Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2001 (vai al sommario)
ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente degli enti pubblici non economici - biennio economico 2000-2001 sottoscritto in data 14 marzo 2001.

A seguito del parere favorevole espresso in data 14 febbraio 2001 dal comitato di settore sul testo dell'ipotesi di accordo relativa al rinnovo del CCNL per il secondo biennio economico 2000-2001 del personale non dirigente degli enti pubblici non economici, stipulata il 19 gennaio 2001, nonche' della certificazione della Corte dei conti, in data 9 marzo 2001, sull'attendibilita' dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 14 marzo alle ore 12, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra: L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni nella persona del presidente facente funzioni, Guido Fantoni e le seguenti organizzazioni confederazioni sindacali:

=====================================================================
Organizzazioni sindacali | Confederazioni sindacali =====================================================================
CGIL/FP (firmato) | CGIL (firmato)
CISL/FPS (firmato) | CISL (firmato)
UIL/PA (firmato) | UIL (firmato)
CSA DI CISAL/FIALP | CISAL
RDB/PARASTATO | RDB/CUB

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro per il secondo biennio economico 2000-2001 del personale non dirigente degli enti pubblici non economici.

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente CCNL, relativo al biennio economico 2000-2001, si applica al personale ed ai professionisti destinatari del CCNL stipulato il 16 febbraio 1999.
 
Art. 2
Aumenti dello stipendio tabellare

1. Gli stipendi tabellari di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del CCNL del 16 febbraio 1999, corrispondenti alle posizioni economiche rivestite nell'ambito del sistema di classificazione, sono incrementati con le decorrenze e negli importi lordi mensili, per tredici mensilita', indicati nella allegata tabella 1.
2. Gli importi degli stipendi tabellari risultanti dalla applicazione del comma 1, sono rideterminati alle scadenze e nelle misure stabilite dalla allegata tabella 2.
 
Art. 3
Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dalla applicazione dell'art. 2 sono utili ai fini della tredicesima mensilita', dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, dell'equo indennizzo e sono assunte a base ai fini delle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi nonche' della determinazione della misura dei contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 2 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto; agli effetti del trattamento di fine servizio, della indennita' sostitutiva del preavviso, nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
 
Art. 4
Finanziamento dei fondi per i
trattamenti accessori del personale

1. Le parti confermano quanto previsto dall'art. 19, ultimo periodo della legge n. 488 del 1999, in base al quale tutte le decisioni e le iniziative di attuazione del nuovo ordinamento professionale, ad eccezione dei passaggi da un'area funzionale all'altra, sono finanziati esclusivamente dalle risorse dei fondi unici di ente e in ogni caso da quelle destinate alla contrattazione integrativa. In tal senso la contrattazione collettiva integrativa individua, nell'ambito del fondo unico di ente, le risorse da destinare sia al finanziamento delle progressioni economiche all'interno di ciascuna area ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera b) del CCNL del 16 febbraio 1999, nonche' degli sviluppi economici di cui all'art. 16 del medesimo contratto. Dalla data di utilizzo delle risorse per le finalita' citate, il fondo viene ridotto delle somme corrispondenti, le quali sono riassegnate al fondo stesso dalla data di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo o di passaggio di area dei dipendenti che ne hanno usufruito.
2. Per l'anno 2000 e' confermata la disciplina del CCNL del 16 febbraio 1999 per la costituzione dei seguenti fondi, fatte salve le integrazioni specificate nel comma 8: a) il fondo unico di ente per i trattamenti accessori per il
personale ricompreso nelle aree A, B e C, costituito secondo la
disciplina dell'art. 31; b) il fondo dell'area dei professionisti, costituito secondo la
disciplina dell'art. 42; c) il Fondo dell'area medica, costituito secondo la disciplina
dell'art. 43; d) il fondo per i trattamenti accessori per il personale delle
qualifiche ad esaurimento costituito secondo la disciplina
dell'art. 44.
3. Al fine di assicurare lo sviluppo della contrattazione integrativa e di finanziare l'incremento della produttivita' collettiva e individuale, il miglioramento qualitativo delle prestazioni e dei risultati e l'innalzamento della qualificazione professionale, e nel rispetto della disciplina del comma 7, al fondo unico di ente di cui al comma 2, lettera a), sono destinate, a valere dall'anno 2001, le seguenti ulteriori risorse economiche: a) un importo pari allo 0,57% del monte salari dell'anno 1999 del
personale ricompreso nelle aree A, B e C; b) le economie derivanti dalla riduzione di personale, in
applicazione dell'art. 20, comma 1, punto 20-ter, della legge n.
488 del 1999; la relativa verifica deve essere effettuata in modo
da garantire che le economie siano definitivamente acquisite in
bilancio; c) le risorse derivanti dall'utilizzo dei risparmi della retribuzione
individuale di anzianita', comprese le eventuali maggiorazioni,
fruita dal personale ricompreso nelle aree A, B e C, comunque
cessato dal servizio a decorrere dal 1o gennaio 2000. A decorrere
dall'esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro
resta attribuito al Fondo, in via permanente, l'intero importo
della retribuzione individuale di anzianita' del personale
cessato, valutato su base annua; per l'anno in cui avviene la
cessazione del rapporto, viene accantonato, per l'utilizzo
nell'esercizio successivo, un importo pari al prodotto
dell'importo mensile in godimento dal dipendente cessato per il
numero di mensilita' residue, computandosi a tal fine, oltre alla
tredicesima mensilita', le frazioni di mese superiori a quindici
giorni; d) le risorse di cui al comma 1, recuperate a seguito del passaggio
di area o di cessazione dal servizio a qualsiasi causa; e) un importo non superiore all'l% del monte salari dell'anno 1999
del personale ricompreso nelle aree A, B e C, nel rispetto dei
vincoli di bilancio degli enti; per gli enti non destinatari della
legge n. 88 del 1989 la predetta percentuale e' elevata fino alla
misura dell'l,5%.
4. Per le finalita' di cui alla prima parte del comma 3 e nel rispetto della disciplina prevista dal comma 7, le risorse del fondo dell'area dei professionisti, di cui al comma 2, lettera b), sono incrementate delle seguenti ulteriori disponibilita': a) un importo pari all'1,29% del monte salari dell'anno 1999 del
personale dell'area dei professionisti; b) un importo non superiore all'1% del monte salari dell'anno 1999 di
cui alla lettera a), nel rispetto dei vincoli di bilancio degli
enti; per gli enti non destinatari della legge n. 88 del 1989 la
predetta percentuale e' elevata fino alla misura dell'l,5%.
5. Per le finalita' di cui alla prima parte del comma 3 e nel rispetto della disciplina prevista dal comma 7, le risorse del fondo dell'area medica, di cui al comma 2, lettera c), sono incrementate delle seguenti ulteriori disponibilita': a) un importo pari all'1,29% del monte salari dell'anno 1999 del
personale dell'area medica; b) un importo non superiore all'1% del monte salari dell'anno 1999 di
cui alla lettera a), nel rispetto dei vincoli di bilancio degli
enti; per gli enti non destinatari della legge n. 88 del 1989 la
predetta percentuale e' elevata fino alla misura dell'1,5,%.
6. Per le finalita' di cui alla prima parte del comma 3 e nel rispetto della disciplina prevista dal comma 7, le risorse del fondo per i trattamenti accessori per il personale delle qualifiche ad esaurimento, di cui al comma 2, lettera d), sono incrementate delle seguenti ulteriori disponibilita': a) un importo pari allo 0,57% del monte salari dell'anno 1999 del
personale delle qualifiche ad esaurimento; b) di una somma di pari importo della retribuzione individuale di
anzianita', comprese eventuali maggiorazioni, maturata dal
personale comunque cessato dal servizio a decorrere dal 1o gennaio
2000; l'importo e' determinato in ragione di annualita' ed e'
comprensivo della quota di tredicesima mensilita'; per il primo
anno di cessazione dal servizio per la quantificazione delle
risorse si prendono a riferimento le quote di mensilita' non
erogate; c) un importo non superiore all'1% del monte salari dell'anno 1999 di
cui alla lettera a), nel rispetto dei vincoli di bilancio degli
enti; per gli enti non destinatari della legge n. 88 del 1989 la
predetta percentuale e' elevata all'1,5,%. La contrattazione integrativa a livello nazionale potra' valutare la disponibilita' complessiva e le condizioni di utilizzo del fondo al fine di ipotizzare una diversa e piu' equilibrata distribuzione delle risorse anche per la integrazione degli altri fondi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, salvaguardando le quote gia' conferite al personale in servizio in base alle disposizioni contrattuali vigenti.
7. Le risorse economiche destinate al finanziamento delle voci della retribuzione accessoria sono prioritariamente destinate ad incentivare i risultati, la qualita' delle prestazioni, la valorizzazione di posizioni particolari per responsabilita' o per gravosita'. Le conseguenti verifiche vengono effettuate ai sensi dell'art. 31, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999.
8. Le risorse destinate alla produttivita' collettiva ai sensi dell'art. 32, comma 2, primo alinea, dell'art. 42, comma 3 e dell'art. 43, comma 3 del CCNL del 16 febbraio 1999, sono incrementate, per il periodo luglio-dicembre 2000, degli importi derivanti dal calcolo delle seguenti percentuali applicate al monte salari dell'anno 1999: a) 0,36% per il personale delle aree A, B e C e delle qualifiche ad
esaurimento; b) 0,80%, per i professionisti e per il personale medico. Le nuove
disponibilita' sono corrisposte secondo le regole e i tempi
definiti dalla contrattazione integrativa.
9. Una quota pari al 50% dell'importo derivante dalla applicazione delle percentuali indicate nel comma 8 integra, dal 1 luglio 2000, l'importo corrisposto a titolo di anticipazione mensile della produttivita' secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi.
10. Le risorse dei fondi indicati nei commi 3, 4, 5 e 6 possono essere adeguate, nell'ambito della capacita' di bilancio degli enti, in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione, adottati dai singoli enti, finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze, ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche.
 
Art. 5
Previdenza complementare

1. Ai fini di una completa attuazione dell'art. 48 del CCNL del 16 febbraio 1999, previo atto di indirizzo all'ARAN da parte dell'organismo di coordinamento intersettoriale, il contributo a carico del datore di lavoro da destinare al fondo di pensione complementare, e' determinato in misura non inferiore all'1% della retribuzione presa a base di calcolo secondo la disciplina dell'accordo di comparto di cui all'art. 4 dell'accordo quadro del 29 luglio 1999.
2. A tale fine, fermo restando quanto previsto dall'art. 48, comma 2, del CCNL 16 febbraio 1999, sara' costituito, con apposito accordo, il fondo di pensione complementare, definendone tutti gli elementi, compresi quelli inerenti alla contribuzione del lavoratore, all'avvio ed al funzionamento del fondo pensione, alle modalita' di incentivazione della iscrizione dei lavoratori al fondo medesimo, nonche' all'utilizzo delle risorse ad esso destinate.
 
Tabella 1
Incrementi tabellari mensili
Valori per 13 mensilita'
Aree e Ex qualifica dal dal posizioni funzionale 1 luglio 2000 1 gennaio 2001
-- -- -- --
II livello - tempo pieno 80.000 133.000
Area I livello - tempo pieno 63.000 105.000 medica II livello - tempo definito 60.000 100.000
I livello - tempo definito 45.000 75.000

Area Decimo livello II differ 81.000 136.000 Professio- Decimo livello I differ. 68.000 113.000 nisti Decimo livello base 53.000 89.000

C Ispettore generale r.e. 59.000 98.000 C Direttore divisione r.e. 54.000 91.000

C5 47.000 79.000 C4 Nono livello 47.000 79.000 C3 Ottavo livello 43.000 72.000 C2 39.000 66.000 C1 Settimo livello 39.000 66.000 B3 36.000 60.000 B2 Sesto livello 36.000 60.000 B1 Quinto livello 34.000 56.000 A3 32.000 54.000 A2 Quarto livello 32.000 54.000 A1 Terzo livello 30.000 51.000
 
Tabella 2
Tabellari annui
Valori per 12 mensilita'
Aree e Ex qualifica dal dal posizioni funzionale 1 luglio 2000 1 gennaio 2001
-- -- -- --
II livello - tempo pieno 50.988.000 52.584.000 Area I livello - tempo pieno 38.364.000 39.624.000 medica II livello - tempo definito 35.272.000 36.472.000
I livello - tempo definito 24.203.000 25.103.000

Decimo livello II differ. 52.228.000 53.860.000 Area Decimo livello I differ. 41.748.000 43.104.000 Professio- Decimo livello base 30.277.000 31.345.000 nisti

C Ispettore generale r.e. 34.024.000 35.200.000 C Direttore divisione r.e. 30.886.000 31.978.000 C5 28.276.000 29.224.000 C4 Nono livello 25.415.000 26.363.000 C3 Ottavo livello 22.191.000 23.055.000 C2 20.592.000 21.384.000 C1 Settimo livello 19.355.000 20.147.000 B3 18.856.000 19.576.000 B2 Sesto livello 16.815.000 17.535.000 B1 Quinto livello 15.193.000 15.865.000 A3 14.852.000 15.500.000 A2 Quarto livello 13.903.000 14.551.000 A1 Terzo livello 12.589.000 13.201.000

Dichiarazione congiunta n. 1
Le parti si danno reciprocamente atto che nei confronti del personale ex-AIMA (Azienda di stato per gli interventi nel mercato agricolo), trasferito all'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, trovano applicazione le clausole dei contratti relativi al comparto enti pubblici non economici, a decorrere dal 16 ottobre 2000.

Dichiarazione congiunta n. 2
In relazione a quanto indicato all'interno della dichiarazione congiunta n. 6, contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro ad integrazione del CCNL per il personale non dirigente degli Enti pubblici non economici, siglato in data 14 febbraio 2001, si precisa che, per mero errore materiale e' stata riportata come percentuale del compenso aggiuntivo per mancata fruizione del riposo settimanale, il 50% in luogo dell'80%.
La dichiarazione deve essere pertanto correttamente intesa nel senso che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20, comma 1 del contratto sopra richiamato, al dipendente deve essere corrisposto un compenso aggiuntivo pari all'80% della retribuzione oraria di cui all'art. 29, comma 2, lettera a).

Nota a verbale
La scrivente organizzazione sindacale, facendo seguito alla nota a verbale presentata all'atto della non sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sul biennio economico 2000-2001 EPNE, ribadisce il proprio formale dissenso in merito ai contenuti dell'articolato.
Il tentativo adottato in extremis per ricercare un possibile recupero del potere di acquisto delle retribuzioni dei lavoratori del comparto, non risolve la sostanza del problema.
Infatti, la formulazione del verbale redatto ipotizza un adeguamento economico di incerta natura circoscritto alla capacita' di bilancio del singolo ente.
Il provvedimento di integrazione, indeterminato nella misura e connesso ad eventi indipendenti dalla stessa volonta' dell'ente, si connota come elemento di forte sperequazione nel trattamento economico dei lavoratori del comparto che corrono il rischio di subire inevitabili discriminazioni a parita' di livello di prestazione e di produttivita'.
La scrivente organizzazione sindacale chiede che la presente nota, unitamente a quella che si ripropone in allegato, siano recepite nel documento contrattuale definitivo.

Dichiarazione a verbale
La RdB non sottoscrive il presente accordo per numerosi motivi di metodo e di merito.
Per quanta riguarda il metodo la RdB contesta la fretta ingiustificata che ha portato, in assenza della copertura di legge, alla sottoscrizione di una "preintesa" che e' dovuta essere prima trasformata in ipotesi di accordo e successivamente persino integrata.
A questo riguardo la RdB contesta piu' in generale la tendenza in atto di procedere alla stipula prematura di ipotesi di accordo incomplete, successivamente infarcite di "note aggiuntive" e "verbali integrativi" su questioni, anche di carattere generale, volutamente non affrontate in precedenza.
Per quanto attiene al merito la RdB segnala i seguenti punti:
gli aumenti sulla retribuzione tabellare non tengono conto (come invece avrebbero dovuto in base agli accordi di luglio 1993) del differenziale tra inflazione programmata e inflazione reale per gli anni 1998 e 1999, e per l'anno 2000 hanno decorrenza luglio anziche' gennaio;
gli aumenti sul salario accessorio hanno per la massima parte valenza per il solo 2001 e carattere di incertezza in quanto legati ad eventi non quantificabili, quali ad esempio gli eventuali pensionamenti;
i numerosi riferimenti al monte salari 1999, oltre che aumentare le differenze retributive gia' esistenti tra i dipendenti dei vari enti, penalizzano tutti quegli enti che nel frattempo hanno aumentato la consistenza del personale in servizio;
del tutto illegittima e basata su una volutamente distorta interpretazione della legge n. 488/1999 la previsione di finanziare i passaggi di qualifica all'interno delle aree con i fondi unici di ente;
penalizzante per gli ex ispettori generali e gli ex direttori di divisione la previsione di poter dirottare con la contrattazione integrativa di ente parte delle somme destinate al loro fondo verso i fondi del restante personale;
arbitraria, contraddittoria ed in totale antitesi con gli esiti della commissione ex art. 33, la scelta di procedere per medici e professionisti al rinnovo del biennio economico in assenza della definizione del contratto quadriennale di riferimento normativo.
In questo quadro totalmente negativo la tardiva sottoscrizione del "verbale integrativo" del 19 febbraio 2001, pur rappresentando una significativa, anche se non sufficiente, apertura sul piano economico, non modifica (anche perche' non accompagnata da alcuna revisione degli altri punti contestati), il giudizio complessivamente negativo sull'accordo, peraltro sonoramente bocciato dai lavoratori con il referendum promosso dalla RdB.
La RdB proseguira' pertanto la mobilitazione gia' in atto contro i contenuti ed il metodo con cui si e' raggiunto il presente accordo.
 
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