Gazzetta n. 77 del 2 aprile 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE |
DECRETO 27 marzo 2001 |
Adeguamento delle tariffe obbligatorie per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale e conferma del regime e dei valori previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale 9 marzo 1990 in materia di sconti tariffari relativamente ai contratti particolari. |
|
|
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la disciplina degli autotrasporti di cose e l'istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, concernente le norme di esecuzione relative al titolo III della legge sopracitata; Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1982 concernente l'approvazione delle tariffe per i trasporti merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale; Visti i decreti ministeriali emanati dal 1983 ad oggi, e da ultimo il decreto 20 giugno 2000, con i quali, negli anni sono stati approvati i precedenti adeguamenti tariffari; Considerato che ai sensi dell'art. 53, quinto comma della legge n. 298/1974, l'on. Ministro ha richiesto al comitato centrale albo autotrasportatori di cose per conto di terzi un adeguamento del 2,5% delle tariffe obbligatorie attualmente in vigore; Considerato l'assenso del comitato centrale all'adeguamento di cui trattasi; Interpellate le regioni, nonche' le rappresentanze confederali nazionali dei settori economici direttamente interessati secondo quanto stabilito all'art. 53, comma 1, della legge n. 298/1974; Considerato che la Confartigianato ha fatto pervenire le proprie osservazioni positive, che la regione Emilia Romagna non ha ritenuto di esprimere pareri, che la Confetra, pur contraria a qualsiasi forma di dirigismo, ammette il sensibile aumento del costi subito nell'ultimo anno dalle imprese di autotrasporto e che la Confindustria esprime invece parere assolutamente contrario; Ritenuta la necessita' di procedere ad un adeguamento delle tariffe attualmente in vigore; Decreta: Art. 1. 1. Le tariffe di cui al decreto ministeriale dell'8 novembre 1982, sono aumentate nella misura del 2,5% rispetto a quelle in vigore. 2. Tale adeguamento e' riferito: ai livelli di cui all'art. 7 e relativa tabella C delle indicate disposizioni; alle maggiorazioni per carichi e scarichi intermedi successivi al primo di cui al prospetto inserito nel contesto dell'art. 8 delle disposizioni medesime; alle tasse di sosta del veicolo di cui all'art. 5, e relativa tabella A delle richiamate disposizioni. |
| Art. 2. 1. L'adeguamento tariffario di cui al precedente art. 1 non e' applicabile ai contratti derivanti dagli accordi economici collettivi di cui al comma 4 dell'art. 13 delle disposizioni generali e condizioni di applicazione in allegato al decreto ministeriale 18 novembre 1982; 2. Tali contratti sono suscettibili di adeguamenti tariffari a seguito di analoghi accordi economici conclusi tra le parti interessate. |
| Art. 3. 1. Sono confermati il valore ed il regime degli sconti previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale 9 marzo 1990. |
| Art. 4. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 27 marzo 2001 Il Ministro: Bersani |
|
|
|