Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2001 (vai al sommario)
LEGGE 16 marzo 2001, n. 88
Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita' e campo di applicazione)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, nell'ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 30 ottobre 1999, sono dirette ad incentivare, con misure di carattere straordinario e transitorio, gli investimenti delle imprese marittime per il rinnovo e l'ammodernamento della flotta, con l'obiettivo di assicurare lo sviluppo del trasporto marittimo, in particolare del trasporto di merci e di quello a breve e medio raggio, e la tutela degli interessi occupazionali del settore. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono finalizzate anche alla promozione e alla costruzione di navi cisterna a basso impatto ambientale e dotate dei piu' elevati standard di sicurezza in conformita' alla politica comunitaria ed internazionale sulla sicurezza dei mari e compatibilmente con le tecnologie disponibili, al fine di prevenire gli incidenti in mare o limitarne le conseguenze. 3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli investimenti in avanzata fase di realizzazione nell'anno 2000 o in tale anno avviati per l'ammodernamento ed il rinnovo della flotta da parte di soggetti aventi titolo ad essere proprietari di navi italiane ai sensi dell'articolo 143 del codice della navigazione, inclusi i Gruppi europei di interesse economico (GEIE) di cui al regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 ed al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, sempreche' gli investimenti riguardino lavori eseguiti da imprese di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), della legge 14 giugno 1989, n. 234, o da cantieri dell'Unione europea. 4. Per "investimenti in avanzata fase di realizzazione nell'anno 2000" si intendono esclusivamente gli investimenti effettuati da parte di soggetti che alla data del 1º gennaio 2000 erano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione e per i quali i pagamenti sono effettuati nel corso di tale anno o negli anni successivi. 5. I benefici di cui alla presente legge sono accordati per iniziative di investimento relative alle unita' navali di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, con esclusione di quelle per le quali siano state concesse agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre l'onere degli interessi. 6. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261, e' autorizzato un ulteriore limite di impegno di durata decennale pari a lire 450 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Nota all'art. 1, comma 1:
- Il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri
6 agosto 1999 recante "Identificazione delle attivita'
relative alla concessione di agevolazioni, contributi,
sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere
all'industria, conservate allo Stato, ai sensi dell'art.
18, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 ottobre 1999, n. 256.
Note all'art. 1, comma 3:
- Il testo vigente dell'art. 143 del codice della
navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n.
327, come modificato dalla legge 9 dicembre 1975, n. 723
(Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 1976, n. 4) e dall'art. 7 del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 (Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 1997, n. 303), convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 (Gazzetta Ufficiale
28 febbraio 1998, n. 49) e' il seguente:
"Art. 143 (Requisiti di nazionalita' dei proprietari di
navi italiane). - 1. Rispondono ai requisiti di
nazionalita' per l'iscrizione nelle matricole o nei
registri di cui all'art. 146:
a) le navi che appartengono per una quota superiore a
dodici carati a persone fisiche giuridiche o enti italiani
o di altri Paesi dell'Unione europea;
b) le navi di nuova costruzione o provenienti da un
registro straniero non comunitario, appartenenti a persone
fisiche, giuridiche o enti stranieri non comunitari i quali
assumano direttamente l'esercizio della nave attraverso una
stabile organizzazione sul territorio nazionale con
gestione demandata a persona fisica o giuridica di
nazionalita' italiana o di altri Paesi dell'Unione europea,
domiciliata nel luogo di iscrizione della nave, che assuma
ogni responsabilita' per il suo esercizio nei confronti
delle autorita' amministrative e dei terzi, con
dichiarazione da rendersi presso l'ufficio di iscrizione
della nave, secondo le norme previste per la dichiarazione
di armatore.".
- Il testo del regolamento (CEE) n. 2137/85 del
Consiglio del 25 luglio 1985 relativo all'istituzione di un
Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 199
del 31 luglio 1985.
- Il decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240,
recante "Norme per l'applicazione del regolamento n.
85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo
di interesse economico GEIE, ai sensi dell'art. 17 della
legge 29 dicembre 1990, n. 428" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1991, n. 182.
- L'art. 19, comma 1, lettere a) e b), della legge
14 giugno 1989, n. 234, recante "Disposizioni concernenti
l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a
favore della ricerca applicata al settore navale" (Gazzetta
Ufficiale 21 giugno 1989, n. 143, supplemento ordinario) e'
il seguente:
"Art. 19. - 1. Sono istituiti presso il Ministero della
marina mercantile:
a) l'albo speciale delle imprese di costruzione
navale;
b) l'albo speciale delle imprese di riparazione
navale;".
Nota all'art. 1, comma 4:
- Per l'art. 143 del codice della navigazione si veda
in nota all'art. 1, comma 2.
Nota all'art. 1, comma 5:
- Il testo dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1999, n.
522, recante "Misure di sostegno all'industria
cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel
settore navale" (Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2000, n. 10)
e' il seguente:
"Art. 2. (Contributi per le costruzioni e
trasformazioni navali). - 1. Le disposizioni di cui al
decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla
legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante provvedimenti a
favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel
settore navale, si applicano, nei limiti degli stanziamenti
di cui al comma 3 del presente articolo, ai contratti di
costruzione e trasformazione navale stipulati dal
1o gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 concernenti le unita'
navali di cui all'art. 2 del decreto-legge medesimo aventi
autonoma propulsione, con esclusione dei galleggianti,
delle altre strutture e mezzi nautici indicati nello stesso
art. 2.
2. I contributi di cui agli articoli 3 e 4 del
decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla
legge 22 febbraio 1994, n. 132, sono concessi in misura non
superiore, rispettivamente, al 9 per cento ed al 4,5 per
cento del valore contrattuale prima dell'aiuto. Il Ministro
dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto,
recepisce le modifiche della misura delle aliquote di
contribuzione disposte dall'Unione europea nei limiti degli
stanziamenti autorizzati. Per le finalita' di cui al
presente articolo e' autorizzato un limite di impegno
quindicennale di lire 28.000 milioni annue a decorrere
dall'anno 1999.".
Note all'art. 1, comma 6:
- L'art. 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261, recante
"Rifinanziamento delle leggi di sostegno all'industria
cantieristica ed armatoriale ed attuazione delle
disposizioni comunitarie di settore" (Gazzetta Ufficiale
7 agosto 1997, n. 183) e' il seguente:
"Art. 6. - 1. Al fine di incrementare il ruolo della
ricerca e sviluppo nel miglioramento della competitivita' e
di consolidare le basi tecnologiche dell'industria
navalmeccanica, il Ministero dei trasporti e della
navigazione e' autorizzato a concedere, nel quadro della
disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato a ricerca e
allo sviluppo di cui alla comunicazione della Commissione
delle Comunita' europee n. 96/C 45/06, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C 45 del
17 febbraio 1996 all'Istituto nazionale per studi ed
esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma ed al
Centro per gli studi di tecnica navale S.p.a. (CETENA) di
Genova, contributi per i programmi di ricerca nel settore
navale relativi al periodo 1o gennaio 1997-31 dicembre 1999
ed aventi ad oggetto lo sviluppo di soluzioni avanzate in
tema di trasporti marittimi ed industria cantieristica,
determinati e corrisposti nei limiti e secondo le aliquote,
le modalita' e le procedure di cui ai seguenti commi.
2. I contributi di cui al comma 1 sono riferiti alle
spese sostenute per la realizzazione dei programmi di
ricerca finalizzati ad:
a) attivita' di ricerca fondamentale nelle discipline
scientifiche di potenziale interesse per l'ingegneria
navale marina, non collega ad obiettivi industriali o
commerciali;
b) attivita' di ricerca industriale tesa alla
definizione di metodologie avanzate ed innovative nel campo
della progettazione delle navi e delle strutture marine,
nonche' alla definizione di tecnologie costruttive in campi
innovativi, in particolare per navi ottimali per il
cabotaggio nazionale;
c) attivita' di sviluppo, precompetitiva orientata
alla concretizzazione della ricerca industriale relativa a
determinati tipi di veicoli, impianti e componenti con
caratteristiche avanzate e innovative nonche' a prodotti,
processi di produzione o servizi nuovi. Per le attivita' di
cui alle lettere a), b) e c) le percentuali di aiuto sono
pari rispettivamente al 90 per cento, al 50 per cento ed al
25 per cento dei costi ammissibili sostenuti.
3. I programmi di ricerca dell'INSEAN di Roma e del
CETENA di Genova relativi al triennio 1997-1999 sono
presentati al Ministro dei trasporti e della navigazione,
al Ministro del bilancio e della programmazione economica
ed al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
4. Ciascun programma deve contenere la definizione dei
temi di ricerca, gli obiettivi che si intendono
raggiungere, i costi previsti per le singole ricerche ed
ogni altra indicazione utile alla sua valutazione sotto il
profilo tecnico-scientifico.
5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione,
sentito il parere del comitato tecnico-scientifico di cui
all'art. 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259, di concerto
con il Ministro del bilancio e della programmazione
economica e con il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, approva i programmi di
cui al comma 3.
6. I contributi di cui al comma 1 sono corrisposti
secondo le modalita' di cui all'art. 2 della legge
31 dicembre 1991, n. 431, nonche' dell'art. 16, commi 2 e
3, decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla
legge 22 febbraio 1994, n. 132.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo sono
autorizzati nel triennio 1997-1999 limiti di impegno in
ragione di 5.000 milioni per l'anno 1998 e 5.000 milioni
per l'anno 1999.".



 
Art. 2.
(Incentivazione degli investimenti)

1. Ai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione e' riconosciuto, con riferimento agli investimenti di cui all'articolo 1 della presente legge, e nei limiti dello stanziamento di cui al comma 3 del presente articolo, un credito d'imposta nella misura massima corrispondente al massimale previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio del 29 giugno 1998, in relazione al prezzo effettivamente pagato per i lavori relativi alle unita' di cui all'articolo 1, comma 5. 2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile e puo' essere computato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in proporzione alle quote dell'investimento effettivamente pagate nel periodo di imposta sulla base dello stato di avanzamento dei lavori. 3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzato un limite d'impegno quindicennale di lire 17.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.



Note all'art. 2, comma 1:
- Per l'art. 143 del codice della navigazione si veda
in nota all'art. 1, comma 2.
- L'art. 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1540/88 del Consiglio del 29 giugno 1998 relativo agli
aiuti alla costruzione navale (Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee n. L 202 del 18 luglio 1998) e' il
seguente:
"Art. 3 (Aiuti al funzionamento connessi al contratto).
1. Fino al 31 dicembre 2000 gli aiuti alla produzione a
favore di contratti di costruzione e trasformazione di
navi, ma non a favore della riparazione navale possono
essere considerati compatibili con il mercato comune a
condizione che l'importo totale dell'aiuto accordato ad un
singolo contratto (compreso l'equivalente sovvenzione di
qualsiasi aiuto concesso all'armatore o a terzi) non
superi, in equivalente sovvenzione, un massimale comune
espresso in percentuale del valore contrattuale prima
dell'aiuto. Per i contratti di costruzione navale con
valore contrattuale prima dell'aiuto superiore ai 10
milioni di ecu il massimale e' del 9%, negli altri casi del
4,5%.".
Nota all'art. 2, comma 2:
- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante
"Norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione della
dichiarazioni" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 luglio 1997, n. 174, supplemento ordinario.



 
Art. 3.
(Modalita' d'intervento sui finanziamenti) 1. Alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione che effettuano gli investimenti di cui all'articolo 1 della presente legge il Ministero dei trasporti e della navigazione puo' altresi' concedere un contributo pari all'abbattimento, entro il limite massimo del 3,80 per cento annuo, del tasso d'interesse commerciale di riferimento (CIRR) in relazione ad un piano d'ammortamento della durata di dodici anni calcolato sull'80 per cento del prezzo dei lavori di costruzione o trasformazione dell'unita'. 2. Il contributo e' corrisposto anche durante i lavori, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa, in rate semestrali costanti posticipate per la durata di dodici anni decorrenti dal 1º marzo o dal 1º settembre di ciascun anno. 3. Nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti in materia e nei limiti degli stanziamenti gia' autorizzati da leggi vigenti, le operazioni di cui al presente articolo sono ammissibili all'intervento del Fondo centrale di garanzia per il credito navale di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, e successive modificazioni. 4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzato un limite d'impegno dodecennale di lire 72.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.



Nota all'art. 3, comma 3:
- Per l'art. 143 del codice della navigazione si veda
in nota all'art. 1, comma 2.
- L'art. 5 della citata legge 31 luglio 1997, n. 261,
e' il seguente:
"Art. 5. - 1. E' istituito il Fondo centrale di
garanzia per il credito navale, di seguito denominato
"Fondo", destinato alla copertura dei rischi derivanti
dalla mancata restituzione del capitale e dalla mandata
corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori
connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente
articolo. La gestione finanziaria, amministrativa e tecnica
del Fondo e' affidata ad una banca iscritta all'albo di cui
all'art. 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, emanato con decreto legislativo 1o settembre
1993, n. 385, prescelta dal Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica mediante
procedure di evidenza pubblica ai sensi del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, ed in base a criteri che
tengano conto delle condizioni offerte e dell'adeguatezza
della struttura tecnico-organizzativa ai fini della
prestazione del servizio.
2. Possono essere ammessi all'intervento della garanzia
del Fondo i finanziamenti garantiti da ipoteca di primo
grado sulla nave che ne e' oggetto, concessi da banche ad
armatori italiani ed esteri per i lavori, effettuati nei
cantieri nazionali, di costruzione e trasformazione delle
unita' navali previste dall'art. 2 del decreto-legge
24 dicembre 1993, n. 564, convertito, dalla legge
22 febbraio 1994, n. 132, di durata non superiore a dodici
anni dall'ultimazione della nave, di importo non superiore
all'ottanta per cento del prezzo contrattuale e ad un tasso
di interesse non inferiore a quello di cui alla risoluzione
del Consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981, e successive
modificazioni. Sono altresi' ammessi all'intervento della
garanzia del fondo i finanziamenti a tasso di mercato,
ancorche' inferiore a quello di cui alla risoluzione del
Consiglio della organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (OCSE) del 3 agosto 1981, e successive
modificazioni, nei casi in cui il credito non sia assistito
da agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre l'onere
degli interessi.
3. La garanzia del fondo puo' essere accordata alla
banca concedente il finanziamento fino ad un massimale del
40 per cento del finanziamento stesso, su richiesta della
banca concedente, previa richiesta della banca concedente e
dell'armatore interessato. Nei limiti di detto massimale,
la garanzia puo' essere attivata in misura non superiore al
90 per cento della perdita che, di intesa con il soggetto
gestore del Fondo, risulti definitivamente accertata.
4. Le condizioni e le modalita' dell'intervento della
garanzia del fondo sono stabilite con decreto del Ministro
del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti e
della navigazione.
5. Il Fondo ha una dotazione iniziale costituita
dall'apporto dello Stato ed e' alimentato dai versamenti
una tantum effettuati dalle banche richiedenti a fronte
della concessione della garanzia e dagli interessi maturati
sulle disponibilita' del fondo stesso.
6. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente
articolo e' autorizzato un limite d'impegno di durata
decennale pari a lire ventimila milioni per l'anno 1998.



 
Art. 4.
(Applicazione) 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni attuative della presente legge, nei limiti finanziari indicati al comma 3 dell'articolo 2, in particolare per determinare le condizioni ed i criteri per la concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 2, nonche' le modalita' di svolgimento dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria e di regolazione contabile del medesimo credito d'imposta. 2. Le imprese che eseguono lavori di costruzione o di trasformazione navale nell'ambito degli investimenti di cui all'articolo 1 sono tenute al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Nel caso in cui affidino parte delle lavorazioni in appalto, le medesime imprese sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 30 novembre 1998, n. 413.



Nota all'art. 4, comma 1:
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"
(Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento
ordinario) e' il seguente:
"Art. 3. - Con decreto ministeriale possono essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza del
ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri
prima della loro emanazione.".
Note all'art. 4, comma 2:
- L'art. 3, comma 6, della legge 30 novembre 1998, n.
413, recante "Rifinanziamento degli interventi per
l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione
della normativa comunitaria di settore" (Gazzetta Ufficiale
3 dicembre l998, n. 283) e' il seguente:
"6. - Le imprese che eseguono lavori di costruzione o
di trasformazione navale, per i quali venga richiesto il
contributo di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge
24 dicembre 1993, n. 564, convertito, dalla legge
22 febbraio 1994, n. 132, che affidano parte delle
lavorazioni in appalto sono tenute a comunicare alle
competenti direzioni provinciali del lavoro ed agli
istituti previdenziali, nonche' alle associazioni datoriali
e sindacali territorialmente competenti, entro sessanta
giorni dall'affidamento in appalto delle lavorazioni
stesse, l'elenco nominativo delle imprese, nonche' la
consistenza della forza lavoro impiegata ed i contratti
collettivi applicati da tali imprese, come da queste
comunicato. E' fatto comunque salvo il divieto di ogni
forma di intermediazione di manodopera ed e' confermata la
disciplina vigente in materia di sicurezza.".



 
Art. 5.
(Disposizioni concernenti
i marittimi imbarcati) 1. Il comma 2 dell'articolo 318 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: "2. Alle disposizioni di cui al comma 1 puo' derogarsi attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. Per i marittimi di nazionalita' diversa da quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformita' a quanto previsto dal presente comma, non sono richiesti visto di ingresso nel territorio dello Stato, permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la nave navighi nelle acque territoriali o sosti in un porto nazionale". 2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, le parole: "In ogni caso dovranno osservarsi i seguenti criteri:" sono sostituite dalle seguenti: "Per la composizione degli equipaggi delle navi di cui all'articolo 1 dovranno essere osservati i seguenti criteri:". 3. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998, e' inserito il seguente: "1-bis. In deroga al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione, nonche' alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, la composizione degli equipaggi delle navi di cui all'articolo 1 puo' essere altresi' determinata in conformita' ad accordi sindacali nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale". 4. Il comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998, e' sostituito dal seguente: "2. Nella tabella di armamento della nave e' posta annotazione dei componenti dell'equipaggio per i quali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 318 del codice della navigazione, nonche' ai sensi degli accordi di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, non e' richiesta la nazionalita' italiana o comunitaria. L'autorita' marittima, qualora non ricorrano motivi particolari o di forza maggiore, nega le spedizioni alla nave il cui equipaggio sia composto non in conformita' alla annotazione stessa. Per i marittimi di nazionalita' diversa da quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformita' a quanto previsto nella tabella di armamento della nave, non sono richiesti visto di ingresso nel territorio dello Stato, permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la nave navighi nelle acque territoriali o sosti in un porto nazionale". 5. Il comma 8-bis dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 36, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, deve interpretarsi nel senso che per i lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera, per i quali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, non e' applicabile il calcolo sulla base della retribuzione convenzionale, continua ad essere escluso dalla base imponibile fiscale il reddito derivante dall'attivita' prestata su tali navi per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi. I lavoratori marittimi percettori del suddetto reddito non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararlo all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.



Nota all'art. 5, comma 1:
- Il testo vigente dell'art. 318 del codice della
navigazione cosi' come modificato dalla presente legge e
dall'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, e' il seguente:
"Art. 318 (Nazionalita' dei componenti
dell'equipaggio). - 1. L'equipaggio delle navi nazionali
armate nei porti della Repubblica deve essere interamente
composto da cittadini italiani o di altri Paesi
appartenenti all'Unione europea.
2. Alle disposizioni di cui al comma 1 puo' derogarsi
attraverso accordi collettivi nazionali stipulari dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale. Per i marittimi di nazionalita' diversa da
quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformita' a
quanto previsto dal presente comma, non sono richiesti
visto di ingresso nel territorio dello Stato, permesso di
soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la nave
navighi nelle acque territoriali o sosti in un porto
nazionale.
3. Per le navi adibite alla pesca marittima,
l'autorita' marittima periferica delegata dal Ministro dei
trasporti e della navigazione puo' autorizzare, in caso di
particolari necessita', che del personale di bassa forza di
bordo facciano parte stranieri in numero non maggiore della
meta' dell'intero equipaggio.
Nota all'art. 5, commi 2, 3 e 4:
Il testo vigente dell'art. 2 del decreto-legge
30 dicembre 1997, n. 457, recante "Disposizioni urgenti per
lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento
dell'occupazione" (Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1997, n.
303), convertito, in legge, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 1998, n. 30, (Gazzetta Ufficiale 28 febbraio
1998, n. 49) come modificato dalla presente legge e' il
seguente:
"Art. 2 (Comando ed equipaggio delle navi iscritte nel
registro). - 1. Per le navi iscritte nel registro di cui
all'art. 1, con accordo tra le organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori del settore
comparativamente piu' rappresentative, relativo a ciascuna
nave da iscrivere o gia' iscritta nel registro
internazionale, da depositarsi presso l'ufficio di
iscrizione della nave, puo' derogarsi a quanto disposto
dall'art. 318 del codice della navigazione, come sostituito
dall'art. 7. Per la composizione degli equipaggi delle navi
di cui all'art. 1 dovranno essere osservati i seguenti
criteri:
a) le navi iscritte al Registro di cui all'art. 1 del
presente decreto provenienti dalle matricole e dai registri
di cui agli articoli 146 e 148 del codice della
navigazione, alla data del 1o gennaio 1998, ovvero quelle
ad esse assimilate per accordo con le parti sociali,
saranno interamente armate con equipaggio avente i
requisiti di nazionalita' di cui al comma 1 dell'art. 318
del codice della navigazione. Tali navi imbarcheranno
almeno un allievo ufficiale di coperta e un allievo
ufficiale di macchina, in vigenza dei benefici di cui al
decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con
modificazioni; dalla legge 8 agosto 1995, n. 343;
b) le navi iscritte al registro di cui all'art. 1 del
presente decreto, provenienti da registri esteri e gia'
locate a scafo nudo ai sensi degli articoli 28 e 29 della
legge 14 giugno 1989, n. 234, saranno armate con sei membri
dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalita' di cui
al comma 1 dell'art. 318 del codice della navigazione. Tra
essi dovranno obbligatoriamente esservi il comandante, il
primo ufficiale di coperta e il direttore di macchina. I
restanti tre componenti saranno ufficiali o sottufficiali,
e almeno un allievo ufficiale di macchina e un allievo
ufficiale di coperta in vigenza dei benefici di cui al
decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343. Sulle
navi inferiori alle 3.000 tonnellate di stazza lorda ovvero
alle 4.000 tonnellate di stazza lorda convenzionale come
definite sulla base dei contratti collettivi nazionali di
lavoro, il numero di membri dell'equipaggio aventi i
requisiti di cui al comma 1, dell'art. 318, del codice
della navigazione e' di tre, tra cui obbligatoriamente il
comandante;
c) le navi iscritte al registro di cui all'art. 1 del
presente decreto acquistate all'estero o comunque
provenienti da registri esteri, nonche' le navi di nuova
costruzione consegnate all'armatore in data successiva a
quella di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, saranno armate con i criteri di cui alla
lettera b). Ulteriori membri dell'equipaggio aventi i
requisiti di nazionalita' di cui al comma 1 dell'art. 318
del codice della navigazione, potranno essere determinati
fra le parti sociali mediante gli accordi sindacali di cui
al presente comma;
d) le navi di cui alle lettere b) e c) potranno
inoltre essere armate per la quota di lavoratori comuni, in
via prioritaria, con personale italiano assunto con
contratto di formazione e lavoro ai sensi del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e, in mancanza di
questo, con personale non avente i requisiti di cui al
comma 1 dell'art. 318 del codice della navigazione.
1-bis. In deroga al comma 1 dell'art. 318 del codice
della navigazione, nonche' alle disposizioni di cui al
comma 1 del presente articolo, la composizione degli
equipaggi delle navi di cui all'art. 1 puo' essere altresi'
determinata in conformita' ad accordi sindacali nazionali
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori del settore comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale.
2. Nella tabella di armamento della nave e' posta
annotazione dei componenti dell'equipaggio per i quali ai
sensi del comma 2, dell'art. 318, del codice della
navigazione, nonche' ai sensi degli accordi di cui ai commi
1 e 1-bis del presente articolo, non e' richiesta la
nazionalita' italiana o comunitaria L'autorita' marittima,
qualora non ricorrano motivi particolari o di
forza maggiore, nega le spedizioni alla nave il cui
equipaggio sia composto non in conformita' alla annotazione
stessa. Per i marittimi di nazionalita' diversa da quella
italiana o comunitaria, imbarcati in conformita' a quanto
previsto nella tabella di armamento della nave, non sono
richiesti visto di ingresso nel territorio dello Stato,
permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro anche
quando la nave navighi nelle acque territoriali o sosti in
un porto nazionale.
2-bis. Le navi di cui al comma 1, lettera a), che
operano in acque territoriali straniere per lavori in mare,
assistenza e rifornimento a piattaforme di perforazione o
per servizi nei porti e che siano per contratto obbligate
dallo Stato rivierasco ad imbarcare una quota di marittimi
di quella nazionalita', sono armate con un numero di membri
dell'equipaggio aventi i requisiti di cui al comma 1,
dell'art. 318, del codice della navigazione, determinato da
appositi accordi stipulati tra le organizzazioni
imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale.
3. I componenti l'equipaggio devono essere in possesso
dei certificati rilasciati dall'amministrazione italiana o
di altro Stato contraente previsti dalla convenzione
internazionale sugli standards di addestramento,
abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi,
adottata a Londra il 7 luglio 1978 e ratificata con legge
21 novembre 1985, n. 739, o da tali amministrazioni
riconosciuti o autorizzati.".
Note all'art. 5, comma 5:
- Il testo dell'art. 48 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante
"Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi"
(Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, supplemento
ordinario) come modificato dalla legge 21 novembre 2000, n.
342, recante "Misure in materia fiscale" (Gazzetta
Ufficiale 25 novembre 2000, n. 276, e' il seguente:
"Art. 48 (Determinazione del reddito di lavoro
dipendente). 1. Il reddito di lavoro dipendente e'
costituito da tutte le somme e i valori in genere, a
qualunque titolo percepiti nei periodo d'imposta, anche
sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al
rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo
d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti
dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio
del periodo d'imposta successivo a quello cui si
riferiscono.
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati
dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a
disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria
versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o
casse aventi esclusivamente fine assistenziale in
conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale per un importo non superiore
complessivamente a lire 7.000.000 fino all'anno 2002 e a
lire 6.000.000 per l'anno 2003, diminuite negli anni
successivi in ragione di lire 500.000 annue fino a lire
3.500.000. Fermi restando i suddetti limiti, a decorrere
dal 1o gennaio 2003, il suddetto importo e' determinato
dalla differenza tra lire 6.500.000 e l'importo dei
contributi versati, entro i valori fissati dalla lettera
e-ter del comma 1, dell'art. 10, ai Fondi integrativi del
servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni.
b) le erogazioni liberali concesse in occasione di
festivita' o ricorrenze alla generalita' o a categorie di
dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a lire
500.000, nonche' i sussidi occasionali concessi in
occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del
dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime
dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o
ammessi a fruire dalle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive
ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172;
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore
di lavoro, nonche' quelle in mense organizzate direttamente
dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino
all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240, le
prestazioni e le indennita' sostitutive corrisposte agli
addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a
carattere temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone
dove manchino strutture o servizi di ristorazione;
d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo
alla generalita' o a categorie di dipendenti; anche se
affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi
pubblici;
e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed
f) del comma 1, dell'art. 47;
f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui
al comma 1, dell'art. 65, da parte dei dipendenti e dei
soggetti indicati nell'art. 12.
f-bis) le somme erogate dal datore di lavoro alla
generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti per
frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte
dei familiari indicati nell'art. 12, nonche' per borse di
studio a favore dei medesimi familiari.
g) il valore delle azioni offerte alla generalita'
dei dipendenti per un importo non superiore
complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a
condizione che non siano riacquistate dalla societa'
emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima
che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione;
qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine,
l'importo che non ha concorso a formare il reddito al
momento dell'acquisto e' assoggettato a tassazione nel
periodo d'imposta in cui avviene la cessione.
g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al
momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal
dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia
almeno pari al valore delle azioni stesse alla data
dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti
posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di
diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di
partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10
per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso
interamente a formare il reddito;
h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui
all'art. 10 e alle condizioni ivi previste, nonche' le
erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a
contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a
fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso art. 10,
comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed
erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;
i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle
case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del
riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno
dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare
percepito nel periodo d'imposta.
2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g- bis)
del comma 2, si applicano esclusivamente alle azioni emesse
dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il
rapporto di lavoro, nonche' a quelle emesse da societa' che
direttamente o indirettamente, controllano la medesima
impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla
stessa societa' che controlla l'impresa.
3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di
cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei
servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari
indicati nell'art. 12, a il diritto di ottenerli da terzi,
si applicano le disposizioni relative alla determinazione
del valore normale dei beni e dei servizi contenute
nell'art. 9. Il valore normale dei generi in natura
prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e' determinato
in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa
azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare
il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati
se complessivamente di importo non superiore al periodo
d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore e'
superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente
a formare il reddito.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
a) per gli autoveicoli indicati nell'art. 54, comma
1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso
promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo
corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila
chilometri calcolata sulla base del costo chilometrico di
esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che
l'automobile club d'Italia deve elaborare entro il
30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle
finanze che provvede alla pubblicazione entro il
31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo,
al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al
dipendente;
b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50
per cento della differenza tra l'importo degli interessi
calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine
di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al
tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si
applica per i prestiti stipulati anteriormente al
1o gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici
mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore
di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarieta' o in
cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime
dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o
ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive
ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992
n. 172;
c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso a
in comodato, si assume la differenza tra la rendita
catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese
inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a
carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il
godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi
in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio
stesso, si assume il 30 per cento della predetta
differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti
nel catasto si assume la differenza tra il valore del
canone di locazione determinato in regime vincolistico o,
in mancanza, quello determinato in regime di libero
mercato, e quanto corrisposto per il godimento del
fabbricato.
5. Le indennita' percepite per le trasferte o le
missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare
il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno,
elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al
netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di
rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di
vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il
limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due
terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che
di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle
spese per trasferte o missioni fuori del territorio
comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di
spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al
viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese,
anche non documentabili, eventualmente sostenute dal
dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o
missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire
30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero.
Le indennita' o i rimborsi di spese per le trasferte
nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di
spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal
vettore, concorrono a formare il reddito.
6. Le indennita' e le maggiorazioni di retribuzione
spettanti ai lavoratori tenuti per contratto
all'espletamento delle attivita' lavorative in luoghi
sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con
carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di
volo previste dalla legge o dal contratto collettivo,
nonche' le indennita' di cui all'art. 133 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229,
concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per
cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, possono essere individuate categorie di
lavoratori e condizioni di applicabilita' della presente
disposizione.
7. Le indennita' di trasferimento, quelle di prima
sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a
formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro
ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a
lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del
territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal
territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se
le indennita' in questione, con riferimento allo stesso
trasferimento, sono corrisposte per piu' anni, la presente
disposizione si applica solo per le indennita' corrisposte
per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle
dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, e
di trasporto delle cose, nonche' le spese e gli oneri
sostenuti dal dipendente in qualita' di conduttore, per
recesso dal contratto di locazione in dipendenza del
l'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se
rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente
documentate, non concorrono a formare il reddito anche se
in caso di contemporanea erogazione delle suddette
indennita'.
8. Gli assegni di sede e le altre indennita' percepite
per servizi prestati all'estero costituiscono reddito,
nella misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati
all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la
legge prevede la corresponsione di una indennita' base e
di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il
reddito la sola indennita' base nella misura del 50 per
cento. Qualora l'indennita' per servizi prestati all'estero
comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento
all'attivita' prestata nel territorio nazionale, la
riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti
predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude
l'applicabilita' di quella di cui al comma 5;
8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8,
il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via
continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da
dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello
Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni; e'
determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali
definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale di cui all'art. 4, comma 1, del
decreto-legge 31 luglio 1987. n. 317, convertito, con
modificazioni dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del
presente articolo non concorrono a formare il reddito di
lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, quando la variazione
percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al
periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2
per cento rispetto al valore medio del medesimo indice
rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno
1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla
ricognizione della predetta percentuale di variazione.
Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha
effetto il suddetto decreto si fara' fronte all'onere
derivante dall'applicazione del medesimo decreto".
- Il testo degli articoli 4, comma 1 e 5, comma 3 del
decreto legge 31 luglio 1997, n. 317 recante: "Norme in
materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei
Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni
erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS" (Gazzetta
Ufficiale 3 agosto 1987, n. 179), convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1997, n. 398 (Gazzetta
Ufficiale 3 ottobre 1987, n. 231) e' il seguente:
"Art. 4. - 1. I contributi dovuti per i regimi
assicurativi di cui all'art. 1, a decorrere dal periodo di
paga in corso al 9 gennaio 1986, sono calcolati su
retribuzioni convenzionali. Tali retribuzioni, fissate con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate
con riferimento e comunque in misura non inferiore ai
contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per
settori omogenei. Il decreto anzidetto e' emanato per gli
anni 1986 e 1987, entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e per gli anni
successivi entro il 31 gennaio di ciascun anno".
"Art. 5. - 3. Le disposizioni del presente articolo e
degli articoli da 1 e 4, non si applicano alle assunzioni
ed ai trasferimenti effettuati dalla pubblica
amministrazione nonche', salvo quanto disposto dai
precedenti commi, ai lavoratori marittimi italiani
imbarcati su navi battenti bandiera estera e agli
appartenenti al personale di volo, alle dipendenze dei
datori di lavoro indicati all'art. 1, comma 2."



 
Art. 6.
(Norma interpretativa) 1. L'articolo 8 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, si interpreta nel senso che il contributo compensativo da assegnare alle autorita' portuali e' pari alla differenza, calcolata per l'intera durata della concessione, tra il canone che sarebbe derivato dall'applicazione del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e quello stabilito negli atti di concessione di cui al comma 1 del medesimo articolo 8. 3. Il contributo compensativo e' erogato in un'unica soluzione per il danno economico subito dalle autorita' portuali a tutto il 2000 e quindi annualmente fino alla scadenza della concessione, in proporzione all'incidenza negativa che l'ente subira' sul bilancio in ciascun esercizio finanziario. 3. Il contributo compensativo e' erogato nei limiti della spesa massima autorizzata dall'articolo 8, comma 2, della legge 28 dicembre 1999, n. 522.



Note all'art. 6, comma 1:
- L'art. 8 della citata legge 28 dicembre 1999, n. 522
(Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2000, n. 10) e' il seguente:
"Art. 8 (Livelli dei canoni delle concessioni demaniali
marittime). - 1. Le disposizioni di cui al decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre
1995, n. 595, devono ritenersi non applicabili alle
concessioni demaniali marittime pluriennali rilasciate,
anche nelle aree di competenza delle autorita' portuali,
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge
4 dicembre 1993, n. 494, alle imprese di costruzione e di
riparazione navale iscritte agli albi speciali di cui al
titolo IV della legge 14 giugno 1989 n. 234, fino alla loro
scadenza.
2. Alle Autorita' portuali che abbiano gia' iscritto in
bilancio alla data del 31 dicembre 1998, l'importo dei
relativi canoni demaniali nella misura stabilita dal
decreto di cui al comma 1, il Ministero dei trasporti e
della navigazione assegna un contributo compensativo entro
la spesa massima di lire 20 miliardi. Per le finalita' di
cui al comma 2, e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi
per l'anno 2000 e di lire 10 miliardi per l'anno 2001 cui
si fa fronte mediante utilizzo delle proiezioni, per gli
anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999,
allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica".
- Il decreto ministeriale 15 novembre 1995, n. 595
"Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni
per le concessioni demaniali marittime" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1996, n. 158.
Note all'art. 6, comma 3:
- Per l'art. 8, comma 2, della legge 28 dicembre 1999,
n. 522, si veda nelle note all'art. 6, comma 1.



 
Art. 7.
(Iniziative a favore del cabotaggio
nel Mediterraneo) 1. Le ritenute di cui all'articolo 9 della legge 19 maggio 1975, n. 169, e di cui all'articolo 19 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, oltre che per le finalita' indicate negli stessi articoli 9 e 19, possono essere utilizzate anche per contributi ad iniziative per la promozione del cabotaggio nel Mediterraneo, nonche' per studi di fattibilita' finalizzati allo sviluppo dello stesso.



Note all'art. 7, comma 1:
- Il testo dell'art. 9 della legge 19 maggio 1975, n.
169, recante: "Riordinamento dei servizi marittimi postali
e commerciali di carattere locale" (Gazzetta Ufficiale
9 giugno 1975, n. 149) e' il seguente:
"Art. 9. - Il Ministero della marina mercantile
esercita la vigilanza ed il controllo affinche' i servizi
siano svolti in conformita' della disciplina stabilita
nella presente legge e nelle convenzioni.
Alle spese necessarie per l'espletamento del predetto
compito di vigilanza e di controllo si fa fronte mediante
ritenuta del 2 per mille sulle sovvenzioni, da farsi
affluire all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnata, nei limiti delle riconosciute necessita', con
decreto del Ministro per il tesoro, allo stato di
previsione della spesa del Ministero della marina
mercantile.
- Il testo dell'art. 19 della legge 5 dicembre 1986, n.
856, recante: "Norme per la ristrutturazione della flotta
(Gruppo Finmare) e interventi per l'armamento privato
(Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1986, n. 289, S.O.) e' il
seguente:
"Art. 19. - 1. La ritenuta del 2 per mille sulle somme
pagate per sovvenzioni e contributi, di cui all'art. 13
della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e' ridotta nella
misura dell'1 per mille ed e' utilizzata per la vigilanza
ivi prevista e per gli impegni di carattere internazionale
nell'interesse delle societa' di navigazione, nonche' per
il funzionamento della Commissione interministeriale di cui
all'art. 14 della presente legge, per gli accertamenti
tecnici della Commissione interministeriale di cui al comma
4 del precedente art. 2 e per il funzionamento della
Commissione di cui all'art. 11 della presente legge".



 
Art. 8.
(Trasferimento dei compiti di attuazione
degli interventi nel settore marittimo) 1. A decorrere dal 1º gennaio 2001, agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, a quelli di cui all'articolo 4, comma 1, all'articolo 6, comma 1, ed all'articolo 6-bis del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, nonche' a quelli di cui all'articolo 9 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, provvede il Ministero dei trasporti e della navigazione. 2. Agli oneri relativi agli interventi di cui al comma 1, si provvede a carico delle autorizzazioni di spesa disposte a favore della gestione commissariale del Fondo gestioni istituti contrattuali lavoratori portuali di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, considerando le autorizzazioni medesime corrispondentemente ridotte. 3. Per garantire con carattere di stabilita' il corretto espletamento delle ampliate funzioni di vigilanza, programmazione e controllo ministeriale in connessione alla riorganizzazione dei settori della navigazione marittima ed aerea, nonche' lo svolgimento delle funzioni operative connesse a provvedimenti a favore del settore portuale e dell'armamento di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto in cui definisce un programma di attivita' su base triennale stabilendo le priorita', i tempi e le modalita' di attuazione delle predette funzioni in modo da assicurarne la realizzazione. Per le finalita' del presente comma, a decorrere dall'anno 2001, il fondo unico di amministrazione, istituito dall'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri per il quadriennio 1998-2001, e' integrato dell'importo di lire 4.800 milioni da destinare in sede di contrattazione integrativa alla definizione di specifici progetti e piani di incentivazione rivolti al personale dei livelli funzionali del Ministero dei trasporti e della navigazione appartenente al ruolo del soppresso Ministero della marina mercantile e al ruolo della ex Direzione generale dell'aviazione civile, utilizzato per il raggiungimento dei predetti obiettivi. All'onere derivante dal presente comma, quantificato in 4.800 milioni di lire a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. 4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Note all'art. 8, comma 1:
- Il testo dell'art. 1, comma 3, lettere b) e c) del
decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, recante: "Misure
straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale e
delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali" (Gazzetta
Ufficiale 19 luglio 1995, n. 167), convertito, in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge
8 agosto 1995, n. 343 (Gazzetta Ufficiale 19 agosto 1995,
n. 193) e' il seguente:
"3. A valere sulle medesime risorse di cui al comma 1,
anche mediante le modalita' di cui al comma 2, il
commissario liquidatore provvede altresi agli interventi,
valutati in complessive lire 100 miliardi, a favore
dell'armamento, per la concessione:
(Omissis).
b) di un contributo mensile per il periodo di
imbarco, non superiore a dodici mesi, pari a lire due
milioni per ciascun allievo ufficiale di macchina e di
coperta, impiegato entro il 31 dicembre 1996;
c) di un contributo pari agli oneri connessi alla
frequenza ai corsi, compreso vitto e alloggio, resi
obbligatori dalla legge 21 novembre 1985, n. 739, nonche'
ai corsi per la formazione di personale di bordo
polivalente e ai corsi di preparazione all'esercizio delle
stazioni di bordo del sistema globale marittimo di soccorso
e di sicurezza, denominato "GMDSS - Global Maritime System
and Safety System", indetti entro la medesima data del
31 dicembre 1996."
- Il testo degli articoli 4, comma 1, 6, comma 1, e
6-bis del citato decreto-legge n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e' il
seguente:
"Art. 4. - 1. Ai soggetti che esercitano l'attivita'
produttiva di reddito di cui al comma 2, e' attribuito un
credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul
reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro
dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di
bordo imbarcato sulle navi iscritte nel registro
internazionale, da valere ai fini del versamento delle
ritenute alla fonte relative a tali redditi. Detto credito
non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il
relativo onere e' posto a carico della gestione
commissariale del Fondo di cui all'art. 6, comma 1."
"Art. 6. - 1. Per la salvaguardia dell'occupazione
della gente di mare, a decorrere dal 1o gennaio 1998, le
imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di
cui all'art. 119 del codice della navigazione ed imbarcato
su navi iscritte nel Registro internazionale di cui
all'art. 1, nonche' lo stesso personale suindicato sono
esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali dovuti per legge. Il relativo onere e' a
carico della gestione commissariale del Fondo gestione
istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione
di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio
1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 1990, n. 58, ed e' rimborsato su conforme
rendicontazione".
"Art. 6-bis (Benefici per imprese armatoriali che
esercitano la pesca). - 1. Fatto salvo quanto disposto
all'art. 1, per la salvaguardia dei livelli occupazionali
propri dei segmenti di appartenenza, i benefici di cui agli
articoli 4 e 6, sono estesi alle imprese armatoriali che
esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70
per cento, a quelle che esercitano la pesca mediterranea.
2. Al maggior onere derivante dalla estensione dei
benefici previsti dal presente decreto-legge alle navi da
pesca, valutato in lire 6.600 milioni annue, si provvede
mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello Stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno
finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e
della navigazione".
- Il testo dell'art. 9 della citata legge 28 dicembre
1999, n. 522 e' il seguente:
"Art. 9 (Sgravi contributivi per le imprese di
cabotaggio marittimo). - 1. Dal 1o gennaio 1999, i benefici
previsti dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge
30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, con le modalita'
previste dalla stessa norma, sono estesi per il triennio
1999 - 2001, nel limite massimo dell'80 per cento, alle
imprese impegnate nei servizi marittimi di cabotaggio, per
gli oneri contributivi relativi al personale avente i
requisiti di cui all'art. 119 del codice della navigazione,
ed imbarcato su navi di bandiera italiana che, per almeno
il 50 per cento del loro impiego complessivo nell'anno,
effettuano servizi di trasporto passeggeri, merci, misti o
di crociera tra porti nazionali.
2. Le imprese armatoriali nei cui confronti sia stato
accertato, dai competenti organi del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, il mancato rispetto dei contratti
di lavoro del personale di bordo decadono dai benefici
concessi ai sensi del comma 1. Al fine di consentire il
controllo del rispetto delle disposizioni del presente
articolo, le imprese armatoriali che si avvalgono degli
sgravi di cui al comma 1, devono corredare i prospetti di
liquidazione dei contributi previdenziali con una
certificazione, rilasciata dalla Capitaneria di porto ove
le stesse imprese hanno costituito il turno particolare
previsto dai contratti, la quale attesti i nominativi dei
marittimi iscritti nel turno particolare secondo le norme
previste dai contratti collettivi. La decadenza dai
benefici di cui al comma 1, consegue altresi' alla
violazione delle vigenti disposizioni in materia di
sicurezza e igiene del lavoro, qualora dalla violazione
stessa consegua condanna penale per il datore di lavoro.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo sono
autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 41.000
milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 23.000
milioni annue a decorrere dall'anno 2000 in favore della
gestione commissariale del Fondo gestione istituti
contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, di cui
all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n.
6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
1990, n. 58. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge non e' consentita l'iscrizione nelle matricole e nei
registri nazionali di navi adibite al trasporto passeggeri
provenienti da registri stranieri, costruite da oltre venti
anni. All'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: "come sostituito
dall'art. 7" sono aggiunte le seguenti: ", salvo che per le
navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e
nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il
viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in
provenienza o diretto verso un altro Stato".
Nota all'art. 8, comma 2:
- Il testo dell'art. 9, comma 8, del decreto-legge
30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 e' il seguente:
"8. In favore della gestione commissariale del Fondo di
cui all'art. 6, comma 1, e' autorizzata l'assegnazione
della somma di lire 90 miliardi per l'anno 1997, lire 345,5
miliardi per l'anno 1998, lire 250 miliardi per gli anni
1999 e 2000, restando prorogata fino allo stesso anno 2000,
la durata di detto Fondo, e di lire 156 miliardi a
decorrere dall'anno 2001, restando confermate le modalita'
di cui all'art. 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990,
n. 58.".
Nota all'art. 8, comma 3:
- Il testo dell'art. 31 del contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo al personale del comparto
Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1999, n.
46, supplemento ordinario, e' il seguente:
"Art. 31 (Fondo unico di amministrazione). - 1. E'
costituito presso ciascuna amministrazione un Fondo unico
alimentato dalle seguenti risorse economiche:
gli importi di cui agli stanziamenti degli
articoli 36 e 37 del primo C.C.N.L. del comparto ministeri,
sottoscritto il 16 maggio 1995, compresi quelli finalizzati
a finanziare gli istituti di cui all'art. 38 dello stesso
contratto;
la percentuale prevista al punto 2, commi 1 e 2 degli
importi corrispondenti a quanto stanziato per le
prestazioni di lavoro straordinario risultanti negli
appositi capitoli dei bilanci delle amministrazioni, ivi
comprese le quote di tali stanziamenti percepite dal
personale contrattualizzato dell'amministrazione civile del
Ministero dell'interno;
i risparmi di gestione riferiti alle spese del
personale; fatte salve le quote che disposizioni di legge
riservano a risparmio del fabbisogno complessivo;
le risorse provenienti da specifiche disposizioni
normative che destinano risparmi all'incentivazione del
personale;
le somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della
legge n. 449/1997;
le economie conseguenti alla trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi
dell'art. 1, commi da 57 e segg. della legge n. 662/1996 e
successive modificazioni ed integrazioni;
i trattamenti economici che recano incrementi al
personale sulla base di disposizioni, di leggi, regolamenti
o atti amministrativi generali;
gli importi relativi all'indennita' di
amministrazione del personale cessato dal servizio non
riutilizzati in conseguenza di nuove assunzioni;
L. 24.600 pro-capite mensili per tredici mesi con
decorrenza dal mese di maggio 1999;
L. 15.000 pro-capite mensili per tredici mesi
disponibili dal 31 dicembre 1999 ed a valere dal mese
successivo.".



 
Art. 9.
(Conferimento alle regioni di funzioni amministrative
nei porti di rilevanza regionale) 1. All'articolo 105, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le parole da: "tale conferimento" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonche' nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e successive modificazioni. Nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 1º gennaio 2002". 2. Nell'esercizio delle funzioni amministrative afferenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo ricadenti nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale, le regioni acquisiscono, con riferimento alla compatibilita' dell'uso delle aree e delle opere portuali con gli interessi marittimi, il parere della competente autorita' marittima.



Note all'art. 9, comma 1:
- Il testo vigente dell'art. 105, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59", (Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998,
n. 92, S.O.) come modificato dalla presente legge e' il
seguente:
"Art. 105 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti
locali). - 1. Sono conferite alle regioni e agli enti
locali tutte le funzioni non espressamente indicate negli
articoli del presente capo e non attribuite alle autorita'
portuali dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84,e successive
modificazioni e integrazioni.
2. Tra le funzioni di cui al comma 1, sono in
particolare, conferite alle regioni le funzioni relative:
a) al rilascio dell'autorizzazione all'uso in
servizio di linea degli autobus destinati al servizio di
noleggio con conducente, relativamente alle autolinee di
propria competenza;
b) al rifornimento idrico delle isole;
c) all'estimo navale;
d) alla disciplina della navigazione interna;
e) alla programmazione, pianificazione, progettazione
ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e
manutenzione dei porti di rilievo regionale e
interregionale delle opere edilizie a servizio
dell'attivita' portuale;
f) al conferimento di concessioni per l'installazione
e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi
autostradali;
g) alla gestione del sistema idroviario
padano-veneto;
h) al rilascio di concessioni per la gestione delle
infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;
i) alla programmazione degli interporti e delle
intermodalita' con esclusione di quelli indicati alla
lettera g) del comma 1 dell'art. 104 del presente decreto
legislativo;
l) al rilascio di concessioni di beni del demanio
della navigazione interna, del demanio marittima e di zone
del mare territoriale per finalita' diverse da quelle di
approvvigionamento di fonti di energia; Tale conferimento
non opera nei porti finalizzati alla difesa militare e alla
sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica
internazionale e nazionale, nonche' nelle aree di
preminente interesse nazionale individuate con il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del
12 giugno 1996, e successive modificazioni. Nei porti di
rilevanza economica regionale ed interregionale il
conferimento decorre dal 1o gennaio 2002.
3. Sono attribuite alle province, ai sensi del comma 2
dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni
relative:
a) alla autorizzazione e vigilanza tecnica
sull'attivita' svolta dalle autoscuole e dalle scuole
nautiche;
b) al riconoscimento dei consorzi di scuole per
conducenti di veicoli a motore;
c) agli esami per il riconoscimento dell'idoneita'
degli insegnanti e istruttori di autoscuola;
d) al rilascio di autorizzazione alle imprese di
autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al
controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;
e) al controllo sull'osservanza delle tariffe
obbligatorie a forcella nel settore dell'autotrasporto di
cose per conto terzi;
f) al rilascio di licenze per l'autotrasporto di
merci per conto proprio;
g) agli esami per il conseguimento dei titoli
professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi
e di autotrasporto di persone su strada e dell'idoneita' ad
attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto su strada;
h) alla tenuta degli albi provinciali, quali
articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori.
4. Sono, inoltre, delegate alle regioni ai sensi del
comma 2 dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le
funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per
costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee
e infrastrutture di trasporto, escluse le strade e, le
autostrade.
5. In materia di trasporto pubblico locale, le regioni
e gli enti locali conservano le funzioni ad essi conferite
o delegate dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422.
6. Per lo svolgimento di compiti conferiti in materia
di diporto nautico e pesca marittima le regioni e gli enti
locali si avvalgono degli uffici delle capitanerie di
porto.
7. L'attivita' di escavazione dei fondali dei porti e'
svolta dalle autorita' portuali o, in mancanza, e'
conferita alle regioni. Alla predetta attivita' si provvede
mediante affidamento a soggetti privati scelti attraverso
procedura di gara pubblica.



 
Art. 10.
(Disposizioni concernenti le concessioni
dei beni demaniali marittimi) 1. Il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e' sostituito dal seguente: "2. Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attivita', hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e cosi' successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione". 2. All'articolo 45-bis del codice della navigazione le parole: ", in casi eccezionali e per periodi determinati," sono soppresse.



Note all'art. 10, comma 1:
- Il testo vigente dell'art. 1 del decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 400, recante "Disposizioni per la
determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali
marittime (Gazzetta Ufficiale 5 ottobre 1993, n. 234),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 4 dicembre 1993, n. 494 (Gazzetta Ufficiale
4 dicembre 1993, n. 285), come modificato dalla presente
legge e' il seguente:
"Art. 1. - 1. La concessione dei beni demaniali
marittimi puo' essere rilasciata, oltre che per servizi
pubblici e per servizi e attivita' portuali e produttive,
per l'esercizio delle seguenti attivita':
a) gestione di stabilimenti balneari;
b) esercizi di ristorazione e somministrazione di
bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
d) gestione di strutture ricettive ed attivita'
ricreative e sportive;
e) esercizi commerciali;
f) servizi di altra natura e conduzione di strutture
ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di
utilizzazione di cui alle precedenti categorie di
utilizzazione.
2. Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente
dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo
svolgimento delle attivita' hanno durata di sei anni, alla
scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e
cosi' successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il
secondo comma dell'art. 42 del codice della navigazione.".
- Il testo dell'art. 42, secondo comma, del codice
della navigazione e' il seguente:
"Le concessioni di durata superiore al quadriennio o
che comunque importino impianti di difficile sgombero sono
revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso
del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a
giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima.".
Nota all'art. 10, comma 2:
- Il testo dell'art. 45-bis del codice della
navigazione come modificato dalla presente legge e' il
seguente:
"Art. 45-bis (Affidamento ad altri soggetti delle
attivita' oggetto della concessione). - Il concessionario
previa autorizzazione dell'autorita' competente, puo'
affidare ad altri soggetti la gestione delle attivita'
oggetto della concessione. Previa autorizzazione
dell'autorita' competente, puo' essere altresi' affidata ad
altri soggetti la gestione di attivita' secondarie
nell'ambito della concessione.".



 
Art. 11.
(Copertura finanziaria) 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ad eccezione dell'articolo 8, pari a lire 89.450 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede, quanto a lire 60.000 milioni mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito dell'unita' previsionale di base 4.2.1.2 (cap. 7205) dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 2001 e successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 30 novembre 1998, n. 413, quanto a lire 450 milioni mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito della medesima unita' previsionale di base 4.2.1.2. (cap. 7220) per l'anno 2001 e successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 30 novembre 1998, n. 413, e, quanto a lire 29.000 milioni mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito dell'unita' previsionale di base 4.1.2.10 (cap. 1618) dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno 2001 e successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 31 luglio 1997, n. 261. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 marzo 2001
Il Presidente del Senato della Repubblica
nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica,
ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
MANCINO
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bersani, Ministro dei trasporti e della
navigazione Visto, il Guardasigilli: Fassino

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LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 4755):
Presentato dal Ministro dei trasporti (Bersani) il
26 luglio 2000.
Assegnato alla 8a commissione (Lavori pubblici), in
sede referente, il 19 settembre 2000 con pareri delle
commissioni 1a, 5a, 6a, 11a e giunta per gli affari delle
Comunita' europee.
Esaminato dalla 8a commissione il 27, 28 settembre e
11 ottobre 2000.
Relazione scritta annunciata il 17 ottobre 2000 (atto
n. 4755/A - relatore sen. Carpinelli).
Esaminato in aula e approvato il 16 novembre 2000.
Camera dei deputati (atto n. 7451):
Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede
referente, il 28 novembre 2000 con pareri delle commissioni
I, V, VI, VIII, XI e XIV.
Esaminato dalla IX commissione il 5, 13 e 20 dicembre
2000.
Esaminato in aula il 15, 17 gennaio 2001 e approvato
con modificazioni, il 23 gennaio 2001.
Senato della Repubblica (atto n. 4755-B):
Assegnato alla 8a commissione (Lavori pubblici), in
sede deliberante, il 2 febbraio 2001 con pareri delle
commissioni 1a, 4a, 5a, 6a, giunta per gli affari delle
Comunita' europee e Commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 8a commissione il 6 febbraio 2001 e
approvato il 20 febbraio 2001.



Note all'art. 11, comma 1:
- Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera a) e dell'art.
4, comma 4, della citata legge 30 novembre 1998, n. 413, e'
il seguente;
"Art. 1. - 1. Per consentire ulteriori interventi
finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed
armatoriale, con l'attuazione delle misure previste dalla
direttiva 90/684/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1990, e'
autorizzata l'assunzione nel triennio 1998-2000 di:
a) limiti di impegno di durata quindicennale per gli
interventi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge
24 dicembre 1993, n. 564, convertito, dalla legge
22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 10.000 milioni
annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 60.000 milioni
annue a decorrere dall'anno 2000;
"Art. 4. - Per le finalita' di cui al presente articolo
e' autorizzato il limite di impegno quindicennale in
ragione di lire 66.000 milioni annue a decorrere dall'anno
1999. Per la corresponsione delle somme di cui al comma 1,
si applicano le procedure di cui alla legge 31 dicembre
1991, n 431, e successive modificazioni.".
- Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera c), della
citata legge 31 luglio 1997, n. 261, e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Per consentire ulteriori interventi
finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed
armatoriale, con l'attuazione delle misure previste dalla
direttiva 87/167/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1987, e
dalla direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre
1990, sono autorizzati nel triennio 1997-1999 i seguenti
ulteriori limiti di impegno della durata massima di
quindici anni:
a) - b) Omissis
c) per gli interventi di cui all'art. 10 del
decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito, dalla
legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 40.000
milioni per l'anno 1997, 70.000 milioni per l'anno 1998 e
75.000 milioni per l'anno 1999.



 
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