Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2001 (vai al sommario)
LEGGE 7 marzo 2001, n. 78
Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Principi generali)

1. La Repubblica riconosce il valore storico e culturale delle vestigia della Prima guerra mondiale.
2. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia relative a entrambe le parti del conflitto e in particolare di:
a) forti, fortificazioni permanenti e altri edifici e manufatti militari;
b) fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, strade e sentieri militari;
c) cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli;
d) reperti mobili e cimeli;
e) archivi documentali e fotografici pubblici e privati;
f) ogni altro residuato avente diretta relazione con le operazioni belliche.
3. Per le finalita' di cui al comma 2 lo Stato e le regioni possono avvalersi di associazioni di volontariato, combattentistiche o d'arma.
4. La Repubblica promuove, particolarmente nella ricorrenza del 4 novembre, la riflessione storica sulla Prima guerra mondiale e sul suo significato per il raggiungimento dell'unita' nazionale.
5. Gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche delle cose di cui al comma 2 sono vietati.
6. Alle cose di cui al comma 2, lettera c), si applica l'articolo 51 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di seguito denominato "testo unico".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- L'art. 51 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1
della legge 8 ottobre 1997, n. 352", e' il seguente:
"Art. 51 (Distacco di beni culturali.) (legge 1o giugno
1939, n. 1089, art. 13) - 1. Chi dispone e chi esegue il
distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi,
iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti esposti a non
alla pubblica vista deve ottenere l'autorizzazione dal
soprintendente.".
- Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:
"Art. 117. La regione emana per le seguenti materie
norme legislative nei limiti dei principi fondamentali
stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche' le norme
stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e
con quello di altre regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi
dipendenti dalla regione;
circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e
rurale; fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed
ospedaliera;
istituzione artigiana e professionale e assistenza
scolastica; musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e
linee automobilistiche di interesse regionale;
viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse
regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e
termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque
interne; agricoltura e foreste; artigianato.
Altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla
regione il potere di emanare norme per la loro attuazione".



 
Art. 2.

(Soggetti autorizzati ad effettuare
gli interventi)

1. Possono provvedere direttamente agli interventi di ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'articolo 1, in conformita' alla presente legge e alle leggi regionali:
a) i privati in forma singola o associata, compresi comunanze, regole, comitati e associazioni anche non riconosciute;
b) i comuni, le province, gli enti parco, altri enti pubblici e i loro consorzi;
c) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) lo Stato.
2. L'autorizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali per gli interventi sulle cose di cui all'articolo 1 e' richiesta solo quando si tratti di cose assoggettate alla tutela di cui al Titolo I del testo unico. Restano tuttavia fermi il potere di cui all'articolo 28, comma 2, del testo unico, le competenze in materia di tutela paesistica, nonche' le competenze del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze.
3. I soggetti, pubblici o privati, che intendano provvedere agli interventi di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'articolo 1 debbono darne comunicazione, corredata di progetto esecutivo e di atto di assenso del titolare del bene, almeno due mesi prima dell'inizio delle opere, alla Soprintendenza competente per territorio.
 
Art. 3.

(Compiti dello Stato)

1. Lo Stato:
a) promuove, coordina e, ove necessario, realizza direttamente gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1;
b) promuove la collaborazione con gli Stati le cui forze armate operarono sul fronte italiano o con gli Stati loro successori ai fini degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1;
c) puo' promuovere o concorrere agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, che si svolgono fuori del territorio nazionale.
 
Art. 4.

(Competenze del Ministero per i beni
e le attivita' culturali)

1. In attuazione dell'articolo 3, il Ministero per i beni e le attivita' culturali, nei limiti delle risorse destinate a tali finalita':
a) promuove la ricognizione e la catalogazione, gli studi, le ricerche e la redazione di cartografia tematica relativamente alle cose di cui all'articolo 1;
b) definisce i criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1;
c) individua le priorita', tenuto conto delle iniziative gia' adottate dagli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1;
d) realizza direttamente gli interventi individuati come prioritari, preferibilmente ove manchino o risultino inadeguate le iniziative degli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1;
e) puo' finanziare le iniziative degli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, tenuto conto delle priorita' individuate ai sensi della lettera c) del presente comma e con le modalita' di cui all'articolo 8;
f) cura un programma di tutela e valorizzazione degli archivi pubblici, ivi compresi quelli militari, nonche' di quelli privati, al fine di assicurarne la piu' ampia fruizione, anche attraverso prestiti e mostre itineranti, promuovendo fra l'altro il recupero e la conservazione, anche in copia, della documentazione storica;
g) vigila sull'attuazione degli interventi e in particolare su quelli finanziati dallo Stato, anche avvalendosi di ispettori onorari.
2. E' istituito, presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale.
3. Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, che ne disciplina altresi' il funzionamento, escludendo la corresponsione di compensi ai componenti del Comitato stesso.
4. Il Comitato esprime pareri e formula proposte ai Ministeri per i beni e le attivita' culturali, degli affari esteri e della difesa per quanto attiene all'attuazione della presente legge. In particolare, esprime parere obbligatorio sugli obiettivi annuali definiti dai citati Ministeri con riferimento all'attuazione della legge stessa.
5. Il Comitato definisce:
a) i criteri tecnico-scientifici di cui al comma 1, lettera b);
b) le priorita' di cui al comma 1, lettera c);
c) i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera e);
d) il programma di cui al comma 1, lettera f).
6. L'istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 5.

(Competenze del Ministero della difesa)

1. Il Ministero della difesa, nei limiti delle risorse destinate a tali finalita':
a) puo' realizzare direttamente gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, o concorrere alla loro realizzazione, in particolare mediante l'impiego delle Truppe alpine;
b) cura gli archivi storici militari e collabora con il Ministero per i beni e le attivita' culturali nell'attuazione del programma di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f). A tal fine, fra gli obiettivi dell'Ufficio storico dello Stato maggiore dell'Esercito ha carattere di priorita' la catalogazione informatica delle fonti della Prima guerra mondiale, negli archivi centrali e in quelli periferici.
 
Art. 6.

(Competenze del Ministero
degli affari esteri)

1. Nei limiti delle risorse destinate a tali finalita', il Ministero degli affari esteri, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e il Ministero della difesa, promuove e coordina:
a) la partecipazione degli Stati le cui forze armate operarono sul fronte italiano o degli Stati loro successori alle iniziative di cui all'articolo 1;
b) la partecipazione dell'Italia alle analoghe iniziative all'estero;
c) la cooperazione di Amministrazioni dello Stato, Universita', enti pubblici e soggetti privati con soggetti stranieri per la ricerca storica sulla Prima guerra mondiale.
 
Art. 7.

(Competenze delle regioni)

1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e in quelle loro delegate dalla legislazione vigente:
a) promuovono e coordinano gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, svolti da privati e enti locali, tenendo conto delle priorita' e assicurando la conformita' ai criteri tecnico-scientifici definiti ai sensi dell'articolo 4, favorendo in particolare la creazione e la gestione di percorsi storico-didattici e lo svolgimento di attivita' formative e didattiche;
b) possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui alla lettera a);
c) disciplinano con legge l'attivita' della raccolta di reperti mobili, fermo restando quanto previsto dagli articoli 9 e 10.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano perseguono le finalita' della presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi Statuti e delle relative norme di attuazione. A tal fine i finanziamenti alle stesse spettanti sono assegnati ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386.



Nota all'art. 7:
- L'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386,
recante "Norme per il coordinamento della finanza della
regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di
Trento e Bolzano con la riforma tributaria", e' il
seguente:
"Art. 5. - 1. Le province autonome partecipano alla
ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire
livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il
territorio nazionale, secondo i criteri e le modalita' per
gli stessi previsti.
2. I finanziamenti recati da qualunque altra
disposizione di legge statale, in cui sia previsto il
riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, sono assegnati
alle province autonome ed affluiscono al bilancio delle
stesse per essere utilizzati, secondo normative
provinciali, nell'ambito del corrispondente settore, con
riscontro nei conti consuntivi delle rispettive province.
3. Per l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti
di cui al comma 2, si prescinde da qualunque adempimento
previsto dalle stesse leggi ad eccezione di quelli relativi
all'individuazione dei parametri o delle quote di
riparto.".



 
Art. 8.

(Finanziamento statale degli interventi)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), possono essere ammessi a contributi statali per gli interventi di cui allo stesso comma.
2. I soggetti interessati debbono presentare alla Soprintendenza competente per territorio:
a) il progetto esecutivo corredato di piano finanziario, con l'atto di assenso del titolare del bene;
b) una relazione tecnica dettagliata sulle procedure di conservazione e restauro dei manufatti e delle opere oggetto dell'intervento e sulla conformita' ai criteri tecnico-scientifici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), con un programma temporale dei lavori;
c) l'indicazione nominativa del direttore responsabile dei lavori.
3. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, nei limiti delle risorse destinate a tale finalita', dispone la concessione del contributo entro tre mesi dal ricevimento della domanda, sentiti il Ministero della difesa e l'amministrazione demaniale competente. A tal fine tiene conto delle priorita' di cui all'articolo 4, nonche' del complesso delle richieste presentate e dei contributi gia' erogati al richiedente da altri soggetti pubblici.
 
Art. 9.

(Reperti mobili e cimeli)

1. Chiunque possieda o rivenga reperti mobili o cimeli relativi al fronte terrestre della Prima guerra mondiale di notevole valore storico o documentario, ovvero possieda collezioni o raccolte dei citati reperti o cimeli deve darne comunicazione al sindaco del comune nel cui territorio si trovano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data del ritrovamento, indicandone la natura, la quantita' e, ove nota, la provenienza.
 
Art. 10.

(Sanzioni)

1. Chiunque esegua interventi di modifica, di restauro o di manutenzione sulle cose di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) ed e), senza provvedere a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.
2. Qualora dagli interventi indicati al comma 1 derivi la perdita o il danneggiamento irreparabile delle cose ovvero in caso di esecuzione di interventi di alterazione delle loro caratteristiche materiali o storiche si applica, salvo che il fatto costituisca diverso reato, la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da lire un milione a lire cinquanta milioni.
3. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni previste dall'articolo 9 e' punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire un milione.
 
Art. 11.

(Norme di spesa e finali)

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 330 milioni annue a decorrere dal 2001.
2. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e' autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire un miliardo.
3. Per l'attuazione del comma 4 e' autorizzato un limite di impegno quindicennale pari a lire un miliardo annue a decorrere dall'anno 2001.
4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), sono autorizzati a contrarre mutui nell'anno 2001, con onere a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di cui al comma 3. Si applica l'articolo 8, comma 2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali sono determinati criteri e modalita' per l'attuazione del presente comma, compresi la rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari e i controlli.
5. Le funzioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 sono esercitate nei limiti delle risorse di cui al presente articolo.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, le risorse disponibili sono assegnate prioritariamente dal Ministero per i beni e le attivita' culturali ai progetti gia' predisposti e relativi alle zone di guerra piu' direttamente interessate dagli eventi bellici del 1916-1917 sugli altopiani vicentini.
 
Art. 12.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 11, comma 1, pari a lire 330 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 11, commi 2 e 3, pari a lire un miliardo per ciascuno degli anni dal 2000 al 2015, si provvede:
a) per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali;
b) a decorrere dall'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 13.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 marzo 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2792):
Presentato dall'on. Rodeghiero ed altri il 28 novembre
1996.
Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede
referente, il 25 febbraio 1997 con pareri delle commissioni
I, IV, V, VI, VIII.
Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il
23 luglio 1997; il 31 marzo 1998; il 23 settembre 1998; il
3 novembre 1998; il 15, 23, 29 settembre 1999; il 20 giugno
2000; il 4 luglio 2000.
Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede
legislativa, il 26 luglio 2000 con pareri delle commissioni
I, IV, V, VI, VIII.
Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa,
il 19 settembre 2000 e approvato il 27 settembre 2000 in
Testo unificato con atti n. 3210 (on. Crema ed altri) e n.
6604 (on. Ruffino ed altri).
Senato della Repubblica (atto n. 4813):
Assegnato alla 7a commissione (Istruzione), in sede
deliberante, il 12 ottobre 2000 con pareri delle
commissioni 1a, 3a, 4a, 5a, 6a, 13a e della commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 7a commissione il 26 ottobre 2000; il
2, 8, 15 novembre 2000 e approvato il 22 novembre 2000 in
un Testo Unificato con atti n. 4447 (sen. Monticone ed
altri) e n. 4832 (sen. Palombo ed altri).
Camera dei deputati (atto n. 2792-B.):
Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede
legislativa il 13 dicembre 2000 con parere delle
commissioni I, II, III, IV, V, VI, VIII e della commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla VII commissione il 14, 19 dicembre
2000; il 17 gennaio 2001; il 6 febbraio 2001 ed approvato,
con modificazioni, il 7 febbraio 2001.
Senato della Repubblica (atto n. 4447-4813-4832-B):
Assegnato alla 7a commissione (Istruzione), in sede
deliberante, il 16 febbraio 2001 con parere delle
commissioni 1a, 2a, 5a.
Esaminato dalla 7a commissione ed approvato il 21
febbraio 2001.
 
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