Gazzetta n. 77 del 2 aprile 2001 (vai al sommario) |
|
DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2001, n. 87 |
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato. |
|
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di "riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato"; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ed in particolare l'articolo 4; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 55, comma 8; Vista la legge 30 novembre 2000, n. 356, recante "Disposizioni riguardanti il personale delle forze armate e delle forze di polizia"; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2001; Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2001; Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente, per la funzione pubblica, dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, sono apportate le modificazioni di cui agli articoli seguenti.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di "riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995. - Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno 1997. Il testo dell'art. 4 e' il seguente: "Art. 4. - 1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 31 dicembre 1997 si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni, ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato, non necessari all'esercizio delle funzioni di competenza statale. 2. Al riordinamento delle strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti di cui al presente decreto, si provvede a norma dell'art. 3, comma 1, lettera d), e dell'art. 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Fino a tale riordinamento le funzioni e i compiti non conferiti alle regioni restano attribuiti alla responsabilita' degli uffici secondo il riparto delle competenze precedente al riordinamento stesso.". - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999 - supplemento ordinario n. 163. Il testo dell'art. 55, comma 8 e' il seguente: "8. A far data dal 1o gennaio 2000, le funzioni relative al settore agroindustriale esercitate dal Ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le inerenti risorse, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato. Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al Ministero dell'ambiente e' disposto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, contestualmente alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997.". - La legge 30 novembre 2000, n. 356, recante "Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 2000. - La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000 - supplemento ordinario n. 219. Note all'art. 1: - Per i riferimenti al decreto legislativo n. 201 del 1995 si veda nelle note alle premesse.
|
| Art. 2. 1) All'articolo 4 sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti commi; 2) Al comma 1, all'alinea, sono soppresse le parole: "titoli ed"; 3) Al medesimo comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella stabilita dal regolamento adattato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Non si applicano le norme relative all'aumento dei limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi"; e nella lattera d) la parola "carattere" e' sostituita dalla parola "condotta". 4. Dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. L'esame puo' essere preceduto da una prova preliminare e/o da test psico-attitudinali, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso". 5. Il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Il programma, la determinazione della prova di esame e delle modalita' di svolgimento di questa nonche' della prova preliminare e/o dei test psico-attitudinali sono fissati nel bando di concorso". 6. Dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: "4-bis. Sono altresi' nominati allievi agenti del Corpo forestale dello Stato i volontari che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno tre anni nelle Forze armate, secondo la percentuale e le modalita' stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332. 4-ter. Nell'ambito delle vacanze disponibili e con le modalita' da stabilire con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere inoltre nominati allievi agenti ed ammessi a frequentare il primo di corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2. 4-quater. Le disposizioni di cui al comma 4-ter, si applicano, altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.". 7. Il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Gli allievi agenti frequentano, presso la scuola del Corpo forestale dello Stato, un corso di formazione della durata di dodici mesi, per il conseguimento dell'istruzione professionale necessaria all'impiego con particolare riguardo alle attivita' di polizia, antincendio, di protezione civile, di controllo del territorio anche sotto il profilo naturalistico ambientale con l'utilizzazione di mezzi e strumenti idonei. I programmi e le modalita' di svolgimento del corso, nonche' quelle degli esami finali sono fissati con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato. Durante il corso gli allievi non possono essere impegnati in servizi operativi di istituto, salvo quelli previsti dal relativo piano di studi, e sono sottoposti a selezione attitudinale per l'accertamento dell'idoneita' a servizi che presuppongono particolare qualificazione. Gli allievi agenti riconosciuti idonei a servizi che richiedono specifica professionalita' possono essere avviati, dopo la nomina ad agente, a determinati corsi di formazione, le cui modalita' di svolgimento e durata sono stabilite con regolamento ministeriale da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni".
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 4 (Nomina ad allievo agente). - 1. L'assunzione degli agenti del Corpo forestale dello Stato avviene mediante pubblico concorso per esame al quale possono partecipare i cittadini italiani che abbiano: a) eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Non si applicano le norme relative all'aumento dei limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi;" e nella lettera d) la parola "carattere" e' sostituita dalla parola "condotta". b) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale prevista dall'art. 1, commi 2 e 4 della legge 7 giugno 1990, n. 149; c) titolo di studio di scuola dell'obbligo; d) qualita' morali e di carattere come previsto dall'art. 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53; e) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. 1-bis. L'esame puo' essere preceduto da una prova preliminare e/o da test psicoattitudinali, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso. 2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi di polizia o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanne a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione e gli obiettori di coscienza. 3. Il programma, la determinazione della prova di esame e delle modalita' di svolgimento di questa nonche' della prova preliminare e/o dei test psico-attitudinali sono fissati nel bando di concorso. 4. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti del Corpo forestale dello Stato. 4-bis. Sono altresi' nominati allievi agenti del Corpo forestale dello Stato i volontari che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno tre anni nelle Forze armate, secondo la percentuale e le modalita' stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332. 4-ter. Nell'ambito delle vacanze disponibili e con le modalita' da stabilire con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere inoltre nominati allievi agenti ed ammessi a frequentare il primo di corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2. 4-quater. Le disposizioni di cui al comma 4-ter si applicano, altresi' al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace. 5. Gli allievi agenti frequentano, presso la scuola del Corpo forestale dello Stato, un corso di formazione della durata di dodici mesi, per il conseguimento dell'istruzione professionale necessaria all'impiego con particolare riguardo alle attivita' di Polizia, antincendio, di protezione civile, di controllo del territorio anche sotto il profilo naturalistico ambientale con l'utilizzazione di mezzi e strumenti idonei. I programmi e le modalita' di svolgimento del corso, nonche' quelle degli esami finali sono fissati con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato. Durante il corso gli allievi non possono essere impegnati in servizi operativi di istituto, salvo quelli previsti dal relativo piano di studi, e sono sottoposti a selezione attitudinale per l'accertamento dell'idoneita' a servizi che presuppongono particolare qualificazione. Gli allievi agenti riconosciuti idonei a servizi che richiedono specifica professionalita' possono essere avviati, dopo la nomina ad agente, a determinati corsi di formazione, le cui modalita' di svolgimento e durata sono stabilite con regolamento ministeriale da adattarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. 6. Gli allievi agenti che abbiano superato gli esami di fine corso sono nominati agenti del Corpo forestale dello Stato, secondo l'ordine di graduatoria finale e prestano giuramento.". - Il testo dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' il seguente: "6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, concernente "Regolamento recante norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 1997. - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo ordinamento Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.". Il testo dell'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' il seguente: "1. Al personale di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonche' ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e' assicurata, a decorrere dal 1o gennaio 1990, l'applicazione dei benefici previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.".
|
| Art. 3. 1. All'articolo 5, sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti commi: 2. Al comma 1, lettera b), la parola: "trenta" e' sostituita dalla seguente: "sessanta". 3. Al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: "b-bis) non superano gli esami di fine corso.". 4. Dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Gli allievi riconosciuti atleti di interesse olimpico o nazionale dal CONI o dalle rispettive federazioni potranno eventualmente essere autorizzati ad assentarsi, in deroga ai termini di cui alla precedente lettera b) e al comma 2, su specifica e motivata richiesta da parte dei predetti organi sportivi.". 5. Al comma 2, primo periodo, dopo la parola "assenza" sono inserite le seguenti: "superiore a novanta giorni". 6. Al comma 2, secondo periodo, la parola "trenta" e' sostituita dalla seguente: "novanta". 7. Dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Nel caso di dimissione per assenza superiore a novanta giorni determinata da infermita' contratta durante il corso, con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, il personale e' riammesso come allievo agente a frequentare il primo corso successivo previo accertamento della riacquistata idoneita' psico-fisica e del mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e). In tal caso la decorrenza, a tutti gli effetti, della nomina ad allievo agente e' quella prevista per il corso frequentato e concluso. 8. Al secondo periodo del comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole "ad esclusione delle ipotesi di cui al comma 2.".
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 5 (Dimissioni dal corso per la nomina ad agente). - 1. Sono dimessi dal corso gli allievi agenti che: a) dichiarano di rinunciare al corso; b) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di sessanta giorni, anche se non continuativi; b-bis) non superano gli esami di fine corso. 1-bis. Gli allievi riconosciuti atleti di interesse olimpico o nazionale dal CONI o dalle rispettive federazioni potranno eventualmente essere autorizzati ad assentarsi, in deroga ai termini di cui alla precedente lettera b) e al comma 2, su specifica e motivata richiesta da parte dei predetti organi sportivi. 2. Nell'ipotesi di assenza superiore a novanta giorni dovuta ad infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non abbia riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della censura. Gli allievi agenti di sesso femminile, la cui assenza oltre novanta giorni sia stata determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 2-bis. Nel caso di dimissione per assenza superiore a novanta giorni determinata da infermita' contratta durante il corso, con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, il personale e' riammesso come allievo agente a frequentare il primo corso successivo previo accertamento della riacquistata idoneita' psico-fisica e del mantenimento dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e). In tal caso la decorrenza, a tutti gli effetti, della nomina ad allievo agente e' quella prevista per il corso frequentato e concluso. 3. Sono espulsi dal corso gli allievi agenti responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della censura. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale della Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche, su proposta del direttore della scuola. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione ad esclusione delle ipotesi di cui al comma 2.".
|
| Art. 4. 1. All'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, lettera a), primo periodo, le parole: "trenta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta per cento"; b) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale della durata non inferiore a tre mesi. Al concorso sono ammessi gli assistenti capo i quali, nei due anni precedenti, non abbiano riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni ed un giudizio complessivo inferiore a buono con punti otto.". c) al comma 1, lettera a), la parola: "censura" e' sostituita dalle seguenti: "sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni"; d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole "e viceversa"; e) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: "con decorrenza giuridica dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b), precedono in ruolo i vicintori del concorso di cui alla lettera a) dello stesso comma.".
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato da decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 9 (Nomina a vice sovrintendente). - 1. La nomina a vice sovrintendente si consegue: a) nel limite del quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno teorico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione e specializzazione tecnico-professinale, di durata non inferiore a tre mesi. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli assistenti ed agenti che abbiano compiuto alla stessa data almeno quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari piu' gravi della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni; b) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale della durata non inferiore a tre mesi. Al concorso sono ammessi gli assistenti capo i quali, nei due anni precedenti, non abbiano riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni ed un giudizio complessivo inferiore a buono con punti otto. 2. I posti disponibili per i concorrenti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti sono portati in aumento alla aliquota disponibile per il personale di cui alla lettera b) e viceversa. 3. L'individuazione delle categorie dei titoli di servizio, le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera a), compresa la determinazione della prova di esame e la composizione della commissione esaminatrice, nonche' per le finalita' anche di cui all'art. 4, comma 5, i programmi e le modalita' di svolgimento del corso di cui alle lettere a) e b), e quelle dello svolgimento degli esami di fine corso sono fissati con decreto ministeriale. 4. La nomina a vice sovrintendente e' conferita secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli esami di fine corso con decorrenza giuridica dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla lettera a) dello stesso comma.".
|
| Art. 5. 1. All'articolo 10 sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti commi. 2. Al comma 1, lettera b), la parola: "trenta" e' sostituita dalla seguente: "venti" ed e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "b-bis) non supera gli esami di fine corso"; 3. Al comma 2, primo periodo, le parole: "contratta a causa delle esercitazioni pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio" sono sostituite dalle seguenti: "contratta durante il corso ovvero dipendente da causa di servizio"; dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "Nel caso di dimissione per assenza determinata da infermita' contratta durante il corso, il personale e' ammesso, con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, a frequentare il primo corso successivo alla riacquistata idoneita' psico-fisica. In tal caso la decorrenza, a tutti gli effetti, della nomina a vice sovrintendente e' quella prevista per il corso frequentato e concluso.". 4. Al comma 3, la parola: "censura" e' sostituita dalle seguenti: "sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni".
Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 10 (Dimissioni dal corso). - 1. E' dimesso dal corso di cui all'art. 9 il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per piu' di venti giorni, anche se non continuativi; b-bis) non supera gli esami di fine corso. 2. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermita' contratta durante il corso ovvero dipendente da causa di servizio il personale e' ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non abbia riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della censura. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1, lettera b) e' stata determinata da maternita' e' ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. Nel caso di dimissione per assenza determinata da infermita' contratta durante il corso, il personale e' ammesso, con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, a frequentare il primo corso successivo alla riacquistata idoneita' psico-fisica. In tal caso la decorrenza, a tutti gli effetti, della nomina a vice sovrintendente e' quella prevista per il corso frequentato e concluso. 3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari piu' gravi della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale della Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche su proposta del direttore della scuola. 5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso. 6. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazione di anzianita', e' restituito al servizio d'istituto ed e' ammesso, a domanda, alla frequenza del corso successivo purche' continui a possedere i requisiti previsti. E' dimesso dal corso il personale che non supera gli esami finali dopo aver ripetuto il corso.".
|
| Art. 6. 1. All'articolo 11, comma 1, le parole: "per merito comparativo" sono sostituite dalle seguenti: "per merito assoluto".
Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 11 (Promozione a sovrintendente). La promozione a sovrintendente si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice sovrintendenti con sette anni di effettivo servizio nella qualifica.".
|
| Art. 7. 1. All'articolo 15, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole: "otto mesi" sono sostituite dalle seguenti "quindici mesi" e dopo il punto e virgola sono aggiunti i seguenti periodi: "Al concorso sono ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di eta'. Se i posti riservati non vengono coperti, la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo forestale dello Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente."; b) alla lettera b), le parole: "di secondo grado" sono sostituite dalle seguenti: "superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario".
Nota all'art. 7: - Il testo dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e' il seguente: "Art. 15 (Nomina a vice ispettore). - 1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori si consegue: a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico per esami seguito da un corso di formazione e specializzazione di quindici mesi. Un sesto dei posti e' riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto titolo di studio. Al concorso sono ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di eta'. Se i posti riservati non vengono coperti, la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo forestale dello Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente; b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame consistente in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data di pubblicazione del bando che indice il concorso, di un'anzianita' di servizio non inferiore a sette anni e di diploma di istituto di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario. Un terzo dei posti e' riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di studio. 2. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti seguendo l'ordine della graduatoria di merito. 3. Non puo' partecipare al concorso interno di cui al comma 1, lettera b), ne' usufruire della riserva di cui alla lettera a) il personale che abbia riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari o un giudizio complessivo inferiore a "buono con punti otto .".
|
| Art. 8. 1. All'articolo 16, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole "agli anni 40" sono sostituite dalle seguenti: "a quella stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127"; b) alla lettera b), le parole: "di secondo grado" sono sostituite dalle seguenti: "superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario".
Note all'art. 8: - Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 16 (Concorso pubblico). - 1. Al concorso pubblico di cui all'art. 15, comma 1, lettera a), possono partecipare i cittadini italiani che abbiano: a) eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi; b) diploma di istituto di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario; c) gli altri requisiti previsti dall'art. 4, commi 1 e 2; d) per gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti e dei sovrintendenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 52, secondo comma della legge 1o aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'art. 4, comma 4 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472. 2. Gli esami del concorso pubblico consistono in una prova scritta ed in un colloquio. 3. La prova d'esame e' preceduta da una prova preliminare a carattere generale mediante idonei test il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso. Le modalita' di svolgimento di tale prova, nonche' la composizione della commissione esaminatrice sono fissate con decreto ministeriale". - Il testo dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' riportato nelle note all'art. 2.
|
| Art. 9. 1. All'articolo 18 sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1, primo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "di cui all'articolo 17"; b) al comma 3, lettera c) la parola: "sessanta" e' sostituita dalla seguente: "novanta" e la parola "novanta " e' sostituita dalla seguente: "centoventi". c) Al comma 4, la parola "censura" e' sostituita dalle seguenti: "sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni".
Nota all'art. 9: - Il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 18 (Corso per la nomina a vice ispettore in prova). - 1. I vincitori del concorso di cui all'art. 15, comma 1, lettera a), sono nominati allievi vice ispettori e ammessi a frequentare il prescritto corso di formazione e specializzazione tecnico-professionale di cui all'art. 17. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale anche per l'accertamento della idoneita' a servizi che richiedono particolare qualificazione. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato ammesso al corso conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione. 2. Gli allievi vice ispettori durante i primi cinque mesi di corso non possono essere impiegati in servizio d'istituto; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di vice ispettore e per un periodo complessivamente non superiore a un mese. 3. Sono dimessi dal corso gli allievi vice ispettori che: a) non superano gli esami del corso o non sono dichiarati idonei al servizio; b) dichiarano di rinunciare al corso; c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di novanta giorni anche non consecutivi e di centoventi giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso, salvo che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, nel qual caso l'allievo e' ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita'. Gli allievi vice ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 2 sia stata determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 4. Sono espulsi dal corso gli allievi vice ispettori responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni. 5. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale della Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche su proposta del direttore della scuola. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo forestale dello Stato. 6. Gli allievi vice ispettori, che abbiano ottenuto giudizio di idoneita' al servizio e superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati vice ispettori in prova. Essi prestano giuramento e sono ammessi nel ruolo secondo la graduatoria finale. 7. I vice ispettori in prova sono assegnati, sulla base dei risultati della selezione attitudinale, ai servizi di istituto, per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi.
|
| Art. 10. 1. All'articolo 20, comma 1, le parole: "per merito comparativo" sono sostituite dalle seguenti: "per merito assoluto".
Nota all'art. 10: - Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 1. - La promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di ispettore, che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.".
|
| Art. 11. 1. Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti: "Art. 21-bis (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo agli ispettori superiori). - 1. Agli ispettori superiori che abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto aggiuntivo fermo restando quanto previsto dal comma 2. 2. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "buono" e che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni. 3. Per il personale, sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della censura, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.". "Art. 21-ter (Riconoscimento della denominazione di "scelto" agli ispettori superiori). - 1 Gli ispettori superiori che al 1o gennaio di ogni anno abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data di attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'articolo 21-bis, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli, per il riconoscimento della denominazione di "scelto", con l'attribuzione di un ulteriore scatto aggiuntivo, ferma restando la qualifica rivestita, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2. 2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "ottimo con punti dieci" o che nel bienhio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni. 3. Per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della censura, la selezione per il riconoscimento di "scelto", anche con effetto retroattivo, e' effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 4. Il riconoscimento di "scelto" decorre, anche con effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione dell'anzianta'. 5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, nonche' i punteggi da attribuire a ciascuno di essi, le modalita' di formazione della graduatoria finale e la composizione della commissione esaminatrice, sono determinati con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato. 6. Agli ispettori superiori "scelti" possono essere affidate, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 14, comma 2, funzioni vicarie del responsabile di unita' organiche operative in cui, oltre al funzionario preposto, non vi siano altri direttivi. Con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato sono individuate le unita' nell'ambito delle quali agli ispettori superiori "scelti" possono essere affidate le funzioni predette, nonche' ulteriori funzioni di particolare rilevanza tra quelle di cui al medesimo articolo 14, comma 2. "Art. 21-quater (Riassorbimento degli scatti aggiuntivi). - 1. Gli scatti aggiuntivi di cui agli articoli 21-bis e 21-ter sono riassorbiti all'atto dell'eventuale accesso a livello retributivo superiore.".
Note all'art. 11: - Il testo dell'art. 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e' il seguente: "1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unita' sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunita' montane: a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonche', nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale". - Il testo dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) e' il seguente: "Art. 94 (Ammissione agli esami dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari). - L'impiegato escluso dall'esame che sia stato prosciolto da ogni addebito disciplinare o punito con la censura e' ammesso al primo esame successivo e, qualora riporti una votazione in virtu' della quale sarebbe stato promovibile se ottenuta nell'esame originario, e' collocato nella graduatoria di questo, tenuto conto della votazione stessa, ed e' promosso, anche in sovrannumero salvo riassorbimento, con decorrenza a tutti gli effetti, con esclusione delle competenze gia' maturate, dalla stessa data con la quale sarebbe stata conferita la promozione in base a detto esame. L'impiegato ammesso all'esame di cui al precedente comma, qualora non abbia raggiunto una votazione tale da consentirgli di essere promosso nel primo esame ma abbia conseguito una votazione superiore all'ultimo dei promossi di uno dei successivi esami, viene iscritto nella graduatoria nella quale puo' trovare utile collocazione ed ha promosso con la medesima anzianita' degli altri impiegati nella graduatoria in cui e' collocato.". - Il testo dell'art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) e' il seguente: "Art. 95 (Ammissione agli scrutini dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari). - L'impiegato escluso dallo scrutinio quando sia prosciolto dagli addebiti dedotti nel procedimento disciplinare, o questo si concluda con l'irrogazione della censura, e' scrutinato per la promozione. Se il consiglio di amministrazione delibera che l'impiegato scrutinato sia maggiormente meritevole almeno dell'ultimo promosso con lo scrutinio originario, lo designa per la promozione, indicando il posto che deve occupare in graduatoria. La promozione e' conferita, anche in sovrannumero salvo riassorbimento, con decorrenza dalla stessa data delle promozioni disposte in base allo scrutinio originario. Se durante il periodo di esclusione si siano svolti piu' scrutini di promozione ai quali l'impiegato avrebbe potuto essere sottoposto il consiglio d'amministrazione deve valutare l'impiegato per ciascuno dei successivi scrutini e stabilire in quale di questi avrebbe potuto essere promosso. La data di decorrenza di promozione e' quella dello scrutinio per effetto del quale, a giudizio del consiglio d'amministrazione, si sarebbe dovuto conferire la promozione.".
|
| Art. 12. 1. Dopo l'articolo 23 e' inserito il seguente: "Art. 23-bis (Utilizzazione del personale non idoneo o con quindici anni di servizio). - 1. Il personale dei ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo forestale dello Stato, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, dipendenti o meno da causa di servizio, sempreche' l'inidoneita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego, puo', a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli degli operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti del Corpo forestale dello Stato o di altre amministrazioni dello Stato. 2. Gli appartenenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato, purche' abbiano compiuto quindici anni di servizio, possono, a domanda, essere trasferiti nelle corrispondenti qualifiche, rispettivamente, dei ruoli dei periti, dei revisori, degli operatori e dei collaboratori del Corpo forestale dello Stato. 3. Con successivo regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalita' per il passaggio del personale di cui al comma 1, in analogia con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, nonche' del personale di cui al comma 2. 4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, sono abrogati gli articoli 10, 11 e 12 della legge 18 febbraio 1963, n. 301.".
Note all'art. 12: - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo ordinamento Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' riportato nelle note all'art. 2. - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, recante "Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 giugno 1982. - Il testo dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301 (Norme per il riordinamento dei servizi e delle carriere del Corpo forestale dello Stato e dei ruoli organici delle carriere esecutive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste) e' il seguente: "Art. 10. (Riserva di posti per sottufficiali e guardie scelte nelle carriere esecutive ed ausiliarie). - Tutti i posti disponibili nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo forestale dello Stato sono riservati ai sottufficiali del Corpo stesso che ne facciano domanda purche' abbiano compiuto quindici anni di servizio. La stessa domanda possono presentare, indipendentemente dalla indicata durata del servizio, i sottufficiali del Corpo forestale dello Stato i quali siano divenuti inabili al servizio attivo per ferite od infermita' riportate nell'adempimento del servizio stesso. In tal caso la domanda puo' essere presentata fino al termine di un anno dal collocamento a riposo. I predetti sottufficiali sono inquadrati nel ruolo della carriera esecutiva con la qualita' di "applicato ; per la loro promozione alla qualifica di primo archivista trova applicazione l'art. 354 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Un terzo dei posti disponibili nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto agli uffici centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e della foreste e' conferito, a domanda, alle guardie scelte divenute inabili al servizio forestale per ferite od infermita' riportate nell'adempimento dei compiti di istituto, oppure che abbiano maturato quindici anni di anzianita' di servizio nel Corpo forestale dello Stato. Le predette guardie sono inquadrate con la qualifica di usciere. La domanda di cui ai precedenti commi, puo' essere presentata anche dopo la cessazione dal servizio, ma non oltre il termine di un anno dalla data di collocamento a riposo, fatta eccezione per coloro che siano divenuti inabili al servizio per ferite od infermita' riportate nell'adempimento del servizio stesso, i quali possono presentarla in ogni tempo. Non possono presentare domanda i sottufficiali cessati dal servizio per una della cause previste dall'art. 25, lettere c), d) ed e) della legge 3 aprile 1958, n. 460.". - Il testo dell'art. 11 della legge 18 febbraio 1963, n. 301 (Norme per il riordinamento dei servizi e delle carriere del Corpo forestale dello Stato e dei ruoli organici delle carriere esecutive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste) e' il seguente: "Art. 11 (Modalita' per il passaggio nella carriera esecutiva del Corpo forestale dello Stato ed in quella ausiliaria del Ministero dell'agricoltura e delle foreste). - Il giudizio di idoneita' per il passaggio dei sottufficiali nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo forestale dello Stato e' rimesso al consiglio di amministrazione del Corpo; quello per il passaggio delle guardie scelte nel ruolo del personale addetto agli uffici centrali e periferici della carriera ausiliaria del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' espresso dal relativo consiglio di amministrazione. La graduatoria in base alla quale i predetti appartenenti al Corpo forestale dello Stato sono chiamati all'impiego di cui al precedente articolo e' determinata dalla data delle rispettive domande e, a parita' di data, dall'anzianita' di servizio. Le domande presentate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono redatte sotto quest'ultima data.". - Il testo dell'articolo 12 della legge 18 febbraio 1963, n. 301 (Norme per il riordinamento dei servizi e delle carriere del Corpo forestale dello Stato e dei ruoli organici delle carriere esecutive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste) e' il seguente: "Art. 12 (Trattamento economico per il personale proveniente dai sottufficiali, dalle guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato). - Agli impiegati della carriera esecutiva, della carriera ausiliaria provenienti dal ruolo dei sottufficiali, delle guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato, sono ridotti di un anno tanti periodi di aumento dello stipendio nelle qualifiche di ciascuna delle predette carriere, quanti sono gli anni di servizio effettivamente prestato nel ruolo di provenienza.".
|
| Art. 13. 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto la lettera a) del comma l dell'articolo 25, istitutiva del ruolo degli aiuto operatori, e' soppressa. 2. Il personale del soppresso ruolo degli aiuto operatori e' inquadrato nella qualifica di operatore del ruolo degli operatori e dei collaboratori di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, secondo l'ordine di ruolo. 3. La tabella B allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 e' sostituita dalla tabella "A" allegata al presente decreto. 4. Gli articoli 26, 27, 28 e 29 sono abrogati.
Note all'art. 13: - Il testo dell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e' il seguente: "1. Nell'ambito delle dotazioni organiche del personale del Corpo forestale dello Stato sono istituiti i seguenti ruoli del personale che svolge attivita' tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa per le esigenze organizzative ed operative del Corpo, intrinsecamente coordinate a quelle dell'altro personale con qualifica di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, sottordinati rispettivamente l'uno all'altro e tutti a quelli degli ufficiali: a) ruolo degli aiuto operatori; b) ruolo degli operatori e dei collaboratori; c) ruolo dei revisori; d) ruolo dei periti. La tabella B allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato) e' la seguente:
TABELLA B (art. 25, comma 2) DOTAZIONE ORGANICA DEI RUOLI DEL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO CHE SVOLGE ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICA, TECNICO-STRUMENTALE ED AMMINISTRATIVA.
Ruolo dei periti: Perito superiore: 60 Perito capo Perito: 160 Vice perito
Ruolo dei revisori: Revisore capo Revisore: 260 Vice revisore
Ruolo degli operatori e dei collaboratori: Collaboratore capo Collaboratore: 350 Operatore scelto Operatore
Ruolo degli aiuto operatori: Aiuto operatore Vice aiuto operatore: 60
TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEL PERSONALE DEI RUOLI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO CHE ESPLETA ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICA, TECNICO-STRUMENTALE ED AMMINISTRATIVA CON QUELLE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICA O TECNICA.
Corpo Forestale dello Stato Polizia di Stato - - Perito superiore Perito tecnico superiore Perito capo Perito tecnico capo Perito Perito tecnico Vice perito Vice perito tecnico Revisore capo Revisore tecnico capo Revisore Revisore tecnico Vice revisore Vice revisore tecnico Collaboratore capo Collaboratore tecnico capo Collaboratore Collaboratore tecnico Operatore scelto Operatore tecnico scelto Operatore Operatore tecnico Aiuto operatore Vice aiuto operatore
Il trattamento economico del personale del ruolo degli aiuto operatori, in mancanza di corrispondenza, e' calcolato, per stipendio, sulla base del 4o livello retributivo del pubblico impiego e, per indennita' mensile pensionabile, sul rapporto proporzionale con il 5o livello retributivo.". - Il testo dell'art. 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e' il seguente: "Art. 30. - 1. Il ruolo degli operatori e dei collaboratori del Corpo forestale dello Stato e' articolato nelle sottospecificate quattro qualifiche: operatore; operatore scelto; collaboratore; collaboratore capo.".
|
| Art. 14. 1. Con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Ministro competente, e' attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale del ruolo dei periti, ove lo richiedano le esigenze di servizio e limitatamente alle funzioni esercitate. |
| Art. 15. 1. All'articolo 32, sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti commi: 2. Il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. La nomina alla qualifica di operatore si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi i cittadini italiani che abbiano: a) titolo di studio della scuola dell'obbligo; b) qualita' morali e di condotta come previsto dall'articolo 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53; c) gli altri requisiti generali previsti per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.". 3. Il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Non sono annessi al concorso coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che sono stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.". 4. Il comma 3 e' soppresso. 5. Il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Le prove degli esami sono precedute da una prova preliminare a carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso. Le modalita' di svolgimento di tale prova sono disciplinate nel bando di concorso". 6. Al comma 6, le parole: "ed inseriti in un'unica graduatoria di merito finale" sono soppresse. 7. Al comma 7, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quattro mesi". 8. Dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti: "7-bis. Nell'ambito delle vacanze disponibili e con le modalita' da stabilire con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere inoltre nominati allievi operatori ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2. 7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis, si applicano, altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.". 9. Al comma 9 le parole "l'art. 10" sono sostituite dalle seguenti: "l'art. 5". 10. Il comma 12 e' soppresso.
Note all'art. 15: - Il testo dell'art. 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 32 (Nomina ad operatore). - 1. La nomina alla qualifica di operatore si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi i cittadini italiani che abbiano: a) titolo di studio della scuola dell'obbligo; b) qualita' morali e di condotta come previsto dall'art. 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53; c) gli altri requisiti generali previsti per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. 2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che sono stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione. 3. (comma soppresso). 4. Il numero dei posti conferibili per ciascun profilo professionale, la determinazione e le modalita' di svolgimento delle prove d'esame ed i programmi sono stabiliti nel bando di concorso. 5. Le prove degli esami sono precedute da una prova preliminare a carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso. Le modalita' di svolgimento di tale prova sono disciplinate nel bando di concorso. 6. Al termine del concorso sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali individuati nel bando. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di merito di ciascun profilo sono dichiarati vincitori. 7. I vincitori del concorso sono nominati allievi operatori e sono destinati a frequentare un corso di formazione a carattere teorico-pratico della durata di quattro mesi. 7-bis. Nell'ambito delle vacanze disponibili e con le modalita' da stabilire con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere inoltre nominati allievi operatori ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2. 7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis si applicano, altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace. 8. Le modalita' di svolgimento del corso in relazione alle mansioni previste e quelle degli esami di fine corso sono fissate con decreto ministeriale. 9. Per le dimissioni ed espulsione dal corso si applica l'art. 5. 10. Con le stesse modalita' di cui al comma 6 e' compilata la graduatoria finale del corso, il cui ordine viene recepito nel provvedimento di nomina. 11. Gli allievi operatori che superano gli esami di fine corso sono nominati operatori in prova e, al superamento del periodo di prova, sono nominati operatori a norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 12. (comma soppresso).". - Il testo dell'art. 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53, recante "Modifiche alle nome sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vice brigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato", e' il seguente: "Art. 26. - 1. Per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia indicate dall'art. 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e' richiesto il possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.". - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di governo ordinamento Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' riportato nelle note all'art. 2. - Il testo dell'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' riportato nelle note all'art. 2.
|
| Art. 16. 1. All'articolo 33, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: "compreso, ai fini della promozione a operatore scelto, il periodo di frequenza del corso".
Nota all'art. 16: - Il testo dell'art. 33 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 33. (Promozione ad operatore scelto, collaboratore e collaboratore capo). - 1. Nell'ambito del ruolo degli operatori e dei collaboratori la promozione da una qualifica all'alta si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi coloro che alla data dello scrutinio abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore compreso, ai fini della promozione a operatore scelto, il periodo di frequenza del corso.".
|
| Art. 17. 1. All'articolo 36, sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti commi: 2. Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: "concorso interno per titoli e superamento di" sono aggiunte le seguenti: "una prova scritta teorico-pratica tendente ad accertare il grado di preparazione professionale e" e le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi"; al secondo periodo, la parola "censura" e' sostituita dalle seguenti: "sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni". 3. Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: "per esame" e' inserita la seguente: "scritto". Al secondo periodo della medesima lettera le parole: "all'articolo 28" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 32". 4. Al comma 2, dopo le parole: "categorie di titoli", sono inserite le seguenti: "le materie oggetto dell'esame teorico-pratico e la composizione della commissione"; 5. Al comma 5, le parole: "ed inseriti in un'unica graduatoria di merito finale" sono soppresse; 6. Dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. Per il concorso di cui al comma 1. lettera a), nella formazione della graduatoria per l'ammissione al corso e di quella risultante dall'esame di fine corso, a parita' di punteggio, prevale l'ordine di ruolo.". 7. Al comma 7, dopo le parole: "allievi vice revisori", sono inserite le seguenti: "con esclusione del personale del Corpo forestale dello Stato che conserva la qualifica rivestita". 8. Dopo il comma 7 e' inserito il seguente: "7-bis. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a) conseguono la nomina a vice revisore con decorrenza giuridica dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione".
Nota all'art. 17: Il testo dell'art 36 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato e' il seguente: "Art. 36. (Nomina a vice revisore). - 1. La nomina a vice revisore si consegue: a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di una prova scritta teorico-pratica tendente ad accertare il grado di preparazione professionale e un successivo corso di formazione professionale di durata non inferiore a sei mesi. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli operatori e collaboratori provenienti da profili professionali omogenei a quello per cui e' bandito il concorso, che abbiano compiuto, alla stessa data, almeno quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato, nei due anni precedenti, sanzioni disciplinari piu' gravi della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni. Il trenta per cento dei posti e' riservato al personale con qualifica di collaboratore capo; b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esame scritto teorico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione professionale di durata non inferiore a dodici mesi. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso, oltre che dei requisiti di cui all'art. 32, comma 1, lettere b) e c), e comma 2, di un diploma di istruzione professionale almeno triennale conseguito presso un istituto statale, o, comunque, riconosciuto dallo Stato, ovvero di un diploma o di un attestato di qualifica rilasciato dalle regioni al termine di corsi di durata almeno triennale nell'ambito della formazione professionale. Il dieci per cento dei posti disponibili e' riservato al personale del ruolo degli operatori e collaboratori in possesso del prescritto titolo di studio. 2. Le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera a), compresa la determinazione delle categorie di titoli, le materie oggetto dell'esame teorico-pratico e la composizione della commissione nonche' i programmi e le modalita' di svolgimento del corso di cui al comma 1, lettere a) e b), in relazione alla specificita' delle mansioni previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso sono fissati con decreto ministeriale. 3. Le prove degli esami di cui alla lettera b) sono precedute da una prova preliminare a carattere generale mediante idonei test il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso. Le modalita' di svolgimento di tale prova sono disciplinate nel bando di concorso. 4. Con il bando dei concorsi di cui al comma 1 si procede alla ripartizione dei posti messi a concorso in contingenti di ciascun profilo professionale, e per il solo concorso di cui alla lettera a), si procede, altresi', alla definizione, anche, per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo degli operatori e collaboratori e quelli relativi ai posti messi a concorso. 5. Al termine dei concorsi di cui al comma 1 sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali individuati nel bando. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di merito di ciascun profilo sono dichiarati vincitori. 5-bis. Per il concorso di cui al comma 1, lettera a), nella formazione della graduatoria per l'ammissione al corso e di quella risultante dall'esame di fine corso, a parita' di punteggio, prevale l'ordine di ruolo. 6. I posti disponibili per i concorrenti di cui al comma 1, lettera a), rimasti scoperti sono portati in aumento all'aliquota disponibile per il personale di cui alla lettera b). 7. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi vice revisori con esclusione del personale del Corpo forestale dello Stato che conserva la qualifica rivestita e destinati a frequentare un corso di formazione professionale di durata non inferiore a dodici mesi. Al termine del corso gli allievi che abbiano superato le prove conclusive sono nominati vice revisori in prova, a norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 7-bis. I vincitori del concorso di cui ai comma 1, lettera a) conseguono la nomina a vice revisore con decorrenza giuridica dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione. 8. Il personale del Corpo forestale dello Stato che non supera il corso viene reintegrato nel ruolo di provenienza conservandone la qualifica, l'anzianita' ed il posto ed e' ammesso, a domanda, alla frequenza del corso successivo purche' continui a possedere i requisiti richiesti. E' dimesso dal corso il personale che non supera gli esami finali dopo aver ripetuto il corso. 9. Con le stesse modalita' di cui al comma 5 e' compilata la graduatoria finale del corso, il cui ordine viene recepito nel provvedimento di nomina. 10. Per le dimissioni ed espulsione dal corso si applica l'art. 10. 11. Il personale del Corpo forestale dello Stato che partecipa ai concorsi di cui al comma 1 che non supera il periodo di prova viene reintegrato nel ruolo di provenienza conservandone la qualifica, l'anzianita' ed il posto di ruolo.".
|
| Art. 18. 1. L'articolo 37 e' sostituito dal seguente: "Art. 37 (Promozione alla qualifica di revisore). - 1. La promozione alla qualifica di revisore si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice revisori che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica". |
| Art. 19. 1. Dopo l'articolo 37 e' inserito il seguente: "Art. 37-bis (Promozione alla qualifica di revisore capo). - 1. La promozione alla qualifica di revisore capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i revisori che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica". |
| Art. 20. 1. All'articolo 38, comma 1, le parole: "degli aiuto operatori" sono soppresse.
Nota all'art. 20: Il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato e' il seguente: "Art. 38 (Mobilita' nell'ambito della qualifica del personale dei ruoli degli aiuto operatori, degli operatori e collaboratori e dei revisori). - 1. E' in facolta' dell'Amministrazione disporre, in relazione alle esigenze di servizio, che il personale appartenente ai ruoli degli operatori e collaboratori, e dei revisori, frequenti corsi di qualificazione per l'esercizio delle mansioni di altri profili professionali previsti per la qualifica del ruolo di appartenenza. 2. I programmi, le modalita' di svolgimento e la durata dei corsi di qualificazione sono fissati con decreto ministeriale.
|
| Art. 21. 1. All'articolo 42, sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti commi: 2. Al comma 1: a) le parole "all'art. 28" sono sostituite dalle seguenti: "all'art. 32"; b) le parole "di secondo grado" sono sostituite dalle parole "superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario"; c) le parole "nonche', ove sia previsto, dall'abilitazione all'esercizio dell'attivita' inerente al profilo professionale per il quale si concorre" sono soppresse; 3. Al comma 2, le parole "e dell'abilitazione" sono soppresse. 4. Al comma 4, le parole "di secondo grado" sono sostituite dalle parole "superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario" e le parole "nonche' l'abilitazione all'esercizio di attivita' inerenti al profilo professionale che devono possedere i candidati" sono soppresse. 5. Dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Le modalita' di svolgimento del corso in relazione alle mansioni previste e quelle degli esami di fine corso sono fissate con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato". 6. Al comma 5, le parole "e sono inseriti in un'unica graduatoria di merito finale" sono soppresse.
Note all'art. 21: Il testo dell'art. 42 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 42 (Concorso pubblico per la nomina a vice perito). - 1. Al concorso di cui all'art. 41, comma 1, lettera a), possono partecipare i cittadini italiani in possesso oltre che dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi di cui all'art. 32 di cui lettere b) e c), del titolo di studio di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario. 2. Gli appartenenti al ruolo dei revisori possono partecipare al concorso con riserva di un sesto dei posti purche' in possesso del titolo di studio di cui al comma 1. 3. Il concorso e' articolato in una prova scritta ed un colloquio che vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacita' professionali per assolvere le funzioni previste dall'art. 40. 4. Gli specifici titoli di studio di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun profilo professionale sono stabiliti dal bando di concorso. 4-bis. Le modalita' di svolgimento del corso in relazione alle mansioni previste e quelle degli esami di fine corso sono fissate con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato. 5. Al termine delle prove d'esame sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti dal bando di concorso. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di merito di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso. 6. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti secondo la graduatoria di merito.
|
| Art. 22. 1. All'articolo 43 sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti commi: 2. Il comma l e' sostituito dal seguente: "1. Il concorso interno per titoli di servizio ed esami di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b), consiste in una prova scritta teorico-pratica ed in un colloquio tendenti ad accertare il grado di preparazione teorico-professionale riservato al personale del Corpo forestale dello Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa, proveniente da profilo professionale omogeneo a quello per il quale concorre, in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianita' di servizio non inferiore a sette anni, de1 titolo di studio di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario e che nell'ultimo biennio non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni o non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a buono. Un terzo dei posti e' riservato al personale del ruolo dei revisori anche se privo del titolo di studio". 3. Al comma 2, dopo le parole "contenere" e' aggiunta la seguente "anche" e le parole "oltre alle modalita', le materie oggetto del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed i relativi punteggi," sono soppresse. 4. Al comma 3, secondo periodo, le parole: "e vengono inseriti in un'unica graduatoria di merito finale" sono soppresse.
Nota all'art. 22: Il testo dell'art. 43 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto leislativo qui pubblicato e' il seguente: "Art. 43 (Concorso interno per la nomina a vice perito). - 1. Il concorso interno per titoli di servizio ed esami di cui all'art. 41, comma 1, lettera b), consiste in una prova scritta teorico-pratica ed in un colloquio tendenti ad accertare il grado di preparazione teorico-professionale riservato al personale del Corpo forestale dello Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa, proveniente da profilo professionale omogeneo a quello per il quale concorre, in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianita' di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario e che nell'ultimo biennio non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni o non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a buono. Un terzo dei posti e' riservato al personale del ruolo dei revisori anche se privo del titolo di studio. 2. Il bando di concorso deve contenere anche la ripartizione dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilita' esistenti nei contingenti di ciascun profilo professionale, nonche' la definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo dei revisori e quelli relativi ai posti messi a concorso.". 3. Al termine del concorso sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti dal bando. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di merito di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso.
|
| Art. 23. 1. All'articolo 44 sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti commi. 2. Al comma 1, le parole: "di almeno dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a sei mesi". 3. Il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le modalita' del concorso, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna delle categorie di titoli, nonche' le modalita' d'attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, tenendo conto della specificita' delle funzioni inerenti ai vari profili professionali per i quali e' indetto il concorso". 4. Al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: "con decorrenza giuridica del 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione". 5. Al comma 4, in fine, sono aggiunte le parole seguenti: "e articolo 18".
Nota all'art. 23: - Il testo dell'art. 44 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal d.lgs. qui' pubblicato e' il seguente: "Art. 44 (Corso di formazione). - 1. I vincitori dei concorsi di cui all'art. 41 sono nominati allievi vice periti con esclusione del personale del Corpo forestale dello Stato che conserva la qualilica rivestita e avviati a ftequentare un corso della durata non inferiore a sei mesi, preordinato alla formazione professionale. 2. Le modalita' del concorso, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna delle categorie di titoli, nonche' le modalita' d'attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, tenendo conto della specificita' delle funzioni inerenti ai vari profili professionali per i quali e' indetto il concorso. 3. I frequentatori del corso che abbiano superato gli esami di fine corso, sono nominati vice periti in prova secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale. Tale graduatoria e' formata con le modalita' previste per la graduatoria del concorso. Al superamento del periodo di prova sono nominati vice periti a norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 con decorrenza giuridica dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione. 4. Per le dimissioni ed espulsione dal corso si applica l'art. 17 e art. 18. 5. Al personale del Corpo forestale dello Stato che partecipa ai concorsi di cui all'art. 41, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 ed 11 dell'art. 36. Lo stesso puo' ripetere il corso di cui al comma 1 per una sola volta.".
|
| Art. 24. 1. All'articolo 46, comma 1, le parole: "per merito comparativo" sono sostituite dalle seguenti: "per merito assoluto".
Nota all'art. 24: - Il testo dell'art. 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato e' il seguente: "Art. 46 (Promozione alla qualifica di perito capo). - 1. La promozione alla qualifica di perito capo si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale e' ammesso il personale con qualifica di perito che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.".
|
| Art. 25. c) All'articolo 47, comma 3, le parole: "di secondo grado" sono sostituite dalle seguenti: "superiore" che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario" e le parole: "nonche', ove sia previsto, dall'abilitazione all'esercizio dell'attivita' inerente al profilo professionale per il quale si concorre" sono soppresse.
Note all'art. 25: Il testo dell'art. 47, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato e' il seguente: "Art. 47. (Promozione alla qualifica di perito superiore). - 1. Le promozioni alla qualifica di perito superiore sono conferite nei limiti dei posti disponibili nei contingenti di ciascun profilo professionale. 2. L'accesso alla qualifica di perito superiore si consegue: a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale avente una anzianita' di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di perito capo; b) per il restante cinquanta per cento dei posti, mediante concorso per titoli di servizio ed esame, riservato al personale che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di perito capo. 3. Allo scrutinio ed al concorso di cui al comma 2, lettere a) e b), sono ammessi gli appartenenti al profilo professionale sottordinato a quello nel quale si sono verificate le vacanze, in possesso del titolo di studio di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario. 4. La promozione decorre, a tutti gli effetti, dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Il personale di cui alla lettera a) precede, nel ruolo, quello di cui alla lettera b). I posti non coperti mediante concorso sono portati in aumento all'aliquota prevista dalla lettera a). 5. Le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera b), la determinazione delle prove d'esame ed i programmi sono fissati con decreto ministeriale.
|
| Art. 26. 1. Dopo l'articolo 47 sono inseriti i seguenti: "Art. 47-bis (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai periti superiori). - 1. Ai periti superiori che abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2. 2. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "buono" e che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della riduzione dello stipendio superiore a sei giorni. 3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della censura, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.". "Art. 47-ter (Riconoscimento della denominazione di "scelto" ai periti superiori). - 1. I periti superiori che al 1o gennaio di ogni anno abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data di attribuzione dello scatto aggiuntivo dell'articolo 47-bis, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli, per il riconoscimento della denominazione di "scelto" con l'attribuzione di un ulteriore scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2. 2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "ottimo con punti dieci" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della riduzione dello stipendio superiore a sei giorni. 3. Per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della censura, la selezione per il riconoscimento della denominazione di "scelto", anche con effetto retroattivo, e' effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 4. Il riconoscimento della denominazione di "scelto", fermo restando la qualifica rivestita, decorre, anche con effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione dell'anzianita', nel rispetto di quanto previsto al comma 2. 5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, nonche' i punteggi da attribuire a ciascuno dei essi, le modalita' di formazione della graduatoria finale e la composizione della commissione esaminatrice, sono determinati con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato. 6. Ai periti superiori "scelti" possono essere affidate, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 40, funzioni vicarie del responsabile di unita' organiche operative in cui, oltre al funzionario preposto, non vi siano altri direttivi. Con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato sono individuate le unita' nell'ambito delle quali ai periti superiori scelti possono essere affidate le funzioni predette, nonche' ulteriori funzioni di particolare rilevanza tra quelle di cui al medesimo articolo 40. "Art. 47-quater (Riassorbimento degli scatti aggiuntivi). - 1. Gli scatti aggiuntivi di cui agli articoli 47-bis e 47-ter, sono riassorbiti all'atto dell'eventuale accesso a livello retributivo superiore.".
Note all'art. 26: Il testo dell'art. 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e' riportato nelle note all'articolo 11. I testi degli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) sono riportati nelle note all'articolo 11. Il testo dell'art. 40 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 e' il seguente: "Art. 40. Funzioni del personale appartentente al ruolo dei periti. 1. Il personale del ruolo dei periti svolge funzioni che richiedono preparazione specialistica e conoscenza di procedure tecnico-scientifiche ed amministrativo-contabili, anche complesse e collabora all'attivita' istruttoria e di studio. Ha conoscenza del funzionamento e dell'uso di apparecchiature e di procedure, anche complesse, per l'elaborazione automatica dei dati ed il trattamento dei testi. 2. Nell'ambito di direttive di massima ha autonomia operativa e responsabilita' diretta connesse sia alla predisposizione ed attuazione delle attivita' che alla elaborazione degli atti relativi ai compiti affidatigli. 3. Puo' essere preposto ad unita' operative coordinando l'attivita' di piu' persone con piena responsabilita' per l'attivita' svolta e per i risultati conseguiti. Puo' inoltre svolgere, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di formazione ed istruzione del personale. 4. Ai periti superiori, oltre ai compiti sopra specificati, sono attribuite funzioni richiedenti una qualificata preparazione professionale nel settore al quale sono adibiti, con conoscenze di elevato contenuto specialistico. Collaborano con i superiori gerarchici in studi, esperimenti ed altre attivita' richiedenti qualiticata preparazione professionale. 5. Nell'ambito del ruolo dei periti, il personale appartenente alle qualifiche di vice perito, perito e perito capo in caso di impedimento o di assenza puo' sostituire il superiore gerarchico."
|
| Art. 27. 1. All'articolo 48, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Al personale di cui all'articolo l non si applica il primo comma dell'articolo 17 della legge 11 luglio 1980, n. 312". 2. Dopo l'articolo 48 e' inserito il seguente: "Art. 48-bis (Commissione per la progressione di carriera). - 1. Sulle questioni concernenti la progressione di carriera del personale dei ruoli di cui agli articoli 1 e 25 del presente decreto si esprime una specifica commissione, la composizione ed il funzionamento della quale sono determinati con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato. 2. All'inizio di ogni anno la commissione propone al Consiglio di amministrazione del Corpo forestale dello Stato. per l'approvazione, i criteri di massima da seguire negli scrutini per merito comparativo e per merito assoluto".
Note all'art. 27: Il testo dell'art. 48 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato e' il seguente: "Art. 48. (Rapporto informativo e giudizio complessivo). - 1. Con decreto ministeriale, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, si provvede, per il personale di cui all'art. 25, alla determinazione e modalita' di compilazione del rapporto informativo e giudizio complessivo da armonizzarsi, con gli opportuni adattamenti, alle previsioni di cui agli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. 2. Al personale di cui all'articolo 1 non si applica il primo comma dell'articolo 17 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Il testo dell'articolo 17, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) e' il seguente: "1. Sono aboliti i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annuali".
|
| Art. 28. 1. All'articolo 49, dopo il comma l sono aggiunti i seguenti: "1-bis. Agli assistenti capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto aggiuntivo qualora nel triennio precedente abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e nel biennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni. 1-ter. Ai vice sovrintendenti che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, che nei due anni precedenti abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni, e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 370.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile al conseguimento di qualifica superiore. 1-quater. Ai sovrintendenti capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto aggiuntivo, qualora nel triennio precedente abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e nel biennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni. In caso di successivo accesso al ruolo superiore, lo scatto aggiuntivo viene conservato come assegno ad personam riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto nello stesso livello retributivo. 1-quinquies. Ai vice ispettori che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica, che nell'anno precedente abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni, e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore. 1-sexies. Agli ispettori che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, che nei due anni precedenti abbiano riportato un giudizio non- inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni, e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore. 1-septies. Agli ispettori capo che abbiano maturato dieci anni di permanenza nella qualifica, esclusi i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previsti dall'ordinamento vigente, che abbiano riportato nel triennio precedente un giudizio non inferiore a buono e che non abbiano riportato nel biennio precedente una funzione disciplinare piu' grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni, e' attribuito, con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione del requisito temporale, il trattamento economico previsto per il personale della qualifica di ispettore superiore. Tale trattamento economico e' riassorbito all'atto dell'accesso alla qualifica superiore. 1-octies. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare, l'attribuzione di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies, avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto ai medesimi commi. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 1-nonies. A partire dal primo gennaio 2001, agli ispettori superiori del Corpo forestale dello Stato, con almeno 2 anni e quattro mesi di anzianita' nella qualifica, e' attribuito un emolumento pensionabile annuo lordo, valido anche per la tredicesima mensilita', per l'indennita' di buonuscita e per la determinazione della base pensionabile, pari alla differenza tra il proprio livello retributivo ed il livello retributivo superiore con contestuale riassorbimento di quello corrisposto ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254. Il beneficio e' riassorbito in caso di passaggio a livello retributivo superiore e non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici o aggiuntivi di stipendio. 1l-decies. Le disposizioni di cui ai commi dall'1-bis all'1-nonies si applicano, in quanto compatibili, anche al personale che riveste la qualifica corrispondente dei ruoli del personale che espleta attivita' tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa".
Note all'art. 28: - II testo dell'art. 49, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 49. (Trattamento economico) - 1. Al personale dei ruoli del Corpo forestale dello Stato di cui al presente decreto legislativo spetta, dal 1o settembre 1995, oltre l'indennita' mensile pensionabile, lo stipendio dei livelli retributivi con gli scatti stipendiali come stabilito dall'art. 43-bis della legge 1o aprile 1981, n. 121, sulla base della equiparazione di cui alle tabelle A e B. Agli allievi dei corsi di cui agli articoli 4, 18, 32, 36 e 44, compete il trattamento economico previsto per gli allievi dei corsi della polizia di Stato in analoga situazione di stato. 1-bis. Agli assistenti capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto aggiuntivo, qualora nel triennio precedente abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e nel biennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni. 1-ter. Ai vice sovrintendenti che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, che nei due anni precedenti abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni, e' attribuito un emolumento pensionabile di L. 370.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile al conseguimento di qualifica superiore. 1-quater. Ai sovrintendenti capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto aggiuntivo, qualora nel triennio precedente abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e nel biennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni. In caso di successivo accesso al ruolo superiore, lo scatto aggiuntivo viene conservato come assegno ad personam riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto nello stesso livello retributivo. 1-quinquies. Ai vice ispettori che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica, che nell'anno precedente abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni, e' attribuito un emolumento pensionabile di L. 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore. 1-sexies. Agli ispettori che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, che nei due anni precedenti abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni, e' attribuito un emolumento pensionabile di L. 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore. 1-septies. Agli ispettori capo che abbiano maturato dieci anni di permanenza nella qualifica, esclusi i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previsti dall'ordinamento vigente, che abbiano riportato nel triennio precedente un giudizio non inferiore a buono e che non abbiano riportato nel biennio precedente una sanzione disciplinare piu' grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni, e' attribuito, con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione del requisito temporale, il trattamento economico previsto per il personale della qualifica di ispettore superiore. Tale trattamento economico e' riassorbito all'atto dell'accesso alla qualifica superiore. 1-octies. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare, l'attribuzione di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies, avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto ai medesimi commi. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 1-nonies. A partire dal 1o gennaio 2001, agli ispettori superiori del Corpo forestale dello Stato, con almeno 2 anni e quattro mesi di anzianita' nella qualifica, e' attribuito un emolumento pensionabile annuo lordo, valido anche per la tredicesima mensilita', per l'indennita' di buonuscita e per la determinazione della base pensionabile, pari alla differenza tra il proprio livello retributivo ed il livello retributivo superiore con contestuale riassorbimento di quello corrisposto ai sensi dell'art. 38, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254. Il beneficio e' riassorbito in caso di passaggio a livello retributivo superiore e non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici o aggiuntivi di stipendio. 1-decies. Le disposizioni di cui ai commi dall'1-bis all'1-nonies si applicano, in quanto compatibili, anche al personale che riveste la qualifica corrispondente dei ruoli del personale che espleta attivita' tecnico - scientifica, tecnico - strumentale ed amministrativa.". - Il testo dell'art. 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e' riportato nelle note all'art. 11. - I testi degli articoli 94 e 95, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) sono riportati nelle note all'art. 11. - Il testo dell'art. 38, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, recante "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999", e' il seguente: "Art. 38. Emolumento ex art. 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85. - 1. Agli ispettori superiori sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e qualifiche equiparate e corrispondenti, con almeno due anni e quattro mesi di anzianita' nella qualifica maturata a partire da data non anteriore al 1o settembre 1995, e' attribuito un emolumento pensionabile annuo lordo, valido anche per la tredicesima mensilita' e l'indennita' di buonuscita, non superiore nel triennio 1998-2000 alla differenza tra il proprio livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore. 2. L'emolumento di cui al comma 1, e' corrisposto per ciascun anno del triennio 1998-2000 nella misura annua lorda di L. 660.000 non cumulabili. 3. Ai vice-commissari e qualifiche equiparate e corrispondenti, provenienti dal ruolo degli ispettori, con almeno venti anni di servizio comunque prestato, e' attribuito l'emolumento pensionabile di cui al comma 1, con le modalita' e le decorrenze previste nel comma 2. 4. I benefici di cui ai commi 1, 2 e 3, non sono fra loro cumulabili, non competono in caso di passaggio, al livello retributivo superiore e non costituiscono presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di stipendio.
|
| Art. 29. 1. Il disposto di cui all'articolo 53, comma 1, ed all'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in ordine al mantenimento del trattamento economico in godimento, si interpreta nel senso che al personale interessato si applica il comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Note all'art. 29: - Il testo dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 e' il seguente: "1. Il personale che al 1o settembre 1995, riveste la qualifica di vice brigadiere e brigadiere del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato e' inquadrato anche in soprannumero, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato conservando, se piu' favorevole, il trattamento economico in godimento." - Il testo dell'art. 57, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 e' il seguente: "2. Il personale che al 1o settembre 1995 appartiene, in virtu' di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, ad un profilo professionale di settima qualifica funzionale della previgente dotazione organica di cui all'art. 25, comma 3, e' inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica di perito conservando il trattamento economico in godimento e perito capo, se in possesso di un'anzianita' di nomina rispettivamente superiore a due e nove anni, e, anche in soprannumero, in quella di perito superiore se nominato nel ruolo della previgente carriera di concetto da oltre diciassette anni." - Il testo dell'art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, (Interventi correttivi di finanza pubblica) e' il seguente: "57. Nei casi di passaggi di carriera di cui all'art. 202 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione e' attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione."
|
| Art. 30
1. Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo e qualifiche equiparate in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto aggiuntivo previsto, rispettivamente, dai commi 1-bis e 1-quater dell'articolo 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, introdotti dall'articolo 28 del presente decreto, e' attribuito con le seguenti modalita': a) al personale che alla suddetta data abbia gia' maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui matura quattro anni di effettivo servizio nella qualifica. 2. Ai vice sovrintendenti ed agli ispettori e qualifiche equiparate, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'emolumento pensionabile previsto, rispettivamente, dai commi 1-ter e 1-sexies dell'articolo 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, introdotti dall'articolo 28 del presente decreto, e' attribuito con le seguenti modalita': a) al personale che alla suddetta data abbia maturatd tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) al restante personale con decorrenza dalla data in cui matura tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica. 3. Ai vice ispettori e qualifiche equiparate in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'emolumento pensionabile di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 49 del decreto logislativo 12 maggio 1995, n. 201, introdotto dall'articolo 28 del presente decreto, e' attribuito con le seguenti modalita': a) al personale che alla suddetta data abbia gia' maturato un anno di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui matura un anno di effettivo servizio nella qualifica. 4. Agli ispettori capo e qualifiche equiparate che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato dieci anni di anzianita' riconosciuta nella qualifica, il trattamento economico di cui al comma 1-septies dell'articolo 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come introdotto dall'articolo 28, comma 1, del presente decreto e' attribuito dalla medesima data. 5. Al personale inquadrato al 1o settembre 1995 nella qualifica di ispettore superiore ed equiparata, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuiti, a decorrere da quest'ultima data, gli scatti aggiuntivi di cui agli articoli 21-bis, 21-ter, 47-bis e 47-ter, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, introdotti, rispettivamente, dagli articoli 11 e 26 del presente decreto. Il medesimo personale assume, con la stessa decorrenza, la denominazione anche di "scelto". 6. Salvo quanto previsto al comma 5, agli ispettori superiori e qualifiche equiparate, che hanno conseguito o conseguono tale qualifica con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, in servizio alla stessa data, lo scatto aggiuntivo di cui agli articoli 21-bis e 47-bis, e' attribuito con la medesima decorrenza. 7. In deroga a quanto previsto dagli articoli 21-bis e 47-bis, per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore, o qualifica equiparata, entro il 1o gennaio di ciascun anno, dal 2002 al 2007, il periodo di permanenza nella qualifica utile ai fini dell'attribuzione dello scatto aggiuntivo e' fissato per ciascun anno di detto periodo, rispettivamente in 1, 2, 3, 4, 5 e 6 anni. 8. Il personale di cui al comma 6 consegue l'ulteriore scatto aggiuntivo di cui, rispettivamente, agli articoli 21-ter e 47-ter, ed assume la denominazione di "scelto" a decorrere dalla data in cui matura l'anzianita' di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore o equiparata. Il personale che e' stato inquadrato nella qualifica di ispettore superiore o qualifica equiparata avendo superato la prima selezione prevista dal comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, consegue l'ulteriore scatto aggiuntivo di cui agli articoli 21-ter, e 47-ter ed acquisisce la denominazione di "scelto" dopo sette anni di servizio utile nelle predette qualifiche. 9. Per gli ispettori superiori e qualifiche equiparate, che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino in possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 21-bis e dai commi 2 e 3 dell'articolo 47-bis, gli scatti aggiuntivi e la denominazione di "scelto" di cui al comma 5 e lo scatto aggiuntivo di cui al comma 6 del presente articolo, sono riconosciuti con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Per il medesimo personale il periodo minimo di permanenza nella qualifica, previsto dal comma 8, e' aumentato di un periodo corrispondente a quello occorrente per maturare i requisiti previsti dal medesimo comma 8. 10. Ai fini dell'applicazione dei precendenti commi, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, 47-bis, 47-ter, 47-quater e 49, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-octies e 1-nonies del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, introdotti dal presente decreto, ad eccezione di quella relativa al requisito dell'anzianita' minima richiesta nella qualifica.
Note all'art. 30: - Il testo dell'art. 53, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e' il seguente: "6. Per un periodo di quattro anni per il personale di cui al comma 5, per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore la permanenza nella qualifica di ispettore capo, ai fini dell'ammissione allo scrutinio per merito comparativo di cui all'art. 21, comma 1, lettera a), e' ridotta di quattro anni ed il concorso previsto dalla successiva lettera b) e' sostituito da selezione alla quale e' ammesso lo stesso personale che ne faccia domanda."
|
| Art. 31. 1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, le modalita' per il reclutamento degli atleti del Corpo forestale dello Stato, limitatamente alle discipline sportive ivi praticate ed agli aspiranti riconosciuti atleti di interesse olimpico o nazionale dal CONI o dalle rispettive federazioni, sono stabilite nel relativo bando, secondo le determinazioni del capo del Corpo forestale dello Stato.
Note all'art. 31: - Il testo dell'art. 6, comma 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78, recante "Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia", e' il seguente: "4. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalita' per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneita' alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonche' le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri: a) valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno precedente; b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche; c) valutazione, per il personale da reclutare nelle bande musicali, della specifica professionalita' e di titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica; d) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni."
|
| Art. 32. 1. Le disposizioni dell' articolo 5, comma 2-bis, introdotto dall'articolo 3, comma 7, del presente provvedimento, dell'articolo 9, comma 4, come integrato dall'articolo 4, comma 1, lettera e) del presente provvedimento e dell'articolo 36, comma 7-bis, introdotto dall'articolo 17, comma 8 del presente provvedimento si applicano anche ai concorsi banditi successivamente al 1o settembre 1995. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 15, 17, 21, 22, 23 e 25 si applicano ai concorsi il cui bando sara' pubblicato successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. 3. Tutte le disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, recanti l'espressione "direttore generale della Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche", devono intendersi riferite al "Capo del Corpo forestale dello Stato".
Note all'art. 32: - Per i riferimenti al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, si vede nelle note alla premessa.
|
| Art. 33. "In conseguenza dell'attuazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 e dell'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al personale trasferito alle regioni e' garantito il trattamento giuridico ed economico spettante a seguito dell'applicazione del presente decreto. Tale personale e' escluso dal novero dell'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121".
Note all'art. 33: - Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale", e' il seguente: "4. (Trasferimento di risorse alle regioni) - Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 31 dicembre 1997, si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni, ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato, non necessari all'esercizio delle funzioni di competenza statale. 2. Al riordinamento delle strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti di cui al presente decreto, si provvede a norma dell'art. 3, comma 1, lettera d), e dell'art. 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Fino a tale riordinamento le funzioni e i compiti non conferiti alle regioni restano attribuiti alla responsabilita' degli uffici secondo il riparto delle competenze precedente al riordinamento stesso." - Il testo dell'art. 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' il seguente: "8. A far data dal 1o gennaio 2000, le funzioni relative al settore agroindustriale esercitate dal ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le inerenti risorse, al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato. Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al ministero dell'ambiente e' disposto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, contestualmente alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997." - Il testo dell'art. 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) e' il seguente: "Art. 16. (Forze di polizia) - Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono Forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: a) Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; b) Il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso".
|
| Art. 34. 1. Nella prima applicazione del presente decreto, per i posti disponibili dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre 2004, le aliquote e modalita' di accesso alla qualifica ini-ziale del ruolo degli ispettori sono determinate, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e alla riserva del sesto di posti ivi indicata, come modificato dall'articolo 7 del presente decreto, come segue: a) nel limite del trentacinque per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dall'articolo 8 del presente decreto; b) nel limite del sessantacinque per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio e superamento di una prova scritta e di un colloquio, riservato al personale del Corpo forestale dello Stato che nell'ultimo biennio non abbia riportato la sospensione dallo stipendio pari o superiore a sei giorni o sanzione disciplinare piu' grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a buono, sulla base delle seguenti aliquote: 1) trentacinque per cento riservato al personale vincitore dei concorsi per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti indetti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201; 2) quindici per cento riservato agli altri appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di studio; 3) quindici per cento riservato al personale che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianita' di servizio non inferiore a sette anni e del titolo di studio prescritto. 2. Per quanto non previsto dal comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.
Note all'art. 34: - Per i riferimenti al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, si vede nelle note alla premessa. - Per il testo dell'art. 16, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, vedi note all'art. 8. - Il testo dell'art. 17, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e' il seguente: "17. (Funzioni e servizi di polizia giudiziaria) - 1. Le modalita' del concorso interno, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, i relativi punteggi, le materie oggetto dell'esame, la composizione della commissione esaminatrice, sono stabilite con decreto ministeriale. 2. I vincitori del concorso frequentano un corso di istruzione e specializzazione tecnico-professionale della durata di sei mesi. I programmi, le modalita' di svolgimento del corso per le finalita' anche di cui all'art. 4, comma 5, e degli esami finali, nonche' la composizione della commissione esaminatrice sono fissati con decreto ministeriale. 3. Il corso semestrale di cui al comma 2, puo' essere ripetuto una sola volta. Gli allievi che non abbiano superato gli esami finali del corso sono restituiti al servizio d'istituto e ammessi alla frequenza del corso successivo. 4. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i sessanta giorni di assenza. 5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 10. 6. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato ammesso al corso conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione". - Il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, riportato nelle note all'art. 9.
|
| Art. 35. 1. La spesa derivante dal presente decreto, e' valutabile in lire milleseicentoquarantuno milioni per l'anno 2001, lire duemilatrentaquattro milioni per l'anno 2002, lire duemilaquattrocentoquarantasei milioni per l'anno 2003, lire tremilatrentasei milioni per l'anno 2004, lire tremilacentoventiquattro per l'anno 2005 e lire tremilacentosessantasei milioni dal 2006 in poi. Alla relativa spesa si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 febbraio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali Bordon, Ministro dell'ambiente Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Bianco, Ministro dell'interno Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Fassino
Note all'art. 35: Il testo dell'art. 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' il seguente: "9. E' stanziata la somma di L. 239.340 milioni per il 2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a decorrere dal 2003, per le finalizzazioni di spesa di cui alle seguenti lettere a), b) e c), nonche' la somma di L. 10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla seguente lettera d): a) ulteriori interventi necessari a realizzare l'inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle Forze armate secondo quanto previsto dai decreti legislativi emanati ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78; b) copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, e copertura degli oneri derivanti dal riordino delle carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato; c) allineamento dei trattamenti economici del personale delle Forze di polizia relativamente al personale tecnico, alle bande musicali ed ai servizi prestati presso le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero; d) copertura e riorganizzazione degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, al comma 1 dell'art. 2, e al comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e conseguente adeguamento degli uffici centrali e periferici di corrispondente livello dell'amministrazione penitenziaria. Alle conseguenti variazioni delle tabelle di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, si provvede ai sensi del comma 6 dello stesso articolo. Si applica l'art. 4, comma 3, del medesimo decreto legislativo, nonche' la previsione di cui al comma 7, dell'art. 3, dello stesso decreto".
|
| Tabella A (art. 25, comma 2) DOTAZIONE ORGANICA DEI RUOLI DEL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO CHE SVOLGE ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICA, TECNICO-STRUMENTALE ED AMMINISTRATIVA.
Ruolo dei periti Perito superiore 102
Perito capo Perito 160 Vice perito
Ruolo dei revisori Revisore capo Revisore 260 Vice revisore
Ruolo degli operatori e dei collaboratori Collaboratore capo Collaboratore 350 Operatore scelto Operatore
TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEL PERSONALE DEI RUOLI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO CHE ESPLETA ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICA, TECNICO-STRUMENTALE ED AMMINISTRATIVA CON QUELLE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICA O TECNICA.
Corpo Forestale dello Stato Polizia di Stato - - Perito superiore Perito tecnico superiore Perito capo Perito tecnico capo Perito Perito tecnico Vice perito Vice perito tecnico Revisore capo Revisore tecnico capo Revisore Revisore tecnico Vice revisore Vice revisore tecnico Collaboratore capo Collaboratore tecnico capo Collaboratore Collaboratore tecnico Operatore scelto Operatore tecnico scelto Operatore Operatore tecnico |
|
|
|