IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto lo statuto dell'Universita' di "Tor Vergata" emanato con decreto rettorale del 10 marzo 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998; Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370; Vista la delibera del senato accademico del 27 novembre 2000 che modifica gli articoli 23 e 32 dello statuto; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 23 febbraio 2001 con la quale si esprime parere favorevole; Decreta: Gli articoli 23 e 32 dello statuto sono cosi' modificati: Art. 23. Il Nucleo di valutazione d'Ateneo 1. E' istituito nell'Universita' il nucleo di valutazione d'Ateneo, con il compito di verificare, anche mediante analisi e valutazioni comparative, la realizzazione degli obiettivi, la correttezza ed economicita' della gestione, l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa, l'efficacia dell'attivita' didattica, la validita' degli interventi di sostegno al diritto allo studio, l'efficienza, l'efficacia e la qualita' delle strutture di ricerca, didattiche e di servizio, ferma la garanzia della liberta' dell'insegnamento e della ricerca. 2. Il nucleo presenta al rettore relazioni periodiche sui risultati della verifica; il rettore trasmette copia della relazione, con eventuali sue osservazioni, al direttore amministrativo e agli organi centrali dell'Universita', mettendola a disposizione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio. Il nucleo di valutazione trasmette le prescritte relazioni ai competenti organi ministeriali, conformemente alla normativa vigente. 3. Il nucleo di valutazione si compone di nove membri nominati dal rettore, su designazione del senato accademico, di cui sei professori di ruolo in rappresentanza di ciascuna delle facolta' di Ateneo, e due esperti, anche esterni, in discipline che attengono alle tecniche di valutazione, al controllo di gestione e alle scienze dell'organizzazione. Fa altresi' parte del nucleo di valutazione, uno studente, eletto fra i rappresentanti degli studenti nel senato accademico. 4. Il nucleo dura in carica un periodo di tre anni accademici e i componenti possono essere confermati nell'incarico per non piu' di una volta; il senato accademico redige un regolamento interno per la disciplina del suo funzionamento. Il nucleo si avvale di una unita' organizzativa messa a sua disposizione dall'Universita'. 6. Il nucleo di valutazione ed i gruppi di lavoro si avvalgono della collaborazione di tutti gli uffici centrali e delle strutture decentrate dell'Universita', nonche' dei comitati per la didattica e il diritto allo studio. Art. 32. Comitati per la didattica ed il diritto allo studio Le facolta' disciplinano, con propri regolamenti, comitati paritetici di docenti e studenti per la didattica ed il diritto allo studio. Tali comitati sono costituiti a livello di corso di studio ed hanno la funzione di rilevare la qualita' dei servizi didattici, di formulare proposte per il miglioramento degli stessi, di presentare relazioni al consiglio del corso di studio ed al consiglio di facolta' nonche' al nucleo di valutazione di Ateneo. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 marzo 2001 Il rettore: Finazzi Agro' |