Gazzetta n. 77 del 2 aprile 2001 (vai al sommario) |
COMUNI |
DELIBERAZIONE |
Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001. |
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A V V E R T E N Z A
Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonche', se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2001. Si rende opportuno effettuare tale pubblicazione nell'interesse dei contribuenti, d'intesa con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale fiscalita' locale, nelle more della emanazione del decreto interministeriale - previsto dall'art. 52, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446/1997, come modificato dall'art. 1, comma I, lettere s) punto 1) ed u), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - decreto interministeriale che approvera' il modello relativo all'estratto delle deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione dei dati occorrenti alla pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta Ufficiale, e che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale medesima. Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che un ulteriore elenco di estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia sara' pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 24 aprile 2001. La presente pubblicazione, che e' priva di rilevanza giuridica e non e' sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono. Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovra' essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato. |
| Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Abano Terme Il comune di ABANO TERME (provincia di Padova) ha adottato, il 1o dicembre e 21 dicembre 2000, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire che per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure: aliquota ordinaria del 6 per mille da applicarsi a tutti gli immobili ad eccezione: delle aree fabbricabili, degli alloggi non locati, degli alloggi locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2 comma 3 della legge n. 431/1998; aliquota differenziata del 7 per mille da applicarsi a: aree fabbricabili; alloggi non locati (eccetto quelli dati in comodato gratuito a parenti in linea retta ivi residenti); aliquota differenziata del 5 per mille da applicarsi agli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dagli appositi accordi, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 431/1998; 2. di fissare in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale, dando atto che e' considerata adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 8 comma 5 del regolamento I.C.I.); 3. di elevare a L. 350.000 per l'anno 2001, la detrazione annua per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione pricipale per tutti gli immobili esistenti: ad est della linea ferroviaria Bologna-Padova; in Via Stazione; nella strada Romana sul solo lato est, dall'angolo con Via Stazione all'angolo con Via Ponte della Fabbrica; 4. di elevare a L. 500.000 per l'anno 2001, la detrazione ammessa per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione pricipale, se nel nucleo familiare del possessore e' presente una persona con invalidita' accertata di almeno l'80%. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di AcquaFredda Il comune di ACQUAFREDDA (provincia di Brescia) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di riconfermare nella misura del 6 per mille l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2001; (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Aieta Il comune di AIETA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 27 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di fissare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicarsi sul territorio di questo comune nella misura unica del 4 per mille per tutto il territorio comunale; (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Albosaggia Il comune di ALBOSAGGIA (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille, gia' in vigore dall'anno 1994; (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Alessandria Del Carretto Il comune di ALESSANDRIA DEL CARRETTO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), indicati, al 5 per mille l'aliquota della imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001; 2. di dare atto che, per come stabilito al comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Alice Bel Colle Il comune di ALICE BEL COLLE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). determinare nel 5,5 per mille l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001. Dare atto che non vengono differenziati le aliquote delle abitazioni principali rispetto a quella per la altre unita' immobiliari. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Apecchio Il comune di APECCHIO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare le seguenti aliquote per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001; aliquota ordinaria 6,5 per mille; aliquota per abitazione principale 5,5 per mille; detrazione per abitazione principale L. 200.000; (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Appiano Gentile Il comune di APPIANO GENTILE (provincia di Como) ha adottato, il 10 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille. L'aliquota e' ridotta al 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale cosi' come individuate dal regolamento vigente per la gestione dell'ICI. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Arcade Il comune di ARCADE (provincia di Treviso) ha adottato, l'11 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno di imposta 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille; (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ardore Il comune di ARDORE (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 23 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Argelato Il comune di ARGELLATO (provincia di Bologna) ha adottato, il 13 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 7 per mille da applicare a tutte le tipologie di immobili che non rientrano nella previsione dei punti 2) e 3) seguenti e per tutti gli alloggi sfitti. 2. di fissare l'aliquota ridotta al 5,5 per mille per le seguenti tipologie di immobili: a) immobili adibiti ad abitazione principale come definita da espressa previsione normativa; b) immobili adibiti ad abitazone principale in quanto concessi in uso gratuito a parenti ed affini, nei limiti stabiliti dall'art. 1, lett. a) del regolamento I.C.I.; c) immobili posseduti a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che gli stessi non risultino locati; e) immobili locati con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale. 3. di fissare l'aliquota agevolata allo 0 per mille per gli immobili adibiti ad uso abitativo concessi dal proprietario in locazione a canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2. 4. di fissare la detrazione annua per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le fattispecie a questa assimilate ai sensi del regolamento I.C.I., in L. 220.000. 5. di dare atto che: l'applicazione dell'aliquota ridotta del 5.5 per mille e dell'aliquota agevolata dello 0 per mille avverra' seguendo le definizioni e con le modalita' espresse nell'allegato 1 del presente atto di cui e' parte integrante e sostanziale; l'applicazione dell'aliquota ridotta del 5,5 per mille e dell'aliquota agevolata dello 0 per mille, nonche' della detrazione per abitazione principale nelle fattispecie a questa assimilate nel regolamento I.C.I. vigente (art. 1) sara' consentita solo a seguito di apposita autocertificazione da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello d'imposta secondo la modulistica di cui all'allegato 2 del presente atto, di cui e' parte integrante e sostanziale. 6. di dare atto che il presente atto e' stato formato sulla scorta del progetto di bilancio approvato dalla giunta comunale con deliberazione del 22 dicembre 2000, n. 200 e presentato al consiglio comunale in data 29 dicembre 2000. A tale presentazione non e' seguita alcuna richiesta di emendamento, eccettuata quella inerente la determinazione dell'aliquota agevolata per gli immobili adibiti ad uso abitativo, concessi in locazione a canone concordato ai sensi della legge n. 431/1998, che si propone di fissare allo 0 per mille invece che ai 2 per mille; proposta inserita all'ordine del giorno della seduta consiliare odierna. 7. di dare atto che i contenuti del presente atto sono coerenti con le modifiche al regolamento I.C.I., inserite all'ordine del giorno del consiglio comunale odierno. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Asiago Il comune di ASIAGO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 6 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di approvare le seguenti aliquote e detrazione per l'abilitazione principale relativamente all'anno 2001: detrazione abilitazione principale: L. 350.000, invariata rispetto al 2000; aliquota ordinaria 5,5 per mille, invariata rispetto al 2000; aliquota per abilitazione principale e relative pertinenze: 5,5 per mille, invariata rispetto al 2000; aliquota per abitazioni e relative pertinenze non adibite ad abitazione principale, (seconde case in affitto o sfitte), 6 per mille, aumento dello 0,5 per mille; aliquota per altri immobili diversi abilitazione (compresi alberghi), 5,5 per mille, invariata rispetto al 2000. 2. di confermare per l'anno 2001 i valori medi in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale, per zone omogenee, nelle misure fissate nell'anno 2000 come da deliberazione di giunta comunale n. 251 del 8 novembre 2000 ed estendendo tali valori anche alle aree edificabili per gli anni successivi al 1994. 3. di mantenere, per le aree edificabili ubicate in zona coda e soggette a vincolo, come in premessa precisato, i valori stabiliti in fase di alienazione dall'amministrazione comunale; 4. di applicare, nella successiva fase di controllo delle aree edificabili, l'istituto dell'accertamento con adesione, il cui regolamento e' stato approvato con decreto del consiglio comunale n. 21 del 10 marzo 1999; (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Aviatico Il comune di AVIATICO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 23 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 le norme per l'applicazione I.C.I. fissate con deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 23 febbraio 2000 stabilite come segue: aliquote I.C.I. del sei per mille per tutti gli immobili posseduti; aliquota del quattro per mille per i soli immobili adibiti ad alberghi; detrazione spettante per la sola abitazione principale L. 250.000. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Avola Il comune di AVOLA (provincia di Siracusa) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., istituita con decreto legislativo n. 504/1992, per l'anno 2001 nelle seguenti misure: aliquota ordinario 5,5 per mille; aliquota ridotta per le unita' immobiliari adibite ada abitazione principale 4,5 per mille. 2. di aumentare a L. 500.000 la detrazione prevista per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bagnatica Il comune di BAGNATICA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di adeguare, in applicazione delle disposizioni normative e (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001, dal 4 per mille, al 5,5 per mille, per tutti gli immobili diversi da quelli utilizzati quale abitazione principale, o utilizzati da enti senza scopo di lucro, confermando l'aliquota base del 4 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale, utilizzati da enti senza scopo di lucro; (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bagnoli Irpino Il comune di BAGNOLI IRPINO (provincia di Avellino) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001 ai fini dell'imposta comunale sugli immobili le seguenti aliquote e detrazioni: ordinaria nella misura del 6,5 per mille; abitazione principale nella misura del 5 per mille; misura della detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale L. 220.000. 2. dare atto che ai sensi dell'art. 7 del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., le unita' immobiliari concesse in uso, con atto scritto avente data certa, rilevabile dalle risultanze anagrafiche o da autocertificazione resa ai sensi di legge, da persone fisiche a parenti in linea retta entra in primo grado, ed a condizione che questi ultimi le utilizzino come abitazione principale, sono considerate come tali e pertanto godono delle stesse agevolazioni. 3. dare atto altresi' che la categoria catastale che deve godere dell'agevolazione per l'abitazione principale e la categoria A e le pertinenze accatastate nella stessa categoria ed unita' immobiliare. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Basiliano Il comune di BASILIANO (provincia di Udine) ha adottato, il 30 gennaio 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. come gia' in vigore nel precedente anno, nella misura del 5 per mille, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni; (Omissis). 2. determinare, con efficacia temporale limitata all'anno 2001, la detrazione per l'abilitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. in L. 300.000 dando atto che tale detrazione andra' applicata anche alle pertinenze dell'abilitazione principale ed alle abitazioni concesse a parenti in uso gratuito, come meglio specificato negli articoli 3 e 4 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, in vigore dal 1o gennaio 1999.
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bastia Mondovi' Il comune di BASTIA MONDOVI' (provincia di Cuneo) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare anche all'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille da applicarsi sul valore dei fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli e di determinare, altresi', nell'importo di L. 300.000, euro 154,93 la detrazione per la prima casa, in base alla normativa vigente; di dare atto che per quanto disposto dalla deliberazione del consiglio comunale n. 52 del 18 dicembre 1999 ad oggetto "decreto legislativo n. 446/1997 - articoli 52 e 59 - C1 - I.C.I.: approvazione regolamento", le pertinenze sono considerate parte integrante dell'abitazione principale e, pertanto, beneficiano della suddetta detrazione di imposta. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bellaria Igea Marina Il comune di BELLARIA IGEA MARINA (provincia di Rimini) ha adottato, il 27 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di mantenere inalterata per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. relativa agli immobili adibiti ad abitazione principale, pari al 5,5 per mille, nonche' quella del 7 per mille sulle abitazioni tenute a disposizione o locate per un periodo inferiore all'anno; 2. di aumentare l'aliquota ordinaria dal 6,5 per mille al 7 per mille. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Belvedere Langhe Il comune di BELVEDERE LANGHE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 6 per mille gli immobili ad eccezione di quelli di cui ai punti 2 e 3 del dispositivo della presente deliberazione. 2. di determinare l'aliquota I.C.I. per le abitazioni adibite a residenza principale del proprietario o usufruttuario in misura pari al 5 per mille con detrazione da applicarsi alla prima casa nella misura di L. 200.000; 3. di confermare l'aliquota I.C.I. per le abitazioni sfitte in misura pari al 7 per mille (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bene Lario Il comune di BENE LARIO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 le aliquote dell'I.C.I. nella seguente misura: 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 5 per mille per tutti gli altri immobili. di confermare per l'anno 2001 le riduzioni e detrazioni d'imposta nella seguente misura: L. 200.000 (in ragione annua) per gli immobili adibiti ad abitazione principale; (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di BERNaTE TICINO Il comune di BERNATE TICINO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di approvare la proposta del sindaco; 2. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, per l'anno 2001 nelle seguenti misure: 4 per mille abitazione principale, relative pertinenze di cui all'art. 12, comma 1, del vigente regolamento I.C.I. e terreni agricoli; 6 per mille per immobili diversi; 3. di confermare in L. 220.000 l'importo della detrazione per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, di cui all'art. 3 comma 55 della legge 662/1996 e all'art. 58 comma 3 del decreto legislativo 446/1997; (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di BERTINORO Il comune di BERTINORO (provincia di Forli'-Cesena) ha adottato, il 12 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota ridotta 5 per mille per: le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e quelle ad esse equiparate: l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata; l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al secondo grado o ad affini fino al primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale; due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tal senso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione; le pertinenze dell'abitazione principale; per pertinenza si intende il garage o box auto, la soffitta e la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale; aliquota ridotta 5,7 per mille per: gruppo catastale C/1 (negozi e botteghe); gruppo catastale C/3 (laboratori artigianali); a condizione che siano direttamente utilizzati per l'esercizio dell'attivita' d'impresa dal/dai soggetti passivi del tributo; aliquota ordinaria 6,50 per mille per tutti gli altri immobili; detrazione annua dell'imposta comunale sugli immobili: L. 240.000 per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo; nessuna detrazione per le unita' immobiliari equiparate; detrazione di L. 200.000 per le unita' immobiliari inscritte o inscrivibili in catasto alla categoria A/7 (abitazioni in villini) e A/8 (abitazioni in ville). (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di BESATE Il comune di BESATE (provincia di Milano) ha adottato il 17 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili e terreni agricoli ed aree fabbricabili, ad eccezione delle seconde abitazioni e delle autorimesse, per le quali verra' applicata l'aliquota del 6 per mille, con esclusione delle autorimesse pertinenziali alle prime abitazioni, cui verra' applicata, in ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento comunale I.C.I., l'aliquota del 5,5; 2. di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 comma 2 del regolamento I.C.I., "sono considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito ai parenti fino al primo grado, purche' ivi residenti o dimoranti e purche' non siano titolari di altri immobili ad uso abitativo, ovvero quelle possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, purche' le abitazioni stesse non siano state locate". 3. di stabilire che competono le seguenti agevolazioni: a) L. 200.000 fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; b) L. 350.000 per coloro che sono pensionati singoli/e, vedovi/e con reddito imponibile annuo fino a L. 13.000.000; c) L. 300.000 per coloro che sono pensionati, lavoratori in cassa integrazione e/o in mobilita', portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, disoccupati, lavoratori dipendenti stagionali o saltuari, tutti con reddito famigliare annuale imponibile non superiore a L. 20.000.000., oltre a L. 1.500.000 per ogni persona a carico; d) nel caso di presenza nei nuclei suddetti di portatori di handicap con attestato di invalidita' civile e presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica della U.S.S.L. il reddito e' elevato da L. 1.500.000 a L. 3.000.000. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di BOBBIO PELLICE Il comune di BOBBIO PELLICE (provincia di Torino) ha adottato il 25 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di applicare, per I'anno 2001, l'imposta comunale sugli immobili istituito con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 nella misura del: 6,5 per mille per alloggio con la seguente agevolazione: riduzione di lire 300.000 per prima casa (estendibile alle pertinenze) e per uso gratuito a familiari (parenti in linea retta entro il terzo grado - collaterali entro il secondo grado); 7 per miIle per i terreni fabricabiIi e per gli alloggi non occupati tutto l'anno; 5,5 per mille per alloggi dati in affitto a residenti (con regolare contratto); 5,5 per mille per alloggi siti in zone non servite da pubblica fognatura e da rete viaria carrozzabile; (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di BONATE SOTTO Il comune di BONATE SOTTO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, le seguenti aliquote I.C.I.: a) aliquota ordinaria: 7 per mille per terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli di cui al punto b); b) aliquota ridolta: 4,8 per mille per le abitazioni principali e pertinenze, come da regolamento. 2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662); 3. di confermare le agevolazioni in tema di detrazione I.C.I. per l'anno 2001 per i possessori della abitazione principale, in conformita' alla tabella sotto indicata:
===================================================================== componenti della famiglia | limiti di reddito | detrazione ===================================================================== 1 | 15.250.880 | 400.000 2 | 19.064.628 | 400.000 3 | 22.876.320 | 400.000 4 | 26.688.000 | 400.000 5 | 30.509.000 | 400.000 6 | 34.313.470 | 400.000 7 | 39.716.000 | 400.000
(Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di BORGO SAN SIRO Il comune di BORGO SAN SIRO (provincia di Pavia) ha adottato il 27 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare anche per l'anno 2001, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille per i singoli oggetti d'imposizione I.C.I. individuati in fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ad eccezione delle prime case (abitazione principale) per le quali l'aliquota rimane al 5 per mille: 2. (Omissis). 3. di fissare in L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno per il quale se ne ha possesso, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di BORGO VAL DI TARO Il comune di BORGO VAL DI TARO (provincia di Parma) ha adottato il 12 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 5,6 per mille; di determinare l'aliquota agevolata I.C.I. per l'anno 2001 prevista all'articolo 6 comma 5 del vigente regolamento comunale I.C.I. per immobili di interesse artistico o architettonico ai sensi dell'articolo 3 della legge 1o giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, localizzati nel centro storico soggetti ad interventi finalizzati al recupero degli stessi nella misura del 3,8 per mille; di determinare l'aliquota agevolata della suddetta imposta per l'anno 2001 per i fabbricati ancora iscritti al catasto terreni come fabbricati rurali che non dispongano dei requisiti di ruralita' indicati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 23 marzo 1998, nel caso in cui tali fabbricati risultino inagibili o inabitabili, prevista dal comma 6 articolo 6 del vigente regolamento comunale I.C.I. nella misura del 4 per mille; di stabilire la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in lire 200.000; (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di BORGOMANERO Il comune di BORGOMANERO (provincia di Novara) ha adottato il 22 dicembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi nel comune di Borgomanero per l'anno 2001, rispettivamente: a) per gli immobili adibiti ad abitazione principale: aliquota del 5 per mille; b) per tutti gli altri immobili: aliquota del 5,6 per mille; c) per gli alloggi sfitti o comunque tenuti a disposizione, senza contratto di locazione da almeno 12 mesi alla data del 31 dicembre 2000, per i mesi che rimangono tali nel 2001: aliquota del 7 per mille. 2. di stabilire anche per l'anno 2001 l'importo della detrazione per l'abitazione principale nel massimo di L. 500.000, a favore delle seguenti categorie di contribuenti: a) contribuenti iscritti nell'elenco di coloro che godono di assistenza economica in via continuativa da parte del comune, formalmente certificata dal responsabile del dipartimento servizi sociali; b) contribuenti di eta' superiore ai sessantacinque anni, soli o con coniuge, che non posseggano altri redditi (ivi compresi quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta) al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell' I.N.P.S.; c) contribuenti il cui nucleo familiare comprenda persone colpite da handicap grave, individuato in base ai criteri di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e certificato dal servizio di medicina legale. La maggiore detrazione e' riconosciuta a condizione che il reddito complessivo del nucleo familiare di appartenenza non superi i 70 milioni annui, comprensivi di eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. 3. di confermare in L. 200.000 l'importo della detrazione per tutti gli altri contribuenti diversi da quelli indicati al precedente punto 2. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di BORGOMARO Il comune di BORGOMARO (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare, per l'anno 2001 in attuazione dell'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquota dell'imposta comunale nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili; di stabilire in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; di adottare i criteri per la determinazione della base imponibile previsti dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lett. a) dell'art. 3 della legge n. 662/1996; (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Brandizzo Il comune di BRANDIZZO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, nella misura del 6 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi per l'anno 2001, per tutte le tipologie impositive e in lire 200.000 (Euro 103,29) la detrazione spettante per l'abitazione principale; 2. di aumentare la detrazione spettante per l'abitazione principale, per l'anno 2001, in relazione a richieste con particolari situazioni di carattere sociale da lire 200.000 (Euro 103,29) a lire 400.000 (Euro 206,58), nel rispetto dei criteri di seguito specificati. I soggetti beneficiari della maggiore detrazione devono: avere un reddito annuo netto di importo inferiore o pari a lire 10.000.000 (Euro 5.164,57), elevato a 14.000.000 (Euro 7.230,40) in presenza di coniuge o di primo figlio (in assenza di coniuge). In caso di nuclei familiari composti da piu' soggetti sara' operata una maggiorazione di lire 2.000.000 (Euro 1.032,91) per ogni componente aggiuntivo. Per reddito complessivo si intende la somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare, comunque conseguiti; essere proprietari della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale compreso eventualmente il box di pertinenza; Procedura per il riconoscimento della maggiore detrazione: Il richiedente dovra' presentare: a) apposita domanda, redatta su modulo da ritirarsi presso il comune; b) dichiarazione sostitutiva di certificazione concernente la condizione reddituale e patrimoniale di tutti i componenti il nucleo familiare; La documentazione dovra' pervenire all'Ufficio nei termini ordinari fissati per il pagamento della rata d'acconto od unica rata, ovvero, nei casi di nuove acquisizioni successivamente intervenute, nel termine del pagamento della rata a saldo. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Brignano Gera D'Adda Il comune di BRIGNANO GERA D'ADDA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). c) 5,5 per mille per l'abitazioe principale e sue dirette pertinenze; b) 6,2 per mille per tutte le altre unita' immobiliari ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 504/1992 e dell'art. 3, comma 53 e segg. della legge n. 662/1997 nonche' decreto legislativo n. 446/1997; 2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in lire 250.000; (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Brisighella Il comune di BRISIGHELLA (provincia di Ravenna) ha adottato, il 22 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti: aliquota per abitazione principale: 5 per mille; aliquota ordinaria: 5,5 per mille; aliquota differenziata: 7 per mille per gli alloggi non locati e relative pertinenze - sono soggetti alla maggiore aliquota sia gli "alloggi non locati" che le "residenze secondarie" individuati dall'art. 7 del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. Restano in ogni caso escluse le unita' abitative che comunque risulteranno regolarmente locate nonche' quelle sfitte realizzate per la vendita dalle imprese costruttrici; aliquota agevolata: 2 per mille per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratti stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998; 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale in lire 250.000. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bronzolo (BRANZOLL) Il comune di BRONZOLO (BRANZOLL) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille; 2. di determinare, per l'anno 2001, la detrazione per l'abitazione principale prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 504 in lire 800.000. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Brunello Il comune di BRUNELLO (provincia di Varese) ha adottato, il 16 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare anche per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. vigenti nel 2000: 4,8 per mille per abitazione principale con detrazione di lire 200.000; 5,5 per mille per abitazioni diverse dalla principale, per tutti gli altri tipi di fabbricati e per i terreni. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bulciago Il comune di BULCIAGO (provincia di Lecco) ha adottato, il 17 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). conferma dell'aliquota nella misura unica del 5 per mille con detrazione di lire 200.000 sull'abitazione principale cosi' come gia' approvato per l'anno 2000 con delibera di consiglio comunale n. 4 del 17 febbraio 2000. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Calanna Il comune di CALANNA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Calascibetta Il comune di CALASCIBETTA (provincia di Enna) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. stabilire, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del sei per mille per tutti gli immobili soggetti a tale imposta; 2. stabilire le riduzioni e detrazioni dell'imposta, per l'anno 2001, come previsto nell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, commi 1, 2 e 4, nonche' nel comma 56 dello stesso art. 3 legge n. 662/1996 e successive modifiche ed integrazioni; Delibera 1. di approvare la proposta (omissis) per costituirne parte integrante e sostanziale avente per oggetto: "determinazione aliquota I.C.I. - anno 2001", modificando il punto 1) del dispositivo della proposta limitatamente all'applicazione dell'aliquota confermata anche per il corrente anno nella misura del 5,5 per mille. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Calvene Il comune di CALVENE (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, un'aliquota unica pari al 5 per mille; 2. di determinare altresi', agli stessi effetti, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nell'importo di lire 200.000. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cantello Il comune di CANTELLO (provincia di Varese) ha adottato, il 20 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, le aliquote I.C.I. per l'anno 2001 determinandole come segue: aliquota agevolata del 5,3 per mille: sull'abitazione principale, le pertinenze di categoria C/2 e C/6, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e affini di primo grado e collaterali di secondo grado, quelle possedute da anziani disabili residenti in istituti di ricovero (come meglio specificato all'art. 5 del regolamento I.C.I.); ordinaria del 6,5 per mille: sugli altri fabbricati e sulle aree edificabili; 2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di lire 200.000. e di estenderla alle pertinenze (art. 4 del regolamento comunale I.C.I.); 3. di dare atto che, per quanto attiene ai terreni agricoli, si devono ritenere esenti dall'I.C.I., in quanto rientrano nei dettami dell'art. 15 della legge n. 984/1977, come evidenziato dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 diramata dalla Direzione centrale per la fiscalita' locale. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Capriolo Il comune di CAPRIOLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 22 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune come segue: aliquota ordinaria 5 per mille; alloggi non locati e/o non utilizzati per almeno 2/3 d'anno: aliquota del 6 per mille; (Omissis); 3. di dare atto che, per effetto dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, la detrazione per l'abitazione principale viene mantenuta a L. 200.000; (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Carignano Il comune di CARIGNANO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare l'aliquota I.C.I. per l'esercizio 2001 nelle seguenti misure: immobili di civile abitazione posseduti oltre l'abitazione principale e non locati ovvero non dati in uso, usufrutto o abitazione a terzi: 7 per mille; tutti gli altri immobili: 6,5 per mille; di elevare la detrazione per l'abitazione principale a lire 280.000. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Carro Il comune di CARRO (provincia di La Spezia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di proporre e fissare per l'anno 2001 l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, con l'aliquota del 5 per mille per tutte le tipologie di immobili, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2); 2. di fissare l'aliquota agevolata del 2,5 per mille ai fini dell'I.C.I. a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 3. di non operare per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 riduzioni o detrazioni d'imposta, dando atto che per l'abitazione principale resta fissata la detrazione di lire 200.000, ai sensi del comma 2, art. 8, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 sopracitato. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Casale Corte Cerro Il comune di COMUNE DI CASALE CORTE CERRO (provincia di Verbano Cusio Ossola) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nella misura seguente: aliquota ordinaria: abitazione principale e sue pertinenze, aree fabbricabili: 5 per mille; aliquote diversificate: immobili diversi dall'abitazione principale e tenuti a disposizione: 7 per mille; immobili diversi dall'abitazione principale e locati: 6 per mille; immobili oggetto di interventi di cui all'art. 1, comma 5, legge n. 449/1997: 4 per mille; immobili di categoria A/10 - C - D - 6,5 per mille; detrazione per abitazione principale: lire 250.000 (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Casalserugo Il comune di CASALSERUGO (provincia di Padova) ha adottato, il 26 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille come gia' applicata negli anni 1997 1998 1999 2000; 2. di confermare la detrazione sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale a Lire 300.000; 3. di confermare anche per l'anno 2001 una maggiore detrazione dell'imposta I.C.I., pari a lire 500.000, con riferimento alle situazioni di carattere sociale di seguito indicate: a) soggetti assistiti in via continuativa dal comune, rientranti nella fattispecie prevista dall'apposito regoIamento comunale; b) quando il reddito del nucleo familiare sia dato da pensione, da lavoro dipendente, da lavoro autonomo con i limiti di seguito riportati: (imponibile lordo anno 2000): lire 11.050.000 per il nucleo composto da una sola persona; lire 16.575.000 per il nucleo composto da due persone; lire 19.890.000 per il nucleo composto da tre persone; lire 23.205.000 per il nucleo composto da quattro persone; lire 26.520.000 per il nucleo composto da cinque persone; lire 29.835.000 per il nucleo composto da sei persone. Il reddito riferito all'anno 2000 deve essere calcolato con il metodo previsto dal decreto legislativo n. 109 del 31 marzo 1998 e decreti attuativi; l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale deve essere l'unica proprieta' del nucleo familiare nel corso dell'anno 2000 oppure posseduta a titolo di usufrutto o di diritto di abitazione sia nel comune di Casalserugo che in altri comuni d'Italia; ai fini della determinazione del reddito, qualora durante l'anno 2000 siano documentate variazioni nella composizione del nucleo familiare si sommano i rispettivi redditi pro-capite determinati in proporzione al periodo di effettiva appartenenza al nucleo. Il numero dei componenti il nucleo familiare a cui fare riferimento e' quello risultante alla data del primo gennaio 2001; i contribuenti che intendono avvalersi della maggiore detrazione dovranno presentare entro e non oltre il 30 giugno 2001, autocertificazione, con le modalita' previste dalla legge n. 127/1997 comprovante i presupposti per il beneficio della maggiore detrazione; (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Casalvecchio di Puglia Il comune di CASALVECCHIO DI PUGLIA (provincia di Foggia) ha adottato, il 19 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). ha determinato l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misuta del: 5 per mille per l'abitazione principale; 5,5 per mille per gli altri immobili. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Casasco Il comune di CASASCO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 29 settembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille dando atto che la detrazione per la prima casa e' di lire 200.000. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Casola Valsenio Il comune di CASOLA VALSENIO (provincia di Ravenna) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 le aliquote dellimposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: abitazione principale e pertinenze 5,4 per mille; abitazioni locate e pertinenze 6 sei per mille; abitazioni che i prorietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale a canone dl affitto concordato 3,6 per mille; immobili non locati e pertinenze 7 per mille altri fabbricati 6 per mille; aree fabbricabili 7 per mille. Le unita' immobiliari indicate alle categorie catastali C2, C6 e C7 pertinenze di unita' immobiliari ad uso abitativo, sono assoggettate alla stessa aliquota dell'unita' immobiliare principale. 2. di confermare in lire 210.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Tale detrazione si applica anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. Sono equiparate alle abitazioni principali le unita' immobiliari in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figli). Di determinare in lire 350.000 Ia detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti rientranti nelle categorie indicanti situazioni di particolare disagio socio-economico. 3. di stabilire che viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castelfidardo Il comune di CASTELFIDARDO (provincia di Ancona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001 le suguenti aliquote I.C.I.: a) aliquota - ridotta - pari al 5,5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, fissando la relativa detrazione in lire 200.000 per ogni unita' immobiliare, considerando parti integranti dell'abitazione le sue pertinenze quali autorimesse, cantine, solai, lastrici solari ancorche' distintamente iscritti in catasto a condizione che siano asseverati all'abitazione e direttamente utilizzati dal contribuente, inoltre, si considerano principali quelle abitazioni concesse a uso gratuito a parenti in linea retta al primo grado ai soli fini della aliquota agevolata, senza riconoscimento delle detrazioni; b) aliquota pari al 6,8 per mille, per tutti gli altri immobili. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castellanza Il comune di CASTELLANZA (provincia di Varese) ha adottato, il 15 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare, per l'anno 2001, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, le aliquote applicate nell'anno 2000 cosi' come sotto indicato: aliquota ridotta pari al 4 per mille con detrazione di lire 200.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; aliquota del 7 per mille per gli alloggi e relative pertinenze non locati; aliquota pari al 3,8 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite nell'accordo di cui alla delibera della giunta comunale n. 409 del 7 ottobre 1999 ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998 n. 431; aliquota ordinaria pari al 6 per mille. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castellinaldo Il comune di CASTELLINALDO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, per le motivazioni riportate in premessa, nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili e di confermare la detrazione d'imposta di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. 2. di non procedere, (omissis), ad alcuna diversificazione dell'aliquota l.C.l., cosi' come previsto dalla vigente normativa in materia. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castelnovo di Sotto Il comune di CASTELNOVO DI SOTTO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 30 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di riconfermare le aliquote l.C.l. per l'anno 2001 cosi' distinte: 1. - aliquota agevolata del 5,5 per mille da applicare a tutti gli immobili diversi da quelli indicati ai punti 2) e 3) - rientrano: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cioe' quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie e suoi familiari dimorano abitualmente e relative pertinenze classificate o classificabili nelle categorie catastali: C/2 (cantina, soffitta) limitatamente ad una sola unita'; C/6 (garage) limitatamente a due unita'; C/7 (tettoia chiusa) limitatamente ad una unita'. Destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato); Si intende per abitazione principale anche quella unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; Per usufruire dell'aliquota di cui al punto 1) - (5.5 per mille) i contribuenti che rientrano nel caso devono presentare entro il 20 dicembre 2001 all'ufficio tributi - I.C.I. del comune la seguente documentazione: 1) dichiarazione sostitutiva che attesti di aver acquistato la residenza in Istituto di ricovero o sanitario e che l'unita' immobiliare non sia sta concessa in locazione. b) Immobili locati: (art. 21, comma 18, 19 e 20 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - dispone: obbligo di registrazione in termine fisso per i contratti di locazione e di affitto relativi a tutti i beni immobili esistenti nel territorio dello stato); 1) con contratto registrato a soggetto che Ii utilizza come prima abitazione e che non detiene nessun altro immobile di progrieta'; Per usufruire dell'aliquota di cui al punto 1) - (5.5 per mille) i contribuenti che rientrano nel caso devono presentare entro il 20 dicembre 2001 all'ufficio tributi - l.C.l. del comune la seguente documentazione: (si precisa che in attuazione dell'art. 16, comma 2, del regolamento comunale per l'aplicazione dell'imosta I.C.I., il beneficio decorre dall'anno successivo a quello in cui il richiedente presenta apposita istanza. Restano confermate quelle presentate nel corso del 1999, con contratto non scaduto in quanto rientranti nella fattispecie). a) copia del contratto registrato presso l'ufficio del registro; b) copia del rinnovo di registrazione qualora il contribuente abbia gia' negli anni precedenti fatto richiesta della predetta agevolazione e che il contratto si riferisca allo stesso locatario; c) dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del locatario di non possedere nessun altro immobile di proprieta'; 2) fermo restando tutto quanto previsto al precedente punto 1). E' concessa una ulteriore agevolazione di - 1,5 per mille sull'aliquota, in modo che l'aliquota applicabile risulti del 4 per mille, per gli immobili adibiti ad uso abitativo concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato ai sensi del comma 3, dell'art. 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (contratti concordati). Si precisa che per questo tipo di tipologia l'agevolazione e' da considerare gia' nell'anno in cui viene fatta richiesta. c) unita' immobiliare concessa in comodato e/o uso gratuito a parenti fino al primo grado, (figli e genitori), che la occupano quale loro abitazione principale; (in ottemperanza dell'art. 16 comma 1, lettera c) del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta I.C.I.). Per usufruire dell'aliquota di cui al punto 1) - (5,5 per mille) - i contribuenti che rientrano nel caso devono presentare entro il 20 dicembre 2001 all'ufficio tributi - l.C.l. del comune la seguente documentazione: 1) dichiarazione sottoscritta dal proprietario e dall'occupante da cui risulti il grado di parentela degli occupanti con il proprietario, la costituzione da parte degli occupanti di un nucleo familiare autonomo ivi residente; d) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; c) gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP. 2. aliquota ordinaria del 6,2 per mille: a) fabbricati diversi dalle abitazioni; b) aree fabbricabili; c) terreni agricoli; (vedere, anche, punto 4) in appendice); d) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente nell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; e) alloggi locati ad affittuari che non vi dimorano abitualmente; f) alloggi locati ad affittuari proprietari di immobili; g) alloggi dati in uso gratuito a soggetti che vi dimorano abitualmente; h) unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato italiano adibita ad abitazione principale e non locata (art. 1, comma 4-ter, del decreto-legge 23 gennaio 1993 n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75). 3. aliquota maggiorata del 7 per mille: a) alloggi non locati, intendendosi per tali l'unita' immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, nell'anno di imposizione, non locata ne' data in comodato a terzi, e relative pertinenze; b) residenza secondaria o seconda casa, intendendosi per tale l'unita' immobiliare classificata o classificabile nel gruppo A (ad eccezione della categoria A/10), arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprieta' o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unita' immobiliare, in possesso o in locazione e relative pertinenze; &c) alloggi e relative pertinenze dati in uso gratuito a soggetti che non vi dimorano abitualmente. 4. detrazione di L. 200.000. Si precisa che (ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992) la detrazione annua spettante per l'unita' immobiliare adibita a dimora abituale (ecc.), e' da rapportare ai mesi durante i quali sussiste la destinazione ad abitazione orincinale e deve essere suddivisa, in caso di piu' contribuenti dimoranti, in parti uguali tra loro. Oltre che per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale detrazione, anche per: unita' immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivise adibite ad abitazione principale di soci assegnatari; alloggi regolarmente assegnati dagli IACP; unita' immobiliare dei cittadini italiani (posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia) non residenti nel territorio dello Stato adibita ad abitazione principale a condizione che non risulti locata; le pertinenze per la parte dell'importo della detrazione eccedente in sede di tassazione dell'abitazione principale. 5. riscossione diretta. Si riconferma la riscossione diretta dell'l.C.l. anche per l'anno 2001. Ricordando che il pagamento deve essere effettuato sul c/c postale n. 12002440 - intestato a: Comune di Castelnovo di Sotto - I.C.I. - Servizio Tesoreria. APPENDICE Si precisa, inoltre, in ottemperanza al regolamento comunale sull'imposta I.C.I.: 1) all'art. 12 comma 2, si considerano validi i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri (anche qualora la dichiarazione presentata non sia congiunta) purche' la somma versata rispecchi la totalita' dell'imposta relativa all'immobile condiviso e sempreche' ne sia data comunicazione scritta al Comune entro l'anno di effettuazione del versamento; 2) all'art. 12 comma 3, la norma precedente si applica anche per i versamenti effettuati con riferimento a periodi di imposta pregressi; 3) all'art. 8 comma 1, in caso di fabbricati in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stata richiesta l'abitabiita', le unita' immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dall'ottenimento dell'abitabilita'. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale e' in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, e' ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria della parte gia' costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato. 4) all'art. 5 e ai fini di quanto disposto dagli artt. 2, comma 1, lettera b), e 9 del decreto legislativo n. 504/1992, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve essere confermata dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti all'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con assicurazione per invalidita', vecchiaia e malattia. Inoltre, il pensionato gia' iscritto negli elenchi suddetti, che continua la coltivazione del fondo, conserva la qualifica predetta. In ogni caso la forza lavorativa dei soggetti addetti alla coltivazione del fondo deve essere pari ad almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessita' di coltivazione, e il reddito ricavato deve essere non inferiore al 50% del complessivo reddito imponibile IRPEF, al netto di quello di pensione, dichiarato per l'anno precedente e determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attivita' svolta in agricoltura. 5) all'art. 20 comma 1, e ai fini di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del decreto egislativo n. 504/1992, l'imposta e' ridotta del 50 per cento dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibiita' o inabilita' deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensi' con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale (art. 20 comma 2). Si considerano, tuttavia, inagibili o inabitabili, purche' non utilizzati, gli immobili sottoposti ad interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 31, comma 1, lettera b) della legge 457/1978, regolarmente autorizzate dal comune per il periodo decorrente dalla data di inizio dei lavori alla data di ultimazione degli stessi, ovvero, se precedente, alla data in cui il fabbricato e' utilizzato. In tal caso, dovra' essere presentata la denuncia (dichiarazione) relativa all'anno in cui si applica la riduzione. Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni: a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati in modo da costituire pericolo a cose e persone, con rischi di crollo parziale o totale; c) edifici per i quali e' stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino; d) edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati; e) edifici mancanti di infissi o non allacciati ad opere di urbanizzazione primaria. Il contribuente puo' certificare Io stato di inabitabilita' o di inagibilita' con dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi della legge 4 agosto 1968, n. 15 e successive modificazioni. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castelnovo Bocca D'Adda Il comune di CASTELNOVO BOCCA D'ADDA (provincia di Lodi) ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. che sara' applicata nella misura unica deI 5 per mille. 2. di determinare per l'anno 2001 la detrazione per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale in L. 200.000. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castiglione della Pescaia Il comune di CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (provincia di Grosseto) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 4 per mille per: unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, cosi' come definita dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 662/1996; unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari data in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado; unita' immobiliari (cantina, garage, box, soffitta) di pertinenza dell'abitazione principale anche se diversamente accatastate; unita' immobiliari possedute oltre alla prima, locate con contratto regolarmente registrato ad un soggetto residente ed usate come abitazione principale dai locatari. 5 per mille per: terreni agricoli; aree fabbricabili; unita' immobiliari nelle quali il proprietario svolge la propria attivita' artigianale, commerciale, industriale sia in forma individuale sia societaria e precisamente le seguenti categorie catastali: C1-negozi, C2-magazzini, C3-laboratori, C4-fabbricati per esercizi sportivi, D1-opifici, D2-alberghi e pensioni, D3-teatri e cinematografi, D4-case di cura, D5-istituti di credito, D6-fabbricati per esercizi sportivi, D7-fabbricati utilizzati per speciali esigenze industriali, D8-fabbricati costruiti per particolari esigenze commerciali, D9-edifici galleggianti, D10-residence, D11-scuole, D12-posti barca e stabilimenti balneari. 6 per mille per: unita' immobiliari diverse dalle abitazioni principali e non comprese nelle fattispecie precedenti. 2. di confermare in L. 400.000 la detrazione per abitazione principale. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cava manara Il comune di CAVA MANARA (provincia di Pavia) ha adottato, il 27 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. che l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 e' fissata nella misura pari al 6 per mille. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cavarzere Il comune di CAVARZERE (provincia di Venezia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, in applicazione delle disposizioni e delle motivazioni riportate in narrativa l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) dovuta per il 2001 nella misura del 5,4 per mille. 2. di mantenere inalterato in L. 200.000 annue il limite della detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cosi' come previsto dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 nel testo modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996. 3. (Omissis). 4. (Omissis). (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cedrasco Il comune di CEDRASCO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 14 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille; (Omissis); di determinare per l'anno 2001 la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000 (Euro 103,29). (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cesena Il comune di CESENA (provincia di Forli' - Cesena) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di fissare, per i motivi illustrati in premessa, le seguenti aliquote ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001: 1. aliquota agevolata - 5 per mille per: unita' abitative locate a soggetti che le utilizzano come abitazione principale, secondo il contratto-tipo di cui al comma 3, art. 2 della legge n. 431/1998. A tali unita' immobiliari non compete la normale detrazione d'imposta di lire 200.000, pari a 103,29 euro; 2. aliquota ridotta - 5,8 per mille per: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nonche' per gli immobili ad essa equiparati cosi' come previsto dal regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. (art. 13 "Abitazione principale" e art. 14 "Pertinenze dell'abitazione principale"); 3. aliquota maggiorata - 7 per mille per: unita' abitative, possedute in aggiunta all'abitazione principale, non locate o tenute a disposizione del soggetto passivo e relative pertinenze come meglio specificato dal regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. (art. 6 "Alloggio non locato e residenza secondaria"); 4. aliquota ordinaria - 6,7 per mille per: tutti gli altri immobili diversi da quelli indicati ai punti 1, 2 e 3; di confermare, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., anche per l'anno 2001, l'aumento della detrazione d'imposta da L. 200.000 euro 103,29) a L. 320.000 (euro 165,27) annue, a favore dei soggetti passivi che versano in particolari condizioni di disagio economico-sociale con le stesse misure e gli stessi criteri applicativi e dichiarativi fissati con delibera di consiglio n. 231 del 20 ottobre 1998 (Imposta comunale sugli immobili - misure e criteri applicativi per l'anno 1999), fatto salvo l'aggiornamento delle annualita' di riferimento. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ceva Il comune di CEVA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 23 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di approvare, (omissis), le seguenti misure delle aliquote e detrazioni in materia di I.C.I. per l'anno 2001: aliquota unica ordinaria: I.C.I. 5,8 per mille; detrazione per abitazione principale: lire 260.000 annue; aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili od inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico ed architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. aliquota speciale per le aree fabbricabili: 7 per mille. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Chiesa in Valmalenco Il comune di CHIESA IN VALMALENCO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 18 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. per l'esercizio 2001, come di seguito: prima abitazione 5 per mille; altri immobili 6,5 per mille; detrazione di L. 200.000 sull'abitazione principale. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Chiusano di San Domenico Il comune di CHIUSANO DI SAN DOMENICO (provincia di Avellino) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare, come conferma, per l'anno 2001 un'unica aliquota dell'I.C.I. pari al 6 per mille; di precisare che per gli esercizi finanziari successivi al 2001 l'amministrazione ai riserva la possibilita' di sperimentare gli altri istituti giuridici connessi all'imposta laddove finalizzati a garantire l'equita' fiscale. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cislago Il comune di CISLAGO (provincia di Varese) ha adottato, il 30 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. determinare le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 2001: aliquota del 5,2 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; aliquota del 5,75 per mille per i terreni agricoli, le aree fabbricali e gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali; aliquota del 4 per mille per interventi nel centro storico volti esclusivamente al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili; aliquota del 2 per mille per interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico individuati nelle tavole di azzonamento n. 15 e 16, grado di intervento A; 2. stabilire per l'anno 2001 la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Coazzolo Il comune di COAZZOLO (provincia di Asti) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare, per i motivi esposti in premessa, l'aliquota dell'imposta annuale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cocquio Trevisago Il comune di COCQUIO TREVISAGO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di approvare per l'anno 2001, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): ordinaria nella misura del 6,5 per mille, sia per immobili che per aree fabbricabili, invariata rispetto al precedente esercizio; ridotta nella misura del 4,5 per mille per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (art. 6 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili) invariata rispetto al precedente esercizio; 2. di fissare con decorrenza dal 1o gennaio 2001, la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale, ai sensi delI'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Colleretto Giacosa Il comune di COLLERETTO GIACOSA (provincia di Torino) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire nel 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale (I.C.I.) per l'anno 2001 e nel 6 per mille l'aliquota per terreni edificabili; 2. di dare atto che non saranno applicate ulteriori detrazioni, riduzioni o diversificazioni oltre a quelle gia' previste dalla legge. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cologno Monzese Il comune di COLOGNO MONZESE (provincia di Milano) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Aliquote a) aliquota del 4,5 per mille da applicarsi alla base imponibile degli immobili adibiti direttamente ad abitazione principale ed agli immobili locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi locali stipulati ai sensi dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1998 n. 431; b) aliquota del 6,4 per mille da applicarsi sulla base imponibile degli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale; c) aliquota del 9 per mille da applicarsi alla base imponibile degli alloggi non locati da oltre due anni rispetto all'anno d'imposta. Detrazioni Ai sensi dell'art. 8, secondo comma, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della citata legge n. 662/1996, sara' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. La detrazione per abitazione principale e' elevata a L. 400.000, limitatamente ai nuclei famigliari all'interno dei quali sono presenti soggetti disabili totalmente non autosufficienti. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Copparo Il comune di COPPARO (provincia di Ferrara) ha adottato, il 12 dicembre e il 19 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'esercizio 2001: l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille; (Omissis). 1. a norma dell'art. 8 comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, per l'anno 2001 ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, la detrazione per abitazione principale e' elevata da L. 200.000 a L. 500.000 nei confronti delle categorie di soggetti in particolari condizioni di disagio economico come di seguito specificate: a) pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, in condizione non lavorativa single (nucleo familiare monocomposto) con reddito complessivo 2000 non superiore a L. 15.426.000, proprietario o titolare di altro diritto reale della sola unita' immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze classificabili nel gruppo catastale C/6 (garage, rimesse, autorimesse) non piu' di due. La maggiore detrazione non si applica, pertanto, se il soggetto possiede a titolo di proprieta' o altro diritto reale altre proprieta' immobiliari in aggiunta all'abitazione principale e relative pertinenze. La detrazione non si estende in ogni caso alle pertinenze. b) pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, in condizione non lavorativa con reddito complessivo 2000 di tutto il nucleo familiare non superiore a L. 24.911.000 incrementato di L. 1.906.000 per ogni persona a carico, proprietario o titolare di altro diritto reale della sola unita' immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze classificabili nel gruppo catastale C/6 (garage, rimesse, autorimesse) non piu' di due. La maggiore detrazione non si applica, pertanto, se il soggetto o gli altri componenti il nucleo posseggono a titolo di proprieta' o altro diritto reale altre proprieta' lmmobiliari in aggiunta all'abitazione principale e relative pertinenze. La detrazione non si estende in ogni caso alle pertinenze. Allo scopo di cui ai punti a) e b) del comma 1, si precisa: per reddito complessivo si intende: redditi assoggettabili a IRPEF (imponibile al lordo delle detrazioni e riduzioni di legge), interessi sui depositi bancari, postali, ecc...); rendite di capitali, titoli di Stato, obbligazioni, somme e contributi erogati da enti pubblici o privati, pensioni di guerra e relative indennita' accessorie, pensioni privilegiate, pensioni, assegni, indennita' erogate dal Ministero dell'Interno agli invalidi civili, ciechi e sordomuti, pensioni sociali. per nucleo familiare si intende: il nucleo di persone residenti nella medesima abitazione indipendentemente da vincoli di parentela o affinita'; per abitazione principale si intende: l'unita' immobiliare ad uso abitativo nella quale il soggetto passivo, che la possiede a titolo di proprieta' o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Ai sensi dell'art. 15 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e' riconosciuta abitazione principale anche quella concessa dal possessore a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano quale loro abitazione principale, tale disposizione e' limitata alla detrazione di legge. Per gli scopi di cui ai punti a) e b) del comma 1, nei confronti delle categorie di soggetti individuate si fa riferimento alla situazione esistente al 1o gennaio 2001. 2. di stabilire dal 2 al 31 maggio il termine per la presentazione da parte degli interessati delle domande ai fini del riconoscimento del diritto. Le domande dovranno essere corredate di documentazione probatoria. La domanda si intende accolta qualora non venga adottato un provvedimento motivato, di diniego entro il termine del 20 giugno 2001 da parte del funzionario responsabile. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Coredo Il comune di COREDO (provincia di Trento) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, a valere per l'anno 2001, la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cosi' come definita dalla normativa vigente, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di L. 500.000, stabilendo che detta detrazione spettera' proporzionalmente ai mesi nei quali l'immobile manterra' la caratteristica di prima abitazione; 2. di stabilire a valere per l'anno 2001 le seguenti aliquote I.C.I.: a) 4,75 per mille quale aliquota ordinaria; b) 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; 3. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 comma 56 della legge n. 662 datata 23 dicembre 1996, e' altresi' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Costa Serina Il comune di COSTA SERINA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 17 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) abitazioni principali e relative pertinenze, 5,5 per mille; b) categoria catastali C/1 - Negozi e botteghe, 5 per mille; c) categoria catastale D/2 - Alberghi e pensioni, 5 per mille; d) altri immobili non precedentemente elencati, 6,5 per mille; e) aree fabbricabili, 6 per mille; applicazione della detrazione per abitazione principale nella misura minima stabilita dalla vigente legislazione di L. 200.000. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Crocetta del Monello Il comune di CROCETTA DEL MONELLO (provincia di Treviso) ha adottato, il 23 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2001 nella misura unica del 5 per mille; b) di determinare in L. 200.000 l'ammontare massimo della detrazione per abitazione principale. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Crosio della Valle Il comune di CROSIO DELLA VALLE (provincia di Varese) ha adottato, il 22 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). determinare, per l'anno 2001, nella misura unica del 5 per mille l'aliquota da applicarsi sul valore catastale di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio comunale, cosi' come previsto dall'art. 1 del decreto-legge n. 504/1992, e per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili; stabilire in L. 200.000 la detrazione da applicarsi per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cuorgne' Il comune di CUORGNE' (provincia di Torino) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare e determinare quanto segue: 1. la misura del 5 per mille per l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 da applicarsi in misura unica su tutte le basi imponibili e l'importo della detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cusago Il comune di CUSAGO (provincia di Milano) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). ritenuto di determinare per l'anno 2001 le aliqute I.C.I. nelle seguenti misure differenziate in relazione alle diverse tipologie degli immobili al fine di mantenere il rispetto degli equilibri del bilancio di previsione 2001:
===================================================================== Tipologia immobile | Aliquota ===================================================================== Abitazione principale |5 per mille Terreni agicoli |5 per mille Aree fabbricabili |6 per mille Altri fabbricati |6 per mille Abitazioni sfitte non locate |7 per mille Detrazione abitazione principale |200.000
(Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Dueville Il comune di DUEVILLE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di fissare, per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. e le relative detrazioni cosi' come sottospecificato: aliquota del 4,9 per mille sugli immobili adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze; aliquota del 6 per mille su tutti gli altri immobili; detrazione sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale L. 230.000; maggiore detrazione di L. 350.000, nelle situazioni di particolare carattere sociale, stabilendo i sottoindicati criteri: A) il contribuente dovra' alla data del 31 dicembre 2000 aver gia' compiuto il sessantaquattresimo anno di eta'; B) il contribuente dovra' rientrare nei seguenti limiti di reddito desunti dalla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche anno d'imposta 2000: L. 14.000.000 per nucleo formato da un componente; L. 21.000.000 per nucleo formato da due componenti; L. 24.000.000 per nucleo formato da tre componenti; L. 26.000.000 per nucleo formato da quattro componenti; C) il contribuente dovra' presentare la relativa domanda, su apposito modulo predisposto dal comune, presso l'ufficio tributi entro il termine perentorio del 18 giugno 2001. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Farindola Il comune di FARINDOLA (provincia di Pescara) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille; di stabilire l'ammontare della detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale in L. 200.000. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Feletto Il comune di FELETTO (provincia di Torino) ha adottato, il 16 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili, confermando la detrazione per l'abitazione principale in L. 250.000; (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ferrara Il comune di FERRARA ha adottato, il 22 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per il 2001 all'imposta comunale sugli immobili le aliquote differenziate applicate nel 2000, cosi' come previsto dall'art. 3, commi 53, 55 e 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 2. di rinviare al consiglio comunale l'adozione del provvedimento riguardante le detrazioni per l'abitazione principale; (Omissis). A) aliquota 5,5 per mille: 1. unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il contribuente - che la possiede a titolo di priorita', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario - dimora abitualmente; 2. unita' immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, residenti nel comune; 3. alloggio regolarmente assegnato dagli Istituti autonomi per le case popolari; 4. unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che la stessa non risulti locata; 5. unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, inoltrando apposita comunicazione in tal senso - in carta semplice - all'ufficio I.C.I. del comune, con allegata la dichiarazione dell'istituto di accoglienza del soggetto passivo, se con sede fuori dal comune di Ferrara; 6. unita' immobiliare adibita ad abitazione, acquistata da persona fisica, per il cui acquisto sono state concesse le agevolazioni "prima casa", qualora non venga locato; 7. unita' immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al terzo grado o ad affini fino al secondo grado che la occupano quale loro abitazione principale; 8. due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso di abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'Ufficio del territorio regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unita' medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione; 9. l'abitazione posseduta da un soggctto che la legge obbiga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale, abitazione principale, dai familiari del possessore; 10. pertinenze relative alle unita' immobiliari di cui sopra classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 - C/6 e C/7, limitatamente ad una sola pertinenza per ogni abitazione. B) aliquota 5 per mille: unita' immobiliare di cui al punto A) con rendita catastale rivalutata uguale o inferiore a L. 1.100.000, purche' il contribuente possieda solo questa. pertinenze relative alle unita' immobiliari di cui sopra classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6 e C/7, limitatamente ad una sola pertinenza per ogni abitazione; C) aliquota 6 per mille: terreni agricoli; D) aliquota 6,50 per mille: aree fabbricabili, comprendendo fra queste anche quelle concesse in diritto di superficie (art. 58 - comma 1 - decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446); E) aliquota 9 per mille: Abitazioni non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; F) aliquota 6,8 per mille: Unita' immobiliari tenute a disposizione; altri fabbricati non compresi nelle fattispecie precedenti, volendosi comprendere tra questi anche le pertinenze di cui sopra oltre alla prima; G) aliquota 4 per mille: unita' immobiliari possedute in piena proprieta' e ubicate nelle zone colpite dalla ristrutturazione in settori industriali determinanti (settore dell'industria manifatturiera e nel ramo dei servizi alle imprese) - "Obiettivo 2", purche' le predette attivita' si siano insediate in quegli immobili dopo il 1o gennaio 1997. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Fidenza Il comune di FIDENZA (provincia di Parma) ha adottato, il 23 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per ogni effetto di legge il seguente modo di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili dal 1o gennaio 2001: 1) aliquota ordinaria dell'imposta del 4,5 per mille del valore imponibile di qualunque immobile (edifici, aree fabbricabili, altri terreni) e, in particolare: delle abitazioni dal possessore (anche parziario, per la propria quota) concesse in uso gratuito per abitazione principale a parenti in linea retta o collaterale entro il terzo grado; degli alloggi di proprieta' dell'Istituto autonomo per le case popolari o da esso comunque gestiti, assegnati in locazione semplice a soggetti aventi i requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica e da essi utilizzati per abitazione principale; degli alloggi posseduti dalle societa', cooperative edilizie a proprieta' indivisa assegnati in uso ai propri soci e da questi utilizzati per abitazione principale; 2) aliquota speciale del 6 per mille del valore imponibile per le abitazioni non utilizzate, eccettuate quelle: inabitabili, inagibili o comunque indisponibili, riconoscibili per tali secondo la legge ed il regolamento comunale; considerate abitazioni principali o ad esse assimilate dal regolamento comunale e tenute a disposizione, anche se temporaneamente non occupate; non occupate, per la durata massima di un anno dalla cessazione dell'ultima utilizzazione o dall'autorizzazione amministrativa all'uso o dal riacquisto della disponibilita', da chiunque possedute; costruite per la locazione o la vendita da imprese aventi questo fine esclusivo o prevalente, per la durata massima di tre anni dall'autorizzazione amministrativa all'uso; 3) aliquota dell'imposta dell'1 per mille del valore imponibile: per le unita' immobiliari inagibili o inabitabili, oggetto di recupero edilizio; per gli immobili di interesse artistico o architettonico, siti nel centro storico, oggetto di recupero edilizio; per le autorimesse o i posti auto di nuova realizzazione; per sottotetti riutilizzati; per 3 anni dall'inizio dei lavori; 4) aliquota dell'imposta del 2 per mille del valore imponibile prevista dall'art. 2.4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per le unita' immobiliari locate a norma delle stesse disposizioni; 5) detrazione di L. 270.000 dall'imposta annua dovuta per l'abitazione principale, quale e' definita dal regolamento (non anche per quelle assimilate); con le riduzioni del valore imponibile e dell'imposta disposte dalla legge e dal regolamento comunale adottato con deliberazione consiliare n. 78 del 28 dicembre 1998, esecutiva. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Fiesco Il comune di FIESCO (provincia di Cremona) ha adottato, il 13 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquta I.C.I. nella misura unica del 5 per mille. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Figline ValDARNO Il comune di FIGLINE VALDARNO (provincia di Firenze) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, le aliquote e la detrazione dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come appresso indicato del 4,75 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale; del 7 per mille per tutti gli immobili adibiti ad abitazione e non locati; del 6 per mille per tutti gli altri immobili; L. 250.000 di detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo (art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992). (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Fiorenzuola d'arda Il comune di FIORENZUOLA D'ARDA (provincia di Piacenza) ha adottato, il 19 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di mantenere invariate, per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) applicate in questo Comune nelle seguenti misure: 4,7 per mille per abitazione principale (ad una sola pertinenza, ai sensi del vigente regolamento); 5,7 per mille ordinaria; 6,7 per mille per unita' immobiliari tenute sfitte (cioe' prive di utenze Enel e acqua) e ricomprese tra le categorie da A/1 ad A/9 ed eventuale relativa pertinenza; 5,2 per mille per le unita' immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi stipulati in sede locale, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2 commi 3, 4 e 5 ed eventuale relativa pertinenza; (detta aliquota vale per i mesi dell'anno successivi a quello di stipulazione del contratto); 2. di dare atto che il contribuente per poter usufruire dell'aliquota agevolata al 5,2 per mille deve entro il 30 giugno presentare all'ufficio Tributi il contratto siglato ai sensi della legge n. 431/1998 art. 2 commi 3, 4 e 5 valevole per l'anno d'imposta, oltre a un documento che attesti l'uso di abitazione principale da parte del conduttore; Mantenere per l'anno 2001 la detrazione d'imposta dovuta per l'abitazione principale, come previsto dalla legge n. 662/1996, art. 3 comma 55/2 a L. 220.000 e la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 300.000 da applicarsi qualora il contribuente sia in possesso dei seguenti particolari requisiti: A. Pensionati con redditi non superiori alla pensione I.N.P.S. minima, aventi i seguenti requisiti: a) che l'abitazione principale costituisca l'unica unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o diritto di uso, usufrutto o abitazione sull'intero territorio nazionale; b) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta; c) che il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente, includendo eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte e comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore al doppio dell'importo della pensione minima sociale del capofamiglia; B. Portatori di handicap aventi i seguenti requisiti: a) soggetti passivi nel cui nucleo familiare e' presente un invalido o portatore di handicap con invalidita' non inferiore al 100% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidita' rilasciato dalle competenti strutture pubbliche; b) che l'abitazione principale costituisca l'unica unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta', diritto di usufrutto, uso o abitazione sull'intero territorio nazionale; c) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta; d) che il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente, includendo eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte e comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore a 20 milioni lordi, non tenendo conto di eventuali redditi derivanti dal suo status; C. Soggetti titolari di assistenza sociale, a seguito di istruttoria da parte dell'ufficio comunale "Assistenza", da presentare presso l'ufficio Tributi del Comune entro il 30 maggio dell'anno di riferimento, aventi i seguenti requisiti: a) reddito minimo vitale; 4. di dare atto, che il contribuente per applicare la detrazione d'imposta di L. 300.000 deve presentare presso l'ufficio Tributi del Comune entro il 30 maggio dell'anno di riferimento i seguenti documenti: Pensionati titolari di pensione minima INPS: a) autodichiarazione che l'abitazione che sconta tale deduzione non viene locata parzialmente per tutto l'anno di riferimento; b) autodichiarazione attestante l'importo di eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte e non compresi nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente o l'assenza degli stessi; Portatori di handicap: a) certificato di riconoscimento di invalidita' non inferiore al 100% al 1o gennaio 2001 dell'anno 2000; b) autodichiarazione che l'abitazione che sconta tale deduzione non viene locata parzialmente per tutto l'anno di riferimento; c) autodichiarazione attestante l'importo di eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte e non compresi nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente o l'assenza degli stessi; Soggetti titolari di assistenza sociale: a) relazione del servizio assistenza del comune; b) autodichiarazione che il reddito annuo lordo del nucleo familiare non supera o e' pari al reddito minimo vitale annuo; c) autodichiarazione che l'abitazione che sconta tale deduzione non viene locata parzialmente per tutto l'anno di riferimento; d) autodichiarazione attestante l'importo di eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte e non compresi nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente o l'assenza degli stessi; e che, comunque, l'amministrazione si riserva in ogni caso di chiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato; (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Foggia Il comune di FOGGIA ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l'anno 2001: aliquota ordinaria 5,5 per mille; aliquota agevolata ex legge n. 431/98 4 per mille; abitazione non locate 7 per mille; detrazione per abitazione principale L. 300.000. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Fontanarosa Il comune di FONTANAROSA (provincia di Avellino) ha adottato, l'8 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Imposta comunale sugli immobili: aliquota del 4 per mille per l'abitazione principale con una detrazione di L. 200.000 e del 6 per mille per gli altri immobili tenendo presente anche le altre agevolazioni previste dal regolamento sull'I.C.I. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Fornace Il comune di FORNACE (provincia di Trento) ha adottato, il 27 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure: a) nella misura ordinaria del 5 per mille; b) per le aree fabbricabili nella misura del 7 per mille; c) aliquota ridotta del 4 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo o dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa. Tale aliquota si estende anche alle pertinenze delle abitazioni principali ed alle abitazioni concesse dal proprietario o dall'usufruttuario in uso gratuito a parenti ed affini in linea retta entro il primo grado alle condizioni previste dagli articoli 6 e 7 del regolamento I.C.I.; d) detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 500.000. Tale detrazione si applica anche alle unita' immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento I.C.I. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Fosso' Il comune di FOSSO' (provincia di Venezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Aliquote: 5 per mille: abitazioni adibite ad abitazione principale; 6 per mille: aliquota ordinaria per tutte le altre tipologie di fabbricati e terreni ed aree. Detrazioni: L. 500.000 per le abitazioni occupate da cittadini in situazioni di particolare disagio economico-sociale, considerando a tal fine ricadenti in tal definizione le famiglie con almeno un invalido al 100 per cento, indipendentemente dal reddito, come risultante da apposita documentazione U.L.S.S. (verbale); L. 200.000 tutte le altre situazioni aventi diritto ai sensi di legge. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Fumane Il comune di Fumane (provincia di Verona) ha adottato, il 13 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'imposta I.C.I. anno 2001 applicando alla base imponibile la seguente aliquota: 6 per mille: immobile adibito ad abitazione principale ed a tutto quanto costituisca pertinenza della abitazione principale; abitazione locata ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale; abitazione concessa in comodato, e/o titolo gratuito a familiari che utilizzino come abitazione principale; 6,5 per mille: immobile adibito ad attivita' produttive e commerciali; aree fabbricabili; 7 per mille: abitazioni non locate o non utilizzate come abitazione principale (seconde case). 2. di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 55 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si opera la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare di L. 200.000. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Gandosso Il comune di GANDOSSO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota unica del 5,5 per mille; 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione di residenza principale in L. 250.000. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Gattatico Il comune di GATTATICO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Le aliquote l.C.l. per l'anno 2001 sono casi distinte: 1. aliquota ordinaria del 6 per mille: da applicare a tutti gli immobili diversi da quelli indicati ai punti 2) e 3) tra gli altri, rientrano: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cioe' quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie e suoi familiari dimorano abitualmente e relative pertinenze classificate a classificabili nelle categorie catastali: C/2 (cantina, soffitta) limitatamente ad una sola unita'; C/6 (garage) limitatamente a due unita'; C/1 (tettoia chiusa) limitatamente ad una unita'; destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato); si intende per abitazione principale anche quella unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero a sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; b) immobili locati, concessi in uso gratuito e/o comodato e relative pertinenze cosi' come dettagliate al punto a): (art. 21, comma 18, 19 e 20 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dispone: obbligo di registrazione in termine fisso per i contratti di locazione e di affitto relativi a tutti i beni immobili esistenti nel territorio dello stato); con contratto registrato a soggetto che li utilizza come prima abitazione: in uso gratuito e/o comodato a soggetti che la occupano quale loro abitazione principale: per usufruire dell'aliquota di cui al punto 1), (6 per mille), i contribuenti che rientrano nel caso devono presentare entro il 20 dicembre 2001 all'Ufficio l.C.l. del Comune la seguente documentazione: 1) autodichiarazione o documentazione idonea a dimostrare l'effettiva esistenza della locazione, della donazione, del comodato e la costituzione da parte degli occupanti di un nucleo familiare autonomo ivi residente, (documentazione non dovuta se gia' esibita nel corso del 1998/1999/2000 e sempreche' la situazione non ha subito nessuna modifica); c) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; d) gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP; e) fabbricati diversi dalle abitazioni; f) aree fabbricabili; g) terreni agricoli; (vedere, anche, punto 4) in appendice) h) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente nell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; i) unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato italiano adibita ad abitazione principale e non locata (art. 1, comma 4-ter, del decreto-legge 23 gennaio 1993 n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75); 2. aliquota maggiorata del 7 per mille: a) alloggi non locati, intendendosi per tali I'unita' immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, nell'anno di imposizione, non locata ne' data in comodato a terzi, e relative pertinenze; b) residenza secondaria o seconda casa, intendendosi per tale l'unita' immobiliare classificata o classificabile nel gruppo A (ad eccezione della categoria A/10), arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprieta' o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unita' immobiliare, in possesso o in locazione e relative pertinenze; c) alloggi e relative pertinenze dati in uso gratuito a soggetti che non vi dimorano abitualmente. 3. Aliquota ridotta, 4 per mille: famiglie con portatori di handicap e/o grandemente invalido. Per usufruire dell'aliquota ridotta, e' necessario che l'appartamento adibito ad unita' abitativa sia al 1o gennaio 2000 l'unica unita' immobiliare di categoria catastale A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6. posseduta dal contribuente a titolo di proprieta', diritto di usufrutto, uso o abitazione (si comprendono anche le pertinenze). Il portatore di handicap o il grande invalido deve essere in possesso di attestato di invalidita' civile al 100%: il reddito familiare fiscalmente imponibile e complessivo non deve essere superiore a L. 15.000.000 annui per un solo componente riferito all'anno 2000, si aggiungono L. 15.000.000 annui lordi per ogni componente oltre il primo. Per usufruire della aliquota ridotta e' necessario produrre all'ufficio tributi del comune entro il 20 dicembre 2001 apposita documentazione che dimostri lo stato d'inabilita' del soggetto, (documentazione non dovuta se gia' esibita nel corso del 1998/1999/2000 e sempreche' la situazione non ha subito nessuna modifica); compete al soggetto passivo, il cui nucleo familiare e' composto esclusivamente da 2 persone, ambedue di eta' non inferiore ai 65 anni, proprietari di una sola abitazione (A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6), con un reddito complessivo annuo non superiore a lire 20 milioni. Per usufruire dell'aliquota di cui al punto 3). e' necessario produrre all'ufficio tributi del comune entro il 20 dicembre 2001 la seguente documentazione: (documentazione non dovuta se gia' esibita nel corso del 1998/1999/2000 e sempreche' la situazione non ha subito nessuna modifica); stato di famiglia (producibile d'ufficio); dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (Mod. Unico o ex. Mod. 101/201); compete anche per le unita' immobiliari locate a soggetti segnalati dal servizio sociale commerciale, limitatamente all'abitazione e relative pertinenze concessa in locazione e per la quale il servizio sociale avra' valutato l'idoneita' dei locali; (Per l'anno 2001, tale agevolazione, verra' concessa ai proprietari i cui locali saranno valutati idonei e risultanti dalla graduatoria stilata dal servizio sociale commerciale). 4. Detrazione di L. 220.000. Si precisa che (ai sensi dell'art. 8, comma 2 decreto legislativo n. 504/1992) la detrazione annua, spettante per l'unita' immobiliare adibita a dimora abituale e' da rapportare ai mesi durante i quali sussiste la destinazione ad abitazione principale e deve essere suddivisa. in caso di piu' contribuenti dimoranti, in parti uguali tra loro. Oltre che per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale detrazione, anche per: unita' immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivise adibite ad abitazione principale di soci assegnatari; alloggi regolarmente assegnati dagli IACP; unita' immobiliare dei cittadini italiani (posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia) non residenti nel territorio dello Stato adibita ad abitazione principale a condizione che non risulti locata; APPENDICE Si precisa, inoltre, in ottemperanza al regolamento comunale sull'imposta I.C.I.: 1) all'art. 12 comma 2, si considerano validi i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri (anche qualora la dichiarazione presentata non sia congiunta) purche' la somma versata rispecchi la totalita' dell'imposta relativa all'immobile condiviso e sempreche' ne sia data comunicazione scritta al comune entro l'anno di effettuazione del versamento; 2) all'art. 12 comma 3, la norma precedente si applica anche per i versamenti effettuati con riferimento a periodi di imposta pregressi; 3) all'art. 8 comma 1, in caso di fabbricati in corso di costruzione, del quale una parte sia stata comunicata la fine dei lavori ovvero sia di fatto utilizzata, le unita' immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dal momento di cui sopra. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale e' in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, e' ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria della parte gia' costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato. 4) all'art. 5 e ai fini di quanto disposto dagli artt. 2. comma 1, lett. b), e 9 del decreto legislativo n. 504/1992, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve essere confermata dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti all'art. 11 della legge 9 gennaio 1963. n. 9, con assicurazione per invalidita', vecchiaia e malattia. Inoltre, il pensionato gia' iscritto negli elenchi suddetti, che continua la coltivazione del fondo, conserva la qualifica predetta. In ogni caso la forza lavorativa dei soggetti addetti alla coltivazione del fondo deve essere pari ad almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessita' di coltivazione, e il reddito ricavato deve essere non inferiore al 50% del complessivo reddito imponibile I.R.P.E.F., al netto di quello di pensione, dichiarato per l'anno precedente e determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attivita' svolta in agricoltura. 5) all'art. 20 comma 1 e ai fini di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 504/92, l'imposta e' ridotta del 50 % dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabile e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilita' o inabilita' deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensi' con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale. (art.20 comma 2). Si considerano, tuttavia inagibili o inabitabili, purche' non utilizzati, gli immobili sottoposti ad interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 31, comma 1, lettera b) della legge n. 457/78, regolarmente autorizzate dal Comune per il periodo decorrente dalla data di inizio dei lavori alla data di ultimazione degli stessi, ovvero, se precedente, alla data di cui al fabbricato e' utilizzato. In tal caso, dovra' essere presentata la denuncia (dichiarazione) relativa all'anno in cui si applica la riduzione. Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni: a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati in modo da costituire pericolo a cose e persone, con rischi di crollo parziale e tale; c) edifici per i quali e' stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino; d) edifici che, per le loro caratteristiche intrinsiche di fatiscenza, non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati; e) edifici mancanti di infissi o non allacciati ad opere di urbanizzazione primaria. Il contribuente puo' certificare lo stato di inabitabilita' o di inagibilita' con dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi della legge 4 agosto 1968, n. 15 e successive modificazioni. 6) all'art. 19 comma 3, resta fermo che l'abilitazione principale e le sue pertinenze continuano a essere unita' immobiliari distinte e separate a ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresi', fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale e per la pertinenza per la parte che non trova capienza nell'I.C.I. dovuta per l'abitazione principale.
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Giba Il comune di GIBA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di aumentare per l'anno 2001, dello 0,5 per mille l'aliquota ordinaria I.C.I., tenendo inalterata, sia l'aliquota che la detrazione per l'abitazione principale; alla luce della suddetta modifica le aliquote e la detrazione per l'abitazione principale in vigore per l'anno 2001 sono cosi' rideterminate: aliquota ordinaria 6 per mille; aliquota abitazione principale 4,5 per mille; detrazione abitazione principale L. 200.000. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Glorenza (glurns) Il comune di GLORENZA (GLURNS) (Bolzano) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione della aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, a norma dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche, anche per l'anno 2001 in L. 350.000 la misura della detrazione per la abitazione principale nell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, mentre viene confermata nel quatto per mille l'aliquota unitaria per detta imposta. (Omissis). Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di GORLA MAGGIORE Il comune di GORLA MAGGIORE (provincia di Varese) ha adottato, il 22 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno d'imposta 2001 l'aliquota unica pari aI 4 per mille; 2. di determinare, per l'anno d'imposta 2001, l'aumento della detrazione spettante al soggetto passivo sull'imposta I.C.I. dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da L. 200.000, importo previsto dalla legge, a L. 500.000, come previsto dalla legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, alle condizioni indicate nel prospetto che si altega quale parte integrante e sostanziale. ----> vedere tabella a pag. 28 del S.O. <----
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di GORNATE OLONA Il comune di GORNATE OLONA (provincia di Varese) ha adottato, il 27 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001, nelle seguenti misure: 5,5 per mille per la prima casa e box di pertinenza, con detrazione di lire 200.000; 5,5 per mille per le seconde case affittate con regolare contatto di affitto utilizzate come prime case e box di pertinenza, senza detrazione di lire 200.000; 5,5 per mille per le seconde case concesse in locazione gratuita ad un figlio o parente di primo grado e box di pertinenza, senza detrazione di lire 200.000; 6,5 per mille per le seconde case, box di pertinenza, terreni edificabili, industrie ed altri; 7 per mille per le seconde case sfitte e box di pertinenza. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Granaglione Il comune di GRANAGLIONE (provincia di Bologna) ha adottato, il 2 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 6,5 per mille; 2. determinare l'aliquota I.C.I. ridotta al 6 per mille per l'abitazione principale, come definita nell'art. 3 comma 1 del regolamento comunale per l'applicazione dell'l.C.l., e relative pertinenze di cui all'art. 4 comma 2 del medesimo regolamento; 3. dare atto che la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e', ai sensi dell'art. 8, comma 2, decreto legislativo 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, legge 662/1996, stabilita in L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di GRANAROLO DELL'EMILIA Il comune di GRANAROLO DELL'EMILIA (provincia di Bologna) ha adottato, il 13 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili: unita' immobiliari locate con contratto ad uso abitativo (ex art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998, n. 431): esente; unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: 4 per mille; unita' immobiliari (civile abitazione) non locate: 9 per mille; altre unita' immobiliari: 7 per mille; detrazione di imposta per l'abitazione principale: L. 200.000.
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di GRASSANO Il comune di GRASSANO (provincia di Matera) ha adottato, il 18 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). I - di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'l.C.l. con effetto dal 1o gennaio 2001; 1) aliquota ridotta da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille; 2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione e per gli immobili diversi dalle abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale: 6 per mille; 3) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili e inabitabili, al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico, alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, all'utilizzo di sottotetti: 4 per mille; da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997; Il - per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51, 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e art. 5 del regolamento I.C.I.; IIl - valgono le riduzioni ed esenzioni di cui agli artt. 7 e 8 del citato regolamento I.C.I.; IV - dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente: le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari; V - viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di GRIMACCO Il comune di GRIMACCO (provincia di Udine) ha adottato, il 19 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'I.C.I., nella misura del 4 per mille; 2. di confermare la detrazione prevista per l'immobile adibito ad abitazione principale nella misura di L. 200.000; 3. di non applicare le altre opzioni previste dalla legge n. 662/1996 e successive modifiche ed intergrazioni; (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di GROTTAFERRATA Il comune di GROTTAFERRATA (provincia di Roma) ha adottato, il 26 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota ordinaria 6,5 per mille; per gli immobili utilizzati direttamente come prima abitazione e' ridotta al 4,5 per mille; per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali C/1 - C/3 se il soggetto passivo proprietario esercita nel locale la propria attivita' e' ridotta al 5,5 per mille; l'aliquota e' elevata al 7 per mille per le abitazioni di proprieta' di soggetti non residenti e locate a canone non "concordato". La detrazione di L. 200.000, prevista per l'abitazione principale, viene elevata a L. 400.000 per il nucleo familiare composto al massimo da 2 persone di eta' ciascuna superiore ad anni sessanta, il cui reddito complessivo, composto dalla sola pensione, non sia superiore a L. 20.000.000. La detrazione spetta anche se nel nucleo familiare, come sopra composto, sia presente un figlio portatore di handicap, pur se provvisto di reddito derivante esclusivamente dallo stato particolare dello stesso. Tale maggiore riduzione opera esclusivamente dietro richiesta scritta e documentazione del richiedente. Per quanto non previsto nella deliberazione, valgono le norme di cui al regolamento I.C.I. approvato con deliberazione consiglio comunale n. 110 del 29 dicembre 1998. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di GUIDIZZOLO Il comune di GUIDIZZOLO (provincia di Mantova) ha adottato, il 14 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare le aliquote per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 come di seguito specificato: abitazione principale 5 per mille; terreni agricoli 6 per mille; abitazioni sfitte 7 per mille; aree edificabili 7 per mille; altri fabbricati 7 per mille; detrazione sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale L. 200.000. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di ISILI Il comune di ISILI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella stessa misura prevista per l'anno 2000 e precisamente: a) 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; b) 7 per mille per le unita' immobiliari diverse dalle precedenti. 2. di determinare che la detrazione per l'abitazione principale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 504/1992 come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nell'importo di L. 320.000. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di ISOLA VICENTINA Il comune di ISOLA VICENTINA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 15 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare con decorrenza 1o gennaio 2001 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille per tutte le fattispecie imponibili. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Lama dei Peligni Il comune di LAMA DEI PELIGNI (provincia di Chieti) ha adottato, il 23 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis) di stabilire con effetto per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili siti nel comune di Lama dei Peligni nelle seguenti misure: abitazione principale (comprese le pertinenze secondo quanto stabilito dal regolamento comunale) - aliquota I.C.I. 5 per mille, con detrazione di L. 200.000; abitazione secondaria, terreni edificabili ed altro - aliquota I.C.I. 6,5 per mille; (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Lambrugo Il comune di LAMBRUGO (provincia di Como) ha adottato, il 19 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare nel medesimo valore dell'anno precedente le aliquote relative all'I.C.I. che pertanto viene fissata per l'anno 2001 nelle seguenti misure: 1. aliquota per abitazione principale comprese le pertinenze di cui all'art. 817 del codice civile pari al 5,3 per mille con detrazione nella misura di L. 220.000 (Euro 113.62); 2. aliquota per altri fabbricati ed aree fabbricabili pari al 6,3 per mille; di far proprio il disposto dell'art. 3, comma 56, legge n. 662/1996, il quale testualmente recita: "I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata"; di far proprio il disposto dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, prevedendo un'aliquota agevolata pari al 2 per mille; (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Legnago Il comune di LEGNAGO (provincia di Verona) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., le seguenti aliquote: aliquota generale: 5,2 per mille; aliquota per alloggi non locati: 7 per mille; 2. di stabilire nell'importo di L. 300.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992; 3. di elevare, in conformita' dell'art. 3, comma 55, del decreto legislativo 23 dicembre 1996, n. 662, la detrazione per l'abitazione principale, come di seguito specificato: a L. 400.000 per i contribuenti per i quali ricorrano tutti i seguenti requisiti: nucleo familiare con reddito complessivo lordo fino a L. 70.000.000; almeno uno dei due coniugi abbia un'eta' non superiore a trentacinque anni e sia soggetto passivo I.C.I.; nessuno dei due coniugi sia titolare di diritti reali su altri immobili; a L. 400.000 per i contribuenti con eta' superiore a sessantacinque anni, pensionati, con un reddito complessivo lordo del nucleo familiare compreso tra L. 21.000.000 e L. 25.000.000, purche' non titolari di diritti reali su altri immobili; a L. 450.000 per i contribuenti con eta' superiore a sessantacinque anni, pensionati, con un reddito complessivo lordo del nucleo familiare inferiore a L. 21.000.000, purche' non titolari di diritti reali su altri immobili; (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Lenno Il comune di LENNO (provincia di Como) ha adottato, il 22 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: per tutte le tipologie degli immobili: aliquota 5 per mille; 2. di determinare per l'anno 2001 le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:
===================================================================== Tipologia degli immobili|Riduzione d'imposta| Detrazione d'imposta ===================================================================== Nonché categorie di | | soggetti in situazioni | |(lire in ragione annua) di particolare disagio |- | L. 230.000 --------------------------------------------------------------------- Unità immobiliare | | adibite ad abitazione | | principale dei soggetti | | passivi residenti |- |- (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Lesegno Il comune di LESEGNO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione principale e del 7 per mille per gli altri fabbricati ed immobili; 2. di stabilire in L. 200.000 l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare destinata ad abitazione principale; 3. di dare atto che, ai sensi del vigente regolamento comunale sull'I.C.I., le agevolazioni relative all'abitazione principale si applicano ad una pertinenza nei limiti stabiliti dal regolamento stesso; (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Lessolo Il comune di LESSOLO (provincia di Torino) ha adottato, il 30 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura unica del 5 per mille; (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Licenza Il comune di LICENZA (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota da applicare per l'imposta comunale sugli immobili in questo comune, nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali, con detrazione di L. 240.000, e del 6 per mille per ulteriori immobili; (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Lisignago Il comune di LISIGNAGO (provincia di Trento) ha adottato, il 26 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. cosi' come segue: 4,5 per mille per le abitazioni principali; 5 per mille per gli altri fabbricati; 7 per mille per le aree edificabili; (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Livorno Ferraris Il comune di LIVORNO FERRARIS (provincia di Vercelli) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nelle seguenti misure: unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali: 5 per mille; detrazione per abitazione principale: L. 200.000; altri cespiti immobiliari diversi dall'abitazione principale: 5,5 per mille; (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Lizzano in Belvedere Il comune di LIZZANO IN BELVEDERE (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6,8 per mille; 2. di dare atto che la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dovra' essere applicata nella misura di L. 240.000, secondo quanto previsto dall'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Loranze' Il comune di LORANZE' (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). A) di confermare per l'anno 2001, nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione della imposta comunale sugli immobili; B) di stabilire che per l'anno 2001, della imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale distribuzione; C) di stabilire per l'anno 2001 nella misura del 9 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I. sui fabbricati industriali non utilizzati. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Loreto Aprutino Il comune di LORETO APRUTINO (provincia di Pescara) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. fissare, per l'anno 2001 e con decorrenza 1o gennaio 2001, nell'ambito del comune di Loreto Aprutino, l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure: 7 per mille, l'aliquota ordinaria; 4,5 per mille, l'aliquota per immobili ubicati nel centro storico, come individuato alla tavola VII del vigente P.R.G., oggetto degli interventi di cui all'art. 1, comma 5 della legge n. 449/1997, come meglio precisato in premessa e narrativa. 2. Confermare per l'anno 2001 la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Macerata Il comune di MACERATA ha adottato, il 16 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. approvare e riconfermare come l'anno precedente, per l'anno 2001 le seguenti aliquote I.C.I.: aliquota ordinaria, 6,7 per mille; aliquota per abitazione principale, 4,6 per mille; aliquota per abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale, 5 per mille; aliquota per unita' abitative possedute da enti senza scopo di lucro, 5 per mille. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Magliano Alfieri Il comune di MAGLIANO ALFIERI (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, (omissis), le seguenti aliquote in misura diversificata per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): aliquota ordinaria (immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale): 6,5 per mille; aliquota abitazione principale: 6 per mille; detrazione abitazione principale: L. 200.000. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Malalbergo Il comune di MALALBERGO (provincia di Bologna) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio. 2. di differenziare l'aliquota come segue: a) al 7 per mille per le abitazioni non locate, individuate con i principi di cui all'allegato A facente parte integrante e sostanziale delle presente deliberazione; b) al 4 per mille per gli immobili realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili, individuati con i principi di cui all'allegato B facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; c) al 3 per mille per le abitazioni locate adibite ad abitazione principale del locatario, con contratto d'affitto concordato ai sensi dell'art. 2 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998, di cui all'allegato C facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 3. di elevare a L. 300.000 la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale a favore dei soggetti passivi d'imposta il cui nucleo familiare presenti tutti i seguenti requisiti: a) reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a L. 14.500.000 in caso di unico componente e a L. 8.300.000 pro-capite in caso di piu' componenti; b) di non essere proprietari di altro immobile sul territorio nazionale (escluse eventuali pertinenze all'abitazione principale); c) di non essere in possesso di altri redditi di qualsiasi natura anche se esenti ai fini IRPEF o soggetti a ritenute d'imposta. 4. di elevare inoltre a L. 300.000 la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale a favore dei soggetti d'imposta il cui nucleo familiare presenti tutti i seguenti requisiti: a) abitazione occupata esclusivamente da famiglia composta da un unico genitore con figlio/i minori o da entrambi i genitori con almeno 3 figli minori; b) reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a L. 70.000.000; c) di non essere proprietari di altro immobile sul territorio nazionale (escluse le pertinenze all'abitazione principale); d) di non essere in possesso di altri redditi di qualsiasi natura anche se esenti ai fini IRPEF o soggetti a ritenute d'imposta. 5. di dare atto che: i contribuenti interessati alla riduzione di aliquota ed i contribuenti interessati alla maggiore detrazione dovranno presentare istanza con contestuale dichiarazione resa ai sensi della legge n. 15/1968 e successive modificazioni, come indicato negli allegati A, B e C, che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, entro il termine previsto per la consegna della dichiarazione I.C.I. anno 2000 utilizzando il modello D e/o E allegati alla presente deliberazione che fa parte integrante e sostanziale della stessa; (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Manziana Il comune di MANZIANA (provincia di Roma) ha adottato, il 30 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare al 5,4 per mille l'aliquota I.C.I. sulla prima abitazione; di mantenere l'aliquota al 7 per mille l'aliquota per gli altri immobili; di aumentare la detrazione per prima abitazione da L. 200.000 a L. 400.000 per coloro che si trovino nelle seguenti condizioni: aver compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' entro il 31 dicembre dell'anno precedente il periodo di imposta considerato; presenza nel nucleo familiare di un soggetto portatore di handicap di cui alla legge 104, art. 33, comma 33; le detrazioni di cui ai primi due punti non sono cumulabili ed e' richiesto, in entrambe i casi, che il reddito del nucleo familiare per unico componente non sia superiore a L. 10.000.000 annui, per nuclei con due o piu' persone reddito non sia superiore a L. 21.000.000 annui. Ai fini dell'applicazione della detrazione, i contribuenti interessati devono presentare, entro i termini delle variazioni I.C.I. (30 giugno), idonea documentazione (mod. 101, 102, "unico") attestante i limiti di reddito richiesti. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mapello Il comune di MAPELLO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 27 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare nella misura gia' adottata per l'anno precedente l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 (come da allegato A), nonche' le relative detrazioni fino alla concorrenza del loro ammontare per l'imposta dovuta sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportandole al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Allegato A (deliberazione n. 11 del 27 gennaio 2001) Aliquote I.C.I.: 1. prima casa (compresi box e garage di pertinenza): 5 per mille, detrazione L. 200.000; 2. giovani coppie - prima casa: 5 per mille, detrazione L. 230.000. L'ulteriore detrazione viene riconosciuta per tre anni dalla celebrazione del matrimonio. Si ritiene compreso anche l'anno di celebrazione e cio' a partire dal 2000. La somma complessiva delle eta' dei coniugi, all'atto della celebrazione del matrimonio non deve essere superiore ai sessanta anni. Sono escluse le unioni e le coppie di fatto. |
| I coniugi, o ciascuno di essi non deve essere proprietario o possedere altri immobili anche al di fuori del comune di Mapello. La quota di possesso dell'immobile non deve essere complessivamente inferiore al 100%. 3. recupero di case disabitate comprese nei Piani di recupero e P.P.R.: 4 per mille. La superiore aliquota si applichera' per 5 anni dopo la fine lavori che dovra' avvenire non oltre 3 anni dal rilascio della concessione edilizia. 4. anziani soli o coniugati -prima casa: 5 per mille, detrazione L. 300.000. Gli stessi devono possedere i seguenti requisiti: aver compiuto o compiere, nel corso dell'anno 2001, il settantacinquesimo anno di eta' se soli; l'eta' complessiva dei coniugi sommata non deve essere inferiore a 150 anni nel corso dell'anno 2000; il nucleo familiare deve essere composto: o dall'anziano o solo dai coniugi anziani; gli anziani soli o i coniugi anziani non devono possedere altri immobili anche al di fuori del comune di Mapello. La quota di possesso dell'immobile non deve essere complessivamente inferiore al 100%; immobili Aler: 4 per mille; altri fabbricati (compresi box e garage non di pertinenza, aree fabbricabili): 6 per mille. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Marcaria Il comune di MARCARIA (provincia di Mantova) ha adottato, il 14 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, le misure delle aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta a questo ente per gli immobili ubicati sul territorio del comune fissandole come di seguito specificato: unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze: 4,8 per mille; unita' immobiliari costruite da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e alienazione di immobili, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti: 4 per mille; unita' immobiliari residue (ad esempio: terreni, aree fabbricabili, altri fabbricati, ecc.): 6,5 per mille. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Marcellina Il comune di MARCELLINA (provincia di Roma) ha adottato, il 19 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. degli immobili e delle aree fabbricabili per l'anno 2001, neIla misura del 5 per mille; 2. di dare atto che la detrazione dell'imposta per l'abitazione principale e' confermata nella misura di L. 200.000; (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Marcon Il comune di MARCON (provincia di Venezia) ha adottato, l'11 dicembre 2000 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,5 per mille, fissando nel 4,5 per mille l'aliquota per le abitazioni principali, nel 7 per mille l'aliquota per gli alloggi non beati e nell'8 per mille l'aliquota per le abitazioni e per gli alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; 2. di dare atto che costituiscono, ai sensi del vigente regolamento comunale sull'I.C.I., come premessa indicato, parte integrante dell'abitazione principale le relative pertinenze; 3. di dare atto che, ai sensi del vigente regolamento comunale sull'l.C.I., come in premessa indicato, l'aliquota per le abitazioni principali, ma non la detrazione, e' estesa alle abitazioni concesse dal possessore in uso gratuito e/o comodato a parenti in linea retta fino al primo grado, a condizione che la occupino come abitazione principale e vi risiedano; 4. di determinare, per l'anno 2001, l'applicazione dell'aliquota del 4,5 per mille, come per le abitazioni principali, per gli immobili locati a titolo di abitazione principale ai sensi della legge 9 dicembre 1998,n. 431; 5. di disporre, per l'anno di imposta 2001, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 la conferma dell'elevazione a L. 300.000 della detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale limitatamente alle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico e sociale come individuate in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato; (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mascalucia Il comune di MASCALUCIA (provincia di Catania) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). stabilire l'aliquota riguardante gli immobili per l'anno 2001 nella misura del 4,8 per mille per le abitazioni principali e del 5,7 per mille per altri fabbricati, aree fabbricatili e terreni, con una detrazione per l'abitazione principale, nella misura, prevista dalla vigente normativa, pari a L. 200.000. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Massalengo Il comune di MASSALENGO (provincia di Lodi) ha adottato, il 26 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire per l'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2001 con l'aliquota del 6 per mille, in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504; di mantenere l'aliquota del 5 per mille per le abitazioni principali e per quelle concesse in uso gratuito a parenti fino al secondo grado; di applicare la detrazione di L. 200.000 per l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con esclusione dei parenti di cui all'art. 2 del regolamento I.C.I.; di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili sara' applicata per l'anno 2001 con l'aliquota del 7 per mille limitatamente agli alloggi non locati ai sensi dell'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996; di introitare l'imposta tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale o direttamente presso la tesoreria comunale. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di MAZZE' Il comune di MAZZE' (provincia di Torino) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,3 per mille e, quindi, invariata rispetto l'anno 2000; 2. resta invariata e fissata in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale; 3. di stimare, in base alle proiezioni ricavate dal tabulato inviato dal concessionario della riscossione delle imposte e relativo alla prima rata 2000 nonche' alle variazioni conseguenti alla rivalutazione dei 5% delle rendite catastali dei fabbricati urbani e dei 25% dei redditi dominicali dei terreni agricoli, e tenendo conto sia del minor gettito derivante dalla sospensione del pagamento dell'I.C.I. a tutto il 31 dicembre 2001 di cui alla deliberazione di consiglio comunale n. 50 del 28 novembre 2000, sia dell'effetto che l'attivita' di accertamento relativamente agli anni precedenti ha sui contribuenti, il gettito complessivo dell'imposta da iscrivere all'apposita risorsa in parete entrate in L. 999.000.000. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di MEDIGLIA Il comune di MEDIGLIA (provincia di Milano) ha adottato, il 18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti tariffe e aliquote di imposta dei tributi comunali e dei servizi comunali: a) I.C.I. - imposta comunale sugli immobili: aliquota base 6,5 per mille; abitazione principale e sue pertinenze come definite dal Regolamento I.C.I. 5,5 per mille; case sfitte da almeno due anni 9 per mille. Detrazione per abitazione principale L. 200.000. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di MELLO Il comune di MELLO (provincia di Sondrio) ha adottato, l'11 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille; 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Messina Il comune di MESSINA ha adottato, il 27 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2001, nelle seguenti misure: 1. abitazione principale, 4 per mille, detrazione d'imposta L. 200.000; 2. immobili locati a fitto concordato, a titolo di abitazione principale, alle condizioni previste dagli accordi, definiti in sede locale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 - 3,5 per mille; 3. immobili ad uso abitativo non locati, per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, 7,5 per mille; 4. altri immobili, 6,3 per mille 5. le abitazioni concesse in uso gratuito, con contratto registrato, a parenti in linea retta fino al primo grado e che nelle stesse abitazioni hanno stabilito la propria residenza, da almeno tre anni, sono equiparate alle abitazioni principali (4 per mille e detrazioni d'imposta di L. 200.000). (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di MEZZANA MORTIGLIENGO Il comune di MEZZANA MORTIGLIENGO (provincia di Biella) ha adottato, il 3 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di determinare, per l'anno 2001, le aliquote che saranno applicate in questo comune, con riferimento alle diverse tipologie di immobili e di soggetti passivi di imposta come segue: aliquota per la prima casa: 5,5 per mille con detrazione di L. 200.000; aliquota ordinaria: 5,5 per mille; aliquota per la seconda casa: 6 per mille; aliquota per le case sfitte: 7 per mille. 3. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, questo comune considera quale abitazione principale: sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il terzo grado, al coniuge, ancorche' separato o divorziato ed agli affini entro il secondo grado; sono equiparate all'abitazione principale le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e/o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate; analoga equiparazione e' disposta per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di MEZZEGRA Il comune di MEZZEGRA (provincia di Como) ha adottato, il 13 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legisaltivo 30 dicembre 1992, n. 504: Tipologia degli immobili: 1) per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune, aliquota 4,5 per mille; 2) Per tutti gli altri soggetti passivi, aliquota 5 per mille. 2. di determinare, per l'anno 2001, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: tipologia degli immobili: nonche' categorie o soggetti di situazioni di particolare disagio economico-sociale: per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi residenti e per anziani e disabili che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, detrazione d'imposta in ragione annuale L. 200.000. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montallegro Il comune di MONTALLEGRO (provincia di Agrigento) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). adottare per l'esercizio finanziario 2001 l'aliquota del 6 per mille relativamente all'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili); di confermare a L. 200.000 la detrazione sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione princiapale. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di MONTE SAN PIETRO Il comune di comune di MONTE SAN PIETRO (provincia di Bologna) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare le aliquote I.C.I., e le detrazioni gia' applicate nell'anno 2000 ed in particolare: aliquota ordinaria 7 per mille aliquota agevolata 5,8 per mille detrazione abitazione principale L. 200.000 (solo per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale ed occupate dal dichiarante). (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montefortino Il comune di MONTEFORTINO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di determinare e confermare le aliquote I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 5,25 per mille per l'abitazione principale e nella misura del 7 per mille per tutti gli altri immobili, cosi' come previsto per l'anno 2000; 3. di precisare che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale trova automatica aplicazione anche per le pertinenze dell'abitazione medesima; 4. di confermare e determinare, altresi', per l'anno 2001, la detrazione di lire 200.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Monzuno Il comune di MONZUNO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. l'applicazione delle seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 2001: 5,8 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali; 7 per mille per tutti gli altri tipi di unita' immobiliari; 2. di fissare la detrazione spettante per l'abitazione principale a lire 200.000. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Moretta Il comune di MORETTA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 19 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di confermare, per l'anno 2001, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mugnano del Cardinale Il comune di Mugnano del Cardinale (provincia di Avellino) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire, come stabilisce, che le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001, sono fissate nella misura seguente: a) aliquota su abitazione principale 4,5 per mille; b) aliquota sugli altri cespiti 6 per mille; che, per gli immobili adibiti ad abitazione principale, la detrazione viene confermata nella misura di lire 200.000, rapportate ad anno, senza altre agevolazioni o riduzioni. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Nazzano Il comune di NAZZANO (provincia di Roma) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
===================================================================== N.D. | TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI | Aliquote per mille ===================================================================== 1 |Abitazione principale |4,5 2 |Tutte le altre tipologie |6,5
2. di determinare, per l'anno 2001, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:
===================================================================== | TIPOLOGIA DEGLI | | | IMMOBILI Nonché | | |categorie di soggetti| | | in situazioni di | | | particolare disagio | |Detrazione imposta L. N.D.| economico-sociale |Riduzione d'imposta| annue ===================================================================== 1 |Abitazione principale|- |200.000 --------------------------------------------------------------------- |Abitazione principale| | |di soli nuclei di | | |anziani pensionati | | |con reddito | | |complessivo inferiore| | 2 |a L. 10.000.000 |- |250.000
(Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Noepoli Il comune di Noepoli (provincia di Potenza) ha adottato, il 29 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). confemare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Nureci Il comune di NURECI (provincia di Oristano) ha adottato, il 27 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). confermare per l'anno 2001 l'aliquota del 4 per mille e la detrazione nella misura unica di lire 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ai fini del versamento dell'imposta comunale sugli immobili. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Nusco Il comune di NUSCO (provincia di Avellino) ha adottato, l'11 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare le aliquote I.C.I. per l'anno 2001, come gia' stabilite per l'anno 2000 come segue: abitazione principale aliquota 5,5 per mille; altri fabbricati aliquota 6,25 per mille; riducendo la detrazione sull'abitazione principale da lire 225.000 a lire 200.000, da applicarsi una sola volta alle abitazioni di cui ai punti a), b), c), d), e), ed f) del relativo regolamento comunale I.C.I.; 2. di confermare, altresi', l'abbattimento sulla citata imposta per la durata di anni tre, di tre punti millesimali per i soggetti proprietari di abitazione nel centro storico che provvedono al riattamento dell'alloggio. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Olgiate Olona Il comune di OLGIATE OLONA (provincia di Varese) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili 2001 nella misura del 4 per mille per gli immobili aventi caratteristica di "abitazione principale" nonche' alle relative pertinenze come individuate dal regolamento I.C.I. e nella misura del 6,7 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di confermare anche per l'anno 2001 l'applicazione dell'aliquota del 3 per mille per gli immobili di cui al comma 5 art. 1 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997; 3. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale nella misura di lire 240.000; 4. di dare atto che se la detrazione non trova piena capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, la parte residua deve essere detratta dall'imposta dovuta per le pertinenze. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Origgio Il comune di ORIGGIO (provincia di Varese) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota ordinaria: 7 per mille; unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali (*) (comprese le pertinenze: cantine - box): 4 per mille; seconde case locate a chi le usa come prima abitazione: 5 per mille; fabbricati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati: 3,5 per mille. (*) Sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta, ma senza riconoscimento della detrazione, le abitazioni: 1) concesse in uso gratuito ai familiari legati da un rapporto di parentela di primo grado (figli, genitori), a condizione che cio' risulti da un contratto di comodato registrato ovvero dalle risultanze della residenza anagrafica e/o delle utenze domestiche; 2) possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, in seguito a ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non sia locata o concessa in comodato, anche gratuito, a terzi non parenti di primo grado. DETRAZIONI PER LE CASE ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 1. categorie catastali: A2, A3, A4, A5, A6 - 360.000; 2. categoria catastale: A7 - 300.000; 3. categorie catastali: A1, A8, A9 - 200.000. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Orsago Il comune di ORSAGO (provincia di Treviso) ha adottato, l'8 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sara' applicata in questo comune nella misura del 6 per mille; 2. di avvalersi dei disposti dell'art. 6, comma 2, lettera a), punto 1), punto 4) e punto 5) del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, confermando l'aliquota del 5 per mille per: a) le unita' immobiliari ad uso abitazione principale e le relative pertinenze; b) le unita' immobiliari, e le relative pertinenze, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse risultino non locate; c) le unita' immobiliari e le relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al secondo grado di parentela, adibite a loro abitazione principale; 3. di avvalersi del disposto deII'art. 8, comma 2 del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, confermando la detrazione di L. 200.000 da applicare all'imposta dovuta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale anche alle unita' immobiliari: a) possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che si tratti degli immobili usufruiti come abitazione a titolo principale fino al momento del ricovero e che gli stessi non risultino locati; b) concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al secondo grado di parentela, adibite a loro abitazione principale. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ortezzano Il comune di ORTEZZANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare nella misura unica del 5,5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare, per l'anno 2001, nel territorio del comune di Ortezzano. La detrazione dall'l.C.l. dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale rimane fissata nella misura di L. 200.000. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Orzinuovi Il comune di ORZINUOVI (provincia di Brescia) ha adottato, il 13 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di applicare per l'anno 2001, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): a) abitazione principale 5 per mille, detrazione d'imposta L. 220.000. b) altri immobili 6,5 per mille; c) abitazioni e relative pertinenze non locate con regolare contratto per almeno sei mesi l'anno, 7 per mille. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Osimo Il comune di OSIMO (provincia di Ancona) ha adottato, il 7 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili: A) aliquota ordinaria - 6,4 per mille; B) aliquota ridotta - 5 per mille; a) da applicarsi alle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, possedute da persone fisiche e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa; b) da applicarsi alle unita' immobiliari, direttamente adibite ad abitazione principale possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purche' le stesse non risultino locate. c) da applicarsi a quelle abitazioni concesse in uso gratuito dal proprietario a parenti fino al secondo grado, a condizione che questi ultimi abbiano la residenza nell'abitazione stessa. La concessione in uso gratuito si rileva dalla autocertificazione, resa contestualmente dal concessionario e dal concedente, che deve essere presentata all'ufficio Tributi del comune entro il 20 dicembre dell'anno in cui avviene la concessione. Su questa fattispecie imponibile non puo' applicarsi la detrazione di L. 200.000. d) da applicarsi alle pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto. In presenza di piu' pertinenze, appartenenti alla stessa categoria e classe catastale asservite alla medesima abitazione, l'agevolazione dell'aliquota prevista si applica su una sola, quella piu' vicina all'abitazione. Per pertinenze si intendono: garage, box o posto auto, soffitta e cantina. C) aliquota del 4 per mille: a) da applicarsi a quelle unita' immobiliari adibite ad uso abitativo per le quali sono stati stipulati contratti di locazione a canone controllato (Legge n. 431/98), fatto salvo il rispetto dell'equilibrio di bilancio, come da delibera di giunta comunale n. 475 del 5 ottobre 1999; b) da applicarsi a quelle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale ed acquistate da coppie che nel corso dell'anno 2001 contraggono matrimonio valido agli effetti civili, il cui reddito lordo complessivo sia inferiore a L. 60.000.000 annui. L'aliquota agevolata si applica su istanza di parte, da far pervenire all'ufficio tributi entro il 31 dicembre 2001, soltanto nei casi in cui l'immobile costituisca l'unica proprieta' immobiliare di entrambi i coniugi. D) aliquota del 9 per mille: a) da applicarsi agli immobili ad uso abitativo non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni dalla data del 1o gennaio 2001. E) la detrazione d'imposta si applica soltanto per quelle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale di cui al punto B, lettere a) e b) con esclusione delle pertinenze. F) la detrazione per l'abitazione principale e' elevata a L. 250.000 limitatamente ai soggetti passivi anziani (che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' al 1o gennaio 2001) che vivono soli o in coppia (come da risultanze anagrafiche), proprietari della sola abitazione principale e delle sue eventuali pertinenze e che hanno conseguito nel 2000 un reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore a L. 14.000.000 per quelli che vivono soli e L. 21.000.000 (complessivi) per quelli che vivono in coppia. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Paderno Dugnano Il comune di PADERNO DUGNANO (provincia di Milano) ha adottato, il 14 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare e stabilire per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili relativamente all'anno 2001 le seguenti aliquote: 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e n. 2 boxes di pertinenza; 6,5 per mille per tutte le altre unita' immobiliari e non; 5 per mille per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino aI primo grado (con obbligo di dichiarazione di variazione da presentare entro il 30 giugno del 2002 senza detrazione); 5 per mille per e unita' immobiliari locate con contratti realizzati in baa'e all'accordo locale e senza diritto alla detrazione. 2. di confermare l'aumento della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 sull'abitazione principale per coloro che si trovano nelle seguenti condizioni: Reddito totale annuo del nucleo familiare da lavoro dipendente o pensione non superiore a L. 20.000.000 lordi + L. 3.000.000 per ogni componente familiare escluso il capofamiglia; Possesso di un'unica unita' immobiliare ad uso residenza propria. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Palagano Il comune di PALAGANO (provincia di Modena) ha adottato, il 28 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di approvare, (omissis), le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 2001: abitazione principale, aliquota 4,3 per mille; attivita' alberghiere e similari, aliquota 2 per mille; altri immobili, aliquota 5 per mille. 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Parma Il comune di PARMA ha adottato, il 4 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare, per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. nel modo seguente: aliquota ordinaria del 5,4 per mille, da applicarsi a tuffi gli immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi; aliquota ridotta del 5 per mille esclusivamente per le unita' inimobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi di imposta e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune di Parma; aliquota ridotta del 2 per mille da applicarsi agli immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale in base agli accordi di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, avente per oggetto la "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo"; I proprietari che si avvalgono della aliquota ridotta per immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale in base agli accordi sopracitati dovranno far pervenire al Servizio Tributi copia del contratto di locazione oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio riportante l'ubicazione dell'immobile locato, le generalita' del locatario, nonche' gli estremi del contratto di locazione; aliquota del 7 per mille da applicare agli alloggi non locati, specificando che per alloggi non locati devono intendersi quelli non adibiti ad abitazione principale e non occupati, o a disposizione, cioe' utilizzati in modo saltuario, o privi di contratto di affitto registrato. Sono esclusi dall'applicazione dell'aliquota del 7 per mille gli alloggi concessi in comodato o comunque utilizzati da parenti fino al terzo grado (figli, genitori, fratelli, zii) e da affini fino al secondo grado (suoceri, generi, nuore, cognati) che risultano ivi residenti, gli alloggi sfitti realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili, nonche' gli alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari; di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che detta disposizione si applica anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pastrengo Il comune di PASTRENGO (provincia di Verona) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel modo seguente: 5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e per le relative pertinenze come definite dall'art. 817 del codice civile; 6 per mille per tutti gli altri immobili assoggettati (terreni, aree edificabili, altri fabbricati); 2. di aumentare, per l'anno 2001, la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, nella misura seguente: a) da L. 200.000 a L. 250.000 per l'abitazione principale e relative pertinenze; b) da L. 200.000 a L. 350.000 per i contribuenti che si trovino in almeno una delle seguenti situazioni: contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap o invalido riconosciuto nelle forme stabilite dalla legge con percentuale di invalidita' e/o di handicap del 100%; contribuenti nel cui nucleo familiare siano presenti piu' di due figli minori; contribuenti titolari di pensione sociale o coniugati con titolari di pensione sociale; contribuenti il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo annuo non superiore all'ammontare della pensione sociale. La detrazione di cui al punto b) e' rapportata al periodo di effettiva sussistenza delle condizioni richieste. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pederobba Il comune di PEDEROBBA (provincia di Treviso) ha adottato, l'11 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per il periodo di imposta 2001, ex articoli 6 ed 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili: A. aliquota ordinaria 6,25 per mille; B. aliquota inferiore a quella ordinaria 5 per mille per i seguenti immobili: I. unita' immobiliare ad uso abitazione principale intendendosi per tale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente; oppure unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata; II. unita' immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzino come abitazione principale; III. unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; IV. le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale; fino al secondo grado di parentela adibite a loro abitazione principale; C. aliquota superiore a quella ordinaria 7 per mille per i seguenti immobili: a) fabbricati ad uso abitazione posseduti in aggiunta a quella principale e non locati; b) immobili (aree fabbricabili e fabbricati) siti in zona F - Campi da golf - individuata dagli strumenti urbanisti generali o attuativi; 2. le pertinenze dei fabbricati di cui al punto 1 lettera B punti I-II-III-IV sono assoggettate all'aliquota inferiore, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione e comunque fino al numero massimo di due pertinenze; 3. di stabilire per l'anno 2001 la detrazione di L. 280.000 per abitazione principale, intendendo per abitazione principale: a) unita' immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento vi dimora abitualmente; b) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata; 4. di stabilire per l'armo 2001, anziche' la detrazione di L. 280.000, una detrazione per abitazione principale di L. 500.000 a favore dei contribuenti che dichiarino contemporaneamente: a) un reddito complessivo percepito dal proprio nucleo familiare nell'anno 2000 derivante da pensione per un importo lordo non superiore a L. 10.000.000; b) di non possedere altre unita' immobiliari nel territorio nazionale; c) di non possedere patrimonio mobiliare superiore a L. 50.000.000; d) di non avere altri redditi oltre a quello derivante dall'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze; e) di non avere reddito dominicale derivante dalla proprieta' di terreni agricoli di superficie superiore a 3.000 mq.; 5. La dichiarazione di cui al punto 4) deve essere presentata entro la data di scadenza della presentazione della dichiarazione relativa ai redditi 2000 su apposito modello predisposto dall'ufficio tributi; 6. di stabilire per l'anno 2001, anziche' la detrazione di L. 280.000, una detrazione per abitazione principale di L. 500.000 a favore dei contribuenti che dichiarino che il proprio nucleo familiare, convivente nell'abitazione oggetto di detrazione, comprende: uno o piu' disabili, con invalidita' pari al 100% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidita', rilasciato al disabile prima del compimento del sessantacinquesimo anno di eta', dalla commissione per l'accertamento degli stati di invalidita' civile dell'U.L.S.S. di appartenenza; uno o piu' minori con difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria eta' risultante dal certificato di riconoscimento di invalidita', rilasciato dalla commissione per l'accertamento degli stati di invalidita' civile dell'U.L.S.S. di appartenenza; uno o piu' disabili titolari di pensione di inabilita' erogata dall'INPS per inabilita' al lavoro pari al 100%; uno o piu' disabili titolari di rendita INAIL per inabilita' al lavoro pari al 100%; 7. la dichiarazione di cui al punto 6) deve essere presentata entro la data scadenza del versamento della rata di acconto I.C.I. anno 2001, su apposito modello predisposto dall'ufficio tributi. 8. di determinare, al fine di limitare al massimo l'insorgere di contenzioso e di azioni di accertamento, il valore di riferimento delle aree edificabili per zone omogenee, cosi come analiticamente indicato nell'apposito allegato A) che forma parte integrante del presente provvedimento; 9. di riepilogare quanto deliberato, nell'allegato B) al presente provvedimento; (Omissis). ----> vedere allegato a pag. 40 del S.O. <----
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pentone Il comune di PENTONE (provincia di Catanzaro) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). stabilire per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, con effetto 1o gennaio 2001, l'aliquota nelle misure seguenti: 5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 6,5 per mille per gli altri immobili. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Percile Il comune di PERCILE (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota da applicare per l'imposta comunale sugli immobili in questo comune, nella misura unica del 6 per mille; (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pero Il comune di PERO (provincia di Milano) ha adottato, il 4 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare, ai fini della previsione del gettito I.C.I. nel comune di Pero, per l'anno 2001: l'aliquota ordinaria al 6,6 per mille; l'aliquota agevolata al 4 per mille nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a propieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; l'aliquota agevolata al 4 per mille nei confronti dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite nell'accordo siglato per il comune di Pero in data 8 ottobre 1999; l'elevazione della detrazione per l'abitazione principale da lire 200.000 a lire 250.000 solo ed esclusivamente per i soggetti in possesso di particolari requisiti indicati nell'allegato A, previa presentazione di apposita denuncia correlata da idonea documentazione; l'aliquota del 9 per mille per le unita' immobiliari non locate, aventi i requisiti di abitabilita' e rientranti nelle categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5, A7, A8, A10; di approvare, (omissis), i requisiti per l'applicazione della maggiore detrazione per l'abitazione principale che sono quelli indicati nell'allegato A, da considerarsi parte integrale della presente deliberazione; Allegato A
I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI Requisiti per avere diritto all'aumento della detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/92, come modificato dall'art. 15, comma 6, della legge n. 573/93) 1. proprieta' di una abitazione appartenente ad una delle seguenti categorie catastali: A2 - A3 - A4 - A5 - A6. Reddito annuo imponibile lordo prevalente da lavoro dipendente o da pensione, ai fini I.R.P.E.F. anno 2000 di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 25.000.000, piu' L. 1.500.000 per ogni persona a carico oppure reddito annuo imponibile lordo prevalente da lavoro autonomo ai fini I.R.P.E.F. anno 2000 di tutti i componenti nel nucleo familiare, fino a L. 8.000.00 piu' L. 1.500.000 per ogni persona a carico. Si intende che per ottenere la maggiore detrazione i soggetti interessati devono possedere entrambi i requisiti richiesti ai punti 1 e 2. Per ottenere il beneficio, gli aventi diritto devono presentare apposita denuncia. predisposta dall'Ufficio Tributi, corredata da idonea documentazione comprovante il possesso del requisito previsto al punto 2 entro il termine perentorio indicato in apposito avviso che sara' pubblicato in tempo utile a cura del competente ufficio comunale. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pertica Bassa Il comune di PERTICA BASSA (provincia di Brescia) ha adottato, il 9 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata con decorrenza 1o gennaio 2001, nella misura unica del 5 per mille; (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pescolanciano Il comune di PESCOLANCIANO (provincia di Isernia) ha adottato, il 18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 e' stabilita nella misura unica del 5 per mille. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Piansano Il comune di PIANSANO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 18 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille; 2. di determinare la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, in lire 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Piatto Il comune di PIATTO (provincia di Biella) ha adottato, il 20 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di determinare per l'anno 2001 le aliquote che saranno applicate in questo comune, con riferimento alle diverse tipologie di immobili e di soggetti di imposta, come segue: immobili adibiti ad abitazione principale da parte di persone fisiche: 6 per mille; immobili locati con contratto ad un soggetto che li utilizzi come dimora abituale: 6 per mille; immobili diversi dalle abitazioni: 6 per mille; immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 7 per mille; alloggi non locati: 7 per mille (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Piazzola Sul Brenta Il comune di PIAZZOLA SUL BRENTA (provincia di Padova) ha adottato, il 13 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di individuare per l'anno 2001 l'aliquota del 5,8 per mille come aliquota ordinaria. L'aliquota ordinaria e' altresi' applicabile alle seguenti classi di immobili: aree fabbricabili fabbricati diversi dalle unita' adibite ad abitazione fabbricati destinati ad abitazione cat. catastale A in forza di un titolo di locazione o in forza di un titolo diverso dalla locazione escluso il comodato previsto all'art. 2, comma 1, del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.; 2. di fissare, per l'anno 2001, l'aliquota ridotta del 5,5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale di proprieta' o posseduta a titolo di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie o concesse ai parenti in linea retta e collaterale ed agli affini entro il secondo grado ai sensi dell'art. 2, comma 1, del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.; 3. di fissare, per l'anno 2001, l'aliquota diversificata del 5,5 per mille per i terreni agricoli; 4. di fissare per l'anno 2001, l'aliquota diversificata del 9 per mille per i fabbricati destinati ad abitazione non locati o comunque non utilizzati (es. inagibili, inabitabili) ad esclusione di quei soggetti passivi, con eta' inferiore ai trentacinque anni i quali abbiano contratto matrimonio o abbiano trasferito la residenza nell'immobile oggetto della tassazione nel corso dell'anno d'imposizione fiscale, la cui aliquota viene fissata al 5,8 per mille, previa comunicazione all'ufficio tributi; 5. di fissare, per l'anno 2001, la detrazione di lire 250.000 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, di cui all'art. 8 comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992; 6. di indicare, quale criterio da sottoporre al consiglio comunale per l'approvazione, la detrazione di lire 500.000 limitatamente ai casi di soggetti passivi titolari di un diritto reale su un immobile appartenente alle categorie catastali A3, A4, A5, che presentano i seguenti requisiti: a) soggetti passivi titolari dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale che non siano proprietari di immobili; b) presenza del nucleo familiare di persona di eta' pari o superiore ai sessantacinque anni ovvero di una persona disabile con grado di invalidita' pari o superiore al 66%; c) beneficino di un reddito ISEE non superiore a lire 25.000.000 pari ad Euro 12.911,42. Coloro che vogliono beneficiare della maggiore detrazione dovranno richiedere la domanda all'ufficio tributi, corredarla con la dichiarazione dei redditi ISEE redatta dall'ufficio sociale e presentarla presso l'ufficio protocollo entro e non oltre il 20 maggio 2001. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pieve Emanuele Il comune di PIEVE EMANUELE (provincia di Milano) ha adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) aliquota 5 per mille da applicarsi alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, o locate, in base all'accordo di programma sottoscritto ai sensi della legge 431/1998, di cui si e' preso atto con deliberazione G.C. n. 270 del 28 ottobre 1999, nonche' alle pertinenze all'abitazione principale come stabilito nella determinazione del funzionario responsabile del tributo n. 61 del 19 giugno 2000; b) aliquota del 6,6 per mille da applicarsi agli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale e dati in locazione, al di fuori dell'accordo indicato alle lettere a); c) aliquota del 9 per mille da applicarsi alle abitazioni non locate da almeno due anni; d) aliquota del 6,6 per mille da applicarsi agli immobili diversi dalle abitazioni principali; 2. di determinare altresi' le detrazioni da applicarsi nelle seguenti misure: a) detrazione per l'abitazione principale lire 200.000; b) detrazione per abitazione principale lire 500.000 limitatamente a: pensionati singoli vedovi/e con reddito imponibile annuo fino a lire 13.000.000; abitazione principali di nuclei familiari con presenza di portatori di handicap con attestato di invalidita' civile superiore al 40% o con presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica dell'ASL con reddito annuale ai fini IRPEF dell'intero nucleo familiare fino a lire 20.000.000 piu' lire 1.500.000 per ogni persona a carico; (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Piossasco Il comune di PIOSSASCO (provincia di Torino) ha adottato, il 22 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire per l'anno 2001 le aliquote e detrazioni sotto elencate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, tenuto conto di quanto stabilito dal regolamento sull'I.C.I., adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 17 del 29 febbraio 2000 per quanto riguarda le pertinenze dell'abitazione principalele il concetto di abitazione principale: regime ordinario dell'imposta 6 per mille; immobili adibiti ad abitazione principale e 1a pertinenza 5 per mille; immobili adibiti concessi in uso gratuito a parenti o affini entro il primo grado: 5 per mille; alloggi non locati di anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari: 5 per mille; immobili appartenenti a societa', ditte o imprese, di nuova costituzione, iscritte per la prima volta alla camera di commercio nell'anno in corso: 4 per mille, limitazione periodo applicazione aliquota anni 3; immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati nei centri storici, oggetto di intervento di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d), legge 5 agosto 1978 n. 457: 4 per mille, limitazione applicazione aliquota fino alla data di ultimazione lavori ovvero, se antecedente, di utilizzo; locali di esercizi commerciali, oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia: 4 per mille, limitazioni periodo applicazione aliquota anni 3; tipo di detrazione: ordinaria L. 200.000; tipo di detrazione soggetti in situazioni di grave disagio economico-sociale, certificato dai servizi sociali L. 500.000. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pocenia Il comune di POCENIA (provincia di Udine) ha adottato, il 15 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille; 2. di confermare la detrazione prevista per l'immobile adibito ad abitazione principale nella misura di lire 200.000; 3. di non applicare le altre opzioni previste dalla legge n. 662/1996 e successive modifiche ed integrazioni; (Omissis)
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pollutri Il comune di POLLUTRI (provincia di Chieti) ha adottato, l'11 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, nelle seguenti misure, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istuita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: 6 per mille quale aliquota ordinaria; 5,5 per mille: per abitazioni principali; abitazioni di anziani o disabili (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996); abitazioni locate come abitazioni principali; fabbricati di proprieta' di cittadini residenti all'estero; 7 per mille per tutti gli altri fabbricati sfitti o inutilizzati; 2. 4 per mille per i fabbricati da ristrutturare ed in corso di ristrutturazione solo per gli interventi di cui all'art. 30, comma 1, lettere b), c) d) e e) della legge regionale n. 18/1983 come modificata dalla legge regionale del 27 aprile 1995, n. 70 (straordinaria manutenzione, restauro conservativo, risanamento igienico ed edilizio, ristrutturazione edilizia) con decorrenza dal 1o gennaio 2001. Il termine temporale dell'agevolazione sara' limitata (nel massimo) a tre periodi di imposta a partire dall'inizio dei lavori. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pompei Il comune di POMPEI (provincia di Napoli) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). determinare le aliquote applicabili ai fini del calcolo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 2000, nella misura del 5,5 per mille, in relazione agli immobili utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze dei soggetti passivi e 6,75 per mille, per tutti gli altri immobili. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Porto Sant'Elpidio Il comune di PORTO SANT'ELPIDIO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 13 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di approvare le seguenti aliquote I.C.I. e misura della detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2001: 1) aliquota ordinaria del 5,5 per mille: tutti gli immobili, aree fabbricabilie terreni agricoli; 2) aliquota ridotta del 4,8 per mille: a) unita' immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale; b) laboratori artigianali e negozi, categorie catastali C1 e C3, utilizzati direttamente dai proprietari (esclusivamente da ditte individuali) o concessi a titolo gratuito ai parenti in linea retta, (ascendente e discendente) entro il primo grado, che vi svolgono attivita' artigianale o commerciale; c) abitazioni e relative pertinenze che vengono concesse in locazione a titolo di abitazione principale ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431; 3) aliquota del 7 per mille - Tutte le unita' abitative tenute a disposizione dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento con esclusione: a) delle unita' abitative locate con contratto registrato di affitto a qualsiasi titolo (in questo caso l'aliquota applicata sara' del 5,5 per mille); b) delle unita' abitative utilizzate ad uso gratuito da parenti, in linea retta (ascendente o discendente) entro il primo grado e collaterale entro il secondo grado, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza (in questo caso l'aliquota applicata sara' del 5,5 per mille); 4) di confermare per l'anno 2001 la detrazione per l'abitazione principale nell'importo di L. 300.000 da applicare esclusivamente al punto 2, lettera a); 5) l'applicazione delle aliquote, cosi' come sopra previsto e' dovuta dai soggetti passivi in modo proporzionale alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si sono avute le condizioni sopra citate. A tal fine il mese durante il quale dette condizioni si sono verificate per almeno quindici giorni e' computato per intero. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Porto Valtravaglia Il comune di PORTO VALTRAVAGLIA (provincia di Varese) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella seguente misura: abitazione principale: 6 per mille; altri fabbricati: 6,5 per mille; aree fabbricabili: 6,5 per mille; detrazione abitazione principale: L. 200.000. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Priocca Il comune di PRIOCCA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 26 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, per le motivazioni riportate in premessa, nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili e di confermare la detrazione d'imposta di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Quagliuzzo Il comune di QUAGLIUZZO (provincia di Torino) ha adottato, il 15 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire nel 6,7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale (I.C.I.) per l'anno 2001; 2. di dare atto che e' confermata la detrazione di L. 220.000 sulla prima casa e che non ci sono ulteriori detrazioni riduzioni o diversificazioni oltre a quelle gia' previste dalla legge. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Quero Il comune di QUERO (provincia di Belluno) ha adottato, il 13 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure: 7 per mille per le arre fabbricabili; 6 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale, non locate; 5 per mille per le abitazioni concesse in uso gratuito agli ascendenti o ai discendenti in linea retta fino al quarto grado e dagli stessi adibite a loro abitazione principale. La gratuita' dell'uso e' dimostrata dalla dichiarazione scritta del soggetto che risiede nell'immobile, esibita a richiesta dell'Ufficio tributi dal titolare del diritto reale di godimento; 4 per mille per i nuovi insediamenti aderenti al Patto territoriale di sviluppo del comprensorio feltrino; 5 per mille per tutti gli altri immobili soggetti; 2. di stabilire per l'anno 2000 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale nella misura di L. 250.000, comprese le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' gli alloggi regolarmente assegnati dalle aziende per l'edilizia economica residenziale; 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobilire posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di stabilire, per i contribuenti di cui al precedente punto 3, la detrazione di imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale nella misura di L. 500.000; 5. di stabilire l'aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi territoriali fra associazioni della proprieta' e dell'inquilinato; 6. di stabilire l'aliquota agevolata dello 0,5 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rasun Anterselva (Rasen Antholz) Il comune di RASUN ANTERSELVA (RASEN ANTHOLZ) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 30 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. con decorrenza dal 1o gennaio 2001 vengono fissate le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili: a) 4 per mille per l'abitazione principale comprese attrezzi in base all'art. 2 del regolamento; b) aliquota ordinaria 4,4 per mille; 2. con decorrenza dal 1o gennaio 2001 viene fissata la detrazione dell'imposta I.C.I. con L. 500.000 per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ravello Il comune di RAVELLO (provincia di Salerno) ha adottato, il 18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili e' fissata nella misura del 7 per mille. 2. nel rispetto della normativa vigente sono previste le seguenti aliquote differenziate, detrazioni ed agevolazioni: 1) abitazione principale: a) aliquota 6 per mille; b) detrazione L. 200.000; c) riduzione ulteriore del 30% sull'imposta risultante dopo l'applicazione della detrazione di cui al punto a); 2) abitazione principale occupate da disabili con grado di invalidita' pari al 100%: a) aliquota 6 per mille; b) detrazione di L. 300.000 (anziche' L. 200.000); c) riduzione ulteriore del 30% sull'imposta risultante dopo l'applicazione della detrazione di cui al punto a); 3) abitazione principale occupate da un nucleo familiare composto solo da anziani oltre i settanta anni, con reddito complessivo ai fini Irpef non superiore a L. 20.000.000 (per nucleo): a) aliquota 6 per mille; b) detrazione di L. 300.000 (anziche' L. 200.000); c) riduzione ulteriore del 30% sull'imposta risultante dopo l'applicazione della detrazione di cui al punto a); 4) case concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secongo grado: a) aliquota 7 per mille; b) detrazione di L. 200.000; c) nessuna ulteriore detrazione; 5) case date in locazione: a) aliquota 7 per mille; b) detrazione L. 200.000; c) nessuna ulteriore riduzione. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Reggio Emilia Il comune di REGGIO EMILIA ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire come segue le detrazioni per abitazione principale per l'anno 2001: L. 250.000 per l'unita' immobiliare come definita al punto 1a) del testo; L. 350.000 per i soggetti in particolare disagio economico che rispettano tutte e tre le condizioni espresse in narrativa al punto 2a); 2. di stabilire altresi' le aliquote per l'anno 2001 ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: nella misura del 5,8 per mille come aliquota ordinaria; nella misura del 7 per mille come aliquota maggiorata per gli immobili definiti nel punto 2b) del testo; 3. di stabilire che il termine di presentazione della dichiarazione/denuncia sia fissato al 31 gennaio dell'anno successivo; 1a) detrazione per abitazione principale di L. 250.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La stessa detrazione e' contemplata anche per: a) unita' immobiliare appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; b) alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari in locazione semplice; c) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata a titolo oneroso; 2a) ulteriore detrazione di L. 100.000 (per un totale di L. 350.000) per categorie di persone che si trovano nelle seguenti condizioni: a) possedere (a titolo di proprieta', usufrutto, uso o abitazione) nel territorio nazionale, oltre l'eventuale garage o posto macchina, solo l'appartamento, per il quale viene richiesta la maggiore detrazione e sempreche' lo stesso sia catastalmente classificato o classificabile in una delle categorie da A/2 ad A/6; non costituisce possesso di altro fabbricato il diritto della nuda proprieta' dello stesso; b) avere compiuto, alla data del 1o gennaio dell'anno d'imposizione, 60 anni, ovvero, anche se di eta' inferiore, essere o avere nel proprio nucleo familiare, personale disabili ai sensi e per gli effetti della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o di percepire l'indennita' di accompagnamento ai sensi della legge n. 18/1980; c) disporre di un reddito non superiore a L. 18.000.000 annui, riferito al richiedente (come da ultima dichiarazione dei redditi), comprensivo anche dei redditi esenti ai fini Irpef o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta esclusa l'indennita' di accompagnamento. L'assenza anche di una sola delle suddette condizioni fa venir meno il diritto alla maggiore detrazione. Inoltre: l'applicazione di tale detrazione che gli altri eventuali componenti del nucleo familiare non possiedano altri fabbricati; nel caso in cui l'unita' immobiliare sia adibita ad abitazione principale da parte di piu' soggetti comproprietari, ognuno di questi, per godere della quota proporzionale della maggiore detrazione, deve essere in possesso dei requisiti di cui sopra. La maggiore detrazione e' concessa a seguito di specifica domanda dell'interessato, corredata da apposita autodichiarazione relativamente al possesso dei requisiti richiesti, da consegnare direttamente al comune entro il 20 dicembre 2001. La presentazione dell'autodichiarazione consente al contribuente di usufruire della maggiore detrazione gia' in sede del primo od unico versamento del tributo. Tuttavia, e' fatto salvo il diritto del comune di verificare (anche invitando il contribuente a documentare la domanda relativa) la sussistenza o meno dei requisiti e delle condizioni di cui sopra; in casa di indebita fruizione della maggiore detrazione, il comune procedera' a richiedere il versamento di quanto indebitamente trattenuto dal contribuente, applicando anche le sanzioni di legge e i relativi interessi. Non e' necessario sottoscrivere nuova autodichiarazione per l'anno 2001 per i soggetti gia' in possesso dei requisiti richiesti e che l'avevano gia' prodotta negli anni precedenti. Le aliquote che la giunta propone per l'applicazione dell'imposta ICI per l'anno 2001, sono le seguenti: 1b) aliquota unica al 5,8 per mille per tutte le tipologie di immobili non ricompresi in quelle con aliquota maggiorata di cui al successivo punto 2b); 2b) aliquota al 7 per mille per le seguenti tipologie di immobili: fabbricati ad uso abitativo non locati, intendendosi i fabbricati non adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti, o a disposizione cioe' utilizzati in modo saltuario o privo di contratto di affitto. Sono esclusi i fabbricati concessi in comondato o comunque utilizzati da parenti fino al terzo grado (figli, genitori, fratelli, zii) e relativi coniugi, suoceri, generi e nuore, che risultano ivi residenti; aree fabbricabili, che sono da considerare al valore venale in comune commercio, in conseguenza del fatto che il possesso di un'area fabbricabile e' espressione di una rilevante capacita' contributiva per l'elevato valore commerciale del terreno acquisito a seguito della destinazione attribuita dal PRG comunale. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Remanzacco Il comune di REMANZACCO (provincia di Udine) ha adottato, il 27 dicembre e il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire per l'anno d'imposta 2001 che le aliquote I.C.I. siano fissate come segue: aliquota ordinaria: 5,5 per mille; aliquota agevolata: 4 per mille, per gli immobili adibiti ad uso abitativo concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto registrato, alle condizioni stabilite dall'Accordo Territoriale stipulato il 30 luglio 1999 a Remanzacco, in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del decreto Ministro dei lavori pubblici 5 marzo 1999; aliquota maggiorata: 7 per mille, per gli immobili adibiti ad uso abitativo, che da oltre due anni, non vengono concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto registrato. (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 le seguenti riduzioni: 1.1) riduzione dell'imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili ai sensi di quanto stabilito dal regolamento comunale di applicazione dell'I.C.I.; 1.2) riduzioni previste per i terreni agricoli condotti direttamente (come definiti nel regolamento comunale di applicazione dell'I.C.I.), come sotto specificato: 1.2.1) sui primi 50 milioni di valore la riduzione e' pari al 100%; 1.2.2) oltre i 50 milioni e fino a 120 milioni di valore, la riduzione e' pari al 70%; 1.2.3) oltre i 120 milioni e fino a 200 milioni di valore, la riduzione e' pari al 50%; 1.2.4) oltre i 200 milioni e fino a 250 milioni di valore, la riduzione e' pari al 25%. 2. di stabilire pa l'anno 2001 le seguenti detrazioni: 2.1) detrazione per l'abitazione principale lire 300.000; 2.2) detrazioni maggiorate per l'abitazione principale (non cumulabili con la detrazione al punto 2.1): 2.2.1) lire 400.000 per i cittadini in possesso dei seguenti requisiti: reddito familiare lordo, relativo all'anno 2000, non superiore a lire 20 milioni, aumentato di lire 5 milioni per ogni familiare a carico, compreso il coniuge ed i figli di eta' inferiore a ventisei anni a carico; che non siano proprietari di altri fabbricati, (esclusi quelli di categoria catastale C2-C3-C6-C7), di autoveicoli con potenza fiscale non superiore a 17cv, di moto di cilindrata superiore a 100 cc., di natanti od aereomobili. Il suddetto limite per gli autoveicoli non sussiste nel caso in cui nel nucleo familiare vi sia un portatore di handicap. 2.2.2) lire 400.000 per i cittadini contribuenti in possesso della sola pensione sociale, che non siano proprietari di altri fabbricati (esclusi quelli si categoria catastale C2-C3-C6-C7). 2.3) detrazioni per gli alloggi di proprieta' dell'ATER (ex IACP) lire 300.000. 3. stabilire che per reddito familiare lordo si intende il reddito familiare lordo imponibile ai fini I.R.P.E.F., calcolato ai sensi del decreto-legge n. 69/1988 convertito, con modificazioni, nella legge n. 153/1988 (assegno per il nucleo familiare) e precisamente: 1) il nucleo familiare e' composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati di eta' inferiore ai diciotto anni compiuti ovvero, senza limite di eta', qualora si trovino, a causa d'infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte anche le sorelle ed i nipoti di eta' inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di eta', qualora si trovino, a causa d'infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro. 2) il reddito del nucleo familiare e' costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'I.R.P.E.F., conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente. 3) alla formazione del reddito concorrono altresi' i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a lire 20.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonche' l'assegno familiare. 4. di stabilire che la detrazione maggiorata per l'abitazione principale verra' concessa a chi presentera' opportuna domanda con autocertificazione (ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/1968 e art. 1 decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998); entro la scadenza della prima rata di versamento; La suddetta domanda non dovra' essere corredata da allegati in quanto i controlli verranno eseguiti d'ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998. 5. di stabilire che coloro i quali usufruiranno dell'aliquota agevolata del 4 per mille dovranno presentare opportuna autocertificazione (ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/1968 e art. 1 decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998), nella quale dovra' essere dichiarato obbligatoriamente: che il contratto di locazione e' stato stipulato ai sensi dell'Accordo Territoriale del 30 luglio 1999, in attuazione della legge n. 431/1998 e decreto Ministro LL.PP. 5 marzo 1999; gli identificativi catastali e l'ubicazione dell'immobile locato; gli estremi di registrazione del contratto di locazione; la data di decorrenza della locazione; la durata della locazione; oppure: copia del contratto registrato, stipulato alle condizioni stabilite dall'Accordo Territoriale del 30 luglio 1999 a Remanzacco, in attuazione delle legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del decreto Ministro dei lavori pubblici 5 marzo 1999. La suddetta autocertificazione o copia del contratto dovranno essere presentate entro il termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni I.C.I. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ricaldone Il comune di RICALDONE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 12 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). determinare nel 5,75 per mille l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001, dando atto che non vengono differenziate le aliquote delle abitazioni principali rispetto a quelle delle altre unita' immobiliari. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rivalba Il comune di RIVALBA (provincia di Torino) ha adottato, il 30 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): 5 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze; 6 per mille per tutti gli altri immobili. 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 3. di dare atto che secondo quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento in materia di I.C.I., approvato con deliberazione C.C. n. 36 del 22 dicembre 1998: sono equiparate alle categorie principali: le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locale; le unita' immobiliari posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locale; sono altresi' equiparate alle abitazioni principali le unita' immobiliari concesse in uso gratuito: a) ai genitori e figli; b) al coniuge ancorche' separato o divorziato. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rivoli Il comune di RIVOLI (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di applicare per il 2001 l'imposta comunale sugli immobili nel modo seguente: a) nella misura del 4,5 per mille per le abitazioni principali insieme alla prima pertinenza, intendendo come tale solo il primo box di proprieta' (categoria catastale C/6), come disciplinato dal nuovo regolamento sull'imposta catastale sugli Immobili; b) nella misura del 4,5 per mille per gli immobili posseduti dalle microimprese come previsto dalla deliberazione di Giunta n. 587 del 9 dicembre 1999 in materia di agevolazioni fiscali per l'anno di inizio attivita' e per i due anni solari successivi; c) nella misura deI 7 per mille per i fabbricati, appartenenti alle categorie delle abitazioni, non locati o tenuti a disposizione del proprietario; d) nella misura del 5,25 per gli immobili posseduti dall'A.T.C. (Agenzia Territoriale per la Casa) e dal C.I.T. (Consorzio Intercomunale Torino); e) nella misura del 2 per mille per gli immobili usati dal locatore come abitazione principale con un contratto di affitto disciplinato dalla legge n. 431/1998 art. 2 commi 3 e 4, meglio denominato "secondo canale con "accordi raggiunti in sede locale tra le organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentativi . f) nella misura del 6.25 per mille per tutti gli altri immobili adibiti ad abitazione principale e non, ad esclusione di quelli disciplinati dai punti a), b), c), d) ed e). di fissare la detrazione nella misura minima di lire 200.000. di applicare le disposizioni previste dal comma 56 dall'art. 3 descritto nella premessa e di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Robecchetto con Induno Il comune di ROBECCHETTO CON INDUNO (provincia di Milano) ha adottato, l'11 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, la seguente aliquota differenziata dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune: aliquota I.C.I. abitazione principale: 5 per mille; aliquota I.C.I. altre categorie di immobili: 6 per mille; detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: lire 200.000; detrazione per unita' immobiliare concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta) per diritto di abitazione - art. 9, comma d), del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: lire 0 2. di determinare, per l'anno 2001, l'applicazione dell'aumento della detrazione per l'abitazione principale da lire 200.000 a lire 300.000 per l'imposta comunale sugli immobili, esclusivamente a favore di proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso e abitazione, purche' in possesso di tutti i seguenti requisiti: A) Reddito: Il reddito da considerare e' quello imponibile ai fini I.R.P.E.F. dichiarato da tutti i componenti del nucleo familiare. Reddito che non dovra' superare i seguenti limiti per il 2001:
===================================================================== Componenti nucleo familiare | Reddito annuo ===================================================================== 1 persona |L. 22.000.000 2 persone |L. 30.000.000 3 persone |L. 36.000.000 4 persone |L. 43.000.000 5 persone |L. 49.000.000 6 persone o più |L. 56.000.000
B) il richiedente l'agevolazione ed i componenti il nucleo familiare non devono possedere, a titolo di proprieta' usufrutto, uso e abitazione, altri immobili siti su tutto il territorio nazionale. C) tipo di reddito: lavoro dipendente ed autonomo; per i lavoratori autonomi, per reddito si intende il reddito di impresa; qualora nel reddito familiare concorrono redditi di lavoro autonomo, il reddito familiare sara' ottenuto dalla somma del reddito di lavoro dipendente piu' il fatturato del lavoro autonomo; reddito da pensione. D) categorie catastali: A/2 abitazione di tipo civile; A/3 abitazione di tipo economico; A/4 abitazione di tipo popolare; A/5 abitazione di tipo ultrapopolare; A/6 abitazione di tipo rurale; A/7 abitazioni in villini. Sono esclusi dal beneficio i soggetti passivi di imposta che abbiano immobili compresa l'abitazione principale appartenenti a categorie catastali di particolare pregio quali: A1 - A/8 - A/9. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Roccagorga Il comune di ROCCAGORGA (provincia di Latina) ha adottato, il 23 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 nella misura del 5,7 per mille l'aliquota ridotta dell'I.C.I. da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed ai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (c.d. 1a abitazione); 2. di riconfermare nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.l., gia' fissata con deliberazione di C.C. n. 159 del 22 dicembre 1999, per le seconde abitazioni, terreni e aree fabbricabili, per l'anno 2001; 3. di riconfermare, inoltre, il regime di agevolazioni e detrazioni deliberare e fissate nelle precedenti deliberazioni in materia di I.C.I. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Roccamandolfi Il comune di ROCCAMANDOLFI (provincia di Isernia) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Roccaraso Il comune di ROCCARASO (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare, per quanto in narrativa, nella misura del 6 per mille l'aliquota da applicare in questo comune per l'imposta sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Roccasicura Il comune di ROCCASICURA (provincia di Isernia) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilre l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da applicarsi, a questo comune per l'anno 2001, nella misura del 6 per mille; di confermare la detrazione per l'abitazione principale a lire 200.000. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rosa' Il comune di ROSA' (provincia di Vicenza) ha adottato, il 12 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1, di confermare, per le ragioni esposte in premessa l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura unica del 4,5 per mille; 2. di confermare, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in lire 200.000. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rosignano Monferrato Il comune di ROSIGNANO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 23 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,5 per mille. 2. di fissare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura unica di L. 200.000. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rossano Veneto Il comune di ROSSANO VENETO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1.a) di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille per tutti i fabbricati delle categorie dalla B alla D (con esclusione di quanto indicato al seguente punto terreni, aree fabbricabili e per i fabbricati di categoria A, limitatamente alla sola abitazione principale, intendendo per tale, ai soli fini della determinazione dell'aliquota, quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale dimora abitualmente. Si considerano equiparate ad abitazione principale, al solo fine dell'applicazione dell'aliquota e non della detrazione, le abitazioni concesse dal contribuente ai suoi ascendenti e/o discendenti in linea retta. 1.b) di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille per gli immobili del gruppo A che non risultano adibiti ad abitazione principale e le loro relative pertinenze; 1.c) di assoggettare le pertinenze ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 114/E del 25 maggio 1999 (intendendosi come tali le cose immobili di cui all'art. 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unita' immobiliari' adibite ad abitazione principale delle persone fisiche), al medesimo trattamento previsto per l'abitazione principale con l'applicazione della stessa aliquota. 2. di confermare anche per l'anno 2001 la detrazione per abitazione principale di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 504/1992, netta misura unica di L. 200.000; (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sale Il comune di SALE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 24 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille; 2. di confermare per l'anno 2001 la seguente disciplina tariffaria dell'I.C.I.: a) determinare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, e rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; b) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. In tale fattispecie viene quindi applicata la detrazione di imposta di L. 200.000; (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Salerano sul Lambro Il comune di SALERANO SUL LAMBRO (provincia di Lodi) ha adottato, il 12 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire che imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2001 in conformita' a quanto descritto in narrativa e precisamente: abitazione principale, aliquota 5 per mille; immobili diversi dall'abitazione principale aliquota 6 per mille. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Salizzole Il comune di SALIZZOLE (provincia di Verona) ha adottato, il 20 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. fissare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille; 3. determinare in L. 200.000 la riduzione da applicare per l'abitazione principale. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Saluggia Il comune di SALUGGIA (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare l'aliquota I.C.I., al 4 per mille nei casi ricorrenti ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 che cosi' recita: "I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'I.C.I. anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori." 2. di fissare l'aliquota I.C.I, 2001 al 4,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze; 3. di fissare per tutti gli altri casi l'aliquota I.C.I., 2001 al 6,5 per mille; 4. di fissare in L. 200.000 la detrazione spettante per l'abitazione principale. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Salzano Il comune di SALZANO (provincia di Venezia) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per le abitazioni sfitte e del 5 per mille per tutti gli altri immobili. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Bartolomeo al Mare Il comune di SAN BARTOLOMEO AL MARE (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti aliquote ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, con effetto a partire dal 1o gennaio 2001: a) aliquota ridotta da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale. Sono equiparate all'abitazione principale due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi famigliari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime; in tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione o con altro idoneo mezzo di prova. Sono altresi' equiparate alle abitazioni principali le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado (se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza): 4,5 per mille; b) aliquota ordinaria da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui al precedente punto a): 7 per mille; c) aliquota ordinaria da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 7 per mille; d) aliquota agevolata per: le cantine, i box, i posti macchina scoperti e coperti che costituiscono pertinenza di un'abitazione principale, ancorche' distintamente iscritte in catasto, purche' ci sia coincidenza nella titolarita' con il fabbricato inerente e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento; 4,5 per mille; terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attivita' a titolo principale, purche' dai medesimi condotti e purche' sussistano le seguenti condizioni: 1) il soggetto passivo deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appostiti elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge n. 9/1963 con obbligo di assicurazioni per invalidita', vecchiaia e malattia; 2) la quantita' e ia qualita' di lavoro effettivamente dedicate all'attivita' agricola da parte del soggetto passivo e del proprio nucleo famigliare deve comportare un reddito superiore al 70% del reddito totale lordo prodotto nell'anno precedente ai fini delle Imposte Dirette: 4,5 per mille; immobili destinati ad ospitare le seguenti attivita' regolarmente autorizzate: artigianale, commerciale, pubblici esercizi, cinema, sale giochi, associazioni senza scopo di lucro, impianti sportivi strutture ricettive (alberghi, campeggi, parchi per vacanze, case ed appartamenti per vacanze, affittacamere, 4,5 per mille; e) gli immobili diversi dalle abitazioni ed utilizzati a scopo unicamente commerciale: 4,5 per mille; f) aliquota ordinaria da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 7 per mille; g) aliquota ordinaria da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano tra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 7 per mille; 2. di adottare i criteri per la determinazione della base imponibile previsti dall'art. 5 decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 5 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge n. 662/1996 e dal vigente regolamento comunale; 3. di applicare la riduzione del 50% dell'imposta l.C.I. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque non utilizzabile l'immobile, e allegando in ogni caso un certificato di inagibilita' o inabitabilita'. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. di stabilire nella misura di L. 200.000 la detrazione d'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione spetta altresi per gli immobili concessi in uso a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado (se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza). (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Cesario sul Panaro Il comune di SAN CESARIO SUL PANARO (provincia di Modena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire che le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per l'anno 2001, riconfermando le aliquote applicate nel 2000 sono: I.C.I. al 5 per mille per la sola abitazione principale e le sue pertinenze; I.C.I. al 6 per mille per tutti gli altri fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili; I.C.I. al 7 per mille per le unita' sfitte e alloggi non locati. 2. di mantenere a L. 200.000 la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale. Intendendo per abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro titolo reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Fedele Intelvi Il comune di SAN FEDELE INTELVI (provincia di Como) ha adottato, il 27 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per tutte le tipologie di immobili mantenendo in L. 200.000 la detrazione d'imposta spettante per l'abitazione principale del soggetto passivo; (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Martino in Rio Il comune di SAN MARTINO IN RIO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille, con le seguenti eccezioni: a) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili: aliquota del 4 per mille; b) fabbricati di proprieta' di enti senza scopo di lucro: aliquota del 4 per mille; c) unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale ivi compreso il garage che ne costituisce pertinenza: aliquota del 5,3 per mille; d) unita' immobiliare locate con contratto registrato soggetti che le utilizzino come abitazione principale: aliquota del 5,3 per mille; e) abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e non locate: aliquota del 7 per mille; f) abitazioni su cui si stanno svolgendo interventi volti al recupero o al restauro, che risultino inagibili o inabitabili ovvero realizzazioni di autorimesse o posti auto anche pertinenziali o utilizzo di sottotetti: aliquota del 2 per mille. 2. di stabilire che le aliquote ridotte di cui alle lettere a) e f) del presente punto si applicano per un periodo massimo di tre anni. 3. di stabilire a L. 250.000 l'importo della detrazione per l'abitazione principale. 4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 1. di approvare per l'anno 2001 l'ulteriore detrazione I.C.I. in favore dei contribuenti che si trovino in particolari situazioni di disagio e precisamente: A) di riconoscere, per l'anno 2001 ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate, un ulteriore aumento di L. 70.000 della detrazione di imposta I.C.I. da aggiungersi alla detrazione di L. 250.000 gia' prevista per tutti gli altri contribuenti: a1) Pensionati: possesso del solo appartamento ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1o gennaio 2001. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso od abitazione, il contribuente non deve avere nessun'altra proprieta' immobiliare; avere compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' alla data del 1o gennaio 2001; essere in condizione non lavorativa e con un reddito familiare complessivo lordo non superiore a L. 18.000.000 annue riferite all'anno 2000. A tale reddito si aggiungono L. 14.000.000 lorde annue per ogni componente oltre il primo. a2) Famiglie numerose: possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1o gennaio 2001. Nel caso in cui l'appartamento e' abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessun'altra proprieta' immobiliare; nucleo familiare composto da sei o piu' componenti al 1o gennaio 2001; reddito complessivo famigliare riferito all'anno 2000 non superiore a L. 91.000.000 lorde annue nel caso di una famiglia di sei componenti; a tale reddito si aggiungono L. 14.000.000 lorde annue per ogni componente oltre il sesto; a3) Famiglie con portatori di handicap: possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare della famiglia al 1o gennaio 2001. Nel caso in cui l'appartamento e' abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso od abitazione a nome di uno o piu' componenti, la famiglia stessa non deve possedere nessun'altra proprieta' immobiliare; il portatore di handicap deve essere in possesso di attestato di invalidita' civile al 100%; il reddito famigliare complessivo non deve essere superiore a L. 18.000.000 annue lorde per un solo componente riferito all'anno 2000. Si aggiungono L. 14.000.000 annue lorde per ogni componente oltre il primo. B) Di determinare i seguenti criteri applicativi: i soggetti in possesso dei necessari requisiti dovranno obbligatoriamente, a dimostrazione del diritto alla ulteriore detrazione, entro e non oltre il 30 giugno 2001 spedire a mezzo raccomandata semplice o consegnare all'ufficio tributi - corso Umberto I n. 22 del comune di San Martino in Rio - apposita domanda corredata dalla seguente documentazione: a) copia della dichiarazione dei redditi modello 730/00 o modello Unico per anno 2000 o CUD 2000; b) dichiarazione in carta semplice attestante i sottoelencati elementi: 1) cognome e nome; 2) luogo e data di nascita; 3) codice fiscale; 4) residenza anagrafica; 5) numero persone componenti il nucleo familiare; 6) la non percezione di ulteriori redditi oltre i dichiarati; 7) copia attestato invalidita' civile al 100%; 8) dati catastali dell'immobile (foglio, particella e subalterno); 9) tipo di possesso (proprieta', usufrutto, uso, abitazione); 10) dichiarazione che gli altri componenti il nucleo familiare, non contitolari di uno dei redditi reali di godimento di cui sopra, non possiedono nessuna proprieta' immobiliare; c) i contribuenti che hanno inviato la domanda e la documentazione entro i termini potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. per l'anno 2001, gia' tenere conto della detrazione richiesta; d) l'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato, nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dai decreti legislativi n. 471-472-473/1997. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Paolo di Jesi Il comune di SAN PAOLO DI JESI (provincia di Ancona) ha adottato, il 20 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare e disciplinare l'aliquota I.C.I. per l'esercizio 2001 nel modo seguente: abitazione principale: (ex comma 2 art. 10 regolamento disciplina I.C.I.) aliquota 6 per mille; detrazione L. 200.000; altri immobili diversi dall'abitazione principale: aliquota 7 per mille; abitazione locata (art. 4 decreto-legge n. 437/1996 convertito in legge n. 556/1996) con contratto registrato a un soggetto che la utilizzi come abitazione principale: aliquota 6 per mille; abitazione concessa in uso gratuito, a titolo di abitazione principale, a parenti in linea retta fino al primo grado (art. 10 comma 2 regolamento disciplina I.C.I.): aliquota 6 per mille; detrazione L. 200.000. 3. di stabilire che alle pertinenze dell'abitazione principale anche se classate in categoria diversa dall'abitazione con attribuzione di autonoma rendita catastale si applicano le aliquote previste per la stessa abitazione principale con le limitazioni fissate dall'art. 10 del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili; (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Polo D'Enza Il comune di SAN POLO D'ENZA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire per l'anno 2001, le seguenti aliquote I.C.I: 1) Aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille. 2) Aliquota agevolata nella misura del 5,7 per mille da applicare alle tipologie di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento I.C.I.: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente); unita' immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari; unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata; unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, (previa presentazione al comune di apposita istanza ed attestazione in merito alla sussistenza delle condizioni per la fruizione del beneficio medesimo); abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore (previa presentazione al comune di apposita istanza ed attestazione in merito alla sussistenza delle condizioni per la fruizione del beneficio medesimo); le pertinenze classificabili nelle categorie catastali C/2 limitatamente ad una cantina e una soffitta, e un immobile di categoria C/6 o C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato). 3) Aliquota agevolata dell'1 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero delle unita' immobiliari inagibili o inabitabili di cui all'art. 18 del regolamento I.C.I. - l'inagibilita' o inabitabilita' deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensi' con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31 comma 1, lettera c), d) ed e) legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. 4) Aliquota maggiorata del 7 per mille da applicare alle seguenti tipologie: alloggi non locati, di cui all'art. 1 comma 1) regolamento I.C.I. ossia l'unita' immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, al 1o gennaio dell'anno di imposizione, non locata ne' data in comodato a terzi. immobili rientranti nelle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe), C/3 (laboratori per arti e mestieri) e D/1 (opifici), non utilizzati dal possessore o dai suoi famigliari, non locati, in rapporto al periodo di non utilizzo. 5) Detrazione di imposta di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (art. 14 regolamento I.C.I.), con la possibilita' di detrarre, limitatamente alle pertinenze di cui al punto 2) della presente deliberazione, la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Vendemiano Il comune di SAN VENDEMIANO (provincia di Treviso) ha adottato, il 15 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per il periodo di imposta 2001, l'applicazione alle fattispecie imponibili dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dell'aliquota nella misura unica del 5 per mille. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sansepolcro Il comune di SANSEPOLCRO (provincia di Arezzo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota da applicare alla base imponibile valore degli immobili, per l'anno 2001, onde determinare l'ammontare dell'imposta comunale sugli immobili; 2. di applicare una maggiore detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale elevata da L. 200.000 a L. 300.000 per i pensionati in possesso contemporaneamente di tutti i seguenti requisiti: a) pensione nel limite di L. 12.000.000 annui lordi per il pensionato che vive da solo o se fa parte di un nucleo familiare composto da due pensionati devono essere entrambi titolari di trattamento pensionistico INPS al minimo; b) possesso a titolo di proprieta', uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento, solo dell'abitazione principale, oltre ad eventuali pertinenze (garage o box); c) il fabbricato di cui trattasi sia classificato in una delle seguenti categorie catastali: A/3 - A/4 - A/5 - A/6; d) il pensionato di cui sopra non deve possedere altri redditi oltre quelli i cui al punto 1). 3. di applicare l'aliquota differenziata al 6,5 per mille per abitazioni non locate e per le abitazioni tenute a disposizione, comprese le relative pertinenze, significando che per abitazioni si intendono tutti gli immobili classificati nel gruppo catastale "A" escluso la categoria "A 10" (uffici) e che per pertinenze si intendono i garages o box o posto auto distintamente iscritti in catasto. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Santa Maria La Longa Il comune di SANTA MARIA LA LONGA (provincia di Udine) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare, per l'anno 2001, nella misura del 5,5 per mille, l'aliquota relativa all'I.C.I. istituita con decreto legislativo n. 504/1992; di confermare, per l'anno 2001, la detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione pnncipale in L. 250.000; di confermare, per l'anno 2001, un'aliquota agevolata all'1 per mille sul valore dell'area fabbricabile per i proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 449/1997 e dell'art. 5, comma 6, deI decreto legislativo n. 504/1992 (il contribuente che usufruisce di questa agevolazione, entro il mese successivo alla data di scadenza del versamento in acconto I.C.I. deve produrre all'ufficio tributi del comune apposita comunicazione; di confermare, per l'anno 2001, l'importo di L. 500.000 quale detrazione per l'abitazione principale limitatamente ai nuclei familiari con almeno tre figli a carico, con riferinento al 1o gennaio del periodo d'imposta, il cui reddito familiare imponibile I.R.P.E.F., riferito all'ultimo periodo d'imposta, non sia superiore a L. 50.000.000 annui il contribuente che usufruisce di questa agevolazione, entro il mese successivo alla data di scadenza del versamento in acconto I.C.I. deve produrre all'ufficio tributi del comune apposita comunicazione e copia del reddito o dei redditi imponibili di cui sopra); di contermare, per l'anno 2001, l'importo di L. 350.000 quale detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo unico occupante, ultrasessantacinquenne e il cui reddito imponibile I.R.P.E.F., riferito all'ultimo periodo d'imposta, non superi L. 12.000.000 annui (il contribuente che usufruisce di questa agevolazione, entro il mese successivo alla data di scadenza dei versamento in acconto I.C.I., deve produrre all'ufficio tributi del comune apposita comunicazione e copia del reddito imponibile di cui sopra); di stabilire per l'anno 2001, l'importo di L. 500.000 quale detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo in possesso dei seguenti requisiti: a) nel cui nucleo familiare siano compresi quali conviventi uno o piu' disabili, con invalidita' civile non inferiore al 75%, o affetti da handicap in situazione di gravita' ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992, risultante dal certificato rilasciato dalle competenti strutture pubbliche (Azienda per i servizi sanitari) e tale da precludere un utile inserimento lavorativo; b) con un reddito familiare imponibile I.R.P.E.F., riferito all'ultimo periodo d'imposta, non superiore a L. 50.000.000 annui; (il contribuente che usufruisce di questa agevolazione, entro il mese successivo alla data di scadenza deI versamento in acconto I.C.I., deve produrre all'ufficio tributi deI comune apposita comunicazione e copia del certificato rilasciato dalle competenti strutture pubbliche e copia deI reddito o dei redditi imponibili di cui sopra). (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sant'Agata di Puglia Il comune di SANT'AGATA DI PUGLIA (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001: le aliquote I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nelle misure di seguito indicate: a) nel 5 per mille l'aliquota riferita all'abitazione principale; b) nel 6 per mille l'aliquota riferita alle abitazioni diverse da quella principale; la quota di abbattimento per la casa principale: L. 200.000; il versamento da effettuare sul c/c postale n. 11811718, intestato a "Tesoreria comunale di Sant'Agata di Puglia". (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sant'Albano Stura Il comune di SANT'ALBANO STURA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 21 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota I.C.I. da applicarsi in questo comune per l'anno 2001 nella misura unica deI 5,5 per mille con detrazione di L. 220.000 per le prime abitazioni; (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sant'Anastasia Il comune di SANT'ANASTASIA (provincia di Napoli) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di applicare, per l'esercizio finanziario 2001, l'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze e l'aliquota ordinaria del 7 per mille per gli altri immobili; 2. di confermare la detrazione d'imposta, spettante per l'abitazione principale nella misura minima fissata dalla legge pari a L. 200.000. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sant'Angelo Lodigiano Il comune di SANT'ANGELO LODIGIANO (provincia di Lodi) ha adottato, il 27 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille e riconfermare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000, (Euro 103,29). (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sant'Antimo Il comune di SANT'ANTIMO (provincia di Napoli) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare quanto gia' disposto con la citata deliberazione del consiglio comunale n. 5 dell'8 febbraio 2000, esecutiva ai sensi di legge e, quindi, di determinare, con riferimento all'esercizio finanziario 2001: l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille; la detrazione per l'abitazione principale in ragione di L. 200.000 (Euro 103,29). (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sarezzo Il comune di SAREZZO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di mantenere per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,8 per mille; (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sarre Il comune di SARRE (provincia di Aosta) ha adottato, il 15 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno d'imposta 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura (unica) del 4,5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale nella misura di lire 200.000; (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sauris Il comune di SAURIS (provincia di Udine) ha adottato, il 4 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare anche per l'anno 2001 un'aliquota agevolata pari al 4,8 per mille a favore dei soggetti in premessa meglio specificati, secondo quanto previsto dalle vigenti leggi; 2. di fissare contestualmente l'aliquota principale, per i restanti soggetti, in misura pari al 6 per mille al fine di garantire per il 2001 un gettito almeno pari a quello dell'anno precedente; 3. di fissare in lire 200.000 la riduzione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Savignano sul Panaro Il comune di SAVIGNANO SUL PANARO (provincia di Modena) ha adottato, il 30 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Aliquote I.C.I. per l'anno 2001: aliquota ordinaria 7 per mille; aliquota abitazione principale 6,2 per mille; detrazione abitazione principale L. 200.000. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Scarmagno Il comune di SCARMAGNO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 le seguenti aliquote differenziate relativamente alle categorie catastali di seguito elencate: Categorie catastali Aliquota (per mille)
Terreni agricoli Aree fabbricabili Fabbricati cat. A 4 Altri fabbricati di cui: cat. C/2 - cat. C/6 - cat. C/7
Fabbricati cat. B Fabbricati cat. C 5 (escluse cat. C/2 - C/6 - C/7)
Fabbricati cat. D 5,5 2. di dare atto che l'importo della detrazione per l'abitazione principale resta pari a L. 220.000 cosi' come approvato con deliberazione C.C. n. 5/2000; (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Scillato Il comune di SCILLATO (provincia di Palermo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). determinare, per l'anno 2001, l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili nelIa misura 5,5 per mille cio' in conformita' a quanto previsto dal decreto legislativo n 504/1992 art. 6, comma 2. Fissare in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale e che usufruiranno anche di tale detrazione i soggetti di cui all'art. 5 del regolamento comunale lettera "a" abitazione di proprieta' del soggetto passivo e lettera "e" abitazione concessa in uso grauiito dal possessore a figli e nipoti in linea diretta coniugati o gia' coniugati. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Segusino Il comune di SEGUSINO (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per il periodo di imposta 2001, ex artt. 6 ed 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le aliquote e le detrazioni cosi' come analiticamente riportate: aliquota ordinaria 5,5 per mille (seconde case, aree edificabili ed altri immobili); aliquota abitazione principale 5 per mille; detrazione abitazione principale L 200.000. 2. di determinare, al fine di limitare al massimo l'insorgere di contenzioso e di azioni di accertamento, il valore di riferimento delle aree edificabili per zone omogenee, cosi' come analiticamente indicato nell'apposito allegato A) che forma parte integrante del presente provvedimento; Allegato A alla deliberazione giunta comunale n. 80 in data 21 dicembre 2000 ===================================================================== Classircazioni aree |Valori per MQ. o MC. Centro ===================================================================== Destinazione urbanistica (1) |Valore minimo --------------------------------------------------------------------- Aree residenziali di completamento (aree | urbanizzate) |L. 100.000 L./MC. --------------------------------------------------------------------- Aree residenziali di espansione da | urbanizzare |L. 50.000 L./MC. --------------------------------------------------------------------- Aree industriali ed artigianali di | completamento |L. 80.000 L./MQ. --------------------------------------------------------------------- Aree industriali ed artigianali di | espansione da urbanizzare |L. 40.000 L./MQ. (1) La destinazione urbanistica (cosi' come risulta da P.R.G.) costituisce il primo elemento che condiziona il valore venale in comune commercio delle aree edificabili; (2) L'indice di eficabilita' (mc./mq.) costituisce il secondo elemento che condiziona il valore venale in comune commercio delle aree edificabili; (3) L'ubicazione dell'area (Centro, semicentro, periferia, frazioni, ecc.) costituisce il terzo elemento che condiziona il valore venale in comune commercio delle are edificabili. Per ciascuna zona deve essere indicato un coefficiente % di riferimento rispetto al centro (ad esempio la frazione A a vale 85% rispetto al centro); (4) Il valore medio in comune commercio delle aree edificabili del centro costituisce il dato di riferimento (coefficiente 100) per la determinazione dei valori di tutte le altre zone. N.B. I valori minimi e massimi, tendenzialmente devono essere inferiori al reali valori di mercato (depuranti degli elementi "speculativi" del mercato immobiliare) per non penalizzare i singoli privati. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sergnano Il comune di SERGNANO (provincia di Cremona) ha adottato, il 22 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). A) Abitazione principale l'aliquota passa dal 5 per mille al 4 per mille; B) Per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale l'aliquota passa dal 5 per mille al 6 per mille; C) Rimane invariata la detrazione per la prima casa che e' di L. 200.000 e la possibilita' di detrazione di L. 400.000 per anziani in particolari situazioni economiche. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Serradifalco Il comune di SERRADIFALCO (provincia di Caltanissetta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. (omissis), l'aliquota ICI, per l'anno 2001, e' definita nella stessa misura vigente per l'anno 2000 e cioe': 4 per mille per l'abitazione principale; 6 per mille per tutte le restanti unita' immobiliari. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Serramazzoni Il comune di SERRAMAZZONI (provincia di Modena) ha adottato, il 23 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001 nella misura deI 6,8 per mille l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; 2. di fissare per l'anno 2001 relativamente all'abitazione principale una aliquota ridotta per l'applicazione dell'I.C.I. pari al 4,5 per mille; 3. di fissare per l'anno 2001 l'aliquota del 4,5 per mille per le pertinenze delle unita' immobiliari di cui al precedente punto 2) (abitazione principale) nel limite di una unita' immobiliare classificata nella categoria C/2 e di una unita' immobiliare classificata nella categoria C/6. 4. di fissare inoltre per l'anno 2001 in L . 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per abitazione principale e le sue pertinenze nel limite di una unita' immobiliare di cat. C/6 e una di cat. C/2. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di SIMAXIS Il comune di SIMAXIS (provincia di Oristano) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota I.C.I. misura unica 0,5 per mille inclusa l'abitazione principale; detrazione per la prima casa lire 300.000; (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di SINNAI Il comune di SINNAI (provincia di Cagliari) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di fissare per l'esercizio 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge n. 662/1996, ed una aliquota ridotta al 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 556/1996, dando atto che viene rispettata la condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato. di riconoscere per l'abitazione principale la detrazione nella misura minima di L. 300.000, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 (come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge n. 662/1996). di fissare l'aliquota agevolata del 3 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibile o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge n. 449/1997. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di SOLIERA Il comune di SOLIERA (provincia di Modena) ha adottato, il 19 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001, ai sensi della legge 24 ottobre 1996, n. 556, le seguenti aliquote I.C.I. (omissis); 1. soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principaIe ai sensi dell'art. 3 deI regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. 4,8 per mille; 2. unita' abitativa e relative pertinenze concesse dal possessore in uso a parenti fino al terzo grado o ad affini entro il secondo, che vi dimorano abitualmente secondo le risultanze anagrafiche, 4,8 per mille; 3. unita' immobiliari concesse in locazione, a titolo di abitazione principale, con contratto convenzionato, 3 per mille; 4. tutti gli altri casi, 5,5 per mille. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sondrio Il comune di SONDRIO ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). il consiglio comunale ha fissato per I'anno 2000 le seguenti aliquote: a) aliquota ordinaria, pari al 5,8 per mille; b) aliquota ridotta, pari al 5 per mille: in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e loro pertinenze; per gli appartamenti concessi in locazione ad uso abitativo, come da accordo territoriale sottoscritto tra i rappresentanti della proprieta' edilizia e quelli degli inquilini e di cui alla deliberazione giunta comunale 2 agosto 1999, n. 206; c) aliquota maggiorata, pari al 6,8 per mille per gli alloggi non locati; (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di SOSSANO Il comune di SOSSANO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 19 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). stabilire per l'anno 2001, nella misura unica del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che verra' applicata nel comune di Sossano. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di SUELLO Il comune di SUELLO (provincia di Lecco) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di fissare nella misura del 4,5 per mille, l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 per l'anno 2001; 3. di fissare nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 applicabile ai fabbricati di categoria D. 4. di confermare l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale in L. 250.000 indipendentemente dalla classe a cui appartiene l'immobile; (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Suisio Il comune di SUISIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 3. di confermare per l'anno 2001 ai fini dell'imposta comunale sugli immobili l'aliquota al 6 per mille per abitazione principale e al 7 per mille per tutti gli altri immobili. 4. di confermare ai fini dell'I.C.I. per anno 2001 la quota di L. 250.000 quale detrazione spettante a tutti coloro che occupano immobili adibiti ad abitazione principale, siano essi proprietari o titolari di altri diritti reali. 5. di dare atto che con deliberazione del consiglio comunale n. 76 del 20 dicembre 2000, esecutivo ai sensi di legge, il consiglio comunale modificando il regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. ha stabilito che beneficiano dell'aliquota e della detrazione previste per l'abitazione principale le sue pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione principale sia proprietario o titolare di diritto reale di godimerto anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente e esclusivamente asseniita alla predetta abitazione. Al fine di usufruire delle agevolazioni di cui al presente comma i soggetti interessati dovranno presentare, in sede di prima applicazione e comunque entro la scadenza della prima rata di versamento dell'imposta, apposita comunicazione all'ufficio tributi del comune indicando gli estremi catastali delle pertinenze dell'abitazione principale. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Tavigliano Il comune di TAVIGLIANO (provincia di Biella) ha adottato, il 14 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di non modificare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001; 2. di dare atto che pertanto l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 rimane fissata nella misura del 5,5 per mille. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di TERNO D'ISOLA Il comune di TERNO D'ISOLA (provincia di Bergamo) ha adottato, l'11 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). abitazioni principali e relative pertinenze 5 per mille; aree fabbricabili 6,5 per mille; altri fabbricati 6,5 per mille; terreni agricoli 6,5 per mille; si comunica inoltre che: 1) la detrazione spettante per abitazione principale e' pari a L. 220.000; 2) agli immobili posseduti da enti senza scopo di lucro spetta una riduzione del 50%; 3) per i nuclei famigliari aventi a carico una persona disabile che raggiunge un grado di invalidita' di almeno il 75% e con un reddito non superiore a L. 50.000.000 verra' riconosciuta una maggiore detrazione fino alla concorrenza dell'imposta; 4) per i nuclei famigliari con un reddito inferiore a L. 30.000.000 annui aumentato di L. 2.000.000 per ogni componente fiscalmente a carico e per ogni componente che non percepisce pensione e con rendita catastale inferiore a L. 1.200.000, la detrazione sale a L. 300.000; 5) per i nuclei famigliari con reddito inferiore a L. 15.000.000 annui, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni componente fiscalmente a carico e per ogni componente che non percepisce pensione e con rendita catastale inferiore a L. 1.200.000, la detrazione sale a L. 400.000; Per poter usufruire delle detrazioni ai punti 2/3/4/5 sara' necessario che i contribuenti ottengano l'autorizzazione scritta da parte del comune presentando istanza corredata da tutta la documentazione necessaria alla verifica dei parametri richiesti entro il 15 giugno 2001 e il reddito di riferimento sara' quello percepito dall'intero nucleo famigliare nel 2000. Si ricorda che ai sensi del comma 7, art. 8 del regolamento comunale I.C.I. sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea diretta di primo grado (padre-figlio, figlio-padre). Si precisa inoltre che chi nel corso dell'anno 2000 avesse gia' fruito di detta agevolazione dovra' entro i termini di legge presentare apposita dichiarazione I.C.I. di variazione. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Terrazzo Il comune di TERRAZZO (provincia di Verona) ha adottato, l'11 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare anche per l'anno 2001 l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille. 2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000 (Euro 103,29) cosi' come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 modificato dall'art. 3 del decreto legge 11 marzo 1997, n. 50 convertito in legge 9 maggio 1997, n. 122; (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di TEZZE SUL BRENTA Il comune di TEZZE SUL BRENTA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare anche per l'anno 2001, (omissis), citate, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 4,5 per mille. 2. di determinare, sempre per l'anno 2001, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000. 3. di dare atto che sono considerate abitazioni principali, ai fini dell'applicazione della detrazione per abitazione principale, anche le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado; (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di tIRIOLO Il comune di TIRIOLO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di riconfermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. da applicare nel comune di Tiriolo nella misura del 4 per mille per l'abitazione principale, con detrazione di L. 200.000, nella misura del 6,5 per mille per i restanti immobili ai quali si applica l'imposta, nonche' nella misura agevolata del 3 per mille per i proprietari che eseguono, con formale autorizzazione o concessione, gli interventi di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997, limitatamente alle unita' immobiliari, oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Tregnago Il comune di TREGNAGO (provincia di Verona) ha adottato, il 9 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare anche per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. che sara' applicata nel comune di Tregnago nella misura del 5 per mille; 2. di aumentare anche per l'anno 2001 la detrazione ai fini I.C.I, per le abitazioni principali da L. 200.000 a L. 300.000, a favore dei soggetti residenti in comune di Tregnago che vivono soli, aventi piu' di sessantacinque anni di eta', con reddito annuo non superiore a L. 18.500.000. 3. di specificare che la situazione reddituale dovra' essere autocertificata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', attestante il reddito complessivo dei richiedenti l'aumento della detrazione ai fini I.C.I. 4. di chiarire che per reddito annuo complessivo del richiedente si intende la somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare quale risulta dalla voce "imponibile"º delle singole dichiarazioni (Modello UNICO 2000). (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di TRINO Il comune di TRINO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare e determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille. 2. di confermare e fissare in L. 200.000 l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Tuenno Il comune di TUENNO (provincia di Trento) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura ordinaria del 5 per mille. 2. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per gli alloggi sfitti da almeno sei mesi. 3. di fissare la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 250.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione e' estesa alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari; (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Turbigo Il comune di TURBIGO (provincia di Milano) ha adottato, il 15 gennaio 2001 e 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e dell'art. 18 del vigente regolamento, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella seguente misura: aliquota ordinaria: 6 per mille; aliquota ridotta per abitazione principale e pertinenze: 4,5 per mille; detrazione d'imposta per abitazione principale: L. 200.000; aliquota immobili cat. D) con superficie a partire da 20.000 mq, 7 per mille: (Omissis). 2. di integrare l'art. 23 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 16 febbraio 1999 come da testo allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale. (Omissis). IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI art. 23 Unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed equiparate comma 5) "si considera abitazione principale l'unita' immobiliare concessa dal soggetto passivo in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado che abbiano dimora abituale presso l'unita' immobiliare medesima, con contratto regolarmente registratoº. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di UBIALE cLANEZZO Il comune di UBIALE CLANEZZO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 23 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 3. di riconfermare per l'anno 2001, (omissis), nella misura unica del 6 per mille l'aliquota da applicarsi in questo comune per l'imposta in oggetto. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vadena (PFATTEN) Il comune di VADENA (PFATTEN) (provincia di Bolzano) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 4,5 per mille; 2. di determinare, per l'anno 2001, la detrazione per l'abitazione principale prevista dall'art, 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1993 n. 504 in L. 400.000. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Valenza Il comune di VALENZA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 22 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, la seguente differenziazione di aliquota I.C.I.: aliquota ordinaria del 6,5 per mille; aliquota abitazione principale 5,5 per mille; aliquota alloggi non beati e immobili a destinazione commerciale sfitti 7 per mille; (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vallanzengo Il comune di VALLANZENGO (provincia di Biella) ha adottato, il 22 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 di cui in premessa, qui recepito, ed in particolare, art. 6 e connessi, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. anno 2001, in misura pari al 6 per mille. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Valmadrera Il comune di VALMADRERA (provincia di Lecco) ha adottato, il 19 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1994, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille laliquota ordinaria e per abitazione principale, con una detrazione di L. 300.000, per l'abitazione principale e pertinenze, mentre l'aliquota del 6 per mille per le seconde case ad esclusione di quelle date in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo e secondo grado. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Varco Sabino Il comune di VARCO SABINO (provincia di Rieti) ha adottato, il 13 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille, confermando le detrazioni spettanti per le abitazioni residenziali in L. 200.000. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vedano al Lambro Il comune di VEDANO AL LAMBRO (provincia di Milano) ha adottato, |
| il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Aliquote: aliquota I.C.I. deI 6 per mille per tutte le tipologie di fabbricati, terreni ed aree fabbricabili, con la seguente eccezione: aliquota agevolata del 5,5 per mille per le abitazioni principali e le relative pertinenze (cantina, box, posto macchina coperto e/o scoperto, solaio), limitatamente ad una unita' per singola fattispecie, purche': vi sia coincidenza nella titolarita' con l'abitazione principale; l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento; siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale e secondo quanto stabilito nel Regolamento per la disciplina dell'l.C.l. aliquota del 7 per mille per i fabbricati (e relative pertinenze) posseduti e non locati per un periodo nell'anno superiore ai sei mesi oppure locati a soggetti non residenti nel territorio del comune; sono escluse dalla precedente aliquota: le abitazioni dichiarate inagibili o inabitabili ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo 504/1992; le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero. Detrazioni: la detrazione prevista dalla legge per l'abitazione principale e' confermata in L. 200.000 per la generalita' dei proprietari ed elevata a L. 400.000 per i proprietari che posseggano i seguenti requisiti: A) Limiti di reddito; B) Possesso beni immobili; C) Appartenenza a determinate tipologie. Reddito: il reddito da considerare e' quello imponibile ai fini I.R.P.E.F. dichiarato da tutti i componenti il nucleo di convivenza familiare, reddito che non dovra' superare i seguenti limiti per il 2000 (dichiarazione dei redditi 1999).
===================================================================== Componenti il nucleo familiare |Reddito annuo determinato come sopra ===================================================================== Una persona |16.000.000 Due persone |24.000.000 Tre persone |28.000.000 Quattro persone |31.000.000 Cinque persone |33.000.000 Sei persone |37.000.000 Oltre le sei persone |40.000.000
Possesso beni immobili Il richiedente l'agevolazione ed i componenti il nucleo familiare non devono possedere: a titolo di proprieta', usufrutto, uso e abitazione altri immobili siti su tutto il territorio nazionale. Immobili, compresa l'abitazione principale, classificati nelle categorie: A/1 - Abitazioni di tipo signorile; A/8 - Abitazioni in ville; A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici. Appartenenza a determinate categorie Il richiedente l'agevolazione deve appartenere esclusivamente ad una delle seguenti categorie: disoccupati con disoccupazione nel 2000 non inferiore a 4 mesi; lavoratori in mobilita', o in Cassa integrazione straordinaria per periodi non inferiori, nel 2000, a 4 mesi; persone svantaggiate; invalidi, con una invalidita' accertata non inferiore al 70%; pensionati oltre i sessanta anni. Si considerano persone svantaggiate coloro che sono in possesso della certificazione della Commissione istituita ai sensi della legge 104/1992 con un grado di invalidita' non inferiore al 70%. I soggetti interessati ad usufruire della maggiore detrazione dovranno possedere tutti i requisiti previsti dalle lettere A, B e C ed inviare apposita domanda mediante autocertificazione attestante il possesso dei requisiti necessari, ai sensi dell'art. 4 legge n. 15/1968 tramite raccomandata, oppure tramite consegna a mano, al settore tributi del comune di Vedano al Lambro entro la data di scadenza del primo acconto di versamento I.C.I. Presso il settore tributi sara' a disposizione un modello di domanda-autocertificazione eventualmente utilizzabile dagli interessati. I contribuenti che hanno presentato la domanda entro i termini possono al momento del pagamento delle rate I.C.I., gia' tenere conto della detrazione richiesta. L'Amministrazione peraltro si riserva la facolta' di richiedere la documentazione comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni di legge. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Venegono Superiore Il comune di VENEGONO SUPERIORE (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, ed in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 cosi' come modificato dall'art. 3 comma 53 della legge n. 662/1996, nella misura del 5,8 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili. 2. di stabilire in L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno la detrazione per abitazione principale (art. 8 comma 2 decreto legislativo 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55 legge 662/1996). 3. di stabilire in L. 350.000 rapportate al periodo dell'anno la detrazione per abitazione principale per i soggetti passivi che possiedono contemporaneamente le seguenti caratteristiche: a) abbiano un valore catastale aggiornato ai sensi dell'art. 3 comma 48 della legge 662/1996 utilizzato quale base imponibile ai fini I.C.I. superiore a L. 80.000.000 e non oltre L. 85.000.000; b) rientrino in una delle seguenti categorie: pensionati, coniugi a carico di pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con percentuale almeno del 60%, disoccupati per almeno sei mesi nell'anno 1999 e regolarmente iscritti nelle liste di collocamento; c) non possiedano altri immobili escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale; d) abbiano avuto nel 1999 un reddito non superiore a quello riportato nella seguente tabella:
===================================================================== N. persone componenti il nucleo | familiare come da stato di | Reddito complessivo lordo per famiglia | nucleo familiare in lire ===================================================================== 1 |12.500.000 --------------------------------------------------------------------- 2 |20.500.000 --------------------------------------------------------------------- 3 |26.500.000 --------------------------------------------------------------------- 4 |31.500.000 --------------------------------------------------------------------- 5 |37.000.000 --------------------------------------------------------------------- Più di 5 |46.000.000
4. di stabilire in L. 400.000, rapportate al periodo dell'anno la detrazione per abitazione principale per i soggetti passivi che abbiano un valore catastale aggiornato ai sensi dell'art. 3 comma 48 della legge 662/1996 utilizzato quale base imponibile ai fini I.C.I. non superiore a L. 80.000.000 e che contemporaneamente possiedano le caratteristiche b), c) e d) del punto 3). 5. di ridurre l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, escluse le relative pertinenze, del soggetto passivo al 5 per mille, (art. 8 comma 3 decreto legislativo 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3 comma 55 legge 662/96). 6. di considerare abitazione principale con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e senza applicazione della detrazione quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado purche' il parente in questione abbia ivi stabilito la propria residenza. 7. di non ridurre le aliquote I.C.I. sulle abitazioni locate a terzi e da queste utilizzate come abitazione principale (art. 4 decreto legge 437/1996). 8. di diversificare l'aliquota per gli immobili classificati catastalmente in categoria D stabilendo la stessa al 6 per mille. 9. di non diversificare ulteriormente l'aliquota per immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati (art. 6 comma 2, decreto legislativo 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3 comma 53 legge 662/1996). 10. di non agevolare l'aliquota in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro (art. 6 comma 2 decreto legislativo 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3 comma 53 legge 662/1996). 11. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3 comma 56, legge 662/1996). 12. di non stabilire un'aliquota ridotta relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili (art. 8, comma 1, decreto legislativo 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3 comma 55 legge 662/1996). 13. di non stabilire un'aliquota ridotta alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari. 14. di ridurre del 50% l'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono delle condizioni (art. 8 comma 1, decreto legislativo 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3 comma 55 legge 662/1996). 15. di ridurre del 50% l'imposta per i fabbricati che risultano fatiscenti cioe' oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrita' fisica o alla salute delle persone e per i quali si renda necessaria l'evacuazione dal fabbricato delle persone per almeno 6 mesi. 16. di ridurre del 50% ai sensi dell'art. 8, terzo capoverso del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, l'imposta a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse anistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. 17. di considerare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purche' sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari, anche tramite autocertificazione. 18. di stabilire che i versamenti relativi all'I.C.I. possano essere corrisposti unicamente mediante versamento direttamente alla Tesoreria comunale Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino di Venegono Superiore o su conto corrente postale intestato al comune n. 15664212. 19. di stabilire che le variazioni possano essere redatte su modelli approvati dal competente ministero ovvero mediante comunicazione, entro 90 giorni dall'evento acquisitivo, modificativo, estintivo della soggettivita' passiva, con la sola individuazione dell'unita' immobiliare interessata ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. 20. (Omissis). (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Verdellino Il comune di VERDELLINO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 19 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, nonche' quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 4 per mille; altri immobili: 6 per mille. 2. di confermare in lire 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale a beneficio dei soggetti passivi di cui al comma 2 e 4 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, come modificato dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (proprietario, usufruttuario e titolari di altri diritti reali). 3. di confermare la detrazione di cui al punto 2 ai fabbricati adibiti ad abitazione principale dei parenti del proprietario in linea retta ovvero in linea collaterale entro il secondo grado ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del regolamento comunale. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vergato Il comune di VERGATO (provincia di Bologna) ha adottato, il 26 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, (omissis), ai sensi della normativa vigente, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nel 6 per mille unico. 2. di fissare la detrazione per l'abitazione principale come segue: L. 330.000 ai contribuenti in possesso dei requisiti e con le modalita' esposte negli allegati "A" e "B" che della presente deliberazione formano parte integrale e sostanziale; L. 240.000 per i restanti casi. (Omissis). Allegato a) alla deliberazione di giunta n. 13 del 26 gennaio 2001 L'amministrazione comunale riconosce, a seguito di specifica richiesta, ai cittadini tenuti al pagamento dell'I.C.I. per l'anno 2001, l'aumento della detrazione di L. 90.000 da aggiungersi alla detrazione di L. 240.000 gia' prevista per le abitazioni principali, per un totale di detrazione di L. 330.000, sull'imposta comunale immobili (I.C.I.) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'abitazione principale. I destinatari dell'aumento da L. 240.000 a L. 330.000 della detrazione che compete alle abitazioni principali, con possesso del solo appartamento abitato saranno i proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di dette abitazioni che siano in possesso dei seguenti requisiti: A) pensionati e portatori di handicap, monoreddito, che abbiano un reddito da pensione non superiore a L. 16.000.000 annui lordi riferito all'anno 2000, e siano in condizione non lavorativa; B) pensionati e portatori di handicap, con attestato di invalidita' civile con reddito annuale imponibile, ai fini dell'I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 23.500.000 piu' L. 1.770.000 per ogni persona a carico; C) disoccupati con reddito annuale imponibile, ai fini dell'I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 23.500.000 piu' L. 1.770.000 per ogni persona a carico; D) famiglie numerose in possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage, quale proprieta' immobiliare del contribuente al 1o gennaio 2001: nucleo familiare composto da 6 o piu' componenti al 1o gennaio 2001; reddito familiare riferito all'anno 2000 non superiore a L. 87.000.000 lordi annui nel caso di una famiglia di 6 componenti, a tale reddito si aggiungono L. 14.500.000 lordi annui per ogni componente superiore a 6; E) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma del vigente regolamento, se non gia beneficiari secondo quanto gia' previsto ai punti precedenti. Sia nel caso della lettera B) (pensionati e portatori di handicap) che alla lettera C) (disoccupati) ed alla lettera D) (famiglie numerose), l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 90.000 e' subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedono alcuna proprieta' immobiliare. PROCEDURA 1. I contribuenti interessati dovranno presentare, direttamente o con raccomandata all'ufficio tributi del comune, entro il mese di giugno (o entro il 20 dicembre per chi ne abbia diritto nel secondo semestre) di ogni anno per l'anno stesso, apposita richiesta-autocertificazione, dichiarando di essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento dei diritti alla maggiore detrazione I.C.I. come da fac-simile allegato alla presente deliberazione (allegato "B"). 2. I contribuenti che abbiano inviato la richiesta nei termini potranno, al momento del pagamento dell'I.C.I., tenere gia' conto della detrazione nella misura richiesta. 3. Le richieste-autocertificazioni verranno controllate dall'ufficio tributi e sottoposte per la valutazione alla giunta comunale, e in caso di dichiarazioni infedeli, verranno applicate le sanzioni di legge. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vergiate Il comune di VERGIATE (provincia di Varese) ha adottato, il 27 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare, anche per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nel seguente modo: abitazione sfitte aliquota 6,5 per mille; seconde case tenute comunque a disposizione aliquota 6,5 per mille; tutti gli altri immobili compresa l'abitazione principale, aliquota 5,5 per mille e di mantenere L. 200.000 come detrazione per l'abitazione principale; di considerare, ai fini della detrazione d'imposta e dell'applicazione dell'aliquota, "abitazione principale" quella appartenente a persone ricoverate in Istituti perche' non autosufficienti, purche' la stessa non sia locata. di dare atto che il presente provvedimento ha effetto dal 1o gennaio 2001. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vescovana Il comune di VESCOVANA (provincia di Padova) ha adottato, il 6 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, (omissis), nella misura del 5,25 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi per l'anno 2001 nell'ambito territoriale del comune di Vescovana e dovuta dai soggetti individuati dall'art. 3 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 2. di non avvalersi per l'anno 2000 della facolta' di articolazione dell'imposta in oggetto consentita dalle modifiche apportate al decreto legislativo 504/1992, dall'art. 3, commi da 53 a 59 della legge 662 del 23 dicembre 1996 e dall'art. 58 del decreto legislativo 446/1997, mantenendo in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale eccetto la previsione di aumento delle detrazioni di cui al successivo punto 3; 3. di aumentare, tuttavia, la detrazione dell'I.C.I. per l'anno 2001 da L. 200.000 a L. 500.000 per l'unica abitazione principale in proprieta', uso, usufrutto ad abitazione di famiglia ove vi sia un portatore di handicap riconosciuto al 100%. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vestigne' Il comune di VESTIGNE' (provincia di Torino) ha adottato, il 7 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, imposta istituita con decreto legislativo 504/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo 446/1997, nella misura del 5 per mille e piu' precisamente:
===================================================================== Presupposto | Aliquota ===================================================================== Fabbricati inclusa abitazione principale |5 per mille Aree fabbricabili |5 per mille Terreni agricoli |5 per mille
di confermare come stabilita dalla legge, in lire 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vigliano d'Asti Il comune di VIGLIANO D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune, nella misura unica del 5,5 per mille. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vigone Il comune di VIGONE (provincia di Torino) ha adottato, il 14 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. I.C.I.: abitazione principale e pertinenze: 5,8 per mille; altri fabbricati e terreni: 7 per mille; detrazione abitazione principale e pertinenze: L. 200.000; 2. confermare, per l'anno 2001, (omissis) le misure delle aliquote, (omissis) quali riportate in premessa ai numeri da 1 a 4 compresi (omissis) e fissando in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale (e sue pertinenze), relativamente all'I.C.I. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Villa Cortese Il comune di VILLA CORTESE (provincia di Milano) ha adottato, il 7 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze, e nella misura del 5,8 per mille per tutti gli altri immobili. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Villa d'Alme' Il comune di VILLA D'ALME' (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di prendere atto sia dell'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 che, in base a quanto deliberato dalla Giunta, e' fissata nella misura unica del 6 per mille, sia della conferma delle altre aliquote e tariffe afferenti imposte e tasse comunali; 2. di stabilire in L. 230.000 la detrazione per abitazione principale, secondo la disciplina del vigente regolamento comunale sull'I.C.I. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Villa Rendena Il comune di VILLA RENDENA (provincia di Trento) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). l'aliquota I.C.I. rimane fissa anche per il 2001 nel minimo di legge del 4 per mille; di applicare la detrazione dell'imposta dovuta a titolo I.C.I. nella misura di L. 400.000 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Villafalletto Il comune di VILLAFALLETTO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota del 4 per mille, per i fabbricati destinati ad attivita' artigianali, industriali e commerciali; aliquota del 4 per mille, per le unita' immobiliari abitative realizzate per la vendita e non vendute dalle imprese aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e alienazione di immobili, per un periodo non superiore a tre anni dalla ultimazione dei lavori; aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari abitative vuote, non utilizzate; aliquota del 7 per mille per i terreni destinati dal P.R.G.C. ad aree produttive (P) ed aree residenziali (R) fatti salvi quelli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli e dai medesimi condotti, per i quali si applica l'aliquota base del 5,6 per mille; la stessa aliquota del 5,6 per mille si applica ai terreni suddetti, limitatamente all'area interessata, dal momento del rilascio della concessione edilizia o dell'approvazione in via definitiva del PEC; aliquota del 2,5 per mille per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili che sono oggetto di interventi di ristrutturazione volti al loro recupero (per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori ai sensi della legge 27 dicembre 1997 n. 449 art. 1 comma 5); aliquota del 5,6 per mille per tutti gli altri immobili. Detrazione per abitazione principale L. 250.000 considerando come tale (abitazione principale) anche quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale sino al III grado. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Virle Piemonte Il comune di VIRLE PIEMONTE (provincia di Torino) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: a) abitazione principale: 5,5 per mille; b) terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati: 6 per mille; 2. di dare atto che la detrazione per abitazione principale rimane fissata in L. 200.000. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Voghiera Il comune di VOGHIERA (provincia di Ferrara) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota base ordinaria per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili di cui al Titolo I, Capo IV, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura pari al 5,5 per mille, ad eccezione delle seguenti fattispecie: aliquota nella misura del 4 per mille per i terreni agricoli nei quali, nel corso dell'anno 2001, vengano impiantate nuove colture destinate a frutteto e posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attivita' a titolo principale, purche' dai medesimi condotti. Al fine di creare nuova occupazione, tale aliquota si applica per tre anni a partire dall'anno 2001 a condizione che sussistano i requisiti sopra indicati; aliquota nella misura del 4 per mille per i fabbricati di nuova costruzione posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.C.I. per l'esercizio di attivita' industriali, artigianali e commerciali. Tale aliquota agevolata si applica per tre anni con decorrenza dalla data di inizio dell'attivita'. 2. di concedere, per l'anno 2001, ai sensi art. 3, comma terzo, decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e come modificato dal decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1997, n. 122, un aumento della detrazione a L. 500.000 ai contribuenti in possesso dei requisiti e con le modalita' esposte nell'allegato A) che della presente costituisce parte integrante e sostanziale. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Zugliano Il comune di ZUGLIANO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 7 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure, gia' in vigore nel 2000: a) aliquota ordinaria 6 per mille per gli immobili diversi da quelli indicati al punto seguente; b) aliquota ridotta del 4,3 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, considerando direttamente adibita ad abitazione principale anche: l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; quella concessa in uso gratuito dal possessore ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) e da questi effettivamente utilizzata come abitazione principale, a condizione che questi ultimi vi abbiano trasferito la propria residenza. I contribuenti potranno usufruire di detta agevolazione a partire dalla data di presentazione all'ufficio tributi, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'; di confermare, per l'anno 2001, la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili nella misura di L. 200.000. (Omissis).
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Zumaglia Il comune di ZUMAGLIA (provincia di Biella) ha adottato, il 23 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm.ii. nelle seguenti misure: a) 5,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; b) 6,5 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale; 2. di riconoscere per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm.ii., per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione d'imposta minima fissata in L. 200.000; 3. di dare atto che i proprietari ovvero i soggetti aventi titoli sulle unita' inimobiliari destinate ad abitazioni, se locate o concesse a qualsiasi titolo a terzi che le utilizzano come abitazione principale, non potranno fruire della detrazione di cui al precedente punto 2). (Omissis). |
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