomunicazioni con significativo potere di mercato o che sono stati designati a norma dell'articolo 19, devono fornire all'Autorita', su richiesta, informazioni aggiornate sulle prestazioni ottenute secondo i parametri, le definizioni e i metodi di rilevamento indicati nell'allegato VII. L'Autorita' puo' chiedere le medesime informazioni anche ad altri organismi che hanno fornito reti telefoniche pubbliche fisse e servizi telefonici pubblici fissi per piu' di diciotto mesi.
3. Ove opportuno e sentite le parti interessate ai sensi dell'articolo 36, l'Autorita' pubblica i dati sulle prestazioni di cui al comma 1.
4. In caso di persistente omissione da parte di un organismo di telecomunicazioni del raggiungimento degli obiettivi di prestazione, l'Autorita' puo' adottare misure specifiche, secondo le condizioni definite nella licenza individuale rilasciata.
5. L'Autorita' puo' incaricare un soggetto pubblico o privato con specifica competenza, indipendente rispetto agli organismi di telecomunicazioni ai fini della verifica dell'esattezza e della comparabilita' dei dati messi a disposizione dagli organismi di cui al comma 2.
 
Art. 27
Condizioni di accesso e di uso ed esigenze fondamentali

1. Fatta salva la procedura di conciliazione e di soluzione delle controversie di cui all'articolo 38, comma 1, l'Autorita' istituisce procedure per trattare i casi in cui siano adottate misure quali la sospensione, la risoluzione, le modifiche sostanziali o la riduzione della disponibilita' del servizio da parte degli organismi di telecomunicazioni che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e servizi telefonici pubblici fissi o quantomeno degli organismi che forniscono servizi di telefonia vocale che detengono un significativo potere di mercato ovvero degli organismi designati a norma dell'articolo 19 e che detengono un significativo potere di mercato; le procedure riguardano almeno gli organismi che forniscono reti e servizi di telecomunicazione.
2. L'Autorita' garantisce la trasparenza della procedura. La decisione e' adottata sentite le parti interessate, e' debitamente motivata e notificata alle parti stesse entro una settimana dall'adozione.
3. L'Autorita' provvede alla pubblicazione delle procedure di cui al comma 1 come indicato all'articolo 25, comma 3.
4. Le parti interessate conservano il diritto a ricorrere alle vie giudiziarie.
5. Nel caso in cui l'accesso o l'uso delle reti telefoniche pubbliche fisse e dei servizi telefonici pubblici fissi siano limitati sulla base delle esigenze fondamentali, l'Autorita' rende note, con le modalita' previste all'articolo 25, comma 3, le esigenze fondamentali di cui al comma 6 sulle quali si basano le limitazioni.
6. Alla rete telefonica pubblica fissa e ai servizi telefonici pubblici fissi si applicano le seguenti esigenze fondamentali: a) sicurezza di funzionamento della rete: gli organismi di
telecomunicazioni assicurano la disponibilita' delle reti
telefoniche pubbliche fisse e dei servizi telefonici pubblici
fissi in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza
maggiore, come ad esempio, condizioni meteorologiche eccezionali,
eventi sismici, inondazioni, fulmini o incendi. In tali
situazioni, gli organismi interessati fanno tutto quanto in loro
potere per continuare a fornire il miglior servizio possibile, in
modo da rispettare le priorita' fissate dalle autorita'
competenti. L'Autorita' garantisce che le restrizioni all'accesso
e all'uso delle reti telefoniche pubbliche fisse, giustificate
dalla necessita' di salvaguardarne la sicurezza di funzionamento,
siano proporzionate, non discriminatorie e basate su criteri
oggettivi definiti in anticipo; b) mantenimento dell'integrita' della rete: gli organismi di
telecomunicazioni assicurano l'integrita' delle reti telefoniche
pubbliche fisse e l'Autorita' garantisce che le restrizioni
all'accesso e all'uso delle reti telefoniche pubbliche fisse,
giustificate dalla necessita' di garantirne l'integrita' per
proteggere, tra l'alto, le apparecchiature di rete, il software o
i dati memorizzati, siano limitate al minimo necessario per
garantire il funzionamento normale della rete. Tali restrizioni
devono essere non discriminatorie e basate su criteri oggettivi
definiti in anticipo; c) interoperabilita' dei servizi: nessuna restrizione per ragioni
d'interoperabilita' dei servizi e' imposta all'uso delle
apparecchiature terminali il cui funzionamento sia conforme alle
disposizioni vigenti in materia; d) protezione dei dati: le condizioni di accesso e di uso delle reti
telefoniche pubbliche fisse e dei servizi telefonici pubblici
fissi volte a proteggere i dati possono essere imposte soltanto se
conformi alla pertinente normativa in materia di protezione dei
dati personali e della vita privata, ai sensi della legge n. 675
del 1996 e del decreto legislativo n. 171 del 1998; e) uso efficace dello spettro di frequenza: gli organismi sono tenuti
all'uso efficace dello spettro di frequenza e hanno l'obbligo di
evitare interferenze dannose tra i sistemi di radiocomunicazione
terrestri che possano impedire o limitare l'accesso e l'uso delle
reti telefoniche pubbliche fisse e dei servizi telefonici pubblici
fissi.



Note all'art. 27:
- Si veda in note all'art. 20.



 
Art. 28. Fatturazione dettagliata, selezione numerica multifrequenza e blocco
selettivo di chiamata
1. Al fine di garantire che, tramite le reti telefoniche pubbliche fisse, gli utenti abbiano accesso ai servizi di selezione numerica multifrequenza e, a richiesta, di fatturazione dettagliata e di blocco selettivo di chiamata, l'Autorita' adotta gli opportuni provvedimenti affinche' sia garantita, da uno o piu' operatori, alla maggior parte degli utenti la disponibilita' di tali servizi, fissando i termini di applicazione, e dispone altresi' le misure necessarie ad assicurare la disponibilita' dei medesimi servizi a tutti gli utenti entro il 31 dicembre 2001. L'Autorita' puo' autorizzare gli organismi di telecomunicazioni che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse a non conformarsi alle prescrizioni di cui al presente comma su tutto il territorio nazionale o su parte di esso qualora sia stata chiaramente provata l'ampia disponibilita' di tali servizi. I servizi di selezione numerica multifrequenza e di blocco selettivo di chiamata sono definiti nell'allegato V, parte I.
2. Fatte salve le disposizioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, ai sensi della legge n. 675 del 1996 e del decreto legislativo n. 171 del 1998, le fatture dettagliate contengono dati particolareggiati in modo da permettere la verifica e il controllo dei costi inerenti all'uso della rete telefonica pubblica fissa e dei servizi telefonici pubblici fissi. Nella sua versione di base, la fattura dettagliata e' fornita senza costi supplementari per l'utente, cui puo' eventualmente essere proposta una fattura ancora piu' dettagliata a condizioni economiche ragionevoli o a titolo gratuito. L'Autorita' puo' definire il livello di base della fattura dettagliata. Le chiamate che sono gratuite per l'abbonato, comprese le chiamate ai numeri di emergenza, non sono indicate nella fattura dettagliata dell'abbonato.



Note all'art. 28:
- Si veda in note all'art. 20.



 
Art. 29
Fornitura di servizi supplementari

1. L'Autorita' assicura che gli organismi di telecomunicazioni che forniscono servizi di telefonia vocale e detengono un significativo potere di mercato o sono stati designati a norma dell'articolo 19 e detengono un significativo potere di mercato forniscano, se tecnicamente ed economicamente fattibile, i servizi di cui all'allegato V, parte 2.
2. Fatte salve le disposizioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, ai sensi della legge n. 675 del 1996 e del decreto legislativo n. 171 del 1998, l'Autorita' prende le misure necessarie al fine di rimuovere ogni restrizione normativa che impedisca la fornitura dei servizi e delle prestazioni di cui all'allegato V, parte 3, nel rispetto delle norme sulla concorrenza.
3. L'Autorita' stabilisce le date d'introduzione dei servizi di cui all'allegato V, parte 2, tenendo conto dello sviluppo della rete, della domanda del mercato e del progresso della normalizzazione, e provvede alla loro pubblicazione come indicato all'articolo 25, comma 3.
4. Qualora il servizio di portabilita' del numero non sia ancora operativo, gli organismi di telecomunicazioni provvedono affinche', per almeno sessanta giorni dalla data in cui un abbonato ha cambiato fornitore, le chiamate al suo vecchio numero siano trasferite al nuovo numero a un costo ragionevole, oppure che sia fornita a coloro che chiamano l'indicazione del nuovo numero, senza addebitare a chi riceve la chiamata il costo di tale servizio. L'Autorita' provvede affinche' eventuali addebiti relativi alla fornitura di tali servizi siano ragionevoli.



Note all'art. 29:
- Si veda in note all'art. 20.



 
Art. 30
Accesso speciale alla rete

1. L'Autorita' assicura che gli organismi di telecomunicazioni con significativo potere di mercato nella fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse soddisfino le richieste ragionevoli degli organismi che forniscono i servizi di telecomunicazioni per l'accesso alla rete telefonica pubblica fissa in punti terminali di rete differenti da quelli correntemente forniti di cui all'allegato VI. Questo obbligo puo' essere limitato esclusivamente per casi specifici e qualora esistano alternative tecniche e commerciali valide all'accesso speciale richiesto e qualora l'accesso richiesto sia inadeguato rispetto ai mezzi disponibili per soddisfare la richiesta.
2. Gli organismi di telecomunicazioni che richiedono un accesso speciale alla rete possono sottoporre la richiesta all'Autorita' prima che venga presa la decisione definitiva di limitare o rifiutare l'accesso. Nel caso in cui un organismo di telecomunicazioni con significativo potere di mercato rifiuti una domanda di accesso speciale alla rete, esso e' tenuto a fornire, entro trenta giorni dalla richiesta, spiegazioni motivate sulle ragioni alla base del rifiuto.
3. Le modalita' tecniche e commerciali per l'accesso speciale alla rete sono oggetto di accordo tra le parti interessate, fatto salvo l'intervento dell'Autorita' di cui ai commi 2, 4 e 5. L'accordo puo' prevedere il rimborso all'organismo di telecomunicazioni avente significativo potere di mercato dei costi sostenuti per fornire l'accesso richiesto alla rete, nel rispetto assoluto dei principi dell'orientamento ai costi.
4. L'Autorita' puo' intervenire di propria iniziativa in qualsiasi momento ove cio' sia giustificato ai fini di un'effettiva concorrenza e interoperabilita' dei servizi e se una delle due parti lo richiede, per definire condizioni non discriminatorie, eque e ragionevoli per le due parti e garantire il massimo beneficio a tutti gli utenti.
5. L'Autorita' puo' intervenire, nell'interesse di tutti gli utenti, per far si' che i contratti prevedano condizioni conformi ai criteri di cui al comma 4, siano conclusi e applicati efficientemente e tempestivamente e prevedano condizioni circa la conformita' alle norme pertinenti, l'osservanza delle prescrizioni essenziali e la garanzia di qualita' per l'intero ciclo di attivita'.
6. Le condizioni fissate dall'Autorita' sulla base del comma 5 sono pubblicate come indicato all'articolo 25, comma 3.
7. L'Autorita' assicura che gli organismi di telecomunicazioni con significativo potere di mercato, di cui al comma 1, rispettino il principio di non discriminazione quando utilizzano le reti telefoniche pubbliche fisse e, piu' in particolare, qualsiasi sistema di accesso speciale alla rete, per fornire servizi di telecomunicazioni a disposizione del pubblico. Tali organismi applicano condizioni analoghe in circostanze analoghe agli organismi fornitori di servizi analoghi e forniscono servizi di accesso speciale alla rete e informazioni a terzi alle stesse condizioni e con la stessa qualita' previste per i propri servizi o per quelli delle proprie affiliate o associate.
8. Gli organismi di telecomunicazioni che hanno stipulato accordi di accesso speciale alla rete sono tenuti a fornire all'Autorita', su richiesta, il contenuto degli accordi stessi. Fatti salvi i diritti e gli obblighi dell'Autorita' di procedere alla divulgazione del contenuto degli accordi, ove indispensabile per l'adempimento dei suoi compiti, l'Autorita' tratta in maniera riservata le parti degli accordi stessi che trattano della strategia commerciale.
 
Art. 31
Condizioni economiche

1. Fatte salve le disposizioni particolari di cui all'articolo 17 e di cui al comma 6 del presente articolo, l'Autorita' fa si' che gli organismi che forniscono servizi di telefonia vocale che detengono significativo potere di mercato, o che sono stati designati a norma dell'articolo 19 e detengono significativo potere di mercato, rispettino le disposizioni del presente articolo.
2. Gli organismi di cui al comma 1 sono tenuti ad applicare condizioni economiche per l'uso delle reti telefoniche pubbliche fisse e dei servizi telefonici pubblici fissi nel rispetto dei principi fondamentali di orientamento ai costi, di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e disaggregazione.
3. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, le condizioni economiche di accesso e di uso della rete telefonica pubblica fissa sono indipendenti dal tipo d'applicazione realizzato dall'utente, salvo quando richiedano servizi o prestazioni differenti.
4. Le condizioni economiche dei servizi forniti in aggiunta al collegamento alla rete telefonica pubblica fissa e dei servizi telefonici pubblici fissi sono sufficientemente disaggregate in modo che l'utente non debba sostenere spese per prestazioni non richieste.
5. Le modifiche delle condizioni economiche entrano in vigore soltanto dopo un periodo adeguato di preavviso al pubblico fissato dall'Autorita'.
6. L'Autorita' puo' autorizzare gli organismi di cui al comma 1 a non conformarsi ai commi 2, 3, 4 e 5 in una zona geografica specifica ove sia stata chiaramente provata l'esistenza di una effettiva concorrenza sul mercato dei servizi telefonici pubblici fissi.



Note all'art. 31:
- L'art. 4, comma 9, del decreto del Presidente della
Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318, recante:
"Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel
settore delle telecomunicazioni" e' il seguente:
"9. Ciascun organismo di telecomunicazioni, notificato
dall'Autorita' come avente notevole forza di mercato di cui
all'allegato A, parti 1 e 2, e' obbligato a provvedere
sollecitamente alla pubblicazione di un'offerta di
interconnessione di riferimento. Questa deve comprendere la
descrizione delle offerte di interconnessione disaggregate
per componenti, in funzione delle esigenze di mercato,
nonche' i termini e le condizioni relative. Differenti
condizioni economiche, termini e condizioni di
interconnessione possono essere stabiliti per differenti
categorie di organismi quando tali differenze possono
essere oggettivamente giustificate sulla base del tipo di
interconnessione fornito e delle eventuali condizioni
indicate nelle licenze individuali o nelle autorizzazioni
generali. L'Autorita', su richiesta di una delle parti,
provvede, sentita l'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato, alle iniziative intese ad accertare che tali
differenze non comportino distorsioni della concorrenza e
in particolare che l'organismo applichi, a norma del comma
7, lettera a), condizioni economiche, termini e condizioni
di interconnessione non discriminatori anche nei casi di
interconnessione per la fornitura di servizi prestati da
essa o da societa' sue controllate o collegate.
L'Autorita', sentita, ove necessario, l'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato, puo' imporre, ove cio' sia
giustificato, modifiche all'offerta di interconnessione di
riferimento.".



 
Art. 32
Principi contabili

1. Nei casi previsti all'articolo 31, comma 2, l'Autorita' incarica un soggetto pubblico o privato con specifica competenza, indipendente rispetto agli organismi di telecomunicazioni, della verifica della conformita' e dell'adeguatezza del sistema contabile utilizzato dall'organismo di telecomunicazioni alle disposizioni di cui all'articolo 31 e provvede alla pubblicazione annuale della relativa dichiarazione di conformita'.
2. Gli organismi di telecomunicazioni forniscono all'Autorita' la descrizione del sistema di contabilita' di cui al comma 1 con l'indicazione delle principali categorie in cui sono raggruppati i costi e delle norme di ripartizione dei costi dei servizi di telefonia vocale. A richiesta, l'Autorita' trasmette alla Commissione europea le informazioni sul sistema contabile applicato dagli organismi.
3. I bilanci di esercizio degli organismi di telecomunicazioni che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e servizi di telefonia vocale sono elaborati, sottoposti a revisione contabile e pubblicati secondo le disposizioni legislative nazionali e comunitarie applicabili alle imprese commerciali. A richiesta e a titolo riservato, sono messe a disposizione dell'Autorita' informazioni contabili dettagliate, fatti salvi i diritti e gli obblighi dell'Autorita' di procedere alla divulgazione di tali informazioni, ove indispensabile per l'adempimento dei suoi compiti.
 
Art. 33
Riduzioni e altre disposizioni tariffarie particolari

1. I programmi di riduzione delle condizioni economiche per gli utenti, inclusi i consumatori, offerti dagli organismi di telecomunicazioni tenuti all'applicazione del principio dell'orientamento ai costi di cui all'articolo 31, comma 2, devono essere del tutto trasparenti, pubblicati ed applicati nel rispetto del principio di non discriminazione.
2. L'Autorita' puo' richiedere la modifica o la revoca dei programmi di riduzione tariffaria.
 
Art. 34
Specifiche di accesso alla rete incluse le prese telefoniche

1. I riferimenti alle norme per l'accesso alle reti telefoniche pubbliche fisse sono pubblicati ai sensi dell'articolo 4.
2. Qualora i servizi di cui al presente provvedimento siano forniti agli utenti su rete digitale integrata nelle tecniche e nei servizi (ISDN) al punto di riferimento S/T, gli organismi di telecomunicazioni devono garantire che i punti terminali di rete ISDN siano conformi alle pertinenti specifiche d'interfaccia fisica, in particolare per quanto riguarda le prese telefoniche, indicate nell'elenco delle norme ONP.
 
Art. 35
Mancato pagamento delle fatture

1. L'Autorita' prevede misure specifiche, proporzionate, non discriminatorie e pubblicate come indicato all'articolo 25, comma 3, da adottare nei casi di mancato pagamento delle fatture telefoniche per l'uso della rete telefonica pubblica fissa. Le misure garantiscono una previa segnalazione all'abbonato della possibile sospensione o disattivazione del servizio.
2. Tranne in casi di frode, di reiterato ritardo nel pagamento o di mancato pagamento, le misure garantiscono, nei limiti di fattibilita' tecnica, che la sospensione del servizio sia limitata al servizio in questione e che la disattivazione totale intervenga soltanto dopo un periodo durante il quale le chiamate non a carico dell'abbonato sono consentite.
 
Art. 36
Consultazione delle parti interessate

1. L'Autorita' tiene conto dei pareri dei rappresentanti degli organismi che forniscono reti pubbliche di telecomunicazioni, degli utenti, dei consumatori, dei produttori e dei fornitori di servizi sui problemi relativi alla portata, all'accessibilita' e alla qualita' dei servizi telefonici a disposizione del pubblico.
 
Art. 37
Notifica e relazioni

1. L'Autorita' notifica alla Commissione europea ogni modifica delle informazioni da pubblicare.
2. L'Autorita' notifica inoltre alla Commissione europea: a) gli organismi con significativo potere di mercato, ai fini del
presente capo; b) i casi in cui gli organismi che forniscono reti telefoniche
pubbliche fisse e servizi di telefonia vocale non sono piu' tenuti
a rispettare il principio di orientamento delle condizioni
economiche ai costi, a norma dell'articolo 31, comma 6; c) gli eventuali organismi designati ai sensi del-l'articolo 19.
3. L'Autorita', su richiesta della Commissione europea, e' tenuta ad indicare i motivi che giustificano l'inclusione o la non inclusione di un organismo in una delle due categorie o in entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 2.
 
Art. 38
Procedura di conciliazione e di soluzione delle controversie

1. Per la soluzione delle controversie si applicano le procedure di cui ai commi 2 e 3, fatte salve la possibilita' di ricorrere per gli interessati ai competenti organi giurisdizionali e la possibilita' dell'Autorita' di modificare le condizioni dei contratti degli utenti, ai sensi dell'articolo 24, comma 2.
2. Tutte le parti, inclusi gli utenti, i fornitori di servizi, i consumatori o gli altri organismi, di una controversia non risolta con un organismo di telecomunicazioni che fornisce reti telefoniche pubbliche fisse e servizi telefonici pubblici fissi per presunte violazioni delle disposizioni del presente regolamento, possono adire l'Autorita'. L'Autorita' stabilisce procedure di facile accesso e, in linea di massima, gratuite per risolvere le controversie in modo equo, trasparente e rapido. Le procedure si applicano in particolare alle controversie tra utente e organismo sulle fatture telefoniche o sulle condizioni di fornitura del servizio telefonico. Gli organismi, che rappresentano gli interessi degli utenti e dei consumatori, possono sottoporre all'attenzione dell'Autorita' i casi in cui le condizioni generali del contratto, con il quale e' fornito il servizio telefonico, sono ritenute insoddisfacenti per gli utenti.
3. Se la controversia coinvolge organismi di telecomunicazioni di piu' Stati membri, un utente o un organismo possono, notificando la loro intenzione per iscritto all'Autorita' e alla Commissione europea, avvalersi della procedura di cui all'articolo 18, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997. In ogni caso l'Autorita' puo' ricorrere alla stessa procedura di conciliazione.
4. Le spese relative alla procedura di cui al comma 3 sono a carico della parte ricorrente.



Note all'art. 38:
- Si vedano note all'art. 15.



 
Art. 39
Ricorsi

1. Gli interessati hanno il diritto di ricorrere in sede giurisdizionale contro le decisioni dell'Autorita' secondo le procedure stabilite nell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nella legge 21 luglio 2000, n. 205.



Note all'art. 39:
- L'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n.
249, reca "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo" e' il seguente:
"26. I ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorita'
rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. La competenza di primo grado e' attribuita
in via esclusiva ed inderogabile al tribunale
amministrativo regionale del Lazio.".
- La legge 21 luglio 2000, n. 205, reca: "Disposizioni
in materia di giustizia amministrativa".



 
Art. 40
Abrogazioni

1. E' abrogato il punto 1.11 dell'allegato F al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997.



Nota all'art. 40:
- L'allegato F al decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, (Regolamento per
l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle
telecomunicazioni), come modificato dal decreto qui
pubblicato e' il seguente:
Allegato F
CONDIZIONI PREVISTE PER LE AUTORIZZAZIONI GENERALI E LE
LICENZE INDIVIDUALI
1. In generale le condizioni per il conseguimento delle
autorizzazioni generali possono riguardare:
1.1 le esigenze fondamentali;
1.2. la fornitura delle informazioni necessarie per
verificare l'ottemperanza alle condizioni stabilite ed a
fini statistici:
1.3. la prevenzione di comportamenti
anticoncorrenziali nei mercati delle telecomunicazioni,
comprese misure volte ad assicurare che le condizioni
economiche siano non discriminatorie e non provochino
distorsioni della concorrenza; in particolare nel caso di
fornitura di servizi di telecomunicazioni a disposizione
del pubblico:
1.4. l'uso efficace ed effettivo della capacita' di
numerazione
1.5. la protezione degli utenti e degli abbonati al
fine di assicurare l'uguaglianza di trattamento per quanto
riguarda:
1.5.1. l'approvazione preliminare da parte
dell'Autorita' stessa dei contratti tipo per abbonati;
1.5.2. la fornitura di fatture dettagliate e
documentate;
1.5.3. la istituzione di una procedura per dirimere
le controversie;
1.5.4. la pubblicizzazione delle variazioni delle
condizioni di accesso, incluse quelle attinenti alle
condizioni economiche, alla qualita' ed alla disponibilita'
del servizio;
1.6. il contributo finanziario per la fornitura del
servizio universale ove previsto;
1.7. la disponibilita' della banca dati degli utenti
necessaria per la redazione dell'elenco generale degli
abbonati;
1.8. la fornitura dei servizi di emergenza;
1.9. l'interconnessione delle reti e
l'interoperabilita' dei servizi;
1.10. le disposizioni speciali per le persone
disabili;
1.11. (abrogato).
2. Le condizioni per il rilascio delle licenze
individuali, in aggiunta a quelle di cui al punto 1.
possono riguardare;
2.1. l'attribuzione di diritti di numerazione in
coerenza con lo schema nazionale di numerazione;
2.2. la copertura geografica e della popolazione;
2.3. l'uso effettivo e la gestione efficace di
frequenze radio;
2.4. le esigenze specifiche ambientali e di assetto
territoriale, comprese le prescrizioni sull'accesso a
terreni pubblici o privati e sull'ubicazione e sull'uso
comune delle strutture;
2.5. la durata delle licenze individuali tale da
garantire l'uso efficace delle frequenze radio e delle
numerazioni nonche' l'utilizzazione di terreni pubblici o
privati;
2.6. fornitura del servizio universale;
2.7. gli operatori che sono stati notificati tra quelli
aventi notevole forza di mercato significativa;
2.8. l'assetto societario, ivi compresa la solidita'
finanziaria ed il grado di competenza tecnica del
richiedente;
2.9. la qualita', la disponibilita' e la continuita'
del servizio e della rete;
2.10. la fornitura di linee affittate;
2.11. gli standard tecnici e di qualita' definiti
dall'Autorita'.



 
Art. 41
Modifica degli allegati

1. Gli allegati da I a VII formano parte integrante del presente regolamento. Le modifiche apportate in sede comunitaria a tali allegati sono attuate con decreto del Ministro delle comunicazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 11 gennaio 2001
CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Cardinale, Ministro delle comunicazioni Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2 Ministero delle comunicazioni, foglio n. 79
 
Allegato I
(articolo 3, comma 1)
QUADRO DI RIFERIMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI DI
FORNITURA DI UNA RETE APERTA

L'applicazione delle condizioni di fornitura di una rete aperta deve essere conforme al seguente quadro di riferimento, tenuto conto delle pertinenti norme del trattato:
1. Interfacce tecniche armonizzate e/o funzioni di rete.
Nel mettere a punto le condizioni di fornitura di una rete aperta si tiene conto dello schema seguente per la definizione delle specifiche delle interfacce tecniche e/o delle funzioni di rete:
a) per i servizi e per le reti esistenti vengono adottate le specifiche d'interfaccia esistenti;
b) per i servizi completamente nuovi o per il potenziamento dei servizi esistenti vengono adottate, nel limite del possibile, le specifiche d'interfaccia esistenti. Qualora queste non risultino idonee, bisogna indicare i miglioramenti e/o le nuove specifiche delle interfacce;
c) per le reti non ancora introdotte, ma per le quali e' gia' cominciato il programma di normalizzazione, bisogna tener conto, al momento di sviluppare le specifiche della nuova interfaccia e delle funzioni di rete, dei requisiti di fornitura di una rete aperta a norma dell'articolo 3.
Le proposte di fornitura di una rete aperta debbono, se possibile, essere conformi agli standards degli organismi europei di normalizzazione, in particolare dell'ETSI, e tener e, conto degli indirizzi degli organismi intemazionali di normalizzazione, in particolare dell'ITU-T.
2. Condizioni armonizzate di fornitura e di utilizzazione.
Le condizioni di fornitura e di utilizzazione identificano le condizioni di accesso e di fornitura dei servizi, nella misura in cui sono necessarie.
a) Le condizioni di fornitura concernono le condizioni in base alle quali un servizio viene offerto agli utilizzatori. Esse possono includere:
- tempo normale di allacciamento,
- tempo normale di riparazione,
- qualita' del servizio, in particolare disponibilita' e qualita' della trasmissione,
- manutenzione e gestione della rete.
b) Le condizioni di utilizzazione concernono le condizioni che si applicano agli utenti, quali:
1) condizioni di accesso alla rete,
2) condizioni di uso in compartecipazione,
3) condizioni di protezione dei dati personali e riservatezza delle comunicazioni, se necessario.
3. Principi armonizzati delle condizioni economiche di offerta.
Le condizioni economiche di offerta debbono essere coerenti con i principi enunciati all'articolo 3, comma 1.
Cio' implica in particolare che:
a) le condizioni economiche debbono essere basate su criteri obiettivi e fintantoche' non si realizzi un'effettiva concorrenza con conseguente riduzione dei prezzi per gli utenti, debbono essere orientate ai costi; qualora un organismo non detenga piu' una quota importante del mercato in oggetto, l'Autorita' puo' non tener piu' conto del requisito dell'orientamento ai costi;
b) le condizioni economiche debbono essere trasparenti e pubblicate con procedure corrette;
c) per consentire agli utenti di scegliere tra i singoli elementi del servizio e nella misura in cui la tecnologia lo consente, le condizioni economiche debbono essere sufficientemente scorporate, in base alle norme del trattato in materia di concorrenza; in particolare, le prestazioni supplementari introdotte per fornire certi specifici servizi complementari debbono, di regola generale, essere fatturate indipendentemente dalle prestazioni incluse nell'offerta di base e dalla trasmissione propriamente detta;
d) le condizioni economiche debbono essere non discriminatorie e garantire la parita' di trattamento, salvo per le limitazioni compatibili con il diritto comunitario.
Tutti i costi di accesso alle risorse o ai servizi di rete debbono rispettare i principi precedentemente indicati nonche' le norme del trattato in materia di concorrenza e debbono inoltre tener conto del principio di un'equa ripartizione dei costo globale delle risorse impiegate e della necessita' di ricavare congrui proventi dagli investimenti effettuati.
Possono esistere differenti condizioni economiche, in particolare per tener conto dell'alto volume di traffico in periodi di punta e della riduzione di traffico in periodi morti, a condizione che il differenziale tariffario sia giustificato commercialmente e non contrasti con i principi sopra esposti.
4. Approccio armonizzato per l'instradamento in base al numero/all'indirizzo/alla denominazione.
L'approccio armonizzato per l'instradamento in base al numero/all'indirizzo e, in alcuni casi, alla denominazione permette la selezione della o delle destinazioni, di un servizio, di un fornitore di servizi o di un operatore di rete. Aderire ad un approccio armonizzato per la numerazione, l'indirizzamento e, se possibile, la denominazione, e' essenziale per garantire l'interconnessione degli utilizzatori da terminale a terminale a livello europeo e l'interoperabilita' dei servizi. Inoltre, l'assegnazione di numeri/denominazioni deve essere corretta, adeguata e coerente con i requisiti essenziali per un accesso equo.
Per ottenere questo risultato l'Autorita' e' tenuta a:
a) garantire, in base ai principi armonizzati, la disponibilita' di una gamma adeguata di numeri e indirizzi, prefissi e codici abbreviati, e se possibile di nomi, per tutti i servizi pubblici di telecomunicazione;
b) garantire il coordinamento delle posizioni nazionali negli organismi internazionali in cui vengono prese le decisioni sull'instradamento con numeri, indirizzi o denominazioni, tenendo conto del loro possibile futuro sviluppo a livello europeo;
c) garantire che i piani nazionali attinenti le telecomunicazioni per l'instradamento con numeri, indirizzi o denominazioni siano sviluppati in modo da salvaguardare l'indipendenza dagli organismi che forniscono le reti pubbliche di telecomunicazione o i servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico;
d) garantire l'effettiva attuazione della portabilita' del numero, per rimuovere qualsiasi ostacolo per gli utilizzatori nella scelta dei fomitori;
e) garantire che le procedure di assegnazione di numeri, indirizzi e denominazioni individuali, di prefissi e codici abbreviati e/o la gamma di indirizzi/numeri siano trasparenti, corrette e tempestive e che l'assegnazione venga effettuata in maniera obiettiva, trasparente e non discriminatoria, tenendo conto del principio di proporzionalita';
f) fissare condizioni per l'utilizzazione di piani di numerazione/indirizzamento di certi prefissi o di certi codici abbreviati, in particolare quanto sono usati per servizi di interesse pubblico generale (annuari telefonici, servizi di emergenza, ecc.) o per garantire un accesso equo.
5. Accesso alle frequenze.
L'Autorita' assicura che l'accesso alle frequenze e' concesso tramite licenza individuale, sulla base della disponibilita' prevista dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Laddove nulla contrasti con le esigenze nazionali, tale piano tiene conto della risoluzione del Consiglio del 19 novembre 1992, riguardante Iapplicazione nella Comunita' delle decisioni del comitato europeo per le radiocomunicazioni.
 
Allegato II
(articolo 7, comma 1)

INFORMAZIONI SULLE LINEE AFFITTATE

Le informazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del presente regolamento devono essere presentate secondo il modello indicato di seguito.
A. Caratteristiche tecniche
Le caratteristiche tecniche comprendono le caratteristiche fisiche ed elettriche nonche' le specifiche tecniche e di prestazione particolareggiate vigenti per il punto terminale di rete, fatta salva la legge 21 giugno 1986, n. 317, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norne e delle regolamentazioni tecniche. Deve essere fatto chiaro riferimento alle norme tecniche applicate.
B. Condizioni economiche
Nelle condizioni economiche devono essere inclusi i costi sostenuti dagli organismi di telecomunicazioni per l'installazione a seguito della richiesta dell'utente, i canoni periodici ed altre quote. Devono essere indicati i casi in cui le condizioni economiche sono differenziate, per esempio, in base alla qualita' del servizio o al numero di linee affittate fornite ad un utente (forniture forfettarie).
C. Condizioni di fornitura
Nelle condizioni di fornitura devono essere indicati almeno gli elementi precisati all'articolo 8, comma 1.
D. Autorizzazioni
Le informazioni sui requisiti, le procedure e/o le condizioni di autorizzazione generale o di licenza individuale devono fornire un quadro completo dei fattori che influiscono sulle condizioni di utilizzazione stabilite per le linee affittate. Esse devono comprendere, se del caso, quanto segue:
1) condizioni derivanti dall'applicazione dei requisiti fondamentali, conformemente all'articolo 10;
2) elenco dei documenti contenenti condizioni di autorizzazione generale o licenza individuale per gli utenti di linee affittate utilizzate per la fornitura di servizi a terzi.
E. Condizioni per l'allacciamento di apparecchiature terminali.
Le informazioni sulle condizioni per l'allacciamento comprendono un panorama completo dei requisiti a cui le apparecchiature terminali da collegare alla linea affittata in questione devono sotto
stare.
 
Allegato III
(articolo 11, comma 1)

INSIEME MINIMO DI LINEE AFFITTATE,
CON CARATTERISTICHE TECNICHE ARMONIZZATE
Caratteristiche tecniche =====================================================================
| |Tipi di collegamento e
Tipo di linea | Specifica di | specifiche di
affittata | interfaccia | prestazione ===================================================================== larghezza di banda | | vocale analogica |2 fili - ETS 300 448 2|2 fili - ETS 300 448 4 qualità ordinaria |fili - ETS 300 451 |fili - ETS 300 451 --------------------------------------------------------------------- larghezza di banda | | vocale analogica di |2 fili - ETS 300 449 2|2 fili - ETS 300 449 4 qualita' speciale |fili - ETS 300 452 |fili - ETS 300 452 ---------------------------------------------------------------------
|ETS 300 288 ETS | Numerica a 64 kbit/s |300 288 A1 |ETS 300 289 --------------------------------------------------------------------- Numerica a 2048 kbit/s| |ETS 300 247 ETS non strutturata |ETS 300 418 |300 247/A1 --------------------------------------------------------------------- Numerica a 2048 kbit/s| | strutturata |ETS 300 418 |ETS 300 419
 
ALLEGATO IV
(articolo 11, comma 2)

TIPI SUPPLEMENTARI DI LINEE AFFITTATE

Caratteristiche tecniche =====================================================================
| | Caratteristiche di
| Specifica di | collegamento e
Tipo di linea | prestazione | specifiche di
affittata | dell'interfaccia | prestazione ===================================================================== 34.368 kbit/s numerica| | strutturata |ETS 300 686 |ETS 300 687 --------------------------------------------------------------------- 34.368 kbit/s numerica| | non strutturata |ETS 300 686 |ETS 300 687 --------------------------------------------------------------------- 139.264 kbit/s | | numerica strutturata |ETS 300 686 |ETS 300 688 --------------------------------------------------------------------- 139.264 kbit/s | | numerica non | | strutturata |ETS 300 686 |ETS 300 688 --------------------------------------------------------------------- 155 Mbit/s numerica | | (STM-1) |Basale su ITU-T G.708 |Basate su ITU-TG.708
 
ALLEGATO V
(articoli 28 e 29)
DESCRIZIONE DEI SERVIZI

PARTE 1

Prestazioni di cui all'articolo 28, comma 1:
a) Selezione numerica multifrequenza o DTMF (dual-tone multifrequency operation)
La rete telefonica pubblica fissa consente l'uso degli apparecchi telefonici che impegnano, per la segnalazione alla centrale, la tecnica DTMF (dual-tone multifrequency), con le tonalita' definita nell'ETSI ETR 207; le stesse tonalita' vengono utilizzate per la segnalazione da punto terminale a punto terminale sull'intera rete, all'intemo di uno Stato membro come pure tra vari Stati membri.
b) Blocco selettivo di chiamata
Il servizio che consente all'abbonato che ne abbia fatto domanda al fornitore del servizio telefonico di bloccare determinati tipi di chiamate in uscita o determinati tipi di numeri.

PARTE 2
Elenco dei servizi di cui all'articolo 29, comma 1:
a) identificazione della linea chiamante
Possibilita' di comunicare al destinatario il numero del chiamante prima di stabilire la comunicazione.
Tale prestazione supplementare deve essere fornita nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali e della vita privata.
b) Selezione diretta (DDI -dircetdialling in) (o dispositivi con funzioni equivalenti)
Gli utenti di un centralino telefonico privato (PBX) o di un analogo sistema privato possono essere chiamati direttamente a partire dalla rete telefonica pubblica fissa, senza l'intervento dell'operatore dello stesso centralino privato.
e) Trasferimento automatico di chi
amata
Possibilita' di trasferire le chiamate in arrivo verso un'altra destinazione, in Italia o in un altro Stato membro (ad esempio se non si ottiene risposta, se il numero e' occupato o incondizionatamente)
Tale prestazione supplementare deve essere fornita nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali e della vita privata.

PARTE 3
Elenco dei servizi e delle prestazioni di cui all'articolo 29, comma 2:
a) Accesso su scala comunitaria ai servizi di chiamata gratuita/"numeri verdi"
Tali servizi, denominati a seconda dei casi "numeri verdi", "servizi di chiamata gratuiti", includono servizi di selezione grazie ai quali il chiamante non sostiene alcun costo per la chiamata.
b) Servizi a costi ripartiti.
Tali servizi includono servizi di selezione grazie ai quali il chiamante sostiene solo una parte del costo della chiamata.
c) Servizi a sovrapprezzo/servizi ad addebiti multipli su scala comunitaria.
I costi di uso del servizio cui si accede attraverso la rete di telecomunicazione si sommano ai costi della comunicazione.
d) Identificazione della linea chiamante su scala comunitaria,
Possibilita' di comunicare al destinatario il numero del chiamante prima di stabilire la comunicazione.
Tale prestazione supplementare deve essere fornita nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali e della vita privata.
e) Accesso ai servizi tramite operatore di altri Stati membri.
Gli utenti possono chiamare l'operatore o un servizio di assistenza di un altro Stato membro dell'UE.
f) Accesso al servizio informazioni elenco abbonati in altri Stati membri.
Possibilita' per gli utenti di accedere al servizio informazioni elenco abbonati di uno Stato membro dell'UE.
Il servizio dovrebbe essere fornito nel rispetto della pertinente normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita privata.
 
Allegato VI
(articolo 25, comma 2)

INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'AUTORITA'
E' necessario specificare le caratteristiche tecniche delle interfacce nei punti terminali di rete comunemente forniti, compreso, ove applicabile, il riferimento alle norme o alle raccomandazioni nazionali e/o internazionali:
per le reti a presentazione analogica e/o numerica:
(a) interfaccia per linea singola;
(b) interfaccia per piu' linee;
(c) interfaccia per selezione diretta (DDI);
(d) altre interfacce comunemente fornite;
per la rete digitale di servizi integrati (ISDN) (ove previsto):
(a) specifica delle interfacce a velocita' di base e a velocita' primaria ai punti di riferimento S/T, compreso il protocollo di segnalazione;
(b) dettagli dei servizi portanti in grado di fungere da supporto ai servizi di telefonia vocale;
(e) altre interfacce comunemente fornite;
(d) qualsiasi altra interfaccia comunemente fornita.
Oltre alle informazioni sopra indicate, che devono essere sottoposte periodicamente all'Autorita' come prescritto all'articolo 25, comma 2, gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse devono informare tempestivarnente l'Autorita' stessa di tutte le caratteristiche particolari della rete che risultano incidere sul corretto funzionamento delle apparecchiature terminali. A richiesta, l'Autorita' rende disponibili queste ultime informazioni ai fornitori di apparecchiature terminali.
 
Allegato VII
(articolo 26, comma 2)

INDICATORI DEI TEMPI DI FORNITURA E DI QUALITA' DEL SERVIZIO:

=====================================================================
INDICATORE | DEFINIZIONE | METODO DI MISURA ===================================================================== Tempi di fornitura del| | collegamento iniziale |ETSI ETR 138 |ETSI ETR 138 --------------------------------------------------------------------- Percentuale di guasti | | per linea di accesso |ETSI ETR 138 |ETSI ETR 138 --------------------------------------------------------------------- Tempo di riparazione | | dei guasti |ETSI ETR 138 |ETSI ETR 138 --------------------------------------------------------------------- Percentuale di | | chiamate a vuoto |ETSI ETR 138 |ETSI ETR 138 --------------------------------------------------------------------- Tempo di collegamento |ETSI ETR 138 |ETSI ETR 138 --------------------------------------------------------------------- Tempo di risposta dei | | servizi con operatore |ETSI ETR 138 |ETSI ETR 138 --------------------------------------------------------------------- Tempo di risposta dei | | servizi informazione |La stessa dei servizi |Lo stesso dei servizi elenco abbonati |con operatori |con operatori --------------------------------------------------------------------- Percentuale di posti | | telefonici pubblici a | | moneta o a scheda | | funzionante |ETSI ETR 138 |ETSI ETR 138 --------------------------------------------------------------------- Accuratezza della | | fatturazione |cfr.nota 2 |cfr.nota 2

Nota 1 Gli indicatori debbono permettere di analizzare le prestazioni a livello regionale (un livello non inferiore al livello 2 della nomenclatura NUTS di Eurostat). Nota 2 Accuratezza della fatturazione: in attesa di un accordo su definizioni e metodi di misura a livello europeo, si useranno le definizioni e i metodi di misura nazionali.



Nota all'allegato II - Punto A:
- La legge 21 giugno 1986, n. 17, reca: "Attuazione
della direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura di
informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche".



 
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