Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 16 marzo 2001
Iscrizione dell'organismo di controllo denominato "Istituto Calabria qualita' S.r.l." nell'elenco degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP), la indicazione geografica protetta (IGP) e la attestazione di specificita' (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche agricole
e agroindustriali nazionali

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare dall'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
Vista a legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge Comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;
Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 6 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 da parte dell'Istituto Calabria Qualita' S.r.l. intesa, ad ottenere l'iscrizione al suddetto elenco degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP), la indicazione geografica protetta (IGP) e la attestazione di specificita' (STG);
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Considerato che gli organismi privati proposti per l'attivita' di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
Verificata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di iscrizione dell'organismo di controllo "Istituto Calabria Qualita' S.r.l." al predetto elenco;
Decreta:
Art. 1.
L'organismo di controllo "Istituto Calabria Qualita' S.r.l.", con sede in Figline Vegliaturo (Cosenza), localita' Felicetti, zona industriale, e' iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificita' (STG) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999.
 
Art. 2.
L'organismo iscritto "Istituto Calabria Qualita' S.r.l." non puo' modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualita', le procedure di controllo cosi' come presentate e esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorita' nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.
 
Art. 3.
L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fatti salvi sopravvenuti motivi di decadenza.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'iscrizione, l'organismo di controllo "Istituto Calabria Qualita' S.r.l." e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.
 
Art. 4.
L'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di controllo di cui al comma 1 dell'art. 14 della citata legge n. 526/1999 per i singoli prodotti a DOP, IGP e STG potra' essere rilasciata, con apposito provvedimento, dal Ministero delle politiche agricole e forestali, a condizione che sia presentata specifica domanda dai soggetti indicati al comma 8 del predetto art. 14.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 marzo 2001
Il direttore generale: Ambrosio
 
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