Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
ORDINANZA 27 marzo 2001
Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80;
Vista la decisione della Commissione europea n. 2000/418/CE del 29 giugno 2000 che disciplina l'impiego di materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili e modifica la decisione 94/474/CE;
Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 30 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 268 del 16 novembre 2000;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 263 del 10 novembre 2000, come modificato dal decreto del Ministro della sanita' 15 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 31 del 7 febbraio 2001;
Vista la legge 19 gennaio 2001, n. 3, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina;
Vista la legge 12 marzo 2001, n. 49, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio;
Vista la decisione della Commissione europea 2001/233/CE del 14 marzo 2001 recante modifica della decisione 2000/418/CE per quanto concerne le carni separate meccanicamente e le colonne vertebrali dei bovini, che dispone, in particolare, l'obbligo di asportazione della colonna vertebrale dalle carni ottenute da bovini di eta' superiore ai dodici mesi, considerata materiale specifico a rischio per Bse;
Vista la decisione della Commissione europea approvata nel CVP 21 marzo 2001 che modifica la decisione 2000/418/CE con riguardo alle importazioni da Paesi terzi;
Considerato che le citate decisioni della Commissione europea consentono che le carcasse bovine di animali con eta' superiore ai dodici mesi dalle quali non sia stata asportata la colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, possano formare oggetto di commercio tra gli Stati membri e di importazione da Paesi terzi senza particolari modalita';
Considerato che in base alla normativa comunitaria, e in particolare alla direttiva 89/662/CEE, non e' consentito procedere a controlli veterinari sistematici sulle carni di origine comunitaria;
Ritenuto necessario e urgente adeguare le misure sanitarie applicate sul territorio nazionale nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili per tenere conto delle citate decisioni della Commissione europea;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Ordina:
Art. 1.
1. All'art. 8, comma 1, del decreto del Ministro della sanita' 29 settembre 2000, come modificato dal decreto del Ministro della sanita' 15 gennaio 2001, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) utilizzare le ossa di bovini, ovini e caprini per la produzione di carni separate meccanicamente".
2. All'art. 9 del decreto del Ministro della sanita' 29 settembre 2000, come modificato dal decreto del Ministro della sanita' 15 gennaio 2001, la dichiarazione riportata al comma 1, lettera b), e' sostituita dalla seguente:
"Prodotto di origine animale che non contiene ne' e' derivato da materiale specifico rischio ai sensi dell'allegato I, numero 1, lettera a) della decisione 2000/418/CE della Commissione europea del 29 giugno 2000, elaborato dopo il 31 marzo 2001 o carni separate meccanicamente dalle ossa di bovini, ovini o caprini, prodotte dopo il 31 marzo 2001. La macellazione degli animali dopo il 31 marzo 2001 non ha comportato lo stordimento tramite iniezione di gas nella cavita' cranica o l'abbattimento istantaneo con lo stesso metodo, ne' la lacerazione, previo stordimento dell'animale, del tessuto nervoso centrale per mezzo di stilo inserito nella cavita' cranica".
3. L'allegato I al decreto del Ministro della sanita' 29 settembre 2000, come modificato dal decreto del Ministro della sanita' 15 gennaio 2001, e' sostituito dall'allegato I alla presente ordinanza.
4. All'art. 1, comma 1 del decreto del Ministro della sanita' 15 gennaio 2001 e' depennata la lettera d).
 
Art. 2.
1. E' vietato cedere o somministrare, a qualunque titolo, al consumatore come definito all'art. 1, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 27 gennaio 1999, n. 109, carne di bovini di eta' superiore a dodici mesi, di qualunque origine o provenienza, macellati a partire dal 1o aprile 2001, alla quale non sia stata asportata la colonna vertebrale, compresi i gangli spinali; la colonna vertebrale inclusi i gangli spinali, asportata dalle carni di bovini di eta' superiore ai dodici mesi, e' assoggettata alle misure di cui al decreto del Ministro della sanita' 29 settembre 2000, e successive modifiche.
2. La rimozione e la manipolazione della colonna vertebrale di cui al comma 1, compresi i gangli spinali, devono essere effettuate in modo da escludere qualsiasi contaminazione delle carni e nel rispetto delle prescrizioni riguardanti la prevenzione e protezione dei lavoratori di cui all'allegato IV del decreto del Ministro della sanita' 29 settembre 2000, e successive modifiche.
 
Art. 3.
1. L'asportazione della colonna vertebrale, escluse le vertebre caudali, compresi i gangli spinali, dalle carni dei bovini di eta' superiore ai dodici mesi, deve essere effettuata:
a) nello stabilimento in cui l'animale e' stato macellato;
b) in un laboratorio di sezionamento autorizzato ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche;
c) in un locale in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 29 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298.
2. Nel caso in cui la rimozione della colonna vertebrale non venga effettuata nello stabilimento in cui l'animale e' stato macellato, presso tale stabilimento si deve comunque procedere, dopo l'avvenuta rimozione del midollo spinale, alla colorazione della superficie esposta della colonna vertebrale, utilizzando i coloranti di cui all'art. 6, comma 7 del decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209.
3. Le carni con ossa della colonna vertebrale, ottenute da bovini di eta' superiore ai dodici mesi, devono essere accompagnate in ogni trasferimento fino al destinatario dal documento di cui all'art. 4 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche, integrato dalla dichiarazione che trattasi di carni con ossa della colonna vertebrale, ottenute da bovini di eta' superiore ai dodici mesi.
4. Lo stoccaggio ed il trasporto delle carni di cui al comma 3 deve essere effettuato in modo da escludere qualsiasi contatto con altre carni eventualmente stoccate o trasportate; la superficie esposta della colonna vertebrale, preventivamente colorata in applicazione del comma 2, deve essere adeguatamente protetta.
5. L'asportazione della colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, dalle carni dei bovini di eta' superiore ai trenta mesi, deve essere effettuata esclusivamente nello stabilimento in cui l'animale e' macellato.
6. Qualora le carni siano destinate ad essere spedite verso Paesi membri o Paesi terzi non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5.
 
Art. 4.
1. Nel locale di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), l'asportazione della colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, e' consentita esclusivamente ai fini della vendita diretta al consumatore richiamato all'art. 2, comma 1, e a condizione che il titolare di detto locale sia stato espressamente autorizzato ad effettuare l'asportazione del citato materiale dall'Autorita' sanitaria competente.
2. L'Autorita' sanitaria rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1, previo accertamento del servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per territorio nel rispetto di quanto riportato nell'allegato A) alla presente ordinanza, sentita la regione o la provincia autonoma riguardo alle modalita' e periodicita' delle operazioni di controllo sui locali di cui all'art. 3, comma 1, lettera c). A seguito della citata autorizzazione, i locali di cui al comma l sono considerati, limitatamente ai quantitativi di colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, in essi prodotti, strutture di rimozione e stoccaggio del materiale specifico a rischio, ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro della sanita' 29 settembre 2000, e successive modifiche.
3. Il titolare o il responsabile del locale di cui comma 1, autorizzato ai fini di cui al medesimo comma 1, deve:
a) tenere un registro di carico e scarico, vidimato dal servizio veterinario della azienda sanitaria competente per territorio, in cui annotare:
1) i quantitativi delle carni bovine introdotte, con le informazioni obbligatorie ai sensi del decreto del Ministro per le politiche agricole 30 agosto 2000;
2) i quantitativi di carne bovina con ossa della colonna vertebrale introdotta con l'indicazione se siano carni bovine ottenute da animali di eta' superiore o inferiore ai dodici mesi;
3) i quantitativi di materiale a basso rischio ottenuto;
4) i quantitativi di colonna vertebrale ottenuta, da distruggere come materiale specifico a rischio;
b) conservare, per almeno dodici mesi, i documenti di accompagnamento delle carni di cui alla lettera a), numeri 1) e 2);
c) conservare copia del contratto, in corso di esecuzione, per il ritiro dei materiali di cui alla lettera a), numeri 3) e 4), stipulato con imprese a tal fine autorizzate.
4. Le registrazioni di cui al comma 3, lettera a), numeri 1) e 2), devono essere effettuate alla fine delle operazioni di introduzione delle carni nel locale di cui al comma 1; quelle di cui al comma 3, lettera a), numeri 3) e 4), prima che avvenga la consegna del materiale in questione alla impresa incaricata del ritiro.
5. Oltre al rispetto di quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 4, il titolare o il responsabile del locale di cui al comma 1, deve:
a) sottoporre la colonna vertebrale asportata, compresi i gangli spinali, alle operazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Ministro della sanita' 29 settembre 2000, e successive modifiche;
b) assicurarsi che il trasporto del materiale di cui alla lettera a) avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) del citato decreto 29 settembre 2000, e che detto materiale sia accompagnato, fino al luogo di destinazione, dal documento di trasporto di cui al decreto interministeriale 26 marzo 1994 anche senza l'apposizione della firma da parte del veterinario ufficiale;
c) informare tempestivamente il servizio veterinario dell'azienda sanitaria in caso di mancata ricezione della copia del documento di trasporto di cui alla lettera b), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 5 del decreto del Ministro della sanita' 29 settembre 2000, e successive modifiche;
d) conservare copia dei documenti di cui alla lettera b), per almeno due anni.
6. Al materiale specifico a rischio asportato nel locale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della sanita' 29 settembre 2000, e successive modifiche.
7. Nel locale di cui al comma 1, lo stoccaggio del materiale a basso rischio di cui al comma 3, lettera a), numero 3), deve essere effettuato in contenitori diversi da quelli utilizzati per lo stoccaggio del materiale specifico a rischio di cui al comma 3, lettera a), numero 4).
 
Art. 5.
1. A decorrere dal 1o aprile 2001, in deroga all'art. 8, comma 1, lettera b) e all'art. 9, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro della sanita' 29 settembre 2000, e successive modifiche, e' consentita l'introduzione nel territorio nazionale, in provenienza da altri Stati membri e da Paesi terzi, di carni ottenute da bovini di eta' superiore a dodici mesi dalle quali non sia stato asportato il materiale specifico a rischio costituito dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali.
2. Dal momento dell'introduzione nel territorio nazionale delle carni di cui al comma 1, il titolare o il responsabile della struttura di prima destinazione materiale delle stesse e' obbligato a differirne l'ulteriore commercializzazione fino all'avvenuta asportazione della colonna vertebrale, escluse le vertebre caudali, compresi i gangli spinali, da effettuare esclusivamente presso un laboratorio di sezionamento di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), secondo le modalita' di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
3. Per i fini di cui al comma 2, nel caso di provenienze comunitarie, ferme restando le altre disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche:
a) qualora la prima destinazione materiale della partita sia un laboratorio di sezionamento di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), l'asportazione della colonna vertebrale, escluse le vertebre caudali, compresi i gangli spinali deve essere effettuata direttamente presso tale laboratorio;
b) nel caso in cui la prima destinazione materiale della partita sia una struttura diversa da quella di cui alla lettera a), il relativo titolare e' obbligato a:
1) inviare la partita o frazioni di essa direttamente a un laboratorio di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), senza destinazioni intermedie, per l'asportazione della colonna vertebrale, compresi i gangli spinali;
2) rilasciare il documento di cui all'art. 3, comma 3, e registrare ogni invio delle partite in questione nonche' delle frazioni, compresi i singoli quantitativi inviati, e gli estremi identificativi del laboratorio di cui al numero 1).
4. Per i fini di cui al comma 2, nel caso di importazione da Paesi terzi, ferme restando le altre disposizioni di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero, dispone l'invio in vincolo sanitario delle partite in questione nel luogo di prima destinazione risultante dal certificato sanitario, informandone il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio. L'asportazione della colonna vertebrale, escluse le vertebre caudali, compresi i gangli spinali, dalle carni in questione deve essere effettuata applicando, a secondo della struttura di prima destinazione, le prescrizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), poste a carico dei soggetti ivi individuati.
5. Al fine di escludere l'applicazione delle misure di cui alla presente ordinanza alle carni con ossa della colonna vertebrale ottenute da bovini di eta' inferiore ai dodici mesi provenienti da Stati membri dell'Unione europea o da Paesi terzi:
a) il primo destinatario materiale della partita nel caso di provenienze comunitarie o, nel caso di importazione da Paesi terzi, il soggetto di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, deve dichiarare espressamente nella prenotifica di arrivo della partita, che la stessa e' composta esclusivamente da carni ottenute da bovini di eta' inferiore ai dodici mesi. Restano ferme le altre disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche e al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80;
b) le carni bovine provenienti da Stati membri dell'Unione europea devono essere accompagnate dal documento commerciale integrato da una dichiarazione dalla quale risulti che l'intera partita alla quale si riferisce il citato documento e' composta esclusivamente da carni ottenute da bovini di eta' inferiori ai dodici mesi.
6. Per le carni di cui al comma 5 di provenienza comunitaria, qualora il primo destinatario materiale presso il quale e' giunta la partita riscontri la mancanza della dichiarazione di cui alla lettera b) del medesimo comma 1:
a) non deve procedere alla commercializzazione della carne costituente l'intera partita;
b) deve segnalare al servizio veterinario della azienda sanitaria e all'ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari, competenti per territorio, la mancanza della dichiarazione. A seguito della segnalazione, il citato servizio veterinario procede all'ispezione delle carni e se sussistono dubbi circa l'ottenimento delle stesse da bovini di eta' inferiore ai dodici mesi ne dispone l'invio a un laboratorio di sezionamento di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), individuato per iscritto dal soggetto presso il quale e' giunta la partita, ai fini dell'asportazione della colonna vertebrale, compresi i gangli spinali; tale materiale e' assoggettato alle misure di cui al decreto del Ministro della sanita' 29 settembre 2000, e successive modifiche.
7. Nel caso di cui al comma 6, non e' consentito procedere alla regolarizzazione della documentazione di accompagnamento della partita, in deroga a quanto previsto in materia dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche.
8. Per le carni di cui al comma 5 in provenienza da Paesi terzi, ferme restando le altre disposizioni di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero, qualora sussistano dubbi circa l'ottenimento delle stesse da bovini di eta' inferiore ai dodici mesi ne dispone l'invio, in vincolo sanitario, a un laboratorio di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), individuato per iscritto dal soggetto di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo n. 80/2000, ai fini dell'asportazione della colonna vertebrale, compresi i gangli spinali; tale materiale e' assoggettato alle misure di cui al decreto del Ministro della sanita' 29 settembre 2000, e successive modifiche.
 
Art. 6.
1. Salva la vigilanza e i controlli previsti dalla normativa vigente, i servizi veterinari delle aziende sanitarie:
a) esercitano la vigilanza sui locali di cui all'art. 4, comma 1;
b) effettuano i controlli sul rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, con le modalita' e periodicita' indicate dalla regione o provincia autonoma, come previsto dall'art. 4, comma 2.
2. I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali effettuano, altresi', controlli a sondaggio sull'introduzione nel territorio nazionale delle carni di cui all'art. 5.
 
Art. 7.
1. Chiunque detenga per scopi diversi dal consumo personale carni bovine dalle quali, in quanto ottenute da animali di eta' inferiore a dodici mesi, non sia stata asportata la colonna vertebrale, deve conservare, per almeno due anni, idonea documentazione dalla quale risulti che dette carni sono state ottenute da animali della indicata eta'; a tal fine, il titolare o il responsabile dello stabilimento nazionale nel quale e' stato macellato l'animale ovvero della struttura di prima destinazione delle carni in questione provenienti da altri Stati membri o da Paesi terzi, deve fornire a chi se ne approvvigiona per l'ulteriore commercializzazione, espressa dichiarazione, da quello sottoscritta, che la carne e' stata ottenuta da animali di eta' inferiore a dodici mesi.
 
Art. 8.
1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme restando le sanzioni amministrative di cui all'art. 7-quater della legge 12 marzo 2001, n. 49, la violazione delle prescrizioni:
a) di cui all'allegato A) della presente ordinanza comporta la revoca dell'autorizzazione prevista all'art. 4, comma 1;
b) di cui all'art. 2 e all'art. 5, commi 2, 3 e 4, comporta la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attivita' da un minimo di trenta giorni a un massimo di novanta giorni; lo stesso provvedimento si applica in caso di violazione delle prescrizioni di cui all'art. 4, comma 7;
c) in materia di registrazione dei dati previsti dalla presente ordinanza, comporta la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attivita' da un minimo di sette giorni a un massimo di quindici giorni; lo stesso provvedimento si applica in caso di violazione delle prescrizioni di cui all'art. 7.
La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha vigore dal 1o aprile 2001 al 31 dicembre 2001.
Roma, 27 marzo 2001
Il Ministro: Veronesi
 
Allegato I

Materiale specifico a rischio

1. E' materiale specifico a rischio:
a) il cranio, compresi cervello e occhi, le tonsille, la colonna vertebrale, escluse le vertebre caudali ma compresi i gangli spinali, e il midollo spinale dei bovini di eta' superiore a dodici mesi nonche' l'intero intestino dal duodeno al retto dei bovini di tutte le eta';
b) il cranio, inclusi cervello e occhi, le tonsille, il midollo spinale di ovini e caprini di eta' superiore a dodici mesi o ai quali e' spuntato un dente incisivo permanente e la milza di ovini e caprini di tutte le eta'.
2. Oltre al materiale specifico a rischio cui al n. 1, sono materiale specifico a rischio nel Regno Unito e nel Portogallo, ad eccezione della regione autonoma delle Azzorre, i seguenti tessuti:
a) l'intera testa, ad eccezione della lingua, incluso il cervello, gli occhi, i gangli trigemi e le tonsille; il timo, la milza e il midollo spinale dei bovini di eta' superiore a sei mesi.
 
Allegato A

Rimozione della colonna vertebrale e dei gangli spinali dalle carcasse di bovini macellati con eta' superiore ai dodici mesi presso
i locali di cui all'art. 4, comma 1.

1. La rimozione della colonna vertebrale presso i locali di cui all'art. 4 deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) le mezzene, i quarti, i terzi di mezzena e le sezioni di carne che contengono parti di colonna vertebrale devono essere depositati in cella frigorifera separata o nella stessa cella con le altre carni ma in una zona distinta ed appositamente individuata;
b) il locale dove avviene la rimozione della colonna vertebrale deve essere separato da quello in cui viene effettuata la vendita;
c) nel locale di cui alla lettera b) deve essere individuato un settore adibito esclusivamente all'esecuzione della rimozione della colonna vertebrale e dei gangli spinali;
d) i coltelli e tutti gli altri utensili utilizzati per l'esecuzione della rimozione della colonna vertebrale devono essere utilizzati solo per tale operazione;
e) le mezzene possono essere ridotte al massimo in tre parti prima della rimozione della colonna vertebrale;
f) la riduzione dei terzi di mezzena in sezioni piu' piccole puo' essere effettuata solo dopo la rimozione della colonna vertebrale e dei gangli spinali;
g) l'operazione di rimozione della colonna vertebrale deve essere effettuata in modo da eliminare integralmente la sezione di emicolonna senza effettuare tagli trasversali negli spazi intervertebrali o sui corpi vertebrali;
h) le attrezzature utilizzate per la rimozione della colonna vertebrale devono essere lavate e decontaminate al termine delle operazioni di rimozione della colonna vertebrale con uno dei seguenti metodi:
1) ipoclorito di sodio in soluzione al 2% per 1 ora;
2) autoclave in idrossido di sodio 2 molare a 121o per 30 minuti;
3) autoclave in idrossido di sodio il normale l 132o per 1 ora;
4) autolavaggio a 132o per due cicli consecutivi di 1 ora ciascuno;
i) nell'ambito del programma di autocontrollo, da effettuare ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, devono essere previste specifiche procedure per la rimozione della colonna vertebrale;
j) per la protezione dei lavoratori si applicano le prescrizioni di cui all'allegato IV del decreto del Ministro della sanita' 29 settembre 2000.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone