Gazzetta n. 77 del 2 aprile 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 27 marzo 2001
Adeguamento delle tariffe obbligatorie per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale e conferma del regime e dei valori previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale 9 marzo 1990 in materia di sconti tariffari relativamente ai contratti particolari.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la disciplina degli autotrasporti di cose e l'istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, concernente le norme di esecuzione relative al titolo III della legge sopracitata;
Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1982 concernente l'approvazione delle tariffe per i trasporti merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale;
Visti i decreti ministeriali emanati dal 1983 ad oggi, e da ultimo il decreto 20 giugno 2000, con i quali, negli anni sono stati approvati i precedenti adeguamenti tariffari;
Considerato che ai sensi dell'art. 53, quinto comma della legge n. 298/1974, l'on. Ministro ha richiesto al comitato centrale albo autotrasportatori di cose per conto di terzi un adeguamento del 2,5% delle tariffe obbligatorie attualmente in vigore;
Considerato l'assenso del comitato centrale all'adeguamento di cui trattasi;
Interpellate le regioni, nonche' le rappresentanze confederali nazionali dei settori economici direttamente interessati secondo quanto stabilito all'art. 53, comma 1, della legge n. 298/1974;
Considerato che la Confartigianato ha fatto pervenire le proprie osservazioni positive, che la regione Emilia Romagna non ha ritenuto di esprimere pareri, che la Confetra, pur contraria a qualsiasi forma di dirigismo, ammette il sensibile aumento del costi subito nell'ultimo anno dalle imprese di autotrasporto e che la Confindustria esprime invece parere assolutamente contrario;
Ritenuta la necessita' di procedere ad un adeguamento delle tariffe attualmente in vigore;
Decreta:
Art. 1.
1. Le tariffe di cui al decreto ministeriale dell'8 novembre 1982, sono aumentate nella misura del 2,5% rispetto a quelle in vigore.
2. Tale adeguamento e' riferito:
ai livelli di cui all'art. 7 e relativa tabella C delle indicate disposizioni;
alle maggiorazioni per carichi e scarichi intermedi successivi al primo di cui al prospetto inserito nel contesto dell'art. 8 delle disposizioni medesime;
alle tasse di sosta del veicolo di cui all'art. 5, e relativa tabella A delle richiamate disposizioni.
 
Art. 2.
1. L'adeguamento tariffario di cui al precedente art. 1 non e' applicabile ai contratti derivanti dagli accordi economici collettivi di cui al comma 4 dell'art. 13 delle disposizioni generali e condizioni di applicazione in allegato al decreto ministeriale 18 novembre 1982;
2. Tali contratti sono suscettibili di adeguamenti tariffari a seguito di analoghi accordi economici conclusi tra le parti interessate.
 
Art. 3.
1. Sono confermati il valore ed il regime degli sconti previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale 9 marzo 1990.
 
Art. 4.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 27 marzo 2001
Il Ministro: Bersani
 
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