Gazzetta n. 77 del 2 aprile 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
CIRCOLARE 23 marzo 2001, n. 9003
Legge 19 dicembre 1992, n. 488. Programma operativo industria e servizi 94-99 e misure inserite nei DOCUP regionali. Termine di presentazione della documentazione finale di spesa.

Alle imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'ASS.I.LEA.
All'ASS.I.RE.ME.
Alla Confindustria
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Al Comitato di coordinamento delle
confederazioni artigiane
In relazione a molti quesiti posti circa il termine entro il quale deve essere presentata la documentazione finale di spesa per le iniziative ammissibili a cofinanziamento, si precisa quanto segue.
Il termine del 31 marzo 2001 indicato nei provvedimenti di concessione per le iniziative cofinanziabili ed agevolate a valere sul 3o, 4o e 7o bando di applicazione della legge n. 488/1992, nonche' nei provvedimenti di proroga adottati per talune iniziative inserite nei bandi precedenti, nasce dalla necessita' di rispettare il termine ultimo per l'erogazione a saldo delle agevolazioni fissato al 31 dicembre 2001 dall'Unione europea per l'utilizzo dei Fondi FESR.
L'istruttoria della banca concessionaria, l'eventuale accertamento sulla spesa da parte di una specifica commissione, il necessario riscontro da parte degli uffici ministeriali competenti nonche' l'emissione del provvedimento definitivo di concessione costituiscono una sintesi delle attivita' che necessariamente debbono essere svolte anteriormente all'erogazione a saldo dei contributi. Per tali adempimenti e' di norma previsto un tempo complessivo massimo di 12 mesi, che, considerata l'eccezionalita' delle circostanze, e' ridotto a nove mesi.
Tenuto conto di siffatta situazione si precisa che, nei casi di superamento del termine del 31 marzo 2001, non e' piu' certa la fruizione della quota comunitaria del contributo. Rimane confermata l'agevolabilita' dell'intero investimento, se sostenuto entro i termini ordinariamente previsti dalla vigente normativa per le iniziative non cofinanziabili e ove null'altro osti, anche se limitatamente alla parte coperta dai soli Fondi nazionali. Rimane inoltre confermato quanto previsto dalla circolare n. 900639 del 9 febbraio 2000 per quanto concerne le modalita' di recupero delle quote di contributo cofinanziate ma non rendicontate.
A tal riguardo si rammenta comunque che, per le iniziative agevolate a valere sui primi due bandi, il mancato rispetto dei termini fissati per l'ultimazione dei lavori e per la presentazione della documentazione di spesa comporta, nel primo caso, l'inammissibilita' totale delle spese sostenute oltre il termine e, nel secondo, la revoca totale dei contributi.
Per quanto concerne le iniziative ricadenti nella misura "aree di crisi", poiche' la disponibilita' della quota nazionale e' subordinata alla conferma della quota comunitaria, l'eventuale impossibilita' di rendicontazione alla Comunita' europea, in tutto o in parte, comportera' conseguentemente una revoca, totale o parziale, anche della corrispondente quota-parte di contributo coperta dai Fondi nazionali.
Roma, 23 marzo 2001

Il direttore generale per il coordinamento
degli incentivi alle imprese
Sappino
 
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