IL DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine del vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Gavi" o "Cortese di Gavi" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1988 con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato; Visto il decreto dirigenziale 9 luglio 1998 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Gavi" o "Cortese di Gavi" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dal consorzio tutela del Gavi intesa ad ottenere la modifica dell'art. 6 del disciplinare di produzione di cui sopra, tale da consentire la possibilita' dell'utilizzo delle botti di legno per la conservazione e l'attinamento del vino "Gavi" o "Cortese di Gavi" nella tipologia "tranquillo"; Considerato che il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ha a suo tempo espresso il parere che sulle istanze relative all'utilizzo delle botti di legno, pervenute nelle forme di rito e corredate dalla necessaria documentazione, si proceda d'ufficio, da parte della sezione amministrativa, alla modifica dei relativi disciplinari di produzione; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Gavi " o "Cortese di Gavi", in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato; Decreta: Articolo unico L'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi", annesso al decreto dirigenziale 9 luglio 1998, e' integrato dal seguente comma che si aggiunge in calce: in relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore del vino "Gavi" o "Cortese di Gavi", nella tipologia "Tranquillo", puo' rivelare lieve sentore di legno. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 marzo 2001 Il direttore generale: Ambrosio |