Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2001 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2001, n. 76
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in materia di riordino del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante: "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria";
Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, recante: "Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria";
Visto l'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78;
Visto l'articolo 8 della legge 30 novembre 2000, n. 356, recante: "Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia";
Visto l'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare i commi 9 e 11;
Vista la preliminare deliberazione del consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;
Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale del Corpo di polizia penitenziaria;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
"Articolo 1-bis. - 1. Nel capo III, titolo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, dopo il comma 4, e' inserito il seguente comma:
"4-bis. - Possono essere inoltre nominati allievi agenti, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, in conseguenza delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.";
b) all'articolo 7, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) gli allievi e gli allievi agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, assenti dal corso per piu' di sessanta giorni, anche non consecutivi, o di novanta giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso; in quest'ultimo caso l'allievo o l'agente in prova e' ammesso a partecipare al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneita' fisico-psichica".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre l985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della
Costituzione:
"Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti."
"Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i
funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica."
- Si riporta il testo dell'art. 3, della legge 6 marzo
1992, n. 216, (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione
di spesa per la perequazione del trattamento economico dei
sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla
sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno
1991 e all'esecuzione di giudicati, nonche' perequazione
dei trattamenti economici relativi al personale delle
corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia.
Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto
di impiego delle Forze di polizia e del personale delle
Forze armate nonche' per il riordino delle relative
carriere, attribuzioni e trattamenti economici.):
"Art. 3. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato
ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta,
rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa,
delle finanze, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e
delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione
pubblica e del tesoro, decreti legislativi contenenti le
necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale
indicato nell'art. 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti
e direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino delle
carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici,
allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi
restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme
fondamentali di stato, nonche' le attribuzioni delle
autorita' di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti
disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di
polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su
proposta dei Ministri interessati e con la concertazione
del Ministro dell'interno.
2. Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi
alle organizzazioni sindacali del personale
interessato maggiormente rappresentative sul piano
nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale
militare, perche' possano esprimere il proprio parere entro
il termine di trenta giorni dalla ricezione degli schemi
stessi, trascorso il quale il parere si intende favorevole.
Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre mesi prima
della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento
affinche' le competenti commissioni permanenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il
proprio parere secondo le modalita' di cui all'art. 24,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, i decreti
legislativi potranno prevedere che la sostanziale
equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti
economici sia conseguita attraverso la revisione di ruoli,
gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la
soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante
l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con
determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme
restando le dotazioni organiche complessive previste alla
data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna
Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti
legislativi potranno prevedere che: a) per l'accesso a
determinati ruoli, gradi e qualifiche, ovvero per
l'attribuzione di specifiche funzioni sia stabilito il
superamento di un concorso pubblico, per esami, al quale
sono ammessi a partecipare candidati in possesso di titolo
di studio di scuola media di secondo grado; b) l'accesso a
ruoli, gradi e qualifiche superiori sia riservato, fino al
limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili e
mediante concorso interno, per titoli ed esami, al
personale appartenente al ruolo, grado o qualifica
immediatamente sottostante in possesso di determinate
anzianita' di servizio, anche se privo del prescritto
titolo di studio. Il limite predetto puo' essere
diversamente definito per il solo accesso dai ruoli degli
assistenti e degli agenti ed equiparati a quello
immediatamente superiore. Con i medesimi decreti
legislativi saranno altresi' previste le occorrenti
disposizioni transitorie.
4. Al personale che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, riveste la qualifica di agente o
equiparata e' attribuito, a decorrere dal 1o gennaio 1993,
il trattamento economico corrispondente al V livello
retributivo. A .decorrere dalla stessa data e' inoltre
attribuito il trattamento economico corrispondente al VI
livello retributivo agli assistenti capo o equiparati in
possesso della qualifica di ufficiale di polizia
giudiziaria, previa collocazione degli stessi in posizione
transitoria fino alla istituzione di apposito ruolo, anche
ad esaurimento. Al personale con qualifica di agente, di
agente scelto e di assistente capo ufficiale di polizia
giudiziaria e con qualifiche o gradi equiparati e'
corrisposta, per l'anno 1992, una somma una tantum non
superiore a L. 500.000 per ciascuno.
5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'onere
relativo all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
1 e 3 non puo' superare il limite di spesa di 30.000
milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993.".
- Si riporta il testo dell'art. 6 comma 4, della legge
31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di
riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale
dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della
Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle
Forze di polizia.):
"4. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono determinate le modalita' per il reclutamento ed il
trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneita'
alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi
e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze
armate, nonche' le condizioni per le sponsorizzazioni
individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti
criteri:
a) valutazione, per il personale da reclutare nei
gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale
ottenuti nell'anno precedente;
b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati
nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti
ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle
federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello
statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle
disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle
societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche;
c) valutazione, per il personale da reclutare nelle
bande musicali, della specifica professionalita' e di
titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;
d) assicurare criteri omogenei di valutazione per
l'autorizzazione delle sponsorizzazioni.".
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge
30 novembre 2000, n. 356 (Disposizioni riguardanti il
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia):
"Art. 8 (Delega al Governo per l'emanazione di
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi 12 maggio 1995, numeri 200 e 201). - 1. Il
Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2000,
e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, uno o piu'
decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi 12 maggio 1995, numeri
200 e 201, attenendosi ai principi, ai criteri direttivi e
alle procedure di cui all'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
n. 216.".
- Si riporta il testo dei commi 9 e 11 dell'art. 50
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):
"Art. 9. E' stanziata la somma di lire 239.340 milioni
per il 2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni
a decorrere dal 2003, per le finalizzazioni di spesa di cui
alle seguenti lettere a), b) e c), nonche' la somma di lire
10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla seguente
lettera d):
a) ulteriori interventi necessari a realizzare
l'inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei
nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del
personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle
Forze armate secondo quanto previsto dai decreti
legislativi emanati ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5
della legge 31 marzo 2000, n. 78;
b) copertura degli oneri derivanti dall'attuazione
dell'art. 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in
deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, e copertura
degli oneri derivanti dal riordino delle carriere non
direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo
forestale dello Stato;
c) allineamento dei trattamenti economici del
personale delle Forze di polizia relativamente al personale
tecnico, alle bande musicali ed ai servizi prestati presso
le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero;
d) copertura e riorganizzazione degli uffici di cui
ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, al comma 1 dell'art. 2 e al
comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2000.
n. 146, e conseguente adeguamento degli uffici centrali e
periferici di corrispondente livello dell'amministrazione
penitenziaria. Alle conseguenti variazioni delle tabelle di
cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto legislativo
21 marzo 2000. n. 146, si provvede ai sensi del comma 6
dello stesso articolo. Si applica l'art. 4, comma 3, del
medesimo decreto legislativo, nonche' la previsione di cui
al comma 7 dell'art. 3 dello stesso decreto.".
"Art. 11. Per l'attuazione delle disposizioni del comma
9, lettera a), il Governo puo' provvedere con i decreti di
cui all'art. 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000. n. 78
per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera
b), il termine di cui all'art. 9, comma 1, della citata
legge n. 78 del 2000 e quello previsto per il riordino
delle carriere non direttive del Corpo di polizia
penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato sono
prorogati al 28 febbraio 2001; in entrambi i casi il
termine per l'espressione del parere sugli schemi di
decreto legislativo da parte delle competenti Commissioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e'
ridotto a trenta giorni."
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 7 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del
personale del Corpo di polizia penitenziaria, e norma
dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n.
395), come modificati dall'art. 1-bis, introdotto dall'art.
1 del decreto legislativo qui pubblicato:
"Art. 5 (Nomina ad allievo agente di polizia). - 1.
L'assunzione degli agenti nel Corpo di polizia
penitenziaria avviene mediante pubblico concorso, al quale
possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei
seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) eta' non inferiore agli anni diciotto e non
superiore agli anni ventotto;
c) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al
servizio di polizia penitenziaria;
d) diploma di istruzione secondaria di primo grado.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati
espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno
riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo
o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. I concorsi sono di preferenza banditi per
l'assegnazione al servizio in determinate regioni. Ottenuta
la nomina ad agente del Corpo di polizia penitenziaria, i
vincitori dei concorsi sono destinati a prestare servizio
nella regione eventualmente predeterminata per il tempo
indicato nel bando di concorso; possono essere, comunque,
impiegati in altre sedi per motivate esigenze di servizio
di carattere provvisorio.
4. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi
agenti di polizia penitenziaria.
4-bis. Possono essere inoltre nominati allievi agenti,
nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a
frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge
ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici
superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia
deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con
invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della
capacita' lavorativa, in conseguenza delle azioni criminose
di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, ed alle leggi ivi richiamate, i quali ne facciano
richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui
al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al
comma 2.
5. Le modalita' dei concorsi, la composizione e la
nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri per
l'accertamento della idoneita' fisica e psichica, per la
valutazione delle qualita' attitudinali e del livello
culturale dei candidati, per la documentazione richiesta a
questi ultimi e per la determinazione di eventuali
requisiti per l'ammissione al concorso, sono stabiliti al
successivo titolo IV.
6. Il servizio prestato in ferma volontaria o in
rafferma della forza armata di provenienza e' utile, per la
meta' e per non oltre tre anni, ai fini dell'avanzamento
nel Corpo di polizia penitenziaria.
7. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 6
della legge 24 dicembre 1986, n. 958 a, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui al quarto comma dell'art.
1 della legge 7 giugno 1975, n. 198 (5). Il servizio
prestato nel Corpo di polizia penitenziaria dal personale
assunto ai sensi della legge 7 giugno 1975, n. 198, e'
sostitutivo a tutti gli effetti del servizio militare di
leva. Nei confronti del citato personale non si applica il
disposto di cui al primo comma, dell'art. 2 della legge
7 giugno 1975. n. 198. Il predetto personale all'atto del
collocamento in congedo, qualora ne faccia richiesta ed
abbia prestato lodevole servizio, puo' essere trattenuto
per un altro anno con la qualifica di agente ausiliario. Al
termine del secondo anno di servizio, l'anzidetto
personale, qualora ne faccia richiesta ed abbia prestato
lodevole servizio, puo' essere immesso nel ruolo degli
agenti del Corpo di polizia penitenziaria, previa frequenza
del corso di cui al secondo comma dell'art. 6, durante il
quale e' sottoposto a selezione attitudinale per
l'eventuale assegnazione a servizi che richiedono
particolare qualificazione.
8. In ogni caso, il servizio gia' prestato dalla data
dell'iniziale reclutamento e' valido a tutti gli effetti,
sia giuridici sia economici, qualora gli agenti ausiliari
siano immessi in ruolo".
"Art. 7 (Dimissioni dai corsi per la nomina ad agente
di polizia penitenziaria). - 1. Sono dimessi dal corso:
a) gli allievi che non superino il primo ciclo;
b) gli allievi e gli agenti in prova che non siano
riconosciuti idonei al servizio nel Corpo di polizia
penitenziaria;
c) gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino
di rinunciare al corso;
d) gli allievi e gli allievi agenti in prova che
siano stati per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia
determinata dall'adempimento di un dovere, assenti dal
corso per piu' di sessanta giorni, anche non consecutivi, o
di novanta giorni se l'assenza e' stata determinata da
infermita' contratta durante il corso; in quest'ultimo caso
l'allievo o l'agente in prova e' ammesso a partecipare al
primo corso successivo alla sua riacquistata idoneita'
fisico-psichica;
e) gli agenti in prova di cui comma 4 dell'art. 6.
2. Gli allievi e gli agenti in prova di sesso
femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni sia stata
determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al
primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro
previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici
madri.
3. Sono espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in
prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni
disciplinari piu' gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal
corso sono adottati con decreto del direttore generale
dell'Amministrazione penitenziaria, su proposta del
direttore della scuola.
5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di
ogni rapporto con l'Amministrazione.".
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 82 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio comunale e pluriennale dello Stato,
legge finanziaria 2001):
"1. Al personale di cui all'art. 3 della legge
13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere
a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso
personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonche' ai
destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e'
assicurata, a decorrere dal 1o gennaio 1990, l'applicazione
dei benefici previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e
dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.".



 
Art. 2.
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995. n. 200, dopo la lettera c) e' inserita la seguente lettera:
d) dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente:
"Articolo 11-bis (Attribuzione di un ulteriore scatto aggiuntivo agli assistenti capo).
1. Agli assistenti capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto aggiuntivo qualora nel biennio precedente non abbiano riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione e nel triennio precedente non abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono .
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.
3. In caso di accesso ai ruoli superiori, lo scatto aggiuntivo di cui al presente articolo e' attribuito come assegno ad personam riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto nello stesso livello retributivo.".



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 200 (Attuazione dell'art. 3
della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino
delle carriere del personale non direttivo del Corpo di
polizia penitenziaria), come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
"Art. 2. - 1. Nel capo III, titolo I, del decreto
legislativo 30 ottobre 1992 n. 443, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'art. 10 e' sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Nomina ad assistente). - 1. La qualifica di
assistente si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio
per merito assoluto, dopo cinque anni di effettivo servizio
nella qualifica di agente scelto.";
b) nell'art. 11, le parole "abbia compiuto quindici
anni di servizio ovvero" sono soppresse;
c) gli articoli 12 e 13 sono soppressi;
d) dopo l'art. 11 e' inserito il seguente:
"Art. 11-bis (Attribuzione di un ulteriore scatto
aggiuntivo agli assistenti capo). - 1. Agli assistenti capo
che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella
qualifica e' attribuito uno scatto aggiuntivo qualora nel
biennio precedente non abbiano riportato sanzioni
disciplinari piu' gravi della deplorazione e nel triennio
precedente non abbiano riportato un giudizio complessivo
inferiore a "buono";
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio,
rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i
delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b), della
legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni,
ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per
l'applicazione di una sanzione piu' grave della
deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo
avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione
dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto
dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto
del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3;
3. In caso di accesso ai ruoli superiori, lo scatto
aggiuntivo di cui al presente articolo e' attribuito come
assegno ad personam riassorbibile e non cumulabile con lo
scatto gerarchico previsto nello stesso livello
retributivo.".
- Si riporta il testo del comma 1, lettera a) e b)
dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove
disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo
mafioso e di altri gravi forme di manifestazione di
pericolosita' sociale):
"1. Non possono essere candidati alle elezioni
regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non
possono comunque ricoprire le cariche di presidente della
giunta regionale, assessore e consigliere regionale,
presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e
consigliere provinciale e comunale, presidente e componente
del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del
consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e
componente dei consigli e delle giunte delle unioni di
comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle
aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 23
della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e
componente degli organi comunque denominati delle unita'
sanitarie locali, presidente e componente degli organi
esecutivi delle comunita' montane:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per
il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale o
per il delitto di associazione finalizzata al traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui
all'art. 74 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per
un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico,
concernente la produzione o il traffico di dette sostanze,
o per un delitto concernente la fabbricazione,
l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione,
nonche', nei casi in cui sia inflitta la pena della
reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto
e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o
per il delitto di favoreggiamento personale o reale
commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per
i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316
(peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis
(malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318
(corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un
atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in
atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di
un pubblico servizio) del codice penale.".
- Si riporta il testo degli articoli 94 e 95 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n.
3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato):
"Art. 94 (Ammissione agli esami dell'impiegato
prosciolto da addebiti disciplinari). - L'impiegato escluso
dall'esame che sia stato prosciolto da ogni addebito
disciplinare o punito con la censura e ammesso al primo
esame successivo e, qualora riporti una votazione in virtu'
della quale sarebbe stato promovibile se ottenuta
nell'esame originario, e' collocato nella graduatoria di
questo, tenuto conto della votazione stessa, ed e'
promosso, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con
decorrenza a tutti gli effetti, con esclusione delle
competenze gia' maturate, dalla stessa data con la quale
sarebbe stata conferita la promozione in base al detto
esame.
L'impiegato ammesso all'esame di cui al precedente
comma, qualora non abbia raggiunto una votazione tale da
consentirgli di essere promosso nel primo esame ma abbia
conseguito una votazione superiore all'ultimo dei promossi
di uno dei successivi esami, viene iscritto nella
graduatoria nella quale puo' trovare utile collocazione ed
e' promosso con la medesima anzianita' degli altri
impiegati compresi nella graduatoria in cui e' collocato.".
"Art. 95 (Ammissione agli scrutini dell'impiegato
prosciolto da addebiti disciplinari). - L'impiegato escluso
dallo scrutinio quando sia prosciolto dagli addebiti
dedotti nel procedimento disciplinare, o questo si concluda
con l'irrogazione della censura, e' scrutinato per la
promozione.
Se il Consiglio di amministrazione delibera che
l'impiegato scrutinato sia maggiormente meritevole almeno
dell'ultimo promosso con lo scrutinio originario, lo
designa per la promozione, indicando il posto che deve
occupare in graduatoria.
La promozione e' conferita, anche in soprannumero salvo
riassorbimento, con decorrenza dalla stessa data delle
promozioni disposte in base allo scrutinio originario.
Se durante il periodo di esclusione si siano svolti
piu' scrutini di promozione ai quali l'impiegato avrebbe
potuto essere sottoposto il Consiglio d'amministrazione
deve valutare l'impiegato per ciascuno dei successivi
scrutini e stabilire in quale di questi avrebbe potuto
essere promosso. La data di decorrenza della promozione e'
quella dello scrutinio per effetto del quale, a giudizio
del Consiglio d'amministrazione, si sarebbe dovuta
conferire la promozione.".



 
Art. 3.
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
b) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 16 (Nomina a vice sovrintendente). -1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si consegue:
a) nel limite del 40 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per esame scritto, consistente in risposte a questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale, e successivo corso di formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio e che non abbia riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a "buono e sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione.
b) nel limite del restante 60 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale, di durata non inferiore a tre mesi, riservato agli assistenti capo che ricoprono, alla predetta data, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati per tale concorso e che non abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a buono e sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione.
2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1 del presente articolo, la determinazione della prova d'esame e i titoli da ammettere a valutazione ove previsti, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonche' i programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi e degli esami di fine corso sono fissati con decreto del Ministro della giustizia.
3. La nomina a vice sovrintendente e' conferita con decreto del Ministro della giustizia secondo l'ordine della graduatoria risultante dagli esami di fine corso, con decorrenza giuridica dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vice sovrintendenti nominati in attuazione del comma 1, lettera a), seguono nel ruolo quelli nominati in attuazione del comma 1, lettera b).
4. I posti disponibili per i concorrenti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti sono portati in aumento all'aliquota disponibile per il personale di cui al comma 1, lettera b)".



Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 200 (Attuazione dell'art. 3 della legge
6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere
del personale non direttivo del Corpo di polizia
penitenziaria), vedi note all'art. 6.
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge
15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia
penitenziaria):
"Art. 16 (Istruzione e formazione professionale). - 1.
Al fine di garantire la formazione e l'aggiornamento del
personale appartenente ai ruoli, qualifiche e profili
professionali dell'Amministrazione penitenziaria, sono
istituite le scuole di formazione e di aggiornamento.
2. Le scuole di formazione e di aggiornamento
organizzano e svolgono nelle proprie sedi, presso gli
istituti e servizi penitenziari o presso enti pubblici,
istituti specializzati e centri italiani e stranieri:
a) corsi di formazione finalizzati all'inserimento
del personale immediatamente dopo l'assunzione;
b) corsi e seminari di aggiornamento e qualificazione
che forniscano maggiori elementi di conoscenza generale e
professionale.
3. La direzione di ogni singola scuola e' affidata a
funzionari dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica
non inferiore a primo dirigente.
4. Sulla base di direttive, impartite dal Ministro di
grazia e giustizia, la programmazione e il coordinamento
delle attivita' di formazione e di aggiornamento delle
scuole sono affidati ad una commissione paritetica,
istituita con decreto dello stesso Ministro, composta da
rappresentanti dell'Amministrazione penitenziaria e da
rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative del personale. La commissione paritetica e'
presieduta dal capo del Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria.
5. Alla commissione paritetica competono altresi':
a) la formulazione dei programmi e dei metodi di
insegnamento e di studio, la fissazione del rapporto
numerico tra docenti e allievi, la scelta e la disciplina
delle modalita' di svolgimento delle prove pratiche;
b) la scelta dei docenti; possono essere chiamati a
far parte del corpo dei docenti professori universitari o
di istituti specializzati, professori di scuola media
superiore o inferiore, magistrati, impiegati
dell'Amministrazione penitenziaria e di altre
amministrazioni dello Stato, ufficiali delle forze armate.
E' lasciata facolta' al direttore di ogni scuola, istituto
o centro di utilizzare, quando sia ritenuto opportuno ai
fini formativi generali o tecnico-professionali, sentita la
commissione di cui al comma 4, altri docenti idonei per le
loro specifiche competenze o funzioni.
6. I programmi di insegnamento devono comprendere
materie formative generali e materie tecnico-professionali,
nonche' addestramento pratico alla difesa personale ed
all'uso delle armi per gli appartenenti al Corpo di polizia
penitenziaria. I programmi di formazione ed aggiornamento
devono tenere conto della peculiarita' del servizio presso
gli istituti minorili.
7. Gli allievi non possono essere impiegati in
operazioni di servizio se non per finalita' didattiche o
per tirocinio pratico, e comunque per un periodo non
superiore ad un terzo della durata del corso".



 
Art. 4.
1. La lettera c) del primo capoverso della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, e' sostituita dalla seguente:
"c) e' stato per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, assente dal corso per piu' di venti giorni, anche se non continuativi. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermita' contratta durante il corso ovvero ad infermita' dipendente da causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psicofisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non abbia riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione".
2. Il quinto capoverso della lettera d), del comma 1, dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995. n. 200, e' sostituito dal seguente:
"5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermita' contratta durante il corso ovvero per infermita' dipendente da causa di servizio viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca, nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso.".



Nota all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 3 del citato decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 200, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato, vedi note all'art. 6.



 
Art. 5.
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, dopo la lettera e) e' inserita la seguente lettera:
e-bis) dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente:
"Articolo 19-bis (Emolumento pensionabile).
1. Ai vice sovrintendenti che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che nel biennio precedente non abbiano riportato una sanzione piu' grave della deplorazione e non abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono , e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 370.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.".



Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 200, (Attuazione dell'art. 3 della legge
6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere
del personale non direttivo del Corpo di polizia
penitenziaria), vedi note all'art. 6.
- Per il testo dell'art. 15, comma 1 lettera a) e b)
della legge 19 marzo 1990, n. 55, vedi note all'art. 2.
- Per il testo degli articoli 94 e 95 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, vedi nota
all'art. 2.



 
Art. 6.
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, dopo la lettera g) e' inserita la seguente lettera:
h) dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente:
"Articolo 21-bis (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai sovrintendenti capo). - 1. Ai sovrintendenti capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, e' attribuito uno scatto aggiuntivo qualora nel biennio precedente non abbiano riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione e nel triennio precedente non abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono .
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso, ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare, per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.
3. In caso di accesso ai ruoli superiori, lo scatto aggiuntivo di cui al presente articolo e' attribuito come assegno ad personam riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto per lo stesso livello retributivo.".



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 200, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
"Art. 3. - 1. Nel capo IV, titolo I, del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell'art. 15, comma 4, le parole "di rilevante
dimensione" sono soppresse;
b) l'art. 16 e' sostituito dal seguente:
"Art. 16 (Nomina a vice sovrintendente). - 1. La nomina
alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si
consegue:
a) nel limite del 40 per cento dei posti disponibili
al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno
per esame scritto, consistente in risposte a questionario
articolato su domande tendenti ad accertare il grado di
preparazione culturale e professionale, e successivo corso
di formazione professionale della durata non inferiore a
tre mesi, riservato al personale appartenente al ruolo
degli agenti ed assistenti che abbia compiuto almeno
quattro anni di effettivo servizio e che non abbia
riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo
inferiore a "buono e sanzione disciplinare piu' grave della
deplorazione.
b) nel limite del restante 60 per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante
concorso interno per titoli e superamento di un successivo
corso di formazione tecnico-professionale, di durata non
inferiore a tre mesi, riservato agli assistenti capo che
ricoprono, alla predetta data, una posizione in ruolo non
inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti
riservati per tale concorso e che non abbiano riportato
nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a
buono e sanzione disciplinare piu' grave della
deplorazione.
2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 della
legge 15 dicembre 1990, n. 395, le modalita' di svolgimento
dei concorsi di cui al comma 1 del presente articolo, la
determinazione della prova d'esame e i titoli da ammettere
a valutazione ove previsti, la composizione delle
commissioni esaminatrici, nonche' i programmi e le
modalita' di svolgimento dei corsi e degli esami di fine
corso sono fissati con decreto del Ministro della
giustizia.
3. La nomina a vice sovrintendente e' conferita con
decreto del Ministro della giustizia secondo l'ordine della
graduatoria risultante dagli esami di fine corso, con
decorrenza giuridica dal 1o gennaio dell'anno successivo a
quello nel quale si sono verificate le vacanze e con
decorrenza economica dal giorno successivo alla data di
conclusione del corso medesimo. I vice sovrintendenti
nominati in attuazione del comma 1, lettera a), seguono nel
ruolo quelli nominati in attuazione del comma 1, lettera
b).
4. I posti disponibili per i concorrenti di cui al
comma 1, lettera a) rimasti scoperti sono portati in
aumento all'aliquota disponibile per il personale di cui al
comma 1, lettera b).".
c) l'art. 17 e' soppresso;
d) l'art. 18 e' sostituito dal seguente:
"Art. 18 (Dimissioni dal corso). - 1. E' dimesso dai
corsi di cui all'art. 16 il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non supera gli esami di fine corso;
c) e' stato per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza
sia determinata dall'adempimento di dovere, assente dal
corso per piu' di venti giorni, anche se non continuativi.
Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermita' contratta
durante il corso ovvero ad infermita' dipendente da causa
di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di
diritto al primo corso successivo al riconoscimento della
sua idoneita' psicofisica e sempre che nel periodo
precedente a detto corso non abbia riportato sanzioni
disciplinari piu' gravi della deplorazione.
2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza
oltre i limiti di cui al comma 1 e' stata determinata da
maternita', e' ammesso a partecipare al primo corso
successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle
disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. E' espulso dal corso il personale responsabile di
infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi
della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal
corso sono adottati con decreto del direttore generale del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, su
proposta del direttore della scuola.
5. Il personale ammesso a ripetere il corso per
infermita' contratta durante il corso ovvero per infermita'
dipendente da causa di servizio viene promosso con la
stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici attribuita
agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso e nella
stessa graduatoria si colloca, nel posto che gli sarebbe
spettato qualora avesse portato a compimento il predetto
corso.".
e) l'art. 19 e' soppresso;
e-bis) dopo l'art. 19 e' inserito il seguente:
"Art. 19-bis (Emolumento pensionabile). - 1. Ai vice
sovrintendenti che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di
effettivo servizio nella qualifica e che nel biennio
precedente non abbiano riportato una sanzione piu' grave
della deplorazione e non abbiano riportato un giudizio
complessivo inferiore a "buono , e' attribuito un
emolumento pensionabile di L. 370.000 annue lorde, valido
anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di
buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico
attribuito nello stesso livello retributivo ovvero all'atto
dell'accesso al livello retributivo superiore.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio,
rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i
delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b), della
legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni
ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per
l'applicazione di una sanzione piu' grave della
deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo
avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione
dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto
dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto
del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.".
f) nell'art. 20 le parole "tre anni" sono sostituite
dalle parole "sette anni";
g) l'art. 21 e' sostituito dal seguente:
"Art. 21 (Promozione a sovrintendente capo). - 1. La
promozione alla qualifica di sovrintendente capo si
consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito
comparativo, al quale sono ammessi i sovrintendenti che
abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella
qualifica.".
h) dopo l'art. 21 e' inserito il seguente:
"Art. 21-bis (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai
sovrintendenti capo). - 1. Ai sovrintendenti capo che
abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella
qualifica, e' attribuito uno scatto aggiuntivo qualora nel
biennio precedente non abbiano riportato sanzioni
disciplinari piu' gravi della deplorazione e nel triennio
precedente non abbiano riportato un giudizio complessivo
inferiore a "buono .
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio,
rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i
delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b), della
legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni
ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per
l'applicazione di una sanzione piu' grave della
deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo
avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione
dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto
dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto
del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.
3. In caso di accesso ai ruoli superiori, lo scatto
aggiuntivo di cui al presente articolo e' attribuito come
assegno ad personam riassorbibile e non cumulabile con lo
scatto gerarchico previsto per lo stesso livello
retributivo.".
- Per il testo del comma 1, lettera a) e b) dell'art.
15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, vedi note all'art. 2.
- Per il testo degli articoli 94 e 95 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, vedi note
all'art. 2.



 
Art. 7.
1. Il terzo capoverso della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, e' sostituito dal seguente:
"3. Al concorso di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
godimento dei diritti civili e politici;
eta' compresa tra gli anni diciotto ed il limite massimo stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria;
diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.".



Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 4 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 200 (Attuazione dell'art. 3 della legge
6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere
del personale non direttivo del Corpo di polizia
penitenziaria), vedi note all'art. 13.
- Su riporta il testo del comma 6 dell'art. 3 della
legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo):
"6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo
deroghe dettate da regolamenti delle singole
amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad
oggettive necessita' dell'amministrazione.".



 
Art. 8.
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, dopo la lettera c), e' inserita la seguente:
c-bis) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 27 e' sostituita dalla seguente:
"c) sono stati per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, assenti dal corso per piu' di novanta giorni, anche se non consecutivi, e di centoventi giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso o da infermita' dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, nel qual caso l'allievo e' ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita'.".



Nota all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 4 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 200 (Attuazione dell'art. 3 della legge
6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere
del personale non direttivo del Corpo di polizia
penitenziaria), vedi note all'art. 13.



 
Art. 9.
1. Al primo capoverso della lettera d) del comma 1, dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
"a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico, comprendente una prova scritta ed un colloquio secondo le modalita' stabilite dall'articolo 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53 e dell'articolo 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, con riserva di un sesto dei posti agli appartenenti ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite d'eta'. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza vanno ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria;
b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta ed un colloquio, riservato al personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia in possesso alla data del bando che indice il concorso, di anzianita' di servizio non inferiore a sette anni, del diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.".



Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 4 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 200 (Attuazione dell'art. 3 della legge
6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere
del personale non direttivo del Corpo di polizia
penitenziaria), vedi note all'art. 13.
- Per il testo dell'art. 16 della legge 15 dicembre
1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia
penitenziaria), vedi note all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge
1o febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato
giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei
graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e
del Corpo della guardia di finanza nonche' disposizioni
relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di
custodia e al Corpo forestale dello Stato.):
"Art. 26. - 1. Per l'accesso ai ruoli del personale
della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia
indicate dall'art. 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121,
e' richiesto il possesso delle qualita' morali e di
condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della
magistratura ordinaria.".
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge
30 novembre 1990, n. 359 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276,
recante aumento dell'organico del personale appartenente
alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento
delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un
piano di potenziamento delle sezioni di polizia
giudiziaria.):
"Art. 5. - 1. L'accesso ai ruoli del personale della
Polizia di Stato e l'ammissione alle prove d'esame ed agli
accertamenti psico-fisici ed attitudinali possono essere
preceduti da una prova preliminare a carattere generale
mediante idonei test. Detta prova non esclude l'ulteriore
accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali
secondo le disposizioni vigenti.
2. Il superamento della prova preliminare di cui al
comma 1 costituisce requisito essenziale di partecipazione
al concorso. L'esclusione dal concorso per mancato
superamento della prova preliminare o per difetto di uno o
piu' degli altri requisiti prescritti e' disposta con
decreto motivato del Ministro dell'interno.
3. La prova preliminare di cui al comma 1 puo' essere
effettuata in giorni e luoghi diversi, per contingenti
predeterminati di candidati, con l'istituzione di una o
piu' commissioni. Le modalita' della prova preliminare, la
composizione e nomina delle commissioni tecniche e i
criteri per la verifica dei risultati, anche a mezzo di
idonea strumentazione automatica, sono stabiliti con
apposito regolamento emanato con decreto del Ministro
dell'interno.
4. Nei concorsi, per titoli ed esami, previsti dalle
vigenti disposizioni relative all'accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato, la valutazione dei titoli
e' effettuata nei confronti dei candidati che abbiano
superato le prove d'esame, salvo che il possesso del titolo
sia richiesto come requisito di ammissione al concorso.
4-bis. Il termine di cui all'art. 1 del decreto-legge
4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 ottobre 1987, n. 402, e' prorogato di quattro anni;
i cicli di corso di aggiornamento professionale di cui
all'art. 5, comma 3, e il secondo ciclo di corso di cui
all'art. 6, comma 7, del citato decreto-legge n. 325 del
1987 sono effettuati secondo le modalita' stabilite dal
Ministro dell'interno, tenuto conto delle disponibilita'
ricettive degli istituti di istruzione.".



 
Art. 10.
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, dopo la lettera d) e' inserita la seguente lettera:
d-bis) dopo l'articolo 28 e' inserito il seguente:
"Articolo 28-bis (Emolumento pensionabile). - 1. Ai vice ispettori che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica e che nel medesimo anno non abbiano riportato una sanzione piu' grave della deplorazione o non abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono , e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.".



Note all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 4 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 200 (Attuazione dell'art. 3 della legge
6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere
del personale non direttivo del Corpo di polizia
penitenziaria), vedi note all'art. 13.
- Per il testo dell'art. 15, comma 1, lettere a) e b),
della legge 19 marzo 1990, n. 55, vedi note all'art. 2.
- Per il testo degli articoli 94 e 95 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, vedi note
all'art. 2.



 
Art. 11.
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995. n. 200, dopo la lettera e) e' inserita la seguente lettera:
e-bis) dopo l'articolo 29 e' inserito il seguente:
"Articolo 29-bis (Emolumento pensionabile). - 1. Agli ispettori che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che nell'ultimo biennio non abbiano riportato una sanzione piu' grave della deplorazione e non abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3".



Note all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 4 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 200 (Attuazione dell'art. 3 della legge
6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere
del personale non direttivo del Corpo di polizia
penitenziaria), vedi note all'art. 13.
- Per il testo dell'art. 15, comma 1, lettere a) e b),
della legge 19 marzo 1990, n. 55, vedi note all'art. 2.
- Per il testo degli articoli 94 e 95 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, vedi note
all'art. 2.



 
Art. 12.
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
f) l'articolo 30 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 30 (Promozione ad ispettore capo). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di ispettore, che abbia compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.".



Nota all'art. 12:
- Per il testo dell'art. 4 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 200 (Attuazione dell'art. 3 della legge
6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere
del personale non direttivo del Corpo di polizia
penitenziaria), vedi note all'art. 13.



 
Art. 13.
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, dopo la lettera f) e' inserita la seguente lettera:
g) dopo l'articolo 30 e' inserito il seguente:
"Articolo 30.1 (Clausola di salvaguardia economica per gli ispettori capo). - 1. Agli ispettori capo che abbiano maturato dieci anni di permanenza nella qualifica, esclusi i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previste dall'ordinamento vigente, che abbiano riportato, nel triennio precedente, un giudizio complessivo non inferiore a "buono e che non abbiano riportato, nel biennio precedente, una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione, e' attribuito, con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione del requisito temporale, il trattamento economico previsto per il personale della qualifica di ispettore superiore. Tale trattamento economico e' riassorbito all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.".



Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 200 (Attuazione dell'art. 3
della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino
delle carriere del personale non direttivo del Corpo di
polizia penitenziaria), come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
"Art. 4. - 1. Nel capo V, titolo I, del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'art. 22 e' sostituito dal seguente:
"Art. 22 (Ruolo degli ispettori). - 1. Il ruolo degli
ispettori del Corpo di polizia penitenziaria e' articolato
in quattro qualifiche, che assumono le seguenti
denominazioni:
a) vice ispettore;
b) ispettore;
c) ispettore capo;
d) ispettore superiore. ;
b) al comma 2 dell'art. 23 e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo:
"Oltre ai predetti compiti, in caso di assenza o
impedimento del direttore, qualora nell'organico
dell'istituto non vi siano funzionari del profilo di
direttore coordinatore di istituto penitenziario, di
direttore di istituto penitenziario o di collaboratore di
istituto penitenziario o non sia stato provveduto alla
supplenza o reggenza dai provveditore regionale o dal
Dipartimento - Ufficio centrale del personale, gli
ispettori superiori garantiscono l'ordine e la sicurezza
dell'istituto, nonche' il servizio di traduzione e di
piantonamento dei detenuti ed internati per i ricoveri in
luogo esterno di cura.
Provvedono, inoltre, alla dimissione dei detenuti ed
internati, nell'osservanza delle norme in materia, a
seguita di ordine scritto delle competenti autorita'
giudiziarie ovvero per fine pena. ;
c) l'art. 24 e' sostituito dal seguente:
"Art. 24 (Nomina nel ruolo di ispettore di polizia
penitenziaria). - 1. L'assunzione degli ispettori di
polizia penitenziaria avviene mediante:
a) concorso pubblico;
b) concorso interno per titoli di servizio ed esami.
2. I concorsi di cui al comma 1 si svolgono con le
modalita' di cui alle lettere a) e b) dell'art. 28.
3. Al concorso di cui al comma 1, lettera a), del
presente articolo possono partecipare i cittadini italiani
in possesso dei seguenti requisiti:
godimento dei diritti civili e politici;
eta' compresa tra gli anni diciotto ed il limite
massimo stabilito dal regolamento adottato ai sensi
dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al
servizio di polizia penitenziaria;
diploma d'istruzione secondaria superiore che
consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del
diploma universitario.
4. A parita' di merito l'appartenenza alla Polizia
penitenziaria costituisce titolo di preferenza, fermo
restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle
norme vigenti.
5. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati
espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno
riportato condanne a pena detentiva per delitto non colposo
o sono stati sottoposti a misure di prevenzione.
6. I vincitori di concorso, di cui al comma 1, lettere
a) e b), sono nominati allievi vice ispettori.
c-bis) la lettera c) del comma 1 dell'art. 27 e'
sostituita dalla seguente:
c) sono stati per qualsiasi motivo, salvo che
l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere,
assenti dal corso per piu' di novanta giorni, anche se non
consecutivi, e di centoventi giorni se l'assenza e' stata
determinata da infermita' contratta durante il corso o da
infermita' dipendente da causa di servizio qualora si
tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo di
polizia penitenziaria, nel qual caso l'allievo e' ammesso a
partecipare al primo corso successivo al riconoscimento
della sua idoneita'.".
d) l'art. 28 e' sostituito dal seguente:
"Art. 28 (Nomina a vice ispettore). - 1. La nomina a
vice ispettore si consegue:
a) nel limite del 50 per cento dei pasti disponibili
mediante concorso pubblico, comprendente una prova scritta
ed un colloquio secondo le modalita' stabilite dall'art. 16
della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e con l'osservanza
delle disposizioni dell'art. 26 della legge 1o febbraio
1989, n. 53, e dell'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre
1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 1990, n. 359, con riserva di un sesto dei posti
agli appartenenti ai ruoli del Corpo di polizia
penitenziaria con almeno tre anni di anzianita' di
effettivo servizio alla data del bando che indice il
concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione
del limite d'eta'. Se i posti riservati non vengono coperti
la differenza vanno ad aumentare i posti spettanti
all'altra categoria;
b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili,
mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame,
consistente in una prova scritta ed un colloquio, riservato
al personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta
funzioni di polizia in possesso alla data del bando che
indice il concorso, di anzianita' di servizio non inferiore
a sette anni, del diploma di istruzione secondaria
superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il
conseguimento del diploma universitario.
2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera
b), devono frequentare un corso di formazione della durata
di sei mesi.
3. Le modalita' dei concorsi di cui al comma 1, la
composizione delle commissioni esaminatrici, le materie
oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a
valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna
categoria di titoli, le modalita' di attuazione ed i
programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro
della giustizia
4. Il corso semestrale di cui al comma 2 puo' essere
ripetuto una sola volta. Gli allievi che abbiano superato
gli esami finali del corso conseguono l'idoneita' per la
nomina a vice ispettore. Gli allievi che non abbiano
superato i predetti esami sono restituiti al servizio
d'istituto e sono ammessi alla frequenza del corso
successivo.
5. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi
motivo superino i sessanta giorni di assenza.
6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui all'art. 18.
7. Il personale appartenente ai ruoli della Polizia
penitenziaria che partecipa ai corsi di cui al comma 2,
conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione. .
d-bis) dopo l'art. 28 e' inserito il seguente:
"Art. 28-bis (Emolumento pensionabile). - 1. Ai vice
ispettori che abbiano compiuto un anno di effettivo
servizio nella qualifica e che nel medesimo anno non
abbiano riportato una sanzione piu' grave della
deplorazione o non abbiano riportato un giudizio
complessivo inferiore a "buono , e' attribuito un
emolumento pensionabile di L. 500.000 annue lorde, valido
anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di
buanuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello
retributivo superiore.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio,
rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i
delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b), della
legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni
ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per
l'applicazione di una sanzione piu' grave della
deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo
avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione
dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto
dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto
del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3 ;
e) l'art. 29 e' sostituito dal seguente:
"Art. 29 (Promozione ad ispettore). - 1. La promozione
alla qualifica di ispettore si consegue a ruolo aperto
mediante scrutinio per merito assoluto, al quale e' ammesso
il personale con la qualifica di vice ispettore che abbia
compiuto almeno due anni di effettivo servizio nella
qualifica oltre il periodo di frequenza del corso di cui
all'art. 28. .
e-bis) dopo l'art. 29 e' inserito il seguente:
"Art. 29-bis (Emolumento pensionabile). - 1. Agli
ispettori che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di
effettivo servizio, nella qualifica e che nell'ultimo
biennio non abbiano riportato una sanzione piu' grave della
deplorazione e non abbiano riportato un giudizio
complessivo inferiore a "buono e' attribuito un emolumento
pensionabile di L. 500.000 annue lorde, valido anche per la
tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita,
riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo
superiore.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio,
rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i
delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b), della
legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni
ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per
l'applicazione di una sanzione piu' grave della
deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo
avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione
dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto
dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto
del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3. ;
f) l'art. 30 e' sostituito dal seguente:
"Art. 30 (Promozione ad ispettore capo) - 1. La
promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue, a
ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al
quale e' ammesso il personale con la qualifica di
ispettore, che abbia compiuto sette anni di effettiva
servizio nella qualifica stessa ;
g) dopo l'art. 30 e' inserito il seguente:
"Art. 30.1 (Clausola di salvaguardia economica per gli
ispettori capo). - 1. Agli ispettori capo che abbiano
maturato dieci anni di permanenza nella qualifica, esclusi
i periodi di ritardo nella progressione in carriera
derivanti dall'applicazione di una delle cause di
esclusione dagli scrutini previste dall'ordinamento
vigente, che abbiano riportato, nel triennio precedente, un
giudizio complessivo non inferiore a "buono e che, non
abbiano riportato, nel biennio precedente, una sanzione
disciplinare piu' grave della deplorazione, e' attribuito,
con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione del
requisito temporale, il trattamento economico previsto per
il personale della qualifica di ispettore superiore. Tale
trattamento economico e' riassorbito all'atto dell'accesso
al livello retributivo superiore.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio,
rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i
delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b), della
legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni
ovvero sattoposto a procedimento disciplinare per
l'applicazione di una sanzione piu' grave della
deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo
avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione
dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto
dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto
del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3 .".
- Per il testo dell'art. 15, comma 1, lettere a) e b),
della legge 19 marzo 1990, n. 55, vedi note all'art. 2.
- Per il testo degli articoli 94 e 95 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, vedi note
all'art. 2.



 
Art. 14.
1. Al primo capoverso del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) per il restante 50 per cento dei posti, mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esame, riservato al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di ispettore capo e sia in possesso del diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.".



Nota all'art. 14:
- Per il testo dell'art. 5 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 200 (Attuazione dell'art. 3 della legge
6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere
del personale non direttivo del Corpo di polizia
penitenziaria), come modificato dal decreto legislativo qui
pubblicato, vedi note all'art. 15.



 
Art. 15.
1. Alla allinea del comma 1, dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, le parole "e' inserito il seguente" sono sostituite dalle seguenti: "sono inseriti i seguenti articoli".
2. Al comma 1, dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, recante l'articolo 30-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, dopo le parole "decreto del Ministro di grazia e giustizia" sono aggiunti i seguenti articoli:
"Articolo 30-ter (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo agli ispettori superiori). - 1. Agli ispettori superiori che abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto aggiuntivo, qualora nel biennio precedente non abbiano riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione e nel triennio precedente abbiano riportato un giudizio complessivo non inferiore a "buono .
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.
Articolo 30-quater (Ispettore superiore "sostituto commissario ) - 1. Gli ispettori superiori che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data di attribuzione dello scatto aggiuntivo sono ammessi, a domanda, ad una selezione per titoli a conclusione della quale conseguono un ulteriore scatto aggiuntivo e, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di "sostituto commissario".
2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1 il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio complessivo inferiore a "ottimo" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della censura.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, la selezione per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo e per l'assunzione della denominazione di "sostituto commissario" di cui al comma 1, avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.
4. L'attribuzione dello scatto aggiuntivo e l'assunzione della denominazione di "sostituto commissario" decorrono, anche con effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1o gennaio di ogni anno.
5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui al comma 1, il numero degli ispettori superiori "sostituti commissario" da individuare annualmente, la composizione della commissione esaminatrice, i titoli valutabili, nonche' i punteggi da attribuire a ciascuno di essi e la specificita' delle mansioni da attribuire ai predetti ispettori superiori "sostituti commissario" sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia.
Articolo 30-quinquies (Riassorbimento degli scatti aggiuntivi). - 1. Gli scatti aggiuntivi di cui agli articoli 30-ter e 30-quater sono riassorbiti all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore".



Note all'art. 15:
- Si trascrive il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 200 (Attuazione dell'art. 3
della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino
delle carriere del personale non direttivo del Corpo di
polizia penitenziaria), come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
"Art. 5. - 1. Nel capo V, titolo I, del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, dopo l'art. 30, sono
inseriti i seguenti articoli:
"Art. 30-bis (Promozione alla qualifica di ispettore
superiore). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore
superiore si consegue:
a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili
al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito
comparativo, al quale e' ammesso il personale avente una
anzianita' di otto anni di effettivo servizio nella
qualifica di ispettore capo;
b) per il restante 50 per cento dei posti, mediante
concorso annuale per titoli di servizio ed esame, riservato
al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno,
riveste la qualifica di ispettore capo e sia in possesso
del diploma d'istruzione secondaria superiore che consente
l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma
universitario.
2. La promozione decorre, a tutti gli effetti, dal
1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono
verificate le vacanze. Il personale di cui al comma 1,
lettera a), precede nel ruolo quello di cui alla lettera
b). I posti non coperti mediante concorso sono portati in
aumento all'aliquota prevista dalla lettera a).
3. Le modalita' di svolgimento del concorso di cui al
comma 1, lettera b), compresa la determinazione delle prove
di esami e la composizione della commissione esaminatrice,
sono fissate con decreto del Ministro della giustizia. .
"Art. 30-ter (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo
agli ispettori superiori). - 1. Agli ispettori superiori
che abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella
qualifica e' attribuito uno scatto aggiuntivo, qualora nel
biennio precedente non abbiano riportato sanzioni
disciplinari piu' gravi della deplorazione e nel triennio
precedente abbiano riportato un giudizio complessivo non
inferiore a `buono'.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio,
rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i
delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b), della
legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni
ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per
l'applicazione di una sanzione piu' grave della
deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo
avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione
dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto
dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto
del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3. .
"Art. 30-quater (Ispettore superiore `sostituto
commissario'). - 1. Gli ispettori superiori che abbiano
maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica
dalla data di attribuzione dello scatto aggiuntivo sono
ammessi, a domanda, ad una selezione per titoli a
conclusione della quale conseguono un ulteriore scatto
aggiuntivo e, ferma restando la qualifica rivestita,
assumono la denominazione di `sostituto commissario'.
2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1 il
personale che nel triennio precedente abbia riportato un
giudizio complessivo inferiore a `ottimo' o che nel biennio
precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu'
grave della censura.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio,
rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i
delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b), della
legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni
ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per
l'applicazione di una sanzione piu' grave della
deplorazione, la selezione per l'attribuzione dello scatto
aggiuntivo e per l'assunzione della denominazione di
`sostituto commissario' di cui al comma 1 avviene, anche
con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi
procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2
del presente articolo. Si applicano le disposizioni
contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.
4. L'attribuzione dello scatto aggiuntivo e
l'assunzione della denominazione di `sostituto commissario'
decorrono, anche con effetto retroattivo rispetto alla data
di conclusione della selezione, dal 1o gennaio di ogni
anno.
5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui
al comma 1, il numero degli ispettori superiori `sostituti
commissario' da individuare annualmente, la composizione
della commissione esaminatrice, i titoli valutabili,
nonche' i punteggi da attribuire a ciascuno di essi e la
specificita' delle mansioni da attribuire ai predetti
ispettori superiori `sostituti commissario' sono stabiliti
con decreto del Ministro della giustizia. .
"Art. 30-quinquies (Riassorbimento degli scatti
aggiuntivi). - 1. Gli scatti aggiuntivi di cui agli
articoli 30-ter e 30-quater sono riassorbiti all'atto
dell'accesso al livello retributivo superiore. .
- Per il testo dell'art. 15, comma 1, lettere a) e b),
della legge 19 marzo 1990, n. 55, vedi note all'art. 2.
- Per il testo degli articoli 94 e 95 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, vedi note
all'art. 2.



 
Art. 16.
1. La tabella C prevista dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, e successive modificazioni, e' sostituita dalla tabella A allegata dal presente decreto.
 
Art. 17.
1. Le disposizioni introdotte dall'articolo 12 del presente decreto si applicano anche alle promozioni ancora da conferire alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per il suddetto personale si applicano, in quanto compatibili, i criteri gia' previsti dagli articoli 1, 2 e 4 del provvedimento del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 27 aprile 1996.
2. Sono fatte salve le procedure e gli effetti relativi i concorsi interni ed esterni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 18.
1. Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto aggiuntivo di cui agli articoli 11-bis e 21-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come introdotti rispettivamente dagli articoli 2 e 6 del presente decreto, e' attribuito con le seguenti modalita':
a) al personale che alla suddetta data abbia gia' maturato almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui matura quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Si osservano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 degli articoli 11-bis e 21-bis citati al comma 1 del presente articolo.
3. Per il personale di cui al comma 1 che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risulta in possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3 degli articoli 11-bis e 21-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come introdotti rispettivamente dagli articoli 2 e 6 del presente decreto, lo scatto aggiuntivo e' attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti.
 
Art. 19.
1. Ai vice sovrintendenti ed agli ispettori, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'emolumento pensionabile rispettivamente previsto dagli articoli 19-bis e 29-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come introdotti dagli articoli 5 ed 11 del presente decreto e' attribuito con le seguenti modalita':
a) al personale che alla suddetta data abbia gia' maturato tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui matura tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.
2. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 19-bis e 29-bis citati al comma 1 del presente articolo.
 
Art. 20.
1. Ai vice ispettori, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'emolumento pensionabile di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come introdotto dall'articolo 10 del presente decreto e' attribuito con le seguenti modalita':
a) al personale che alla suddetta data abbia gia' maturato un anno di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui matura un anno di effettivo servizio nella qualifica.
2. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 28-bis citato al comma 1 del presente articolo.
 
Art. 21

1. Agli ispettori superiori, inquadrati in tale qualifica ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuiti, con la medesima decorrenza, gli scatti aggiuntivi previsti dagli articoli 30-ter e 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, introdotti dall'articolo 15 del presente decreto. I medesimi assumono, con la stessa decorrenza, la denominazione di "sostituto commissario".
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, agli ispettori superiori che hanno conseguito o conseguono tale qualifica con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, in servizio alla stessa data, lo scatto aggiuntivo di cui all'articolo 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, introdotto dall'articolo 15 del presente decreto, e' attribuito a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, introdotto dall'articolo 15 del presente decreto, per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2002 al 2007, il periodo di permanenza nella qualifica utile ai fini dell'attribuzione dello scatto aggiuntivo e' fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 1, 2, 3, 4, 5 e 6 anni.
4. Il personale di cui al comma 2, consegue l'ulteriore scatto aggiuntivo e assume la denominazione di "sostituto commissario", di cui all'articolo 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, introdotto dall'articolo 15 del presente decreto, a decorrere dalla data in cui matura l'anzianita' di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore ovvero di sette anni se ha superato la prima selezione prevista dall'articolo 9, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200.
5. Per gli ispettori superiori che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino in possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come introdotto dall'articolo 15 del presente decreto, gli scatti aggiuntivi e la denominazione di "sostituto commissario" di cui al comma 1 e lo scatto aggiuntivo di cui il comma 2 del presente articolo sono riconosciuti con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Per il medesimo personale il periodo minimo di permanenza nella qualifica, previsto dal comma 4, e' aumentato di un periodo corrispondente a quello occorrente per maturare i requisiti previsti dal medesimo comma.
6. Si osservano le disposizioni relative alle condizioni soggettive per l'attribuzione dei predetti benefici di cui agli articoli 30-ter, commi 1 e 2, 30-quater, commi 2 e 3, e 30-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, introdotti dall'articolo 15 del presente decreto.
7. (soppresso).



Note all'art. 21:
- Si riporta il comma 1, lettera a), dell'art. 8 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200 (Attuazione
dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di
riordino delle carriere del personale non direttivo del
Corpo di polizia penitenziaria):
"1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria
appartenente al ruolo degli ispettori e sovrintendenti di
cui al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, in
servizio al 1o settembre 1995 e' inquadrato in ordine di
qualifica e di ruolo, anche in sovrannumero riassorbibile
con le normali vacanze, nelle sottoelencate qualifiche del
ruolo degli ispettori, conservando, se piu' favorevole, il
trattamento economico in godimento:
a) nella qualifica di ispettore superiore, gli
ispettori capo nonche' gli appartenenti al ruolo degli
ispettori che sono in possesso di un'anzianita' di servizio
nel ruolo degli ispettori e nel grado di maresciallo capo
del disciolto Corpo degli agenti di custodia non inferiore
ad otto anni;".
- Si riporta il testo della lettera b) del comma 1
dell'art. 9 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 200:
"1. Per un periodo di quattro anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, la promozione alla
qualifica di ispettore superiore si consegue, anche in
sovrannumero:
a) omissis;
b) per contingente di cento posti l'anno, previa
selezione, alla quale e' ammesso il personale che riveste
la qualifica di ispettore capo che ne faccia domanda. Con
decreto del Ministro della giustizia sono fissati criteri
di selezione, tenuto conto dei precedenti di servizio e dei
titoli eventualmente conseguiti, nonche' la composizione
della commissione che procedera' alla selezione.".



 
Art. 22.
1. Fino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, le modalita' per il reclutamento, nell'ambito delle dotazioni organiche previste dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, degli atleti nei gruuppi sportivi della Polizia Penitenziaria, limitatamente alle discipline sportive ivi praticate ed agli aspiranti riconosciuti come atleti di interesse nazionale od olimpico dalle rispettive federazioni o dal CONI, sono stabilite nel relativo bando, con provvedimento del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 5, 122, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ed esenti alle imperfezioni e dalle infermita' elencate nell'articolo 123 del citato decreto legislativo.



Note all'art. 22:
- Per il testo dell'art. 6, comma 4, della legge
31 marzo 2000, n. 78, vedi note alle premesse.
- Il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, reca:
Adeguamento delle strutture e degli organici
dell'Amministrazione penitenziaria e dell'ufficio centrale
per la giustizia minorile, nonche' istituzione dei ruoli
direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia
penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio
1999, n. 266.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del
personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma
dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n.
395):
"Art. 5 (Nomina ad allievo agente di polizia). - 1.
L'assunzione degli agenti nel Corpo di polizia
penitenziaria avviene mediante pubblico concorso, al quale
possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei
seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) eta' non inferiore agli anni diciotto e non
superiore agli anni ventotto;
c) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al
servizio di polizia penitenziaria;
d) diploma di istruzione secondaria di primo grado.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati
espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno
riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo
o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. I concorsi sono di preferenza banditi per
l'assegnazione al servizio in determinate regioni. Ottenuta
la nomina ad agente del Corpo di polizia penitenziaria, i
vincitori dei concorsi sono destinati a prestare servizio
nella regione eventualmente predeterminata per il tempo
indicato nel bando di concorso; possono essere, comunque,
impiegati in altre sedi per motivate esigenze di servizio
di carattere provvisorio.
4. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi
agenti di polizia penitenziaria.
5. Le modalita' dei concorsi, la composizione e la
nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri per
l'accertamento della idoneita' fisica e psichica, per la
valutazione delle qualita' attitudinali e del livello
culturale dei candidati, per la documentazione richiesta a
questi ultimi e per la determinazione di eventuali
requisiti per l'ammissione al concorso, sono stabiliti al
successivo titolo IV.
6. Il servizio prestato in ferma volontaria o in
rafferma della Forza armata di provenienza e' utile, per la
meta' e per non oltre tre anni, ai fini dell'avanzamento
nel Corpo di polizia penitenziaria.
7. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 6
della legge 24 dicembre 1986, n. 958, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 1
della legge 7 giugno 1975, n. 198. Il servizio prestato nel
Corpo di polizia penitenziaria dal personale assunto ai
sensi della legge 7 giugno 1975, n. 198, e' sostitutivo a
tutti gli effetti del servizio militare di leva. Nei
confronti del citato personale non si applica il disposto
di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge 7 giugno 1975, n.
198. Il predetto personale all'atto del collocamento in
congedo, qualora ne faccia richiesta ed abbia prestato
lodevole servizio, puo' essere trattenuto per un altro anno
con la qualifica di agente ausiliario. Al termine del
secondo anno di servizio, l'anzidetto personale, qualora ne
faccia richiesta ed abbia prestato lodevole servizio, puo'
essere immesso nel ruolo degli agenti del Corpo di polizia
penitenziaria, previa frequenza del corso di cui al comma 2
dell'art. 6, durante il quale e' sottoposto a selezione
attitudinale per l'eventuale assegnazione a servizi che
richiedono particolare qualificazione.
8. In ogni caso, il servizio gia' prestato dalla data
dell'iniziale reclutamento e' valido a tutti gli effetti,
sia giuridici sia economici, qualora gli agenti ausiliari
siano immessi in ruolo.".
- Si riporta il testo degli articoli 122, 124 e 125 del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento
del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma
dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n.
395):
"Art. 122 (Requisiti psico-fisici per l'ammissione ai
concorsi). - 1. I requisiti psico-fisici di cui devono
essere in possesso i candidati ai concorsi per la nomina ad
allievo agente e ad allievo vice ispettore, sono i
seguenti:
a) sana e robusta costituzione fisica;
b) altezza individuata ai sensi del provvedimento di
cui all'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874. Il
rapporto altezza peso, il tono e l'efficienza della massa
muscolare, la distribuzione del pannicolo adiposo ed il
trofismo devono rispecchiare una armonia atta a configurare
la robusta costituzione e la necessaria agilita'
indispensabile per l'espletamento dei servizi di Polizia;
c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo
normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e
stereoscopica sufficiente. Non sono ammesse correzioni
chirurgiche delle ametropie;
d) per l'ammissione al concorso per la nomina ad
allievo agente, visus naturale non inferiore a 12/10
complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non
meno di 5/10 nell'occhio che vede di meno. Per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad allievo viceispettore, visus
non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, anche con
correzione, purche' non superiore alle tre diottrie
complessive ed in particolare per la miopia,
l'ipermetropia, l'astigmatismo semplice (miopico od
ipermetrico), tre diottrie in ciascun occhio, per
l'astigmatismo composto e misto tre diottrie quale somma
dei singoli vizi;
e) funzione uditiva con soglia audiometrica media
sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all'esame
audiometrico in cabina silente, non inferiore a 30 decibel
all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro
(perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%);
f) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare
la funzione masticatoria e, comunque, devono essere
presenti: i dodici denti frontali superiori ed inferiori;
e' ammessa la presenza di non piu' di sei elementi
sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie
contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti
posteriori; gli elementi delle coppie possono essere
sostituiti da protesi efficienti; il totale dei denti
mancanti o sostituiti da protesi non puo' essere superiore
a sedici elementi.".
"Art. 124 (Requisiti attitudinali. Disposizioni
generali). - 1. I candidati ai concorsi di cui all'art. 123
sono sottoposti ad esame attitudinale diretto ad accertare
il possesso, ai fini del servizio penitenziario, di una
personalita' sufficientemente matura con stabilita' del
tono dell'umore, delle capacita' di controllare le proprie
istanze istintuali, di uno spiccato senso di
responsabilita', avuto riguardo alle capacita' di critica e
di autocritica ed al livello di autostima.".
"Art. 125 (Requisiti attitudinali per i candidati ai
concorsi per la nomina ad allievo agente). - 1. I requisiti
attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina ad
allievo agente sono i seguenti:
a) un livello evolutivo che consenta una valida
integrazione della personalita' con riferimento alla
maturazione, alla esperienza di vita, ai tratti salienti
del carattere ed al senso di responsabilita';
b) un controllo emotivo contraddistinto dalla
capacita' di contenere i propri atti impulsivi e che
implichi l'orientamento dell'umore, la coordinazione
motoria e la sintonia delle reazioni;
c) una capacita' intellettiva che consenta di far
fronte alle situazioni nuove con soluzioni appropriate,
sintomatica di una intelligenza dinamico-pratica, di
capacita' di percezione e di esecuzione e delle qualita'
attentive;
d) una adattabilita' che scaturisce dal grado di
socievolezza, dalla predisposizione al gruppo, ai compiti e
dall'ambiente di lavoro.".



 
Art. 23

1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, l'emolumento previsto dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, ferme restando le condizioni stabilite dal medesimo articolo, e' corrisposto agli ispettori superiori del Corpo di polizia penitenziaria in misura annua lorda pari alla differenza tra il livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore.



Nota all'art. 23:
- Si riporta l'art. 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 (Recepimento dell'accordo
sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e
del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia
ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo
1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 (1/circ).):
"Art. 38 (Emolumento ex art. 3, comma 2, della legge
28 marzo 1997, n. 85). - 1. Agli ispettori superiori
sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e qualifiche
equiparate e corrispondenti, con almeno due anni e quattro
mesi di anzianita' nella qualifica maturata a partire da
data non anteriore al 1o settembre 1995, e' attribuito un
emolumento pensionabile annuo lordo, valido anche per la
tredicesima mensilita' e l'indennita' di buonuscita, non
superiore nel triennio 1998-2000 alla differenza tra il
proprio livello di inquadramento ed il livello retributivo
superiore.
2. L'emolumento di cui al comma 1 e' corrisposto per
ciascun anno del triennio 1998-2000 nella misura annua
lorda di L. 660.000 non cumulabili.
3. Ai vice-commissari e qualifiche equiparate e
corrispondenti, provenienti dal ruolo degli ispettori, con
almeno venti anni di servizio comunque prestato, e'
attribuito l'emolumento pensionabile di cui al comma 1, con
le modalita' e le decorrenze previste nel comma 2.
4. I benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono fra
loro cumulabili, non competono in caso di passaggio, al
livello retributivo superiore e non costituiscono
presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici
di stipendio.".



 
Art. 24.
1. La spesa derivante dal presente decreto e' valutata in lire 3.400 milioni per l'anno 2001, in lire 4.730 milioni per l'anno 2002, in lire 6.030 milioni per l'anno 2003, in lire 6.350 milioni per l'anno 2004, in lire 6.230 milioni per l'anno 2005 ed in lire 6.530 milioni a decorrere dall'anno 2006. Alla relativa spesa si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 9, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 febbraio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Fassino, Ministro della giustizia
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica Visto, il Guardasigilli: Fassino



Nota all'art. 24:
- Per il testo del comma 9, lettera b), dell'art. 50
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, vedi note alle
premesse.



 
Tabella A
(richiamata dall'articolo 16)

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON DIRETTIVO DEL CORPO DI
POLIZIA PENITENZIARIA

Come risultante dall'applicazione
dell'articolo 43-bis della legge 1o aprile 1981, n. 121

=====================================================================
| | Scatti gerarchici | Scatti aggiuntivi
|Livello| (1) | (1) ===================================================================== Ruolo degli | | | ispettori: | | | --------------------------------------------------------------------- Ispettore superiore| | | "sostituto | | | commissario" |VII bis| 0 | 2 (*) --------------------------------------------------------------------- Ispettore superiore|VII bis| 0 | 1 (**) --------------------------------------------------------------------- Ispettore superiore|VII bis| 0 | --------------------------------------------------------------------- Ispettore capo | VII | 0 | --------------------------------------------------------------------- Ispettore |VI bis | 1 | --------------------------------------------------------------------- Vice ispettore | VI | 2 | --------------------------------------------------------------------- Ruolo dei | | | Sovrintendenti: | | | --------------------------------------------------------------------- Sovrintendente capo|VI bis | 0 | 1 (***) --------------------------------------------------------------------- Sovrintendente capo|VI bis | 0 | --------------------------------------------------------------------- Sovrintendente | VI | 1 | --------------------------------------------------------------------- Vice sovrintendente| VI | 0 | --------------------------------------------------------------------- Ruolo degli Agenti | | | e degli Assistenti:| | | --------------------------------------------------------------------- Assistente capo | V | 3 | 1 (****) --------------------------------------------------------------------- Assistente capo | V | 3 | --------------------------------------------------------------------- Assistente | V | 2 | --------------------------------------------------------------------- Agente scelto | V | 1 | --------------------------------------------------------------------- Agente | V | 0 |

(*) Art. 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443
(**) Art. 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
(***) Art. 21-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
(****) Art. 11-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

(1) Lo scatto gerarchico o aggiuntivo e' pari al 2,50% dello stipendio in godimento (importo iniziale del livello e la retribuzione individuale di anzianita' comprensiva, quest'ultima, degli scatti gerarchici attribuiti, eventualmente, nel precedente livello retributivo).
Nei casi di passaggio dal V ai livelli retributivi VI e VI bis, nella RIA confluisce un solo scatto gerarchico aggiuntivo, qualora risulti attribuito.
Gli scatti aggiuntivi ove previsti non costituiscono presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici.
 
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