Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2001 (vai al sommario)
LEGGE 24 marzo 2001, n. 89
Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
(Pronuncia in camera di consiglio) 1. L'articolo 375 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 375. - (Pronuncia in camera di consiglio). - La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere: 1) dichiarare l'inammissibilita' del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto; 2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332; 3) dichiarare l'estinzione del processo per avvenuta rinuncia a norma dell'articolo 390; 4) pronunciare in ordine all'estinzione del processo in ogni altro caso; 5) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione. La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia sentenza in camera di consiglio quando il ricorso principale e quello incidentale eventualmente proposto sono manifestamente fondati e vanno, pertanto, accolti entrambi, o quando riconosce di dover pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi, nonche' quando un ricorso va accolto per essere manifestamente fondato e l'altro va rigettato per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi. La Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui al primo e al secondo comma, rinvia la causa alla pubblica udienza. Le conclusioni del pubblico ministero, almeno venti giorni prima dell'adunanza della Corte in camera di consiglio, sono notificate agli avvocati delle parti, che hanno facolta' di presentare memorie entro il termine di cui all'articolo 378 e di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti al primo comma, numeri 1), 4) e 5), limitatamente al regolamento di giurisdizione, e al secondo comma".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 332, 360 e 378 del
codice di procedura civile:
"Art. 332 (Notificazione dell'impugnazione relativa a
cause scindibili). - Se l'impugnazione di una sentenza
pronunciata in cause scindibili e' stata proposta soltanto
da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il
giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto
delle quali l'impugnazione non e' preclusa o esclusa,
fissando il termine nel quale la notificazione deve essere
fatta e, se e' necessario, l'udienza di comparizione.
Se la notificazione ordinata dal giudice non avviene,
il processo rimane sospeso fino a che non siano decorsi i
termini previsti negli articoli 325 e 327 primo comma".
"Art. 360 (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso). -
Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado
possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
2) per violazione delle norme sulla competenza,
quando non e' prescritto il regolamento di competenza;
3) per violazione o falsa applicazione di norme di
diritto;
4) per nullita' della sentenza o del procedimento;
5) per omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un punto decisivo della controversia,
prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio.
Puo' inoltre essere impugnata con ricorso per
cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le
parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso
l'impugnazione puo' proporsi soltanto per violazione o
falsa applicazione di norme di diritto".
"Art. 378 (Deposito di memorie di parte). - Le parti
possono presentare le loro memorie in cancelleria non oltre
cinque giorni prima dell'udienza".



 
Art. 2.
(Diritto all'equa riparazione) 1. Chi ha subi'to un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione. 2. Nell'accertare la violazione il giudice considera la complessita' del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonche' quello di ogni altra autorita' chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione. 3. Il giudice determina la riparazione a norma dell'articolo 2056 del codice civile, osservando le disposizioni seguenti: a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1; b) il danno non patrimoniale e' riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicita' della dichiarazione dell'avvenuta violazione.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 4 agosto
1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della liberta'
fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del
protocollo addizionale alla convenzione stessa, firmato a
Parigi il 20 marzo 1952), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 settembre 1955, n. 221:
"Art. 6. - 1. Toute personne a droit a' ce que sa cause
soit entendue e'quitablement, publiquement et dans un
de'lai raisonnable, par un tribunal inde'pendant et
impartiai, e'tabli par la loi, qui de'cidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caracte're
civil, soit du bien-fonde' de toute accusation en matie're
pe'nale dirige'e contre elle. Le jugement doit être rendu
publiquement, mais l'acce's de la salle d'audience peut
être interdit a' la presse et au public pendant la
totalite' ou une partie du proces dans l'inte'rêt de la
moralite', de l'ordre public ou de la se'curite' nationale
dans une socie'te' de'mocratique, lorsque les inte'rêts des
mineurs ou la protection de la vie prive'e des parties au
proce's l'exigent, ou dans la mesure juge'e strictement
ne'cessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances
spe'ciales la publicite' serait de nature a' porter
atteinte aux inte'rêts de la justice.
2. Toute personne accuse'e d'une infraction est
pre'sume'e innocente jusqu'a' ce que sa culpabilite' ait
e'te' le'galement e'tablie.
3. Tout accuse' a drôit notamment a':
a) être informe', dans le plus court de'lai, dans une
langue qu'il comprend et d'une manie're de'taille'e, de la
nature et de la cause de l'accusation porte'e contre lui;
b) disposer du temps et des facilite's ne'cessaires
a' la pre'paration de sa de'fense;
c) se de'fendre lui-même ou avoir l'assistance d'un
de'fenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de
re'mune'rer un de'fenseur, pouvoir être assiste'
gratuitement par un avocat d'office, lorsque les inte'rêts
de la justice l'exigent;
d) interroger ou faire interroger les te'moins a'
charge et obtenir la convocation et l'interrogation des
te'moins a' de'charge dans les mêmes conditions que les
te'moins a' charge;
e) se faire assister gratuitement d'un interpre'te,
s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employe'e a'
l'audience".
- Si riporta il testo dell'art. 2056 del codice civile:
"Art. 2056 (Valutazione dei danni). - Il risarcimento
dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le
disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.
Il lucro cessante e' valutato dal giudice con equo
apprezzamento delle circostanze del caso.".



 
Art. 3.
(Procedimento)

1. La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto e' concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata.
2. La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile.
3. Il ricorso e' proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare, del Ministro delle finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario. Negli altri casi e' proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.
4. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, e' notificato, a cura del ricorrente, all'amministrazione convenuta, presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella della camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.
5. Le parti hanno facolta' di richiedere che la corte disponga l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2 ed hanno diritto, unitamente ai loro difensori, di essere sentite in camera di consiglio se compaiono. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti sino a cinque giorni prima della data in cui e' fissata la camera di consiglio, ovvero sino al termine che e' a tale scopo assegnato dalla corte a seguito di relativa istanza delle parti.
6. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto e' immediatamente esecutivo.
7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene, nei limiti delle risorse disponibili, a decorrere dal 1° gennaio 2002.



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del codice di
procedura penale:
"Art. 11 (Competenza per i procedimenti riguardanti i
magistrati). - 1. I procedimenti in cui un magistrato
assume la qualita' di persona sottoposta ad indagini, di
imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato,
che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti
alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel
distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita
le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto,
sono di competenza del giudice, ugualmente competente per
materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte
di appello determinato dalla legge.
2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il
magistrato stesso e' venuto ad esercitare le proprie
funzioni in un momento successivo a quello del fatto, e'
competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso
distretto di corte d'appello determinato ai sensi del
medesimo comma 1 .
3. I procedimenti connessi a quelli in cui un
magistrato assume la qualita' di persona sottoposta ad
indagini, di imputato ovvero di persona offesa o
danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo
giudice individuato a norma del comma 1".
- Si riporta il testo degli articoli 125 e 737 del
codice di procedura civile:
"Art. 125 (Contenuto e sottoscrizione degli atti di
parte). - Salvo che la legge disponga altrimenti, la
citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il
precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti,
l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o
l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da
notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se
essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore.
La procura al difensore dell'attore puo' essere
rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto,
purche' anteriormente alla costituzione della parte
rappresentata.
La disposizione del comma precedente non si applica
quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta
dal difensore munito di mandato speciale.".
"Art. 737 (Forma della domanda e del provvedimento). -
I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera
di consiglio, si chiedono con ricorso al giudice competente
e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge
disponga altrimenti.".



 
Art. 4.
(Termine e condizioni di proponibilita') 1. La domanda di riparazione puo' essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, e' divenuta definitiva.
 
Art. 5.
(Comunicazioni) 1. Il decreto di accoglimento della domanda e' comunicato a cura della cancelleria, oltre che alle parti, al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilita', nonche' ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.
 
Art. 5-bis (2)
(( Gratuita' del procedimento ))

(( 1. Il procedimento di cui all'articolo 3 e' esente dal pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Il procedimento iscritto prima del 13 marzo 2002 e' esente dall'imposta di bollo, dai diritti di cancelleria e dai diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario. ))
 
Art. 6.
(Norma transitoria) 1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali abbiano gia' tempestivamente presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, possono presentare la domanda di cui all'articolo 3 della presente legge qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilita' da parte della predetta Corte europea. In tal caso, il ricorso alla corte d'appello deve contenere l'indicazione della data di presentazione del ricorso alla predetta Corte europea. 2. La cancelleria del giudice adito informa senza ritardo il Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi dell'articolo 3 nel termine di cui al comma 1 del presente articolo.



Nota all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 6 della convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali, 4 agosto 1955, n. 848, vedi nelle note
all'art. 2.



 
Art. 7.
(Disposizioni finanziarie) 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 12.705 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3813):
Presentato dal senatore Michele Pinto ed altri il
16 febbraio 1999.
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede
referente, il 4 marzo 1999 con pareri delle commissioni 1a,
3a, 4a, 5a e 6a, e giunta per gli affari delle Comunita'
europee.
Esaminato dalla 2a commissione il 21, 27 e 28 aprile
1999; 16 e 22 marzo 2000; 25 e 31 maggio 2000; 29 giugno
2000; 4, 5 e 6 luglio 2000.
Relazione scritta presentata il 14 settembre 2000 (atto
n. 3813/A-relatore sen. Follieri).
Esaminato in aula ed approvato il 28 settembre 2000.
Camera dei deputati (atto n. 7327):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 4 ottobre 2000 con pareri delle commissioni
I, III, IV, V, VI e XIV.
Esaminato dalla II commissione il 29 novembre 2000;
23 gennaio 2001 ed 8 febbraio 2001.
Esaminato in aula il 12 febbraio 2001 ed approvato, con
modificazioni, il 6 marzo 2001.
Senato della Repubblica (atto n. 3813-B):
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede
dilberante, il 7 marzo 2001 con pareri delle commissioni 1a
e 5a.
Esaminato dalla 2a commissione, in sede legislativa, ed
approvato l'8 marzo 2001.
 
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