Gazzetta n. 77 del 2 aprile 2001 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2001, n. 87
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di "riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato";
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ed in particolare l'articolo 4;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 55, comma 8;
Vista la legge 30 novembre 2000, n. 356, recante "Disposizioni riguardanti il personale delle forze armate e delle forze di polizia";
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;
Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente, per la funzione pubblica, dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, sono apportate le modificazioni di cui agli articoli seguenti.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in
materia di "riordino delle carriere del personale non
direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato"
e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995.
- Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante
"Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in
materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione
dell'Amministrazione centrale" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 129 del 5 giugno 1997. Il testo dell'art. 4 e'
il seguente:
"Art. 4. - 1. Con decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 31 dicembre 1997
si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse
finanziarie umane, strumentali e organizzative da
trasferire alle regioni, ivi compresi i beni e le risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo
forestale dello Stato, non necessari all'esercizio delle
funzioni di competenza statale.
2. Al riordinamento delle strutture centrali e
periferiche interessate dal conferimento di funzioni e
compiti di cui al presente decreto, si provvede a norma
dell'art. 3, comma 1, lettera d), e dell'art. 7, comma 3,
della legge 15 marzo 1997, n. 59. Fino a tale riordinamento
le funzioni e i compiti non conferiti alle regioni restano
attribuiti alla responsabilita' degli uffici secondo il
riparto delle competenze precedente al riordinamento
stesso.".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto
1999 - supplemento ordinario n. 163. Il testo dell'art. 55,
comma 8 e' il seguente:
"8. A far data dal 1o gennaio 2000, le funzioni
relative al settore agroindustriale esercitate dal
Ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le
inerenti risorse, al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle
funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto
legislativo il Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo
forestale dello Stato. Il trasferimento del Corpo forestale
dello Stato al Ministero dell'ambiente e' disposto ai sensi
dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno
1997, n. 143, contestualmente alla emanazione del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art.
4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 143 del
1997.".
- La legge 30 novembre 2000, n. 356, recante
"Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e
delle Forze di polizia" e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 2000.
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre
2000 - supplemento ordinario n. 219.
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al decreto legislativo n. 201 del
1995 si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 2.
1) All'articolo 4 sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti commi;
2) Al comma 1, all'alinea, sono soppresse le parole: "titoli ed";
3) Al medesimo comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella stabilita dal regolamento adattato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Non si applicano le norme relative all'aumento dei limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi"; e nella lattera d) la parola "carattere" e' sostituita dalla parola "condotta".
4. Dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. L'esame puo' essere preceduto da una prova preliminare e/o da test psico-attitudinali, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso".
5. Il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il programma, la determinazione della prova di esame e delle modalita' di svolgimento di questa nonche' della prova preliminare e/o dei test psico-attitudinali sono fissati nel bando di concorso".
6. Dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Sono altresi' nominati allievi agenti del Corpo forestale dello Stato i volontari che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno tre anni nelle Forze armate, secondo la percentuale e le modalita' stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.
4-ter. Nell'ambito delle vacanze disponibili e con le modalita' da stabilire con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere inoltre nominati allievi agenti ed ammessi a frequentare il primo di corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
4-quater. Le disposizioni di cui al comma 4-ter, si applicano, altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.".
7. Il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Gli allievi agenti frequentano, presso la scuola del Corpo forestale dello Stato, un corso di formazione della durata di dodici mesi, per il conseguimento dell'istruzione professionale necessaria all'impiego con particolare riguardo alle attivita' di polizia, antincendio, di protezione civile, di controllo del territorio anche sotto il profilo naturalistico ambientale con l'utilizzazione di mezzi e strumenti idonei. I programmi e le modalita' di svolgimento del corso, nonche' quelle degli esami finali sono fissati con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato. Durante il corso gli allievi non possono essere impegnati in servizi operativi di istituto, salvo quelli previsti dal relativo piano di studi, e sono sottoposti a selezione attitudinale per l'accertamento dell'idoneita' a servizi che presuppongono particolare qualificazione. Gli allievi agenti riconosciuti idonei a servizi che richiedono specifica professionalita' possono essere avviati, dopo la nomina ad agente, a determinati corsi di formazione, le cui modalita' di svolgimento e durata sono stabilite con regolamento ministeriale da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni".



Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 4 (Nomina ad allievo agente). - 1. L'assunzione
degli agenti del Corpo forestale dello Stato avviene
mediante pubblico concorso per esame al quale possono
partecipare i cittadini italiani che abbiano:
a) eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore a
quella stabilita dal regolamento adottato ai sensi
dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Non si applicano le norme relative all'aumento dei limiti
di eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi;" e nella
lettera d) la parola "carattere" e' sostituita dalla parola
"condotta".
b) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale
prevista dall'art. 1, commi 2 e 4 della legge 7 giugno
1990, n. 149;
c) titolo di studio di scuola dell'obbligo;
d) qualita' morali e di carattere come previsto
dall'art. 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53;
e) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
1-bis. L'esame puo' essere preceduto da una prova
preliminare e/o da test psicoattitudinali, il cui
superamento costituisce requisito essenziale per la
successiva partecipazione al concorso.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati
espulsi dalle Forze armate, dai Corpi di polizia o
destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanne
a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati
sottoposti a misura di prevenzione e gli obiettori di
coscienza.
3. Il programma, la determinazione della prova di esame
e delle modalita' di svolgimento di questa nonche' della
prova preliminare e/o dei test psico-attitudinali sono
fissati nel bando di concorso.
4. I vincitori del concorso sono nominati allievi
agenti del Corpo forestale dello Stato.
4-bis. Sono altresi' nominati allievi agenti del Corpo
forestale dello Stato i volontari che abbiano prestato
servizio senza demerito per almeno tre anni nelle Forze
armate, secondo la percentuale e le modalita' stabilite dal
decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997,
n. 332.
4-ter. Nell'ambito delle vacanze disponibili e con le
modalita' da stabilire con regolamento da emanarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
possono essere inoltre nominati allievi agenti ed ammessi a
frequentare il primo di corso di formazione utile il
coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora
unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia
deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con
invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della
capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui
all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso
dei requisiti previsti dal comma 1 e non si trovino nelle
condizioni di cui al comma 2.
4-quater. Le disposizioni di cui al comma 4-ter si
applicano, altresi' al coniuge ed ai figli superstiti,
nonche' ai fratelli, qualora unici superstiti, degli
appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi
permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non
inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa,
per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
di missioni internazionali di pace.
5. Gli allievi agenti frequentano, presso la scuola del
Corpo forestale dello Stato, un corso di formazione della
durata di dodici mesi, per il conseguimento dell'istruzione
professionale necessaria all'impiego con particolare
riguardo alle attivita' di Polizia, antincendio, di
protezione civile, di controllo del territorio anche sotto
il profilo naturalistico ambientale con l'utilizzazione di
mezzi e strumenti idonei. I programmi e le modalita' di
svolgimento del corso, nonche' quelle degli esami finali
sono fissati con decreto del Capo del Corpo forestale dello
Stato. Durante il corso gli allievi non possono essere
impegnati in servizi operativi di istituto, salvo quelli
previsti dal relativo piano di studi, e sono sottoposti a
selezione attitudinale per l'accertamento dell'idoneita' a
servizi che presuppongono particolare qualificazione. Gli
allievi agenti riconosciuti idonei a servizi che richiedono
specifica professionalita' possono essere avviati, dopo la
nomina ad agente, a determinati corsi di formazione, le cui
modalita' di svolgimento e durata sono stabilite con
regolamento ministeriale da adattarsi ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni.
6. Gli allievi agenti che abbiano superato gli esami di
fine corso sono nominati agenti del Corpo forestale dello
Stato, secondo l'ordine di graduatoria finale e prestano
giuramento.".
- Il testo dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e' il seguente:
"6. La partecipazione ai concorsi indetti da
pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta',
salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole
amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad
oggettive necessita' dell'amministrazione.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
2 settembre 1997, n. 332, concernente "Regolamento recante
norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate
nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di
polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della
Croce rossa italiana" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 1997.
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo
ordinamento Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il
seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
Il testo dell'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e' il seguente:
"1. Al personale di cui all'art. 3 della legge
13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere
a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso
personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonche' ai
destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e'
assicurata, a decorrere dal 1o gennaio 1990, l'applicazione
dei benefici previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e
dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.".



 
Art. 3.
1. All'articolo 5, sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti commi:
2. Al comma 1, lettera b), la parola: "trenta" e' sostituita dalla seguente: "sessanta".
3. Al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
"b-bis) non superano gli esami di fine corso.".
4. Dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Gli allievi riconosciuti atleti di interesse olimpico o nazionale dal CONI o dalle rispettive federazioni potranno eventualmente essere autorizzati ad assentarsi, in deroga ai termini di cui alla precedente lettera b) e al comma 2, su specifica e motivata richiesta da parte dei predetti organi sportivi.".
5. Al comma 2, primo periodo, dopo la parola "assenza" sono inserite le seguenti: "superiore a novanta giorni".
6. Al comma 2, secondo periodo, la parola "trenta" e' sostituita dalla seguente: "novanta".
7. Dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Nel caso di dimissione per assenza superiore a novanta giorni determinata da infermita' contratta durante il corso, con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, il personale e' riammesso come allievo agente a frequentare il primo corso successivo previo accertamento della riacquistata idoneita' psico-fisica e del mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e). In tal caso la decorrenza, a tutti gli effetti, della nomina ad allievo agente e' quella prevista per il corso frequentato e concluso.
8. Al secondo periodo del comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole "ad esclusione delle ipotesi di cui al comma 2.".



Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 5 (Dimissioni dal corso per la nomina ad agente).
- 1. Sono dimessi dal corso gli allievi agenti che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso
per piu' di sessanta giorni, anche se non continuativi;
b-bis) non superano gli esami di fine corso.
1-bis. Gli allievi riconosciuti atleti di interesse
olimpico o nazionale dal CONI o dalle rispettive
federazioni potranno eventualmente essere autorizzati ad
assentarsi, in deroga ai termini di cui alla precedente
lettera b) e al comma 2, su specifica e motivata richiesta
da parte dei predetti organi sportivi.
2. Nell'ipotesi di assenza superiore a novanta giorni
dovuta ad infermita' contratta a causa delle esercitazioni
pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio, il
personale e' ammesso a partecipare di diritto al primo
corso successivo alla sua riacquistata idoneita'
psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto
corso non abbia riportato sanzioni disciplinari piu' gravi
della censura. Gli allievi agenti di sesso femminile, la
cui assenza oltre novanta giorni sia stata determinata da
maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso
successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle
disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
2-bis. Nel caso di dimissione per assenza superiore a
novanta giorni determinata da infermita' contratta durante
il corso, con decreto del capo del Corpo forestale dello
Stato, il personale e' riammesso come allievo agente a
frequentare il primo corso successivo previo accertamento
della riacquistata idoneita' psico-fisica e del
mantenimento dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1,
lettere d) ed e). In tal caso la decorrenza, a tutti gli
effetti, della nomina ad allievo agente e' quella prevista
per il corso frequentato e concluso.
3. Sono espulsi dal corso gli allievi agenti
responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari
piu' gravi della censura.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal
corso sono adottati con decreto del direttore generale
della Direzione generale delle risorse forestali, montane e
idriche, su proposta del direttore della scuola. La
dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni
rapporto con l'amministrazione ad esclusione delle ipotesi
di cui al comma 2.".



 
Art. 4.
1. All'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a), primo periodo, le parole: "trenta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta per cento";
b) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale della durata non inferiore a tre mesi. Al concorso sono ammessi gli assistenti capo i quali, nei due anni precedenti, non abbiano riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni ed un giudizio complessivo inferiore a buono con punti otto.".
c) al comma 1, lettera a), la parola: "censura" e' sostituita dalle seguenti: "sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni";
d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole "e viceversa";
e) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: "con decorrenza giuridica dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b), precedono in ruolo i vicintori del concorso di cui alla lettera a) dello stesso comma.".



Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 201, come modificato da decreto legislativo
qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 9 (Nomina a vice sovrintendente). - 1. La nomina
a vice sovrintendente si consegue:
a) nel limite del quaranta per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante
concorso interno teorico-pratico e superamento di un
successivo corso di formazione e specializzazione
tecnico-professinale, di durata non inferiore a tre mesi.
Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli
assistenti ed agenti che abbiano compiuto alla stessa data
almeno quattro anni di effettivo servizio e non abbiano
riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari
piu' gravi della sospensione dallo stipendio superiore a
sei giorni;
b) nel limite del sessanta per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante
concorso interno per titoli e superamento di un successivo
corso di formazione tecnico-professionale della durata non
inferiore a tre mesi. Al concorso sono ammessi gli
assistenti capo i quali, nei due anni precedenti, non
abbiano riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della
sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni ed un
giudizio complessivo inferiore a buono con punti otto.
2. I posti disponibili per i concorrenti di cui al
comma 1, lettera a) rimasti scoperti sono portati in
aumento alla aliquota disponibile per il personale di cui
alla lettera b) e viceversa.
3. L'individuazione delle categorie dei titoli di
servizio, le modalita' di svolgimento del concorso di cui
al comma 1, lettera a), compresa la determinazione della
prova di esame e la composizione della commissione
esaminatrice, nonche' per le finalita' anche di cui
all'art. 4, comma 5, i programmi e le modalita' di
svolgimento del corso di cui alle lettere a) e b), e quelle
dello svolgimento degli esami di fine corso sono fissati
con decreto ministeriale.
4. La nomina a vice sovrintendente e' conferita secondo
l'ordine di graduatoria risultante dagli esami di fine
corso con decorrenza giuridica dal 1o gennaio dell'anno
successivo a quello di riferimento e con decorrenza
economica dal giorno successivo alla data di conclusione
del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al
comma 1, lettera b), precedono in ruolo i vincitori del
concorso di cui alla lettera a) dello stesso comma.".



 
Art. 5.
1. All'articolo 10 sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti commi.
2. Al comma 1, lettera b), la parola: "trenta" e' sostituita dalla seguente: "venti" ed e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"b-bis) non supera gli esami di fine corso";
3. Al comma 2, primo periodo, le parole: "contratta a causa delle esercitazioni pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio" sono sostituite dalle seguenti: "contratta durante il corso ovvero dipendente da causa di servizio"; dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "Nel caso di dimissione per assenza determinata da infermita' contratta durante il corso, il personale e' ammesso, con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, a frequentare il primo corso successivo alla riacquistata idoneita' psico-fisica. In tal caso la decorrenza, a tutti gli effetti, della nomina a vice sovrintendente e' quella prevista per il corso frequentato e concluso.".
4. Al comma 3, la parola: "censura" e' sostituita dalle seguenti: "sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni".



Nota all'art. 5:
- Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 10 (Dimissioni dal corso). - 1. E' dimesso dal
corso di cui all'art. 9 il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso
per piu' di venti giorni, anche se non continuativi;
b-bis) non supera gli esami di fine corso.
2. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermita'
contratta durante il corso ovvero dipendente da causa di
servizio il personale e' ammesso a partecipare di diritto
al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneita'
psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto
corso non abbia riportato sanzioni disciplinari piu' gravi
della censura. Il personale di sesso femminile, la cui
assenza oltre i limiti di cui al comma 1, lettera b) e'
stata determinata da maternita' e' ammesso a partecipare al
primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro
previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici
madri. Nel caso di dimissione per assenza determinata da
infermita' contratta durante il corso, il personale e'
ammesso, con decreto del Capo del Corpo forestale dello
Stato, a frequentare il primo corso successivo alla
riacquistata idoneita' psico-fisica. In tal caso la
decorrenza, a tutti gli effetti, della nomina a vice
sovrintendente e' quella prevista per il corso frequentato
e concluso.
3. E' espulso dal corso il personale responsabile di
infrazioni punite con sanzioni disciplinari piu' gravi
della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal
corso sono adottati con decreto del direttore generale
della Direzione generale delle risorse forestali, montane e
idriche su proposta del direttore della scuola.
5. Il personale ammesso a ripetere il corso per
infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o
per malattia contratta per motivi di servizio, viene
promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti
giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e'
stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel
posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a
compimento il predetto corso.
6. Il personale che non supera il corso permane nella
qualifica rivestita senza detrazione di anzianita', e'
restituito al servizio d'istituto ed e' ammesso, a domanda,
alla frequenza del corso successivo purche' continui a
possedere i requisiti previsti. E' dimesso dal corso il
personale che non supera gli esami finali dopo aver
ripetuto il corso.".



 
Art. 6.
1. All'articolo 11, comma 1, le parole: "per merito comparativo" sono sostituite dalle seguenti: "per merito assoluto".



Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 11 (Promozione a sovrintendente). La promozione a
sovrintendente si consegue a ruolo aperto mediante
scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice
sovrintendenti con sette anni di effettivo servizio nella
qualifica.".



 
Art. 7.
1. All'articolo 15, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: "otto mesi" sono sostituite dalle seguenti "quindici mesi" e dopo il punto e virgola sono aggiunti i seguenti periodi: "Al concorso sono ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di eta'. Se i posti riservati non vengono coperti, la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo forestale dello Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.";
b) alla lettera b), le parole: "di secondo grado" sono sostituite dalle seguenti: "superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario".



Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 15, comma 1, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e' il seguente:
"Art. 15 (Nomina a vice ispettore). - 1. La nomina alla
qualifica iniziale del ruolo degli ispettori si consegue:
a) nel limite del cinquanta per cento dei posti
disponibili mediante concorso pubblico per esami seguito da
un corso di formazione e specializzazione di quindici mesi.
Un sesto dei posti e' riservato agli appartenenti al ruolo
dei sovrintendenti in possesso del prescritto titolo di
studio. Al concorso sono ammessi a partecipare, con riserva
di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai
ruoli del Corpo forestale dello Stato con almeno tre anni
di anzianita' di effettivo servizio alla data del bando che
indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad
eccezione del limite di eta'. Se i posti riservati non
vengono coperti, la differenza va ad aumentare i posti
spettanti all'altra categoria. A parita' di merito,
l'appartenenza al Corpo forestale dello Stato costituisce
titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli
preferenziali previsti dall'ordinamento vigente;
b) nel limite del cinquanta per cento dei posti
disponibili mediante concorso interno per titoli di
servizio ed esame consistente in una prova scritta e in un
colloquio, riservato al personale del Corpo forestale dello
Stato che espleta funzioni di polizia in possesso, alla
data di pubblicazione del bando che indice il concorso, di
un'anzianita' di servizio non inferiore a sette anni e di
diploma di istituto di istruzione secondaria superiore che
consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del
diploma universitario. Un terzo dei posti e' riservato agli
appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del
titolo di studio.
2. I posti riservati non coperti sono conferiti agli
altri concorrenti seguendo l'ordine della graduatoria di
merito.
3. Non puo' partecipare al concorso interno di cui al
comma 1, lettera b), ne' usufruire della riserva di cui
alla lettera a) il personale che abbia riportato
nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari o un giudizio
complessivo inferiore a "buono con punti otto .".



 
Art. 8.
1. All'articolo 16, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole "agli anni 40" sono sostituite dalle seguenti: "a quella stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
b) alla lettera b), le parole: "di secondo grado" sono sostituite dalle seguenti: "superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario".



Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 16 (Concorso pubblico). - 1. Al concorso pubblico
di cui all'art. 15, comma 1, lettera a), possono
partecipare i cittadini italiani che abbiano:
a) eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore a
quella stabilita dal regolamento adottato ai sensi
dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Non si applicano le disposizioni di legge relative
all'aumento dei limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici
impieghi;
b) diploma di istituto di istruzione secondaria
superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il
conseguimento del diploma universitario;
c) gli altri requisiti previsti dall'art. 4, commi 1
e 2;
d) per gli appartenenti al ruolo degli agenti e
assistenti e dei sovrintendenti si applicano le
disposizioni di cui all'art. 52, secondo comma della legge
1o aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'art. 4, comma
4 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.
2. Gli esami del concorso pubblico consistono in una
prova scritta ed in un colloquio.
3. La prova d'esame e' preceduta da una prova
preliminare a carattere generale mediante idonei test il
cui superamento costituisce requisito essenziale per la
successiva partecipazione al concorso. Le modalita' di
svolgimento di tale prova, nonche' la composizione della
commissione esaminatrice sono fissate con decreto
ministeriale".
- Il testo dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e' riportato nelle note all'art. 2.



 
Art. 9.
1. All'articolo 18 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, primo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "di cui all'articolo 17";
b) al comma 3, lettera c) la parola: "sessanta" e' sostituita dalla seguente: "novanta" e la parola "novanta " e' sostituita dalla seguente: "centoventi".
c) Al comma 4, la parola "censura" e' sostituita dalle seguenti: "sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni".



Nota all'art. 9:
- Il testo dell'art. 18 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 18 (Corso per la nomina a vice ispettore in
prova). - 1. I vincitori del concorso di cui all'art. 15,
comma 1, lettera a), sono nominati allievi vice ispettori e
ammessi a frequentare il prescritto corso di formazione e
specializzazione tecnico-professionale di cui all'art. 17.
Durante il corso essi sono sottoposti a selezione
attitudinale anche per l'accertamento della idoneita' a
servizi che richiedono particolare qualificazione. Il
personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo forestale
dello Stato ammesso al corso conserva la qualifica
rivestita all'atto dell'ammissione.
2. Gli allievi vice ispettori durante i primi cinque
mesi di corso non possono essere impiegati in servizio
d'istituto; nel periodo successivo possono esserlo
esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di
vice ispettore e per un periodo complessivamente non
superiore a un mese.
3. Sono dimessi dal corso gli allievi vice ispettori
che:
a) non superano gli esami del corso o non sono
dichiarati idonei al servizio;
b) dichiarano di rinunciare al corso;
c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso
per piu' di novanta giorni anche non consecutivi e di
centoventi giorni se l'assenza e' stata determinata da
infermita' contratta durante il corso, salvo che essa sia
stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, nel
qual caso l'allievo e' ammesso a partecipare al primo corso
successivo al riconoscimento della sua idoneita'. Gli
allievi vice ispettori di sesso femminile, la cui assenza
oltre i limiti di cui al comma 2 sia stata determinata da
maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso
successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle
disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
4. Sono espulsi dal corso gli allievi vice ispettori
responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari
piu' gravi della sospensione dallo stipendio superiore a
sei giorni.
5. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal
corso sono adottati con decreto del direttore generale
della Direzione generale delle risorse forestali, montane e
idriche su proposta del direttore della scuola. La
dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni
rapporto con l'amministrazione salvo che non si tratti di
personale proveniente dai ruoli del Corpo forestale dello
Stato.
6. Gli allievi vice ispettori, che abbiano ottenuto
giudizio di idoneita' al servizio e superato gli esami
scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono
nominati vice ispettori in prova. Essi prestano giuramento
e sono ammessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.
7. I vice ispettori in prova sono assegnati, sulla base
dei risultati della selezione attitudinale, ai servizi di
istituto, per compiere un periodo di prova della durata di
sei mesi.



 
Art. 10.
1. All'articolo 20, comma 1, le parole: "per merito comparativo" sono sostituite dalle seguenti: "per merito assoluto".



Nota all'art. 10:
- Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 1. - La promozione alla qualifica di ispettore
capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per
merito assoluto, al quale e' ammesso il personale con la
qualifica di ispettore, che abbia compiuto almeno sette
anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.".



 
Art. 11.
1. Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:
"Art. 21-bis (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo agli ispettori superiori). - 1. Agli ispettori superiori che abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto aggiuntivo fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "buono" e che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni.
3. Per il personale, sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della censura, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.".
"Art. 21-ter (Riconoscimento della denominazione di "scelto" agli ispettori superiori). - 1 Gli ispettori superiori che al 1o gennaio di ogni anno abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data di attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'articolo 21-bis, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli, per il riconoscimento della denominazione di "scelto", con l'attribuzione di un ulteriore scatto aggiuntivo, ferma restando la qualifica rivestita, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2.
2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "ottimo con punti dieci" o che nel bienhio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni.
3. Per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della censura, la selezione per il riconoscimento di "scelto", anche con effetto retroattivo, e' effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. Il riconoscimento di "scelto" decorre, anche con effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione dell'anzianta'.
5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, nonche' i punteggi da attribuire a ciascuno di essi, le modalita' di formazione della graduatoria finale e la composizione della commissione esaminatrice, sono determinati con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato.
6. Agli ispettori superiori "scelti" possono essere affidate, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 14, comma 2, funzioni vicarie del responsabile di unita' organiche operative in cui, oltre al funzionario preposto, non vi siano altri direttivi. Con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato sono individuate le unita' nell'ambito delle quali agli ispettori superiori "scelti" possono essere affidate le funzioni predette, nonche' ulteriori funzioni di particolare rilevanza tra quelle di cui al medesimo articolo 14, comma 2.
"Art. 21-quater (Riassorbimento degli scatti aggiuntivi). - 1. Gli scatti aggiuntivi di cui agli articoli 21-bis e 21-ter sono riassorbiti all'atto dell'eventuale accesso a livello retributivo superiore.".



Note all'art. 11:
- Il testo dell'art. 15, comma 1, lettere a) e b),
della legge 19 marzo 1990, n. 55, e' il seguente:
"1. Non possono essere candidati alle elezioni
regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non
possono comunque ricoprire le cariche di presidente della
giunta regionale, assessore e consigliere regionale,
presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e
consigliere provinciale e comunale, presidente e componente
del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del
consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e
componente dei consigli e delle giunte delle unioni di
comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle
aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 23
della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e
componente degli organi comunque denominati delle unita'
sanitarie locali, presidente e componente degli organi
esecutivi delle comunita' montane:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva
per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale
o per il delitto di associazione finalizzata al traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui
all'art. 74 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per
un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico,
concernente la produzione o il traffico di dette sostanze,
o per un delitto concernente la fabbricazione,
l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione,
nonche', nei casi in cui sia inflitta la pena della
reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto
e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o
per il delitto di favoreggiamento personale o reale
commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva
per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316
(peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis
(malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318
(corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un
atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in
atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di
un pubblico servizio) del codice penale".
- Il testo dell'art. 94 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato) e' il seguente:
"Art. 94 (Ammissione agli esami dell'impiegato
prosciolto da addebiti disciplinari). - L'impiegato escluso
dall'esame che sia stato prosciolto da ogni addebito
disciplinare o punito con la censura e' ammesso al primo
esame successivo e, qualora riporti una votazione in virtu'
della quale sarebbe stato promovibile se ottenuta
nell'esame originario, e' collocato nella graduatoria di
questo, tenuto conto della votazione stessa, ed e'
promosso, anche in sovrannumero salvo riassorbimento, con
decorrenza a tutti gli effetti, con esclusione delle
competenze gia' maturate, dalla stessa data con la quale
sarebbe stata conferita la promozione in base a detto
esame.
L'impiegato ammesso all'esame di cui al precedente
comma, qualora non abbia raggiunto una votazione tale da
consentirgli di essere promosso nel primo esame ma abbia
conseguito una votazione superiore all'ultimo dei promossi
di uno dei successivi esami, viene iscritto nella
graduatoria nella quale puo' trovare utile collocazione ed
ha promosso con la medesima anzianita' degli altri
impiegati nella graduatoria in cui e' collocato.".
- Il testo dell'art. 95 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato) e' il seguente:
"Art. 95 (Ammissione agli scrutini dell'impiegato
prosciolto da addebiti disciplinari). - L'impiegato escluso
dallo scrutinio quando sia prosciolto dagli addebiti
dedotti nel procedimento disciplinare, o questo si concluda
con l'irrogazione della censura, e' scrutinato per la
promozione.
Se il consiglio di amministrazione delibera che
l'impiegato scrutinato sia maggiormente meritevole almeno
dell'ultimo promosso con lo scrutinio originario, lo
designa per la promozione, indicando il posto che deve
occupare in graduatoria. La promozione e' conferita, anche
in sovrannumero salvo riassorbimento, con decorrenza dalla
stessa data delle promozioni disposte in base allo
scrutinio originario.
Se durante il periodo di esclusione si siano svolti
piu' scrutini di promozione ai quali l'impiegato avrebbe
potuto essere sottoposto il consiglio d'amministrazione
deve valutare l'impiegato per ciascuno dei successivi
scrutini e stabilire in quale di questi avrebbe potuto
essere promosso. La data di decorrenza di promozione e'
quella dello scrutinio per effetto del quale, a giudizio
del consiglio d'amministrazione, si sarebbe dovuto
conferire la promozione.".



 
Art. 12.
1. Dopo l'articolo 23 e' inserito il seguente:
"Art. 23-bis (Utilizzazione del personale non idoneo o con quindici anni di servizio). - 1. Il personale dei ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo forestale dello Stato, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, dipendenti o meno da causa di servizio, sempreche' l'inidoneita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego, puo', a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli degli operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti del Corpo forestale dello Stato o di altre amministrazioni dello Stato.
2. Gli appartenenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato, purche' abbiano compiuto quindici anni di servizio, possono, a domanda, essere trasferiti nelle corrispondenti qualifiche, rispettivamente, dei ruoli dei periti, dei revisori, degli operatori e dei collaboratori del Corpo forestale dello Stato.
3. Con successivo regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalita' per il passaggio del personale di cui al comma 1, in analogia con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, nonche' del personale di cui al comma 2.
4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, sono abrogati gli articoli 10, 11 e 12 della legge 18 febbraio 1963, n. 301.".



Note all'art. 12:
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo
ordinamento Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
riportato nelle note all'art. 2.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 339, recante "Passaggio del personale non idoneo
all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre
amministrazioni dello Stato" e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 giugno
1982.
- Il testo dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1963,
n. 301 (Norme per il riordinamento dei servizi e delle
carriere del Corpo forestale dello Stato e dei ruoli
organici delle carriere esecutive del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste) e' il seguente:
"Art. 10. (Riserva di posti per sottufficiali e guardie
scelte nelle carriere esecutive ed ausiliarie). - Tutti i
posti disponibili nel ruolo della carriera esecutiva del
Corpo forestale dello Stato sono riservati ai sottufficiali
del Corpo stesso che ne facciano domanda purche' abbiano
compiuto quindici anni di servizio.
La stessa domanda possono presentare, indipendentemente
dalla indicata durata del servizio, i sottufficiali del
Corpo forestale dello Stato i quali siano divenuti inabili
al servizio attivo per ferite od infermita' riportate
nell'adempimento del servizio stesso. In tal caso la
domanda puo' essere presentata fino al termine di un anno
dal collocamento a riposo. I predetti sottufficiali sono
inquadrati nel ruolo della carriera esecutiva con la
qualita' di "applicato ; per la loro promozione alla
qualifica di primo archivista trova applicazione l'art. 354
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3.
Un terzo dei posti disponibili nel ruolo del personale
della carriera ausiliaria addetto agli uffici centrali e
periferici del Ministero dell'agricoltura e della foreste
e' conferito, a domanda, alle guardie scelte divenute
inabili al servizio forestale per ferite od infermita'
riportate nell'adempimento dei compiti di istituto, oppure
che abbiano maturato quindici anni di anzianita' di
servizio nel Corpo forestale dello Stato.
Le predette guardie sono inquadrate con la qualifica di
usciere.
La domanda di cui ai precedenti commi, puo' essere
presentata anche dopo la cessazione dal servizio, ma non
oltre il termine di un anno dalla data di collocamento a
riposo, fatta eccezione per coloro che siano divenuti
inabili al servizio per ferite od infermita' riportate
nell'adempimento del servizio stesso, i quali possono
presentarla in ogni tempo.
Non possono presentare domanda i sottufficiali cessati
dal servizio per una della cause previste dall'art. 25,
lettere c), d) ed e) della legge 3 aprile 1958, n. 460.".
- Il testo dell'art. 11 della legge 18 febbraio 1963,
n. 301 (Norme per il riordinamento dei servizi e delle
carriere del Corpo forestale dello Stato e dei ruoli
organici delle carriere esecutive del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste) e' il seguente:
"Art. 11 (Modalita' per il passaggio nella carriera
esecutiva del Corpo forestale dello Stato ed in quella
ausiliaria del Ministero dell'agricoltura e delle foreste).
- Il giudizio di idoneita' per il passaggio dei
sottufficiali nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo
forestale dello Stato e' rimesso al consiglio di
amministrazione del Corpo; quello per il passaggio delle
guardie scelte nel ruolo del personale addetto agli uffici
centrali e periferici della carriera ausiliaria del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' espresso dal
relativo consiglio di amministrazione.
La graduatoria in base alla quale i predetti
appartenenti al Corpo forestale dello Stato sono chiamati
all'impiego di cui al precedente articolo e' determinata
dalla data delle rispettive domande e, a parita' di data,
dall'anzianita' di servizio.
Le domande presentate entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge si intendono redatte
sotto quest'ultima data.".
- Il testo dell'articolo 12 della legge 18 febbraio
1963, n. 301 (Norme per il riordinamento dei servizi e
delle carriere del Corpo forestale dello Stato e dei ruoli
organici delle carriere esecutive del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste) e' il seguente:
"Art. 12 (Trattamento economico per il personale
proveniente dai sottufficiali, dalle guardie scelte e
guardie del Corpo forestale dello Stato). - Agli impiegati
della carriera esecutiva, della carriera ausiliaria
provenienti dal ruolo dei sottufficiali, delle guardie
scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato, sono
ridotti di un anno tanti periodi di aumento dello stipendio
nelle qualifiche di ciascuna delle predette carriere,
quanti sono gli anni di servizio effettivamente prestato
nel ruolo di provenienza.".



 
Art. 13.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto la lettera a) del comma l dell'articolo 25, istitutiva del ruolo degli aiuto operatori, e' soppressa.
2. Il personale del soppresso ruolo degli aiuto operatori e' inquadrato nella qualifica di operatore del ruolo degli operatori e dei collaboratori di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, secondo l'ordine di ruolo.
3. La tabella B allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 e' sostituita dalla tabella "A" allegata al presente decreto.
4. Gli articoli 26, 27, 28 e 29 sono abrogati.



Note all'art. 13:
- Il testo dell'art. 25, comma 1, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e' il seguente:
"1. Nell'ambito delle dotazioni organiche del personale
del Corpo forestale dello Stato sono istituiti i seguenti
ruoli del personale che svolge attivita'
tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa
per le esigenze organizzative ed operative del Corpo,
intrinsecamente coordinate a quelle dell'altro personale
con qualifica di polizia giudiziaria e di pubblica
sicurezza, sottordinati rispettivamente l'uno all'altro e
tutti a quelli degli ufficiali:
a) ruolo degli aiuto operatori;
b) ruolo degli operatori e dei collaboratori;
c) ruolo dei revisori;
d) ruolo dei periti.
La tabella B allegata al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 201 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo
1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale
dello Stato) e' la seguente:

TABELLA B
(art. 25, comma 2) DOTAZIONE ORGANICA DEI RUOLI DEL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO CHE SVOLGE ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICA, TECNICO-STRUMENTALE
ED AMMINISTRATIVA.

Ruolo dei periti: Perito superiore: 60 Perito capo Perito: 160 Vice perito

Ruolo dei revisori: Revisore capo Revisore: 260 Vice revisore

Ruolo degli operatori e dei collaboratori: Collaboratore capo Collaboratore: 350 Operatore scelto Operatore

Ruolo degli aiuto operatori: Aiuto operatore Vice aiuto operatore: 60

TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEL PERSONALE DEI RUOLI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO CHE ESPLETA ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICA, TECNICO-STRUMENTALE ED AMMINISTRATIVA CON QUELLE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA ATTIVITA'
TECNICO-SCIENTIFICA O TECNICA.

Corpo Forestale dello Stato Polizia di Stato
- - Perito superiore Perito tecnico superiore Perito capo Perito tecnico capo Perito Perito tecnico Vice perito Vice perito tecnico Revisore capo Revisore tecnico capo Revisore Revisore tecnico Vice revisore Vice revisore tecnico Collaboratore capo Collaboratore tecnico capo Collaboratore Collaboratore tecnico Operatore scelto Operatore tecnico scelto Operatore Operatore tecnico Aiuto operatore Vice aiuto operatore

Il trattamento economico del personale del ruolo degli
aiuto operatori, in mancanza di corrispondenza, e'
calcolato, per stipendio, sulla base del 4o livello
retributivo del pubblico impiego e, per indennita' mensile
pensionabile, sul rapporto proporzionale con il 5o livello
retributivo.". - Il testo dell'art. 30 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e' il seguente:
"Art. 30. - 1. Il ruolo degli operatori e dei
collaboratori del Corpo forestale dello Stato e' articolato
nelle sottospecificate quattro qualifiche:
operatore;
operatore scelto;
collaboratore;
collaboratore capo.".



 
Art. 14.
1. Con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Ministro competente, e' attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale del ruolo dei periti, ove lo richiedano le esigenze di servizio e limitatamente alle funzioni esercitate.
 
Art. 15.
1. All'articolo 32, sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti commi:
2. Il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. La nomina alla qualifica di operatore si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi i cittadini italiani che abbiano:
a) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
b) qualita' morali e di condotta come previsto dall'articolo 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53;
c) gli altri requisiti generali previsti per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.".
3. Il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Non sono annessi al concorso coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che sono stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.".
4. Il comma 3 e' soppresso.
5. Il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Le prove degli esami sono precedute da una prova preliminare a carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso. Le modalita' di svolgimento di tale prova sono disciplinate nel bando di concorso".
6. Al comma 6, le parole: "ed inseriti in un'unica graduatoria di merito finale" sono soppresse.
7. Al comma 7, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quattro mesi".
8. Dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
"7-bis. Nell'ambito delle vacanze disponibili e con le modalita' da stabilire con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere inoltre nominati allievi operatori ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis, si applicano, altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.".
9. Al comma 9 le parole "l'art. 10" sono sostituite dalle seguenti: "l'art. 5".
10. Il comma 12 e' soppresso.



Note all'art. 15:
- Il testo dell'art. 32 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 32 (Nomina ad operatore). - 1. La nomina alla
qualifica di operatore si consegue mediante pubblico
concorso per esami al quale sono ammessi i cittadini
italiani che abbiano:
a) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
b) qualita' morali e di condotta come previsto
dall'art. 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53;
c) gli altri requisiti generali previsti per la
partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai
pubblici impieghi.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati
esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che sono
stati destituiti dall'impiego presso una pubblica
amministrazione.
3. (comma soppresso).
4. Il numero dei posti conferibili per ciascun profilo
professionale, la determinazione e le modalita' di
svolgimento delle prove d'esame ed i programmi sono
stabiliti nel bando di concorso.
5. Le prove degli esami sono precedute da una prova
preliminare a carattere generale, mediante idonei test, il
cui superamento costituisce requisito essenziale per la
successiva partecipazione al concorso. Le modalita' di
svolgimento di tale prova sono disciplinate nel bando di
concorso.
6. Al termine del concorso sono compilate tante
graduatorie quanti sono i profili professionali individuati
nel bando. I candidati collocatisi utilmente nella
graduatoria di merito di ciascun profilo sono dichiarati
vincitori.
7. I vincitori del concorso sono nominati allievi
operatori e sono destinati a frequentare un corso di
formazione a carattere teorico-pratico della durata di
quattro mesi.
7-bis. Nell'ambito delle vacanze disponibili e con le
modalita' da stabilire con regolamento da emanarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
possono essere inoltre nominati allievi operatori ed
ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il
coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora
unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia
deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con
invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della
capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui
all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso
dei requisiti previsti dal comma 1 e non si trovino nelle
condizioni di cui al comma 2.
7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis si
applicano, altresi', al coniuge ed ai figli superstiti,
nonche' ai fratelli, qualora unici superstiti, degli
appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi
permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non
inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa,
per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
di missioni internazionali di pace.
8. Le modalita' di svolgimento del corso in relazione
alle mansioni previste e quelle degli esami di fine corso
sono fissate con decreto ministeriale.
9. Per le dimissioni ed espulsione dal corso si applica
l'art. 5.
10. Con le stesse modalita' di cui al comma 6 e'
compilata la graduatoria finale del corso, il cui ordine
viene recepito nel provvedimento di nomina.
11. Gli allievi operatori che superano gli esami di
fine corso sono nominati operatori in prova e, al
superamento del periodo di prova, sono nominati operatori a
norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
12. (comma soppresso).".
- Il testo dell'art. 26 della legge 1o febbraio 1989,
n. 53, recante "Modifiche alle nome sullo stato giuridico e
sull'avanzamento dei vice brigadieri, dei graduati e
militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla
Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al
Corpo forestale dello Stato", e' il seguente:
"Art. 26. - 1. Per l'accesso ai ruoli del personale
della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia
indicate dall'art. 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121,
e' richiesto il possesso delle qualita' morali e di
condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della
magistratura ordinaria.".
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di governo
ordinamento Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
riportato nelle note all'art. 2.
- Il testo dell'art. 82, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e' riportato nelle note all'art.
2.



 
Art. 16.
1. All'articolo 33, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: "compreso, ai fini della promozione a operatore scelto, il periodo di frequenza del corso".



Nota all'art. 16:
- Il testo dell'art. 33 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 33. (Promozione ad operatore scelto,
collaboratore e collaboratore capo). - 1. Nell'ambito del
ruolo degli operatori e dei collaboratori la promozione da
una qualifica all'alta si consegue a ruolo aperto, mediante
scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi coloro
che alla data dello scrutinio abbiano compiuto cinque anni
di effettivo servizio nella qualifica inferiore compreso,
ai fini della promozione a operatore scelto, il periodo di
frequenza del corso.".



 
Art. 17.
1. All'articolo 36, sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti commi:
2. Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: "concorso interno per titoli e superamento di" sono aggiunte le seguenti: "una prova scritta teorico-pratica tendente ad accertare il grado di preparazione professionale e" e le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi"; al secondo periodo, la parola "censura" e' sostituita dalle seguenti: "sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni".
3. Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: "per esame" e' inserita la seguente: "scritto". Al secondo periodo della medesima lettera le parole: "all'articolo 28" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 32".
4. Al comma 2, dopo le parole: "categorie di titoli", sono inserite le seguenti: "le materie oggetto dell'esame teorico-pratico e la composizione della commissione";
5. Al comma 5, le parole: "ed inseriti in un'unica graduatoria di merito finale" sono soppresse;
6. Dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Per il concorso di cui al comma 1. lettera a), nella formazione della graduatoria per l'ammissione al corso e di quella risultante dall'esame di fine corso, a parita' di punteggio, prevale l'ordine di ruolo.".
7. Al comma 7, dopo le parole: "allievi vice revisori", sono inserite le seguenti: "con esclusione del personale del Corpo forestale dello Stato che conserva la qualifica rivestita".
8. Dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a) conseguono la nomina a vice revisore con decorrenza giuridica dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione".



Nota all'art. 17:
Il testo dell'art 36 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 201, come modificato dal decreto legislativo qui
pubblicato e' il seguente:
"Art. 36. (Nomina a vice revisore). - 1. La nomina a
vice revisore si consegue:
a) nel limite del settanta per cento dei posti
disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso
interno per titoli e superamento di una prova scritta
teorico-pratica tendente ad accertare il grado di
preparazione professionale e un successivo corso di
formazione professionale di durata non inferiore a sei
mesi. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo
degli operatori e collaboratori provenienti da profili
professionali omogenei a quello per cui e' bandito il
concorso, che abbiano compiuto, alla stessa data, almeno
quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato,
nei due anni precedenti, sanzioni disciplinari piu' gravi
della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni.
Il trenta per cento dei posti e' riservato al personale con
qualifica di collaboratore capo;
b) nel limite del restante trenta per cento dei posti
disponibili, mediante concorso pubblico per esame scritto
teorico-pratico e superamento di un successivo corso di
formazione professionale di durata non inferiore a dodici
mesi. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani
in possesso, oltre che dei requisiti di cui all'art. 32,
comma 1, lettere b) e c), e comma 2, di un diploma di
istruzione professionale almeno triennale conseguito presso
un istituto statale, o, comunque, riconosciuto dallo Stato,
ovvero di un diploma o di un attestato di qualifica
rilasciato dalle regioni al termine di corsi di durata
almeno triennale nell'ambito della formazione
professionale. Il dieci per cento dei posti disponibili e'
riservato al personale del ruolo degli operatori e
collaboratori in possesso del prescritto titolo di studio.
2. Le modalita' di svolgimento del concorso di cui al
comma 1, lettera a), compresa la determinazione delle
categorie di titoli, le materie oggetto dell'esame
teorico-pratico e la composizione della commissione nonche'
i programmi e le modalita' di svolgimento del corso di cui
al comma 1, lettere a) e b), in relazione alla specificita'
delle mansioni previste e quelle di svolgimento degli esami
di fine corso sono fissati con decreto ministeriale.
3. Le prove degli esami di cui alla lettera b) sono
precedute da una prova preliminare a carattere generale
mediante idonei test il cui superamento costituisce
requisito essenziale per la successiva partecipazione al
concorso. Le modalita' di svolgimento di tale prova sono
disciplinate nel bando di concorso.
4. Con il bando dei concorsi di cui al comma 1 si
procede alla ripartizione dei posti messi a concorso in
contingenti di ciascun profilo professionale, e per il solo
concorso di cui alla lettera a), si procede, altresi', alla
definizione, anche, per categorie omogenee, delle
corrispondenze fra i profili professionali del ruolo degli
operatori e collaboratori e quelli relativi ai posti messi
a concorso.
5. Al termine dei concorsi di cui al comma 1 sono
compilate tante graduatorie quanti sono i profili
professionali individuati nel bando. I candidati
collocatisi utilmente nella graduatoria di merito di
ciascun profilo sono dichiarati vincitori.
5-bis. Per il concorso di cui al comma 1, lettera a),
nella formazione della graduatoria per l'ammissione al
corso e di quella risultante dall'esame di fine corso, a
parita' di punteggio, prevale l'ordine di ruolo.
6. I posti disponibili per i concorrenti di cui al
comma 1, lettera a), rimasti scoperti sono portati in
aumento all'aliquota disponibile per il personale di cui
alla lettera b).
7. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi vice
revisori con esclusione del personale del Corpo forestale
dello Stato che conserva la qualifica rivestita e destinati
a frequentare un corso di formazione professionale di
durata non inferiore a dodici mesi. Al termine del corso
gli allievi che abbiano superato le prove conclusive sono
nominati vice revisori in prova, a norma dell'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3.
7-bis. I vincitori del concorso di cui ai comma 1,
lettera a) conseguono la nomina a vice revisore con
decorrenza giuridica dal 1o gennaio dell'anno successivo a
quello di riferimento e con decorrenza economica dal giorno
successivo alla data di conclusione del corso di
formazione.
8. Il personale del Corpo forestale dello Stato che non
supera il corso viene reintegrato nel ruolo di provenienza
conservandone la qualifica, l'anzianita' ed il posto ed e'
ammesso, a domanda, alla frequenza del corso successivo
purche' continui a possedere i requisiti richiesti. E'
dimesso dal corso il personale che non supera gli esami
finali dopo aver ripetuto il corso.
9. Con le stesse modalita' di cui al comma 5 e'
compilata la graduatoria finale del corso, il cui ordine
viene recepito nel provvedimento di nomina.
10. Per le dimissioni ed espulsione dal corso si
applica l'art. 10.
11. Il personale del Corpo forestale dello Stato che
partecipa ai concorsi di cui al comma 1 che non supera il
periodo di prova viene reintegrato nel ruolo di provenienza
conservandone la qualifica, l'anzianita' ed il posto di
ruolo.".



 
Art. 18.
1. L'articolo 37 e' sostituito dal seguente:
"Art. 37 (Promozione alla qualifica di revisore). - 1. La promozione alla qualifica di revisore si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice revisori che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica".
 
Art. 19.
1. Dopo l'articolo 37 e' inserito il seguente:
"Art. 37-bis (Promozione alla qualifica di revisore capo). - 1. La promozione alla qualifica di revisore capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i revisori che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica".
 
Art. 20.
1. All'articolo 38, comma 1, le parole: "degli aiuto operatori" sono soppresse.



Nota all'art. 20:
Il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 201, come modificato dal decreto legislativo qui
pubblicato e' il seguente:
"Art. 38 (Mobilita' nell'ambito della qualifica del
personale dei ruoli degli aiuto operatori, degli operatori
e collaboratori e dei revisori). - 1. E' in facolta'
dell'Amministrazione disporre, in relazione alle esigenze
di servizio, che il personale appartenente ai ruoli degli
operatori e collaboratori, e dei revisori, frequenti corsi
di qualificazione per l'esercizio delle mansioni di altri
profili professionali previsti per la qualifica del ruolo
di appartenenza.
2. I programmi, le modalita' di svolgimento e la durata
dei corsi di qualificazione sono fissati con decreto
ministeriale.



 
Art. 21.
1. All'articolo 42, sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti commi:
2. Al comma 1:
a) le parole "all'art. 28" sono sostituite dalle seguenti: "all'art. 32";
b) le parole "di secondo grado" sono sostituite dalle parole "superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario";
c) le parole "nonche', ove sia previsto, dall'abilitazione all'esercizio dell'attivita' inerente al profilo professionale per il quale si concorre" sono soppresse;
3. Al comma 2, le parole "e dell'abilitazione" sono soppresse.
4. Al comma 4, le parole "di secondo grado" sono sostituite dalle parole "superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario" e le parole "nonche' l'abilitazione all'esercizio di attivita' inerenti al profilo professionale che devono possedere i candidati" sono soppresse.
5. Dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Le modalita' di svolgimento del corso in relazione alle mansioni previste e quelle degli esami di fine corso sono fissate con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato".
6. Al comma 5, le parole "e sono inseriti in un'unica graduatoria di merito finale" sono soppresse.



Note all'art. 21:
Il testo dell'art. 42 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 201, come modificato dal decreto legislativo qui
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 42 (Concorso pubblico per la nomina a vice
perito). - 1. Al concorso di cui all'art. 41, comma 1,
lettera a), possono partecipare i cittadini italiani in
possesso oltre che dei requisiti generali per la
partecipazione ai pubblici concorsi di cui all'art. 32 di
cui lettere b) e c), del titolo di studio di istruzione
secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per
il conseguimento del diploma universitario.
2. Gli appartenenti al ruolo dei revisori possono
partecipare al concorso con riserva di un sesto dei posti
purche' in possesso del titolo di studio di cui al comma 1.
3. Il concorso e' articolato in una prova scritta ed un
colloquio che vertono sulle materie attinenti ai tipi di
specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti
ad accertare il possesso delle capacita' professionali per
assolvere le funzioni previste dall'art. 40.
4. Gli specifici titoli di studio di istruzione
secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per
il conseguimento del diploma universitario, il numero dei
posti da mettere a concorso per ciascun profilo
professionale sono stabiliti dal bando di concorso.
4-bis. Le modalita' di svolgimento del corso in
relazione alle mansioni previste e quelle degli esami di
fine corso sono fissate con decreto del capo del Corpo
forestale dello Stato.
5. Al termine delle prove d'esame sono compilate tante
graduatorie quanti sono i profili professionali previsti
dal bando di concorso. I candidati collocatisi utilmente
nella graduatoria di merito di ciascun profilo sono
dichiarati vincitori del concorso.
6. I posti riservati non coperti sono conferiti agli
altri concorrenti secondo la graduatoria di merito.



 
Art. 22.
1. All'articolo 43 sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti commi:
2. Il comma l e' sostituito dal seguente:
"1. Il concorso interno per titoli di servizio ed esami di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b), consiste in una prova scritta teorico-pratica ed in un colloquio tendenti ad accertare il grado di preparazione teorico-professionale riservato al personale del Corpo forestale dello Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa, proveniente da profilo professionale omogeneo a quello per il quale concorre, in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianita' di servizio non inferiore a sette anni, de1 titolo di studio di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario e che nell'ultimo biennio non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni o non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a buono. Un terzo dei posti e' riservato al personale del ruolo dei revisori anche se privo del titolo di studio".
3. Al comma 2, dopo le parole "contenere" e' aggiunta la seguente "anche" e le parole "oltre alle modalita', le materie oggetto del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed i relativi punteggi," sono soppresse.
4. Al comma 3, secondo periodo, le parole: "e vengono inseriti in un'unica graduatoria di merito finale" sono soppresse.



Nota all'art. 22:
Il testo dell'art. 43 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 201, come modificato dal decreto leislativo qui
pubblicato e' il seguente:
"Art. 43 (Concorso interno per la nomina a vice
perito). - 1. Il concorso interno per titoli di servizio ed
esami di cui all'art. 41, comma 1, lettera b), consiste in
una prova scritta teorico-pratica ed in un colloquio
tendenti ad accertare il grado di preparazione
teorico-professionale riservato al personale del Corpo
forestale dello Stato che espleta attivita'
tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa,
proveniente da profilo professionale omogeneo a quello per
il quale concorre, in possesso, alla data del bando che
indice il concorso, di un'anzianita' di servizio non
inferiore a sette anni, del titolo di studio di istruzione
secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per
il conseguimento del diploma universitario e che
nell'ultimo biennio non abbia riportato una sanzione
disciplinare piu' grave della sospensione dallo stipendio
superiore a sei giorni o non abbia conseguito un giudizio
complessivo inferiore a buono. Un terzo dei posti e'
riservato al personale del ruolo dei revisori anche se
privo del titolo di studio.
2. Il bando di concorso deve contenere anche la
ripartizione dei posti messi a concorso in relazione alle
disponibilita' esistenti nei contingenti di ciascun profilo
professionale, nonche' la definizione, anche per categorie
omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali
del ruolo dei revisori e quelli relativi ai posti messi a
concorso.".
3. Al termine del concorso sono compilate tante
graduatorie quanti sono i profili professionali previsti
dal bando. I candidati collocatisi utilmente nella
graduatoria di merito di ciascun profilo sono dichiarati
vincitori del concorso.



 
Art. 23.
1. All'articolo 44 sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti commi.
2. Al comma 1, le parole: "di almeno dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a sei mesi".
3. Il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le modalita' del concorso, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna delle categorie di titoli, nonche' le modalita' d'attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, tenendo conto della specificita' delle funzioni inerenti ai vari profili professionali per i quali e' indetto il concorso".
4. Al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: "con decorrenza giuridica del 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione".
5. Al comma 4, in fine, sono aggiunte le parole seguenti: "e articolo 18".



Nota all'art. 23:
- Il testo dell'art. 44 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal d.lgs. qui'
pubblicato e' il seguente:
"Art. 44 (Corso di formazione). - 1. I vincitori dei
concorsi di cui all'art. 41 sono nominati allievi vice
periti con esclusione del personale del Corpo forestale
dello Stato che conserva la qualilica rivestita e avviati a
ftequentare un corso della durata non inferiore a sei mesi,
preordinato alla formazione professionale.
2. Le modalita' del concorso, la composizione della
commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le
categorie di titoli da ammettere a valutazione, il
punteggio massimo da attribuire a ciascuna delle categorie
di titoli, nonche' le modalita' d'attuazione e i programmi
del corso sono stabiliti con decreto del capo del Corpo
forestale dello Stato, tenendo conto della specificita'
delle funzioni inerenti ai vari profili professionali per i
quali e' indetto il concorso.
3. I frequentatori del corso che abbiano superato gli
esami di fine corso, sono nominati vice periti in prova
secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale. Tale
graduatoria e' formata con le modalita' previste per la
graduatoria del concorso. Al superamento del periodo di
prova sono nominati vice periti a norma dell'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3 con decorrenza giuridica dal 1o gennaio dell'anno
successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze
e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data
di conclusione del corso di formazione.
4. Per le dimissioni ed espulsione dal corso si applica
l'art. 17 e art. 18.
5. Al personale del Corpo forestale dello Stato che
partecipa ai concorsi di cui all'art. 41, si applicano le
disposizioni di cui ai commi 8 ed 11 dell'art. 36. Lo
stesso puo' ripetere il corso di cui al comma 1 per una
sola volta.".



 
Art. 24.
1. All'articolo 46, comma 1, le parole: "per merito comparativo" sono sostituite dalle seguenti: "per merito assoluto".



Nota all'art. 24:
- Il testo dell'art. 46 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato e' il seguente:
"Art. 46 (Promozione alla qualifica di perito capo). -
1. La promozione alla qualifica di perito capo si consegue
a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al
quale e' ammesso il personale con qualifica di perito che
abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio
nella qualifica stessa.".



 
Art. 25.
c) All'articolo 47, comma 3, le parole: "di secondo grado" sono sostituite dalle seguenti:
"superiore" che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario" e le parole: "nonche', ove sia previsto, dall'abilitazione all'esercizio dell'attivita' inerente al profilo professionale per il quale si concorre" sono soppresse.



Note all'art. 25:
Il testo dell'art. 47, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato e' il seguente:
"Art. 47. (Promozione alla qualifica di perito
superiore). - 1. Le promozioni alla qualifica di perito
superiore sono conferite nei limiti dei posti disponibili
nei contingenti di ciascun profilo professionale.
2. L'accesso alla qualifica di perito superiore si
consegue:
a) nel limite del cinquanta per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante scrutinio
per merito comparativo al quale e' ammesso il personale
avente una anzianita' di otto anni di effettivo servizio
nella qualifica di perito capo;
b) per il restante cinquanta per cento dei posti,
mediante concorso per titoli di servizio ed esame,
riservato al personale che, alla data del 31 dicembre di
ciascun anno, riveste la qualifica di perito capo.
3. Allo scrutinio ed al concorso di cui al comma 2,
lettere a) e b), sono ammessi gli appartenenti al profilo
professionale sottordinato a quello nel quale si sono
verificate le vacanze, in possesso del titolo di studio di
istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione
ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.
4. La promozione decorre, a tutti gli effetti, dal
1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono
verificate le vacanze. Il personale di cui alla lettera a)
precede, nel ruolo, quello di cui alla lettera b). I posti
non coperti mediante concorso sono portati in aumento
all'aliquota prevista dalla lettera a).
5. Le modalita' di svolgimento del concorso di cui al
comma 1, lettera b), la determinazione delle prove d'esame
ed i programmi sono fissati con decreto ministeriale.



 
Art. 26.
1. Dopo l'articolo 47 sono inseriti i seguenti:
"Art. 47-bis (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai periti superiori). - 1. Ai periti superiori che abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "buono" e che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della riduzione dello stipendio superiore a sei giorni.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della censura, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.".
"Art. 47-ter (Riconoscimento della denominazione di "scelto" ai periti superiori). - 1. I periti superiori che al 1o gennaio di ogni anno abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data di attribuzione dello scatto aggiuntivo dell'articolo 47-bis, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli, per il riconoscimento della denominazione di "scelto" con l'attribuzione di un ulteriore scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "ottimo con punti dieci" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della riduzione dello stipendio superiore a sei giorni.
3. Per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della censura, la selezione per il riconoscimento della denominazione di "scelto", anche con effetto retroattivo, e' effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. Il riconoscimento della denominazione di "scelto", fermo restando la qualifica rivestita, decorre, anche con effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione dell'anzianita', nel rispetto di quanto previsto al comma 2.
5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, nonche' i punteggi da attribuire a ciascuno dei essi, le modalita' di formazione della graduatoria finale e la composizione della commissione esaminatrice, sono determinati con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato.
6. Ai periti superiori "scelti" possono essere affidate, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 40, funzioni vicarie del responsabile di unita' organiche operative in cui, oltre al funzionario preposto, non vi siano altri direttivi. Con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato sono individuate le unita' nell'ambito delle quali ai periti superiori scelti possono essere affidate le funzioni predette, nonche' ulteriori funzioni di particolare rilevanza tra quelle di cui al medesimo articolo 40.
"Art. 47-quater (Riassorbimento degli scatti aggiuntivi). - 1. Gli scatti aggiuntivi di cui agli articoli 47-bis e 47-ter, sono riassorbiti all'atto dell'eventuale accesso a livello retributivo superiore.".



Note all'art. 26:
Il testo dell'art. 15, comma 1, lettere a) e b), della
legge 19 marzo 1990, n. 55 e' riportato nelle note
all'articolo 11.
I testi degli articoli 94 e 95 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato) sono riportati nelle note
all'articolo 11.
Il testo dell'art. 40 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 201 e' il seguente:
"Art. 40. Funzioni del personale appartentente al
ruolo dei periti.
1. Il personale del ruolo dei periti svolge funzioni
che richiedono preparazione specialistica e conoscenza di
procedure tecnico-scientifiche ed amministrativo-contabili,
anche complesse e collabora all'attivita' istruttoria e di
studio. Ha conoscenza del funzionamento e dell'uso di
apparecchiature e di procedure, anche complesse, per
l'elaborazione automatica dei dati ed il trattamento dei
testi.
2. Nell'ambito di direttive di massima ha autonomia
operativa e responsabilita' diretta connesse sia alla
predisposizione ed attuazione delle attivita' che alla
elaborazione degli atti relativi ai compiti affidatigli.
3. Puo' essere preposto ad unita' operative coordinando
l'attivita' di piu' persone con piena responsabilita' per
l'attivita' svolta e per i risultati conseguiti. Puo'
inoltre svolgere, in relazione alla professionalita'
posseduta, compiti di formazione ed istruzione del
personale.
4. Ai periti superiori, oltre ai compiti sopra
specificati, sono attribuite funzioni richiedenti una
qualificata preparazione professionale nel settore al quale
sono adibiti, con conoscenze di elevato contenuto
specialistico. Collaborano con i superiori gerarchici in
studi, esperimenti ed altre attivita' richiedenti
qualiticata preparazione professionale.
5. Nell'ambito del ruolo dei periti, il personale
appartenente alle qualifiche di vice perito, perito e
perito capo in caso di impedimento o di assenza puo'
sostituire il superiore gerarchico."



 
Art. 27.
1. All'articolo 48, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Al personale di cui all'articolo l non si applica il primo comma dell'articolo 17 della legge 11 luglio 1980, n. 312".
2. Dopo l'articolo 48 e' inserito il seguente:
"Art. 48-bis (Commissione per la progressione di carriera). - 1. Sulle questioni concernenti la progressione di carriera del personale dei ruoli di cui agli articoli 1 e 25 del presente decreto si esprime una specifica commissione, la composizione ed il funzionamento della quale sono determinati con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato.
2. All'inizio di ogni anno la commissione propone al Consiglio di amministrazione del Corpo forestale dello Stato. per l'approvazione, i criteri di massima da seguire negli scrutini per merito comparativo e per merito assoluto".



Note all'art. 27:
Il testo dell'art. 48 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 201, come modificato dal decreto legislativo qui
pubblicato e' il seguente:
"Art. 48. (Rapporto informativo e giudizio
complessivo). - 1. Con decreto ministeriale, sentita la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
funzione pubblica, si provvede, per il personale di cui
all'art. 25, alla determinazione e modalita' di
compilazione del rapporto informativo e giudizio
complessivo da armonizzarsi, con gli opportuni adattamenti,
alle previsioni di cui agli articoli 36 e 37 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
2. Al personale di cui all'articolo 1 non si applica il
primo comma dell'articolo 17 della legge 11 luglio 1980, n.
312.
Il testo dell'articolo 17, primo comma, della legge
11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto
retributivo-funzionale del personale civile e militare
dello Stato) e' il seguente:
"1. Sono aboliti i rapporti informativi ed i giudizi
complessivi annuali".



 
Art. 28.
1. All'articolo 49, dopo il comma l sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Agli assistenti capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto aggiuntivo qualora nel triennio precedente abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e nel biennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni.
1-ter. Ai vice sovrintendenti che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, che nei due anni precedenti abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni, e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 370.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile al conseguimento di qualifica superiore.
1-quater. Ai sovrintendenti capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto aggiuntivo, qualora nel triennio precedente abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e nel biennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni. In caso di successivo accesso al ruolo superiore, lo scatto aggiuntivo viene conservato come assegno ad personam riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto nello stesso livello retributivo.
1-quinquies. Ai vice ispettori che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica, che nell'anno precedente abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni, e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
1-sexies. Agli ispettori che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, che nei due anni precedenti abbiano riportato un giudizio non- inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni, e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
1-septies. Agli ispettori capo che abbiano maturato dieci anni di permanenza nella qualifica, esclusi i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previsti dall'ordinamento vigente, che abbiano riportato nel triennio precedente un giudizio non inferiore a buono e che non abbiano riportato nel biennio precedente una funzione disciplinare piu' grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni, e' attribuito, con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione del requisito temporale, il trattamento economico previsto per il personale della qualifica di ispettore superiore. Tale trattamento economico e' riassorbito all'atto dell'accesso alla qualifica superiore.
1-octies. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare, l'attribuzione di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies, avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto ai medesimi commi. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
1-nonies. A partire dal primo gennaio 2001, agli ispettori superiori del Corpo forestale dello Stato, con almeno 2 anni e quattro mesi di anzianita' nella qualifica, e' attribuito un emolumento pensionabile annuo lordo, valido anche per la tredicesima mensilita', per l'indennita' di buonuscita e per la determinazione della base pensionabile, pari alla differenza tra il proprio livello retributivo ed il livello retributivo superiore con contestuale riassorbimento di quello corrisposto ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254. Il beneficio e' riassorbito in caso di passaggio a livello retributivo superiore e non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici o aggiuntivi di stipendio.
1l-decies. Le disposizioni di cui ai commi dall'1-bis all'1-nonies si applicano, in quanto compatibili, anche al personale che riveste la qualifica corrispondente dei ruoli del personale che espleta attivita' tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa".



Note all'art. 28:
- II testo dell'art. 49, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 49. (Trattamento economico) - 1. Al personale dei
ruoli del Corpo forestale dello Stato di cui al presente
decreto legislativo spetta, dal 1o settembre 1995, oltre
l'indennita' mensile pensionabile, lo stipendio dei livelli
retributivi con gli scatti stipendiali come stabilito
dall'art. 43-bis della legge 1o aprile 1981, n. 121, sulla
base della equiparazione di cui alle tabelle A e B. Agli
allievi dei corsi di cui agli articoli 4, 18, 32, 36 e 44,
compete il trattamento economico previsto per gli allievi
dei corsi della polizia di Stato in analoga situazione di
stato.
1-bis. Agli assistenti capo che abbiano maturato otto
anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito
uno scatto aggiuntivo, qualora nel triennio precedente
abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e nel
biennio precedente non abbiano riportato una sanzione
disciplinare piu' grave della sospensione dallo stipendio
superiore a sei giorni.
1-ter. Ai vice sovrintendenti che abbiano compiuto tre
anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, che
nei due anni precedenti abbiano riportato un giudizio non
inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione
disciplinare piu' grave della sospensione dallo stipendio
superiore a sei giorni, e' attribuito un emolumento
pensionabile di L. 370.000 annue lorde, valido anche per la
tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita,
riassorbibile al conseguimento di qualifica superiore.
1-quater. Ai sovrintendenti capo che abbiano maturato
otto anni di effettivo servizio nella qualifica e'
attribuito uno scatto aggiuntivo, qualora nel triennio
precedente abbiano riportato un giudizio non inferiore a
"buono" e nel biennio precedente non abbiano riportato una
sanzione disciplinare piu' grave della sospensione dallo
stipendio superiore a sei giorni. In caso di successivo
accesso al ruolo superiore, lo scatto aggiuntivo viene
conservato come assegno ad personam riassorbibile e non
cumulabile con lo scatto gerarchico previsto nello stesso
livello retributivo.
1-quinquies. Ai vice ispettori che abbiano compiuto un
anno di effettivo servizio nella qualifica, che nell'anno
precedente abbiano riportato un giudizio non inferiore a
"buono" e non abbiano riportato una sanzione disciplinare
piu' grave della sospensione dallo stipendio superiore a
sei giorni, e' attribuito un emolumento pensionabile di L.
500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima
mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile
all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
1-sexies. Agli ispettori che abbiano compiuto tre anni
e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, che nei
due anni precedenti abbiano riportato un giudizio non
inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione
disciplinare piu' grave della sospensione dallo stipendio
superiore a sei giorni, e' attribuito un emolumento
pensionabile di L. 500.000 annue lorde, valido anche per la
tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita,
riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo
superiore.
1-septies. Agli ispettori capo che abbiano maturato
dieci anni di permanenza nella qualifica, esclusi i periodi
di ritardo nella progressione in carriera derivanti
dall'applicazione di una delle cause di esclusione dagli
scrutini previsti dall'ordinamento vigente, che abbiano
riportato nel triennio precedente un giudizio non inferiore
a buono e che non abbiano riportato nel biennio precedente
una sanzione disciplinare piu' grave della sospensione
dallo stipendio superiore a sei giorni, e' attribuito, con
decorrenza dal giorno successivo alla maturazione del
requisito temporale, il trattamento economico previsto per
il personale della qualifica di ispettore superiore. Tale
trattamento economico e' riassorbito all'atto dell'accesso
alla qualifica superiore.
1-octies. Per il personale sospeso cautelarmente dal
servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi
per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b),
della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive
modificazioni ovvero sottoposto a procedimento
disciplinare, l'attribuzione di cui ai commi 1-bis, 1-ter,
1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies, avviene, anche
con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi
procedimenti, fermo restando quanto previsto ai medesimi
commi. Si applicano le disposizioni contenute negli
articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
1-nonies. A partire dal 1o gennaio 2001, agli ispettori
superiori del Corpo forestale dello Stato, con almeno 2
anni e quattro mesi di anzianita' nella qualifica, e'
attribuito un emolumento pensionabile annuo lordo, valido
anche per la tredicesima mensilita', per l'indennita' di
buonuscita e per la determinazione della base pensionabile,
pari alla differenza tra il proprio livello retributivo ed
il livello retributivo superiore con contestuale
riassorbimento di quello corrisposto ai sensi dell'art. 38,
del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999,
n. 254. Il beneficio e' riassorbito in caso di passaggio a
livello retributivo superiore e non costituisce presupposto
per la determinazione degli scatti gerarchici o aggiuntivi
di stipendio.
1-decies. Le disposizioni di cui ai commi dall'1-bis
all'1-nonies si applicano, in quanto compatibili, anche al
personale che riveste la qualifica corrispondente dei ruoli
del personale che espleta attivita' tecnico - scientifica,
tecnico - strumentale ed amministrativa.".
- Il testo dell'art. 15, comma 1, lettere a) e b),
della legge 19 marzo 1990, n. 55, e' riportato nelle note
all'art. 11.
- I testi degli articoli 94 e 95, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, (Testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato) sono riportati nelle note
all'art. 11.
- Il testo dell'art. 38, del decreto del Presidente
della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, recante
"Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia
ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione
delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al
quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico
1998-1999", e' il seguente:
"Art. 38. Emolumento ex art. 3, comma 2, della legge
28 marzo 1997, n. 85. - 1. Agli ispettori superiori
sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e qualifiche
equiparate e corrispondenti, con almeno due anni e quattro
mesi di anzianita' nella qualifica maturata a partire da
data non anteriore al 1o settembre 1995, e' attribuito un
emolumento pensionabile annuo lordo, valido anche per la
tredicesima mensilita' e l'indennita' di buonuscita, non
superiore nel triennio 1998-2000 alla differenza tra il
proprio livello di inquadramento ed il livello retributivo
superiore.
2. L'emolumento di cui al comma 1, e' corrisposto per
ciascun anno del triennio 1998-2000 nella misura annua
lorda di L. 660.000 non cumulabili.
3. Ai vice-commissari e qualifiche equiparate e
corrispondenti, provenienti dal ruolo degli ispettori, con
almeno venti anni di servizio comunque prestato, e'
attribuito l'emolumento pensionabile di cui al comma 1, con
le modalita' e le decorrenze previste nel comma 2.
4. I benefici di cui ai commi 1, 2 e 3, non sono fra
loro cumulabili, non competono in caso di passaggio, al
livello retributivo superiore e non costituiscono
presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici
di stipendio.



 
Art. 29.
1. Il disposto di cui all'articolo 53, comma 1, ed all'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in ordine al mantenimento del trattamento economico in godimento, si interpreta nel senso che al personale interessato si applica il comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.



Note all'art. 29:
- Il testo dell'art. 53, comma 1, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 201 e' il seguente:
"1. Il personale che al 1o settembre 1995, riveste la
qualifica di vice brigadiere e brigadiere del previgente
ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello
Stato e' inquadrato anche in soprannumero, secondo l'ordine
di ruolo, nella qualifica di vice ispettore del ruolo degli
ispettori del Corpo forestale dello Stato conservando, se
piu' favorevole, il trattamento economico in godimento."
- Il testo dell'art. 57, comma 2, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 201 e' il seguente:
"2. Il personale che al 1o settembre 1995 appartiene,
in virtu' di un titolo di studio di istruzione secondaria
di secondo grado, ad un profilo professionale di settima
qualifica funzionale della previgente dotazione organica di
cui all'art. 25, comma 3, e' inquadrato, anche in
soprannumero, nella qualifica di perito conservando il
trattamento economico in godimento e perito capo, se in
possesso di un'anzianita' di nomina rispettivamente
superiore a due e nove anni, e, anche in soprannumero, in
quella di perito superiore se nominato nel ruolo della
previgente carriera di concetto da oltre diciassette anni."
- Il testo dell'art. 3, comma 57, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, (Interventi correttivi di finanza
pubblica) e' il seguente:
"57. Nei casi di passaggi di carriera di cui all'art.
202 del citato testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle
altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio o
retribuzione pensionabile superiore a quello spettante
nella nuova posizione e' attribuito un assegno personale
pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari
alla differenza fra lo stipendio o retribuzione
pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello
spettante nella nuova posizione."



 
Art. 30

1. Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo e qualifiche equiparate in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto aggiuntivo previsto, rispettivamente, dai commi 1-bis e 1-quater dell'articolo 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, introdotti dall'articolo 28 del presente decreto, e' attribuito con le seguenti modalita': a) al personale che alla suddetta data abbia gia' maturato quattro
anni di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla
data di entrata in vigore del presente decreto; b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui matura
quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Ai vice sovrintendenti ed agli ispettori e qualifiche equiparate, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'emolumento pensionabile previsto, rispettivamente, dai commi 1-ter e 1-sexies dell'articolo 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, introdotti dall'articolo 28 del presente decreto, e' attribuito con le seguenti modalita': a) al personale che alla suddetta data abbia maturatd tre anni e sei
mesi di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla
data di entrata in vigore del presente decreto; b) al restante personale con decorrenza dalla data in cui matura tre
anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.
3. Ai vice ispettori e qualifiche equiparate in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'emolumento pensionabile di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 49 del decreto logislativo 12 maggio 1995, n. 201, introdotto dall'articolo 28 del presente decreto, e' attribuito con le seguenti modalita': a) al personale che alla suddetta data abbia gia' maturato un anno di
effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di
entrata in vigore del presente decreto; b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui matura un
anno di effettivo servizio nella qualifica.
4. Agli ispettori capo e qualifiche equiparate che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato dieci anni di anzianita' riconosciuta nella qualifica, il trattamento economico di cui al comma 1-septies dell'articolo 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come introdotto dall'articolo 28, comma 1, del presente decreto e' attribuito dalla medesima data.
5. Al personale inquadrato al 1o settembre 1995 nella qualifica di ispettore superiore ed equiparata, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuiti, a decorrere da quest'ultima data, gli scatti aggiuntivi di cui agli articoli 21-bis, 21-ter, 47-bis e 47-ter, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, introdotti, rispettivamente, dagli articoli 11 e 26 del presente decreto. Il medesimo personale assume, con la stessa decorrenza, la denominazione anche di "scelto".
6. Salvo quanto previsto al comma 5, agli ispettori superiori e qualifiche equiparate, che hanno conseguito o conseguono tale qualifica con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, in servizio alla stessa data, lo scatto aggiuntivo di cui agli articoli 21-bis e 47-bis, e' attribuito con la medesima decorrenza.
7. In deroga a quanto previsto dagli articoli 21-bis e 47-bis, per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore, o qualifica equiparata, entro il 1o gennaio di ciascun anno, dal 2002 al 2007, il periodo di permanenza nella qualifica utile ai fini dell'attribuzione dello scatto aggiuntivo e' fissato per ciascun anno di detto periodo, rispettivamente in 1, 2, 3, 4, 5 e 6 anni.
8. Il personale di cui al comma 6 consegue l'ulteriore scatto aggiuntivo di cui, rispettivamente, agli articoli 21-ter e 47-ter, ed assume la denominazione di "scelto" a decorrere dalla data in cui matura l'anzianita' di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore o equiparata. Il personale che e' stato inquadrato nella qualifica di ispettore superiore o qualifica equiparata avendo superato la prima selezione prevista dal comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, consegue l'ulteriore scatto aggiuntivo di cui agli articoli 21-ter, e 47-ter ed acquisisce la denominazione di "scelto" dopo sette anni di servizio utile nelle predette qualifiche.
9. Per gli ispettori superiori e qualifiche equiparate, che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino in possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 21-bis e dai commi 2 e 3 dell'articolo 47-bis, gli scatti aggiuntivi e la denominazione di "scelto" di cui al comma 5 e lo scatto aggiuntivo di cui al comma 6 del presente articolo, sono riconosciuti con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Per il medesimo personale il periodo minimo di permanenza nella qualifica, previsto dal comma 8, e' aumentato di un periodo corrispondente a quello occorrente per maturare i requisiti previsti dal medesimo comma 8.
10. Ai fini dell'applicazione dei precendenti commi, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, 47-bis, 47-ter, 47-quater e 49, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-octies e 1-nonies del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, introdotti dal presente decreto, ad eccezione di quella relativa al requisito dell'anzianita' minima richiesta nella qualifica.



Note all'art. 30:
- Il testo dell'art. 53, comma 6, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e' il seguente:
"6. Per un periodo di quattro anni per il personale di
cui al comma 5, per l'accesso alla qualifica di ispettore
superiore la permanenza nella qualifica di ispettore capo,
ai fini dell'ammissione allo scrutinio per merito
comparativo di cui all'art. 21, comma 1, lettera a), e'
ridotta di quattro anni ed il concorso previsto dalla
successiva lettera b) e' sostituito da selezione alla quale
e' ammesso lo stesso personale che ne faccia domanda."



 
Art. 31.
1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, le modalita' per il reclutamento degli atleti del Corpo forestale dello Stato, limitatamente alle discipline sportive ivi praticate ed agli aspiranti riconosciuti atleti di interesse olimpico o nazionale dal CONI o dalle rispettive federazioni, sono stabilite nel relativo bando, secondo le determinazioni del capo del Corpo forestale dello Stato.



Note all'art. 31:
- Il testo dell'art. 6, comma 4 della legge 31 marzo
2000, n. 78, recante "Delega al Governo in materia di
riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale
dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della
Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle
Forze di polizia", e' il seguente:
"4. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono determinate le modalita' per il reclutamento ed il
trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneita'
alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi
e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze
armate, nonche' le condizioni per le sponsorizzazioni
individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti
criteri:
a) valutazione, per il personale da reclutare nei
gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale
ottenuti nell'anno precedente;
b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati
nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti
ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle
federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello
statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle
disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle
societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche;
c) valutazione, per il personale da reclutare nelle
bande musicali, della specifica professionalita' e di
titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;
d) assicurare criteri omogenei di valutazione per
l'autorizzazione delle sponsorizzazioni."



 
Art. 32.
1. Le disposizioni dell' articolo 5, comma 2-bis, introdotto dall'articolo 3, comma 7, del presente provvedimento, dell'articolo 9, comma 4, come integrato dall'articolo 4, comma 1, lettera e) del presente provvedimento e dell'articolo 36, comma 7-bis, introdotto dall'articolo 17, comma 8 del presente provvedimento si applicano anche ai concorsi banditi successivamente al 1o settembre 1995.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 15, 17, 21, 22, 23 e 25 si applicano ai concorsi il cui bando sara' pubblicato successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
3. Tutte le disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, recanti l'espressione "direttore generale della Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche", devono intendersi riferite al "Capo del Corpo forestale dello Stato".



Note all'art. 32:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 201, si vede nelle note alla premessa.



 
Art. 33.
"In conseguenza dell'attuazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 e dell'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al personale trasferito alle regioni e' garantito il trattamento giuridico ed economico spettante a seguito dell'applicazione del presente decreto. Tale personale e' escluso dal novero dell'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121".



Note all'art. 33:
- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 4 giugno
1997, n. 143, recante "Conferimento alle regioni delle
funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e
riorganizzazione dell'Amministrazione centrale", e' il
seguente:
"4. (Trasferimento di risorse alle regioni) - Con
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge
15 marzo 1997, n. 59, entro il 31 dicembre 1997, si
provvede alla individuazione dei beni e delle risorse
finanziarie umane, strumentali e organizzative da
trasferire alle regioni, ivi compresi i beni e le risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo
forestale dello Stato, non necessari all'esercizio delle
funzioni di competenza statale.
2. Al riordinamento delle strutture centrali e
periferiche interessate dal conferimento di funzioni e
compiti di cui al presente decreto, si provvede a norma
dell'art. 3, comma 1, lettera d), e dell'art. 7, comma 3,
della legge 15 marzo 1997, n. 59. Fino a tale riordinamento
le funzioni e i compiti non conferiti alle regioni restano
attribuiti alla responsabilita' degli uffici secondo il
riparto delle competenze precedente al riordinamento
stesso."
- Il testo dell'art. 55, comma 8, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59", e' il seguente:
"8. A far data dal 1o gennaio 2000, le funzioni
relative al settore agroindustriale esercitate dal
ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le
inerenti risorse, al ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle
funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto
legislativo il ministero dell'ambiente si avvale del Corpo
forestale dello Stato. Il trasferimento del Corpo forestale
dello Stato al ministero dell'ambiente e' disposto ai sensi
dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno
1997, n. 143, contestualmente alla emanazione del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art.
4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 143 del
1997."
- Il testo dell'art. 16 della legge 1o aprile 1981, n.
121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza) e' il seguente:
"Art. 16. (Forze di polizia) - Ai fini della tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia
di Stato sono Forze di polizia, fermi restando i rispettivi
ordinamenti e dipendenze:
a) Arma dei carabinieri, quale forza armata in
servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) Il Corpo della guardia di finanza, per il concorso
al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative
dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e
possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di
servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli
agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per
il servizio di pubblico soccorso".



 
Art. 34.
1. Nella prima applicazione del presente decreto, per i posti disponibili dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre 2004, le aliquote e modalita' di accesso alla qualifica ini-ziale del ruolo degli ispettori sono determinate, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e alla riserva del sesto di posti ivi indicata, come modificato dall'articolo 7 del presente decreto, come segue:
a) nel limite del trentacinque per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dall'articolo 8 del presente decreto;
b) nel limite del sessantacinque per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio e superamento di una prova scritta e di un colloquio, riservato al personale del Corpo forestale dello Stato che nell'ultimo biennio non abbia riportato la sospensione dallo stipendio pari o superiore a sei giorni o sanzione disciplinare piu' grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a buono, sulla base delle seguenti aliquote:
1) trentacinque per cento riservato al personale vincitore dei concorsi per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti indetti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201;
2) quindici per cento riservato agli altri appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di studio;
3) quindici per cento riservato al personale che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianita' di servizio non inferiore a sette anni e del titolo di studio prescritto.
2. Per quanto non previsto dal comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.



Note all'art. 34:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 201, si vede nelle note alla premessa.
- Per il testo dell'art. 16, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 201, vedi note all'art. 8.
- Il testo dell'art. 17, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 201, e' il seguente:
"17. (Funzioni e servizi di polizia giudiziaria) - 1.
Le modalita' del concorso interno, le categorie di titoli
da ammettere a valutazione, i relativi punteggi, le materie
oggetto dell'esame, la composizione della commissione
esaminatrice, sono stabilite con decreto ministeriale.
2. I vincitori del concorso frequentano un corso di
istruzione e specializzazione tecnico-professionale della
durata di sei mesi. I programmi, le modalita' di
svolgimento del corso per le finalita' anche di cui
all'art. 4, comma 5, e degli esami finali, nonche' la
composizione della commissione esaminatrice sono fissati
con decreto ministeriale.
3. Il corso semestrale di cui al comma 2, puo' essere
ripetuto una sola volta. Gli allievi che non abbiano
superato gli esami finali del corso sono restituiti al
servizio d'istituto e ammessi alla frequenza del corso
successivo.
4. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi
motivo superino i sessanta giorni di assenza.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui all'art. 10.
6. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo
forestale dello Stato ammesso al corso conserva la
qualifica rivestita all'atto dell'ammissione".
- Il testo dell'art. 18 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 201, riportato nelle note all'art. 9.



 
Art. 35.
1. La spesa derivante dal presente decreto, e' valutabile in lire milleseicentoquarantuno milioni per l'anno 2001, lire duemilatrentaquattro milioni per l'anno 2002, lire duemilaquattrocentoquarantasei milioni per l'anno 2003, lire tremilatrentasei milioni per l'anno 2004, lire tremilacentoventiquattro per l'anno 2005 e lire tremilacentosessantasei milioni dal 2006 in poi. Alla relativa spesa si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 febbraio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Pecoraro Scanio, Ministro delle
politiche agricole e forestali
Bordon, Ministro dell'ambiente
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Bianco, Ministro dell'interno
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica Visto, il Guardasigilli: Fassino



Note all'art. 35:
Il testo dell'art. 50, comma 9, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e' il seguente:
"9. E' stanziata la somma di L. 239.340 milioni per il
2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a
decorrere dal 2003, per le finalizzazioni di spesa di cui
alle seguenti lettere a), b) e c), nonche' la somma di L.
10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla seguente
lettera d):
a) ulteriori interventi necessari a realizzare
l'inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei
nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del
personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle
Forze armate secondo quanto previsto dai decreti
legislativi emanati ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5
della legge 31 marzo 2000, n. 78;
b) copertura degli oneri derivanti dall'attuazione
dell'art. 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in
deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, e copertura
degli oneri derivanti dal riordino delle carriere non
direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo
forestale dello Stato;
c) allineamento dei trattamenti economici del
personale delle Forze di polizia relativamente al personale
tecnico, alle bande musicali ed ai servizi prestati presso
le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero;
d) copertura e riorganizzazione degli uffici di cui
ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, al comma 1 dell'art. 2, e al
comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2000,
n. 146, e conseguente adeguamento degli uffici centrali e
periferici di corrispondente livello dell'amministrazione
penitenziaria. Alle conseguenti variazioni delle tabelle di
cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto legislativo
21 maggio 2000, n. 146, si provvede ai sensi del comma 6
dello stesso articolo. Si applica l'art. 4, comma 3, del
medesimo decreto legislativo, nonche' la previsione di cui
al comma 7, dell'art. 3, dello stesso decreto".



 
Tabella A
(art. 25, comma 2) DOTAZIONE ORGANICA DEI RUOLI DEL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO CHE SVOLGE ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICA, TECNICO-STRUMENTALE
ED AMMINISTRATIVA.

Ruolo dei periti Perito superiore 102

Perito capo Perito 160 Vice perito

Ruolo dei revisori Revisore capo Revisore 260 Vice revisore

Ruolo degli operatori e dei collaboratori Collaboratore capo Collaboratore 350 Operatore scelto Operatore

TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEL PERSONALE DEI RUOLI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO CHE ESPLETA ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICA, TECNICO-STRUMENTALE ED AMMINISTRATIVA CON QUELLE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA ATTIVITA'
TECNICO-SCIENTIFICA O TECNICA.

Corpo Forestale dello Stato Polizia di Stato
- - Perito superiore Perito tecnico superiore Perito capo Perito tecnico capo Perito Perito tecnico Vice perito Vice perito tecnico Revisore capo Revisore tecnico capo Revisore Revisore tecnico Vice revisore Vice revisore tecnico Collaboratore capo Collaboratore tecnico capo Collaboratore Collaboratore tecnico Operatore scelto Operatore tecnico scelto Operatore Operatore tecnico
 
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