Gazzetta n. 77 del 2 aprile 2001 (vai al sommario)
LEGGE 29 marzo 2001, n. 86
Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1.
(Indennita' di trasferimento)

1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorita' ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennita' mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi. 2. L'indennita' di cui al comma 1 e' ridotta del 20 per cento per il personale che fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizio. 3. Il personale che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio puo' optare, in luogo del trattamento di cui al comma 1, per il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi. Al rimborso di cui al presente comma si applica l'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 4. L'indennita' di cui al comma 1 del presente articolo compete anche al personale in servizio all'estero ai sensi delle leggi 8 luglio 1961, n. 642, 27 luglio 1962, n. 1114, e 27 dicembre 1973, n. 838, e successive modificazioni, all'atto del rientro in Italia.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente "Norme
per il reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali
piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed
integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574,
riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle
Forze armate e della Guardia di finanza", e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1986, n. 125, S.O.
- Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,
recante "Disposizioni in materia di rapporto d'impiego del
personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10
della legge 28 luglio 1999, n. 266" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 giugno 2000, n. 127, S.O. Si riporta
il testo dell'art. 28, comma 1:
"Art. 28 (Materie di negoziazione). - 1. Formano
oggetto del procedimento negoziale:
a) il trattamento economico fondamentale ed
accessorio, secondo parametri appositamente definiti in
tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse
finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati,
rapportati alla figura apicale;
b) l'orario di lavoro;
c) il congedo ordinario e straordinario:
d) la reperibilita';
e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
f) i permessi brevi per esigenze personali;
g) le aspettative ed i permessi sindacali;
h) l'individuazione di misure idonee a favorire la
mobilita' di sede, aggiuntive rispetto a quelle previste
per i funzionari non assegnatari di alloggi da parte
dell'amministrazione dell'interno.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, recante "Approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O. Si
riporta il testo dell'art. 48, comma 5:
"Art. 48 (Determinazione del reddito di lavoro
dipendente). - (Omissis) 5. Le indennita' percepite per le
trasferte o le missioni fuori del territorio comunale
concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire
90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte
all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di
quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito
gratuitamente il limite e' ridotto di un terzo. Il limite
e' ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese
di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso
analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del
territorio comunale non concorrono a formare il reddito i
rimborsi di spese documentate relative al vitto,
all'alloggio, al viaggio e al trasporto. nonche' i rimborsi
di altre spese, anche non documentabili, eventualmente
sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette
trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero
di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte
all'estero. Le indennita' o i rimborsi di spese per le
trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i
rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti
provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito."
La legge 8 luglio 1961, n. 642, recante "Trattamento
economico del personale dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso
delegazioni o rappresentanze militari ovvero presso enti,
comandi od organismi internazionali", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1961, n. 186.
La legge 27 luglio 1962, n. 1114, recante "Disciplina
della posizione giuridica ed economica dei dipendenti
statali autorizzati ad assumere un impiego presso enti od
organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso
Stati esteri" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11
agosto 1962, n. 202.
La legge 27 dicembre 1973, n. 838, recante "Ordinamento
degli uffici degli addetti dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica in servizio all'estero e trattamento
economico del personale della Difesa ivi destinato" e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1973,
n. 333, S.O.



 
Art. 2.
(Applicazione dell'articolo 17 della
legge 28 luglio 1999, n. 266, nel caso
di collocamento in congedo)

1. Il coniuge convivente del personale di cui all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, quando il coniuge elegge domicilio nel territorio nazionale all'atto del collocamento in congedo, ha diritto di precedenza nell'assegnazione del primo posto disponibile presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede dell'eletto domicilio o, in mancanza, nella sede piu' vicina. 2. Le disposizioni dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e quelle di cui al comma 1 del presente articolo si applicano a tutto il personale indicato all'articolo 1, comma 1.



Note all'art. 2:
- La legge 28 luglio 1999, n. 266, recante "Delega al
Governo per il riordino delle carriere diplomatica e
prefettizia, nonche' disposizioni per il restante personale
del Ministero degli affari esteri, per il personale
militare del Ministero della difesa, per il personale
dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del
Consiglio superiore della magistratura", e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1999, n. 183, S.O. Si
riporta il testo dell'art. 17.
"Art. 17. (Disposizioni concernenti il trasferimento
del personale delle Forze armate e delle Forze armate di
polizia). - 1. Il coniuge convivente del personale in
servizio permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e
sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di
cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, trasferiti
d'autorita' da una ad altra sede di servizio, che sia
impiegato in una delle amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha
diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di
domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato
presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o
distacco, presso altre amministrazioni nella sede di
servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede piu'
vicina.".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 1993, n. 30, S.O. Si
riporta il testo dell'art. 1, comma 2.
"Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). -
(Omissis). 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono
tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli
istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni
educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le
comunita' montane, e loro consorzi ed associazioni, le
istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case
popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici
non economici nazionali regionali e locali, le
amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio
sanitario nazionale".



 
Art. 3. (Specifici compensi per il personale delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in relazione a situazioni di impiego non
compatibili con l'orario di lavoro)

1. Il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica impegnato in esercitazioni od in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, non e' assoggettato, durante i predetti periodi di impiego, alle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro ed ai connessi istituti, a condizione che le predette attivita' si protraggano senza soluzione di continuita' per almeno quarantotto ore. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresi', al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza che, per l'assolvimento dei compiti istituzionali di carattere militare, e' impiegato nelle attivita' di cui al medesimo comma 1. 3. Le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 1 sono determinate, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Capo di stato maggiore della difesa, dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dai Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. 4. Il personale puo' essere impegnato nelle attivita' di cui al comma 1 fino ad un massimo di centoventi giorni l'anno e per non piu' di dodici ore giornaliere, salvo il verificarsi di comprovate ed inderogabili esigenze di carattere operativo. Durante lo svolgimento delle predette attivita' devono essere garantiti al personale il recupero delle energie psicofisiche e comunque la fruizione di adeguati turni di riposo. 5. Al personale di cui ai commi 1 e 2 e' attribuita, per i giorni di effettivo impiego, una indennita' sostitutiva del compenso per il lavoro straordinario e del recupero compensativo da definire attraverso le procedure di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse ad essa assegnate ed in particolare nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 7, comma 10, quarto e quinto periodo, del medesimo decreto legislativo. 6. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di operativita' dell'indennita' di cui al comma 5 e nei limiti temporali di percezione della medesima indennita'. 7. L'indennita' di cui al comma 5 non e' cumulabile con i trattamenti di cui all'articolo 1, comma 4, nonche' con le indennita' di missione all'estero.



Note all'art. 3:
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,
recante "Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di procedure per disciplinare i
contenuti del rapporto d'impiego del personale delle Forze
di polizia e delle Forze Armate" come modificato dal
decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2000, n. 118, S.O.
Si riporta il testo dell'art. 7, comma 10.
"Art. 7 (Procedimento). - (Omissis) 10. L'ipotesi di
accordo sindacale di cui al comma 3 e gli schemi di
provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono corredati da
appositi prospetti contenenti l'individuazione del
personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi
del trattamento economico, nonche' la quantificazione
complessiva della spesa, diretta ed indiretta, ivi compresa
quella eventualmente rimessa alla contrattazione
decentrata, con l'indicazione della copertura finanziaria
complessiva per l'intero periodo di validita' dei predetti
atti, prevedendo, altresi', la possibilita' di prorogarne
l'efficacia temporale, ovvero di sospendere l'esecuzione
parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai
limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta - da
parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle
organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle sezioni
COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o
dello Stato maggiore della difesa - al Nucleo di
valutazione della spesa relativa al pubblico impiego
(istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n.
412) di controllo e certificazione dei costi esorbitanti
sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria
generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione
pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo
si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta.
L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di
provvedimento non possono in ogni caso comportare,
direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi
successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto
stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel
bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri
aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di
validita' dei decreti del Presidente della Repubblica di
cui al comma 11, in particolare per effetto della
decorrenza dei benefici a regime.".



 
Art. 4.
(Proroga di termini e modifiche all'articolo 6
della legge 31 marzo 2000, n. 78)

1. I termini previsti dall'articolo 5, comma 3, primo e terzo periodo, della legge 31 marzo 2000, n. 78, si intendono rispettivamente prorogati ai centottanta e ai novanta giorni successivi alla data di emanazione del provvedimento legislativo di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, ovvero, se successiva, a quella di emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 7, comma 4, della medesima legge 31 marzo 2000, n. 78. 2. All'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, la lettera d) e' sostituita dalle seguenti: "d) previsione che il personale non piu' idoneo alle attivita' dei gruppi sportivi e delle bande musicali, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attivita' istituzionali o trasferito in altri ruoli delle Amministrazioni di appartenenza; d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"; il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) l'articolo 62 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni; b) gli articoli 12, 13, 14, 15 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197; c) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e successive modificazioni; d) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79; e) l'articolo 33, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196".



Note all'art. 4:
- La legge 31 marzo 2000, n. 78, recante "Delega al
Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri,
del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di
finanza e della Polizia di Stato. Nonne in materia di
coordinamento delle Forze di polizia, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2000, n. 79. Si riporta il
testo degli articoli 5, comma 3, e 7, comma 4.
"Art. 5 (Delega al Governo per il riordino della
Polizia di Stato). (omissis). - 3. Entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di
cui al comma 1, e' consentito, a domanda e previa intesa
tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei
dipendenti appartenenti alle qualifiche dirigenziali e
direttive della Polizia di Stato nelle altre
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei limiti dei
posti disponibili per le medesime qualifiche possedute
nelle rispettive pianti organiche, nel rispetto delle
disposizioni di cui all'art. 20 della legge 23 dicembre
1999, n. 488. Qualora il trattamento economico
dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello
percepito nell'amministrazione di provenienza, il
dipendente trasferito percepisce, fino al suo
riassorbimento. un assegno ad personam di importo
corrispondente alla differenza di trattamento. Per un
periodo non superiore a novanta giorni dalla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma
1, il trasferimento puo' essere effettuato, con le medesime
modalita', ad istanza dei dipendenti interessati, salvo
rifiuto dell'amministrazione destinataria dell'istanza, da
esprimere entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza
medesima."
"Art. 7 (Disposizioni comuni). (omissis) - 4.
Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
dei criteri direttivi determinati dagli articoli 1, 3, 4 e
5 e con le modalita' di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo, potranno essere emanate con uno o piu' decreti
legislativi, fino al 31 dicembre 2001.".
Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante
"Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente
della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della
legge 31 marzo 2000, n. 78" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 novembre 2000, n. 271, S.O. Si riporta il
testo dell'art. 71.
"Art. 71 (Inquadramenti). - 1. Con successivo
provvedimento legislativo sono determinate le modalita'
applicative di inquadramento del personale in servizio
negli attuali ruoli direttivi della Polizia di Stato nei
nuovi ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei
direttivi medici, previsti dal presente decreto, con
decorrenza dal 15 marzo 2001."
- Si riporta il testo dell'art. 6 della citata legge n.
78/2000, come modificato dalla presente legge:
"Art. 6 (Disposizioni per l'amministrazione della
pubblica sicurezza e per alcune attivita' delle Forze di
polizia e delle Forze armate). - 1. Con regolamento da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e' determinata la struttura
organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui
all'art. 31, primo comma, numeri da 2) a 9), della legge 1o
aprile 1981, n. 121, nei limiti degli ordinari stanziamenti
di bilancio e delle dotazioni organiche complessive del
personale, osservando i seguenti criteri:
a) economicita', speditezza e rispondenza al pubblico
interesse dell'azione amministrativa;
b) articolazione degli uffici per funzioni omogenee,
anche attraverso la diversificazione fra strutture con
funzioni finali e quelle con funzioni strumentali o di
supporto:
c) ripartizione a livello centrale e periferico delle
funzioni di direzione e controllo, con riferimento alla
funzione di cui all'art. 4, numero 3), della legge 1o
aprile 1981, n. 121, secondo coerenti linee di dipendenza
gerarchica o funzionale;
d) flessibilita' organizzativa, da conseguire anche
con atti amministrativi.
2. Il regolamento di cui al comma 1, prevede le
corrispondenze tra le denominazioni degli uffici, reparti e
istituti individuati e quelle previgenti, nonche'
l'abrogazione, con effetto dalla data di entrata in vigore
delle norme regolamentari, delle disposizioni degli art. 31
e 34 della legge 1o aprile 1981, n. 121.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al presente articolo, la lettera a) del
secondo comma dell'art. 3 della legge 1o aprile 1981, n.
121, e' sostituita dalla seguente:
"a) dal personale addetto agli uffici del
dipartimento della pubblica sicurezza ed agli altri uffici,
istituti e reparti in cui la stessa si articola;".
4. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono determinate le modalita' per il reclutamento ed il
trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneita'
alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi
e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze
armate, nonche' le condizioni per le sponsorizzazioni
individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti
criteri:
a) valutazione, per il personale da reclutare nei
gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale
ottenuti nell'anno precedente;
b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati
nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti
ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle
federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello
statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle
disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle
societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche:
c) valutazione, per il personale da reclutare nelle
bande musicali, della specifica professionalita' e di
titoli di studio rilasciati da conservatori di musica;
d) previsione che il personale non piu' idoneo alle
attivita' dei gruppi sportivi e delle bande musicali, ma
idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in
altre attivita' istituzionali o trasferito in altri ruoli
delle amministrazioni di appartenenza;
d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per
l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione
dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 43,
comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei
regolamenti di cui al comma 4, sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) l'art. 62 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e
successive modificazioni;
b) gli articoli 12, 13, 14, 15 e 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, come
modificato dall'art. 10 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 197;
c) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio
1991, n. 78, e successive modificazioni;
d) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio
1991, n. 79;
e) l'art. 33, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196."
La legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per
la stabilizzazione della finanza pubblica", e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.. Si
riporta il testo dell'art. 43, comma 7.
"Art. 43 (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di
collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o
privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non
essenziali e misure di incentivazione della produttivita'.)
(Omissis).
7. Per le Amministrazioni di cui all'art. 2, commi 4 e
5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le
risorse di cui ai commi 2, 4 e 5 destinate
all'incentivazione della produttivita' ed alla retribuzione
di risultato sono altresi' destinate, nelle misure e con le
modalita' determinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri
interessati, in analogia alle ripartizioni operate per il
personale del "comparto Ministeri", ad incrementare le
somme accantonate per dare attuazione alle procedure di cui
al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed all'art.
2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334".
La legge 10 maggio 1983, n. 212, recante "Norme sul
reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica
e della Guardia di finanza", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 23 maggio 1983, n. 138. S.O. Si riporta il testo
dell'art. 62.
"Art. 62. I sottufficiali musicanti dell'Esercito
(salvo quanto previsto dal successivo terzo comma per
l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica
sono annualmente tratti dagli arruolati di cui all'art. 4,
che siano stati assegnati alla specializzazione di
musicanti in ordine a quanto previsto dall'art. 7.
I sottufficiali di cui al precedente comma possono
essere reclutati anche secondo quanto previsto dagli
articoli 14, 16 e 17 della legge 10 marzo 1965, n. 121,
previ concorsi da indire separatamente per le categorie di
cui all'art. 3 della predetta legge. I vincitori dei
concorsi contraggono la ferma di cui all'art. 4 della
presente legge.
I sottufficiali musicanti dell'Arma dei carabinieri e
del Corpo della Guardia di finanza sono reclutati
rispettivamente secondo quanto previsto dagli articoli 14,
16 e 17 della legge 1o marzo 1965, n. 121, e dagli articoli
3 e 4 della legge 13 luglio 1965, n. 282.
I musicanti reclutati ai sensi del secondo comma del
presente articolo conseguono l'avanzamento fino al grado di
sergente maggiore allo scadere dei periodi di permanenza
appresso indicati:
caporale comune di prima classe, aviere scelto:
quattro mesi;
caporal maggiore, sottocapo, primo aviere: cinque
mesi;
sergente: due anni e sei mesi.
I successivi avanzamenti, fino al grado di maresciallo
maggiore, capo di prima classe, hanno luogo considerando la
promozione ad anzianita' al termine dei periodi minimi di
permanenza nei gradi come definiti dalla tabella C annessa
alla presente legge. Si prescinde dalle attribuzioni
specifiche previste dalle tabelle B/1, B/2 e B/3 annesse
alla presente legge, ma non dal superamento del corso di
istruzione generale (corso IGP) e del corso di
perfezionamento (corso P).".
Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1987, n. 240 recante "Nuovo ordinamento della banda
musicale della Polizia di Stato" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 1987, n. 148, S.O. Si
riporta il testo degli articoli 12, 13, 14, 15 e 28, come
modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 197.
"Art. 12 (Nomina a maestro direttore). - 1. La nomina a
maestro direttore della banda musicale della Polizia di
Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed
esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in
possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai
pubblici concorsi nonche' del diploma di strumentazione per
banda.
2. Non sono ammessi al pubblico concorso coloro che si
trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 14.
3. Il vincitore del concorso e' nominato maestro
direttore in prova della banda musicale.
4. Durante il periodo di prova frequenta un corso
informativo sui servizi e sull'attivita' della Polizia di
Stato della durata massima di tre mesi.".
"Art. 13 (Nomina a maestro vice direttore). - 1. La
nomina a maestro vice direttore della banda musicale della
Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso,
per titoli ed esami, al quale possono partecipare i
cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per
la partecipazione ai pubblici concorsi nonche'
dell'attestato di compimento del corso inferiore di
composizione.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che si trovino
nelle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 14.
3. Il vincitore del pubblico concorso e' nominato
maestro vice direttore in prova.
4. Durante il periodo di prova frequenta un corso
informativo sui servizi e sull'attivita' della Polizia di
Stato della durata massima di tre mesi."
"Art. 14 (Nomina ad orchestrale). - 1. La nomina ad
orchestrale della banda musicale della Polizia di Stato si
consegue mediante pubblico concorso. per titoli ed esami,
al quale possono partecipare i cittadini italiani in
possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai
pubblici concorsi.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati
espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente
organizzati, o che sono stati destituiti dai pubblici
uffici e coloro che hanno riportato una condanna a pena
detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a
misura di sicurezza o di prevenzione.
3. I vincitori del concorso sono nominati orchestrali
in prova.
4. Durante il periodo di prova frequentano un corso
informativo sui servizi e sull'attivita' della Polizia di
Stato della durata massima di trenta giorni".
"Art. 15 (Corsi informativi). - 1. Le modalita' di
svolgimento dei corsi informativi, di cui agli articoli 12,
13 e 14. ed i relativi programmi di insegnamento sono
stabiliti con decreto del Ministro dell'interno".
"Art. 28 (Cause di cessazione dal servizio). - 1. Le
cause di cessazione dal servizio degli appartenenti ai
ruoli della banda musicale della Polizia di Stato sono
quelle previste dagli articoli 129 e seguenti del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
2. Nei confronti degli appartenenti ai predetti ruoli
si applicano le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, riguardante
l'utilizzazione del personale delle forze di polizia
invalido per causa di servizio.
3. Il personale della banda musicale della Polizia di
Stato, riconosciuto parzialmente inidoneo ai servizi
d'istituto, ai sensi del citato decreto del Presidente
della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, puo' essere
destinato alle attivita' di supporto della banda musicale.
Il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n.78, recante
"Riordinamento della banda musicale dell'Arma dei
carabinieri", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14
marzo 1991, n. 62, S.O. Il capo III recava disposizioni in
materia di reclutamento.
Il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n.79, recante
"Riordinamento della banda musicale della Guardia di
finanza" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14
marzo 1991, n. 62, S.O. Il capo III recava disposizioni in
materia di reclutamento.
Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante
"Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n.
216, in materia di riordino dei moli, modifica alle norme
di reclutamento, stato e avanzamento del personale non
direttivo delle Forze armate", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 27 maggio 1995, n. 122. Si riporta il testo
dell'art. 33, commi 2, 3, 4 e 5.
"Art. 33 (Bande musicali). (Omissis).
2. Alle bande di cui al comma 1, si applicano, fatte
salve le rispettive peculiarita', le norme di cui ai capi
I, Il, III, IV, V e VI del decreto legislativo 27 febbraio
1991, n. 78, con le seguenti previsioni specifiche:
a) ovunque sono citate le parole "Carabinieri" oppure
"Arma" oppure "Arma dei carabinieri" esse devono intendersi
riferite all'Esercito, alla Marina o all'Aeronautica, a
seconda della banda cui si applicano le norme;
b) le bande sono poste alle dipendenze amministrative
e disciplinari:
1) del raggruppamento operativo dello Stato
maggiore dell'Esercito, quella dell'Esercito;
2) del Comando marina di Roma, quella della Marina;
3) del Comando del reparto servizi centrale A.M.,
quella dell'Aeronautica;
c) l'impiego delle bande e' disposto,
rispettivamente, da:
1) Stato maggiore Esercito;
2) Stato maggiore Marina;
3) Stato maggiore Aeronautica.
d) le somme di cui al comma 3 dell'art. 3 del decreto
legislativo n. 78 del 1991 vengono riassegnate, con decreto
del Ministro del tesoro, sugli appositi capitoli dello
Stato di previsione delle spese del Ministero della difesa
per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica a seconda della
banda impiegata;
e) le dotazioni organiche di ciascuna banda,
determinate ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto
legislativo n. 78 del 1991, sono rispettivamente comprese
negli organici complessivi dei ruoli degli ufficiali,
nonche' dei marescialli di cui all'art. 3, comma 3. A tal
fine:
1) vengono istituiti per ciascuna Forza armata i
ruoli dei musicisti, cui appartengono i componenti delle
bande musicali con qualifica di orchestrali e archivisti;
2) le consistenze organiche relative agli
orchestrali di ciascuna banda sono incluse in quelle
previste dall'art. 3, comma 3, del presente decreto;
3) i maestri direttori e vice direttori delle bande
sono inquadrati negli organici degli ufficiali in servizio
permanente effettivo dei seguenti ruoli:
per l'Esercito, ruolo speciale unico delle Armi;
pena Marina, ruolo speciale di Stato maggiore;
per l'Aeronautica, ruolo servizi dell'Arma
aeronautica;
f) alle bande musicali non puo' essere assegnato,
nemmeno in qualita' di orchestrale aggregato o di allievo
orchestrale, personale in eccedenza all'organico stabilito.
Resta ferma la possibilita', per ciascuna Forza armata, di
disporre della relativa banda per il reclutamento e/o la
formazione di personale musicante da destinare al
soddisfacimento di altre esigenze di Forza armata;
g) il reclutamento del personale delle bande e'
regolato dal Capo III del decreto legislativo n. 78 del
1991. E inoltre previsto che:
1) ai sottufficiali in servizio permanente delle
Forze armate, reclutati ai sensi della legge 10 maggio
1983, n. 212, che esplicano incarichi o specializzazioni di
contenuto musicale presso altre musiche d'ordinanza della
stessa Forza armata (bande o fanfare) e che posseggano
tutti i requisiti, e' riservato fino al 50 per cento dei
posti nei concorsi per il reclutamento degli orchestrali;
2) gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso
ad orchestrale o ad archivista delle bande, sono nominati
marescialli ordinari, marescialli capi, aiutanti e gradi
corrispondenti, a seconda che debbano essere iscritti nella
organizzazione strumentale delle terze, delle seconde e
delle prime parti della banda per cui hanno concorso o
negli archivisti, ed immessi nel ruolo dei musicisti della
Forza armata di appartenenza;
3) le modalita' di svolgimento dei corsi di cui
all'art. 23 del decreto legislativo n. 78 del 1991 sono
stabiliti con decreto ministeriale su determinazione dei
Capi di Stato maggiore di Forza armata;
h) la proposta relativa al rendimento artistico di
cui al comma 1 dell'art. 27 del decreto legislativo n. 78
del 1991 e' formulata rispettivamente:
1) dal sottocapo di Stato maggiore dell'esercito,
per l'Esercito;
2) dal capo dell'ufficio affari generali dello
Stato maggiore marina, per la Marina;
3) dal sottocapo di Stato maggiore
dell'aeronautica, per l'Aeronautica;
i) per l'avanzamento del personale delle bande ai
sensi del Capo V del decreto legislativo n. 78 del 1991,
resta fermo che:
1) per il maestro direttore e per il maestro vice
direttore si applica la tabella E/1 annessa al presente
decreto;
2) per gli orchestrali e l'archivista si applica
la tabella E/2 annessa al presente decreto].
3. [Per la prima applicazione del presente decreto si
osservano le seguenti disposizioni:
a) il maestro direttore di ciascuna banda musicale di
Forza armata, vincitore del relativo concorso a norma delle
precedenti disposizioni di legge, e' reinquadrato nella
banda di appartenenza ai sensi di quanto disposto dal
presente decreto, con decorrenza a tutti gli effetti dalla
data di entrata in vigore; all'atto del nuovo inquadramento
conserva, ai fini dell'avanzamento di cui alla tabella E/1,
l'anzianita' di servizio fino a quel momento maturata. Per
il nuovo inquadramento si procede d'ufficio entro novanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;
b) il maestro vice direttore di ciascuna banda
musicale di Forza armata, vincitore del relativo concorso a
norma delle precedenti disposizioni di legge, e'
reinquadrato nella banda musicale di appartenenza ai sensi
di quanto disposto dal presente decreto, con decorrenza a
tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore; all'atto
della nomina a maestro vice direttore e' nominato tenente
in servizio permanente effettivo e frequenta un corso
informativo di sessanta giorni presso una scuola ufficiali
della Forza armata di appartenenza. Il trattamento
economico del maestro vice direttore della banda e'
regolato dall'art. 32 del decreto legislativo 27 febbraio
1991, n. 78;
c) i sottufficiali musicanti ed il sottufficiale
archivista di ciascuna banda musicale di Forza armata,
comunque in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto perche' vincitori degli specifici concorsi
a norma delle precedenti disposizioni di legge, sono
reinquadrati nella banda musicale di appartenenza con
decorrenza a tutti gli effetti dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Il nuovo inquadramento avviene
in relazione allo strumento suonato ed al periodo
complessivo di servizio prestato nella banda, nella parte o
qualifica corrispondente, secondo i criteri indicati nella
tabella E/3 allegata al presente decreto conservando ai
fini della progressione economica l'anzianita' di servizio
maturata alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Per il nuovo inquadramento si procede d'ufficio
entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto;
d) i sottufficiali musicanti ed i sottufficiali
archivisti, effettivi a ciascuna banda di Forza armata ed
in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto sono immessi nei ruoli dei musicisti previo
superamento di un concorso interno. A tale concorso possono
altresi' partecipare i sottufficiali musicanti in servizio
permanente delle altre musiche d'ordinanza (bande o
fanfare), per la copertura degli eventuali posti non
occupati dal personale di cui al precedente periodo;
e) il concorso interno di cui alla lettera d) e'
bandito per ciascuna Forza armata con decreto ministeriale
entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente
decreto ed ha luogo con le seguenti modalita':
1) i concorrenti sono valutati in base ai titoli
posseduti ed all'effettuazione di prove pratiche. I titoli
sono costituiti da eventuali diplomi o qualifiche o
risultati di corsi a contenuto musicale, nonche' dal
rendimento fornito in servizio. Le prove pratiche sono
quelle previste dalle norme a regime per gli aspiranti
orchestrali e per gli aspiranti archivisti;
2) per la formazione delle graduatorie e' nominata,
per ciascuna Forza armata, con decreto del Ministro della
difesa, un'apposita commissione esaminatrice composta da:
un colonnello in servizio permanente effettivo, presidente,
dal maestro direttore della banda interessata e dal maestro
vice direttore della stessa banda. Le funzioni di
segretario sono disimpegnate da un funzionario civile del
Ministero della difesa della settima o ottava qualifica
funzionale;
3) le commissioni formano due graduatorie, una per
i musicanti in servizio presso le bande musicali di Forza
armata ed una per i musicanti delle altre musiche
d'ordinanza, attribuendo un punteggio da 1 a 10 per i
titoli e un punteggio da 1 a 20 per ciascuna prova;
4) per la nomina dei vincitori ed il relativo
inquadramento dei musicisti ai sensi del presente decreto
si attinge prioritariamente dalla graduatoria dei musicanti
gia' in servizio presso le bande di Forza armata e, in caso
di disponibilita' di vacanze nei predetti ruoli, dalla
graduatoria relativa agli altri musicanti;
5) la nomina in ruolo avviene con decorrenza dalla
data di entrata in vigore del presente decreto;
f) il personale delle bande delle Forze armate di cui
alla lettera c), che svolga da almeno due anni, alla data
di entrata in vigore del presente decreto, compiti di parte
o qualifica superiore, viene reinquadrato previo
superamento di una prova pratica. L'accertamento della
corrispondenza dei compiti svolti a quelli propri della
parte o qualifica superiore, e' effettuato da commissioni
nominate con determinazione:
1) del sottocapo di Stato maggiore dell'esercito,
per l'Esercito;
2) del capo dell'ufficio affari generali dello
Stato maggiore marina, per la Marina;
3) del sottocapo di Stato maggiore
dell'aeronautica, per l'Aeronautica;
g) le commissioni di cui alla lettera e):
1) sono composte:
per l'Esercito: dal comandante del raggruppamento
operativo dello Stato maggiore dell'esercito e dai maestri
direttore e vice direttore della banda dell'esercito;
per la Marina: dal comandante del Comando marina di
Roma e dai maestri direttore e vice direttore della banda
della marina militare;
per l'Aeronautica: dal comandante del reparto servizi
centrale A.M. e dai maestri direttore e vice direttore
della banda dell'aeronautica militare;
2) comprendono, con funzioni di segretario, un
ufficiale inferiore della Forza armata interessata;
3) si esprimono nei confronti dei candidati
esaminati mediante giudizio sintetico di idoneita' o di non
idoneita'. L'orchestrale dichiarato non idoneo alla parte o
qualifica superiore e' reintegrato nella parte o qualifica
di appartenenza].
4. [Al personale delle bande delle Forze armate si
applicano, secondo il grado rivestito e per quanto non
previsto dal presente decreto, le disposizioni di cui alle
leggi 10 aprile 1954, n. 113, 31 luglio 1954, n. 599,
12 novembre 1955, n. 1137, e 10 maggio 1983, n. 212, e
successive modificazioni ed integrazioni in quanto
compatibili con le norme del presente decreto].
5. [Il titolo VI e la tabella I/2 della legge 10 maggio
1983, n 212, non si applicano al personale del ruolo
musicisti dell'Aeronautica militare].



 
Art. 5.
(Disposizioni in materia di ufficiali
delle Forze armate)

1. All'articolo 5, comma 3, lettera a), della legge 8 agosto 1990, n. 231, come modificata dall'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "nomina a tenente" sono sostituite dalle seguenti: "nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante". 2. All'articolo 5, comma 3, lettera b), della legge 8 agosto 1990, n. 231, come modificata dall'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "nomina a tenente" sono sostituite dalle seguenti: "nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante". 3. Per gli ufficiali delle Forze armate appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali e' previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, il periodo di 15 anni o 25 anni, previsto dall'articolo 5, comma 3, lettere a) e b), della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni, e' ridotto di due anni. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 12.926 milioni per l'anno 2001 ed in lire 16.804 milioni per gli anni 2002 e successivi, si provvede per l'anno 2001 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per gli anni 2002 e successivi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Nota all'art. 5:
- La legge 8 agosto 1990, n. 231, recante "Disposizioni
in materia di trattamento economico del personale militare,
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1990, n.
187. Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 3 come
modificato dalla legge qui pubblicata:
Art. 5. Omogeneizzazione stipendiale.
(Omissis).
3. A decorrere dal 1o settembre 1990, quale ulteriore
omogeneizzazione stipendiale con le forze militari di
polizia:
a) ai maggiori ed ai tenenti colonnelli e gradi
corrispondenti che abbiano prestato servizio militare senza
demerito per quindici anni dalla nomina ad ufficiale ovvero
dal conseguimento della qualifica di aspirante, e'
attribuito lo stipendio spettante al colonnello con
relative modalita' di determinazione e progressione
economica;
b) ai tenenti colonnelli ed ai colonnelli e gradi
corrispondenti che abbiano prestato servizio militare senza
demerito per venticinque anni dalla nomina ad ufficiale
ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, e'
attribuito lo stipendio spettante al generale di brigata
con relative modalita' di determinazione e progressione
economica. Tale beneficio, quando entra nel computo della
liquidazione della pensione e dell'indennita' di
buonuscita, esclude quello previsto al-l'art. 32, comma 9,
della legge 19 maggio 1986, n. 224.".
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", e'
pubblicata nella Gazzetta ufficiale 29 dicembre 2000, n.
302, supplemento ordinario. Si riporta il testo dell'art.
50.
"Art. 50 (Rinnovi contrattuali). - 1. Ai fini di quanto
disposto dall'art. 52, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa relativa
ai rinnovi contrattuali del personale dipendente del
comparto Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo e dalla scuola, e'
rideterminata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire
3.047 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla
contrattazione integrativa e fermo restando quanto previsto
dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, della legge
23 dicembre 1999, n. 488.
2. Le somme occorrenti per corrispondere i
miglioramenti economici al personale di cui all'art. 2,
comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, sono rideterminate, per ciascuno
degli anni 2001 e 2002, in lire 1.141 miliardi.
3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, per il
personale del comparto scuola, anche allo scopo di favorire
il processo di attuazione dell'autonoma scolastica,
l'ammodernamento del sistema e il miglioramento della
funzionalita' della docenza, e' stanziata, per ciascuno
degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 1.100 miliari di
cui lire 850 miliardi per l'incremento delle risorse
destinate alla contrattazione integrativa del personale
docente, lire 200 miliardi destinate alla dirigenza
scolastica e lire 50 miliardi per il finanziamento della
retribuzione accessoria del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario trasferito dagli enti locali allo
Stato ai sensi dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n.
124. Per il perseguimento, con carattere di continuita',
degli obiettivi di valorizzazione professionale della
funzione docente e' autorizzata la costituzione di un
apposito fondo, da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione, dell'importo di lire
400 miliardi per l'anno 2002 e di lire 600 miliardi a
decorrere dall'anno 2003, da utilizzare in sede di
contrattazione integratica. Il fondo viene ripartito con
decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su proposta del Ministro della
pubblica istruzione. In sede di contrattazione integrativa
sono utilizzate anche le somme relative all'anno 2000
destinate alla carriera professionale dei docenti del
contratto collettivo nazionale integrativo del comparto
scuola per gli anni 1998-2001 sottoscritto il 31 agosto
1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1999.
4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in
relazione al nuovo assetto retributivo del personale
dirigente contrattualizzato delle amministrazione dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e' stanziata, per
ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100
miliardi finalizzata anche all'incremento e alle
perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio di cui
lire 40 miliardi anche con riferimento all'anno 2000 per i
dirigenti incaricati della titolarita' di uffici di livello
dirigenziale generale. Tali risorse sono ripartite, sulla
base dei criteri perequativi definiti con decreto del
Ministero per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, tra i fondi delle singole amministrazioni. Per
le analoghe finalita', e anche al fine di consentire il
definitivo completamento del processo di perequazione
retributiva previsto dall'art. 19 della legge 28 luglio
1999, n. 266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 e'
stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di
lire 83 miliardi di cui lire 15 miliardi destinati al
personale della carriera diplomatica, lire 32 miliardi
destinati al personale della carriera prefettizia e lire 36
miliardi ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di
polizia. Per analoghi fini perequativi, a decorrere dal
1o gennaio 2001, senza diritto alla corresponsione di
arretrati e con assorbimento di ogni anzianita' pregressa,
ai magistrati di Cassazione, del Consiglio di Stato, dei
tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e
agli avvocati dello Stato, che non hanno fruito dei
riallineamenti stipendiali conseguenti all'applicazione
delle norme soppresse dal decreto-legge 11 luglio 1992, n.
333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359, e' attribuito, all'atto del conseguimento,
rispettivamente, della qualifica di consigliere o di
avvocato dello Stato alla terza classe di stipendio, il
trattamento economico complessivo annuo pari a quello
spettante ai magistrati di Cassazione di cui all'art. 5
della legge 5 agosto 1998, n. 303. Il nono comma dell'art.
4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, si intende abrogato
dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.
333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
359 del 1992, e perdono ogni efficacia i provvedimenti e le
decisioni di autorita' giurisdizionali comunque adottati
difformemente dalla predetta interpretazione dopo la data
suindicata. In ogni caso non sono dovuti e non possono
essere eseguiti pagamenti sulla base dei predetti decisioni
o provvedimenti.
5. Per il riconoscimento e l'incentivazione della
specificita' e onerosita' dei compiti del personale dei
Corpi di polizia e delle Forze armate di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in aggiunta a quanto
previsto dal comma 2 e' stanziata, per ciascuno degli anni
2001 e 2002, la somma di lire 920 miliardi da destinare al
trattamento accessorio del predetto personale.
6. Per le medesime finalita' di cui al comma 5 e'
stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di
lire 10 miliardi, da destinare al trattamento accessorio
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
7. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6,
comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali
e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui
al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'art.
11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
come sostituito dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n.
362.
8. Resta fermo quanto previsto dall'art. 19, comma 4,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
9. E' stanziata la somma di lire 239.340 milioni per il
2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a
decorrere dal 2003, per le finalizzazioni di spesa di cui
alle seguenti lettere a), b) e c), nonche' la somma di lire
10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla seguente
lettera d):
a) ulteriori interventi necessari a realizzare
l'inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei
nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del
personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle
Forze armate secondo quanto previsto dai decreti
legislativi emanati ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5
della legge 31 marzo 2000, n. 78;
b) copertura degli oneri derivanti dall'attuazione
dell'art. 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in
deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, e copertura
degli oneri derivanti dal riordino delle carriere non
direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo
forestale dello Stato;
c) allineamento dei trattamenti economici del
personale delle Forze di polizia relativamente al personale
tecnico, alle bande musicali ed ai servizi prestati presso
le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero;
d) copertura e riorganizzazione degli uffici di cui
ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, al comma 1 dell'art. 2 e al
comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2000,
n. 146, e conseguente adeguamento degli uffici centrali e
periferici di corrispondente livello dell'amministrazione
penitenziaria. Alle conseguenti variazioni delle tabelle di
cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1, del decreto legislativo
21 maggio 2000, n. 146, si provvede ai sensi del comma 6
dello stesso articolo. Si applica l'art. 4, comma 3, del
medesimo decreto legislativo, nonche' la previsione di cui
al comma 7, dell'art. 3, dello stesso decreto.
10. Per il completamento delle iniziative di cui alle
lettere a) e b) del comma 9 in relazione alle modifiche
organizzative introdotte e ai provvedimenti attuativi della
concertazione e contrattazione delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare e delle Forze armate, le
spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria,
con esclusione delle spese relative ad armi e armamenti,
dei Ministeri della difesa, dell'interno, delle finanze,
della giustizia e delle politiche agricole e forestali sono
complessivamente ridotte di lire 70 miliardi a decorrere
dall'anno 2001, rispettivamente nelle seguenti misure: 43
per cento, 27 per cento, 14 per cento, 14 per cento e 2
percento. Le spese cosi' ridotte non possono essere
incrementate con l'assestamento del bilancio dello Stato
per l'anno 2001.
11. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 9,
lettera a), il Governo puo' provvedere con i decreti di cui
all'art. 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78; per
l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera b), il
termine di cui all'art. 9, comma 1, della citata legge n.
78 del 2000 e quello previsto per il riordino delle
carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato sono prorogati al
28 febbraio 2001; in entrambi i casi il termine per
l'espressione del parere sugli schemi di decreto
legislativo da parte delle competenti commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e'
ridotto a trenta giorni.
12. Il contingente degli ausiliari di leva da assumere
in sovrannumero a tempo determinato e per il solo periodo
di ferma obbligatoria, rispetto alle dotazioni organiche
dei ruoli della Polizia penitenziaria di cui alla tabella A
allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,
come da ultimo sostituita dalla tabella F allegata al
decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e' fissato in
2.000 unita' a decorrere dall'anno 2002.



 
Art. 6.
(Disposizioni in materia di avanzamento
in taluni ruoli delle Forze armate)

1. Dopo l'articolo 30 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' inserito il seguente:
"Art. 30-bis. - (Disposizioni speciali per l'avanzamento in taluni ruoli). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 all'ufficiale piu' anziano dell'Arma dei trasporti e materiali, del Corpo di amministrazione e commissariato e del Corpo di sanita' dell'Esercito, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanita' della Marina militare, dell'Arma aeronautica, ruolo delle armi, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanita' dell'Aeronautica militare che abbia maturato un periodo di permanenza minima pari ad un anno nel grado di maggior generale o corrispondenti, e' conferito il grado di tenente generale o corrispondenti.
2. Il conferimento e' effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente decreto per il grado di tenente generale o corrispondenti ed in deroga all'articolo 22 e non da' luogo a vacanza organica nel grado di maggior generale o gradi corrispondenti.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 130 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa".



Nota all'art. 6:
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1,
comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1998, n. 17,
nel supplemento ordinario.



 
Art. 7.
(Delega al Governo in materia di livelli retributivi
del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate)

1. Al fine di garantire la specificita' del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonche' alle Forze armate, il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per modificare la normativa sui livelli retributivi di tale personale, ad esclusione di quello dirigente, prevedendo in luogo del vigente inquadramento nei livelli stipendiali stabilito dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, l'introduzione, attraverso iniziative di razionalizzazione retributiva, di parametri di stipendio in relazione al grado o alla qualifica rivestiti. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1, qualora dalla loro attuazione derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dovranno essere emanati solo se nella legge finanziaria per l'anno 2002 vengano stanziate le occorrenti risorse nell'ambito delle somme previste per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego. 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate, definisce il quadro delle esigenze ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 1. Le risorse occorrenti, sulla base delle esigenze definite sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze militari delle categorie interessate, sono allocate in appositi capitoli distinti da quelli per le altre categorie di personale dei comparti del pubblico impiego. 4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.



Nota all'art. 7:
- La legge 11 luglio 1980, n. 312, recante "Nuovo
assetto retributivo-funzionale del personale civile e
militare dello Stato", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190, nel supplemento
ordinario.



 
Art. 8.
(Modifiche all'articolo 16 della legge 28 luglio 1999,
n. 266, in materia di alloggi di servizio della Difesa)

1. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266, e' differito al 31 dicembre 2001. 2. All'articolo 16, comma 9, primo periodo, della legge 28 luglio 1999, n. 266, le parole: "Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore" sono sostituite dalle seguenti: "Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo".



Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 16, commi 1 e 9,
della citata legge 28 luglio 1999, n. 266, come modificato
dalla legge qui pubblicata:
"Art. 16 (Delega al Governo per agevolare la mobilita'
del personale militare e delle Forze di polizia). - 1. Al
fine di assicurare la mobilita' del personale militare in
coerenza con le esigenze derivanti dal nuovo modello
organizzativo delle Forze armate, il Governo e' delegato ad
emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
recanti le norme necessarie a consentire la realizzazione
di un programma pluriennale di ristrutturazione,
costruzione. ammodernamento o acquisto di alloggi, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione degli strumenti finanziari e
gestionali, quali i fondi comuni di investimento
immobiliare, il leasing immobiliare o altre tipologie
contrattuali, in grado di mettere a disposizione del
personale militare abitazioni alle migliori condizioni
economiche;
b) selezione, tramite procedure di gara secondo il
diritto comunitario e le disposizioni nazionali di
attuazione, delle offerte di soggetti che si propongono per
la gestione degli strumenti di cui alla lettera a)
finalizzata alla costruzione ed alla gestione degli
alloggi;
c) autofinanziamento del programma attraverso
l'utilizzo delle somme corrisposte dagli utilizzatori degli
alloggi, senza oneri per il bilancio dello Stato;
d) individuazione dei criteri in base ai quali i
soggetti gestori definiranno i contratti cosi' gli
utilizzatori degli alloggi ed i relativi corrispettivi
anche tenendo conto di quanto previsto alla lettera g),
garantendo agli stessi anche la possibilita' di ottenere
titoli rappresentativi della proprieta' degli alloggi e
prevedendo l'acquisizione dell'immobile al patrimonio dello
Stato, con privilegio su ogni altro credito, nel caso in
cui il soggetto gestore attribuisca agli alloggi una
destinazione diversa da quella convenuta o la renda
impossibile;
e) definizione di standard costruttivi e urbanistici
uniformi, sulla base di un'intesa da raggiungere in via
generale con gli enti locali attraverso la Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali;
f) semplificazione e snellimento delle normative e
delle procedure relative alla realizzazione di alloggi
destinati al personale militare;
g) possibilita' per l'amministrazione della difesa di
procedere al trasferimento a titolo gratuito di terreni,
gia' appartenenti al demanio militare, in favore dei
soggetti di cui alla lettera b), fermi restando i vincoli
urbanistici previsti in sede locale a salvaguardia
dell'ambiente e i vincoli posti da altre leggi speciali a
salvaguardia del demanio storico, archeologico e artistico,
nonche' dalle leggi regionali e statali, previa
individuazione dei criteri di valutazione, da parte dei
competenti uffici dell'amministrazione delle finanze, delle
aree con riferimento ai valori di mercato, al fine di
consentire il contenimento dei corrispettivi dovuti per
l'utilizzazione degli alloggi. Analoga facolta' potra'
essere esercitata, con le medesime modalita' o criteri,
dagli enti locali interessati in relazione a terreni
rielitranti nella propria disponibilita';
h) utilizzo da parte dell'amministrazione della
difesa della quota parte delle risorse ad essa
complessivamente derivanti ai sensi dell'art. 43, comma 4,
della legge 23 dicembre 1994. n. 724, quale garanzia del
pagamento dei corrispettivi relativi ad alloggi
transitoriamente non occupati e delle relative spese di
gestione;
i) definizione della responsabilita' del soggetto
gestore in ordine alla manutenzione degli alloggi;
l) coordinamento della disciplina recata dalla legge
18 agosto 1978, n. 497, con le disposizioni recate dai
decreti legislativi di cui al presente comma;
m) estensione delle disposizioni dei decreti
legislativi di cui al presente comma anche al programma di
ristrutturazione, costruzione, ammodernamento e acquisto di
immobili destinati ad alloggi di servizio del personale
militare della guardia di finanza;
n) esplicita indicazione delle norme legislative
abrogate.
(Omissis).
9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Ministro della difesa emana con proprio decreto un
regolamento contenente norme per la classificazione e la
ripartizione degli alloggi tra ufficiali, sottufficiali e
volontari in servizio permanente; le modalita' di
assegnazione degli alloggi stessi; le modalita' per il
calcolo del canone e degli altri oneri; i tempi di
adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti; le
modalita' per la formazione delle graduatorie con
particolare riferimento al punteggio che e' determinato in
base alla composizione ed al reddito nel nucleo familiare,
nonche' ai benefici gia' goduti o alle condizioni di
disagio di arrivo in una nuova sede; la composizione,
d'intesa con gli organi della rappresentanza militare, di
commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi.
L'organo nazionale della rappresentanza militare e'
chiamato preventivamente ad esprimere il parere sul
regolamento.".



 
Art. 9.
(Modifica all'articolo 5 della legge 30 novembre 2000,
n. 356, in materia di premio di previdenza per i sottufficiali)

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 30 novembre 2000, n. 356, le parole: "al personale dimissionario con piu' di sei anni di servizio" sono sostituite dalle seguenti: "ai sottufficiali dimissionari che siano iscritti da almeno sei anni al fondo di previdenza".



Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge
30 novembre 2000, n. 356, (Disposizioni riguardanti il
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 5 (Premio di previdenza). - 1. Le disposizioni di cui
all'art. 1 del regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930,
si interpretano nel senso che il premio di previdenza
previsto al primo comma del medesimo articolo e'
corrisposto anche ai sottufficiali dimissionari che siano
iscritti da almeno sei anni al fondo di previdenza.



 
Art. 10.
(Mobilita' del personale della Polizia di Stato)

1. Al fine di consentire la mobilita' del personale della Polizia di Stato, il comma 1 dell'articolo 1 della legge 17 agosto 1999, n. 288, si applica con riferimento al periodo 1999-2003. 2. La validita' delle graduatorie dei concorsi gia' espletati, non scadute al 1º gennaio 1999, da utilizzare per la copertura dei posti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 17 agosto 1999, n. 288, e' prorogata al 31 dicembre 2002. 3. Le assunzioni conseguenti all'applicazione del presente articolo sono disposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e sono considerate prioritarie ai sensi dell'articolo 39, comma 2, sesto periodo, della medesima legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni.



Nota all'art. 10:
- La legge 17 agosto 1999, n. 288, recante
"Disposizioni per l'espletamento dei compiti
amministrativo-contabili da parte dell'amministrazione
civile del Ministero dell'interno, in attuazione
dell'articolo 36 della legge 1o aprile 1981, n. 121",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1999, n. 195.
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1.
"Art. 1. Provvidenze per l'amministrazione civile
dell'interno.
1. Per soddisfare le esigenze di cui all'art. 36, primo
comma 1), della legge 1o aprile 1981, n. 121, al fine di
assicurare l'adempimento dei compiti di sicurezza pubblica
ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, nell'ambito delle
procedure di programmazione e di autorizzazione di cui al
medesimo articolo 39, si provvede all'assunzione di un
contingente di personale dell'amministrazione civile
dell'interno non superiore a cinquemila unita', nei limiti
delle dotazioni organiche del medesimo personale come
complessivamente determinate dal decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e successive
modificazioni, e da ultimo incrementate ai sensi dell'art.
4 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217. Alle
assunzioni si da' corso nel triennio 1999-2001 con le
seguenti modalita', ferme restando le riserve previste
dalle disposizioni di legge in vigore:
a) riserva, in deroga alle disposizioni dell'articolo
14-bis del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
1990, n. 359, fino al 35 per cento dei posti nelle diverse
qualifiche funzionali a favore del personale della Polizia
di Stato con almeno cinquanta anni di eta' che, entro il
mese di febbraio di ciascun anno, chieda di transitare
nelle predette qualifiche; l'inquadramento nelle qualifiche
funzionali di corrispondente professionalita' e' disposto,
su parere favorevole del consiglio di amministrazione, dopo
che il richiedente abbia superato una prova pratica
inerente alla qualifica a cui aspira; a tale personale e'
attribuito, con assegno ad personam riassorbibile, il
trattamento economico in godimento, se piu' favorevole;
b) copertura nel limite del 25 per cento dei posti
delle qualifiche funzionali fino alla quinta mediante
procedure di mobilita' secondo la normativa vigente, fermo
restando quanto previsto dall'art. 36, comma 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
c) copertura del restante 40 per cento dei posti e di
quelli non coperti con le modalita' di cui alle lettere a)
e b), mediante utilizzazione delle graduatorie dei concorsi
espletati alla data di entrata in vigore della presente
legge e in corso di espletamento alla stessa data, nonche',
ove occorra, anche mediante l'espletamento di nuovi
concorsi; ai fini dell'applicazione delle disposizioni
della presente lettera, la validita' di tutte le
graduatorie che scadono nel periodo compreso fra il
1o gennaio 1999 e la data di entrata in vigore della
presente legge e' prorogata sino a quest'ultima data."
- Si riporta il testo dell'art. 39, commi 2 e 3, della
citata legge 27 dicembre 1997, n. 449.
"Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzione di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time)
(Omissis).
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il
personale della scuola dall'articolo 40, il numero
complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su basi
statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto
decreto e' emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno,
con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale
in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non
inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unita'
in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre
1999 viene assicurata una riduzione complessiva del
personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per
cento rispetto al numero delle unita' in servizio alla data
del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una
ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno
2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n.
68.
Nell'ambito della programmazione e delle procedure di
autorizzazione delle assunzioni, deve essere
prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli
addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.
(Omissis).
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.".



 
Art. 11.
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 660 milioni per l'anno 2001, in lire 163.000 milioni per l'anno 2002 e in lire 275.000 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 12.
(Ulteriore copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con le risorse finanziarie previste dall'articolo 8 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e con la progressiva soppressione, nei ruoli della Polizia di Stato, di ottanta unita' dall'organico dei commissari della Polizia di Stato, di duecento unita' dall'organico degli ispettori della Polizia di Stato e di venti unita' dall'organico dei direttivi tecnici ingegneri.



Nota all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge
31 marzo 2000, n. 78.
"Art. 8 (Copertura finanziaria). - 1. All'onere
derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in
lire 3.100 milioni annue relativamente alle previsioni di
cui all'articolo 1, in lire 700 milioni annue relativamente
alle previsioni di cui all'articolo 3. in lire 3.100
milioni annue relativamente alle previsioni di cui
all'articolo 4 ed in lire 3.100 milioni annue relativamente
alle previsioni di cui all'articolo 5, quantificato nella
misura massima di lire 10.000 milioni annue a decorrere dal
2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente Fondo speciale - dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle finanze.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."



 
Art. 13.
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai trasferimenti effettuati a decorrere dal 1º gennaio 2001. 2. La legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni, e l'articolo 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, e successive modificazioni, continuano a disciplinare i trasferimenti effettuati entro il 31 dicembre 2000.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mattarella, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 7490):
Presentato dal Ministro della difesa (Mattarella) l'11
dicembre 2000.
Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede
referente, il 12 dicembre 2000, con pareri delle
commissioni I, II, V, VI e XI.
Esaminato dalla IV commissione il 14, 19, 20 dicembre
2000; 10 e 17 gennaio 2001.
Esaminato in aula il 22 e 31 gennaio 2001 ed approvato
il 6 febbraio 2001.
Senato della Repubblica (atto n. 4980):
Assegnato alla 4a commissione (Difesa), in sede
referente, il 9 febbraio 2001, con pareri delle commissioni
1a, 2a, 5a, 6a, 9a.
Esaminato dalla 4a commissione, in sede referente, il
15, 20 e 21 febbraio 2001.
Esaminato in aula ed approvato il 7 marzo 2001.



Nota all'art. 13:
- La legge 10 marzo 1987, n. 100, recante "Norme
relative al trattamento economico di trasferimento del
personale militare", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
23 marzo 1987, n. 68.
Il decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, recante
"Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli
della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco", convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 1987, n. 231.



 
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