Gazzetta n. 77 del 2 aprile 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 14 marzo 2001
Variazione della ragione sociale della societa' EUCERT organismo di certificazione europea di Simonelli Liborio S.a.s. - Firenze in EUCERT organismo di certificazione europea S.r.l. - Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITA'
Vista la direttiva 95/16/CE del parlamento europeo e del consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;
Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, articoli 9 e 10, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;
Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 dicembre 1999 di autorizzazione ai rilascio delle certificazioni CE secondo la direttiva 95/16/CE, emesso a nome della societa' EUCERT organismo di certificazione europea di Simonelli Liborio S.a.s. - con sede in via XXIV Maggio, 3 - Firenze;
Vista la nota della societa' EUCERT organismo di certificazione europea di Simonelli Liborio S.a.s. del 28 aprile 2000, prot. n. 050/00, recepita in atti di questo ministero il 5 maggio 2000, prot. n. 757.332, con la quale si comunica il cambiamento della ragione sociale da EUCERT organismo di certificazione europea di Simonelli Liborio S.a.s. ad EUCERT organismo di certificazione europea S.r.l. in sigla EUCERT S.r.l., giusto atto del 28 gennaio 2000, repertorio n. 21.821, raccolta n. 5.316, a rogito della dott.ssa Maria Teresa Fasulo, notaio in Signa, iscritta nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Firenze, Pistoia e Prato;
Vista la suddetta nota con cui si comunica altresi' che la societa' EUCERT S.r.l. ha spostato al sua sede legale ed operativa in via Ponte dell'Asse, 19 - 50144 Firenze;
Considerato che le documentazioni e le ragioni per cui e' stata concessa alla societa' EUCERT organismo di certificazione europea di Simonelli Liborio S.a.s. l'autorizzazione in via definitiva alla certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16 cosi' come recepita dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1999 n. 162, permangono valide per la societa' EUCERT organismo di certificazione europea S.r.l. in sigla EUCERT S.r.l.;
Decreta:
Art. 1.
1. L'organismo EUCERT organismo di certificazione europea S.r.l. in sigla EUCERT S.r.l., subentra negli obblighi e nei diritti all'organismo EUCERT, organismo di certificazione europea di Simonelli Liborio S.a.s., derivanti dall'autorizzazione alla certificazione CE concessa con decreto di questo Ministero del 30 dicembre 1999 ed e', pertanto, autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati aI decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 di seguito elencati:
allegato V - esame CE del tipo (modulo B);
allegato VI - esame finale;
allegato X - verifica di unico prodotto (modulo G).
2. All'organismo EUCERT S.r.l. resta attribuito quale numero di identificazione il n.0899, gia' precedentemente assegnato dalla commissione europea alla societa' EUCERT organismo di certificazione europea di Simonelli Liborio S.a.s.
 
Art. 2.
1. E' confermato il periodo di validita' dell'autorizzazione di cui al decreto di questo ministero del 30 dicembre 1999, fissato in tre anni, con scadenza al 29 dicembre 2003.
 
Art. 3.
1. Il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.
2. Ove, nel corso dell'attivita', anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa piu' i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca dell'autorizzazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 marzo 2001
Il direttore generale: Visconti
 
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