Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DECRETO 29 gennaio 2001 |
Tempi e modalita' tecniche della certificazione in attuazione del comma 7 dell'art. 30 della legge n. 488 del 1999 (patto di stabilita' interno). |
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IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; Visto l'art. 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Visto l'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Vista la circolare del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 4 febbraio 2000, n. 4, riguardante il patto di stabilita' interno per le province e i comuni; Vista la circolare del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 25 febbraio 2000, n. 8, riguardante il patto di stabilita' interno per le regioni a statuto ordinario; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 1o agosto 2000 (registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2000, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 184) adottato d'intesa con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con cui sono state definite le modalita' tecniche di computo del disavanzo di cui al comma 2 dell'art. 30 della legge n. 488 del 1999; Visto l'art. 30, comma 7, della legge del 23 dicembre 1999, n. 488, in cui si prevede che, ai fini dell'applicazione del comma 6 dell'art. 30, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sentito, per quanto di competenza, il Ministro dell'interno, sono stabiliti i tempi e le modalita' tecniche della certificazione che gli enti sono tenuti a presentare per ottenere la riduzione sul tasso d'interesse nominale applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti, secondo quanto espressamente previsto dal predetto comma 6 dell'art. 30, cosi' come modificato dall'art. 53, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Sentito il Ministro dell'interno; Decreta: Art. 1. Disposizioni per gli enti che hanno diritto alla riduzione di 50 punti base sui tassi d'interesse dei mutui della Cassa depositi e prestiti. 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica entro il 15 marzo 2001, tramite il proprio sito Internet www.tesoro.it ed attraverso comunicato stampa, il conseguimento o meno, nell'anno 2000, dell'obiettivo di riduzione del disavanzo, di cui all'art. 30, comma 1, della legge del 23 dicembre 1999, n. 488, distintamente per il complesso delle regioni, il complesso delle province e il complesso dei comuni. 2. Qualora dalla comunicazione risulti che l'obiettivo di riduzione del disavanzo sia stato complessivamente conseguito, a livello di comparto, come definito al precedente comma 1, tutti gli enti appartenenti al comparto stesso beneficeranno della riduzione di 50 punti base sul tasso di interesse nominale applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti, secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 30 della legge n. 488 del 1999, cosi' come modificato dall'art. 53, comma 8, della legge n. 388 del 2000. Tale riduzione verra' effettuata d'ufficio senza presentazione da parte degli enti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica della certificazione di cui al comma 7 del citato art. 30 della legge n. 488 del 1999. La riduzione ha effetto dal 1o gennaio 2001 ed e' operata sulle rate in scadenza a partire dal 30 giugno 2001. 3. Qualora dalla comunicazione risulti che l'obiettivo di riduzione del disavanzo non sia stato complessivamente conseguito, a livello di comparto, come definito al precedente comma 1, la riduzione di 50 punti base sul tasso di interesse nominale applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti e' concessa soltanto ai singoli enti che dimostrino di aver conseguito il loro obiettivo programmatico, come previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 1o agosto 2000. 4. Per le finalita' di cui al comma 3, gli enti interessati, solo dopo aver accertato, nella comunicazione di cui al comma 1, il mancato conseguimento dell'obiettivo complessivo, a livello di comparto, dovranno far pervenire, entro il 30 aprile 2001, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apposita certificazione, sottoscritta rispettivamente dal presidente della regione, dal presidente della provincia o dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario dell'ente. I modelli di certificazione e le modalita' tecniche di compilazione degli stessi sono definiti nell'allegato A del presente decreto. 5. Entro il successivo 15 giugno, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasmette alla Cassa depositi e prestiti l'elenco degli enti ammessi al beneficio. 6. La riduzione ha effetto, secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 30 della legge n. 488 del 1999, come modificato dall'art. 53, comma 8, della legge n. 388 del 2000, dal 1o gennaio 2001. Il relativo beneficio inerente all'intero anno 2001 e' applicato sulla rata in scadenza il 31 dicembre 2001. |
| Art. 2. Disposizioni per gli enti che hanno diritto alla riduzione di 100 punti base sui tassi d'interesse dei mutui della Cassa depositi e prestiti. 1. Agli enti che, nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, dimostrino di aver ridotto il proprio disavanzo nella misura indicata dall'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 1o agosto 2000, e' concessa una riduzione di 100 punti base sul tasso di interesse nominale applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 30 della legge n. 488 del 1999, cosi' come modificato dall'art. 53, comma 8, della legge n. 388 del 2000. 2. A tal fine gli enti interessati dovranno far pervenire, entro il 30 aprile 2001, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apposita certificazione, sottoscritta rispettivamente dal presidente della regione, dal presidente della provincia o dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario dell'ente. I modelli di certificazione e le modalita' tecniche di compilazione degli stessi sono definiti nell'allegato B del presente decreto. 3. Entro il successivo 15 giugno, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasmette alla Cassa depositi e prestiti l'elenco degli enti ammessi al beneficio. 4. La riduzione, non cumulabile con quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ha effetto, secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 30 della legge n. 488 del 1999, come modificato dall'art. 53, comma 8, della legge n. 388 del 2000, dal 1o gennaio 2001. Il relativo beneficio inerente all'intero anno 2001 e' applicato sulla rata in scadenza il 31 dicembre 2001. |
| Art. 3. Aspetti procedurali della Cassa depositi e prestiti 1. Gli aspetti interpretativi e procedurali connessi all'operativita' della Cassa depositi e prestiti, in attuazione del presente decreto, saranno comunicati attraverso il sito internet della Cassa depositi e prestiti (www.cassaddpp.it). Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 gennaio 2001 p. Il Ministro: Giarda Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2001 Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 127 |
| Allegato A MODELLI PER LA CERTIFICAZIONE DEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO DI RIDUZIONE DEL DISAVANZO DI CUI ALL'ART. 30, COMMA 1, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488. In caso di mancato conseguimento, a livello complessivo, dell'obiettivo di riduzione del disavanzo di cui all'art. 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, distintamente per i comparti delle regioni, delle province e dei comuni, per ottenere la riduzione di 50 punti base del tasso di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti, di cui al comma 6 dello stesso art. 30 della legge n. 488 del 1999, come modificato dall'art. 53, comma 8, della legge n. 388 del 2000, gli enti che, singolarmente, hanno conseguito il proprio obiettivo programmatico per l'anno 2000, devono presentare al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apposita certificazione conforme ai modelli di seguito riportati, elaborati distintamente per: mod. 1 - regioni che non si avvalgono della facolta' di ricalcolare l'obiettivo programmatico 1999 con i nuovi criteri; mod. 2 - regioni che si avvalgono della facolta' di ricalcolare l'obiettivo programmatico 1999 con i nuovi criteri; mod. 3 - regioni che si avvalgono della facolta' di calcolare cumulativamente l'obiettivo programmatico per il biennio 1999-2000 con i nuovi criteri; mod. 4 - province e comuni che non si avvalgono della facolta' di ricalcolare l'obiettivo programmatico 1999 con i nuovi criteri; mod. 5 - province e comuni che si avvalgono della facolta' di ricalcolare l'obiettivo programmatico 1999 con i nuovi criteri; mod. 6 - province e comuni che si avvalgono della facolta' di calcolare cumulativamente l'obiettivo programmatico per il biennio 1999-2000 con i nuovi criteri. La certificazione deve essere sottoscritta rispettivamente dal presidente della regione, dal presidente della provincia o dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario dell'ente. I dati certificati devono riportare le entrate effettivamente riscosse e le uscite effettivamente pagate. Per entrate effettivamente riscosse e uscite effettivamente pagate si intendono, cosi' come definito al comma 2 dell'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 1o agosto 2000, rispettivamente, gli incassi e i pagamenti (in conto competenza e in conto residui) registrati dal Tesoriere dell'ente. E' necessario, pertanto, che l'ente provveda alla regolarizzazione di tutti i sospesi di tesoreria (incassi senza reversale o pagamenti senza mandato). La certificazione dovra' essere predisposta dagli enti interessati solo nel caso in cui, dalla comunicazione di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, risulti il mancato conseguimento dell'obiettivo complessivo, a livello di comparto. I modelli di certificazione dovranno essere compilati in ogni loro parte senza aggiunte od omissioni. Tutti i dati finanziari debbono essere espressi in milioni di lire. Le certificazioni dovranno pervenire entro il 30 aprile 2001 per posta ordinaria o via fax, ai seguenti indirizzi: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.Ge.P.A. - Ufficio VI - Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma - fax: 06/47613522 oppure 06/4814027. In caso di invio tramite fax (ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412), il modello nella versione originale dovra' essere conservato agli atti da parte degli enti. E' necessario, inoltre, che nella lettera di trasmissione del certificato sia riportata l'indicazione del referente (nominativo, numero di telefono e di fax, indirizzo e-mail) cui poter richiedere chiarimenti in ordine alla certificazione presentata. ----> Vedere modelli da pag. 26 a pag. 31 della G.U. <---- GUIDA SINTETICA PER LA VERIFICA DELL'ESATTEZZA DEI MODELLI DI CERTIFICAZIONE Ad integrazione delle indicazioni fornite nell'allegato A, si indicano le seguenti verifiche per il riscontro della regolarita' del certificato: 1) esistenza della firma del presidente della regione, del presidente della provincia o del sindaco del comune e del responsabile del servizio finanziario dell'ente; 2) indicazione di nomi e cognomi dei firmatari; 3) esistenza della data; 4) esistenza del timbro dell'ente; 5) corretta compilazione di tutti i quadri relativi ai dati finanziari; 6) leggibilita' del certificato in ogni sua parte; 7) conformita' del certificato al modello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; 8) inesistenza di voci non previste dal certificato; 9) indicazione di valori espressi solamente in milioni di lire nei quadri relativi ai dati finanziari; 10) esistenza della convalida per le eventuali correzioni; 11) Redazione della certificazione con sistema dattilografico o di videoscrittura su PC. |
| Allegato B MODELLI PER LA CERTIFICAZIONE DEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO DI RIDUZIONE DEL DISAVANZO SUPERIORE ALLO 0,3% DEL P.I.L., NEL BIENNIO 1999-2000, COME DEFINITO DALL'Art. 3, COMMA 2, DEL DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DEL 1o AGOSTO 2000. Per ottenere la riduzione di 100 punti base del tasso di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti, di cui al comma 6 dell'art. 30 della legge n. 488 del 1999, come modificato dall'art. 53, comma 8, della legge n. 388 del 2000, gli enti che, singolarmente, hanno conseguito l'obiettivo di riduzione del disavanzo definito dall'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 1o agosto 2000, devono presentare al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apposita certificazione conforme ai modelli di seguito riportati, elaborati distintamente per: mod. 7 - regioni; mod. 8 - province e comuni. La certificazione deve essere sottoscritta rispettivamente dal presidente della regione, dal presidente della provincia o dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario dell'ente. I dati certificati devono riportare le entrate effettivamente riscosse e le uscite effettivamente pagate. Per entrate effettivamente riscosse e uscite effettivamente pagate si intendono, cosi' come definito al comma 2, dell'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 1o agosto 2000, rispettivamente, gli incassi e i pagamenti (in conto competenza e in conto residui) registrati dal Tesoriere dell'ente. E' necessario, quindi, che l'ente provveda alla regolarizzazione di tutti i sospesi di tesoreria (incassi senza reversale o pagamenti senza mandato). Condizione preliminare per la predisposizione della certificazione e' che gli enti abbiano conseguito il proprio obiettivo programmatico per l'anno 2000, con una delle modalita' previste dall'art. 30 della legge del 23 dicembre 1999, n. 488. I modelli di certificazione dovranno essere compilati in ogni loro parte senza aggiunte od omissioni. Tutti i dati finanziari debbono essere espressi in milioni di lire. Le certificazioni dovranno pervenire entro il 30 aprile 2001 per posta ordinaria o via fax, ai seguenti indirizzi: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.Ge.P.A. - Ufficio VI - Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma - fax: 06/47613522 oppure 06/4814027. In caso di invio tramite fax (ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412), il modello nella versione originale dovra' essere conservato agli atti da parte degli enti. E' necessario, inoltre, che nella lettera di trasmissione del certificato sia riportata l'indicazione del referente (nominativo, numero di telefono e di fax, indirizzo e-mail) a cui poter richiedere chiarimenti in ordine alla certificazione presentata. ----> Vedere modelli a pag. 33 e 34 della G.U. <---- GUIDA SINTETICA PER LA VERIFICA DELL'ESATTEZZA DEI MODELLI DI CERTIFICAZIONE Ad integrazione delle indicazioni fornite nell'allegato B, si indicano le seguenti verifiche per il riscontro della regolarita' del certificato: 1) esistenza della firma del presidente della regione, del presidente della provincia o del sindaco del comune e del responsabile del servizio finanziario dell'ente; 2) indicazione di nomi e cognomi dei firmatari; 3) esistenza della data; 4) esistenza del timbro dell'ente; 5) corretta compilazione di tutti i quadri relativi ai dati finanziari; 6) leggibilita' del certificato in ogni sua parte; 7) conformita' del certificato al modello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; 8) inesistenza di voci non previste dal certificato; 9) indicazione di valori espressi solamente in milioni di lire nei quadri relativi ai dati finanziari; 10) esistenza della convalida per le eventuali correzioni; 11) Redazione della certificazione con sistema dattilografico o di videoscrittura su PC. |
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