Gazzetta n. 77 del 2 aprile 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 27 marzo 2001
Disposizioni urgenti per fronteggiare l'ulteriore aggravamento dell'emergenza rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 3119).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Viste le precedenti ordinanze e da ultimo l'ordinanza n. 3111 del 12 marzo 2001, con le quali sono state emanate disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti, di bonifica dei suoli, delle falde e del sedimenti, di risanamento ambientale, idrogeologico e di regimazione idraulica nonche' in materia di tutela delle acque nella regione Campania;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 dicembre 2000, con il quale lo stato di emergenza ambientale nella regione Campania e nella citta' di Napoli e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2002;
Considerato l'ulteriore aggravamento della situazione di emergenza in atto nel territorio della regione Campania in ordine allo smaltimento del rifiuti;
Visto gli esiti della riunione tenutasi il 22 marzo 2001 dal Ministro dell'interno con il Presidente della regione Campania ed i prefetti delle province campane nella quale e' emersa l'esigenza di disporre ulteriori interventi urgenti;
Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente;
Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;
Dispone:
Art. 1.
1. All'art. 1 dell'ordinanza n. 3100 del 22 dicembre 2000 e' aggiunto il seguente comma:
"2-bis. Per fronteggiare l'aggravarsi della situazione di emergenza e prevenire possibili rischi di natura igienico-sanitaria,i prefetti delle province della Campania, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, individuano con urgenza siti di proprieta' pubblica o privata idonei all'immediato conferimento e stoccaggio temporaneo di rifiuti solidi urbani. Individuato il sito, il prefetto provvede direttamente all'autorizzazione, esercitando i poteri derogatori di cui al citato art. 13 e operando ai sensi dell'art. 5, comma 5, della presente ordinanza, anche ai fini dell'occupazione temporanea delle aree. Per l'individuazione dei siti e per la successiva attivita' istruttoria, il prefetto si avvale della struttura commissariale coordinata dal commissario delegato - Presidente della regione Campania, nonche' degli enti e delle amministrazioni pubbliche competenti. La presente disposizione si applica fino al 30 settembre 2001".
2. All'art. 5, comma 1, lettera e) dell'ordinanza n. 3100/2000, dopo la parola "smaltimento" sono aggiunte le seguenti parole: "anche mediante la realizzazione di impianti di stoccaggio definitivo".
3. Il comma 4 dell'art. 10 dell'ordinanza n. 3100/2000 e' abrogato.
4. Il commissario delegato - Presidente della regione Campania, puo' autorizzare il trasporto dei rifiuti solidi urbani o frazioni di essi con mezzi ferroviari in deroga al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 308/1991 come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 137/1996.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 marzo 2001
Il Ministro: Bianco
 
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