Gazzetta n. 77 del 2 aprile 2001 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI PARMA
DECRETO RETTORALE 8 febbraio 2001
Modificazioni allo statuto relativamente all'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva.

IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 11;
Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 17 luglio 1997, concernente "Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico";
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 1o luglio 1997;
Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi deliberativi di questo Ateneo;
Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 20 dicembre 2000;
Decreta:
Lo statuto di questo Ateneo, modificato ed integrato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come segue:
l'art. 183, comma 5 dello statuto, concernente l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, e' cosi' modificato: "In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti di dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Parma, 8 febbraio 2001
Il rettore: Ferretti
 
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