Gazzetta n. 76 del 31 marzo 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DECRETO 21 marzo 2001
Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola di Procida.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della giunta municipale di Procida in data 29 dicembre 2000, n. 432, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola;
Vista la nota in data 21 novembre 2000, n. 7340, con la quale si chiedeva all'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida l'emissione del parere di competenza;
Vista la nota della prefettura di Napoli in data 21 febbraio 2001, n. 10016/Gab., con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto;
Vista la deliberazione della giunta regionale della Campania in data 23 febbraio 2001, n. 840, con la quale si esprime parere favorevole al divieto di circolazione dei veicoli nell'isola di Procida;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;
Decreta:
Art. 1.
Divieto
Dal 1o aprile 2001 al 30 settembre 2001 sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Procida (Napoli), degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola.
 
Art. 2.
Autorizzazione in deroga
Nel periodo menzionato all'art. 1 del presente decreto sono concesse autorizzazioni in deroga al divieto per i seguenti veicoli:
a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nel territorio dell'isola che pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per la nettezza urbana. Tale deroga e' limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare. Il comune dovra' rilasciare un contrassegno speciale per l'afflusso di tali veicoli;
b) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine, veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi nell'isola, carri funebri e autoveicoli appartenenti al servizio ecologico dell'amministrazione della provincia di Napoli;
c) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori con targa estera e autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprieta' di soggetti non residenti nella regione Campania, sempre che siano condotti da persone non residenti in alcun comune della Campania;
d) autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
e) autoveicoli che traportano artisti e materiale occorrente per manifestazioni turistiche culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale;
f) autovetture trainanti caravan o carrelli tenda, nonche' autocaravan, che in ogni caso dovranno rimanere ferme per tutto il periodo di divieto di cui all'art. 1 nel punto in cui hanno effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco;
g) autoveicoli e motocarri destinati agli approvvigionamenti alimentari;
h) veicoli adibiti al trasporto di cose, appartenenti a lavoratori non residenti nell'isola limitatamente ai giorni feriali dal lunedi' al venerdi';
i) autoveicoli di prorieta' dell'amministrazione provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria e autoveicoli ANAS.
 
Art. 3.
Al prefetto di Napoli e' concessa la facolta' in caso di appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere deroghe al divieto di sbarco e di circolazione sull'isola di Procida.
 
Art. 4.
Sanzioni
Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 635.090 a L. 2.540.350 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 2 dicembre 2000.
 
Art. 5.
Vigilanza
Il prefetto di Napoli e' incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto per tutto il periodo considerato.
Roma, 21 marzo 2001
Il Ministro: Nesi Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2001 Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 220
 
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